12.2006.167
mercedi e salari - fallimento di una parte - sospensione ex art. 207 LEF?
14 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2006.167
Data decisione, Autorità:
14.09.2006, IICCA
Titolo:
mercedi e salari - fallimento di una parte - sospensione ex art. 207 LEF?
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCESSO
SOSPENSIONI DELLA CAUSA CIVILE
art. 106 CPC-TI
art. 416 CPC-TI
art. 207 LEF
Incarto n.
12.2006.167
Lugano
14 settembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.983
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 8 agosto
2006 da
AO 1
contro
AP 1
ora AP 1
rappr. dalla RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'500.-
oltre interessi;
domanda
cui la convenuta, preclusa, non si è opposta e che il Pretore con sentenza 1°
settembre 2006 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 6 settembre 2006, con cui chiede di annullare
la decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo
giudizio, il tutto senza assegnazione di spese e ripetibili;
mentre
l'istante non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 agosto 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 -ora AP 1- al
pagamento di fr. 13'500.- oltre interessi a titolo di pretese salariali;
che con
la sentenza 1° settembre 2006 qui impugnata, il Pretore, preso atto che la
convenuta -nel frattempo fallita a seguito della decisione 25 agosto 2006 della
Commissione federale delle banche ex art. 33 LBCR (SR 952.0)- non aveva
partecipato all’udienza indetta per il 30 agosto 2006 ed era pertanto rimasta
preclusa nella lite, ha senz’altro accolto l’istanza;
che con
l’appello 6 settembre 2006 che ci occupa, la convenuta, rappresentata dalla Commissione
federale delle banche, suo liquidatore, chiede di annullare la decisione
pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio,
rilevando in sostanza che il Pretore, preso atto del suo fallimento, avrebbe
dovuto ordinare la sospensione della causa ai sensi dell’art. 207 LEF, rispettivamente,
quand’anche avesse ammesso l’urgenza della procedura, avrebbe dovuto concedere
al suo liquidatore, in base alla dottrina (Wohlfart, Basler Kommentar,
Fatti
N. 35 ad art. 207 LEF), un termine per stabilire se intendeva condurre la
procedura in nome proprio oppure cedere tale facoltà ai creditori oppure ancora
riconoscere la pretesa della controparte (art. 26 Ordinanza sul fallimento
bancario, SR 952.812.32); in ogni caso con l’apertura del fallimento era pure
stato revocato il mandato di incaricato delle inchieste ex art. 23 quater LBCR
affidato agli __________ e __________, sicché solo la Commissione federale
delle banche era ormai autorizzata a rappresentare la società all’udienza, per
cui, non avendo questa avuto la possibilità di esprimersi in merito, il primo
giudizio andava annullato;
che il
gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere respinto già in occasione
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che
giusta l’art. 207 cpv. 1 prima frase LEF, salvo i casi d’urgenza, le cause
civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione
della massa rimangono sospese;
che nel
caso di specie la questione a sapere se il procedimento in esame, retto dalla
procedura rapida e semplice per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art.
343 CO e 416 segg. CPC), sia di carattere urgente e quindi non soggetto alla
sospensione ex art. 207 LEF, come stabilito dal primo giudice (contra: Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.
19 ad art. 207), può rimanere indecisa: in effetti, quand’anche si volesse
ritenere che lo stesso non sia di carattere urgente e quindi soggetto a quella
sospensione, si osserva che la giurisprudenza ha in ogni caso avuto modo di
stabilire che una sentenza di merito emanata dal Pretore durante il periodo di
obbligatoria sospensione del processo per fallimento di una parte non è nulla e
nemmeno annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 106);
che è poi
manifestamente a torto che la convenuta lamenta una violazione del suo diritto
di essere sentito per non aver potuto esprimersi all’udienza tramite il suo
liquidatore rispettivamente per non aver il giudice assegnato a quest’ultimo un
termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la
prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa;
che in
questa sede la rappresentante della convenuta afferma di aver informato
verbalmente il Pretore, il 29 agosto 2006, del fallimento della società
-pubblicato il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle
banche e il 6 settembre 2006 sul FUSC- ma non pretende di aver a quel momento
instato per la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 207 LEF oppure ex
art. 107 CPC, né di aver comunicato che il mandato di incaricato delle
inchieste affidato agli __________ e __________ era con ciò stato revocato, né
ancora di aver domandato il rinvio dell’udienza indetta per il giorno dopo: in
tali circostanze il Pretore poteva dunque legittimamente ritenere che la
convenuta avrebbe partecipato all’udienza tramite gli __________ e __________
oppure tramite la Commissione federale delle banche e che in quell’occasione
essa, oltre ad esprimersi sul merito della lite, avrebbe formulato le sue
eventuali obiezioni d’ordine circa la continuazione della procedura, ciò che
invece, non presentandosi all’udienza, ha rinunciato a fare;
che per
questo giudizio non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417
cpv. 1 lett. e CPC), né si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non è
stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 6 settembre 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- a
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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