12.2006.137
perenzione processuale - atti interruttivi
28 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.137
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, IICCA
Titolo:
perenzione processuale - atti interruttivi
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.137
Lugano
28 agosto
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.594 (137/2002)
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 23 settembre
2002 da
AP 1
contro
AO 1
con cui
l’attore ha chiesto di far togliere "con la procedura ordinaria" l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.- oltre
interessi;
ed ora,
avendo il Segretario assessore stralciato dai ruoli la causa per intervenuta
perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC con decreto 4 agosto 2006, sul
ricorso 10 agosto 2006 dell’attore;
mentre il
convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 ha
convenuto in causa AO 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano al fine di far
togliere, "con la procedura ordinaria", l'opposizione interposta al
PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.-;
che con il decreto
qui impugnato il Segretario assessore della Pretura ha stralciato dai ruoli,
per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, la causa
promossa il 30 settembre 2002 dall’attore, rilevando in sostanza che negli
ultimi due anni nessuna delle parti aveva compiuto atti processuali;
che con il ricorso
(recte: appello) che qui ci occupa, l’attore, per quanto si è potuto comprendere,
contesta di aver mai inoltrato un’istanza in data 30 settembre 2002 e rimprovera
al primo giudice di non aver tenuto conto del fatto che egli negli ultimi due
anni aveva provveduto ad inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa innanzi
alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ed in seguito, in
conseguenza della reiezione della sua richiesta, un’impugnativa al Tribunale
federale, poi evasa con decisione 15 giugno 2006;
che il gravame può
essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che in effetti il
fatto che il primo giudice abbia indicato che l’istanza in parola fosse stata
presentata il 30 settembre 2002, anziché il precedente 23 settembre, è
ampiamente irrilevante: innanzitutto la data d’inoltro dell’azione viene
indicata solo per permettere alle parti di comprendere nell’ambito di quale
causa il giudice si è pronunciato, ciò che nella fattispecie l’attore ha
perfettamente compreso, essendo stato in grado di inoltrare il gravame in esame;
in concreto poi l’indicazione fornita non può tutto sommato nemmeno essere
considerata errata, visto che l’istanza, formalmente introdotta il 23 settembre
2002, era stata ritornata alla parte due giorni dopo siccome non conforme alle
norme procedurali, per poi essere completata ed integrata con un nuovo scritto datato
28 settembre 2002, volto anche alla nomina di un patrocinatore d’ufficio, ricevuto
proprio il 30 settembre 2002;
che nemmeno il
fatto che l’attore abbia provveduto ad inoltrare due ulteriori istanze, una
richiesta di promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello, evasa il 29 gennaio 2002, ed un ricorso al Tribunale
federale, evaso il 15 giugno 2006 (1P.289/2006), migliora la sua posizione
processuale ed in particolare permette di ritenere che nei due anni precedenti
l’emanazione del querelato decreto siano stati compiuti atti processuali nella presente
causa: le stesse non sono in effetti state inoltrate nell’ambito di questa
procedura civile, bensì nell’ambito di due procedimenti penali; ed oltretutto
solo la prima di esse -respinta, come detto, dal tribunale competente,
decisione che è stata confermata dal Tribunale federale in data 9 aprile 2002
(1P.141/2002)-, per altro ampiamente precedente all’inoltro della causa che ci
occupa e quindi non tale in ogni caso da interrompere il termine biennale di
perenzione processuale nel frattempo trascorso, concerneva il qui convenuto;
che per il resto
dall’impugnativa non è evincibile per quali altri motivi il giudizio di
stralcio emanato dal giudice di prime cure in applicazione dell’art. 351 cpv. 2
CPC -in realtà del tutto ineccepibile- sarebbe errato, sicché lo stesso può
senz’altro essere confermato;
che il gravame può
pertanto essere respinto, con accollo all’appellante della tassa di giustizia e
delle spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 10 agosto 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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