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Decisione

12.2006.150

società anonima cancellata a RC - domanda di reiscrizione - condizioni

15 maggio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i due ricorsi che qui ci occupano, entrambi datati 28 agosto 2006, RI 3 da una

parte e RI 1 e RI 2 dall’altra, hanno chiesto, in riforma del querelato

giudizio, di respingere l’istanza di reiscrizione della società, osservando che

il fatto che gli istanti avessero in precedenza già avviato un’azione volta al

risarcimento del danno diretto da essi subito, tuttora in corso, ostava all’inoltro

della nuova azione che essi erano intenzionati a promuovere, questa volta intesa

alla rifusione del danno indiretto. La domanda di reiscrizione della società

doveva pertanto essere respinta in assenza di un interesse degno di protezione,

sia per il fatto che la promuovenda azione non presupponeva la reiscrizione

della società, sia per il fatto che le pretese della controparte potevano comunque

essere fatte valere, ed in parte erano già state fatte valere, per un’altra via

altrettanto accessibile.

5. Delle

osservazioni 15 settembre 2006 con cui i soli CO 1, CO 2 e CO 3 si sono opposti

ai gravami si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

6. In

base alla dottrina e alla giurisprudenza, il creditore che intende ottenere

dall’autorità del registro di commercio la reiscrizione di una società radiata

deve rendere verosimile - condizioni queste che non vanno apprezzate con

eccessiva severità - l’esistenza del suo credito e il suo interesse alla

reiscrizione, ritenuto che un tale interesse fa tra l’altro difetto se egli può

ottenere per altra via praticabile la realizzazione dei suoi diritti (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 868; Amstutz, OR-Handkommentar,

Zurigo 2002, m. 3 ad art. 746 CO; DTF 132 III 731 consid. 3.2, 121 III 324

consid. 1, 115 II 276 consid. 2, 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37 consid. 1, 87

I 301).

7. Nel

caso di specie i ricorrenti, con le loro censure, contestano in sostanza solo

l’esistenza del requisito dell’interesse degno di protezione degli istanti a

richiedere la reiscrizione della società.

7.1 La

prima censura ricorsuale, quella secondo cui gli istanti non disporrebbero di

un interesse degno di protezione alla reiscrizione, siccome intenzionati a

promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da essi subito,

deve senz’altro essere disattesa. Il Tribunale federale, con il supporto della

dottrina (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., ibidem), ha in effetti stabilito che in caso di

fallimento della società il creditore può richiederne le reiscrizione anche

qualora renda verosimile l’esistenza di una pretesa di risarcimento danni della

società radiata contro i suoi organi ai sensi dell’art. 756 segg. CO, la

reiscrizione mirando allora a permettergli di ottenere dalla comunione dei

creditori la cessione della pretesa di risarcimento della società: si tratta per

l’appunto del caso in cui il comportamento illecito di un organo ha causato un

danno diretto alla società e non al creditore, perché, se costui fosse stato

danneggiato in modo diretto, disporrebbe già di un’azione contro l’organo in

questione che potrebbe far valere indipendentemente dalla dissoluzione della

società, per cui non avrebbe alcun interesse ad ottenere la reiscrizione di

quest’ultima (DTF 132 III 731 consid. 3.3 e 3.5, 110 II 396 consid. 2).

7.2 Parimenti

infondata è la seconda ed ultima censura sollevata dai ricorrenti, quella

secondo cui gli istanti non disporrebbero di un interesse legittimo alla

reiscrizione in quanto avrebbero potuto far valere le loro pretese - ed in

parte già l’avevano fatto, tant’è che CO 2, nel settembre 2003, aveva

provveduto ad inoltrare una petizione ai sensi dell’art. 41 CO nei confronti RI

2 - avviando un’azione intesa alla rifusione del loro danno diretto.

Innanzitutto, da un punto di vista generale, non si può ritenere che l’azione indiretta

e l’azione diretta, che si fondano su presupposti diversi, che non mirano necessariamente

al risarcimento del medesimo danno e che possono essere fatte valere l’una

indipendentemente dall’altra (DTF 132 III 564 consid. 3.2.1), costituiscano due

vie giuridiche sussidiarie: se così fosse, non si comprenderebbe per quale

motivo, in una precedente sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale (DTF 110

Considerandi

II 396), il Tribunale federale abbia ammesso la reiscrizione di una società

radiata già solo per il fatto che i richiedenti l’iscrizione avevano in tal

modo inteso promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da

loro subito, senza essersi a quel momento domandato se la reiscrizione dovesse

invece essere negata in quanto gli stessi avrebbero forse potuto inoltrare una

domanda di risarcimento del danno diretto. Nel caso concreto i ricorrenti non

hanno in ogni caso nemmeno reso verosimile l’esistenza delle necessarie

circostanze di fatto, in forza delle quali si sarebbe potuto ritenere che le

pretese degli istanti avrebbero effettivamente potuto essere soddisfatte anche

tramite un’azione volta al risarcimento del danno diretto. Quanto poi alla petizione

promossa da CO 2 contro RI 2, la stessa non può ovviamente impedire all’attore

e soprattutto agli altri creditori - nemmeno intervenuti in quella procedura - di

far valere le loro pretese per danno indiretto nei confronti di altre persone,

oltre al convenuto, ed in particolare nei confronti di quegli organi della

società radiata - essi a tal proposito hanno segnatamente fatto il nome di Al__________

__________ - che, pur non avendo partecipato in prima persona alle malversazioni,

con il loro comportamento e le loro omissioni avevano permesso il dissesto

della società: oltretutto nell’occasione Marco Calmes, pur essendo stato chiamato

in causa ai sensi dell’art. 41 CO, nemmeno lo era stato per omissioni o comportamenti

commessi nella sua qualità di amministratore della società e dunque nell’ambito

di un’azione volta alla rifusione del danno diretto (Widmer/Banz, Basler

Kommentar, 2a ed.,

N. 5 delle note preliminari ad art. 754-761 CO), ma solo per aver “prestato” ad

A__________ __________ il suo “patentino” di fiduciario senza aver esercitato i

dovuti controlli e senza essere stato attivo a titolo principale presso la

società e di aver con ciò violato la legge cantonale sull’esercizio delle

professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario

finanziario (Lfid). Nelle particolari circostanze non si può pertanto ritenere

che gli istanti fossero o siano senz’altro in grado di ottenere per altra via

praticabile la realizzazione dei loro diritti, ciò che impone di ammettere la

reiscrizione della società.

8.

Ne

discende che entrambi i ricorsi, del tutto infondati, devono essere respinti, ritenuto

che gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso ampiamente

superiore ai fr. 30'000.- - il capitale azionario della società radiata è di

fr. 260'000.- e in sede penale già il solo CO 2 ha parlato di un suo danno prossimo

a € 1.5 mio, tanto da aver inoltrato un‘azione parziale di fr. 500'000.- ed

aver fatto spiccare precetti esecutivi per fr. 2'641'261.-, somme queste sostanzialmente

analoghe a quelle per le quali hanno proceduto in via esecutiva anche CO 1 e CO

3.

- seguono l’integrale soccombenza dei ricorrenti (art. 28 e 31 LPamm).

Per i quali motivi,

viste le norme richiamate

dichiara e pronuncia

I. Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 3 è respinto.

II. Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 1 e di RI 2 è respinto.

III. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia

di fr. 450.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi in solido dai ricorrenti,

sono posti a carico di RI 3 per metà e di RI 1 e di RI 2 per l’altra metà. I

ricorrenti rifonderanno agli opponenti, sempre in solido, complessivi fr.

1’000.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

-

-

Comunicazione:

- ,

-

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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