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Decisione

12.2006.166

mercedi e salari - fallimento di una parte - sospensione del processo?

14 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

N. 35 ad art. 207 LEF), un termine per stabilire se intendeva condurre la

procedura in nome proprio oppure cedere tale facoltà ai creditori oppure ancora

riconoscere la pretesa della controparte (art. 26 Ordinanza sul fallimento

bancario, SR 952.812.32); in ogni caso con l’apertura del fallimento era pure stato

revocato il mandato di incaricato delle inchieste ex art. 23 quater LBCR affidato

agli __________ e __________, sicché solo la Commissione federale delle banche

era ormai autorizzata a rappresentare la società all’udienza, per cui, non

avendo questa avuto la possibilità di esprimersi in merito, il primo giudizio

andava annullato;

che il

gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere respinto già in occasione

dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla

controparte per le eventuali osservazioni;

che

giusta l’art. 207 cpv. 1 prima frase LEF, salvo i casi d’urgenza, le cause

civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione

della massa rimangono sospese;

che nel

caso di specie la questione a sapere se il procedimento in esame, retto dalla

procedura rapida e semplice per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art.

343 CO e 416 segg. CPC), sia di carattere urgente e quindi non soggetto alla

sospensione ex art. 207 LEF, come stabilito dal primo giudice (contra: Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.

19 ad art. 207), può rimanere indecisa: in effetti, quand’anche si volesse

ritenere che lo stesso non sia di carattere urgente e quindi soggetto a quella

sospensione, si osserva che la giurisprudenza ha in ogni caso avuto modo di

stabilire che una sentenza di merito emanata dal Pretore durante il periodo di

obbligatoria sospensione del processo per fallimento di una parte non è nulla e

nemmeno annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 106);

che è poi

manifestamente a torto che la convenuta lamenta una violazione del suo diritto

di essere sentito per non aver potuto esprimersi all’udienza tramite il suo

liquidatore rispettivamente per non aver il giudice assegnato a quest’ultimo un

termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la

prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa;

che in

questa sede la rappresentante della convenuta afferma di aver informato

verbalmente il Pretore, il 29 agosto 2006, del fallimento della società -pubblicato

il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle banche e il 6

settembre 2006 sul FUSC- ma non pretende di aver a quel momento instato per la

sospensione della procedura ai sensi dell’art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC, né

di aver comunicato che il mandato di incaricato delle inchieste affidato agli __________

e __________ era con ciò stato revocato, né ancora di aver domandato il rinvio

dell’udienza indetta per il giorno dopo: in tali circostanze il Pretore poteva dunque

legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe partecipato all’udienza

tramite gli __________ e __________ oppure tramite la Commissione federale

delle banche e che in quell’occasione essa, oltre ad esprimersi sul merito

della lite, avrebbe formulato le sue eventuali obiezioni d’ordine circa la

continuazione della procedura, ciò che invece, non presentandosi all’udienza,

ha rinunciato a fare;

che per

questo giudizio non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417

cpv. 1 lett. e CPC), né si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non è

stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 6 settembre 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- a

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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