Lexipedia

Decisione

12.2006.138

ricorso in materia RC - ripetibili

28 agosto 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di Lugano a seguito di alcune iscrizioni relative alla società __________, di

cui egli è amministratore unico, chiedendo in sostanza che l’importo non pagato

a suo tempo da quella società ed ora posto a suo carico fosse ridotto da fr.

575.- a fr. 170.-;

che con decisione

20 ottobre 2005 la Sezione del registro fondiario e di commercio, dopo aver

preso atto delle osservazioni dell’Ufficio dei registri di Lugano, ha

parzialmente accolto la sua impugnativa, ordinando a quest’ultimo di emettere

una nuova bolletta ai sensi dei considerandi, ridotta a fr. 175.-, il tutto senza

aver prelevato tassa di giustizia o spese;

che con

il ricorso che qui ci occupa, datato 17 luglio 2006, ma dato alla Posta solo il

giorno dopo, RI 1, dopo aver osservato di aver ricevuto una copia della

decisione della Sezione del registro fondiario e di commercio unicamente il 30

giugno 2006, chiede di riformare il giudizio emanato da quell’autorità nel

senso che gli sia attribuita un’indennità per ripetibili di almeno fr. 100.-;

che il

gravame, manifestamente infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito

dell’esame preliminare dell’art. 48 LPamm (norma applicabile in virtù del

rimando contenuto nell’art. 6 cpv. 2 LcantRC, relativo ai soli ricorsi innanzi

alla Camera civile d’appello), senza necessità di intimarlo alla controparte

per le osservazioni (II CCA 17 luglio 2003 inc. n. 12.2003.118);

che in

effetti, a prescindere dalla tempestività o meno del ricorso, questione che nelle

particolari circostanze può in definitiva rimanere indecisa, è incontestabile

che la Sezione del registro fondiario e di commercio (dal 1° gennaio 2006 il

Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato), allorché si

pronuncia sulle impugnative contro le disposizioni dell’Ufficio dei registri,

pur potendosi esprimere sulla ripartizione delle spese della procedura (art. 13

n. 2 e 14 OTRC e art. 4 cpv. 2 LcantRC), non è però autorizzata ad attribuire

ripetibili alla parte vincente, tale facoltà non essendole riconosciuta -con un

silenzio che dev’essere considerato qualificato- da alcuna disposizione di

legge, del resto nemmeno menzionata dal ricorrente, il quale invero neppure

pretende l’esistenza di una lacuna nella legge, da eventualmente colmare in tal

senso; diversa è per contro la soluzione adottata per la procedura innanzi alla

scrivente Camera, cui tale facoltà è invece espressamente conferita, in virtù

del rimando cui si è già accennato, dall’art. 31 LPamm;

che ad

ogni buon conto, visto l’ampio potere di apprezzamento che compete all’autorità

giudicante in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m.

32 ad art. 148), nella presente fattispecie il mancato riconoscimento di

un’indennità per ripetibili a favore del qui ricorrente, che in sostanza

costituisce un’implicita compensazione delle stesse (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 7 ad art. 150), nemmeno potrebbe essere considerato abusivo e con

ciò censurabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148), atteso

che la sua impugnativa contro la bolletta emanata dall’Ufficio dei registri di

Lugano, che per altro non gli ha comportato uno sforzo o un dispendio di tempo

particolarmente eccessivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, p. 162 con rif. a RDAT I-1995 n. 8), è in

definitiva stata accolta solo parzialmente e soprattutto che l’Ufficio dei

registri, nelle sue osservazioni, ne aveva postulato l’accoglimento (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 23 ad art. 148) e dunque non poteva essere considerato soccombente

(cfr. Borghi/Corti, op. cit., p. 160);

che, data

la particolarità della fattispecie, ci si può esimere dal prelevare tassa di

giustizia e spese per la procedura di secondo grado;

Per i quali motivi,

viste le norme richiamate

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 17 luglio 2006 dellRI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse ne spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

(art. 103 litt. b seconda frase OG)

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la

presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster