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Decisione

12.2006.146

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 ottobre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

26 aprile 2003 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto un contratto di appalto

con il quale hanno incaricato AO 1, impresa generale, della costruzione di una

casa monofamiliare “chiavi in mano” per un prezzo complessivo di fr. 396'000.-

sul fondo n.__________ RFD L__________, proprietà dei coniugi in ragione di ½

ciascuno (doc. A, B). I committenti si sono impegnati a versare 11 acconti in

corso d’opera e il saldo a trenta giorni della fattura, mediante presentazione

della garanzia assicurativa o bancaria e della dichiarazione di pagamento a

saldo degli artigiani impegnati nella costruzione. L’impresa generale ha emesso

il 10 luglio 2004 una fattura di fr. 396'000.- dedotti gli acconti ricevuti di

fr. 356'000.-, donde la richiesta di pagamento del saldo di fr. 40'000.- (doc.

C). I committenti non hanno dato seguito alla richiesta.

B. Con

petizione 7 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al versamento di fr. 40'000.-

oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2004 a titolo di saldo della mercede dovuta

contrattualmente. I convenuti si sono opposti alla domanda e con risposta 15

febbraio 2006 hanno chiesto di respingere la petizione, adducendo che

l’esecuzione dei lavori non corrispondeva a quanto pattuito contrattualmente

per la presenza di numerosi e gravi difetti dell’opera, sia dal punto di vista

della progettazione sia da quello dell’edificazione e delle rifiniture e

facendo valere la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 CO e il

risarcimento del danno. I convenuti hanno fatto spiccare nei confronti

dell’impresa generale il 27 febbraio 2006 un PE n. __________ per fr. 40'635.-

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, dovuti a titolo di risarcimento

danni (doc. D). Nei successivi allegati scritti le parti hanno sostanzialmente

ribadito le proprie rispettive posizioni. Esse hanno rinunciato a comparire al

dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei propri memoriali

conclusivi.

C. In

accoglimento della petizione, il Pretore con sentenza del 28 luglio 2006 ha

condannato i convenuti a versare all’attrice l’importo di fr. 40'000.- oltre

interessi al 5% dal 10 agosto 2004 e ha posto la tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese a loro carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr.

2'000.- per ripetibili.

D. AP 1

e AP 2 sono insorti con atto di appello del 22 agosto 2006 contro il giudizio

pretorile e ne hanno postulato la riforma nel senso di respingere la petizione,

con protesta di spese e ripetibili. L’attrice propone nelle proprie

osservazioni dell’11 settembre 2006 la reiezione dell’appello, pure con

protesta di spese e ripetibili.

considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha constatato che l’attrice aveva provato l’ammontare

del credito di fr. 40'000.-, per altro nemmeno contestato dai convenuti, mentre

questi ultimi non avevano dimostrato l’esistenza degli asseriti difetti

dell’opera né il minor valore che ne derivava, così che ha accolto la petizione

e ha posto gli oneri processuali a carico dei convenuti.

2.

I

convenuti chiedono in primo luogo la revisione della sentenza pretorile ai

sensi dell’art. 340 lett. d CPC, avendo il Pretore commesso un errore di fatto

per aver statuito senza applicare le norme SIA 118, fatto contestato e pacifico

risultante dagli atti di causa. Essi affermano che il Pretore ha omesso per

disattenzione di applicare le norme SIA 118, in base alle quali vi è un

inversione dell’onere probatorio, che erano state integrate nel contratto

concluso tra le parti e che si imponevano dunque al giudice, la cui decisione

doveva pertanto fondarsi sugli art. 165 ss. Norme SIA 118. Gli appellanti

sostengono di aver rispettato il loro onere di allegazione e di aver

chiaramente invocato l’istituto SIA sollevando “l’eccezione di riduzione ai

sensi della Norma SIA”. L’argomentazione non può essere condivisa. Nella

risposta i convenuti hanno asserito: “molte opere eseguite sulla base di questa

vertenza sono incomplete e piene di difetti, tutti puntualmente e

tempestivamente notificati e oggetto di perizie di esperti” e hanno dichiarato

di far valere il diritto alla riduzione della mercede giusta l’art. 368 CO e

“le norme SIA” senza altra precisazione. I committenti hanno menzionato “gravi

e numerosi difetti sia dal punto di vista della progettazione, che da quello

dell’edificazione e delle rifiniture” senza indicarli né spiegare quando li

hanno notificati all’impresa, né cifrare il minor valore dell’opera. In sede di

duplica, di fronte alla specifica contestazione dell’attrice sulla notifica dei

difetti (pag. 2), i convenuti hanno elencato i difetti (pag. 2-3) sostenendo di

averli segnalati tempestivamente all’attrice, e hanno fatto valere il diritto

di ridurre la mercede e di far valere in altra sede i danni eccedenti l’importo

di fr. 40'000.-, “in conformità con le Norme SIA e ai sensi dell’art. 368 CO”.

Se non che, come è notorio per chi opera nel settore edile e per i giuristi, le

Norme SIA sono numerose e occorre indicare oltre al generico “Norme SIA” anche

il numero e la data di edizione della specifica norma SIA alla quale ci si

riferisce. Le Norme SIA non hanno poi carattere obbligatorio generale (Blaise Carron,

Journées du droit de la construction 2007, pag. 7) e in quanto tali non si

impongono d’ufficio al giudice. Si tratta, infatti, di condizioni generali

private che si applicano se le parti le hanno integrate nel contratto e se le

hanno invocate. Ciò non è avvenuto in concreto, poiché è solo con l’appello che

i convenuti hanno esplicitamente addotto l’applicabilità delle Norme SIA 118 e

hanno citato i singoli articoli relativi alla notifica dei difetti. La mancata

applicazione delle norme SIA alla fattispecie da parte del Pretore non costituisce

pertanto un errore di fatto, ma la soluzione di un quesito di diritto, a sapere

quale parte era gravata dall’onere della prova sull’esistenza dei difetti e

sulla loro entità. Ciò esclude d’acchito la revisione della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 19 ad art. 340).

3.

In

via subordinata, gli appellanti rimproverano al Pretore la carente motivazione

del giudizio impugnato e la violazione del principio del libero apprezzamento

delle prove. Essi ritengono insufficiente a livello formale e nel merito la

motivazione del primo giudice sull’onere della prova, alla luce delle perizie

di parte, dei pareri prodotti agli atti, delle fotografie e degli scritti dai

quali emerge non solo l’allegazione, ma la prova dei “numerosi e gravi difetti”

e la loro entità economica.

4.

Il

Pretore ha invero emanato una sentenza succinta, ma non vi è dubbio alcuno sui

motivi che lo hanno indotto ad accogliere la petizione, vale a dire la mancata

prova degli asseriti difetti e della loro tempestiva notificazione e l’assenza

di dimostrazione del minor valore derivantene all’opera. I convenuti hanno del

resto dimostrato nel loro appello, in cui affermano di aver provato i difetti,

la loro entità e la loro quantificazione (pag. 10), di aver compreso per quali

motivi il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto le loro argomentazioni.

Tanto basta per respingere la censura di carenza di motivazione (DTF 132 I 198

consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 285). Né ha miglior sorte il rimprovero

mosso al Pretore di aver violato il principio del libero apprezzamento delle

prove sancito dall’art. 90 CPC. Va subito premesso che nella fattispecie l’unico

supporto probatorio consiste nei documenti agli atti, poiché alla seconda

udienza preliminare è comparsa la sola parte attrice, che non ha offerto altri

mezzi di prova. In questa sede gli appellanti sembrano richiamare l’incarto

relativo all’ipoteca legale degli artigiani (DI.2004.1468), che non può

tuttavia essere considerato un mezzo di prova, già per il fatto che non è stato

menzionato negli allegati di causa né richiamato all’udienza preliminare né

risulta in alcun modo dal fascicolo processuale. Per quel che concerne

l’esistenza dei difetti, i convenuti hanno prodotto lo scambio di corrispondenza

nel quale essi menzionano le manchevolezze dell’opera, la cui prima notifica

all’impresa risale al 30 aprile 2004 (doc. 4.1), le relazioni dei consulenti di

parte (del 4 agosto 2004, doc. 4.2, e del 18 aprile 2004 doc. 4.3), diverse

fotografie e preventivi. Di fronte alle contestazioni dell’attrice sulla

tempestività della notifica e sull’esistenza di difetti tali documenti, redatti

dai convenuti medesimi e da loro consulenti, sono da ritenere alla stregua di

affermazioni di parte, senza forza probatoria (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 93 ad art. 90; Leuenberger,

Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, pag. 97). Ad affermazioni e pareri di

parte, secondo dottrina e giurisprudenza, può essere riconosciuto valore

probatorio quando trovano riscontro in altri concordanti mezzi di prova

(testimonianze, documenti della controparte, sopralluoghi, perizie, eccetera).

Nella fattispecie, tuttavia, non è stata effettuata una perizia giudiziaria,

eseguita in contraddittorio e in base a domande poste secondo un preciso

protocollo (cfr. art. 247 ss. CPC), né vi sono altri mezzi di prova. Lo scambio

di corrispondenza, i pareri dei consulenti di parte e le fotografie alle quali

si appoggiano gli appellanti, in assenza di altre prove concordanti, rimangono

pertanto affermazioni e consulenze di parte autoreferenti. A giusta ragione

quindi il Pretore ha negato loro valore probatorio ed è coerentemente giunto

alla conclusione che i convenuti non avevano fatto fronte all’onere della prova

che incombeva loro. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali, calcolati su un valore di fr. 40'000.-, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti, che rifonderanno

all’attrice un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

22 agosto 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.-

fr.

550.-

rimangono

a carico degli appellanti in solido che rifonderanno alla controparte, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1'600.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici: Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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