12.2006.16
procedura cautelare - principio della proporzionalità
25 gennaio 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
12.2006.16
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, IICCA
Titolo:
procedura cautelare - principio della proporzionalità
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROPORZIONALITÀ
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.16
Lugano
25 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.508
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 19
aprile 2005 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
CO 1
CO 3
CO 4
CO 5
CO 2
tutti rappr.
da
chiedente in
via supercautelare e cautelare:
A. L’istanza è accolta.
1.1 A AP 1, __________, è fatto divieto di
spossessarsi o di compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale
(direttamente o tramite terzi possessori) sulle proprie 12 azioni al portatore
della F__________ __________ SA, sia direttamente sia tramite terze persone.
1.2 AllCO 2, __________, nella misura in cui ne sia
depositario, è fatto divieto di spossessarsi o compiere qualsiasi atto di
disposizione obbligatorio o reale sulle 12 azioni al portatore della F__________
__________ SA di spettanza della signora AP 1.
1.3 A AP 1 e allCO 2 (quest’ultimo nella misura in
cui sia depositario di dette azioni) viene fatto ordine di depositare presso la
Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di
spettanza della signora AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del presente
dispositivo.
1.4 I divieti di cui ai dispositivi 1.1 e 1.2 e
l’ordine di cui al dispositivo 1.3 vengono intimati personalmente alla signora AP
1, al di lei patrocinatore RA 1, __________ e all’CO 2 con la comminatoria
dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a
lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto
o con la multa”.
1.5 L’ordine di cui al dispositivo 1.3 è assortito
della comminatoria dell’esecuzione effettiva.
2.1 A AP 1, __________, viene fatto divieto di
percepire - direttamente o tramite terze persone - prestazioni pecuniarie o in
natura dalla F__________ __________ SA, segnatamente a titolo di dividendi, di tantièmes
e di salari (questo elenco non è esauriente).
2.2 A AP 1, __________, viene fatto divieto di partecipare
ai consigli di amministrazione e alle assemblee degli azionisti della F__________
__________ SA, e di firmare su conti bancari, postali o simili intestati alla
società.
2.3 Alla F__________ __________ SA, __________, e ai
di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto
divieto di corrispondere - direttamente o tramite terze persone - prestazioni
pecuniarie o in natura a AP 1, __________, segnatamente a titolo di dividendi,
di tantièmes e di salari (questo elenco non è esauriente).
2.4 Alla F__________ __________ SA, __________, e ai
di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi, viene fatto
divieto di ammettere AP 1, __________, ai propri consigli di amministrazione e
alle proprie assemblee degli azionisti.
2.5 Alla F__________ __________ SA, __________, e ai
di lei azionisti e/o membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi,
viene fatto obbligo di revocare entro 3 giorni dalla notifica del presente dispositivo
i diritti di firma - individuali o collettivi - di cui AP 1 dispone su conti
bancari, postali e simili intestati alla società.
2.6 Alla F__________ __________ SA, __________, e ai
di lei azionisti e/o membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 quali suoi organi,
viene fatto obbligo di compiere una gestione conservativa della società
evitando qualsiasi operazione che non abbia simile natura, segnatamente atti
suscettibili di ledere gli interessi del signor AO 1 quale avente diritto alle
12 azioni già di proprietà della signora AP 1.
2.7 I divieti di cui ai dispositivi 2.1 – 2.4 e gli
ordini di cui ai dispositivi 2.5 e 2.6 vengono intimati personalmente alla F__________
__________ SA, alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, allCO 2 quale
presidente del CdA e detentore delle azioni della signora AP 1 e ai signori CO
3, CO 1 e CO 5 quali membri del CdA con la comminatoria dell’art. 292 CP, a
tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una
autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
3.1 A AP 1 e, per essa, all’CO 2 viene fatto divieto
di acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della F__________
__________ SA come anche di portarsene acquirenti.
3.2 A CO 1, CO 3 e all’CO 2 viene fatto divieto di
alienare le azioni della F__________ __________ SA di cui sono proprietari e/o
direttamente o indirettamente possessori.
3.3 A CO 1, CO 3 e all’CO 2 viene fatto ordine di
depositare presso la Pretura di Lugano entro 10 giorni dalla notifica del
presente dispositivo tutte le azioni della F__________ __________ SA di cui
sono proprietari e/o direttamente o indirettamente possessori, anche per conto
di terze persone.
3.4 I divieti di cui ai dispositivi 3.1 - 3.2 e
l’ordine di cui al dispositivo 3.3 vengono intimati personalmente alla signora AP
1, al di lei patrocinatore RA 1, a CO 1, ad CO 3 e all’CO 2 con la comminatoria
dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a
lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto
o con la multa”.
3.5 L’ordine di cui al dispositivo 3.3 è assortito
della comminatoria dell’esecuzione effettiva.
B. Protestate tasse, spese e
ripetibili.
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e sulle
quali il Segretario assessore, dopo aver deciso, il 9 maggio 2005, che
l’allegato scritto presentato dall’istante all’udienza era ammissibile e che la
procedura sarebbe continuata nella forma scritta, con decreto cautelare 29
dicembre 2005 si è così pronunciato:
1. L’istanza 19 aprile 2005 di AO 1 è parzialmente
accolta.
-1.1 È fatto divieto a AP 1, di spossessarsi o di
compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale (direttamente o
tramite terzi possessori) sulle proprie 12 azioni al portatore della F__________
__________ SA, sia direttamente, sia tramite terze persone.
-1.2 È fatto divieto all’CO 2, nella misura in cui ne
sia depositario, di spossessarsi o compiere qualsiasi atto di disposizione
obbligatorio o reale sulle 12 azioni al portatore della F__________ __________
SA di spettanza di AP 1 / sul certificato azionario n. 1 per 12 azioni al
portatore di spettanza di AP 1.
-1.3 È fatto ordine ad entrambi di depositare presso
la Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA
di spettanza di AP 1 / il certificato azionario n. 1 per 12 azioni al portatore
di spettanza di AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo.
-1.4 I suddetti divieti (n. 1.1 e n. 1.2) e il
suddetto ordine (n. 1.3) vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP
a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da
una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
-1.5 L’ordine di cui al dispositivo n. 1.3 viene
assortito con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
-2.1 È fatto divieto a AP 1 di partecipare alle assemblee
degli azionisti della F__________ __________ SA.
-2.2 È fatto divieto alla F__________ __________ SA e
ai di lei membri del CdA CO 2, CO 3, CO 1 e CO 5 di ammettere AP 1 alle
assemblee degli azionisti della F__________ __________ SA.
-2.3 I suddetti divieti (n. 2.1 e 2.2) vengono
intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
-3.1 È fatto divieto a AP 1, e per essa anche all’CO
2, di acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze persone di azioni della
F__________ __________ SA.
-3.2 Il divieto viene intimato con la comminatoria
dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a
lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto
o con la multa”.
2. Alla parte istante è assegnato un termine di 60
giorni per promuovere la causa di merito al foro competente, con la
comminatoria che, in caso di inosservanza, i provvedimenti cautelari decadono.
3. La tassa di giustizia, in fr. 1'900.-, e le
spese, in fr. 310.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in misura
di 1/2, e sono poste a carico di AP 1 in misura di 1/2. L’istante verserà ai
convenuti CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5, in solido, fr. 2'400.- a titolo di
ripetibili.
appellante la convenuta AP 1 con atti di appello 12 maggio 2005 e 12
gennaio 2006: con il primo rimedio essa chiede di modificare la decisione 9 maggio
2005 nel senso di non ammettere l’allegato scritto presentato dall’istante
all’udienza e di annullare la pronuncia che ordinava la continuazione per
scritto della procedura, mentre con il secondo chiede di riformare il decreto
29 dicembre 2005 nel senso di respingere l’istanza cautelare, tranne per quanto
riguardava il dispositivo n. 1.1 e la corrispondente parte del dispositivo n.
1.4, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 6 rispettivamente 3 febbraio 2006
postula la reiezione dei due appelli pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 17 gennaio 2006 con cui l’allora presidente di
questa Camera ha concesso all’appello concernente il dispositivo n. 1.3
l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Con
l’istanza in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1, CO 1, CO 3, CO 5 e CO 4, nella loro qualità di azionisti
e -tranne quest’ultima - membri del consiglio d’amministrazione della F__________
__________ SA, nonché l’CO 2, presidente del consiglio d’amministrazione ed attuale
depositario delle azioni della società. Egli adduce di aver sottoscritto con AP
1, nel marzo 2003, una lettera d’intenti (doc. I), che in realtà era però un
vero e proprio contratto, in virtù del quale essa s’impegnava a vendergli per fr.
1'700'000.- una casa a P__________ __________ e per fr. 300'000.- 12 azioni al
portatore di sua spettanza, pari al 24% del capitale azionario, della F__________
__________ SA. A suo dire, nonostante egli avesse adempiuto gli obblighi
derivanti dal contratto, ed in particolare avesse trovato un acquirente per la
casa ed avesse depositato presso un notaio 2 assegni per complessivi fr.
300'000.-, AP 1 si sarebbe rifiutata di consegnargli in proprietà le azioni
alla scadenza del 31 dicembre 2004. Di qui la richiesta di adozione delle
misure cautelari indicate in ingresso, volte in sostanza alla conservazione
dell’oggetto della lite (richieste da 1.1 a 1.5), alla tutela dei diritti di
azionista dell’istante (richieste da 2.1 a 2.7) ed alla tutela del diritto di
prelazione sulle azioni spettanti ad ogni azionista (richieste da 3.1 a 3.5).
B. In
occasione dell’udienza di discussione, indetta per il 9 maggio 2005, l’istante,
dopo essersi riconfermato nella sua istanza, ha chiesto di poter produrre, a completazione
dei fatti, un ulteriore allegato di 24 pagine. La richiesta, cui la convenuta AP
1 si è opposta, è stata immediatamente accolta dal Segretario assessore, il
quale, preso atto della lunghezza del memoriale, ha ritenuto opportuno far
continuare la procedura nella forma scritta.
C. Contro
il predetto giudizio AP 1 ha inoltrato, il 12 maggio 2005, un appello, al quale
il giudice di prime cure non ha concesso l’effetto sospensivo, con cui ha
chiesto di riformare la decisione impugnata nel senso di non ammettere
l’allegato integrativo presentato dall’istante e di annullare la pronuncia che
ordinava la continuazione per scritto della procedura.
D. Completata
l’istruttoria di causa ed tenuto il dibattimento finale, il Segretario
assessore, con decreto cautelare 29 dicembre 2005, ha stabilito che l’istante,
oltre ad aver provato l’urgenza dell’intervento del giudice e l’esistenza del paventato
notevole pregiudizio a suo carico, aveva reso verosimile il suo buon diritto a
farsi consegnare le 12 azioni litigiose, sicché era di principio in diritto di
chiedere l’adozione di misure provvisionali. Ciò posto, egli ha pertanto vietato
a AP 1 e all’CO 2 di spossessarsi rispettivamente di compiere atti di
disposizione sulle azioni litigiose e li ha obbligati a depositarle presso la
Pretura (richieste da 1.1 a 1.5), trattandosi di misure idonee a preservare
appunto la pretesa volta alla consegna delle azioni, con la sola precisazione
che l’ordine di deposito in Pretura riguardava le 12 azioni / il certificato
azionario n. 1 per 12 azioni; ha inoltre dichiarato legittima la richiesta di
vietare a AP 1 la partecipazione alle assemblee degli azionisti (in veste di
azionista) rispettivamente di vietare ai membri del CdA della società di
ammetterla a quelle assemblee (richieste 2.2 e 2.4), divieti da intimare con la
comminatoria dell’art. 292 CP (richiesta n. 2.7); alla luce del fatto che
l’istante aveva reso verosimile che con la perdita della qualità di azionista avveniva
anche quella di parte del contratto di sindacato tra gli azionisti e che dunque
il parere di AP 1 in merito ad eventuali trasferimenti di azioni della società
sarebbe stato ininfluente, egli ha infine pure ammesso la richiesta (n. 3.1) di
vietare a costei, e per essa all’CO 2, di acconsentire a trasferimenti di
proprietà di azioni della società, divieto da intimare con la comminatoria
dell’art. 292 CP (richiesta 3.4). Per il resto, le misure richieste sono state
tutte respinte, così come è stata respinta la domanda di prestazione di una
garanzia di fr. 500'000.- postulata da AP 1 qualora fossero state accolte le
misure intese ad interferire sulla disposizione delle azioni da parte degli altri
azionisti nonché a limitare l’attività della F__________ __________ SA. Gli
oneri processuali della procedura cautelare sono stati caricati all’istante ed
a AP 1 in ragione di metà ciascuno, senza che a nessuno di loro siano state
attribuite ripetibili, riconosciute invece agli altri convenuti.
E. Con
appello 12 gennaio 2006 AP 1, oltre a confermare il mantenimento del suo
precedente gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), ha chiesto di riformare il decreto
cautelare nel senso di respingere integralmente l’istanza, tranne per quanto
riguardava il divieto intimatole con la comminatoria dell’art. 292 CP di
spossessarsi rispettivamente di compiere atti di disposizione sulle azioni
litigiose (dispositivo n. 1.1 e la corrispondente parte del dispositivo n. 1.4),
lamentando inoltre l’assenza di un giudizio formale sulle ripetibili nella
procedura che l’aveva opposta all’istante e sulla sua domanda di garanzia.
F. Delle
osservazioni 6 rispettivamente 3 febbraio 2006 con cui l’istante ha postulato
la reiezione di entrambi gli appelli si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
sull’appello
12.
maggio 2005
1.
La
decisione con cui il Segretario assessore, il 9 maggio 2005, ha “ordinato” che
l’allegato integrativo di 24 pagine presentato dall’istante all’udienza di
discussione era senz’altro ammissibile e che la procedura sarebbe continuata
nella forma scritta è in realtà costituita di due ben distinte pronunce.
2.
Nella
misura in cui il giudice di prime cure ha stabilito l’ammissibilità
dell’allegato scritto integrativo dell’istante, egli ha reso un decreto: giusta
l’art. 100 cpv. 1 CPC tale è in effetti la decisione su un presupposto processuale,
qual’è l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 n. 5 CPC).
L’appello con cui AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
il memoriale dell’istante venga dichiarato inammissibile è quindi ricevibile in
ordine (art. 96 cpv. 2 CPC) e può essere trattato in questa sede, la pronuncia
sul decreto cautelare, pure impugnata, potendo essere considerata quale prima appellazione
sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC).
Nel
merito la convenuta, a sostegno della sua richiesta, adduce che giusta l’art.
378.
cpv. 2 CPC la domanda di provvedimenti cautelari, se presentata per
scritto, doveva essere motivata succintamente, per cui in concreto non era
possibile produrre all’udienza un’istanza scritta aggiuntiva, oltretutto di ben
24.
pagine. Non è così. Se la legge consente di presentare oralmente una domanda
cautelare direttamente all’istanza (art. 378 cpv. 1 CPC), senza cioè che la
controparte abbia in precedenza potuto prepararsi, non si vede per quale motivo
non dovrebbe essere possibile la produzione all’udienza di uno scritto integrativo
della domanda cautelare, atto che in definitiva sostituisce la verbalizzazione
delle allegazioni che potrebbero essere fatte oralmente all’udienza. Il fatto
che nel caso di specie l’allegato integrativo sia comprensivo di ben 24 pagine (in
realtà le pagine sono 21, con alcuni allegati) non può certo implicare la sua
inammissibilità per il fatto che lo stesso, a detta dell’istante, non sarebbe
stato motivato in modo succinto: la conseguenza dell’eccessiva prolissità,
sempre che la stessa sia stata effettivamente riscontrata, il che qui per altro
non è - la questione non va decisa solo sulla base della lunghezza
dell’allegato, bensì dipende dalla complessità, in concreto data, delle
circostanze che vengono addotte - sarebbe semmai stato, applicando per analogia
l’art. 115 cpv. 3 CPC, il rinvio dell’atto alla parte affinché lo emendasse di
conseguenza. E neppure si può infine ritenere che il modo di procedere adottato
dall’istante e ratificato dal giudice di prime cure sia contrario alla massima
dell’eventualità (art. 78 CPC), che impone alla parte di presentare in una sola
volta le circostanze alla base delle sue domande: nella fattispecie
l’integrazione dell’istanza cautelare è in effetti avvenuta ancor prima che
alla controparte fosse stata data l’opportunità di prendere posizione sulla domanda
avversaria; d’altro canto, visto che l’allegato integrativo costituiva più che
altro un semplice “istoriato” dei fatti alla base dell’istanza (così è stato in
effetti denominato dallo stesso istante), nemmeno si poteva ragionevolmente
ritenere che lo stesso dovesse essere oggetto di una nuova domanda cautelare.
3.
Nella
misura in cui il Segretario assessore ha deciso la continuazione della
procedura per scritto, egli ha invece reso una semplice ordinanza: giusta
l’art. 94 CPC tale è in effetti la decisione avente per oggetto i provvedimenti
disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; Olgiati, Le norme
generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 297; cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 94, che analogamente considera
un’ordinanza la decisione con cui il giudice aveva stabilito che una lite era
soggetta a una procedura piuttosto che a un’altra). L’appello con cui AP 1
chiede l’annullamento del querelato giudizio deve pertanto essere dichiarato
inammissibile in ordine (art. 95 cpv. 1 CPC), ciò che avrebbe potuto essere
sanzionato immediatamente, se in virtù dell’art. 96 cpv. 3 CPC (che per altro
si riferisce ai decreti) al gravame fosse stato concesso l’effetto sospensivo; tale
soluzione può ovviamente essere adottata anche in questa sede, in occasione
dell’esame della prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), visto e
considerato che il fatto di mantenere l’appello, in applicazione dell’art. 309
cpv. 3 CPC (che per altro si riferisce ai decreti), significa unicamente che la
parte è d’accordo a che lo stesso possa essere finalmente trattato. Vero è che
un’ordinanza, se contestata immediatamente (non però con un appello, che come
detto sarebbe irricevibile), può in seguito essere censurata con l’appello
contro il giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95): l’impugnazione dell’ordinanza, per
essere ammissibile, deve però essere tale da influire su quest’ultima decisione.
Nel caso di specie nemmeno questa eventualità si è però avverata. La richiesta di
annullamento dell’ordinanza in questione non ha in effetti, a ben vedere, un’influenza
diretta sulla decisione finale ed è in definitiva fine a sé stessa, visto e
considerato che la convenuta non ha preteso che il decreto cautelare dovesse
essere annullato (o modificato) a seguito dell’erroneità dell’ordinanza, tant’è
che essa ha espressamente aderito a parte delle misure cautelari decretate. Ma
se, per ipotesi, l’appello fosse anche stato ricevibile in ordine, la posizione
della convenuta non sarebbe in ogni caso migliorata: dato che la continuazione
della procedura nella forma scritta, di per sé non consentita nella procedura cautelare
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 379; Rep. 1994 n. 76; I CCA
1.
marzo 1994 inc. n. 76/93; II CCA 20 marzo 1995 inc. n. 12.95.80), non ha in
definitiva arrecato alle parti alcun pregiudizio (art. 143 CPC) ed anzi ha
ancor meglio garantito il loro diritto di essere sentite, l’annullamento
dell’ordinanza non poteva in ogni caso entrare in considerazione.
Sull’appello
12.
gennaio 2006
4.
L'emanazione
di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata - come rileva
anche il Segretario assessore - a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con
urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. L'esistenza
dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi
provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque
sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè
un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 376; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, p. 83 segg.; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, p. 112 segg.).
5.
Contrariamente
a quanto ritenuto da AP 1, che è senz’altro legittimata ad impugnare le misure
cautelari decretate dal primo giudice (anche nei confronti dei terzi)
evidentemente tali da pregiudicarne gli interessi (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 5 seg. ad art. 307), nel caso di specie non è necessario esaminare se le
condizioni per l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari siano adempiute,
il giudizio sul suo gravame potendo essere reso sulla base di altre
considerazioni.
5.1
AP 1,
pur avendo riconosciuto in questa sede il benfondato della misura cautelare che
le vieta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di spossessarsi rispettivamente
di compiere atti di disposizione reali e obbligatori sulle azioni litigiose
(dispositivo n. 1.1 e parte del dispositivo n. 1.4), con l’appello censura siccome
ingiustificato l’analogo divieto intimato all’CO 2 (dispositivo n. 1.2 e parte
del dispositivo n. 1.4). A torto. Visto e considerato che nell’allegato responsivo
del 24 maggio 2005 essa aveva dichiarato di poter sostanzialmente aderire -
alla condizione, poi adempiuta, che venisse assegnato alla controparte un termine
per iniziare l’azione di rivendicazione - anche alla richiesta formulata nei
confronti di quest’ultimo (cfr. punto J p. 12 e punto P p. 14; verbale di
discussione finale p. 4; cfr. pure appello 4 settembre 2006 inc. n.
12.2006
, ove essa, a p. 2 seg., aveva precisato di aver a suo tempo aderito
“alla domanda provvisionale intesa a mantenere la situazione di fatto, ossia
quella che faceva divieto a Lei e all’CO 2 ... di disporre delle azioni”), essa
è assai malvenuta a rimettere in discussione in seconda istanza questa sua
ammissione (II CCA 8 gennaio 1996 inc. n. 12.95.219, 29 gennaio 1999 inc. n.
12.98
, 24 agosto 2000 inc. 12. 2000.99).
5.2
La
misura cautelare che fa obbligo a AP 1 e all’CO 2, con la comminatoria
dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva, di depositare presso la Pretura
di Lugano le 12 azioni o il certificato azionario che le incorpora (dispositivi
n. 1.3 e 1.5 e parte del dispositivo n. 1.4) non può invece essere confermata,
siccome non necessaria. A parte il fatto che la stessa è in contraddizione con
il divieto formulato nei loro confronti di spossessarsi delle azioni litigiose contenuto
nei dispositivi n. 1.1 e 1.2, qui confermati, si osserva che nulla agli atti induce
a ritenere che i destinatari di quegli ordini, cui è stata pure comminata
l’azione penale in caso di disobbedienza, non vi si atterranno (Gloor, op. cit.,
p. 116). Oltretutto, il fatto che uno degli ordini sia stato intimato ad un avvocato
e notaio, permette tutto sommato di escludere, viste le conseguenze disciplinari
che gliene potrebbero derivare, che il divieto sarà disatteso.
5.3
Pure non
limitata allo stretto indispensabile - e con ciò ingiustificata - è la misura
cautelare con cui il Segretario assessore ha fatto divieto a AP 1 di
partecipare (in veste di azionista) alle assemblee degli azionisti della F__________
__________ SA rispettivamente a quest’ultima società e ai di lei membri del
consiglio d’amministrazione di ammetterla alle suddette assemblee, il tutto con
la comminatoria dell’art. 292 CP (dispositivi n. 2.1 - 2.3). L’adozione della
misura non appare indispensabile già per il fatto che nulla agli atti, se non
le semplici affermazioni dell’istante, non rese sufficientemente verosimili,
permette di ritenere che AP 1 possa avere l’intenzione di compiere atti tali da
pregiudicare il valore del pacchetto azionario litigioso. In ogni caso,
quand’anche si volesse ammettere che essa, controllando di fatto anche il
pacchetto azionario detenuto da CO 5 e CO 4, sia in grado di influenzare in
modo decisivo la volontà degli azionisti, è incontestabile che la misura
adottata non può essere confermata per il fatto che la stessa comprometterebbe
gli equilibri interni della società, conseguenza questa che nulla ha a che
vedere con lo scopo perseguito dall’istante. Le azioni della società sono in
effetti suddivise tra 3 gruppi: AP 1 detiene il 24%, CO 5 e CO 4 il 28% e CO 1
il 48%. Con la conferma della misura cautelare, la società, di cui AP 1
costituisce attualmente l’ago della bilancia, verrebbe di fatto messa in mano all’azionista
CO 1. Il provvedimento, pur limitando certo qualsiasi possibilità di influenza
nella società da parte di AP 1, risulta pertanto eccessivo, danneggiando in
definitiva, senza che ciò sia minimamente giustificato, la società stessa e gli
altri azionisti di minoranza, il tutto favorendo, senza alcuna ragione,
l’azionista di maggioranza.
5.4
Neppure
giustificata, ancora una volta siccome sproporzionata, è infine la misura
cautelare con cui a AP 1 e, per essa, all’CO 2 è stato fatto divieto, con la
comminatoria dell’azione penale, di acconsentire a trasferimenti di proprietà a
terze persone di azioni della F__________ __________ SA. Al proposito occorre
rammentare che i precedenti azionisti della società erano personalmente legati
tra di loro da un contratto di sindacato (doc. 1) che garantiva a ciascuno di
essi un diritto di prelazione sulle azioni degli altri. Come giustamente
rilevato dal Segretario assessore, e per altro non contestato in questa sede
dall’istante, che si è limitato ad addurre il contrario senza prendere però posizione
sulle argomentazioni del giudice di prime cure (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 23 e 27 art. 309), quest’ultimo non ha assolutamente reso verosimile che con
il subentro nella compagine azionaria egli sarebbe pure entrato al beneficio
del diritto di prelazione, con le prerogative che gliene sarebbero derivate, ad
esempio quella di poter acconsentire a trasferimenti di proprietà a terze
persone di azioni della società: il contratto di sindacato non prevedeva in
effetti che ogni nuovo acquirente con l’acquisizione della proprietà sulle
azioni diventasse automaticamente beneficiario dei diritti e dei doveri
scaturenti dal medesimo; e nemmeno erano emersi dagli atti elementi in base ai
quali si potesse ritenere verosimile l’esistenza di accordi tra gli attuali
partner del contratto di sindacato e l’istante, tesi a garantirgli l’entrata
nel patto. Stando così le cose, non potendo vantare alcun diritto sulle azioni
degli altri azionisti, egli non ha alcun interesse legittimo a proporre la
domanda cautelare in parola e ciò a prescindere dalla questione a sapere se AP
1, una volta persa la qualità di azionista, possa ancora far valere i diritti
di cui al contratto di sindacato.
6.
AP
1.
ravvisa inoltre l’esistenza di un caso di revisione (art. 340 lett. a CPC)
nel fatto che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla sua domanda
volta ad ottenere una somma di fr. 500'000.- a titolo di garanzia ex art. 380
CPC. La censura è infondata. Il Segretario assessore ha in effetti chiaramente
specificato nei considerandi della sua decisione, pur non avendone dato atto
nel dispositivo, di ritenere infondata tale richiesta - che dunque dev’essere
considerata come effettivamente pronunciata - siccome formulata solo in relazione
a domande cautelari che non erano state ammesse. Se non avesse condiviso la
decisione di prime cure, AP 1 avrebbe pertanto dovuto chiederne, mediante
appello, la modifica nel senso del suo riconoscimento, indicando in dettaglio
la somma da lei rivendicata a titolo di garanzia (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 8 segg. ad art. 309): sennonché nel gravame non vi è
alcuna domanda in tal senso, sicché non è possibile esaminare tale richiesta. Ma
quand’anche si volesse ammettere la ricevibilità della domanda di ottenimento
di una somma di fr. 250'000.- a titolo di garanzia, formulata unicamente nei considerandi
del gravame (p. 13), si dovrebbe in ogni caso concludere per la sua infondatezza
già per il fatto che è incontestato che a tutt’oggi risultano depositati presso
il notaio avv. R__________ __________, ad opera dell’istante, 2 assegni per
complessivi fr. 300'000.-, pari al prezzo della vendita, in attesa del suo
perfezionamento. Per il resto, AP 1 non ha assolutamente reso verosimile di
subire un danno particolare dal blocco delle azioni di sua proprietà, non
potendo evidentemente bastare in tal senso il semplice rilievo che la
controparte possa aver attribuito alla partecipazione azionaria una notevole
importanza patrimoniale: la produzione in questa sede dei documenti attestanti quest’ultima
circostanza è oltretutto irrita, siccome avvenuta in violazione dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC.
7.
L’esito
della lite giustifica di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
della prima sede, nella misura in cui concernono l’istante e AP 1. La richiesta
di quest’ultima di caricare alla controparte i 9/10 degli oneri processuali e
di farsi attribuire fr. 4'000.- per ripetibili non può tuttavia essere integralmente
accolta, la reciproca soccombenza delle parti imponendo piuttosto di porre a
carico dell’istante i 3/4 delle tasse e delle spese, con l’obbligo di rifonderle
fr. 2'500.- per ripetibili.
Conclusione
8.
Ne
discende la reiezione dell’appello 12 maggio 2005 ed il parziale accoglimento,
ai sensi dei considerandi, di quello presentato il 12 gennaio 2006.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di almeno fr. 338'000.- pari al prezzo delle 12 azioni
litigiose (fr. 300'000.-) ed al valore nominale delle rimanenti 38 azioni della
F__________ __________ SA (fr. 38'000.-), seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 maggio 2005 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 1’000.- per ripetibili.
III. L’appello
12.
gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il
decreto 29 dicembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati
gli altri dispositivi, è così riformato:
-1.3 annullato
-1.4 I suddetti divieti (n. 1.1 e 1.2) vengono intimati con
la comminatoria dell’art. 292 CP a tenore del quale “chiunque non ottempera ad
una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è
punito con l’arresto o con la multa”.
-1.5 annullato
-2.1 annullato
-2.2 annullato
-2.3 annullato
-3.1 annullato
-3.2 annullato
3.
La tassa di giustizia, in fr. 1'900.-, e le
spese, in fr. 310.-, da anticipare dall’istante, restano a suo carico in misura
di 3/4, e sono poste a carico di AP 1 in misura di 1/4. L’istante verserà a quest’ultima
fr. 2'500.- ed ai convenuti CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5, in solido, fr.
2'400.- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono poste
a carico dell’istante, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per parti di
ripetibili di appello.
V. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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