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Decisione

12.2006.148

Sfratto per cessata locazione, regolarità della procedura in caso di rifiuto del conduttore di ritirare le convocazioni per asserito errore di scrittura del nome

31 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.148

Data decisione, Autorità:

31.08.2006, IICCA

Titolo:

Sfratto per cessata locazione, regolarità della procedura in caso di rifiuto del conduttore di ritirare le convocazioni per asserito errore di scrittura del nome

SFRATTO

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.148

Lugano

31 agosto

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.127

(istanza di sfratto) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza

23 luglio 2006 da

AO 1

contro

AP 1

volta ad ottenere lo sfratto del convenuto da un appartamento sito

nell’immobile “Alla Benedetta” in via Pratocarasso 45 a Bellinzona;

domanda alla quale il convenuto, assente all’udienza del 22 agosto

2006, non si è opposto e che il Segretario assessore ha accolto con decreto 22 agosto

2006;

appellante il convenuto con appello 26 agosto 2006, con cui chiede,

previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto

e di ripetere la procedura, viziata da errore nella designazione della persona;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito il 13 luglio 2006 l’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di B__________, AO 1 hanno chiesto

alla Pretura del distretto di Bellinzona lo sfratto di AP 1 dalla casa

d’abitazione sita in via P__________ __________ a B__________;

che

con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la

domanda si fondava sul contratto di locazione stipulato il 7 giugno 2002 (doc.

D) e disdetto dalla parte locatrice il 6 settembre 2005 per il 30 giugno 2006 e

che il conduttore aveva accettato la disdetta, ha decretato lo sfratto del

convenuto;

che

con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione

dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione

del presente giudizio, il convenuto si oppone allo sfratto per il motivo che

nell’istanza del 23 luglio 2006 il suo nome era stato scritto in modo errato,

ciò che a suo dire comporta la nullità di tutta la procedura e giustifica il

suo rifiuto di ritirare le convocazioni della Pretura;

che

dall’incarto emerge che il conduttore aveva accettato il 28 settembre 2005,

tramite l’A__________ la disdetta del contratto di locazione per la scadenza

del 30 giugno 2006 (doc. 1 incarto Ufficio di conciliazione), che non aveva

liberato i locali alla scadenza del contratto, né concordato una proroga e che benché

regolarmente convocato non era comparso né all’udienza del 13 luglio 2006

presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona né a

quella indetta presso la Pretura del Distretto di Bellinzona il 22 agosto 2006

per discutere l’istanza di sfratto ;

che

il rifiuto di ritirare le raccomandate contenenti le convocazioni non giova

all’appellante, il quale non si è presentato davanti all’Ufficio di

conciliazione e davanti alla Pretura ben sapendo di essere il destinatario

degli invii da lui non ritirati, la storpiatura del suo cognome con una

consonante di troppo (D__________ invece di D__________, cfr. la busta

nell’incarto richiamato) non impedendo la corretta identificazione del

destinatario;

che

in tali circostanze la decisione di sfratto è corretta e il gravame, del tutto

infondato ed al limite del temerario, può essere evaso già nell’ambito

dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di

intimarlo alla controparte per le osservazioni;

che

la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili

all’istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali

osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 26 agosto 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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