12.2006.138
ricorso in materia RC - ripetibili
28 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2006.138
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, IICCA
Titolo:
ricorso in materia RC - ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
ORC
Incarto n.
12.2006.138
Lugano
28 agosto
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria competente a
decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza
cantonale sul registro di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 17/18
luglio 2006 da
RI 1
contro la
decisione 20 ottobre 2005 (inc. n. 17/2005 RC) della Sezione del registro
fondiario e di commercio, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso 16
agosto 2005 contro la bolletta no. 5.2004.6.7624.2 emessa il 20 luglio 2005
dall'Ufficio dei registri del distretto di Lugano, ordinando a quest’ultimo di
emettere una nuova bolletta ai sensi dei considerandi, il tutto senza prelevare
tassa di giustizia o spese;
con cui il
ricorrente ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
attribuirgli un’indennità per ripetibili di almeno fr. 100.-, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l’Ufficio del registro di commercio del distretto di Lugano non è stato
invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che RI 1
ha impugnato la bolletta no. 5.2004.6.7624.2 emessa dall'Ufficio dei registri
Fatti
di Lugano a seguito di alcune iscrizioni relative alla società __________, di
cui egli è amministratore unico, chiedendo in sostanza che l’importo non pagato
a suo tempo da quella società ed ora posto a suo carico fosse ridotto da fr.
575.- a fr. 170.-;
che con decisione
20 ottobre 2005 la Sezione del registro fondiario e di commercio, dopo aver
preso atto delle osservazioni dell’Ufficio dei registri di Lugano, ha
parzialmente accolto la sua impugnativa, ordinando a quest’ultimo di emettere
una nuova bolletta ai sensi dei considerandi, ridotta a fr. 175.-, il tutto senza
aver prelevato tassa di giustizia o spese;
che con
il ricorso che qui ci occupa, datato 17 luglio 2006, ma dato alla Posta solo il
giorno dopo, RI 1, dopo aver osservato di aver ricevuto una copia della
decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio unicamente il 30
giugno 2006, chiede di riformare il giudizio emanato da quell’autorità nel
senso che gli sia attribuita un’indennità per ripetibili di almeno fr. 100.-;
che il
gravame, manifestamente infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito
dell’esame preliminare dell’art. 48 LPamm (norma applicabile in virtù del
rimando contenuto nell’art. 6 cpv. 2 LcantRC, relativo ai soli ricorsi innanzi
alla Camera civile d’appello), senza necessità di intimarlo alla controparte
per le osservazioni (II CCA 17 luglio 2003 inc. n. 12.2003.118);
che in
effetti, a prescindere dalla tempestività o meno del ricorso, questione che nelle
particolari circostanze può in definitiva rimanere indecisa, è incontestabile
che la Sezione del registro fondiario e di commercio (dal 1° gennaio 2006 il
Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato), allorché si
pronuncia sulle impugnative contro le disposizioni dell’Ufficio dei registri,
pur potendosi esprimere sulla ripartizione delle spese della procedura (art. 13
n. 2 e 14 OTRC e art. 4 cpv. 2 LcantRC), non è però autorizzata ad attribuire
ripetibili alla parte vincente, tale facoltà non essendole riconosciuta -con un
silenzio che dev’essere considerato qualificato- da alcuna disposizione di
legge, del resto nemmeno menzionata dal ricorrente, il quale invero neppure
pretende l’esistenza di una lacuna nella legge, da eventualmente colmare in tal
senso; diversa è per contro la soluzione adottata per la procedura innanzi alla
scrivente Camera, cui tale facoltà è invece espressamente conferita, in virtù
del rimando cui si è già accennato, dall’art. 31 LPamm;
che ad
ogni buon conto, visto l’ampio potere di apprezzamento che compete all’autorità
giudicante in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m.
32 ad art. 148), nella presente fattispecie il mancato riconoscimento di
un’indennità per ripetibili a favore del qui ricorrente, che in sostanza
costituisce un’implicita compensazione delle stesse (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 7 ad art. 150), nemmeno potrebbe essere considerato abusivo e con
ciò censurabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148), atteso
che la sua impugnativa contro la bolletta emanata dall’Ufficio dei registri di
Lugano, che per altro non gli ha comportato uno sforzo o un dispendio di tempo
particolarmente eccessivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, p. 162 con rif. a RDAT I-1995 n. 8), è in
definitiva stata accolta solo parzialmente e soprattutto che l’Ufficio dei
registri, nelle sue osservazioni, ne aveva postulato l’accoglimento (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 ad art. 148) e dunque non poteva essere considerato soccombente
(cfr. Borghi/Corti, op. cit., p. 160);
che, data
la particolarità della fattispecie, ci si può esimere dal prelevare tassa di
giustizia e spese per la procedura di secondo grado;
Per i quali motivi,
viste le norme richiamate
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 17 luglio 2006 dellRI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse ne spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
(art. 103 litt. b seconda frase OG)
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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