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Decisione

12.2006.155

lavoro - disdetta abusiva

23 febbraio 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i colleghi a non mettersi a disposizione per prestare lavoro straordinario.

Quale prova ha prodotto il rapporto 9 giugno 2004 (doc. 4), redatto da tali W__________

__________ e A__________ __________. Il Segretario assessore, considerato che

l'istante ha contestato detta accusa, in assenza di conferme testimoniali,

segnatamente da parte delle non meglio specificate persone che avrebbero

informato gli estensori del rapporto, non ha conferito valore probatorio al

rapporto medesimo.

L'appellante contesta il

fatto che il primo giudice abbia negato valore probatorio al rapporto

menzionato. La veridicità dei fatti sarebbe confermata dalle dichiarazioni rese

dal teste __________ S__________, direttore delle risorse umane. Ciò con

specifico riferimento a quanto dichiarato da quest'ultimo a “pag. 3, seconda

metà del testo”, che comproverebbe “se non altro il fatto che la Direzione del

personale” sarebbe stata “destinataria di comunicazioni da parte di più

dipendenti cui il AO 1 si era rivolto chiedendo di astenersi dal prestare ore

di lavoro straordinario”. Le affermazioni dell'appellante risultano, su questo

punto, perfino temerarie; nessuna dichiarazione in tal senso appare in effetti

essere stata fatta dal teste S__________, né nella pagina menzionata, né tantomeno

in altre parti della deposizione. In merito a questa accusa rivolta ad AO 1,

l'appello non necessita dunque di ulteriore disamina, cadendo palesemente nel

vuoto.

6. La AP 1 adduce quale

giustificato motivo di licenziamento anche il fatto che AO 1 avrebbe

improvvisato, la sera del 15 settembre 2004, in sala mensa, senza

autorizzazione né concertazione con i partner sociali e sindacali, un comizio

dai contenuti fuorvianti. Il fatto è stato oggetto di un ammonimento scritto

del 17 settembre 2004 sottoscritto dal Direttore generale, signor B__________,

e dal Direttore delle risorse umane, signor S__________ (doc. 5). Il Segretario

assessore rileva che, anche in questo caso, l'ammonimento in questione non può

valere, da solo, quale dimostrazione dei fatti ivi riportati, riferendo i due

firmatari di fatti comunque da loro non constatati personalmente. Non essendo

stabilito quali siano stati gli informatori dei due predetti Direttori, il

primo giudice ha ritenuto che anche le testimonianze dei testi G__________ e V__________

– che non è dato sapere se fossero tra gli informatori – non forniscono

elementi che permettono di confermare che AO 1 abbia dato in tale circostanza

informazioni fuorvianti. Il Segretario assessore ha pure ritenuto comprensibile

che l'esercizio della funzione di membro della CdP implicasse, da parte di AO 1,

un contatto continuo e reciporoco con il personale; comprensibile pure il fatto

che l'istante solesse curare questi contatti in mensa, quindi in un luogo ben

frequentato, dove in un'unica occasione è possibile raggiungere un buon numero

di collaboratori e dove in genere regna un clima di riposo e distensione che

favorisce i contatti.

L'appellante ammette (appello,

pag. 15 verso il basso) che, in merito alle presunte informazioni fuorvianti

fornite da AO 1 nella circostanza menzionata, l'istruttoria non ha permesso di

apportare specifici elementi di conferma. Esso si aggrava tuttavia per il fatto

che il primo giudice non ha ritenuto giustificato il rimprovero rivolto a AO 1

di aver “trasformato la mensa, senza l'autorizzazione del datore di lavoro, in

una sorta di piazza per i comizi da parte dei dipendenti”. A torto.

Dagli atti non traspare che

AO 1 abbia tenuto in mensa dei comizi sindacali – né tantomeno che ciò sia

avvenuto la sera del 15 settembre 2004 – quanto piuttosto che a volte, in detto

luogo, durante l'orario dei pasti, egli ha informato i colleghi in merito alle

tematiche riguardanti il personale di cui era a conoscenza; trattasi di un

agire certamente legittimo e comprensibile, visto il ruolo che egli rivestiva

nel CdP e la necessità di far pervenire le informazioni al maggior numero di

persone possibile. Del resto non risulta che, con questo modo di agire,

l'istante abbia violato una specifica norma contrattuale – né tantomeno

l'appellante ne indica una – come pure del CA o del regolamento aziendale.

L'appello si rivela dunque, ancora una volta, senza consistenza.

7. L'appellante sostiene

– senza averlo fatto in sede di discussione di prima sede – che AO 1, in

molteplici occasioni avrebbe “diffuso informazioni/intavolato discussioni ai

tavoli da gioco” (appello, pag. 16 verso l'alto). Egli rimprovera al Segretario

assessore di essere stato “intento a cercare vane giustificazioni per i

comportamenti del dipendente piuttosto che valutare oggettivamente i fatti

emersi dall'istruttoria” e di avere “completamente ignorato” quanto attestato

dai testi in merito alle discussioni “animate” e “accese” provocate da AO 1 in

sala giochi e in pubblico; comportamento, quest'ultimo, che implicherebbe da

parte di AO 1 una violazione grave del contratto di lavoro. Il rimprovero rivolto

al primo giudice è tuttavia privo di pertinenza. L'appellante dimentica in

effetti che, nell'ambito dell'art. 336 cpv. 2 lett. b CO, il datore di lavoro

deve non solo provare l'esistenza di un giustificato motivo di licenziamento,

ma anche che la disdetta del rapporto di lavoro è stata data proprio per tale

motivo (Wyler, op. cit., pag.

407; JAR 1998 pag. 200). Non spettava dunque al giudice rilevare d'ufficio,

sulla base delle risultanze istruttorie, giustificati motivi di disdetta non

invocati dalla AP 1 nella lettera di licenziamento, né tantomeno in sede di

discussione di prima sede. Il ritardo nel sostenere e argomentare che i

predetti “discorsi al tavolo non inerenti al gioco” (cfr. argomentazioni d'appello

di cui alla lett. g, pag. 16 e 17) costituiscono un motivo giustificato di

licenziamento, determina su questo punto l'inammissibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art.

417 m. 13, con riferimento alla violazione del principio della concentrazione sancito

dall'art. 78 CPC).

8. La AP 1 sostiene

quale giustificato motivo di licenziamento anche il fatto che AO 1, il 27

febbraio 2005, si sarebbe presentato in sala giochi con il cartellino di

identità (badge) recante il nome di un altro dipendente (P__________).

Il Segretario assessore ha accertato che il fatto è realmente accaduto, con

riferimento a quanto deposto dal teste __________ G__________ e che il

lavoratore ha, in tale caso, violato la clausola n. 7.1 delle condizioni

d'impiego, che prevede che “l'accesso all'immobile e a tutti i locali della

Società è strettamente regolamentato dall'utilizzo del badge d'accesso

personale” e che “i collaboratori devono utilizzare i dispositivi di controllo

d'accesso e rispettare quanto definito dal personale interno o esterno addetto

alla sicurezza” (doc. ZZ). Il primo giudice ha tuttavia valutato che il comportamento

dell'istante si inseriva nelle discussioni portate avanti, proprio in quel

periodo, in seno alla CdP (doc. T), sull'utilizzo delle targhette con i nomi in

relazione al problema di tutela della personalità che ne deriva. Il Segretario

assessore ha ritenuto che il comportamento dell'istante – che per altro in

concreto non risulta essere stato ripetuto e nemmeno avere generato problemi

per la casa da gioco – rappresenta sì un metodo sbagliato e contrario ai doveri

di servizio, adottato tuttavia nell'intento di portare avanti una

rivendicazione a tutela della protezione della personalità. Esso ha pertanto

considerato l'episodio come una violazione di lieve entità, a fronte della

quale un datore di lavoro ponderato non avrebbe considerato il licenziamento

quale prima e unica soluzione. Il Segretario assessore ha quindi negato

all'accaduto la valenza di motivo giustificato di licenziamento.

L'appellante ritiene

ingiustificato che il primo giudice abbia sminuito la gravità del fatto a

fronte di una regola chiara, promulgata a garanzia della sicurezza e del

controllo interno del AP 1. L'obbligo di portare in pubblico il badge

permetterebbe infatti, a suo dire, ai clienti di identificare e segnalare alla

Direzione eventuali atteggiamenti ritenuti non corretti da parte dei

dipendenti. Il ricorrente non contesta tuttavia gli accertamenti del Segretario

assessore secondo i quali il fatto non risulta essersi ripetuto e aver generato

problemi per la casa da gioco, come pure essere l'episodio inserito nel

contesto temporale delle discussioni in atto in seno alla CdP sulla

problematica dei badge di riconoscimento. Alla luce della casistica

sviluppata dalla giurisprudenza (cfr. sopra, consid. 1.2), appare dunque

condivisibile l'apprezzamento del primo giudice, secondo cui, in ragione di

quel singolo episodio e viste le circostanze, un datore di lavoro ponderato non

avrebbe considerato il licenziamento quale prima e unica soluzione. L'appello

va dunque respinto anche su questo punto.

Considerandi

9.

La AP 1 adduce infine

quali giustificati motivi di licenziamento il fatto che AO 1, l'11 aprile 2005,

abbia convocato un'assemblea generale del personale presso la sede dell'OCST a

Lugano, senza informare quest'ultima dei suoi reali intendimenti, senza

coinvolgere/informare la CdP e senza rispettare gli obblighi e le procedure

imposti dal CA – episodio questo sanzionato con un ammonimento scritto del 13

aprile 2005 – come pure il fatto che abbia nel seguito organizzato (o comunque

fatto organizzare da persone a lui vicine) e preso parte attiva ad una

“irregolare riunione del personale”, in luogo rimasto sconosciuto (act. II,

pag. 4 e act. XI, pag. 17).

Il Segretario assessore, in

relazione al primo rimprovero – l'essersi fatto garantire dal rappresentante

dell'OCST __________ la messa a disposizione di una sala del sindacato,

assicurandogli che sarebbe servita per una riunione della CdP e sottacendogli

che in realtà sarebbe stata utilizzata per un'assemblea generale del personale

– ha rilevato che, anche qualora l'iniziativa di fornire informazioni inveritiere

fosse stata presa dall'istante in piena autonomia, il suo atteggiamento può

essere giudicato come una scorrettezza nei confronti del sindacato e non della

convenuta. Ha quindi escluso che tale comportamento possa assurgere a motivo

giustificato di licenziamento per la datrice di lavoro. Quanto al secondo

rimprovero – l'aver agito senza coinvolgere e informare la CdP – il primo

giudice ha constatato che tutta la CdP era non solo al corrente, ma anche

direttamente coinvolta nell'organizzazione della citata assemblea. Il

Segretario assessore ha pure accertato che l'assemblea si è comunque tenuta il

14.

aprile 2005 (presso un esercizio pubblico e non presso i locali dell'OCST),

mancando tuttavia supporti probatori sufficienti a dimostrare che

nell'organizzazione della medesima fosse coinvolto AO 1. Il primo giudice ha in

ogni caso ritenuto che l'assemblea generale in oggetto non poneva nessun

problema dal profilo della liceità e godeva, anzi, della tutela del diritto di

unirsi dei lavoratori e della libertà di riunione previsti dalla Costituzione

federale; a maggior ragione visto che la riunione – organizzata per discutere

del susseguirsi dei licenziamenti e del conseguente sentimento di insicurezza

per il proprio posto di lavoro – non poneva neppure problemi sulla liceità dei

mezzi di lotta adottati, essendosi i partecipanti limitati ad una mera

discussione su un tema di loro interesse. Quindi, conclude il primo giudice,

pure se si dovesse ammettere che AO 1 ha assunto un ruolo determinante anche

nell'organizzazione della “seconda” assemblea, tale ruolo non potrebbe essere

considerato illecito o contrario ai doveri contrattuali; del resto né il

Contratto aziendale (CA) né le Condizioni d'impiego vietano al singolo membro

della CdP di curare i contatti con i propri rappresentanti mediante incontri

coinvolgenti la partecipazione in massa del personale. Il Segretario assessore

ha quindi negato ai predetti accadimenti la valenza di motivo giustificato di

licenziamento.

L'appellante non contesta la

liceità dell'assemblea coinvolgente una parte del personale della convenuta ,

tenutasi, secondo gli accertamenti del Segretario assessore, il 14 aprile 2005,

presso un esercizio pubblico (appello, pag. 20 verso il basso). Esso contesta

per contro “le modalità di organizzazione e di tenuta” dell’assemblea in

questione, indetta e diretta, a suo dire, “clandestinamente” e “contrariamente

alla volontà dei sindacati (partner sociali) e della Commissione del personale

(rappresentante di tutte le classi di lavoratori)”. Addebita all'appellato la

responsabilità di aver mentito al sindacato OCST, pur di ottenere una sala che

altrimenti non gli sarebbe stata concessa, di aver agito in spregio della

collegialità in seno alla CdP e di aver comunque diretto e organizzato in altro

luogo l'assemblea “clandestina”. Così facendo, secondo l'appellante, AO 1

avrebbe violato l'art. 3 CA e meglio “l'obbligo personale, previsto

contrattualmente, di tutelare la pace del lavoro”. Un tale agire di AO 1

costituirebbe un giustificato motivo di licenziamento. A torto.

Va detto che l'appellante

non contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui l'assemblea in

oggetto non ha posto problemi dal profilo dei mezzi di lotta adottati.

L'appellante neppure sostiene che l'assemblea in questione abbia avuto ripercussioni

dirette sulle attività della convenuta e che il Contratto aziendale (CA) o le

Condizioni d'impiego vietino al singolo membro della CdP di curare i contatti

con i propri rappresentanti mediante incontri coinvolgenti la partecipazione in

massa del personale. Non può dunque palesemente dirsi che l'appellato abbia

violato la pace del lavoro, per il solo fatto di aver tentato – per altro senza

successo – di ottenere la messa a disposizione di una sala del sindacato; o per

aver partecipato ad un'assemblea di lavoratori, che non ha avuto conseguenze

dirette sulle attività della AP 1, esprimendo in tale ambito le proprie

legittime opinioni sui licenziamenti in atto. Del resto va detto che è persino

irrilevante accertare se l'appellato abbia o meno mentito al sindacato OCST,

con o senza il concorso di altri membri della CdP, per ottenere l'uso delle predetta

sala. L'agire di AO 1 non è stato in effetti comunque tale da ledere in qualche

modo la convenuta e da assurgere a motivo giustificato di licenziamento.

Neppure il fatto che l'appellato abbia o meno organizzato l'assemblea, poi

effettivamente tenutasi presso un esercizio pubblico – ruolo sostenuto dalla

convenuta, ma che non trova conferma negli atti (cfr. act. IV, pag. 7 in basso

e act. VI, pag. 3 nel mezzo) – potrebbe essere ritenuto illecito o contrario ai

doveri contrattuali.

In ragione di quanto sopra

espresso, va detto che un datore di lavoro ponderato – a cui sta a cuore la

pace del lavoro, per la quale si è anche contrattualmente impegnato (cfr. art.

3.

cpv. 1 seconda frase CA) – per i fatti testè esaminati, non avrebbe

licenziato un membro della CdP (rivestente la carica di Vice-Presidente), che

godeva della stima di molti colleghi; al cospetto di certa esuberanza (cfr.

sotto, consid. 10) manifestata da AO 1 nell'adempimento delle sue funzioni in

seno alla CdP, avrebbe cercato altre vie conciliative. L'appello si rivela

pertanto nuovamente infondato.

10.

L'appellante dopo aver

esplicitamente ammesso che l'istante è idoneo dal profilo tecnico, essendo un “croupier

esperto” (appello, pag. 24 nel mezzo), ne contesta l'attitudine dal profilo comportamentale

globale. Con riferimento agli episodi specifici da lei addebitati ad AO 1 – di

cui già si è detto nei considerandi che precedono – l'appellante adduce per

l'istante una “valutazione globale ed una prognosi per il futuro estremamente

negative”: in particolare, una “tendenza ad operare secondo i suoi schemi,

senza tenere in considerazione le legittime esigenze e le necessità della

datrice di lavoro e degli altri dipendenti” e un “carattere aggressivo,

inflessibile, irascibile, irrispettoso delle gerarchie e delle regole, nonché

una marcata tendenza ad agire al di fuori del lecito”. Anche queste valutazioni

e prognosi avrebbero, a suo dire, “determinato, nell'ambito della

riorganizzazione aziendale, la decisione di interrompere il rapporto di lavoro”

(appello, pag. 24 in fondo).

Le valutazioni suddette non

trovano tuttavia riscontro negli atti. Le singole situazioni addebitate

all'istante sono risultate notevolmente ridimensionate; in un solo caso vi è

stata da parte di AO 1 la violazione di una clausola delle condizioni

d'impiego, per essersi egli – in una sola occasione – presentato in sala giochi

senza il cartellino d'identità (badge) a lui destinato. Fatto, quest'ultimo,

come detto (sopra, consid. 8) che non costituisce comunque un motivo giustificato

di licenziamento ai sensi dell'art. 336 cpv. 2 lett. b CO.

Neppure l'insieme delle

circostanze permette di dire che AO 1, con il suo comportamento, abbia violato

seriamente la “moralità del lavoro” o abbia contravvenuto alle regolamentazioni

dell'impresa o alle norme contrattuali in modo tale che una proficua

collaborazione non era più possibile. Certo dagli atti traspare un'innegabile esuberanza

di AO 1 nel tentativo di portare avanti le rivendicazioni dei lavoratori e

della categoria (i croupier) da lui rappresentati in seno alla CdP:

vivacità, questa, tipica del confronto sindacale conosciuto in Italia, paese di

provenienza dell'istante. Detta esuberanza – che di fatto non è comunque

sfociata in azioni di confronto “forte” consistenti in “agitazioni sindacali” (

act. VIII, pag. 3 verso l'alto e nel mezzo) o “scioperi” – non è però un motivo

giustificato di licenziamento di un rappresentante dei lavoratori in seno alla

commissione aziendale. Neppure le norme legali che regolamentano in Svizzera

luoghi di lavoro sensibili, quali le case da gioco, permettono del resto di

derogare al chiaro principio stabilito dall'art. 336 cpv. 2 lett. b CO. Le

argomentazioni dell'appellante vanno pertanto nuovamente respinte.

11.

L'appellante contesta

pure la decisione del primo giudice di fissare l'indennità per licenziamento

abusivo ai sensi dell'art. 336a CO, in quattro mensilità. Postula che la

medesima non venga riconosciuta, ritenuto che vi sarebbe a suo dire, un elevato

grado di colpa della parte licenziata. La valutazione dell’indennità dovuta nel

caso di disdetta abusiva è affidata al giudice nell’ambito del suo libero

apprezzamento ed in applicazione delle regole del diritto e dell’equità. Di

conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare liberamente una tale

valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni

rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF

109.

II 391, 118 II 55). Ciò che non è il caso nella fattispecie ora in esame,

ritenuto che una concolpa del lavoratore non è stata provata dalla ricorrente –

né tantomeno emerge dagli atti – e che un'indennità di quattro mensilità appare

adeguata alla colpa della AP 1, che in modo disinvolto ha sanzionato con richiami

e ammonimenti – senza che ciò fosse giustificato dai fatti – comportamenti

dell'istante; cercando con ciò ogni pretesto per giustificare il licenziamento

di un membro della CdG ritenuto scomodo. Anche su questo punto l'appello cade

dunque nel vuoto, con conseguente conferma dell'indennità per licenziamento

abusivo fissata dal Pretore in fr. 22'316.65.

12.

In conclusione,

l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la

decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano tasse né spese

trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore

a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente, verserà all'istante

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 1° settembre 2006 della AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà ad AO 1 fr. 2'000.-

per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

;

- ,

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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