12.2006.15
contratto di lavoro - ore supplementari - mancata compensazione delle ore nel termine concordato
7 febbraio 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2006.15
Data decisione, Autorità:
07.02.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - ore supplementari - mancata compensazione delle ore nel termine concordato
LAVORO STRAORDINARIO
art. 321c CO
Incarto n.
12.2006.15
Lugano
7 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2004.380
della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con istanza 27 dicembre
2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AA 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'406.20
lordi (pari a fr. 23'805.60 netti) oltre interessi, domanda avversata dalla controparte
che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con
sentenza 30 dicembre 2005 ha accolto per fr. 10'000.25 lordi oltre interessi;
appellante
l’istante con atto di appello 10 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente la convenuta con memoriale 30 gennaio 2006, con cui chiede la reiezione
del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso di respingere
l’istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'istante
con osservazioni 13 febbraio 2006 postula la reiezione dell’appello adesivo
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto dalla AA 1 a far tempo dal 1° gennaio 1999 in qualità di impiegato,
sulla base di un contratto (doc. A) che gli garantiva uno stipendio annuo iniziale
di fr. 91'000.- lordi, prevedeva un orario di lavoro di 42 ore settimanali e, per
la regolamentazione delle ore supplementari, rinviava al regolamento per il
personale. Il 28 ottobre 2003, durante un periodo di assenza per malattia, egli
ha rassegnato le sue dimissioni, che sono state accettate dalla banca per il
successivo 31 gennaio. Alla ripresa del lavoro dopo la sua assenza, il 17
novembre, la banca, tenuto conto della particolare posizione del dipendente
all’interno dell’istituto, “nonché [de]ll’elevato numero di ore supplementari da lei accumulate”, gli ha comunicato di esentarlo dall’obbligo di lavorare fino alla
fine del termine di disdetta (doc. F), ribadendo in seguito, con scritto 29
dicembre (doc. I), che il provvedimento era stato adottato “in
considerazione dell’importanza del tempo di lavoro da ricuperare riconosciuto”
e che il lavoratore risultava in definitiva “in vacanza e ricupero ore fino
alla fine del rapporto di lavoro”. Nel frattempo, dall’11 dicembre al 18
gennaio, il lavoratore è stato inabile al lavoro a seguito di un infortunio.
2. Con
l’istanza in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha chiesto la condanna
della AA 1 al pagamento di fr. 25'406.20 lordi più interessi, rilevando come a
tutt’oggi non gli fossero stati pagati 25.08 giorni di vacanza (da retribuirsi
in ragione di fr. 376.50 l’uno) e 284.57 ore supplementari, pari ad altre 33.92
giornate, non compensate con tempo libero (remunerate con un supplemento del
25%). A seguito dell’obiezione della convenuta, la quale ha rilevato che l’istante
entro il termine di disdetta aveva potuto beneficiare delle vacanze arretrate e
di due giorni di ricupero ore, quest’ultimo, in sede conclusionale, pur
mantenendo invariate le sue richieste, ha rettificato il suo calcolo,
limitandosi ora a rivendicare la retribuzione di 494.57 ore supplementari.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha di principio riconosciuto
all’istante, da lui non considerato un lavoratore con funzioni dirigenziali, il
diritto alla remunerazione delle 511.62 ore supplementari da lui prestate:
innanzitutto l’istruttoria aveva permesso di accertare che le mansioni a lui affidate
richiedevano oggettivamente l’effettuazione di ore straordinarie, ciò che era
facilmente riconoscibile dai terzi; oltretutto quelle ore erano state
regolarmente registrate dall’apposito sistema elettronico di timbratura
adottato dalla convenuta e le stesse, dopo essere state sottoposte alla
direzione per approvazione, non erano state oggetto di contestazione, tant’è
che erano state poi inserite nella scheda definitiva per il dipendente (doc.
FF) ed erano poi state pacificamente ammesse dalla convenuta anche con gli
scritti di cui ai doc. F e I; irrilevante era invece il fatto che le ore
straordinarie, contrariamente a quanto previsto dal regolamento per il
personale, non fossero state compensate entro 12 mesi. Ritenuto però che dalle
ore così esposte dovevano essere dedotte quelle indicate dallo stesso istante
quale “compensazione ore” nei formulari di notifica assenze prodotte
dalla convenuta in edizione e che figuravano nei tabulati delle registrazioni
quali ferie, ossia 8 giorni nel 2001, 26 giorni nel 2002 e 3 giorni nel 2003, come
pure i 2 giorni concessi dalla convenuta quale recupero ore nei giorni 29 e 30 gennaio
2004, ne risultava un saldo di 184.02 ore. Di qui il riconoscimento a favore dell’istante
di fr. 10'000.25 più interessi.
4. Entrambe
le parti hanno impugnato la decisione di primo grado.
Con
l’appello principale l’istante chiede di accogliere l’istanza, rilevando che le
ore straordinarie contabilizzate nei tabulati non erano state compensate parzialmente
negli anni 2001-2003, tant’è che nemmeno la controparte l’aveva preteso.
Con
l’appello adesivo la convenuta chiede invece la reiezione dell’istanza: essa
ribadisce che, contrariamente a quanto previsto dal regolamento per il
personale (doc. A1), le ore straordinarie non erano state né ordinate né
riconosciute e che comunque era decaduto il diritto di compensare quelle prestate
prima del 31 gennaio 2003; non era per altro vero che l’istruttoria avrebbe
permesso di appurare che le mansioni affidate all’istante richiedevano regolare
svolgimento di lavoro oltre il normale tempo stabilito contrattualmente e che
lo stesso era richiesto dalle circostanze.
5. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Giusta
l'art. 321c CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di
quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura
in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da
lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non
è stato compensato, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata
almeno corrispondente (cpv. 2), e se mediante accordo scritto non è stato
convenuto diversamente il datore di lavoro deve pagare per il lavoro
straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv.
3). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve
provare, oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate
dal datore di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza
e non si è opposto alla loro esecuzione (cfr. Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, 6a
ed., N. 10 ad art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail -
Code annoté, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 13 ad art.
321c CO; II CCA 6 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.97, 27 ottobre 2006 inc. n.
12.2005.176), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von Känel, op.
cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit.,
N. 13 seg. ad art. 321c CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata
da parte del lavoratore vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto
di propria iniziativa (DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).
7. Nel
caso di specie, a prescindere dalla necessità per la banca delle ore
straordinarie effettuate dall’istante - per altro confermata in sede
testimoniale dall’allora segretaria di direzione della convenuta D__________ __________
(della cui attendibilità non vi è assolutamente motivo di dubitare, nonostante
il contrario avviso della convenuta) -, è incontestabile che la convenuta, pur
non avendo mai formalmente ordinato a quest’ultimo di effettuare ore
straordinarie, fosse comunque a conoscenza, tramite i suoi ausiliari, del fatto
che egli durante oltre 3 anni ne aveva effettuate ben 511.62, e non abbia avuto
nulla da ridire, ratificandole con ciò per atti concludenti. La circostanza è
stata in effetti confermata dalla teste D__________ __________, la quale ha innanzitutto
riferito di essersi occupata personalmente, in accordo con la direzione, del
controllo e della verifica mensile delle ore supplementari di tutti i
dipendenti della convenuta, con la precisazione che le stesse venivano
automaticamente sottoposte per approvazione alla direzione qualora fossero risultate
elevate o fuori dalla norma. Ebbene, con riferimento alle ore “timbrate”
dall’istante, essa, pur avendo confermato che parte delle ore da lui effettuate
erano a suo tempo state oggetto di contestazione da parte della direzione, ha però
concluso che quelle poi registrate sulle schede per il dipendente, ovvero
proprio le 511.62 risultanti dal doc. FF, corrispondevano a quelle accettate,
ovvero quelle al netto di eventuali contestazioni. Che le ore straordinarie
svolte dall’istante fossero state accettate dalla convenuta è altresì provato,
nonostante quanto da lei sostenuto ancora in questa sede, dal tenore delle due lettere
successivamente inviate all’istante, quella del 17 novembre 2003 (doc. F), in
cui quest’ultima gli aveva comunicato di esentarlo dall’obbligo di lavorare durante
il termine di disdetta proprio per “l’elevato numero di ore supplementari da
lei accumulate”, e soprattutto quella del 29 dicembre 2003 (doc. I), con
cui aveva ribadito che quel provvedimento era stato adottato “in
considerazione dell’importanza del tempo di lavoro da ricuperare riconosciuto”:
oltretutto in entrambi gli scritti, come pure nella successiva lettera 15
aprile 2004 (doc. U) e ancora in causa, la convenuta aveva dato atto che la
controparte poteva vantare una pretesa, sia pure parziale, a titolo di “ricupero
ore”.
Avendo la
convenuta tollerato rispettivamente accettato per atti concludenti
l’effettuazione delle ore straordinarie da parte dell’istante, essa è malvenuta
a censurare in questa sede il fatto che in base al regolamento per il personale
(doc. A1) le stesse avrebbero potuto essere ammesse solo se fossero state “ordinate”
e “riconosciute” (Staehelin,
op. cit., N. 13 ad art. 321c CO; Senti, Überstunden, in AJP 2003 p. 378; JAR 1994 p. 140).
8. È
ampiamente a torto che la convenuta, richiamandosi al regolamento per il
personale, secondo cui le ore supplementari dovevano venire compensate nell’arco
di 12 mesi con del tempo libero corrispondente, considera in ogni caso decaduto
il diritto di compensare quelle prestate dall’istante prima del 31 gennaio
2003. Secondo la dottrina, la conseguenza della mancata compensazione nel
termine concordato dalle parti non è in effetti la perenzione del diritto del
lavoratore a prevalersi delle ore straordinarie prestate, bensì la sua
compensazione in denaro giusta l’art. 321c cpv. 3 CO (Streiff/Von Känel, op.
cit., N. 11 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 9 ad art.
321c CO; Staehelin, op. cit., N. 20 ad art. 321c CO; Senti, op. cit., p.
387; Egli, OR-Handkommentar, N. 7 ad art. 321c CO; in tal senso pure II CCA
30 giugno 2006 inc. n. 12.2005.208) rispettivamente, se il contratto nel
frattempo non è giunto a scadenza - ciò che nella fattispecie non è però il
caso - , il prolungamento tacito del termine per la compensazione in natura (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed., N. 8 ad art. 321c CO). Lo stesso regolamento del personale
(doc. A1) prevede del resto, in caso di mancata compensazione con tempo libero,
il pagamento con un supplemento del 25%.
9. Ammesso
con ciò il diritto dell’istante a vedersi remunerate le ore straordinarie
prestate, nella misura in cui non sono state compensate in natura nel periodo
di validità del contratto di lavoro, si tratta ora di determinarne l’esatto
ammontare. A questo stadio della lite è pacifico che dalle 511.62 ore straordinarie
risultanti dalle schede per il dipendente (doc. FF) debbano essere dedotte le
due giornate, pari a 16.8 ore, che la convenuta ha concesso all’istante a
titolo di ricupero ore, il 29 e 30 gennaio 2004. È invece a ragione che
l’istante contesta, siccome arbitrario, l’assunto con cui il Segretario
assessore, di sua iniziativa, ha ritenuto che dal saldo che ne derivava, di
494.82 ore, dovrebbero pure essere dedotte le ore indicate dallo stesso istante
quale “compensazione ore” nei formulari di notifica assenze prodotte
dalla convenuta in edizione e che figuravano nei tabulati delle registrazioni
quali ferie, ossia 8 giorni nel 2001, 26 giorni nel 2002 e 3 giorni nel 2003:
se in effetti vero è che l’istante aveva indicato in quei formulari di voler
recuperare quei giorni a titolo di compensazione delle ore straordinarie
svolte, è però altrettanto vero che la convenuta non ha dato seguito alla sua
richiesta ed ha anzi considerato le assenze del lavoratore durante quei giorni
quali semplici vacanze, deducendole quindi dalle vacanze arretrate e non invece
dalle ore straordinarie fino ad allora prestate, che rimanevano così invariate.
Le ore straordinarie da retribuire sono in definitiva 494.82, ciò che, sulla
base delle modalità di calcolo adottate dal giudice di prime cure, di per sé non
contestate in questa sede, da diritto all’istante ad una retribuzione di fr. 26'890.15
lordi. Tale somma essendo superiore a quella pretesa in causa dall’istante, ben
si giustifica l’integrale accoglimento dell’istanza.
10. Ne
discende l’accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello
adesivo, al limite del temerario.
Non si
prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC),
mentre le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di
fr. 25'406.20 lordi (pari a fr. 23'805.60 netti), seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 10 gennaio 2006 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 dicembre 2005 della Pretura del distretto di
Bellinzona è così riformata:
1. L’istanza 27 dicembre 2004
è accolta.
§ Di
conseguenza AA 1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, fr.
25'406.20 lordi (fr.
23'805.60 al netto) oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2004.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 3'000.-
per ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello. L’appellata
rifonderà all’appellante fr. 650.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 30 gennaio 2006 di AA 1 è respinto.
IV. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello
adesivo. L’appellante adesivamente rifonderà alla controparte fr. 850.- per
ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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