12.2006.135
sfratto - accordo innanzi all'UC
28 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2006.135
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, IICCA
Titolo:
sfratto - accordo innanzi all'UC
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.135
Lugano
28 agosto
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.174
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza di sfratto 21
giugno 2006 da
AO 1
rappr. dall’amministratore
unico RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
che il Segretario assessore, con decreto 11 luglio 2006, ha accolto,
facendo ordine al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento
n. 4 di 3 1/2 locali al primo piano dello stabile __________ a __________;
appellante il convenuto con atto di appello 24 luglio 2006, con cui
chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di annullare la
disdetta 30 marzo 2006 e di respingere l’istanza di sfratto, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante non ha presentato le sue osservazioni;
richiamato il decreto 27 luglio 2006 con cui il presidente di questa
Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione,AO 1AO 1 ha chiesto alla Pretura di Bellinzona lo
sfratto di AP 1 dall’appartamento da lui occupato a __________;
che
con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore, preso atto che la
domanda si fondava sul contratto di locazione del 30 agosto 2005 (doc. A e C), nonché
sulla notifica della disdetta (per mora del conduttore ex art. 257d CO) del 30
marzo 2006 con effetto dal 1° maggio successivo (doc. D), ha senz’altro decretato
lo sfratto del convenuto;
che
con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, di annullare la disdetta e di respingere l’istanza
di sfratto, adducendo che innanzi all’Ufficio di conciliazione le parti avevano
raggiunto un accordo in forza del quale egli avrebbe pagato le pigioni
arretrate entro certe scadenze e la controparte avrebbe di conseguenza ritirato
l’istanza di sfratto, ritenuto che in caso di mancato pagamento le parti
sarebbero state nuovamente citate: sennonché, l’istante né avrebbe accettato il
pagamento della prima rata, offerto tempestivamente, né in ogni caso avrebbe
avuto luogo la prevista nuova udienza innanzi all’Ufficio;
che
l’appellante, non avendo partecipato all’udienza di discussione ed essendo con
ciò rimasto precluso nella lite, non è di principio autorizzato ad addurre in
questa sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II
CCA 8 luglio 2005 inc. n. 12.2005.24), sicché devono senz’altro essere
sanzionati come inammissibili, siccome nuovi, la contestazione della disdetta,
per altro non motivata, il fatto che l’istante non abbia accettato il pagamento
della prima rata ed il fatto che la stessa fosse stata tempestivamente offerta;
che
diversa è invece la situazione per quanto riguarda l’esistenza ed il contenuto
dell’accordo concluso innanzi all’Ufficio di conciliazione (doc. E), cui in
effetti l’istante stessa aveva fatto riferimento nella sua istanza, salvo poi
aver precisato che il convenuto non lo aveva ossequiato (p. 1), dal che,
implicitamente, la legittimità dell’istanza di sfratto in Pretura;
che, in
realtà, in base all’accordo (doc. E) in caso di mancato pagamento delle pigioni
arretrate da parte del convenuto, l’Ufficio di conciliazione avrebbe dovuto riconvocare
le parti per una nuova udienza: in altre parole l’inadempienza del convenuto non
comportava ancora eo ipso la decadenza della procedura di conciliazione in
questione, che al contrario doveva essere considerata ancora in essere e con
ciò non ancora esaurita;
che in
tali circostanze l’istante non era e non è legittimata ad inoltrare l’istanza
di sfratto direttamente in Pretura (II CCA 9 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.203),
la situazione essendo in definitiva analoga a quella in cui la parte ha adito la
Pretura senza essersi preventivamente rivolta all’Ufficio di conciliazione;
che
l’istanza deve pertanto essere respinta siccome prematura (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 404);
che l’appello
può in definitiva essere accolto solo in tale misura, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), fermo restando che al convenuto, che non ha partecipato all’udienza
di discussione, non può essere riconosciuta alcuna indennità per la procedura
di primo grado;
che
all’appellante, che ha comprovato di trovarsi in una situazione di indigenza ed
il cui gravame presentava possibilità di esito favorevole, può essere concessa
l’assistenza giudiziaria per la procedura di appello (art. 3 e 14 cpv. 1 lett.
a Lag);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 24 luglio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza il decreto 11 luglio 2006 della Pretura della giurisdizione di
Bellinzona è così riformato:
1. L’istanza di sfratto 21 giugno 2006 è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono a carico dell’istante.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell RA 1.
III. Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi dall’appellante e per esso, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono a carico dell’appellata,
che rifonderà alla controparte fr. 250.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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