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Decisione

12.2006.135

sfratto - accordo innanzi all'UC

28 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 24 luglio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza il decreto 11 luglio 2006 della Pretura della giurisdizione di

Bellinzona è così riformato:

1. L’istanza di sfratto 21 giugno 2006 è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito

patrocinio dell RA 1.

III. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi dall’appellante e per esso, al

beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono a carico dell’appellata,

che rifonderà alla controparte fr. 250.- per ripetibili d’appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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