12.2006.156
Rappresentanza collettiva
28 settembre 2007Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2006.156
Lugano
28 settembre 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Walser
e Lardelli
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.48 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 marzo 2003 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 232'024.10 oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UEF di Zurigo 4;
domande avversate dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario
assessore con sentenza 10 luglio 2006 ha respinto;
appellante l'attrice con
atto di appello 31 agosto 2006, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni 18 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Alla fine del 1999 C__________
__________ SA (in seguito: C__________) ha concluso con la succursale __________
della cooperativa AO 1 (in seguito: AO 1) un accordo di collaborazione, in forza
del quale la prima avrebbe ceduto alla seconda il settore d’azienda inerente il
commercio di materiali da costruzione e di attrezzi concentrando le proprie
risorse nel commercio di ferro di armatura e la seconda avrebbe ottimizzato il
suo settore di rivendita di materiali da costruzione iniziandosi alla vendita
di ferro di armatura presso la propria clientela (cfr. doc. F p. 2).
Parallelamente le due società hanno sottoscritto un contratto di fatturazione
ed incasso (“factoring”), in base al quale le forniture da parte di C__________
sarebbero da lei state fatturate ai suoi clienti, ritenuto che AO 1, dopo
averle anticipato quanto fatturato e previa trattenuta di una provvigione, ne
avrebbe curato l’incasso (doc. 19).
2. Nella primavera del 2001 C__________,
confrontata con una quantità di commesse tale da non permetterle di evadere da
sola tutte le ordinazioni, ha interpellato AP 1 (in seguito: AP 1) per assorbire
parte della produzione. Quest’ultima, vantando a quel momento nei confronti di
C__________ un credito di fr. 64'082.- per precedenti forniture, per il cui
incasso stava procedendo nelle vie esecutive, era inizialmente restia ad una
nuova collaborazione. Fu così che il 28 giugno 2001 AP 1 trasmise a AO 1 una
bozza di accordo (doc. H), i cui termini sarebbero stati discussi in precedenza
tra S__________ __________, direttore di C__________, L__________ e M__________
__________, direttore rispettivamente amministratore delegato di AP 1, e D__________
__________, allora direttore della succursale __________ di AO 1, ed in base al
quale quest’ultima si impegnava al pagamento delle nuove forniture a favore di
C__________. Benché l’accordo non sia stato sottoscritto da alcuna delle parti
interessate, AP 1 ha dato seguito a diverse ordinazioni di acciaio sagomato: in
un primo tempo ha emesso 4 fatture (doc. G), di fr. 28'498.65, di fr.
59'349.15, di fr. 65'880.95 e di fr. 33'433.30, trasmettendole dapprima ad AO 1
e poi, dopo che erano state da lei contestate (doc. 7), inviandole, su
richiesta di D__________ __________ e dopo il loro annullamento mediante
l’emissione di corrispondenti note di credito (doc. N), a C__________ (doc. O);
in seguito ha emesso altre 2 fatture (doc. P), di fr. 33'522.95 e di fr.
11'339.10, direttamente a C__________. Le somme fatturate non essendo state
pagate, né da quest’ultima, nel frattempo fallita, né da AO 1, Ghielmimport ha
avviato la presente causa.
3. Con la petizione in
rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 232'024.10 più interessi ed accessori, rilevando come la
convenuta si fosse impegnata verbalmente al pagamento delle forniture in
occasione dell’incontro a 4 avvenuto nel giugno 2001, per cui era irrilevante che
il relativo accordo non sia poi stato sottoscritto e che, su richiesta della
convenuta, la quale aveva invero promesso che agendo in tal modo, d’accordo C__________,
le fatture sarebbero state da lei pagate trattenendo quegli importi da quanto sarebbe
stato dovuto a C__________ in virtù del contratto di factoring, le fatture
siano in seguito state intestate a quest’ultima; tanto più che il tenore
dell’accordo non era mai stato contestato.
4. Il Segretario assessore,
con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione. Il
giudice di prime cure ha innanzitutto escluso, sulla base delle risultanze istruttorie,
che fra le parti fosse venuto in essere un rapporto contrattuale, gli unici
elementi documentali che sembravano attestare tale tesi essendo alcuni atti
unilaterali dell’attrice stessa (in particolare bozza di accordo, fatture e
richiami), che però non avevano trovato conferma da parte della convenuta. In
ogni caso l’accordo su cui poggiavano le pretese dell’attrice, se mai fosse esistito,
sarebbe stato assunto, per la convenuta, dal solo direttore con diritto di
firma collettiva D__________ __________: esso non era però stato convalidato da
un altro rappresentante della convenuta; quest’ultima nemmeno aveva ratificato
il suo operato, negando dapprima ogni riscontro positivo alle sollecitazioni
dell’attrice e distanziandosi espressamente poi dalle allegazioni dell’attrice;
e infine neppure si poteva ritenere che l’attrice potesse prevalersi dell’eventuale
conferimento a costui di una procura (individuale) apparente.
5. Con l’appello che qui ci
occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione. Contrariamente all’assunto del Segretario assessore,
era innanzitutto incontestabile che la convenuta, rappresentata nell’occasione
da D__________ __________, si fosse effettivamente impegnata a pagare le forniture
dell’attrice: la versione contraria resa in sede testimoniale da quest’ultimo,
che era chiaramente interessato alla lite ed era per altro incorso in tutta una
serie di contraddizioni, era in effetti stata smentita dal teste S__________ __________,
del tutto disinteressato all’esito della lite e le cui dichiarazioni, del tutto
limpide, avevano per altro trovato ampia conferma in sede d’istruttoria, sicché
ben si doveva fare astrazione della testimonianza del primo a favore di quella
del secondo. Quanto poi alla pretesa incapacità di D__________ __________ di
rappresentare la convenuta, la stessa era del tutta infondata: intanto era
assodato e manifesto che costui disponeva di poteri ben più estesi di quanto
sostenuto nella sentenza impugnata, potendo addirittura agire a titolo
individuale, ciò che per altro la stessa controparte aveva confermato o
comunque non aveva mai contestato, tanto meno prima dell’inoltro della causa;
solo in sede di risposta, per la prima volta ed in modo abusivo, la convenuta
aveva accennato ai diritti di firma iscritti a registro di commercio, sennonché
non si poteva ritenere che la questione, evocata in modo vago, fosse stata
validamente eccepita; il giudice aveva oltretutto misconosciuto che la
convenuta aveva a più riprese ratificato l’operato di D__________ __________; e
infine neppure potevano essere condivise le argomentazioni, specie quella in
punto alla mancanza di buona fede da parte sua, che avevano indotto il primo
giudice ad escludere che la convenuta potesse essere vincolata sulla base di
una procura apparente.
6. Delle osservazioni con cui
la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
prossimi considerandi.
7. Considerazioni di economia
processuale impongono di esaminare in primo luogo la seconda censura, quella
con cui il Segretario assessore aveva evidenziato che l’accordo alla base delle
pretese dell’attrice sarebbe stato assunto, per la convenuta, da una persona, D__________
__________, che, disponendo pacificamente di un diritto di firma collettiva a 2
iscritto a registro di commercio (doc. B), non poteva, di principio, vincolare
da solo la convenuta, e di fatto non l’aveva vincolata, non essendo stato
provato che il suo operato fosse stato ratificato da un’altra persona con diritto
di firma collettiva, tanto più che in concreto era escluso che la convenuta
potesse essere vincolata sulla base di una procura apparente. È in effetti
evidente che la reiezione della censura renderebbe superfluo l’esame dell’altra
contestazione dell’attrice, quella con cui si pretende che l’accordo litigioso sarebbe
stato effettivamente concluso nei termini pretesi da quest’ultima.
8. A detta dell’attrice,
innanzitutto, l’eccezione in merito ai poteri di rappresentanza di D__________ __________
nemmeno avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di prime cure in quanto la
convenuta, in sede di risposta, aveva accennato alla questione unicamente in
modo vago ed in termini interrogativi, ciò che non poteva essere considerata
una valida contestazione ai sensi dell’art. 170 CPC. Il rilievo è infondato.
Con la risposta di causa la convenuta aveva in effetti dapprima addotto che i
documenti prodotti “dimostrano però che l’attrice era a conoscenza che ogni
impegno di AO 1 doveva essere sottoscritto da almeno due persone, e che __________
non avrebbe mai da solo potuto vincolare AO 1, come risulta dall’estratto doc.
B” (p. 3 ad 4), il che costituisce una vera e propria contestazione in
merito ai poteri di rappresentanza di D__________ __________ e non un semplice
e vago accenno alla questione, e in seguito si era domandata “come mai
sapendo che individualmente __________ non era in grado di vincolare la AO 1
(v. comunicazioni __________ doc. 5 - __________ doc. 7 - estratto RC) i
rappresentanti dell’attrice non hanno mai fatto nulla” (p. 6 ad 5),
ritenuto che anche in questo caso la mancanza dei poteri di rappresentanza di D__________
__________, a mo’ di valida contestazione, era stata data per assodata dalla
convenuta, la quale con l’interrogativo posto a quel momento si chiedeva come
mai in tali circostanze l’attrice non avesse agito diversamente. Che le
predette allegazioni della convenuta andassero intese come contestazione è
stato del resto ammesso, almeno implicitamente, dalla stessa parte attrice nel
corso della causa, nella misura in cui essa, in replica, ha dapprima ritenuto
opportuno puntualizzare, con riferimento al punto 4 della risposta, che “è
perfettamente abusivo argomentare ora che quest’ultimo [D__________ __________]
aveva solo firma collettiva” (p. 4) e ha poi ribadito, con riferimento al
punto 5 della risposta, che “__________... ha sempre agito quale
rappresentante della AO 1, mai subordinando qualsivoglia sua decisione
all’accordo di altre persone” (p. 6).
9. L’attrice evidenzia poi che
l’eccezione sollevata dalla convenuta sarebbe in ogni caso infondata nel
merito, per tutta una serie di ragioni, che per altro sono perlopiù
irricevibili, siccome in gran parte evidenziate per la prima volta solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC): intanto era chiaro che D__________ __________
poteva agire a titolo individuale, ciò che per altro la stessa controparte
aveva confermato o comunque non aveva mai contestato, almeno prima dell’inoltro
della causa; la convenuta aveva inoltre ratificato l’operato di D__________ __________;
e infine era incontestabile che quest’ultimo avesse agito in virtù di una
procura apparente.
Prima di passare in rassegna le singole
obiezioni dell’attrice, vale la pena rammentare brevemente i principi giuridici
che disciplinano la materia.
9.1 Il diritto della
rappresentanza (art. 32 segg. CO) non contiene norme particolari in merito alla
rappresentanza collettiva (Watter,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 24 ad art. 33 CO; Zäch,
Berner Kommentar, n. 64 ad art. 33 CO). La questione è nondimeno oggetto di
alcune disposizioni di legge ed in particolare, per quanto qui interessa,
dell’art. 460 cpv. 2 CO, secondo cui in caso di conferimento ad un procuratore
di un diritto di firma collettiva, da iscriversi a registro di commercio (art.
458 cpv. 2 CO), la firma di uno non vale senza il concorso degli altri nel modo
prescritto, rispettivamente dell’art. 899 cpv. 2 CO, in forza del quale in caso
di rappresentanza di una società cooperativa rimangono riservate le
disposizioni iscritte nel registro di commercio che prescrivono la rappresentanza
in comune della ditta. Queste norme prevedono in sostanza che in caso di
procura collettiva iscritta a registro di commercio il procuratore non può
agire a titolo individuale in modo vincolante (Watter,
op. cit., n. 24 ad art. 33, n. 7 ad art. 460 e n. 19 ad art. 718a CO; Jermini, OR-Handkommentar, n. 7 ad art.
460 CO) e la buona fede dei terzi circa la facoltà del procuratore ad agire
individualmente è di principio esclusa (Watter,
op. cit., n. 11 ad art. 460 e n. 22 ad art. 718a CO). L’effetto di
rappresentanza può tuttavia intervenire, qualora il procuratore a firma
collettiva agisca nondimeno a titolo individuale, nei seguenti casi: i) se allo
stesso viene conferita una procura individuale (Watter,
op. cit., n. 9 ad art. 460 e n. 21 ad art. 718a CO); ii) se i terzi possono
ritenere in buona fede che la procura collettiva sia stata convertita,
eventualmente anche solo in modo tacito o per atti concludenti, in una procura
individuale (Watter, op. cit., n.
24 ad art. 33, n. 9 ad art. 460 e n. 22 ad art. 718a CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 9b2 ad
art. 460 CO; Zäch, op. cit., n. 69
ad art. 33 CO); iii) se il procuratore stesso può ritenere in buona fede
l’esistenza di una tale conversione (Watter,
op. cit., n. 24 ad art. 33, n. 9 ad art. 460 e n. 21 seg. ad art. 718a CO); iv)
se un altro procuratore con firma collettiva o individuale ha consentito
preventivamente all’operato a titolo individuale del procuratore (Watter, op. cit., n. 21 ad art. 718a CO;
Gautschi, op. cit., n. 9b1 ad art.
460 CO; Zäch, op. cit., n. 70 ad
art. 33 CO) o lo ha in seguito ratificato (Watter,
op. cit., n. 25 ad art. 33 e n. 21 ad art. 718a CO; Gautschi, op. cit., n. 9b1 ad art. 460 CO; Zäch, op. cit., n. 70 ad art. 33 CO); v)
se infine il procuratore nelle particolari circostanze era autorizzato a
sostituire tacitamente un altro procuratore collettivo (Watter, op. cit., n. 10 ad art. 460 CO; Gautschi, op. cit., n. 9b3 ad art. 460
CO).
9.2 Nel caso di specie va innanzitutto
rilevato che l’attrice non ha specificato in modo chiaro e preciso in virtù di
quale delle eccezioni appena menzionate si dovesse ritenere che l’operato di D__________
__________, il quale è pacificamente intervenuto a titolo individuale, potesse vincolare
la convenuta. Essa si è piuttosto limitata ad esporre, disordinatamente, alcuni
elementi di fatto che a suo dire erano tali da giustificare una tale effetto.
Da quanto si è potuto
comprendere, è comunque già sin d’ora chiaro che essa non si è prevalsa
dell’eventualità che l’operato di D__________ __________ fosse stato preventivamente
autorizzato da un altro procuratore (eventualità iv.1) rispettivamente che
nelle particolari circostanze egli potesse ritenersi autorizzato a sostituire
un altro procuratore (eventualità v).
9.3 L’attrice, come detto, ha
dapprima preteso, sulla base di una serie di elementi risultanti
dall’istruttoria, che i poteri di rappresentanza di D__________ __________ in
seno alla convenuta erano ben più ampi di quanto indicato a registro di
commercio, egli essendo addirittura legittimato a firmare a titolo individuale,
com’era noto ed accettato dalla convenuta. Nell’occasione non è invero chiaro
se essa abbia con ciò ritenuto che a costui era stata conferita una procura individuale
(eventualità i), oppure se egli potesse in buona fede ritenere che la procura
collettiva era stata convertita in una procura individuale (eventualità iii)
oppure ancora se il suo operato fosse stato ratificato (eventualità iv.2).
Fatto sta che gli elementi menzionati dall’attrice, come vedremo, non sono
comunque tali da suffragare validamente la sua tesi.
9.3.1 Essa adduce innanzitutto, a
ragione, che D__________ __________ stesso, sentito in sede testimoniale (p.
17), avrebbe affermato che sulla base di un regolamento interno della convenuta
egli, quale responsabile del punto vendita, avrebbe avuto una certa libertà di
manovra ed in particolare avrebbe potuto firmare individualmente e comandare
direttamente del materiale. Sennonché lo stesso teste, nel prosieguo della sua
deposizione, ha pure aggiunto di non aver mai comandato direttamente del
materiale a nessuno, anche se avrebbe potuto farlo, o da solo oppure con la
firma di qualcun altro, a dipendenza dell’importanza dell’affare, che non era
però in grado di quantificare; egli in precedenza aveva pure evidenziato che
per qualsiasi decisione a qualsiasi livello la firma doveva sempre essere
congiunta. Da tale testimonianza si possono trarre due conclusioni: da una
parte che la facoltà di manovra di cui si è detto, di cui per altro il teste ha
ammesso di non aver mai fatto uso, era limitata all’ordinazione di materiale da
fornitori, ma non poteva riferirsi anche all’accordo commerciale qui in
discussione, volto a far assumere dalla convenuta il pagamento di materiale
fornito ad un suo fornitore; dall’altra che quella facoltà di manovra era
comunque vincolata dall’importanza dell’affare, dovendosi in tal modo intendere
che in presenza di un affare con importanti ripercussioni finanziarie, qual’era
evidentemente quello in parola che in effetti avrebbe comportato esborsi per
oltre fr. 200'000.-, s’imponeva sempre e comunque la firma congiunta
dell’accordo. La deposizione del teste non consente in definitiva di
corroborare la tesi fatta valere dall’attrice.
9.3.2 L’attrice evidenzia poi che
il teste B__________ __________, responsabile amministrativo della convenuta, avrebbe
precisato (p. 7) che, per procedere al pagamento di fatture, doveva esserci un
ordine di un responsabile. Essa ne deduce che l’ordine non doveva emanare da
due responsabili, ovvero che bastava l’intervento di un unico responsabile. La
deduzione dell’attrice è assai ardita e in ogni caso non può essere
generalizzata e soprattutto essere estesa all’accordo che qui ci occupa. Intanto
si osserva che nell’occasione il teste si era riferito agli ordini fatti ai
fornitori ed ai bollettini di consegna della merce e la sua affermazione andava
quindi intesa nel senso che, per potersi procedere al pagamento delle fatture dei
fornitori, queste dovevano essere accompagnate dagli ordini e dai bollettini
recanti la firma di un responsabile della convenuta, lasciando con ciò
intendere che documenti non firmati da personale della ditta o addirittura firmati
da terzi o ancora non firmati non sarebbero stati presi in considerazione. Ma
quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che la deposizione potesse
essere intesa come preteso dall’attrice, la facoltà di vincolare a titolo
individuale la convenuta sarebbe stata in ogni caso valida solo per quanto
riguardava le ordinazioni di merce ed i bollettini di consegna della stessa, ovvero
per eventuali atti “di esecuzione” effettuati nell’ambito di accordi già esistenti.
Era però escluso che questa procedura valesse anche per la sottoscrizione degli
accordi alla base degli ordini o dei bollettini, e soprattutto per l’accordo
qui in discussione, tanto è vero che egli, a scanso di equivoci, ha precisato
che in un caso del genere s’imponeva sempre e comunque la sottoscrizione da
parte di 2 persone munite del necessario diritto di firma.
9.3.3 L’attrice rileva poi che il
teste G__________ __________, capoufficio della convenuta, avrebbe confermato
(p. 10) che era D__________ __________ ad occuparsi della convenuta e ad
acquisire gli affari e che anche S__________ __________ avrebbe dichiarato (p.
25) che costui decideva per la convenuta. Ne deduce, implicitamente, che D__________
__________ poteva firmare a titolo individuale e che tale facoltà gli era
comunque stata concessa per atti concludenti. In realtà le testimonianze citate
non possono essere intese come preteso dall’attrice. I testi si sono in effetti
limitati ad evidenziare che D__________ __________ disponeva della facoltà di
decidere, ciò che del resto era una logica prerogativa di un direttore, qual’egli
era. Essi in realtà nulla hanno affermato in merito alla sua facoltà di agire a
titolo individuale rispettivamente non si sono pronunciati sulla questione a
sapere se, per essere vincolanti, le decisioni da lui prese dovessero in ogni
caso essere ratificate da un’altra persona munita del necessario diritto di
firma.
9.3.4 A comprova dell’esistenza di una
più estesa facoltà di rappresentanza da parte di D__________ __________,
l’attrice ha pure evidenziato che la convenuta, prima dell’inoltro della
risposta di causa, e soprattutto nei doc. 1-3, mai aveva contestato che costui
non potesse agire a titolo individuale ed anzi nel doc. 2 come pure in sede di
risposta aveva espressamente affermato che questi era intervenuto quale suo
rappresentante. Le circostanze addotte non sono in realtà decisive. Nel fatto
che la convenuta, pur avendo ribadito di non dover pagare gli importi fatturati
ritenendoli non dovuti in assenza di un qualsiasi contratto tra le parti, mai abbia
espressamente contestato, prima dell’inoltro dell’allegato responsivo, e
specialmente nei doc. 1-3, allestiti dal suo legale, che D__________ __________
non avesse il potere di rappresentarla, non si può in effetti ravvisare una
ratifica dell’operato di quest’ultimo (II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94),
la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che la ratifica presuppone
la piena conoscenza della circostanza da ratificare (II CCA 4 gennaio 1991 inc.
n. 2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.9),
in concreto quindi dell’assenza del necessario potere di rappresentanza di
costui, e che in ogni caso, nel dubbio, il semplice silenzio della parte sulla
questione dell’estensione della sua rappresentanza, per altro nemmeno evocata
dalla controparte, non può di principio essere intesa quale ratifica (Watter, op. cit., n. 6 ad art. 38 CO; Zäch, op. cit., n. 54 ad art. 38 CO; ICCTF
24 giugno 1999 4C.46/1999; II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94); d’altronde,
non essendovi stato - secondo la tesi della convenuta - alcun contratto tra le
parti siccome D__________ __________ nulla aveva intrapreso nei confronti della
controparte, non si vede proprio in che modo il suo operato o meglio il suo non-operato
potesse essere in qualche modo ratificato, questione questa sulla quale la
convenuta nemmeno dunque aveva motivo di pronunciarsi; a ciò si aggiunga che al
momento dell’allestimento dei doc. 1-3 le forniture litigiose erano ormai da
tempo avvenute e contestate, sicché la mancata contestazione immediata in merito
al potere di rappresentanza non pregiudicava in alcun modo la posizione
dell’attrice. Detto altrimenti, dal tenore di quei documenti, che negavano pur
sempre il diritto al pagamento delle fatture dell’attrice, quest’ultima non
poteva ancora dedurre in buona fede che la controparte avesse riconosciuto a D__________
__________ la facoltà di rappresentarla a titolo individuale. La circostanza
che, a detta dell’attrice, la convenuta nel doc. 3 possa aver eventualmente puntualizzato
affermazioni fatte da D__________ __________ quali impegni propri non modifica
questo stato di fatto: innanzitutto non è dato di sapere quali siano le affermazioni
a cui essa si riferiva, sicché la censura, non sufficientemente motivata,
nemmeno può essere vagliata nel merito; d’altro canto nemmeno risulta che in
quello scritto D__________ __________ abbia parlato di impegni da lui conclusi e
che gli stessi sarebbero stati assunti per conto della convenuta; e in ogni
caso non è stato preteso né tanto meno provato che nell’occasione la convenuta si
riferisse proprio all’accordo qui litigioso. Contrariamente a quanto preteso
dall’attrice, il fatto poi che nel doc. 2 la convenuta, riferendosi a sé
stessa, abbia parlato di “ditta da lui [da D__________ __________]
rappresentata” non significa affatto che costui fosse però anche stato autorizzato
a rappresentarla, essendo già stato precisato in precedenza (consid. 8) che in
sede di risposta (p. 4) - dove in pratica è stato ricopiato il passo contenuto
nel doc. 2 - la convenuta, nonostante avesse ripreso quella medesima formulazione,
aveva comunque esplicitamente provveduto a contestare il potere di rappresentanza;
oltretutto il termine “rappresentanza” presuppone unicamente che una persona
agisca in nome e per contro di un’altra, fermo restando che lo stesso viene
utilizzato sia nel caso di rappresentanza con autorizzazione (art. 32 CO) sia
nel caso di rappresentanza senza autorizzazione (art. 38 CO; in tal senso cfr.
pure II CCA 12 febbraio 1995 inc. n. 198/94); e del resto, la formulazione utilizzata
a quel, momento “ditta da lui rappresentata” nemmeno sarebbe errata, ma semmai impropria
o incompleta, nella misura in cui egli poteva rappresentare la convenuta collettivamente,
ritenuto che a quel momento nemmeno si era parlato di rappresentanza
“individuale”. Quanto infine alla mancanza dell’esigenza di ordini firmati da
un collaboratore della convenuta (doc. U), si rimanda alle considerazioni
esposte in precedenza (consid. 9.3.2).
9.3.5 In definitiva i (pochi)
elementi evidenziati dall’attrice non permettono ancora di concludere che D__________
__________ disponesse di una facoltà di rappresentanza più ampia di quella
iscritta a registro di commercio, rispettivamente che questa situazione fosse
nota, accettata o tollerata dalla convenuta, circostanza quest’ultima a
sostegno della quale l’attrice non ha per altro addotto prova alcuna, se non la
sua affermazione in tal senso. A conferma del fatto che la convenuta fosse
all’oscuro ed anzi dovesse rimanere all’oscuro del concreto operato di D__________
__________, circostanza questa nota all’attrice, va oltretutto evidenziato che
l’istruttoria aveva permesso di accertare che ai dipendenti dell’attrice era
stato ordinato che tutta la corrispondenza relativa all’accordo litigioso, sia
pure formalmente indirizzata alla convenuta, avrebbe in realtà dovuto essere
trasmessa a D__________ __________ in busta chiusa, riservata e confidenziale,
presso C__________ (teste E__________ __________ p. 5).
9.4 A detta dell’attrice,
l’operato di D__________ __________ sarebbe in ogni caso stato vincolante per
la convenuta in virtù di una procura apparente (eventualità ii).
9.4.1 Ai sensi dell'art. 33 cpv. 3
CO se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la
sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta
comunicazione. Tale norma presuppone, oltre all'agire del rappresentante in
nome del mandante e la buona fede del terzo contraente, la comunicazione della
facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF 120 II 197 consid.
2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita oppure tacita, può
manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche passivo: indispensabile è
comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento
del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC),
come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al
rappresentante; occorre in altri termini sottolineare che l’interpretazione
oggettiva del partner contrattuale in favore dell’autorizzazione a
rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del rappresentante: è
bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili al
rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; II CCA 3 settembre
1996 inc. n. 12.96.36, 17 luglio 2000 inc. n. 10.1995.49,
21 giugno 2001 inc. n. 12.2000.189; Giger,
Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den
Vertrauensschutz, in Recht 1995,
p. 31; cfr. anche Künzle, in AJP
1994, p. 1465; Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, p. 70).
9.4.2 Nel caso di specie l’esistenza di una procura apparente tale da
consentire a D__________ __________ di agire a titolo individuale dev’essere
respinta già per il fatto che l’attrice in questa sede si è limitata a
contestare l’inesistenza del terzo requisito, quello della sua buona fede,
mentre non si è assolutamente espressa in merito al secondo, quello
dell’esistenza di un atteggiamento effettivo del rappresentato che in buona
fede potesse essere interpretato come un’autorizzazione alla rappresentanza. Va
in effetti evidenziato che il Segretario assessore aveva disatteso la tesi
dell’attrice alla luce di “questi ultimi parametri” (sentenza p. 7), anche se
in seguito aveva poi aggiunto che le sue argomentazioni concernevano “in
particolare la legittimità della buona fede invocata dall’attrice”. Ma, a
prescindere da quanto precede, l’istruttoria non ha assolutamente permesso di
provare che l’attrice avesse potuto interpretare in buona fede l’atteggiamento
della convenuta come un’estensione della facoltà di rappresentanza concessa a D__________
__________: in particolare non risulta e comunque non è stato provato che essa sapesse
dell’esistenza di contratti - per altro inesistenti (cfr. anzi il plico doc. F)
- che D__________ __________ aveva sottoscritto a titolo individuale per conto
della convenuta; o che fosse stata informata che costui, in determinati casi,
poteva disporre della facoltà di agire a titolo individuale; oppure ancora che
egli in precedenti rapporti commerciali con la convenuta - essi pure inesistenti,
trattandosi di ditte concorrenti (teste Br__________ __________ p. 7) - aveva già
validamente agito nei suoi confronti a titolo individuale. In precedenza (consid.
9.3) si è per altro già detto per quali motivi i poteri di rappresentanza di D__________
__________ in seno alla convenuta non erano più ampi di quanto indicato a registro
di commercio e come in nessun caso questa eventuale maggiore estensione della
rappresentanza fosse nota e tanto meno fosse stata accettata o tollerata dalla
convenuta.
9.4.3 Ma anche il requisito della
buona fede dell’attrice fa in concreto difetto. In assenza di circostanze che
le avrebbero permesso in buona fede di interpretare l’atteggiamento della
convenuta come un’estensione della facoltà di rappresentanza concessa a D__________
__________, l’attrice doveva in effetti confidare nel potere di rappresentanza
che era stato comunicato in precedenza e che essa non poteva pretendere di non
conoscere, ovvero quello risultante dall’iscrizione nel registro di commercio
(art. 933 cpv. 1 CO), sicché non può essere considerata in buona fede. Anche il
fatto, noto all’attrice, che le comunicazioni in merito all’affare, formalmente
indirizzate alla convenuta, dovessero in realtà essere trasmesse a D__________ __________
in busta chiusa, riservata e confidenziale, presso C__________, era a sua volta
tale da dover far sorgere nell’attrice dei dubbi circa la sua facoltà di
vincolare la sua datrice di lavoro. Se ciò non bastasse, M__________ __________,
nel suo interrogatorio formale, ha comunque ammesso che D__________ __________,
per giustificare la mancata sottoscrizione da parte sua dell’accordo litigioso,
gli aveva detto che lo stesso avrebbe dovuto essere firmato a livello della
direzione generale (p. 29 ad 6.2), per cui a quel momento, a maggior ragione, l’attrice
doveva essere in chiaro che costui non disponeva della necessaria
autorizzazione per sottoscriverlo da solo.
10. Dovendosi con ciò escludere
che la convenuta fosse vincolata dall’operato di D__________ __________,
ammesso e non concesso che egli avesse effettivamente concluso l’accordo
litigioso con l’attrice, rispettivamente avesse in seguito formulato altre
promesse al suo indirizzo, ne discende l’infondatezza della petizione e con ciò
la reiezione dell’appello, in quanto ricevibile.
La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore litigioso
di fr. 232'024.10, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 31 agosto 2006
di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura
d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2’250.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’300.-
da anticiparsi dall’appellante,
restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4’000.-
per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).