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Decisione

12.2006.16

procedura cautelare - principio della proporzionalità

25 gennaio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

l’istanza in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha

convenuto in giudizio AP 1, CO 1, CO 3, CO 5 e CO 4, nella loro qualità di azionisti

e -tranne quest’ultima - membri del consiglio d’amministrazione della F__________

__________ SA, nonché l’CO 2, presidente del consiglio d’amministrazione ed attuale

depositario delle azioni della società. Egli adduce di aver sottoscritto con AP

1, nel marzo 2003, una lettera d’intenti (doc. I), che in realtà era però un

vero e proprio contratto, in virtù del quale essa s’impegnava a vendergli per fr.

1'700'000.- una casa a P__________ __________ e per fr. 300'000.- 12 azioni al

portatore di sua spettanza, pari al 24% del capitale azionario, della F__________

__________ SA. A suo dire, nonostante egli avesse adempiuto gli obblighi

derivanti dal contratto, ed in particolare avesse trovato un acquirente per la

casa ed avesse depositato presso un notaio 2 assegni per complessivi fr.

300'000.-, AP 1 si sarebbe rifiutata di consegnargli in proprietà le azioni

alla scadenza del 31 dicembre 2004. Di qui la richiesta di adozione delle

misure cautelari indicate in ingresso, volte in sostanza alla conservazione

dell’oggetto della lite (richieste da 1.1 a 1.5), alla tutela dei diritti di

azionista dell’istante (richieste da 2.1 a 2.7) ed alla tutela del diritto di

prelazione sulle azioni spettanti ad ogni azionista (richieste da 3.1 a 3.5).

B. In

occasione dell’udienza di discussione, indetta per il 9 maggio 2005, l’istante,

dopo essersi riconfermato nella sua istanza, ha chiesto di poter produrre, a completazione

dei fatti, un ulteriore allegato di 24 pagine. La richiesta, cui la convenuta AP

1 si è opposta, è stata immediatamente accolta dal Segretario assessore, il

quale, preso atto della lunghezza del memoriale, ha ritenuto opportuno far

continuare la procedura nella forma scritta.

C. Contro

il predetto giudizio AP 1 ha inoltrato, il 12 maggio 2005, un appello, al quale

il giudice di prime cure non ha concesso l’effetto sospensivo, con cui ha

chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di non ammettere

l’allegato integrativo presentato dall’istante e di annullare la pronuncia che

ordinava la continuazione per scritto della procedura.

D. Completata

l’istruttoria di causa ed tenuto il dibattimento finale, il Segretario

assessore, con decreto cautelare 29 dicembre 2005, ha stabilito che l’istante,

oltre ad aver provato l’urgenza dell’intervento del giudice e l’esistenza del paventato

notevole pregiudizio a suo carico, aveva reso verosimile il suo buon diritto a

farsi consegnare le 12 azioni litigiose, sicché era di principio in diritto di

chiedere l’adozione di misure provvisionali. Ciò posto, egli ha pertanto vietato

a AP 1 e all’CO 2 di spossessarsi rispettivamente di compiere atti di

disposizione sulle azioni litigiose e li ha obbligati a depositarle presso la

Pretura (richieste da 1.1 a 1.5), trattandosi di misure idonee a preservare

appunto la pretesa volta alla consegna delle azioni, con la sola precisazione

che l’ordine di deposito in Pretura riguardava le 12 azioni / il certificato

azionario n. 1 per 12 azioni; ha inoltre dichiarato legittima la richiesta di

vietare a AP 1 la partecipazione alle assemblee degli azionisti (in veste di

azionista) rispettivamente di vietare ai membri del CdA della società di

ammetterla a quelle assemblee (richieste 2.2 e 2.4), divieti da intimare con la

comminatoria dell’art. 292 CP (richiesta n. 2.7); alla luce del fatto che

l’istante aveva reso verosimile che con la perdita della qualità di azionista avveniva

anche quella di parte del contratto di sindacato tra gli azionisti e che dunque

il parere di AP 1 in merito ad eventuali trasferimenti di azioni della società

sarebbe stato ininfluente, egli ha infine pure ammesso la richiesta (n. 3.1) di

vietare a costei, e per essa all’CO 2, di acconsentire a trasferimenti di

proprietà di azioni della società, divieto da intimare con la comminatoria

dell’art. 292 CP (richiesta 3.4). Per il resto, le misure richieste sono state

tutte respinte, così come è stata respinta la domanda di prestazione di una

garanzia di fr. 500'000.- postulata da AP 1 qualora fossero state accolte le

misure intese ad interferire sulla disposizione delle azioni da parte degli altri

azionisti nonché a limitare l’attività della F__________ __________ SA. Gli

oneri processuali della procedura cautelare sono stati caricati all’istante ed

a AP 1 in ragione di metà ciascuno, senza che a nessuno di loro siano state

attribuite ripetibili, riconosciute invece agli altri convenuti.

E. Con

appello 12 gennaio 2006 AP 1, oltre a confermare il mantenimento del suo

precedente gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), ha chiesto di riformare il decreto

cautelare nel senso di respingere integralmente l’istanza, tranne per quanto

riguardava il divieto intimatole con la comminatoria dell’art. 292 CP di

spossessarsi rispettivamente di compiere atti di disposizione sulle azioni

litigiose (dispositivo n. 1.1 e la corrispondente parte del dispositivo n. 1.4),

lamentando inoltre l’assenza di un giudizio formale sulle ripetibili nella

procedura che l’aveva opposta all’istante e sulla sua domanda di garanzia.

F. Delle

osservazioni 6 rispettivamente 3 febbraio 2006 con cui l’istante ha postulato

la reiezione di entrambi gli appelli si dirà, per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

sull’appello

12.

maggio 2005

1.

La

decisione con cui il Segretario assessore, il 9 maggio 2005, ha “ordinato” che

l’allegato integrativo di 24 pagine presentato dall’istante all’udienza di

discussione era senz’altro ammissibile e che la procedura sarebbe continuata

nella forma scritta è in realtà costituita di due ben distinte pronunce.

2.

Nella

misura in cui il giudice di prime cure ha stabilito l’ammissibilità

dell’allegato scritto integrativo dell’istante, egli ha reso un decreto: giusta

l’art. 100 cpv. 1 CPC tale è in effetti la decisione su un presupposto processuale,

qual’è l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 n. 5 CPC).

L’appello con cui AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che

il memoriale dell’istante venga dichiarato inammissibile è quindi ricevibile in

ordine (art. 96 cpv. 2 CPC) e può essere trattato in questa sede, la pronuncia

sul decreto cautelare, pure impugnata, potendo essere considerata quale prima appellazione

sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC).

Nel

merito la convenuta, a sostegno della sua richiesta, adduce che giusta l’art.

378.

cpv. 2 CPC la domanda di provvedimenti cautelari, se presentata per

scritto, doveva essere motivata succintamente, per cui in concreto non era

possibile produrre all’udienza un’istanza scritta aggiuntiva, oltretutto di ben

24.

pagine. Non è così. Se la legge consente di presentare oralmente una domanda

cautelare direttamente all’istanza (art. 378 cpv. 1 CPC), senza cioè che la

controparte abbia in precedenza potuto prepararsi, non si vede per quale motivo

non dovrebbe essere possibile la produzione all’udienza di uno scritto integrativo

della domanda cautelare, atto che in definitiva sostituisce la verbalizzazione

delle allegazioni che potrebbero essere fatte oralmente all’udienza. Il fatto

che nel caso di specie l’allegato integrativo sia comprensivo di ben 24 pagine (in

realtà le pagine sono 21, con alcuni allegati) non può certo implicare la sua

inammissibilità per il fatto che lo stesso, a detta dell’istante, non sarebbe

stato motivato in modo succinto: la conseguenza dell’eccessiva prolissità,

sempre che la stessa sia stata effettivamente riscontrata, il che qui per altro

non è - la questione non va decisa solo sulla base della lunghezza

dell’allegato, bensì dipende dalla complessità, in concreto data, delle

circostanze che vengono addotte - sarebbe semmai stato, applicando per analogia

l’art. 115 cpv. 3 CPC, il rinvio dell’atto alla parte affinché lo emendasse di

conseguenza. E neppure si può infine ritenere che il modo di procedere adottato

dall’istante e ratificato dal giudice di prime cure sia contrario alla massima

dell’eventualità (art. 78 CPC), che impone alla parte di presentare in una sola

volta le circostanze alla base delle sue domande: nella fattispecie

l’integrazione dell’istanza cautelare è in effetti avvenuta ancor prima che

alla controparte fosse stata data l’opportunità di prendere posizione sulla domanda

avversaria; d’altro canto, visto che l’allegato integrativo costituiva più che

altro un semplice “istoriato” dei fatti alla base dell’istanza (così è stato in

effetti denominato dallo stesso istante), nemmeno si poteva ragionevolmente

ritenere che lo stesso dovesse essere oggetto di una nuova domanda cautelare.

3.

Nella

misura in cui il Segretario assessore ha deciso la continuazione della

procedura per scritto, egli ha invece reso una semplice ordinanza: giusta

l’art. 94 CPC tale è in effetti la decisione avente per oggetto i provvedimenti

disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; Olgiati, Le norme

generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 297; cfr.

Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 94, che analogamente considera

un’ordinanza la decisione con cui il giudice aveva stabilito che una lite era

soggetta a una procedura piuttosto che a un’altra). L’appello con cui AP 1

chiede l’annullamento del querelato giudizio deve pertanto essere dichiarato

inammissibile in ordine (art. 95 cpv. 1 CPC), ciò che avrebbe potuto essere

sanzionato immediatamente, se in virtù dell’art. 96 cpv. 3 CPC (che per altro

si riferisce ai decreti) al gravame fosse stato concesso l’effetto sospensivo; tale

soluzione può ovviamente essere adottata anche in questa sede, in occasione

dell’esame della prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), visto e

considerato che il fatto di mantenere l’appello, in applicazione dell’art. 309

cpv. 3 CPC (che per altro si riferisce ai decreti), significa unicamente che la

parte è d’accordo a che lo stesso possa essere finalmente trattato. Vero è che

un’ordinanza, se contestata immediatamente (non però con un appello, che come

detto sarebbe irricevibile), può in seguito essere censurata con l’appello

contro il giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95): l’impugnazione dell’ordinanza, per

essere ammissibile, deve però essere tale da influire su quest’ultima decisione.

Nel caso di specie nemmeno questa eventualità si è però avverata. La richiesta di

annullamento dell’ordinanza in questione non ha in effetti, a ben vedere, un’influenza

diretta sulla decisione finale ed è in definitiva fine a sé stessa, visto e

considerato che la convenuta non ha preteso che il decreto cautelare dovesse

essere annullato (o modificato) a seguito dell’erroneità dell’ordinanza, tant’è

che essa ha espressamente aderito a parte delle misure cautelari decretate. Ma

se, per ipotesi, l’appello fosse anche stato ricevibile in ordine, la posizione

della convenuta non sarebbe in ogni caso migliorata: dato che la continuazione

della procedura nella forma scritta, di per sé non consentita nella procedura cautelare

(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 379; Rep. 1994 n. 76; I CCA

1.

marzo 1994 inc. n. 76/93; II CCA 20 marzo 1995 inc. n. 12.95.80), non ha in

definitiva arrecato alle parti alcun pregiudizio (art. 143 CPC) ed anzi ha

ancor meglio garantito il loro diritto di essere sentite, l’annullamento

dell’ordinanza non poteva in ogni caso entrare in considerazione.

Sull’appello

12.

gennaio 2006

4.

L'emanazione

di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata - come rileva

anche il Segretario assessore - a tre presupposti cumulativi: la

verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con

urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. L'esistenza

dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi

provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque

sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè

un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 376; Pelet,

Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, p. 83 segg.; Gloor,

Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, p. 112 segg.).

5.

Contrariamente

a quanto ritenuto da AP 1, che è senz’altro legittimata ad impugnare le misure

cautelari decretate dal primo giudice (anche nei confronti dei terzi)

evidentemente tali da pregiudicarne gli interessi (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

m. 5 seg. ad art. 307), nel caso di specie non è necessario esaminare se le

condizioni per l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari siano adempiute,

il giudizio sul suo gravame potendo essere reso sulla base di altre

considerazioni.

5.1

AP 1,

pur avendo riconosciuto in questa sede il benfondato della misura cautelare che

le vieta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di spossessarsi rispettivamente

di compiere atti di disposizione reali e obbligatori sulle azioni litigiose

(dispositivo n. 1.1 e parte del dispositivo n. 1.4), con l’appello censura siccome

ingiustificato l’analogo divieto intimato all’CO 2 (dispositivo n. 1.2 e parte

del dispositivo n. 1.4). A torto. Visto e considerato che nell’allegato responsivo

del 24 maggio 2005 essa aveva dichiarato di poter sostanzialmente aderire -

alla condizione, poi adempiuta, che venisse assegnato alla controparte un termine

per iniziare l’azione di rivendicazione - anche alla richiesta formulata nei

confronti di quest’ultimo (cfr. punto J p. 12 e punto P p. 14; verbale di

discussione finale p. 4; cfr. pure appello 4 settembre 2006 inc. n.

12.2006

, ove essa, a p. 2 seg., aveva precisato di aver a suo tempo aderito

“alla domanda provvisionale intesa a mantenere la situazione di fatto, ossia

quella che faceva divieto a Lei e all’CO 2 ... di disporre delle azioni”), essa

è assai malvenuta a rimettere in discussione in seconda istanza questa sua

ammissione (II CCA 8 gennaio 1996 inc. n. 12.95.219, 29 gennaio 1999 inc. n.

12.98

, 24 agosto 2000 inc. 12. 2000.99).

5.2

La

misura cautelare che fa obbligo a AP 1 e all’CO 2, con la comminatoria

dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva, di depositare presso la Pretura

di Lugano le 12 azioni o il certificato azionario che le incorpora (dispositivi

n. 1.3 e 1.5 e parte del dispositivo n. 1.4) non può invece essere confermata,

siccome non necessaria. A parte il fatto che la stessa è in contraddizione con

il divieto formulato nei loro confronti di spossessarsi delle azioni litigiose contenuto

nei dispositivi n. 1.1 e 1.2, qui confermati, si osserva che nulla agli atti induce

a ritenere che i destinatari di quegli ordini, cui è stata pure comminata

l’azione penale in caso di disobbedienza, non vi si atterranno (Gloor, op. cit.,

p. 116). Oltretutto, il fatto che uno degli ordini sia stato intimato ad un avvocato

e notaio, permette tutto sommato di escludere, viste le conseguenze disciplinari

che gliene potrebbero derivare, che il divieto sarà disatteso.

5.3

Pure non

limitata allo stretto indispensabile - e con ciò ingiustificata - è la misura

cautelare con cui il Segretario assessore ha fatto divieto a AP 1 di

partecipare (in veste di azionista) alle assemblee degli azionisti della F__________

__________ SA rispettivamente a quest’ultima società e ai di lei membri del

consiglio d’amministrazione di ammetterla alle suddette assemblee, il tutto con

la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivi n. 2.1 - 2.3). L’adozione della

misura non appare indispensabile già per il fatto che nulla agli atti, se non

le semplici affermazioni dell’istante, non rese sufficientemente verosimili,

permette di ritenere che AP 1 possa avere l’intenzione di compiere atti tali da

pregiudicare il valore del pacchetto azionario litigioso. In ogni caso,

quand’anche si volesse ammettere che essa, controllando di fatto anche il

pacchetto azionario detenuto da CO 5 e CO 4, sia in grado di influenzare in

modo decisivo la volontà degli azionisti, è incontestabile che la misura

adottata non può essere confermata per il fatto che la stessa comprometterebbe

gli equilibri interni della società, conseguenza questa che nulla ha a che

vedere con lo scopo perseguito dall’istante. Le azioni della società sono in

effetti suddivise tra 3 gruppi: AP 1 detiene il 24%, CO 5 e CO 4 il 28% e CO 1

il 48%. Con la conferma della misura cautelare, la società, di cui AP 1

costituisce attualmente l’ago della bilancia, verrebbe di fatto messa in mano all’azionista

CO 1. Il provvedimento, pur limitando certo qualsiasi possibilità di influenza

nella società da parte di AP 1, risulta pertanto eccessivo, danneggiando in

definitiva, senza che ciò sia minimamente giustificato, la società stessa e gli

altri azionisti di minoranza, il tutto favorendo, senza alcuna ragione,

l’azionista di maggioranza.

5.4

Neppure

giustificata, ancora una volta siccome sproporzionata, è infine la misura

cautelare con cui a AP 1 e, per essa, all’CO 2 è stato fatto divieto, con la

comminatoria dell’azione penale, di acconsentire a trasferimenti di proprietà a

terze persone di azioni della F__________ __________ SA. Al proposito occorre

rammentare che i precedenti azionisti della società erano personalmente legati

tra di loro da un contratto di sindacato (doc. 1) che garantiva a ciascuno di

essi un diritto di prelazione sulle azioni degli altri. Come giustamente

rilevato dal Segretario assessore, e per altro non contestato in questa sede

dall’istante, che si è limitato ad addurre il contrario senza prendere però posizione

sulle argomentazioni del giudice di prime cure (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

m. 23 e 27 art. 309), quest’ultimo non ha assolutamente reso verosimile che con

il subentro nella compagine azionaria egli sarebbe pure entrato al beneficio

del diritto di prelazione, con le prerogative che gliene sarebbero derivate, ad

esempio quella di poter acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze

persone di azioni della società: il contratto di sindacato non prevedeva in

effetti che ogni nuovo acquirente con l’acquisizione della proprietà sulle

azioni diventasse automaticamente beneficiario dei diritti e dei doveri

scaturenti dal medesimo; e nemmeno erano emersi dagli atti elementi in base ai

quali si potesse ritenere verosimile l’esistenza di accordi tra gli attuali

partner del contratto di sindacato e l’istante, tesi a garantirgli l’entrata

nel patto. Stando così le cose, non potendo vantare alcun diritto sulle azioni

degli altri azionisti, egli non ha alcun interesse legittimo a proporre la

domanda cautelare in parola e ciò a prescindere dalla questione a sapere se AP

1, una volta persa la qualità di azionista, possa ancora far valere i diritti

di cui al contratto di sindacato.

6.

AP

1.

ravvisa inoltre l’esistenza di un caso di revisione (art. 340 lett. a CPC)

nel fatto che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla sua domanda

volta ad ottenere una somma di fr. 500'000.- a titolo di garanzia ex art. 380

CPC. La censura è infondata. Il Segretario assessore ha in effetti chiaramente

specificato nei considerandi della sua decisione, pur non avendone dato atto

nel dispositivo, di ritenere infondata tale richiesta - che dunque dev’essere

considerata come effettivamente pronunciata - siccome formulata solo in relazione

a domande cautelari che non erano state ammesse. Se non avesse condiviso la

decisione di prime cure, AP 1 avrebbe pertanto dovuto chiederne, mediante

appello, la modifica nel senso del suo riconoscimento, indicando in dettaglio

la somma da lei rivendicata a titolo di garanzia (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

m. 8 segg. ad art. 309): sennonché nel gravame non vi è

alcuna domanda in tal senso, sicché non è possibile esaminare tale richiesta. Ma

quand’anche si volesse ammettere la ricevibilità della domanda di ottenimento

di una somma di fr. 250'000.- a titolo di garanzia, formulata unicamente nei considerandi

del gravame (p. 13), si dovrebbe in ogni caso concludere per la sua infondatezza

già per il fatto che è incontestato che a tutt’oggi risultano depositati presso

il notaio avv. R__________ __________, ad opera dell’istante, 2 assegni per

complessivi fr. 300'000.-, pari al prezzo della vendita, in attesa del suo

perfezionamento. Per il resto, AP 1 non ha assolutamente reso verosimile di

subire un danno particolare dal blocco delle azioni di sua proprietà, non

potendo evidentemente bastare in tal senso il semplice rilievo che la

controparte possa aver attribuito alla partecipazione azionaria una notevole

importanza patrimoniale: la produzione in questa sede dei documenti attestanti quest’ultima

circostanza è oltretutto irrita, siccome avvenuta in violazione dell’art. 321

cpv. 1 lett. b CPC.

7.

L’esito

della lite giustifica di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili

della prima sede, nella misura in cui concernono l’istante e AP 1. La richiesta

di quest’ultima di caricare alla controparte i 9/10 degli oneri processuali e

di farsi attribuire fr. 4'000.- per ripetibili non può tuttavia essere integralmente

accolta, la reciproca soccombenza delle parti imponendo piuttosto di porre a

carico dell’istante i 3/4 delle tasse e delle spese, con l’obbligo di rifonderle

fr. 2'500.- per ripetibili.

Conclusione

8.

Ne

discende la reiezione dell’appello 12 maggio 2005 ed il parziale accoglimento,

ai sensi dei considerandi, di quello presentato il 12 gennaio 2006.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore litigioso di almeno fr. 338'000.- pari al prezzo delle 12 azioni

litigiose (fr. 300'000.-) ed al valore nominale delle rimanenti 38 azioni della

F__________ __________ SA (fr. 38'000.-), seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 12 maggio 2005 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti

in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’istante fr. 1’000.- per ripetibili.

III. L’appello

12.

gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

decreto 29 dicembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati

gli altri dispositivi, è così riformato:

-1.3 annullato

-1.4 I suddetti divieti (n. 1.1 e 1.2) vengono intimati con

la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad

una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è

punito con l’arresto o con la multa”.

-1.5 annullato

-2.1 annullato

-2.2 annullato

-2.3 annullato

-3.1 annullato

-3.2 annullato

3.

La tassa di giustizia, in fr. 1'900.-, e le

spese, in fr. 310.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in misura

di 3/4, e sono poste a carico di AP 1 in misura di 1/4. L’istante verserà a quest’ultima

fr. 2'500.- ed ai convenuti CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5, in solido, fr.

2'400.- a titolo di ripetibili.

IV. Le

spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste

a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per parti di

ripetibili di appello.

V. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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