Lexipedia

Decisione

12.2006.158

Vendita di un fondo in fase di edificazione - difetti

4 settembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

9.2 Il

memoriale appare irricevibile pure per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5), là dove in particolare sostiene che

“la conclusione finale al punto 4” della sentenza impugnata sarebbe “errata”,

in quanto “apprezza in modo arbitrario i fatti, cioè le prove documentali, come

indicato più sopra” e “interpreta ed apprezza arbitrariamente le testimonianze”

(appello, n. 3 in diritto pag. 6 verso il mezzo). Impossibile appare stabilire,

in base all'esposto d'appello, quali fatti, documenti e testimonianze sarebbero

stati apprezzati e interpretati arbitrariamente dal primo giudice. Orbene, la

mancanza di riferimento alla circostanziata motivazione contenuta nella

decisione appellata è in chiaro dispregio di quanto previsto dal menzionato

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di

diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 27), con

conseguente inammissibilità del gravame. A titolo abbondanziale va comunque

rilevato che menzionando la testimonianza del notaio __________ – che il

ricorrente si propone per altro semplicemente di “relativizzare” (appello, n. 2

in diritto pag. 5 verso il basso) – in relazione alla fornitura della cucina prevista

dal contratto sottoscritto dalle parti, il Pretore non ha commesso

interpretazioni o apprezzamenti arbitrari. Il notaio ha in effetti presenziato

alla sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati (tra i quali anche

l'allegato B menzionato dall'appellante), apponendo sui medesimi anche la sua

firma e il suo tabellionato. Del resto lo stesso ricorrente riconosce che così

facendo il notaio ha recepito la volontà delle parti.

9.3 Tantomeno

il primo giudice ha commesso arbitrio nell'apprezzare i fatti e valutare le

prove, ritenendo che in virtù del contratto 14 marzo 2001 il convenuto si è

impegnato a fornire all'attrice la cucina di sua scelta – ancorché per un costo

limitato a fr. 12'000.–, il supplemento essendo a carico dell'acquirente –

autorizzandola a scegliere una cucina di suo gradimento, con conseguente

obbligo di garanzia del convenuto per gli eventuali difetti della cucina. Il

Pretore ha in effetti rettamente considerato che la scelta del fornitore è

stata non solo avallata, bensì addirittura suggerita dal convenuto. L'appellante

ammette anzi di aver “indirizzato” l'attrice “al signor C__________” (appello,

n. 2 in diritto pag. 5 verso il basso). Detto suggerimento non è poi stato

privo di conseguenze positive per l'appellante, ritenuto che la somma di fr.

12'000.– pattuita a suo carico è stata saldata “con compensazione di altri

lavori” eseguiti tra lui e C__________ (cfr. deposizione C__________, act. X).

9.4 L'appellante

afferma poi che, relativamente alla cucina, il suo intervento – oltre che a

consigliare all'attrice il fornitore C__________ – si sarebbe limitato a pagare

la sua quota di fr. 12'000.–, somma, quest'ultima, dovuta “nella misura in cui

essa era già compresa nel prezzo di compravendita di fr. 519'000.–, per questa

cifra” (appello, n. 4 in fatto, pag. 3 in basso). Avendo egli, a suo dire,

provveduto ad eseguire la prestazione che consisteva nel versamento di fr.

12'000.– a C__________, non avrebbe alcun altro obbligo (appello, n. 4 in fatto

pag. 4 in alto). La tesi del ricorrente è priva di logica, già per il fatto che

– come lui stesso ha sostenuto (risposta, pag. 4 verso il mezzo) – l'ordinazione

della contestata cucina è intervenuta il 9 febbraio 2001, quindi

precedentemente alla pattuizione del prezzo “chiavi in mano” stabilito con istrumento

notarile 14 marzo 2001 in “fr. 519'070.–” (cfr. doc. D, n. 2 e 3). Non si vede

dunque per quale motivo, stante la tesi dell'appellante di estraneità alla

contrattazione della cucina fornita da C__________, l'importo di fr. 12'000.–

non sia stato dedotto dal predetto prezzo, come avvenuto quantomeno per le piastrelle

scelte dall'attrice “presso la ditta S__________”, con assunzione di tutti gli

oneri per la fornitura da parte di AO 1 e l'esplicito impegno di quest'ultima a

regolare con il fornitore la garanzia per le opere eseguite (doc. D, inserto B)]. Invero la volontà delle parti di vincolare la fornitura della

cucina Scavolini (scelta dall'attrice e fornita da C__________) al

venditore-imprenditore __________ trova una chiara e inequivocabile conferma

proprio nella mancata deduzione del predetto importo di fr. 12'000.– dal prezzo

“chiavi in mano”.

9.5 Il

ricorrente sostiene poi che la tesi del Pretore sarebbe assurda là dove

“sembra”, a suo dire, suddividere l'impegno per la cucina “in due:

limitatamente a fr. 12'000.– a carico di AP 1 e per il supplemento a carico

dell'attrice” (appello, n. 3 in diritto pag. 3 verso l'alto). L'argomentazione

è priva di pertinenza, già per il fatto che è fondata su un’ipotesi

interpretativa della sentenza di prime cure, che non trova conferma nella

lettura della decisione impugnata. Ogni considerazione sul versamento di fr.

3'000.– eseguito dall'attrice al momento dell'ordinazione della cucina è

comunque senza rilevanza, ritenuto che la presente vertenza non ha in ogni caso

per oggetto il predetto importo e i rapporti tra AO 1 e __________ C__________

in relazione a quanto versato dalla prima per una cucina rivelatasi gravemenente

difettosa.

10. L'appello,

infondato in ogni punto, deve di conseguenza essere respinto, con conferma

della decisione pretorile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.

148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella

commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto di un valore di causa

pari a fr. 12'000.–.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

dichiara e

pronuncia:

1. L’appello

4 settembre 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

550.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster