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Decisione

12.2006.160

procedura cautelare - principio della proporzionalità

25 gennaio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 4 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza il decreto 24 agosto 2006 della Pretura del distretto di Lugano,

Sezione 1, è così riformato:

1. L’istanza 22 maggio 2006 di AO 1 è respinta.

2. La tassa di giustizia, in fr. 700.-, e le

spese, in fr. 115.- (comprensive della tassa e delle spese del decreto

supercautelare 23 maggio 2006), da anticipare dall’istante, restano a suo

carico. L’istante verserà a AP 1 fr. 1’000.- ed altri fr. 1'000.- all’AO 2 a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

350.

-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà

alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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