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Decisione

12.2006.170

Protezione della ragione sociale di una ditta, azione in cessazione uso indebito della ragione sociale, rischio di confusione tra due ditte attive nello stesso settore professionale, segni distintivi

2 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ditta AO 1, L__________ (in

seguito __________a) è iscritta al Registro di commercio del distretto di

Lugano dal 10 gennaio 1984. Il suo scopo sociale consiste nell’offerta ed

esecuzione di servizi finanziari, economici e commerciali, l’assunzione di

mandati amministrativi e di consulenza economico-finanziaria-commerciale e

bancaria, l’assunzione di incarichi fiduciari, l’esercizio di attività

fiduciaria nel campo dell’amministrazione e della contabilità, in particolare

la tenuta e revisione dei libri contabili, la consulenza e rappresentanza

fiscale, la consulenza aziendale, l’amministrazione di patrimoni e di immobili

(doc. A). La ditta AP 1, L__________ (in seguito __________d) è iscritta dal 22

dicembre 2003 nel Registro di commercio e il suo campo professionale consiste

nell’assunzione e nell’esercizio di mandati quale società fiduciaria, in

particolare consulenze fiscali, amministrative, aziendali e finanziarie, nella

costituzione, la gestione e la liquidazione di società, nell’impianto, la

tenuta di contabilità, le revisioni contabili e l’amministrazione immobiliare

(doc. B). Il 28 giugno 2004 __________a ha scritto a __________d per segnalare

un disguido postale e chiederle di modificare la propria ragione sociale in

modo incisivo, così da evitare il rischio di confusione (doc. C). Lo scambio di

corrispondenza non ha avuto esito.

B. Con

petizione 9 febbraio 2005 P__________da, basandosi sull’art. 956 CO, chiedeva

che fosse fatto ordine a P__________d di cessare l’uso della ragione sociale AP

1, e di far cancellare tale ragione sociale dal Registro di commercio entro un

mese dalla crescita in giudicato della sentenza, con la comminatoria dell’art.

292 CP. Secondo l’attrice infatti vi sarebbe un rischio di confusione tra le

due ditte, poiché in entrambe le ragioni sociali compare il medesimo termine

iniziale P__________ ed entrambe operano nel medesimo campo professionale e si

rivolgono alla medesima cerchia di clienti. Con risposta 11 aprile 2005 la convenuta

si è opposta alla petizione, adducendo che non esiste rischio di confusione tra

le due ditte e che il termine “p__________” comune alle ragioni sociali è

ampiamente diffuso nelle ditte del loro ramo professionale ed è un elemento

debole inidoneo a caratterizzare la ragione sociale. Nei successivi allegati di

replica e duplica le parti hanno mantenuto le rispettive prese di posizione e

hanno confermato le loro domande di giudizio nelle conclusioni del 4 maggio

2006.

C. Con giudizio 18 agosto 2006 il

Segretario assessore, agente in luogo e vece del Pretore, ha accolto la

petizione e ha fatto ordine alla convenuta di cessare l’uso della ragione

sociale AP 1 entro un mese dalla crescita in giudicato della sentenza e di far

cancellare tale ragione sociale dal Registro di commercio nello stesso termine,

con la comminatoria dell’azione penale in caso di disobbedienza.

D. La convenuta è insorta contro il

giudizio pretorile con appello 8 settembre 2006, con il quale chiede che in

riforma della sentenza impugnata la petizione sia respinta, con protesta di

spese e ripetibili. L’attrice, dal canto suo, postula con le osservazioni 6

ottobre 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima

sede.

e

considerato

Considerandi

1.

Nella fattispecie il litigio

concerne la protezione della ragione sociale di una ditta attiva nel settore

fiduciario. Né le parti né il primo giudice hanno menzionato il valore di

causa. La vertenza, di natura pecuniaria, raggiunge un valore di almeno fr.

50'000.- (sentenza inedita del Tribunale federale del 14 marzo 2000 4C.206/1999

consid. 1 e rif. citati).

2.

L’art. 951 CO stabilisce un

diritto esclusivo di utilizzare una ditta iscritta a Registro di commercio; in

particolare, le ditte delle società anonime che non contengono nomi di persone,

come nel caso qui in esame, devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già

iscritta in Svizzera. Il diritto di usare la ditta iscritta nel Registro di commercio

e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente

al proprietario della medesima e quindi, chiunque risenta pregiudizio per

l’indebito uso di una ditta, può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia

luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni (art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar,

Obligationenrecht II, 3a ed., n. 3 ss. ad Art. 956 CO).

3.

La giurisprudenza pone severe

esigenze riguardo alla forza distintiva delle ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz, Schweizerisches

Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, §7, n. 120 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §8, n. 28; SMI 1994, pag. 53 ss.; DTF

118.

II 322 e 122 III 369).

3.1

La ditta di una società iscritta

posteriormente a Registro di commercio deve distinguersi chiaramente da ogni

altra ditta già iscritta in Svizzera. È sufficiente che sussista una

somiglianza tra le due ditte e che tale circostanza sia idonea a creare un

pericolo di confusione per il pubblico per fare scattare la protezione della

ditta già iscritta a Registro di commercio (“Verwechslungsgefahr”; DTF 131 III

572.

consid. 3, 122 III 369 consid. 370; Forstmoser/Meier-Hayoz,

op. cit., §7, n. 132 ss.). A tale proposito, è sufficiente che un terzo,

confrontando le due ditte, abbia l’impressione che le aziende siano

giuridicamente o economicamente legate (ZR

1993/1994, n. 38, pag. 140; DTF 97 II 234 e 118 II 324 con ulteriori

riferimenti). Il giudice esamina il caso concreto secondo equità (art. 4 CC),

in particolare valutando l’impressione generale che la ditta suscita

nell’opinione pubblica, sia nella sua rappresentazione grafica, sia a seguito

della sua pronuncia, nonché tenuto conto della possibilità della ditta di

imprimersi nella memoria del pubblico (Forstmoser/Meier-Hayoz,

op. cit., §7, n. 135 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

op. cit., §8, n. 27; DTF 97 II

234.

e 118 II 324; SMI 1994, pag.

54; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 137

ss. e 140 ss.; Kramer, “Starke”

und ”schwache” Firmenbestandteile, in: FS zum 65. Geburtstag von Mario M.

Pedrazzini, Berna 1990, pag. 605 ss.).

3.2

Per quanto riguarda il concreto

grado di attenzione richiesto dai terzi, è necessario esaminare la capacità di

discernimen-to degli usuali partner contrattuali (“das objektivierte

Unter-scheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner”; Forstmoser/Meier-Hayoz,

op. cit., §7, n. 137; ZR

1993/1994, n. 38, pag. 140), ovvero di quelle persone che entrano in contatto

regolarmente con la società. Se l’attività commerciale di una società si

rivolge prevalentemente a una determinata cerchia di clienti, il grado

richiesto per la capacità di discernimento deve essere più alto. Invece, il

pericolo di confusione è più elevato se la clientela delle due società si

sovrappone, sia perché le stesse si trovano in una certa vicinanza geografica,

sia perché operano nello stesso settore commerciale oppure se si trovano in

concorrenza tra loro (Forstmoser/Meier-Hayoz,

op. cit., §7, n. 139; DTF 97 II

237.

e 118 II 322).

3.3

Inoltre, se la ditta iscritta

posteriormente presenta delle similitudini o delle affinità con un’altra ditta

unicamente riguardo ad un elemento “debole”, allora la possibilità di

confusione tra le due ditte è estremamente ridotta (Kramer, op. cit., pag. 605; principio recepito in DTF 122 II 371). Se poi alcuni elementi

della ditta sono posti in correlazione con altri elementi che lasciano

un'impressione più marcata, i primi non sono atti a creare equivoci nonostante

la somiglianza con ditte iscritte in precedenza (ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137; DTF 92 II 96 ss.).

4.

Il Segretario assessore ha

esaminato le ragioni sociali delle parti ed è giunto alla conclusione che il

termine decisivo e caratteristico di quella della convenuta (P__________a) è

praticamente identico a quello dell’attrice (P__________d), senza che le altre

componenti della ragione sociale abbiano un carattere distintivo sufficiente

per differenziare le due ditte. I tre elementi complementari della ragione

sociale, prosegue il primo giudice, sono descrittivi del campo di attività

della ditta, rispettivamente della sua forma giuridica, e uno di essi (SA) è

identico a uno dei componenti accessori della ragione sociale attorea, mentre

un altro è molto simile a quello corrispondente dell’attrice. Se a ciò si

aggiunge, secondo il Segretario assessore, che entrambe le parti propongono

attività fiduciaria sulla piazza di Lugano e si rivolgono al medesimo pubblico

di clienti, il rischio potenziale di confusione è dato per l’assenza di

sufficiente distinzione tra le ragioni sociali. La convenuta deve dunque

modificare la propria ragione sociale nel termine di un mese dalla crescita in

giudicato della sentenza.

5.

L’appellante contesta le

conclusioni alle quali è giunto il primo giudice. Essa rileva che il termine “P__________d”

non è identico a “Pr__________da”, differendone per la fonetica, per la vocale

finale, per la grafia e per altri elementi caratteristici. Tra questi la

convenuta annovera gli elementi secondari della propria ragione sociale, che la

distinguono a sufficienza da quella dell’attrice, anche per il fatto che la

menzione dell’attività come “Fiduciaria e di revisione” costituisce un elemento

fortemente distintivo nel contesto fiduciario, vista la genericità della ditta

avversaria, poiché solo le società in regola con la legge cantonale sui

fiduciari possono esercitare attività di revisione. La componente

caratteristica della ragione sociale “P__________d” o “P__________da” non ha

del resto alcuna originalità, contrariamente a quanto ammesso dal primo

giudice, in quanto si riferisce a un elemento descrittivo dell’attività di

fiduciario, ed è quindi un elemento debole della ragione sociale, non

meritevole di protezione giuridica. Inoltre la convenuta adduce che vi sono

stati solo pochissimi disguidi di recapito postale e che nessun cliente delle

parti è mai stato indotto in confusione dalle rispettive ragioni sociali. Del

resto mai l’attrice ha addotto di aver subito pregiudizi per l’uso della

ragione sociale della convenuta e l’istruttoria non ha dimostrato un pericolo

incombente di confusione, sicché l’azione andava respinta, difettando di un

requisito fondamentale.

6.

Nella fattispecie occorre operare

un confronto tra le due ragioni sociali delle parti: P__________d Fiduciaria e

di Revisione SA, iscritta a registro di commercio nel 2003, e P__________da

Servizi fiduciari SA, iscritta a registro di commercio nel 1984. A detta della

convenuta, il termine “P__________d”, rispettivamente “P__________da” non ha

alcuna originalità ed è un elemento debole siccome descrittivo dell’attività di

fiduciario. A torto. Il termine è di fantasia, composto di “pro” e di “fid”,

rispettivamente “fida”. “Fid” e “fida” possono lasciar pensare a ogni attività

che si fonda sulla fiducia e quindi non solo alle attività fiduciarie

propriamente dette. Il suffisso “pro” si presta dal canto suo a numerose

interpretazioni: professionale, a favore di, ecc. Il termine composto “Profid(a)”

non è pertanto un elemento debole, ma quello più caratteristico delle ragioni

sociali qui all’esame, che contengono entrambe, oltre a questo, elementi

descrittivi della loro attività e della loro forma giuridica, vale a dire

elementi deboli ai sensi della giurisprudenza. “P__________d(a)” è inoltre la

prima parola delle ragioni sociali delle parti ed è quindi suscettibile di

rimanere più fortemente impressa nella memoria del pubblico delle altre componenti.

La convenuta afferma che le parti caratteristiche delle due ditte hanno

sonorità ben diverse, poiché P__________d presenta un accento aperto sulla o,

mentre P__________da contiene un accento sulla i centrale, che ne

allunga la pronuncia. Se non che, la diversa accentuazione di una singola

vocale non può trasformare due parole simili, pressoché identiche, in due

parole nettamente distinte tra di loro. La fonetica delle parole non è molto

diversa e non consente di superare il rischio di confusione. Né è determinante,

contrariamente a quanto ritiene la convenuta, la diversità della

rappresentazione grafica, già per il fatto che essa è liberamente modificabile

e che non risulta dal Registro di commercio. La rappresentazione grafica, nel

diritto della ditta sociale, non è del resto di rilievo giuridico (Altenpohl,

op. cit., n. 1 ad art. 951 CO nel mezzo).

7.

Secondo la convenuta gli elementi

secondari della sua ragione sociale la distinguono nettamente da quella

dell’attrice, per il motivo che la menzione dell’attività specifica di

revisione costituisce un elemento fortemente distintivo nel contesto

dell’attività delle fiduciarie. Ora, il pericolo di confusione è tanto più

forte quando una ditta contiene esattamente gli stessi termini o gli elementi

caratteristici forti sono simili. La conseguente mancanza di chiara

differenziabilità delle due ditte non può essere compensata unicamente

dall’aggiunta di elementi deboli. Gli elementi che indicano la forma legale

della ditta e il campo della sua attività professionale sono tipicamente deboli

(Altenpohl, op. cit., n. 9 ad art. 951 CO). Nella fattispecie l’indicazione “e

di Revisione” si riferisce chiaramente all’attività svolta dalla convenuta e

come tale è un elemento debole, che in caso di sovrapposizione o similitudine

di elementi caratteristici forti non impedisce il pericolo di confusione. Ciò a

maggior ragione quando si constata che anche l’attrice è attiva nel campo della

revisione fiduciaria, che figura nel suo scopo sociale a Registro di commercio

(doc. A, pag. 2). Non si può quindi dire che la menzione “e di Revisione” nella

ragione sociale della convenuta costituisca un elemento fortemente distintivo.

8.

Le imprese che si rivolgono a un

pubblico vasto devono differenziare la loro ditta dalle altre in modo più

chiaro e netto di imprese con un pubblico più ristretto. Tuttavia se le due

imprese si rivolgono, anche solo parzialmente, alla stessa cerchia di clienti

le esigenze di differenziazione aumentano (Altenpohl, op. cit.,

n. 6 ad art. 951 CO). E ciò a maggior ragione quando esse si trovano in una

certa vicinanza geografica (DTF 131 III 572 consid. 4.4 pag. 581; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7 n.

139). In concreto, entrambe le parti hanno la sede a Lugano e si rivolgono

praticamente alla stessa cerchia di clienti, in quanto attive nello stesso

campo professionale delle attività fiduciarie e di revisione e quindi in

concorrenza tra di loro. Il rischio di confusione è dunque evidente, come

dimostrato anche dalla circostanza che nella breve durata di vita della

convenuta vi sono stati diversi casi di errato recapito postale di plichi

destinati alla convenuta giunti invece all’attrice (doc. C, F, G). Per tale

motivo non vi è abuso di diritto dell’attrice, che ha tollerato senza reagire l’esistenza

di almeno altre sei ditte in Svizzera le cui ragioni sociali contengono i

termini “pro” e “fid” (cfr. doc. 2). Le ditte menzionate dall’appellante,

infatti, non si trovano nell’area geografica di Lugano, ma in altri Cantoni,

ciò che riduce notevolmente il rischio di confusione.

9.

A detta della convenuta la

protezione della ditta presuppone non solo un uso indebito della stessa ma

anche l’esistenza di un pregiudizio effettivo, che nella fattispecie l’attrice

non ha potuto dimostrare. Ora, nell’azione in cessazione dell’uso indebito

della ragione sociale, come è il caso in concreto, la prova di un danno

effettivo non è necessaria per dimostrare l’esistenza di un pregiudizio

derivante da tale uso indebito, che nasce già per il rischio di confusione

esistente tra le due ragioni sociali (Forstmoser/

Meier-Hayoz, op. cit., §7 n. 133). L’appellante sostiene che il

crescente numero di ditte esistenti rende più difficile creare nuove ragioni

sociali e che sarebbe equo impedire alle ditte più vecchie di monopolizzare, di

fatto, parti costitutive della ragione sociale composte di abbreviazioni di uso

comune. Se non che, come si è visto, il termine “p__________d” non è elemento

descrittivo di pubblico dominio, ma un elemento caratterizzante, con una sua

originalità. Spettava dunque alla ditta costituita posteriormente all’attrice

inserire nella propria ragione sociale, oltre al termine contestato, altri

elementi secondari atti a distinguerla da quella della ditta già esistente.

10.

L’appello si rivela pertanto infondato e deve essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico della

convenuta appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per

ripetibili. La tassa di giustizia e le ripetibili sono calcolate su un valore

di causa di fr. 50'000.-.

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

L’appello 8 settembre 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.--

b)

spese fr. 50.--

totale fr. 650.--

sono

poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 1’600.-

per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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