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Decisione

12.2006.143

lavoro - licenziamento in tronco - indennità - partecipazione all'utile

12 marzo 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i conti d'esercizio (Brunner,

Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum

Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 322a, pag. 65 n. 5), in particolare consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto dei

profitti e delle perdite dell'esercizio annuale (art. 322a cpv. 3 CO).

In

concreto, all'udienza preliminare l'attore aveva chiesto l'edizione dalla

convenuta dei bilanci e del conto perdite e profitti riferiti alla filiale di __________

per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2002. La convenuta ha tuttavia

negato l'esistenza dei predetti bilanci (act. VIa, lettera avv. __________ 30

gennaio 2003), venendo tuttavia smentita dal teste __________ nell'audizione

dell'8 maggio 2003 (act. XI, pag. 2). Ciò ha indotto l'attore a sollecitare

nuovamente l'edizione dei documenti menzionati (atti di cancelleria della

Pretura, doc. 34) e il Pretore a fissare alla convenuta un ultimo termine per

la produzione dei medesimi (atti di cancelleria della Pretura, doc. 38). Detta

richiesta è rimasta inevasa, per cui il primo giudice ha applicato

correttamente l'art. 210 CPC, dando per vero il fatto che si trattava di

provare e meglio l'esistenza di un utile medio sostenuto dall'attore di almeno

fr. 40'000.– all'anno, per i cinque anni di sua permanenza alla direzione della

succursale. Questa sanzione appare del resto compatibile con il diritto

federale (Aubert, Commentaire

Romand, N. 2 all’art. 322a).

La

tesi dell'appellante secondo cui, non essendo stata chiesta una perizia sulla

contabilità dell'__________, l'edizione documenti era “un mezzo non idoneo a

provare l'esistenza di un guadagno della filiale”, è al limite dell'abuso di diritto.

Con il suo agire la convenuta ha in effetti impedito a priori qualsiasi

accertamento dell'utile della filiale di __________. Va detto del resto che AO

1 è persona attiva da anni nel settore delle spedizioni

internazionali con funzioni dirigenziali in diverse ditte del settore [__________ e __________ di __________ e, dal

1997, __________ succursale di __________ (doc.

richiamati III, osservazioni 16 luglio 2003 di AO 1 alla CRP, pag. 2 e 3)]. Egli era dunque certamente in grado di

estrapolare dai documenti di cui aveva chiesto l'edizione gli elementi per

quantificare l'utile della filiale da lui diretta, tirandone le debite

conclusioni di causa. L'allestimento di una perizia contabile poteva pertanto

apparire finanche superflua.

Del

resto l'appellante neppure contesta l'accertamento del primo giudice secondo

cui, dal messaggio 11 maggio 1999 spedito da __________ a AO 1 (doc. 2), si può

evincere che l'utile annuo della filiale di __________ era addirittura

ampiamente superiore a fr. 40'000.–. Il Pretore rileva infatti che nel

menzionato messaggio, prodotto per altro dalla convenuta, sono indicati

benefici di fr. 229'485.–, rispettivamente fr. 226'525.– e che, se è vero che

nel medesimo si parla pure della necessità di correzione delle cifre annunciate,

attenendosi al testo della comunicazione – pur tenendo conto di fattori

stagionali, appare scontato ammettere un beneficio annuo certamente superiore a

fr. 40'000.–. Ciò che ha indotto il primo giudice a ritenere comunque

ragionevole un compenso come partecipazione all'utile di fr. 5'000.– all'anno,

anche facendo uso a titolo abbondanziale del criterio di valutazione dell'art.

42 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 210 n. 4). Anche su questo punto l'appello è

dunque privo di consistenza.

6. L'appellante

contesta infine la quantificazione delle ripetibili relative alla domanda

riconvenzionale. Esso sostiene che il Pretore ha fissato per la domanda

riconvenzionale un'indennità per ripetibili sensibilmente superiore a quella

relativa alla domanda principale, nonostante il valore della domanda

riconvenzionale sia, a suo dire, “minore a quello della domanda principale”. A

torto.

Contrariamente all'opinione della ricorrente, le ripetibili della

riconvenzionale devono essere commisurate sui fr. 199'000.-- di cui alla

domanda originaria rispetto ai quali essa è interamente soccombente, essendo a

tal fine irrilevante la riduzione della domanda intervenuta in corso di causa

(art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 5, n. 7). Il predetto importo di causa è chiaramente

superiore a quello di fr. 151'592.80 dell'azione principale. Nel quantificare

le ripetibili dell'azione principale il primo giudice ha del resto pure tenuto

conto della parziale soccombenza dell'attore principale. Il Pretore non è

dunque incorso in eccesso o abuso del suo ampio potere d'apprezzamento,

rientrando comunque le ripetibili della riconvenzionale tra i minimi ed i

massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

7. In

conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente. Tenuto conto di un

valore di causa in sede d'appello di fr. 115'128.75, la convenuta sopporterà

dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà all’attore un’equa

indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

16 agosto 2006 della __________, ora AP 1, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’500.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

2'550.-

sono

poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

8'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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