12.2006.158
Vendita di un fondo in fase di edificazione - difetti
4 settembre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2006.158
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, IICCA
Titolo:
Vendita di un fondo in fase di edificazione - difetti
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
GARANZIA PER DIFETTI
art. 184 CO
art. 363 CO
art. 368 CO
Incarto n.
12.2006.158
Lugano
4 settembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.217 (azione
di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione 10 aprile 2003 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
60'000.– più interessi di cui al PE n. 937520 dell'UE di Lugano, domanda ridotta
in corso di causa a fr. 12'000.– e avversata dal convenuto e che il Pretore,
con sentenza 14 luglio 2006, ha accolto parzialmente;
appellante il convenuto con atto di appello 4 settembre 2006, con
cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con osservazioni del 16 ottobre 2006, postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 2000/2001, AP 1 ha
edificato per il tramite dell'impresa T__________ __________ SA di Lugano un
complesso di sei villette monofamiliari (gemelle) a Camignolo. Intenzionata ad
acquistare una delle predette case, dotandola tuttavia di una cucina diversa da
quelle standard proposte da AP 1, nel febbraio 2001 AO 1 si è rivolta, su
indicazione di AP 1, alla ditta S__________ __________ di __________ C__________
per la fornitura di una cucina Scavolini del costo di fr. 15'000.–. AO 1 si è
accordata con S__________ __________ e con AP 1 nel senso che il prezzo sarebbe
stato corrisposto nella misura di fr. 12'000.– da quest'ultimo, mentre lei
stessa avrebbe versato la differenza di fr. 3'000.– (doc. 2). Con rogito 14
marzo 2001 AP 1 ha venduto a AO 1 la casa (allora ancora in costruzione) sulla
particella n. __________ RFD di __________. Secondo il contratto, il prezzo di
complessivi fr. 519'070.– (di cui fr. 95'940.– per il terreno e fr. 423'230.–
per la casa) era da intendersi “chiavi in mano” per “il terreno e per lo
stabile finito ed abitabile” che il venditore stava costruendo, comprendente
“quindi l'abitazione unifamiliare con tutte le opere principali ed accessorie,
gli apparecchi, le istallazioni … ecc.”, costituendo “parte integrante del
contratto la descrizione generale delle opere datata 9 febbraio 2001 (allegato
A) e il conteggio di modifica del prezzo del 21 febbraio 2001 (allegato B)”.
AO
1 ha chiesto ed ottenuto di entrare in possesso della casa in anticipo rispetto
ai termini contrattuali e meglio ad inizio aprile 2001. La cucina è stata
fornita solo in seguito e con gravi difetti (differenza di altezza del piano di
lavoro, colore non uniforme, piano vetroceramica mancante o comunque
incompleto). Con lettera 23 maggio 2001 AO 1 ha notificato i difetti a AP 1
fissando un termine scadente il 4 giugno 2001 per porre rimedio ai medesimi
(doc. A). Quest'ultimo con scritto 28 maggio 2001 ha negato ogni
responsabilità, rilevando che la scelta e gli accordi per la cucina erano stati
presi direttamente da AO 1 con __________ C__________ (doc. 3). Durante un
sopralluogo avvenuto nel giugno 2001 le parti, preso atto dei difetti della
cucina, ne hanno concordato la rimozione (doc. 5 pag. 2). Con lettera 19 giugno
2001 AO 1 ha pertanto fissato a AP 1 un termine scadente il 30 giugno 2001 per
adempiere al contratto, preannunciando che, in assenza di ciò, avrebbe
rinunciato alla prestazione siccome tardiva, notificando le pretese di
risarcimento del danno (doc. E). Dopo la scadenza del termine, AP 1 con lettera
5 luglio 2001 ha contestato la predetta messa in mora, sollecitando a AO 1 il
versamento del saldo di fr. 60'000.– sul prezzo di compravendita della casa
(doc. 5 pag. 1). AO 1 ha dipoi sostituito la cucina difettosa con una nuova
acquistata presso un fornitore italiano per il prezzo di Lit. 20'000'000.–
(doc. G).
2. Dopo
due solleciti di pagamento rimasti inevasi (doc. 7 e 8), il 4 dicembre 2002 __________
C__________ ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. 937520 dell'UE di
Lugano per l'importo di fr. 60'000.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2001.
L'opposizione interposta da AO 1 è stata rigettata in via provvisoria con
decisione 20 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc.
L).
3. Con
petizione 10 aprile 2003 AO 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in
questione, adducendo che per i difetti riscontrati nella casa (tra i quali la cucina
difettosa, che ha comportato la necessità di consumare i pasti fuori casa con
conseguenti costi) nulla era più dovuto a AP 1. Quest'ultimo si è opposto alla
petizione con risposta del 6 giugno 2003. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto
dei loro memoriali conclusivi. La domanda è stata tuttavia ridotta a fr.
12'000.–, avendo l'attrice provveduto in corso di causa a versare al convenuto
l'importo di fr. 48'000.– oltre interessi e restando quindi contestato solo
l'importo riferito alla cucina rivelatasi difettosa.
4. Statuendo
il 14 luglio 2006, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione,
disconoscendo il debito per fr. 12'000.– e ha posto la tassa di giustizia (fr.
2'000.–) e le spese a carico dell'attrice per 4/5 e a carico del convenuto per
1/5, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte fr. 1'400.– per
ripetibili. Il Pretore ha rilevato che il contratto di compravendita chiavi in
mano è da qualificare quale contratto misto e che, in presenza di difetti, si
applicano le norme relative al contratto d'appalto. Il primo giudice ha quindi
ritenuto che a causa dei gravi difetti riscontrati – non contestati da AP 1 –
la cucina istallata da __________ C__________ ha dovuto essere sostituita.
Secondo il Pretore, in virtù del contratto 14 marzo 2001, il convenuto si era
impegnato a fornire all'attrice la cucina di sua scelta, ancorché per un costo
limitato a fr. 12'000.–, il supplemento essendo a carico di AO 1; la
regolamentazione implicava, a suo dire, per il convenuto/venditore anche
l'obbligo di garanzia per eventuali difetti della cucina, così come sarebbe
stato se la cucina fornita fosse stata quella standard, ciò a maggior ragione
per il fatto che la scelta del fornitore è stata non solo avallata, bensì
addirittura suggerita dal convenuto. Il primo giudice ha quindi ritenuto che,
non avendo __________ C__________ osservato i termini impartitigli per ovviare ai
difetti, AO 1 era autorizzata ad avvalersi di un altro rimedio ai sensi
dell'art. 368 CO, ciò che ha fatto con scritto 2 luglio 2001, pretendendo la
rifusione del danno e trattenendo legittimamente il saldo del prezzo di
compravendita della cucina.
5. AP
1 è insorto con appello del 4 settembre 2006, con cui chiede di riformare
il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Protesta inoltre
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 16 ottobre 2006 AO
1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 6. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che
l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con
la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo
dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi
è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre
spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si
prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli
processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere
della prova a danno del debitore e istante (Rep.
1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution,
Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin,
Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
7. Per
unanime dottrina e giurisprudenza, la vendita di un fondo di cui il venditore
sta curando l'edificazione, riveste la forma del contratto misto ove convivono
elementi sia della compravendita sia del contratto di appalto (Gauch, Le contrat d'entreprise, 4a ed., Zurigo 1999, n. 347 e 2319; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3a ed., Zurigo 1995, p. 125; IICCA 11
agosto 1993, inc. 12.1992.143, 27 novembre 2001, inc. 12.2001.127). Per quanto
riguarda la garanzia per difetti fanno in tal caso stato le disposizioni relative
al contratto d'appalto (Gauch,
op. cit., n. 349 e 2319; Honsell,
Basler Kommentar, 4a ed., Basilea 2007, N. 5 ad art. 205 CO; DTF 118 II 144). Giusta
l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il
committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo
l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa
dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti siano di
minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor
valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese
esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il
risarcimento dei danni (IICCA 10 ottobre 2005, inc. 12.2004.217).
8. L’esistenza
dei difetti della cucina fornita da __________ C__________ nell'ambito
dell'edificazione, sulla particella n. __________ RFD di __________, dello
stabile che il convenuto ha venduto “chiavi in mano” all'attrice, non è oggetto
di contestazione. Il ricorrente ammette anzi che la predetta cucina “presentava
diversi difetti” (appello, n. 6 in fatto, pag. 4 verso il basso), da lui stesso
constatati in occasione del “sopralluogo del 18 giugno 2001” (appello, n. 4 in
diritto, pag. 6 verso il basso).
Contestate
sono per contro le considerazioni del Pretore secondo cui, in virtù del
contratto “chiavi in mano” 14 marzo 2001 il convenuto si era impegnato a
fornire all'attrice una cucina di sua scelta, con conseguente sua
responsabilità per i difetti riscontrati. L'appellante sostiene infatti che tra
AO 1 e __________ C__________ sarebbe intervenuto “un contratto di fornitura e
posa” della cucina (appello, n. 4 in diritto, pag. 7 verso il mezzo) al quale
sarebbe estraneo, non avendo egli “né comandato né visto la cucina che il C__________
offrì alla AO 1 con offerta del 3 febbraio 2001, e che la AO 1 confermò di
acquistare firmando l'offerta precitata, con modifica del prezzo, il 9 febbraio
2001”. Né tantomeno avrebbe, a suo dire, partecipato alla contrattazione
personalmente o tramite “un suo rappresentante” (appello, n. 1 in diritto, pag.
5 verso l'alto). Il suo intervento in relazione alla cucina si sarebbe limitato
a “consigliare all'attrice il fornitore C__________” (appello, n. 4 in fatto,
pag. 4 verso l'alto); non avrebbe “autorizzato l'attrice a scegliere un'altra
cucina di suo gradimento”, ma “più semplicemente” l'avrebbe “indirizzata al
signor C__________ perché desiderava una cucina Scavolini e C__________ forniva
quella marca” (appello, n. 2 in diritto pag, 5 verso il basso). Egli si sarebbe
pure limitato “a pagare la sua quota di fr. 12'000.–” (appello, n. 4 in fatto,
pag. 4 verso l'alto), nella misura in cui quest'ultima “era già compresa nel prezzo
di compra – vendita di fr. 519'000.–, per questa cifra” (appello, n. 4 in fatto
pag. 3 in basso).
9. Le
censure del ricorrente sono irricevibili e infondate, per le considerazioni che
seguono.
9.1 Le
argomentazioni dell'appellante secondo cui non avrebbe “visto la cucina che C__________
ha offerto all'attrice”, né tantomeno avrebbe partecipato personalmente o
tramite un suo rappresentante alla contrattazione e quindi non avrebbe “conosciuto
né il colore, né l'altezza del piano di lavoro, né la consistenza degli
elementi”, come pure non avrebbe “discusso, trattato e definito qualità e
prezzo” della cucina, fatte valere per la prima volta in sede d'appello, sono irricevibili
in quanto fatti nuovi a norma dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Pure irricevibili,
per il medesimo motivo, risultano le considerazioni addotte solo con l'appello,
secondo cui la pattuizione in essere tra le parti sarebbe un contratto “sui
generis già per le parecchie riserve (supplementi, deduzioni), vuoi per
l'esplicita clausola che escludeva responsabilità per eventuali ritardi per
opere eseguite dall'acquirente”. Pure irricevibile, in quanto nuova, è l'eccezione
con la quale il ricorrente pretende per la prima volta in appello che la
predetta clausola di esclusione di responsabilità per “eventuali ritardi” per
opere “eseguite dall'acquirente” debba intendersi come opere “commissionate”
direttamente dall'acquirente, con esclusione quindi anche di una sua
responsabilità per la fornitura della cucina.
Fatti
9.2 Il
memoriale appare irricevibile pure per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5), là dove in particolare sostiene che
“la conclusione finale al punto 4” della sentenza impugnata sarebbe “errata”,
in quanto “apprezza in modo arbitrario i fatti, cioè le prove documentali, come
indicato più sopra” e “interpreta ed apprezza arbitrariamente le testimonianze”
(appello, n. 3 in diritto pag. 6 verso il mezzo). Impossibile appare stabilire,
in base all'esposto d'appello, quali fatti, documenti e testimonianze sarebbero
stati apprezzati e interpretati arbitrariamente dal primo giudice. Orbene, la
mancanza di riferimento alla circostanziata motivazione contenuta nella
decisione appellata è in chiaro dispregio di quanto previsto dal menzionato
art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di
diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 27), con
conseguente inammissibilità del gravame. A titolo abbondanziale va comunque
rilevato che menzionando la testimonianza del notaio __________ – che il
ricorrente si propone per altro semplicemente di “relativizzare” (appello, n. 2
in diritto pag. 5 verso il basso) – in relazione alla fornitura della cucina prevista
dal contratto sottoscritto dalle parti, il Pretore non ha commesso
interpretazioni o apprezzamenti arbitrari. Il notaio ha in effetti presenziato
alla sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati (tra i quali anche
l'allegato B menzionato dall'appellante), apponendo sui medesimi anche la sua
firma e il suo tabellionato. Del resto lo stesso ricorrente riconosce che così
facendo il notaio ha recepito la volontà delle parti.
9.3 Tantomeno
il primo giudice ha commesso arbitrio nell'apprezzare i fatti e valutare le
prove, ritenendo che in virtù del contratto 14 marzo 2001 il convenuto si è
impegnato a fornire all'attrice la cucina di sua scelta – ancorché per un costo
limitato a fr. 12'000.–, il supplemento essendo a carico dell'acquirente –
autorizzandola a scegliere una cucina di suo gradimento, con conseguente
obbligo di garanzia del convenuto per gli eventuali difetti della cucina. Il
Pretore ha in effetti rettamente considerato che la scelta del fornitore è
stata non solo avallata, bensì addirittura suggerita dal convenuto. L'appellante
ammette anzi di aver “indirizzato” l'attrice “al signor C__________” (appello,
n. 2 in diritto pag. 5 verso il basso). Detto suggerimento non è poi stato
privo di conseguenze positive per l'appellante, ritenuto che la somma di fr.
12'000.– pattuita a suo carico è stata saldata “con compensazione di altri
lavori” eseguiti tra lui e C__________ (cfr. deposizione C__________, act. X).
9.4 L'appellante
afferma poi che, relativamente alla cucina, il suo intervento – oltre che a
consigliare all'attrice il fornitore C__________ – si sarebbe limitato a pagare
la sua quota di fr. 12'000.–, somma, quest'ultima, dovuta “nella misura in cui
essa era già compresa nel prezzo di compravendita di fr. 519'000.–, per questa
cifra” (appello, n. 4 in fatto, pag. 3 in basso). Avendo egli, a suo dire,
provveduto ad eseguire la prestazione che consisteva nel versamento di fr.
12'000.– a C__________, non avrebbe alcun altro obbligo (appello, n. 4 in fatto
pag. 4 in alto). La tesi del ricorrente è priva di logica, già per il fatto che
– come lui stesso ha sostenuto (risposta, pag. 4 verso il mezzo) – l'ordinazione
della contestata cucina è intervenuta il 9 febbraio 2001, quindi
precedentemente alla pattuizione del prezzo “chiavi in mano” stabilito con istrumento
notarile 14 marzo 2001 in “fr. 519'070.–” (cfr. doc. D, n. 2 e 3). Non si vede
dunque per quale motivo, stante la tesi dell'appellante di estraneità alla
contrattazione della cucina fornita da C__________, l'importo di fr. 12'000.–
non sia stato dedotto dal predetto prezzo, come avvenuto quantomeno per le piastrelle
scelte dall'attrice “presso la ditta S__________”, con assunzione di tutti gli
oneri per la fornitura da parte di AO 1 e l'esplicito impegno di quest'ultima a
regolare con il fornitore la garanzia per le opere eseguite (doc. D, inserto B)]. Invero la volontà delle parti di vincolare la fornitura della
cucina Scavolini (scelta dall'attrice e fornita da C__________) al
venditore-imprenditore __________ trova una chiara e inequivocabile conferma
proprio nella mancata deduzione del predetto importo di fr. 12'000.– dal prezzo
“chiavi in mano”.
9.5 Il
ricorrente sostiene poi che la tesi del Pretore sarebbe assurda là dove
“sembra”, a suo dire, suddividere l'impegno per la cucina “in due:
limitatamente a fr. 12'000.– a carico di AP 1 e per il supplemento a carico
dell'attrice” (appello, n. 3 in diritto pag. 3 verso l'alto). L'argomentazione
è priva di pertinenza, già per il fatto che è fondata su un’ipotesi
interpretativa della sentenza di prime cure, che non trova conferma nella
lettura della decisione impugnata. Ogni considerazione sul versamento di fr.
3'000.– eseguito dall'attrice al momento dell'ordinazione della cucina è
comunque senza rilevanza, ritenuto che la presente vertenza non ha in ogni caso
per oggetto il predetto importo e i rapporti tra AO 1 e __________ C__________
in relazione a quanto versato dalla prima per una cucina rivelatasi gravemenente
difettosa.
10. L'appello,
infondato in ogni punto, deve di conseguenza essere respinto, con conferma
della decisione pretorile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.
148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella
commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto di un valore di causa
pari a fr. 12'000.–.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1. L’appello
4 settembre 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
AO 1 fr. 800.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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