12.2006.146
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12 ottobre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.146
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto, garanzia per i difetti, applicabilità norme SIA 118 non invocata in causa, non revisione per errore di fatto, motivazione sufficiente della sentenza, non valore probatorio di consulenze di parte ed affermazioni di parte
APPREZZAMENTO
GARANZIA PER DIFETTI
REVISIONE
VALUTAZIONE DELLE PROVE
art. 368 CO
art. 90 CPC-TI
art. 340 let. c CPC-TI
Incarto n.
12.2006.146
Lugano
12 ottobre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.718
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7
ottobre 2005 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 40'000.-
oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2005, con protesta di spese e ripetibili,
domanda alla quale i convenuti si sono opposti e che il Pretore ha accolto con
sentenza del 28 luglio 2006;
appellanti
i convenuti con atto di appello del 22 agosto 2006, con il quale chiedono che
in riforma del giudizio pretorile la petizione sia respinta, protestate spese e
ripetibili, mentre l’attrice propone nelle proprie osservazioni dell’11
settembre 2006 la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
Ritenuto
Fatti
A. Il
26 aprile 2003 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un contratto di appalto
con il quale hanno incaricato AO 1, impresa generale, della costruzione di una
casa monofamiliare “chiavi in mano” per un prezzo complessivo di fr. 396'000.-
sul fondo n.__________ RFD L__________, proprietà dei coniugi in ragione di ½
ciascuno (doc. A, B). I committenti si sono impegnati a versare 11 acconti in
corso d’opera e il saldo a trenta giorni della fattura, mediante presentazione
della garanzia assicurativa o bancaria e della dichiarazione di pagamento a
saldo degli artigiani impegnati nella costruzione. L’impresa generale ha emesso
il 10 luglio 2004 una fattura di fr. 396'000.- dedotti gli acconti ricevuti di
fr. 356'000.-, donde la richiesta di pagamento del saldo di fr. 40'000.- (doc.
C). I committenti non hanno dato seguito alla richiesta.
B. Con
petizione 7 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al versamento di fr. 40'000.-
oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2004 a titolo di saldo della mercede dovuta
contrattualmente. I convenuti si sono opposti alla domanda e con risposta 15
febbraio 2006 hanno chiesto di respingere la petizione, adducendo che
l’esecuzione dei lavori non corrispondeva a quanto pattuito contrattualmente
per la presenza di numerosi e gravi difetti dell’opera, sia dal punto di vista
della progettazione sia da quello dell’edificazione e delle rifiniture e
facendo valere la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 CO e il
risarcimento del danno. I convenuti hanno fatto spiccare nei confronti
dell’impresa generale il 27 febbraio 2006 un PE n. __________ per fr. 40'635.-
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, dovuti a titolo di risarcimento
danni (doc. D). Nei successivi allegati scritti le parti hanno sostanzialmente
ribadito le proprie rispettive posizioni. Esse hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei propri memoriali
conclusivi.
C. In
accoglimento della petizione, il Pretore con sentenza del 28 luglio 2006 ha
condannato i convenuti a versare all’attrice l’importo di fr. 40'000.- oltre
interessi al 5% dal 10 agosto 2004 e ha posto la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le spese a loro carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr.
2'000.- per ripetibili.
D. AP 1
e AP 2 sono insorti con atto di appello del 22 agosto 2006 contro il giudizio
pretorile e ne hanno postulato la riforma nel senso di respingere la petizione,
con protesta di spese e ripetibili. L’attrice propone nelle proprie
osservazioni dell’11 settembre 2006 la reiezione dell’appello, pure con
protesta di spese e ripetibili.
considerato
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha constatato che l’attrice aveva provato l’ammontare
del credito di fr. 40'000.-, per altro nemmeno contestato dai convenuti, mentre
questi ultimi non avevano dimostrato l’esistenza degli asseriti difetti
dell’opera né il minor valore che ne derivava, così che ha accolto la petizione
e ha posto gli oneri processuali a carico dei convenuti.
2.
I
convenuti chiedono in primo luogo la revisione della sentenza pretorile ai
sensi dell’art. 340 lett. d CPC, avendo il Pretore commesso un errore di fatto
per aver statuito senza applicare le norme SIA 118, fatto contestato e pacifico
risultante dagli atti di causa. Essi affermano che il Pretore ha omesso per
disattenzione di applicare le norme SIA 118, in base alle quali vi è un
inversione dell’onere probatorio, che erano state integrate nel contratto
concluso tra le parti e che si imponevano dunque al giudice, la cui decisione
doveva pertanto fondarsi sugli art. 165 ss. Norme SIA 118. Gli appellanti
sostengono di aver rispettato il loro onere di allegazione e di aver
chiaramente invocato l’istituto SIA sollevando “l’eccezione di riduzione ai
sensi della Norma SIA”. L’argomentazione non può essere condivisa. Nella
risposta i convenuti hanno asserito: “molte opere eseguite sulla base di questa
vertenza sono incomplete e piene di difetti, tutti puntualmente e
tempestivamente notificati e oggetto di perizie di esperti” e hanno dichiarato
di far valere il diritto alla riduzione della mercede giusta l’art. 368 CO e
“le norme SIA” senza altra precisazione. I committenti hanno menzionato “gravi
e numerosi difetti sia dal punto di vista della progettazione, che da quello
dell’edificazione e delle rifiniture” senza indicarli né spiegare quando li
hanno notificati all’impresa, né cifrare il minor valore dell’opera. In sede di
duplica, di fronte alla specifica contestazione dell’attrice sulla notifica dei
difetti (pag. 2), i convenuti hanno elencato i difetti (pag. 2-3) sostenendo di
averli segnalati tempestivamente all’attrice, e hanno fatto valere il diritto
di ridurre la mercede e di far valere in altra sede i danni eccedenti l’importo
di fr. 40'000.-, “in conformità con le Norme SIA e ai sensi dell’art. 368 CO”.
Se non che, come è notorio per chi opera nel settore edile e per i giuristi, le
Norme SIA sono numerose e occorre indicare oltre al generico “Norme SIA” anche
il numero e la data di edizione della specifica norma SIA alla quale ci si
riferisce. Le Norme SIA non hanno poi carattere obbligatorio generale (Blaise Carron,
Journées du droit de la construction 2007, pag. 7) e in quanto tali non si
impongono d’ufficio al giudice. Si tratta, infatti, di condizioni generali
private che si applicano se le parti le hanno integrate nel contratto e se le
hanno invocate. Ciò non è avvenuto in concreto, poiché è solo con l’appello che
i convenuti hanno esplicitamente addotto l’applicabilità delle Norme SIA 118 e
hanno citato i singoli articoli relativi alla notifica dei difetti. La mancata
applicazione delle norme SIA alla fattispecie da parte del Pretore non costituisce
pertanto un errore di fatto, ma la soluzione di un quesito di diritto, a sapere
quale parte era gravata dall’onere della prova sull’esistenza dei difetti e
sulla loro entità. Ciò esclude d’acchito la revisione della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 19 ad art. 340).
3.
In
via subordinata, gli appellanti rimproverano al Pretore la carente motivazione
del giudizio impugnato e la violazione del principio del libero apprezzamento
delle prove. Essi ritengono insufficiente a livello formale e nel merito la
motivazione del primo giudice sull’onere della prova, alla luce delle perizie
di parte, dei pareri prodotti agli atti, delle fotografie e degli scritti dai
quali emerge non solo l’allegazione, ma la prova dei “numerosi e gravi difetti”
e la loro entità economica.
4.
Il
Pretore ha invero emanato una sentenza succinta, ma non vi è dubbio alcuno sui
motivi che lo hanno indotto ad accogliere la petizione, vale a dire la mancata
prova degli asseriti difetti e della loro tempestiva notificazione e l’assenza
di dimostrazione del minor valore derivantene all’opera. I convenuti hanno del
resto dimostrato nel loro appello, in cui affermano di aver provato i difetti,
la loro entità e la loro quantificazione (pag. 10), di aver compreso per quali
motivi il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto le loro argomentazioni.
Tanto basta per respingere la censura di carenza di motivazione (DTF 132 I 198
consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 285). Né ha miglior sorte il rimprovero
mosso al Pretore di aver violato il principio del libero apprezzamento delle
prove sancito dall’art. 90 CPC. Va subito premesso che nella fattispecie l’unico
supporto probatorio consiste nei documenti agli atti, poiché alla seconda
udienza preliminare è comparsa la sola parte attrice, che non ha offerto altri
mezzi di prova. In questa sede gli appellanti sembrano richiamare l’incarto
relativo all’ipoteca legale degli artigiani (DI.2004.1468), che non può
tuttavia essere considerato un mezzo di prova, già per il fatto che non è stato
menzionato negli allegati di causa né richiamato all’udienza preliminare né
risulta in alcun modo dal fascicolo processuale. Per quel che concerne
l’esistenza dei difetti, i convenuti hanno prodotto lo scambio di corrispondenza
nel quale essi menzionano le manchevolezze dell’opera, la cui prima notifica
all’impresa risale al 30 aprile 2004 (doc. 4.1), le relazioni dei consulenti di
parte (del 4 agosto 2004, doc. 4.2, e del 18 aprile 2004 doc. 4.3), diverse
fotografie e preventivi. Di fronte alle contestazioni dell’attrice sulla
tempestività della notifica e sull’esistenza di difetti tali documenti, redatti
dai convenuti medesimi e da loro consulenti, sono da ritenere alla stregua di
affermazioni di parte, senza forza probatoria (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 93 ad art. 90; Leuenberger,
Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, pag. 97). Ad affermazioni e pareri di
parte, secondo dottrina e giurisprudenza, può essere riconosciuto valore
probatorio quando trovano riscontro in altri concordanti mezzi di prova
(testimonianze, documenti della controparte, sopralluoghi, perizie, eccetera).
Nella fattispecie, tuttavia, non è stata effettuata una perizia giudiziaria,
eseguita in contraddittorio e in base a domande poste secondo un preciso
protocollo (cfr. art. 247 ss. CPC), né vi sono altri mezzi di prova. Lo scambio
di corrispondenza, i pareri dei consulenti di parte e le fotografie alle quali
si appoggiano gli appellanti, in assenza di altre prove concordanti, rimangono
pertanto affermazioni e consulenze di parte autoreferenti. A giusta ragione
quindi il Pretore ha negato loro valore probatorio ed è coerentemente giunto
alla conclusione che i convenuti non avevano fatto fronte all’onere della prova
che incombeva loro. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali, calcolati su un valore di fr. 40'000.-, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti, che rifonderanno
all’attrice un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
22 agosto 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Gli
oneri processuali dell’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.-
fr.
550.-
rimangono
a carico degli appellanti in solido che rifonderanno alla controparte, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1'600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici: Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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