12.2006.148
Sfratto per cessata locazione, regolarità della procedura in caso di rifiuto del conduttore di ritirare le convocazioni per asserito errore di scrittura del nome
31 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.148
Data decisione, Autorità:
31.08.2006, IICCA
Titolo:
Sfratto per cessata locazione, regolarità della procedura in caso di rifiuto del conduttore di ritirare le convocazioni per asserito errore di scrittura del nome
SFRATTO
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.148
Lugano
31 agosto
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.127
(istanza di sfratto) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza
23 luglio 2006 da
AO 1
contro
AP 1
volta ad ottenere lo sfratto del convenuto da un appartamento sito
nell’immobile “Alla Benedetta” in via Pratocarasso 45 a Bellinzona;
domanda alla quale il convenuto, assente all’udienza del 22 agosto
2006, non si è opposto e che il Segretario assessore ha accolto con decreto 22 agosto
2006;
appellante il convenuto con appello 26 agosto 2006, con cui chiede,
previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullare il decreto di sfratto
e di ripetere la procedura, viziata da errore nella designazione della persona;
mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito il 13 luglio 2006 l’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di B__________, AO 1 hanno chiesto
alla Pretura del distretto di Bellinzona lo sfratto di AP 1 dalla casa
d’abitazione sita in via P__________ __________ a B__________;
che
con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la
domanda si fondava sul contratto di locazione stipulato il 7 giugno 2002 (doc.
D) e disdetto dalla parte locatrice il 6 settembre 2005 per il 30 giugno 2006 e
che il conduttore aveva accettato la disdetta, ha decretato lo sfratto del
convenuto;
che
con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione
dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione
del presente giudizio, il convenuto si oppone allo sfratto per il motivo che
nell’istanza del 23 luglio 2006 il suo nome era stato scritto in modo errato,
ciò che a suo dire comporta la nullità di tutta la procedura e giustifica il
suo rifiuto di ritirare le convocazioni della Pretura;
che
dall’incarto emerge che il conduttore aveva accettato il 28 settembre 2005,
tramite l’A__________ la disdetta del contratto di locazione per la scadenza
del 30 giugno 2006 (doc. 1 incarto Ufficio di conciliazione), che non aveva
liberato i locali alla scadenza del contratto, né concordato una proroga e che benché
regolarmente convocato non era comparso né all’udienza del 13 luglio 2006
presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona né a
quella indetta presso la Pretura del Distretto di Bellinzona il 22 agosto 2006
per discutere l’istanza di sfratto ;
che
il rifiuto di ritirare le raccomandate contenenti le convocazioni non giova
all’appellante, il quale non si è presentato davanti all’Ufficio di
conciliazione e davanti alla Pretura ben sapendo di essere il destinatario
degli invii da lui non ritirati, la storpiatura del suo cognome con una
consonante di troppo (D__________ invece di D__________, cfr. la busta
nell’incarto richiamato) non impedendo la corretta identificazione del
destinatario;
che
in tali circostanze la decisione di sfratto è corretta e il gravame, del tutto
infondato ed al limite del temerario, può essere evaso già nell’ambito
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di
intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili
all’istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali
osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 26 agosto 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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