12.2006.150
società anonima cancellata a RC - domanda di reiscrizione - condizioni
15 maggio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.150
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, IICCA
Titolo:
società anonima cancellata a RC - domanda di reiscrizione - condizioni
FALLIMENTO DI SOCIETÀ COMMERCIALI E SOCIETÀ COOPERATIVE
ISCRIZIONE DELLE DITTE
RESPONSABILITÀ PER GESTIONE O AMMINISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE
art. 41 CO
art. 746 CO
art. 756 CO
art. 57 cpv. 2 ORC
art. 58 ORC
Incarto n.
12.2006.150
Lugano
15 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice
Lardelli, astenuto)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità giudiziaria competente a
decidere i ricorsi contro le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza cantonale sul registro di
commercio
chiamata a statuire sui ricorsi presentati il 28
agosto 2006 da
rispettivamente
da
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da RA 1
contro la
decisione 6 luglio 2006 (inc. n. 45/2005) della Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona, che, su richiesta 11
luglio 2005 di CO 1 , CO 2 , CO 3 e CO 4 (tutti rappr. da RA 3 ), aveva
ordinato la reiscrizione al registro di commercio del distretto di Lugano della
società P__________ __________ SA in liquidazione, ;
con cui i ricorrenti si sono opposti alla reiscrizione
della società, protestando spese e ripetibili;
mentre CO 1, CO 2 e CO 3, con osservazioni 15 settembre 2006, hanno
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Con
istanza 11 luglio 2005 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto all’Ufficio del
registro di commercio di Lugano di voler reiscrivere la società P__________ __________
SA in liquidazione, __________, la cui procedura di fallimento, aperta il 26
maggio 2003, era stata sospesa per mancanza d’attivi il 1° luglio 2003 e la cui
ragione sociale era stata radiata dal registro di commercio il 1° dicembre 2003
in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC. Essi hanno in particolare addotto di
aver a suo tempo conferito alla società delle procure amministrative per la
gestione di loro averi patrimoniali depositati presso un istituto bancario
ticinese, che erano poi stati da lei dilapidati: a loro dire, la reiscrizione
della società s’imponeva in quanto essi, dopo aver già convenuto in giudizio le
persone direttamente responsabili delle malversazioni, erano pure intenzionati,
per cercare di recuperare le perdite milionarie subite, a promuovere un’azione
di responsabilità ai sensi degli art. 755 segg. CO nei confronti di quegli
organi della società radiata, che, pur non avendo partecipato in prima persona
alle malversazioni sui loro conti, con il loro comportamento (attivo o passivo)
avevano permesso il dissesto della società.
2. Il
24 agosto 2005 l'Ufficiale dei registri, in ossequio all’art. 57 cpv. 2 ORC, ha
diffidato A__________ __________, RI 3, RI 1 e RI 2, liquidatori e membri del
consiglio d’amministrazione della società radiata, a voler richiedere la
reiscrizione della società entro 10 giorni o ad indicare per iscritto i motivi
del rifiuto. Preso atto delle opposizioni alla reiscrizione formulate da RI 3 il
6 settembre 2005 e da RI 1 e RI 2 il 12 settembre 2005, l'Ufficiale dei registri
in data 9 novembre 2005 ha trasmesso ex art. 58 ORC l'intero incarto per
decisione all’autorità di vigilanza sul registro di commercio, la quale ha in
seguito invitato gli istanti a prendere posizione sulle opposizioni, ciò che
essi hanno fatto con scritto 9 maggio 2006.
3. Con
la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata, la Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sul registro di commercio ha ordinato la reiscrizione a
registro di P__________ __________ SA in liquidazione, ritenendo in sostanza che
gli istanti avessero reso sufficientemente verosimile l’esistenza del proprio
credito e che vi fosse pure un interesse degno di protezione alla reiscrizione
della società radiata, nozione che per altro non doveva essere interpretata in
modo troppo restrittivo: in base alla giurisprudenza, in effetti, un creditore
che intendeva far valere pretese ai sensi degli art. 755 segg. CO poteva
senz’altro chiedere la reiscrizione.
4. Con
Fatti
i due ricorsi che qui ci occupano, entrambi datati 28 agosto 2006, RI 3 da una
parte e RI 1 e RI 2 dall’altra, hanno chiesto, in riforma del querelato
giudizio, di respingere l’istanza di reiscrizione della società, osservando che
il fatto che gli istanti avessero in precedenza già avviato un’azione volta al
risarcimento del danno diretto da essi subito, tuttora in corso, ostava all’inoltro
della nuova azione che essi erano intenzionati a promuovere, questa volta intesa
alla rifusione del danno indiretto. La domanda di reiscrizione della società
doveva pertanto essere respinta in assenza di un interesse degno di protezione,
sia per il fatto che la promuovenda azione non presupponeva la reiscrizione
della società, sia per il fatto che le pretese della controparte potevano comunque
essere fatte valere, ed in parte erano già state fatte valere, per un’altra via
altrettanto accessibile.
5. Delle
osservazioni 15 settembre 2006 con cui i soli CO 1, CO 2 e CO 3 si sono opposti
ai gravami si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. In
base alla dottrina e alla giurisprudenza, il creditore che intende ottenere
dall’autorità del registro di commercio la reiscrizione di una società radiata
deve rendere verosimile - condizioni queste che non vanno apprezzate con
eccessiva severità - l’esistenza del suo credito e il suo interesse alla
reiscrizione, ritenuto che un tale interesse fa tra l’altro difetto se egli può
ottenere per altra via praticabile la realizzazione dei suoi diritti (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 868; Amstutz, OR-Handkommentar,
Zurigo 2002, m. 3 ad art. 746 CO; DTF 132 III 731 consid. 3.2, 121 III 324
consid. 1, 115 II 276 consid. 2, 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37 consid. 1, 87
I 301).
7. Nel
caso di specie i ricorrenti, con le loro censure, contestano in sostanza solo
l’esistenza del requisito dell’interesse degno di protezione degli istanti a
richiedere la reiscrizione della società.
7.1 La
prima censura ricorsuale, quella secondo cui gli istanti non disporrebbero di
un interesse degno di protezione alla reiscrizione, siccome intenzionati a
promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da essi subito,
deve senz’altro essere disattesa. Il Tribunale federale, con il supporto della
dottrina (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., ibidem), ha in effetti stabilito che in caso di
fallimento della società il creditore può richiederne le reiscrizione anche
qualora renda verosimile l’esistenza di una pretesa di risarcimento danni della
società radiata contro i suoi organi ai sensi dell’art. 756 segg. CO, la
reiscrizione mirando allora a permettergli di ottenere dalla comunione dei
creditori la cessione della pretesa di risarcimento della società: si tratta per
l’appunto del caso in cui il comportamento illecito di un organo ha causato un
danno diretto alla società e non al creditore, perché, se costui fosse stato
danneggiato in modo diretto, disporrebbe già di un’azione contro l’organo in
questione che potrebbe far valere indipendentemente dalla dissoluzione della
società, per cui non avrebbe alcun interesse ad ottenere la reiscrizione di
quest’ultima (DTF 132 III 731 consid. 3.3 e 3.5, 110 II 396 consid. 2).
7.2 Parimenti
infondata è la seconda ed ultima censura sollevata dai ricorrenti, quella
secondo cui gli istanti non disporrebbero di un interesse legittimo alla
reiscrizione in quanto avrebbero potuto far valere le loro pretese - ed in
parte già l’avevano fatto, tant’è che CO 2, nel settembre 2003, aveva
provveduto ad inoltrare una petizione ai sensi dell’art. 41 CO nei confronti RI
2 - avviando un’azione intesa alla rifusione del loro danno diretto.
Innanzitutto, da un punto di vista generale, non si può ritenere che l’azione indiretta
e l’azione diretta, che si fondano su presupposti diversi, che non mirano necessariamente
al risarcimento del medesimo danno e che possono essere fatte valere l’una
indipendentemente dall’altra (DTF 132 III 564 consid. 3.2.1), costituiscano due
vie giuridiche sussidiarie: se così fosse, non si comprenderebbe per quale
motivo, in una precedente sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale (DTF 110
Considerandi
II 396), il Tribunale federale abbia ammesso la reiscrizione di una società
radiata già solo per il fatto che i richiedenti l’iscrizione avevano in tal
modo inteso promuovere un’azione volta al risarcimento del danno indiretto da
loro subito, senza essersi a quel momento domandato se la reiscrizione dovesse
invece essere negata in quanto gli stessi avrebbero forse potuto inoltrare una
domanda di risarcimento del danno diretto. Nel caso concreto i ricorrenti non
hanno in ogni caso nemmeno reso verosimile l’esistenza delle necessarie
circostanze di fatto, in forza delle quali si sarebbe potuto ritenere che le
pretese degli istanti avrebbero effettivamente potuto essere soddisfatte anche
tramite un’azione volta al risarcimento del danno diretto. Quanto poi alla petizione
promossa da CO 2 contro RI 2, la stessa non può ovviamente impedire all’attore
e soprattutto agli altri creditori - nemmeno intervenuti in quella procedura - di
far valere le loro pretese per danno indiretto nei confronti di altre persone,
oltre al convenuto, ed in particolare nei confronti di quegli organi della
società radiata - essi a tal proposito hanno segnatamente fatto il nome di Al__________
__________ - che, pur non avendo partecipato in prima persona alle malversazioni,
con il loro comportamento e le loro omissioni avevano permesso il dissesto
della società: oltretutto nell’occasione Marco Calmes, pur essendo stato chiamato
in causa ai sensi dell’art. 41 CO, nemmeno lo era stato per omissioni o comportamenti
commessi nella sua qualità di amministratore della società e dunque nell’ambito
di un’azione volta alla rifusione del danno diretto (Widmer/Banz, Basler
Kommentar, 2a ed.,
N. 5 delle note preliminari ad art. 754-761 CO), ma solo per aver “prestato” ad
A__________ __________ il suo “patentino” di fiduciario senza aver esercitato i
dovuti controlli e senza essere stato attivo a titolo principale presso la
società e di aver con ciò violato la legge cantonale sull’esercizio delle
professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario
finanziario (Lfid). Nelle particolari circostanze non si può pertanto ritenere
che gli istanti fossero o siano senz’altro in grado di ottenere per altra via
praticabile la realizzazione dei loro diritti, ciò che impone di ammettere la
reiscrizione della società.
8.
Ne
discende che entrambi i ricorsi, del tutto infondati, devono essere respinti, ritenuto
che gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso ampiamente
superiore ai fr. 30'000.- - il capitale azionario della società radiata è di
fr. 260'000.- e in sede penale già il solo CO 2 ha parlato di un suo danno prossimo
a € 1.5 mio, tanto da aver inoltrato un‘azione parziale di fr. 500'000.- ed
aver fatto spiccare precetti esecutivi per fr. 2'641'261.-, somme queste sostanzialmente
analoghe a quelle per le quali hanno proceduto in via esecutiva anche CO 1 e CO
3.
- seguono l’integrale soccombenza dei ricorrenti (art. 28 e 31 LPamm).
Per i quali motivi,
viste le norme richiamate
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 3 è respinto.
II. Il ricorso 28 agosto 2006 di RI 1 e di RI 2 è respinto.
III. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia
di fr. 450.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi in solido dai ricorrenti,
sono posti a carico di RI 3 per metà e di RI 1 e di RI 2 per l’altra metà. I
ricorrenti rifonderanno agli opponenti, sempre in solido, complessivi fr.
1’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
-
-
Comunicazione:
- ,
-
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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