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Decisione

12.2006.137

perenzione processuale - atti interruttivi

28 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.137

Data decisione, Autorità:

28.08.2006, IICCA

Titolo:

perenzione processuale - atti interruttivi

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

art. 351 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.137

Lugano

28 agosto

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.594 (137/2002)

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 23 settembre

2002 da

AP 1

contro

AO 1

con cui

l’attore ha chiesto di far togliere "con la procedura ordinaria" l'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.- oltre

interessi;

ed ora,

avendo il Segretario assessore stralciato dai ruoli la causa per intervenuta

perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC con decreto 4 agosto 2006, sul

ricorso 10 agosto 2006 dell’attore;

mentre il

convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AP 1 ha

convenuto in causa AO 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano al fine di far

togliere, "con la procedura ordinaria", l'opposizione interposta al

PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.-;

che con il decreto

qui impugnato il Segretario assessore della Pretura ha stralciato dai ruoli,

per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, la causa

promossa il 30 settembre 2002 dall’attore, rilevando in sostanza che negli

ultimi due anni nessuna delle parti aveva compiuto atti processuali;

che con il ricorso

(recte: appello) che qui ci occupa, l’attore, per quanto si è potuto comprendere,

contesta di aver mai inoltrato un’istanza in data 30 settembre 2002 e rimprovera

al primo giudice di non aver tenuto conto del fatto che egli negli ultimi due

anni aveva provveduto ad inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa innanzi

alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ed in seguito, in

conseguenza della reiezione della sua richiesta, un’impugnativa al Tribunale

federale, poi evasa con decisione 15 giugno 2006;

che il gravame può

essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza

necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che in effetti il

fatto che il primo giudice abbia indicato che l’istanza in parola fosse stata

presentata il 30 settembre 2002, anziché il precedente 23 settembre, è

ampiamente irrilevante: innanzitutto la data d’inoltro dell’azione viene

indicata solo per permettere alle parti di comprendere nell’ambito di quale

causa il giudice si è pronunciato, ciò che nella fattispecie l’attore ha

perfettamente compreso, essendo stato in grado di inoltrare il gravame in esame;

in concreto poi l’indicazione fornita non può tutto sommato nemmeno essere

considerata errata, visto che l’istanza, formalmente introdotta il 23 settembre

2002, era stata ritornata alla parte due giorni dopo siccome non conforme alle

norme procedurali, per poi essere completata ed integrata con un nuovo scritto datato

28 settembre 2002, volto anche alla nomina di un patrocinatore d’ufficio, ricevuto

proprio il 30 settembre 2002;

che nemmeno il

fatto che l’attore abbia provveduto ad inoltrare due ulteriori istanze, una

richiesta di promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello, evasa il 29 gennaio 2002, ed un ricorso al Tribunale

federale, evaso il 15 giugno 2006 (1P.289/2006), migliora la sua posizione

processuale ed in particolare permette di ritenere che nei due anni precedenti

l’emanazione del querelato decreto siano stati compiuti atti processuali nella presente

causa: le stesse non sono in effetti state inoltrate nell’ambito di questa

procedura civile, bensì nell’ambito di due procedimenti penali; ed oltretutto

solo la prima di esse -respinta, come detto, dal tribunale competente,

decisione che è stata confermata dal Tribunale federale in data 9 aprile 2002

(1P.141/2002)-, per altro ampiamente precedente all’inoltro della causa che ci

occupa e quindi non tale in ogni caso da interrompere il termine biennale di

perenzione processuale nel frattempo trascorso, concerneva il qui convenuto;

che per il resto

dall’impugnativa non è evincibile per quali altri motivi il giudizio di

stralcio emanato dal giudice di prime cure in applicazione dell’art. 351 cpv. 2

CPC -in realtà del tutto ineccepibile- sarebbe errato, sicché lo stesso può

senz’altro essere confermato;

che il gravame può

pertanto essere respinto, con accollo all’appellante della tassa di giustizia e

delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 10 agosto 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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