12.2006.143
lavoro - licenziamento in tronco - indennità - partecipazione all'utile
12 marzo 2007Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.143
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, IICCA
Titolo:
lavoro - licenziamento in tronco - indennità - partecipazione all'utile
DOMANDA DI EDIZIONE
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
PARTECIPAZIONE AL RISULTATO
art. 322a CO
art. 337 CO
art. 210 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.143
Lugano
12 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.21
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 14
febbraio 2002 da
AO 1
rappr. dall' RA 1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
in materia di contratto di lavoro, con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 151'592.80
oltre interessi (ridotti a fr. 150'656.25 in sede di replica), domanda
avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
199'000.– oltre interessi (ridotti a fr. 137'735.58 in sede di replica
riconvenzionale);
sulle quali il Pretore si è pronunciato,
con sentenza 16 giugno 2006, con cui ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta a versare fr. 115'128.75 oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2002, fr. 10'000.– per ripetibili e i 9/10 della tassa di giustizia (fr.
6'000.–) e delle spese, come pure respinto la domanda riconvenzionale,
condannando l'attore riconvenzionale a versare fr. 16'000.– per ripetibili e la
tassa di giustizia (fr. 4'500.–) e le spese;
appellante la convenuta con atto di
appello 16 agosto 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili e di
ridurre a fr. 10'000.– le ripetibili dovute alla convenuta riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l'attore con osservazioni 22
settembre 2006 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
considerato
in fatto: A. Con contratto di lavoro 3 ottobre 1996 la società __________ di __________
(in seguito __________) ha assunto AO 1, a partire dal 1° gennaio 1997, in
qualità di direttore della succursale di __________ (doc. A). Le pattuizioni contrattuali,
concluse a tempo indeterminato, prevedevano uno stipendio base di fr. 11'000.–
mensili lordi per tredici mensilità - nel seguito aumentato a fr. 12'104.–
(doc. B) - un forfait di fr. 1'500.– al mese per rimborso spese veicolo
e il 15% del guadagno netto della filiale, al minimo fr. 2'000.– all'anno.
B. Nelle
attività della __________ non sono mancate le difficoltà. In un periodo non
meglio definito fino al 1999 __________, allora direttore della casa di
spedizioni, aveva commesso malversazioni a danno della __________; la medesima
cosa è poi successa con __________, contabile della succursale chiassese. In
data 5 luglio 2001 AO 1 e alcuni dirigenti della __________ hanno definito le
misure da prendere per risolvere alcuni problemi constatati nella filiale di __________
negli anni precedenti; il 3 settembre 2001 è dipoi stato licenziato __________,
stretto collaboratore di AO 1 e quest'ultimo – invitato a prendersi alcuni
giorni di vacanza – è stato sostituito da __________ in qualità di direttrice
operativa ad interim. Nel medesimo periodo si sono pure intensificate le
visite a __________ di __________, nuovo direttore della __________.
Il
25 settembre 2001 __________ ha proposto a AO 1 un nuovo contratto di lavoro –
al quale era allegata un'appendice che definiva compiti ed obiettivi – in base
al quale egli avrebbe assunto la funzione di direttore commerciale per la Svizzera
italiana e il Nord Italia, con uno stipendio mensile invariato rispetto al
precedente e un bonus correlato all'andamento degli affari e alle
disposizioni del gruppo. AO 1 non ha sottoscritto il nuovo contratto.
C. Con
raccomandata a mano del 20 dicembre 2001 __________ ha disdetto con
effetto immediato il rapporto di lavoro con AO 1. Ciò per “contabilizzazione
incorretta di fatture di creditori e di debitori”, “che porta a una
contraffazione dei risultati operativi”; “mancata osservanza di accordi con
clienti e partner”, “che comporta reclami e richieste di risarcimento di danno
e nuoce inoltre alla reputazione della società”; “mancata applicazione di
accordi e condizioni con clienti e partner”, “che lascia presumere che i
rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della società”; “acquisizione
arbitraria e non autorizzata di equipaggiamenti” e “messa in questione della
reputazione di __________, nonché messa in pericolo della società a causa di
azioni e interventi che non corrispondono alle leggi svizzere” (doc. E).
Con
lettera 21 dicembre 2001 AO 1 ha contestato, senza esito positivo, l'esistenza
dei requisiti per il licenziamento in tronco, chiedendo il pagamento dello
stipendio fino allo scadere “del termine di disdetta ordinaria, ossia fino alla
fine di giugno 2002” (doc. F).
D. Con
petizione 14 febbraio 2002 AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-sud per chiedere, quale conseguenza del licenziamento, la condanna
della __________ al pagamento di complessivi fr. 151'592.80 oltre interessi [fr. 65'750.– per le sei mensilità (compresa
tredicesima) restanti fino alla scadenza contrattuale, fr. 15'187.50 per 45
giorni di vacanza non effettuate, fr. 40'500.– a titolo di indennità per
licenziamento abusivo (pari a quattro mensilità) e fr. 30'000.– per il 15%
dell'utile]. Alla medesima si è
opposta la convenuta, che ha chiesto la reiezione della petizione e, in via
riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 199'000.–
oltre interessi (fr. 99'000.– derivanti, a suo dire, da accordi intervenuti
tra le parti e fr. 100'000.– a titolo di danno). In sede di replica l'attore ha
ridotto le sue pretese a complessivi fr. 150'656.25 oltre interessi [fr. 54'843.75 per cinque mensilità
(compresa tredicesima) fino alla scadenza contrattuale, fr. 15'187.50 per 45 giorni
di vacanza non effettuati, fr. 50'625.– a titolo di indennità per licenziamento
abusivo (pari a cinque mensilità) e fr. 30'000.– per il 15% dell'utile]; egli si è pure opposto alla domanda riconvenzionale. Con la replica riconvenzionale __________ ha pure ridotto la
propria pretesa riconvenzionale a fr. 137'735.58 (fr. 99'000.– derivanti dai
presunti accordi tra le parti e fr. 38'735.38 a titolo di danno).
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
Nelle conclusioni del 27 ottobre 2005 l'attore ha confermato le proprie
richieste, rilevando che nel frattempo __________ era stata radiata, essendo
stata acquistata da AP 1. La convenuta e attrice riconvenzionale non ha
presentato conclusioni.
E. Con
sentenza 16 giugno 2006 il Pretore, in relazione ai motivi addotti dalla __________
per giustificare il licenziamento in tronco, ha ritenuto difettare il requisito
della tempestività per l'asserita – e comunque non provata – contraffazione dei
risultati operativi. Esso ha pure considerato non provate la mancata osservanza
e applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner, come pure
l'asserita acquisizione arbitraria e non autorizzata di equipaggiamenti.
Neppure comprovata, secondo il primo giudice, è la violazione di leggi svizzere
sostenuta dalla __________. La pretesa collusione di interessi di AO 1 con
ditte concorrenti – non indicata nella lettera di licenziamento, ma invocata a
posteriori – non è stata, a suo dire, provata. In considerazione di ciò, il
Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato di AO 1.
Il
primo giudice ha quindi ritenuto giustificata la corresponsione all'attore, ai
sensi dell' art. 337c cpv. 1 e 2 CO, di complessivi fr. 54'753.75 per i salari
da gennaio a maggio 2002 (compresa la tredicesima mensilità), come pure di un'indennità
per licenziamento abusivo, a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO, di complessivi fr.
30'375.– (pari a tre mensilità) e di fr. 30'000.– quale partecipazione
all'utile della filiale di __________. Il Pretore ha di conseguenza accolto
parzialmente la petizione per l'importo di fr. 115'128.75, con interessi al 5%
dal 1° luglio 2002, e condannato la convenuta a versare all'attore fr. 10'000.–
per ripetibili e a pagare i 9/10 della tassa di giustizia (fr. 6'000.–) e delle
spese. Ha per contro respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice
riconvenzionale a versare alla controparte fr. 16'000.– per ripetibili e pagare
la tassa di giustizia (fr. 4'500.–) e le spese.
F. Con
appello 16 agosto 2006 __________, ora AP 1, chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili; non contesta per contro la decisione del Pretore di respingere la
domanda riconvenzionale, ma chiede di ridurre a fr. 10'000.– le ripetibili
dovute alla convenuta riconvenzionale. Protesta, infine, spese e ripetibili di
seconda sede.
Con
osservazioni 22 settembre 2006 l'appellato postula la reiezione del gravame –
pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del
caso, nel seguito.
e ritenuto
in diritto: 1. L'art. 337 CO dispone che il
datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il
rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del
contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il
rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una
collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere
l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare una
disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del
medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che,
malgrado la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto
soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., art. 337 CO, N. 7 c).
2. Il
Pretore, in relazione ai motivi addotti dalla __________ per giustificare il
licenziamento in tronco, ha ritenuto che i rimproveri di contraffazione dei risultati
operativi non sono pertinenti. Gli errori contabili riscontrati sono in
effetti, secondo il primo giudice, imputabili ad una certa disinvoltura
contabile, più che ad una reale volontà di contraffare i dati; vennero
riscontrati nel maggio 1999 e non è sufficientemente provato che si siano
ripetuti successivamente, per cui non possono comunque essere invocati quale
grave motivo di licenziamento immediato, difettando il requisito della
tempestività.
L'appellante si aggrava contro le predette considerazioni del
Pretore; gli errori contabili si sono, a suo dire, verificati “nuovamente nel
dicembre 2001, quando le discrepanze contabili sono state rilevate dal
responsabile europeo delle finanze, che si è rifiutato di sottoscrivere i conti
della filiale di Chiasso” (appello, pag. 4 nel mezzo).
2.1 Secondo
costante giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il
contratto per cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per
notificare il licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti
di ritenere che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino
alla scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e
rif. citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315). La durata del periodo di
riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell'uguaglianza davanti
alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La
giurisprudenza del Tribunale federale pone un termine generale, presunto
appropriato, e accorda un termine supplementare a colui che intende rescindere
il contratto solo quando le circostanze particolari del caso esigono
un'eccezione. Di principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di
riflessione prima di notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni
festivi e i fine settimana (DTF 93 II 18). Una proroga di qualche giorno si
giustifica solo a titolo eccezionale, in particolare se è imposta dalle
esigenze della vita economica ordinaria, per esempio quando in seno a una
persona giuridica la decisione di licenziare rientra nelle competenze di un
organo costituito di più membri (DTF 130 III III 28 consid. 4.4 pag. 34, 123
III 86 consid. 2a).
2.2 Non
può esservi dubbio che gli errori contabili riscontrati nel 1999 non possono
essere invocati quale causa grave del licenziamento in tronco, difettando in
ogni caso palesemente il requisito della tempestività. L'appellante sostiene
che gli errori contabili si sarebbero verificati “nuovamente nel dicembre
2001”; da ciò il licenziamento in tronco notificato a AO 1 il 20 dicembre 2001.
L'appellante
non ha tuttavia provato e documentato i nuovi errori contabili. Anche in sede
d'appello si limita ad un generico rinvio a presunte “discrepanze contabili”,
che sarebbero state rilevate “dal responsabile europeo delle finanze” il quale
si sarebbe “rifiutato di sottoscrivere i conti della filiale di __________”.
Comunque l'appellante neppure ha precisato a quale data sarebbe venuta a
conoscenza dei predetti presunti errori, limitandosi ad indicare genericamente
il mese di “dicembre 2001”. A fronte della contestazione di controparte
sull'immediatezza della sua reazione (cfr. act. III pag. 8 in basso e pag. 9 in
alto), la convenuta avrebbe in ogni caso dovuto provare a quale data era venuta
a conoscenza degli errori in oggetto. L'istruttoria è tuttavia silente anche al
riguardo; neppure evidenzia che esistano gli estremi – né tantomeno l'appellante
lo sostiene – per una proroga eccezionale del termine di disdetta ai sensi
della giurisprudenza menzionata (sopra, consid. 2.1). Ne consegue che il
gravame, su questo punto, va respinto senza ulteriore disamina, non avendo
l'appellante in ogni caso provato di aver avuto una tempestiva reazione.
3. Il
Pretore – anche con riferimento in via abbondanziale al decreto di non luogo a
procedere emanato dal PP __________ – ha ritenuto non provata la sospetta illecita
collusione di interessi di AO 1 con ditte concorrenti (non indicata nella
lettera di licenziamento, ma invocata a posteriori dalla convenuta), quale
grave motivo di disdetta immediata.
L'appellante
si aggrava contro le predette considerazioni del Pretore, rilevando che
l'illecita collusione di AO 1 con ditte concorrenti sarebbe provata:
quest'ultimo, dando seguito ad accordi già presi con i clienti e con la ditta
concorrente __________, “avrebbe portato via il suo pacco clienti per
utilizzarlo presso la __________”. Il fatto che l'inchiesta penale si sia
conclusa con un non luogo a procedere – motivato, secondo l'appellante, dalla
tardività della querela penale – non sarebbe inoltre determinante ai fini della
violazione contrattuale commessa da AO 1. Tra i motivi della disdetta immediata
vi sarebbe infatti, secondo l'appellante, “una violazione degli obblighi di
diligenza e fedeltà” intesa come “attività concorrente esercitata durante il
rapporto di lavoro”; la stessa sarebbe stata, a suo dire, indicata come
“mancata applicazione di accordi e condizioni con clienti e partner, il che
lascia presumere che i rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della
società”. A torto.
3.1 Il
Tribunale federale ha invero riconosciuto la sussistenza dei presupposti per
invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella lettera di disdetta,
quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo già invocato o ne forma
un tutt'uno (Aubert, Commentaire
Romand, CO Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337, pag. 1784; SJ 1993 368). Nella
lettera di disdetta immediata __________ aveva fatto riferimento alla
violazione di leggi svizzere. In sede di risposta (act. II pag. 7 verso il
basso e pag. 9 verso l'alto) e di duplica (act. IV pag. 6 verso il basso), __________
aveva poi indicato l'esistenza del “sospetto” di “illeciti affari” e
“collusione” da parte di AO 1 con ditte concorrenti; ciò con riferimento alla
“denuncia sporta contro l'attore” e al relativo incarto richiamato dal
Ministero pubblico. Ritenuta la correlazione di quest'ultimo motivo con quello
già invocato, a giusta ragione il Pretore ha esaminato nel merito la pertinenza
dello stesso, escludendone la sussistenza.
3.2 Un
reato penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio,
un motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/ Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag.
260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner, Bühler/Wäber/Bruchez, op.
cit., ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al
lavoratore la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach
schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor, Le congé-soupçon, in DTA 2003
pag. 137-138). Il deposito di una denuncia penale da parte del datore di lavoro
e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti del lavoratore non
sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata; trattasi in effetti
di circostanze unilaterali che non dispensano colui che invoca i giusti motivi
di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002,
pag. 366-367).
Per
quanto qui concerne, la querela penale sporta dalla __________, tra l'altro nei
confronti dell'appellato, per titolo di amministrazione infedele e violazione
della LCSI, è stata oggetto l'11 giugno 2003 di un decreto di non luogo a
procedere del PP __________ (doc. richiamati III). Quest'ultimo ha constatato
la tardività della querela penale per violazione della LCSI, ma, in via
abbondanziale, ha anche rilevato che la tesi accusatoria della __________ –
sulla violazione della LCSI – si basava su semplici supposizioni ed è stata
ampiamente smentita dai testi, che hanno invece riferito che AO 1 disponeva di
un gruppo di clienti che già lo avevano seguito allorquando egli era stato
chiamato a dirigere la succursale di __________ della __________. La scelta
operata dai clienti – conclude il PP __________ – sembra quindi trovare
spiegazione nella fiducia che gli stessi riponevano in AO 1, piuttosto che in
un presunto inganno ordito con gli altri denunciati (__________ e __________)
per depistare la clientela della __________. Il PP __________ ha ritenuto
insufficienti le risultanze istruttorie anche per il reato di amministrazione
infedele, mancando i requisiti oggettivi. L'assenza dei presupposti per
procedere penalmente nei confronti di AO 1 è stata confermata pure dalla CRP –
adita dalla __________ con istanza di promozione dell'accusa – con decisione 22
dicembre 2004 (doc. richiamati III).
La
pretesa illecita collusione di interessi – realizzante gli estremi del reato
penale – di AO 1 con le ditte concorrenti non è dunque stata provata dalla
convenuta. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni del primo
giudice, che ha escluso che la predetta causa invocata dalla __________ potesse
giustificare il licenziamento in tronco.
3.3 L'appellante
sostiene che l'esito dell'inchiesta penale non sarebbe comunque determinante ai
fini della “valutazione della violazione contrattuale commessa da AO 1”.
Quest'ultimo avrebbe infatti, a suo dire, comunque compiuto una “violazione
degli obblighi di diligenza e fedeltà” intesa come “attività concorrente
esercitata durante il rapporto di lavoro” (appello, pag. 6 verso l'alto) e
riferita alla presunta “perdita di clienti” che ha fatto seguito alla sua
partenza (appello, pag. 5 in basso) . Detta violazione sarebbe già stata
invocata tra i motivi della disdetta immediata, come “mancata applicazione di
accordi e condizioni con clienti e partner, il che lascia presumere che i
rapporti non sono stati allacciati nell'interesse della società”.
L'argomentazione,
sostenuta per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti la facoltà di addurre
in sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di
argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice.
A
titolo abbondanziale va comunque rilevato che il motivo di disdetta immediata
ora invocato non è in ogni caso in stretta correlazione con quello, indicato
nella disdetta, al quale l'appellante fa riferimento. Tanto meno l'appellante
ha indicato nella disdetta – ma neppure durante l'istruttoria di prima sede o
in appello – una specifica norma contrattuale che sarebbe stata violata
dall'appellato. Le argomentazioni dell'appellante cadono quindi nel vuoto.
4. Il
Pretore – riconosciuto come ingiustificato il licenziamento immediato – ha
condannato la convenuta a versare all'attore fr. 54'753.75 per i salari da
gennaio a maggio 2002 (compresa la tredicesima mensilità) ai sensi dell' art.
337c cpv. 1 e 2 CO, come pure fr. 30'375.– (pari a tre mensilità) a titolo di
indennità per licenziamento abusivo a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO.
4.1 L'appellante
postula il respingimento integrale della petizione (appello, pag. 11), senza
tuttavia contestare le considerazioni con le quali il primo giudice ha deciso di
riconoscere all'attore il versamento dei salari per i mesi da gennaio a maggio
2002 (fr. 54'753.75) a norma dell'art. 337c cpv. 1 e 2 CO. Non motivato in
fatto e in diritto l'appello, su questo punto si palesa irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).
4.2 L'appellante
contesta per contro la decisione del Pretore di concedere all'attore
un'indennità per licenziamento ingiustificato, ai sensi dell'art. 337c cpv. 3
CO, quantificata in fr. 30'375.– (pari a tre mensilità). Nessuna indennità
sarebbe, a suo dire, dovuta in ragione dell'“assenza di comportamenti
censurabili da parte del datore di lavoro” e della “comprovata violazione dei
doveri di diligenza e fedeltà da parte del lavoratore”. Le tre mensilità
concesse dal primo giudice sarebbero comunque eccessive. A torto.
Secondo
l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave,
il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al
lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto
licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e
prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare
la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei
rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III
351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina
ne nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre
1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di
lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui -
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un
comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276; Honsell/ Vogt/Wiegand,
Commentario basilese, 1996, n. 3 ad art. 337c CO), oppure in presenza, ma solo
unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave
concolpa del dipendente (II CCA
27 maggio 1999 in re C./T. SA).
Nella
fattispecie la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il
fatto di aver notificato un licenziamento in tronco in assenza di un reale
motivo grave che lo giustificasse, dopo aver tentato di imporre al lavoratore
una modifica unilaterale del contratto. L’attore non è invero esente da
rimproveri per quel che concerne i suoi rapporti difficoltosi con gli organi
della __________. Il primo giudice ha certo riconosciuto una parziale
violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza, che imponevano a AO 1,
nella sua qualità di direttore di filiale, di evitare di far percepire ai
collaboratori la sua avversione verso la collega __________, inviata dalla
direzione del __________, contribuendo in tal modo a turbare il clima negli
uffici della convenuta. Non trattasi in ogni caso di una concolpa grave. Il
Pretore ha nondimeno ritenuto, valutando l’insieme delle circostanze, tra le
quali la non più giovane età dell’attore (55 anni) – che occupava da oltre sei
anni una funzione ben retribuita – e il contemporaneo licenziamento della
moglie (per cui la famiglia AO 1 si è trovata con due figli a carico e agli
studi in una situazione di incertezza economica) di riconoscere un’indennità
per ingiusto licenziamento pari a tre mesi di stipendio. L’importo (fr.
30'375.– ) appare commisurato alle circostanze del caso concreto (DTF 121 III
64 consid. 3b e 3c) e non eccede il potere di apprezzamento di cui gode il
primo giudice. Al riguardo l’appello si rivela dunque infondato.
5. Il
Pretore ha pure accolto la richiesta dell'attore di condannare la convenuta a
versargli una partecipazione all'utile della filiale di __________ di fr.
30'000.–; ciò in applicazione dell'art. 3.4 del contratto di lavoro del 3
ottobre 1996, in virtù del quale a AO 1 è dovuto il “15% del guadagno netto
della filiale, minimo fr. 2'000.– per anno” (cfr. doc. A). Il primo giudice ha
escluso che l'accordo 2 dicembre 1996 prodotto dalla convenuta quale documento
1 – comunque da lui ritenuto falso – possa aver sostituito la pattuizione del
menzionato art. 3.4 del contratto di lavoro, come preteso invece dalla __________.
Ritenuto che la convenuta ha omesso – nonostante l'ordine a lei impartito – di
produrre i bilanci e il conto perdite e profitti della filiale di __________, dei
quali era chiesta l'edizione, il Pretore in applicazione dell'art. 210 CPC ha
tenuto per vero il fatto che si trattava di provare e meglio l'esistenza di un
utile medio sostenuto dall'attore di almeno fr. 40'000.– all'anno (per i cinque
anni di sua permanenza alla direzione della succursale). Da ciò la decisione
del primo giudice di condannare la convenuta – facendo uso del criterio di
valutazione previsto dall'art. 42 cpv. 2 CO – a versare all'attore complessivi
fr. 30'000.– quale partecipazione all'utile pattuita contrattualmente (15% di
fr. 40'000.– x 5 anni).
5.1 L'appellante
impugna la decisione del Pretore di ritenere applicabile l'art. 3.4 del
contratto di lavoro. Ribadisce la tesi da lei sostenuta in prima sede, secondo
la quale quest'ultimo articolo sarebbe stato modificato dalle parti con l'accordo
2 dicembre 1996 (doc. 1). Essa tuttavia non si confronta con l'argomentazione
del Pretore secondo cui questa tesi è smentita dal fatto che l'“accordo” in
oggetto verte unicamente su una ricompensa attribuita a AO 1 per aver portato
con sé nuovi clienti e collaboratori e che né la lettera né lo spirito del
contratto suffragano l'assunto della convenuta. Sicché su questo punto
l'appello, non motivato, si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC,
con rinvio al cpv. 5).
5.2 A
titolo abbondanziale va però anche detto che il primo giudice ha comunque ammesso
la falsità del “accordo” 2 dicembre 1996, sostenuta dall'attore (act. III, pag.
2 nel mezzo); ciò rilevando che __________, uno dei presunti firmatari
dell'accordo – già direttore della convenuta, oggi defunto – si era reso
colpevole di diversi illeciti ai danni della __________, in particolare
falsificando documenti; inoltre considerando che il secondo firmatario, __________,
interrogato per rogatoria ha dichiarato che, pur non essendone sicuro, non ha
ritenuto che quella firma potesse essere sua; pure constatando che la
contestata firma dell'attore, anche ad una prima approssimazione, appare
parecchio difforme da quella apposta in calce al contratto di lavoro; infine
ritenendo che il teste __________ ha asserito che __________, successore di __________
alla testa della __________, gli avrebbe manifestato l'opinione che le firme
sul documento fossero false (sentenza impugnata, consid. 6.1). L'appellante
ritiene che così facendo il Pretore, in assenza di una formale eccezione di
falso da parte dell'attore e di una perizia calligrafica, abbia ecceduto nel
proprio potere di apprezzamento. A torto. La validità materiale di un documento
prodotto in giudizio a suffragio di un’affermazione di parte o di un suo
asserito diritto soggiace, alla stregua di ogni altro mezzo di prova, al libero
apprezzamento del giudice (art. 90 CPC), il cui convincimento altro non è che
la risultante di una valutazione critica di tutte le emergenze processuali (Cocchi Trezzini, CPC-TI, ad art. 216 m.
1; DTF 28 novembre 2001 4P.229/2001). L'assenza di una
perizia calligrafica – che per altro, per quanto detto sopra (consid. 5.2),
nell'ottica dell'economia processuale, appariva persino superflua – da sola non
permette dunque di ritenere che il Pretore abbia ecceduto nel proprio potere di
apprezzamento. L'appellante del resto non spiega in cosa avrebbe sbagliato il
primo giudice nell'apprezzare le deposizioni testimoniali e nel ricavare da
esse il convincimento di trovarsi davanti ad un documento falso. Il fatto poi
che il versamento della partecipazione all'utile non sia stata in precedenza
chiesta da AO 1 e a lui corrisposta, non permette di concludere che egli non ne
avesse diritto in base alle pattuizioni contrattuali. L'appello cade pertanto
nuovamente nel vuoto.
5.3 L'appellante
si aggrava pure per il fatto che il Pretore – non avendo essa dato seguito all'ordine
di edizione documenti – abbia applicato la sanzione
prevista dall'art. 210 CPC e tenuto per vera l'esistenza di un utile della
filiale di __________ di almeno fr. 40'000.– all'anno. Secondo l'appellante la
predetta sanzione non sarebbe applicabile in quanto “la prova dell'edizione
della documentazione contabile” chiesta da AO 1 “non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a portare la prova
dell'asserito utile della filiale”, non avendo l'attore chiesto l'allestimento
di “una perizia contabile, che potesse estrapolare e valutare i dati da un
punto di vista tecnico”. A torto.
A
norma dell' art. 322a cpv. 1 CO, se, in virtù del contratto, il lavoratore ha
diritto a una parte degli utili, questa parte è calcolata, salvo diverso
accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le
prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.
La datrice di lavoro deve fornire al lavoratore le occorrenti informazioni (art.
322a cpv. 2 CO); deve in altri termini render noto al lavoratore il bilancio e
Fatti
i conti d'esercizio (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum
Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 322a, pag. 65 n. 5), in particolare consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto dei
profitti e delle perdite dell'esercizio annuale (art. 322a cpv. 3 CO).
In
concreto, all'udienza preliminare l'attore aveva chiesto l'edizione dalla
convenuta dei bilanci e del conto perdite e profitti riferiti alla filiale di __________
per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2002. La convenuta ha tuttavia
negato l'esistenza dei predetti bilanci (act. VIa, lettera avv. __________ 30
gennaio 2003), venendo tuttavia smentita dal teste __________ nell'audizione
dell'8 maggio 2003 (act. XI, pag. 2). Ciò ha indotto l'attore a sollecitare
nuovamente l'edizione dei documenti menzionati (atti di cancelleria della
Pretura, doc. 34) e il Pretore a fissare alla convenuta un ultimo termine per
la produzione dei medesimi (atti di cancelleria della Pretura, doc. 38). Detta
richiesta è rimasta inevasa, per cui il primo giudice ha applicato
correttamente l'art. 210 CPC, dando per vero il fatto che si trattava di
provare e meglio l'esistenza di un utile medio sostenuto dall'attore di almeno
fr. 40'000.– all'anno, per i cinque anni di sua permanenza alla direzione della
succursale. Questa sanzione appare del resto compatibile con il diritto
federale (Aubert, Commentaire
Romand, N. 2 all’art. 322a).
La
tesi dell'appellante secondo cui, non essendo stata chiesta una perizia sulla
contabilità dell'__________, l'edizione documenti era “un mezzo non idoneo a
provare l'esistenza di un guadagno della filiale”, è al limite dell'abuso di diritto.
Con il suo agire la convenuta ha in effetti impedito a priori qualsiasi
accertamento dell'utile della filiale di __________. Va detto del resto che AO
1 è persona attiva da anni nel settore delle spedizioni
internazionali con funzioni dirigenziali in diverse ditte del settore [__________ e __________ di __________ e, dal
1997, __________ succursale di __________ (doc.
richiamati III, osservazioni 16 luglio 2003 di AO 1 alla CRP, pag. 2 e 3)]. Egli era dunque certamente in grado di
estrapolare dai documenti di cui aveva chiesto l'edizione gli elementi per
quantificare l'utile della filiale da lui diretta, tirandone le debite
conclusioni di causa. L'allestimento di una perizia contabile poteva pertanto
apparire finanche superflua.
Del
resto l'appellante neppure contesta l'accertamento del primo giudice secondo
cui, dal messaggio 11 maggio 1999 spedito da __________ a AO 1 (doc. 2), si può
evincere che l'utile annuo della filiale di __________ era addirittura
ampiamente superiore a fr. 40'000.–. Il Pretore rileva infatti che nel
menzionato messaggio, prodotto per altro dalla convenuta, sono indicati
benefici di fr. 229'485.–, rispettivamente fr. 226'525.– e che, se è vero che
nel medesimo si parla pure della necessità di correzione delle cifre annunciate,
attenendosi al testo della comunicazione – pur tenendo conto di fattori
stagionali, appare scontato ammettere un beneficio annuo certamente superiore a
fr. 40'000.–. Ciò che ha indotto il primo giudice a ritenere comunque
ragionevole un compenso come partecipazione all'utile di fr. 5'000.– all'anno,
anche facendo uso a titolo abbondanziale del criterio di valutazione dell'art.
42 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 210 n. 4). Anche su questo punto l'appello è
dunque privo di consistenza.
6. L'appellante
contesta infine la quantificazione delle ripetibili relative alla domanda
riconvenzionale. Esso sostiene che il Pretore ha fissato per la domanda
riconvenzionale un'indennità per ripetibili sensibilmente superiore a quella
relativa alla domanda principale, nonostante il valore della domanda
riconvenzionale sia, a suo dire, “minore a quello della domanda principale”. A
torto.
Contrariamente all'opinione della ricorrente, le ripetibili della
riconvenzionale devono essere commisurate sui fr. 199'000.-- di cui alla
domanda originaria rispetto ai quali essa è interamente soccombente, essendo a
tal fine irrilevante la riduzione della domanda intervenuta in corso di causa
(art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 5, n. 7). Il predetto importo di causa è chiaramente
superiore a quello di fr. 151'592.80 dell'azione principale. Nel quantificare
le ripetibili dell'azione principale il primo giudice ha del resto pure tenuto
conto della parziale soccombenza dell'attore principale. Il Pretore non è
dunque incorso in eccesso o abuso del suo ampio potere d'apprezzamento,
rientrando comunque le ripetibili della riconvenzionale tra i minimi ed i
massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
7. In
conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente. Tenuto conto di un
valore di causa in sede d'appello di fr. 115'128.75, la convenuta sopporterà
dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà all’attore un’equa
indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
16 agosto 2006 della __________, ora AP 1, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’500.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
2'550.-
sono
poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
8'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster