12.2006.160
procedura cautelare - principio della proporzionalità
25 gennaio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.160
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, IICCA
Titolo:
procedura cautelare - principio della proporzionalità
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.160
Lugano
25 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.674
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 22
maggio 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
AO 2
rappr. da RA 3
chiedente in
via supercautelare e cautelare:
1. L’istanza è accolta.
2.1 La procura conferita da AP 1 a S__________ __________ perché rappresenti le sue azioni della F__________ __________
all’assemblea generale è revocata con effetto immediato.
2.2 A AP 1 viene fatto ordine di revocare
immediatamente, al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del
presente decreto, qualsiasi procura da essa conferita per la rappresentanza in
assemblea generale delle azioni della F__________ __________ per essa detenute
dall’AO 2, dando entro il medesimo termine comunicazione della revoca - oltre
che ai procuratori - alla F__________ __________ SA e ai di lei membri del
consiglio d’amministrazione AO 2, A__________ __________, RA 1 e G__________ __________.
2.3 A AP 1 viene fatto divieto di conferire procura
per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________
per essa detenute dall’AO 2.
2.4 Intimazione alle parti, a S__________ __________,
alla F__________ __________ SA e ad A__________ __________, U__________ __________
e G__________ __________.
3.1 Viene fatto divieto all’AO 2 di emettere
qualsiasi dichiarazione di deposito (o altra dichiarazione volta a consentire
l’esercizio dei diritti in assemblea) relativa alle azioni della F__________ __________
SA da lui detenute per AP 1.
3.2 Viene fatto ordine all’AO 2 di revocare
immediatamente, e al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del presente
decreto, e richiamare a sé dichiarazioni giusta il dispositivo 3.1 da lui
eventualmente già emesse.
3.3 Viene fatto ordine all’AO 2 di depositare presso
la Pretura di Lugano le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA
di spettanza di AP 1 / il certificato azionario n. 1 per 12 azioni al portatore
di spettanza di AP 1 entro 10 giorni dalla notifica del dispositivo.
4. Gli ordini e i divieti di cui ai precedenti
dispositivi vengono intimati con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del
quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché
con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
5. Protestate tasse, spese e ripetibili.
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e sulle
quali il Segretario assessore, con decreto cautelare 24 agosto 2006, si è così
pronunciato:
1. L’istanza 22 maggio 2006 di AO 1 è parzialmente
accolta.
1.1 La procura conferita da AP 1 a S__________ __________ perché rappresenti le sue azioni della F__________ __________ SA
all’assemblea degli azionisti è revocata con effetto immediato.
1.2 A AP 1 viene fatto ordine di revocare
immediatamente, al più tardi entro il giorno successivo alla notifica del
presente decreto, qualsiasi procura da essa conferita per la rappresentanza in
assemblea generale delle azioni della F__________ __________ SA per essa
detenute dall’AO 2, dando entro il medesimo termine comunicazione della revoca,
oltre che ai procuratori, alla F__________ __________ SA.
1.3 A AP 1 viene fatto divieto di conferire procura
per la rappresentanza in assemblea generale delle azioni della F__________ __________
per essa detenute dall’AO 2.
1.4 Gli ordini e i divieti di cui ai precedenti
dispositivi (n. 1.2 e n. 1.3) vengono intimati con la comminatoria dell’art.
292 CP, giusta il quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata
da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria
della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la
multa” e con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
2. La tassa di giustizia, in fr. 700.-, e le spese,
in fr. 115.- (comprensive della tassa e delle spese del decreto supercautelare
23 maggio 2006), da anticipare dall’istante, sono poste a carico di AP 1. AP 1
verserà all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. L’istante verserà all’AO
2 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
appellante
la convenuta AP 1 con atto di appello 4 settembre 2006 con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza
cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con scritto 4 ottobre 2006 ha comunicato di rinunciare a presentare
le proprie osservazioni;
richiamato
il decreto 8 settembre 2006 con cui la presidente di questa Camera ha negato la
concessione dell’effetto sospensivo nei confronti del dispositivo n. 1.2;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Ritenendo
di avere acquisito il diritto nei confronti di AP 1 alla consegna in proprietà
di 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA, attualmente
depositate presso l’AO 2, consegna a cui costei non avrebbe però dato seguito, AO
1, con istanza 19 aprile 2005 (inc. n. DI.2005.508), ha chiesto l’adozione di
tutta una serie di misure cautelari, parzialmente accolte dal Segretario
assessore con decreto 29 dicembre 2005. Nell’ambito di quella decisione, contro
la quale è stato interposto appello, evaso dalla scrivente Camera con giudizio
di data odierna, era stato tra l’altro fatto divieto a AP 1 e all’AO 2 di
spossessarsi o di compiere qualsiasi atto di disposizione obbligatorio o reale
sulle azioni in questione; era stato inoltre ordinato loro di depositare quei
titoli in Pretura (nei confronti di questo dispositivo era stato concesso
l’effetto sospensivo); ed era infine stato vietato a AP 1 di partecipare (in
veste di azionista) alle assemblee degli azionisti della F__________ __________
SA.
2. Con
l’istanza in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio AP 1 e l’AO 2, rilevando di essere stato informato del fatto
che AP 1 avrebbe conferito procura a S__________ __________ di rappresentarla
nella prossima assemblea degli azionisti della F__________ __________ SA (doc.
NN). Ravvisando l’esistenza di un caso di elusione del divieto precedentemente
decretato dal Segretario assessore, egli ha chiesto l’adozione delle misure
cautelari indicate in ingresso, volte in sostanza ad evitare che AP 1 potesse
partecipare alle assemblee tramite terzi rappresentanti, riproponendo nel
contempo, per maggiore sicurezza, la richiesta di deposito in Pretura delle
azioni litigiose ora in possesso dell’AO 2.
3. Il
Segretario assessore, con il decreto cautelare qui impugnato, ha innanzitutto
rammentato che l’istante, nell’ambito della precedente procedura cautelare,
aveva senz’altro provato l’esistenza dei requisiti per l’adozione di eventuali misure
provvisionali, tanto da aver ottenuto gli ordini ed i divieti menzionati in
precedenza, tra cui quello, a carico di AP 1, di partecipare alle assemblee
degli azionisti della società. Rilevando che il conferimento da parte sua di
una procura per partecipare alle assemblee ad un terzo, sia pure - come in
concreto (doc. NN) - non tenuto ad agire secondo le istruzioni impartite dal
rappresentato, non toglieva che la partecipazione alle stesse avvenisse a nome
e per conto di AP 1 e dunque equivalesse in tutto e per tutto ad una sua
partecipazione personale, di fatto già vietata con il precedente decreto cautelare,
egli ha deciso la revoca con effetto immediato della procura rilasciata a S__________
__________ (dispositivo n. 1.1), ha fatto obbligo a AP 1 di revocare ogni altra
procura (dispositivo n. 1.2) e le ha vietato di conferire ulteriori procure a
terze persone (dispositivo n. 1.3), il tutto con la comminatoria dell’art. 292
CP e dell’esecuzione effettiva (dispositivo n. 1.4). Per il resto, le misure
richieste sono state tutte respinte. Gli oneri processuali della procedura
cautelare sono stati caricati a AP 1, che è stata obbligata a versare fr.
1'000.- di ripetibili all’istante, tenuto a sua volta a rifondere un analogo
importo all’AO 2.
4. Dell’appello
che qui ci occupa, con cui AP 1 ha chiesto di riformare il decreto cautelare
nel senso di respingere integralmente l’istanza, si dirà, per quanto necessario
nei prossimi considerandi.
5. L'emanazione
di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) è subordinata a tre presupposti
cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di
procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito.
L'esistenza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di
qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige
che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile,
mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 36 ad art. 376; Pelet, Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, p. 83 segg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen
im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, p. 112 segg.).
6. Nel
caso di specie le misure cautelari decretate dal Segretario assessore non
possono essere confermate. Ritenuto che nell’ambito dell’appello promosso contro
le misure cautelari decretate il 29 dicembre 2005 (inc. n. 12.2006.16) è stato
deciso che il divieto fatto a AP 1 di partecipare alle assemblee degli
azionisti della F__________ __________ SA e quello fatto a questa società e ai
di lei membri del consiglio d’amministrazione di ammetterla alle suddette
assemblee non era giustificato, siccome sproporzionato, non vi è in effetti chi
non veda pure l’assoluta infondatezza dei provvedimenti adottati con il decreto
qui impugnato, volti in definitiva ad impedire che AP 1, autorizzata comunque a
partecipare personalmente a quelle assemblee, non potesse invece farlo tramite
un rappresentante al beneficio di una procura.
7. L’esito
della lite giustifica di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
della prima sede, nella misura in cui concernono l’istante e AP 1. La richiesta
di quest’ultima di caricare alla controparte la totalità degli oneri
processuali e di farsi attribuire fr. 4'000.- per ripetibili non può tuttavia
essere integralmente accolta, specie per quanto riguarda questa seconda
domanda. Non avendo essa indicato per quale motivo si sarebbe imposto il
riconoscimento a suo favore di una somma maggiore di quella a suo tempo
attribuita alla controparte dal primo giudice, l’indennità ripetibile dovuta da
quest’ultima può in effetti essere limitata a fr. 1'000.-.
8. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di almeno fr. 12'000.-, pari al valore nominale delle 12
azioni della F__________ __________ SA qui litigiose (DTF 75 II 348 consid. 1; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 9.8 ad
art. 36 OG), seguono la pressoché integrale soccombenza dell’istante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 4 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 24 agosto 2006 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformato:
1. L’istanza 22 maggio 2006 di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia, in fr. 700.-, e le
spese, in fr. 115.- (comprensive della tassa e delle spese del decreto
supercautelare 23 maggio 2006), da anticipare dall’istante, restano a suo
carico. L’istante verserà a AP 1 fr. 1’000.- ed altri fr. 1'000.- all’AO 2 a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
350.
-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà
alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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