12.2006.170
Protezione della ragione sociale di una ditta, azione in cessazione uso indebito della ragione sociale, rischio di confusione tra due ditte attive nello stesso settore professionale, segni distintivi
2 agosto 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2006.170
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, IICCA
Titolo:
Protezione della ragione sociale di una ditta, azione in cessazione uso indebito della ragione sociale, rischio di confusione tra due ditte attive nello stesso settore professionale, segni distintivi deboli
ISCRIZIONE DELLE DITTE
RAGIONE SOCIALE
art. 951 CO
art. 956 CO
Incarto n.
12.2006.170
Lugano
2 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. 0A.2005.77 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 9 febbraio 2005 da
AO 1
rappr. dall’avv.
dott. __________, RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui la parte attrice ha chiesto di ordinare alla convenuta di
cessare di utilizzare la ragione sociale AP 1 e di far cancellare tale ragione
sociale dal Registro di commercio entro un mese dalla crescita in giudicato
della sentenza, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore
della Pretura, con sentenza 18 agosto 2006, ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello dell’8 settembre 2006,
con il quale postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 6 ottobre 2006, chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
Fatti
A. La ditta AO 1, L__________ (in
seguito __________a) è iscritta al Registro di commercio del distretto di
Lugano dal 10 gennaio 1984. Il suo scopo sociale consiste nell’offerta ed
esecuzione di servizi finanziari, economici e commerciali, l’assunzione di
mandati amministrativi e di consulenza economico-finanziaria-commerciale e
bancaria, l’assunzione di incarichi fiduciari, l’esercizio di attività
fiduciaria nel campo dell’amministrazione e della contabilità, in particolare
la tenuta e revisione dei libri contabili, la consulenza e rappresentanza
fiscale, la consulenza aziendale, l’amministrazione di patrimoni e di immobili
(doc. A). La ditta AP 1, L__________ (in seguito __________d) è iscritta dal 22
dicembre 2003 nel Registro di commercio e il suo campo professionale consiste
nell’assunzione e nell’esercizio di mandati quale società fiduciaria, in
particolare consulenze fiscali, amministrative, aziendali e finanziarie, nella
costituzione, la gestione e la liquidazione di società, nell’impianto, la
tenuta di contabilità, le revisioni contabili e l’amministrazione immobiliare
(doc. B). Il 28 giugno 2004 __________a ha scritto a __________d per segnalare
un disguido postale e chiederle di modificare la propria ragione sociale in
modo incisivo, così da evitare il rischio di confusione (doc. C). Lo scambio di
corrispondenza non ha avuto esito.
B. Con
petizione 9 febbraio 2005 P__________da, basandosi sull’art. 956 CO, chiedeva
che fosse fatto ordine a P__________d di cessare l’uso della ragione sociale AP
1, e di far cancellare tale ragione sociale dal Registro di commercio entro un
mese dalla crescita in giudicato della sentenza, con la comminatoria dell’art.
292 CP. Secondo l’attrice infatti vi sarebbe un rischio di confusione tra le
due ditte, poiché in entrambe le ragioni sociali compare il medesimo termine
iniziale P__________ ed entrambe operano nel medesimo campo professionale e si
rivolgono alla medesima cerchia di clienti. Con risposta 11 aprile 2005 la convenuta
si è opposta alla petizione, adducendo che non esiste rischio di confusione tra
le due ditte e che il termine “p__________” comune alle ragioni sociali è
ampiamente diffuso nelle ditte del loro ramo professionale ed è un elemento
debole inidoneo a caratterizzare la ragione sociale. Nei successivi allegati di
replica e duplica le parti hanno mantenuto le rispettive prese di posizione e
hanno confermato le loro domande di giudizio nelle conclusioni del 4 maggio
2006.
C. Con giudizio 18 agosto 2006 il
Segretario assessore, agente in luogo e vece del Pretore, ha accolto la
petizione e ha fatto ordine alla convenuta di cessare l’uso della ragione
sociale AP 1 entro un mese dalla crescita in giudicato della sentenza e di far
cancellare tale ragione sociale dal Registro di commercio nello stesso termine,
con la comminatoria dell’azione penale in caso di disobbedienza.
D. La convenuta è insorta contro il
giudizio pretorile con appello 8 settembre 2006, con il quale chiede che in
riforma della sentenza impugnata la petizione sia respinta, con protesta di
spese e ripetibili. L’attrice, dal canto suo, postula con le osservazioni 6
ottobre 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima
sede.
e
considerato
Considerandi
1.
Nella fattispecie il litigio
concerne la protezione della ragione sociale di una ditta attiva nel settore
fiduciario. Né le parti né il primo giudice hanno menzionato il valore di
causa. La vertenza, di natura pecuniaria, raggiunge un valore di almeno fr.
50'000.- (sentenza inedita del Tribunale federale del 14 marzo 2000 4C.206/1999
consid. 1 e rif. citati).
2.
L’art. 951 CO stabilisce un
diritto esclusivo di utilizzare una ditta iscritta a Registro di commercio; in
particolare, le ditte delle società anonime che non contengono nomi di persone,
come nel caso qui in esame, devono distinguersi chiaramente da ogni ditta già
iscritta in Svizzera. Il diritto di usare la ditta iscritta nel Registro di commercio
e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente
al proprietario della medesima e quindi, chiunque risenta pregiudizio per
l’indebito uso di una ditta, può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia
luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni (art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, 3a ed., n. 3 ss. ad Art. 956 CO).
3.
La giurisprudenza pone severe
esigenze riguardo alla forza distintiva delle ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, §7, n. 120 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §8, n. 28; SMI 1994, pag. 53 ss.; DTF
118.
II 322 e 122 III 369).
3.1
La ditta di una società iscritta
posteriormente a Registro di commercio deve distinguersi chiaramente da ogni
altra ditta già iscritta in Svizzera. È sufficiente che sussista una
somiglianza tra le due ditte e che tale circostanza sia idonea a creare un
pericolo di confusione per il pubblico per fare scattare la protezione della
ditta già iscritta a Registro di commercio (“Verwechslungsgefahr”; DTF 131 III
572.
consid. 3, 122 III 369 consid. 370; Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §7, n. 132 ss.). A tale proposito, è sufficiente che un terzo,
confrontando le due ditte, abbia l’impressione che le aziende siano
giuridicamente o economicamente legate (ZR
1993/1994, n. 38, pag. 140; DTF 97 II 234 e 118 II 324 con ulteriori
riferimenti). Il giudice esamina il caso concreto secondo equità (art. 4 CC),
in particolare valutando l’impressione generale che la ditta suscita
nell’opinione pubblica, sia nella sua rappresentazione grafica, sia a seguito
della sua pronuncia, nonché tenuto conto della possibilità della ditta di
imprimersi nella memoria del pubblico (Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §7, n. 135 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
op. cit., §8, n. 27; DTF 97 II
234.
e 118 II 324; SMI 1994, pag.
54; ZR 1993/1994, n. 38, pag. 137
ss. e 140 ss.; Kramer, “Starke”
und ”schwache” Firmenbestandteile, in: FS zum 65. Geburtstag von Mario M.
Pedrazzini, Berna 1990, pag. 605 ss.).
3.2
Per quanto riguarda il concreto
grado di attenzione richiesto dai terzi, è necessario esaminare la capacità di
discernimen-to degli usuali partner contrattuali (“das objektivierte
Unter-scheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner”; Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §7, n. 137; ZR
1993/1994, n. 38, pag. 140), ovvero di quelle persone che entrano in contatto
regolarmente con la società. Se l’attività commerciale di una società si
rivolge prevalentemente a una determinata cerchia di clienti, il grado
richiesto per la capacità di discernimento deve essere più alto. Invece, il
pericolo di confusione è più elevato se la clientela delle due società si
sovrappone, sia perché le stesse si trovano in una certa vicinanza geografica,
sia perché operano nello stesso settore commerciale oppure se si trovano in
concorrenza tra loro (Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §7, n. 139; DTF 97 II
237.
e 118 II 322).
3.3
Inoltre, se la ditta iscritta
posteriormente presenta delle similitudini o delle affinità con un’altra ditta
unicamente riguardo ad un elemento “debole”, allora la possibilità di
confusione tra le due ditte è estremamente ridotta (Kramer, op. cit., pag. 605; principio recepito in DTF 122 II 371). Se poi alcuni elementi
della ditta sono posti in correlazione con altri elementi che lasciano
un'impressione più marcata, i primi non sono atti a creare equivoci nonostante
la somiglianza con ditte iscritte in precedenza (ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137; DTF 92 II 96 ss.).
4.
Il Segretario assessore ha
esaminato le ragioni sociali delle parti ed è giunto alla conclusione che il
termine decisivo e caratteristico di quella della convenuta (P__________a) è
praticamente identico a quello dell’attrice (P__________d), senza che le altre
componenti della ragione sociale abbiano un carattere distintivo sufficiente
per differenziare le due ditte. I tre elementi complementari della ragione
sociale, prosegue il primo giudice, sono descrittivi del campo di attività
della ditta, rispettivamente della sua forma giuridica, e uno di essi (SA) è
identico a uno dei componenti accessori della ragione sociale attorea, mentre
un altro è molto simile a quello corrispondente dell’attrice. Se a ciò si
aggiunge, secondo il Segretario assessore, che entrambe le parti propongono
attività fiduciaria sulla piazza di Lugano e si rivolgono al medesimo pubblico
di clienti, il rischio potenziale di confusione è dato per l’assenza di
sufficiente distinzione tra le ragioni sociali. La convenuta deve dunque
modificare la propria ragione sociale nel termine di un mese dalla crescita in
giudicato della sentenza.
5.
L’appellante contesta le
conclusioni alle quali è giunto il primo giudice. Essa rileva che il termine “P__________d”
non è identico a “Pr__________da”, differendone per la fonetica, per la vocale
finale, per la grafia e per altri elementi caratteristici. Tra questi la
convenuta annovera gli elementi secondari della propria ragione sociale, che la
distinguono a sufficienza da quella dell’attrice, anche per il fatto che la
menzione dell’attività come “Fiduciaria e di revisione” costituisce un elemento
fortemente distintivo nel contesto fiduciario, vista la genericità della ditta
avversaria, poiché solo le società in regola con la legge cantonale sui
fiduciari possono esercitare attività di revisione. La componente
caratteristica della ragione sociale “P__________d” o “P__________da” non ha
del resto alcuna originalità, contrariamente a quanto ammesso dal primo
giudice, in quanto si riferisce a un elemento descrittivo dell’attività di
fiduciario, ed è quindi un elemento debole della ragione sociale, non
meritevole di protezione giuridica. Inoltre la convenuta adduce che vi sono
stati solo pochissimi disguidi di recapito postale e che nessun cliente delle
parti è mai stato indotto in confusione dalle rispettive ragioni sociali. Del
resto mai l’attrice ha addotto di aver subito pregiudizi per l’uso della
ragione sociale della convenuta e l’istruttoria non ha dimostrato un pericolo
incombente di confusione, sicché l’azione andava respinta, difettando di un
requisito fondamentale.
6.
Nella fattispecie occorre operare
un confronto tra le due ragioni sociali delle parti: P__________d Fiduciaria e
di Revisione SA, iscritta a registro di commercio nel 2003, e P__________da
Servizi fiduciari SA, iscritta a registro di commercio nel 1984. A detta della
convenuta, il termine “P__________d”, rispettivamente “P__________da” non ha
alcuna originalità ed è un elemento debole siccome descrittivo dell’attività di
fiduciario. A torto. Il termine è di fantasia, composto di “pro” e di “fid”,
rispettivamente “fida”. “Fid” e “fida” possono lasciar pensare a ogni attività
che si fonda sulla fiducia e quindi non solo alle attività fiduciarie
propriamente dette. Il suffisso “pro” si presta dal canto suo a numerose
interpretazioni: professionale, a favore di, ecc. Il termine composto “Profid(a)”
non è pertanto un elemento debole, ma quello più caratteristico delle ragioni
sociali qui all’esame, che contengono entrambe, oltre a questo, elementi
descrittivi della loro attività e della loro forma giuridica, vale a dire
elementi deboli ai sensi della giurisprudenza. “P__________d(a)” è inoltre la
prima parola delle ragioni sociali delle parti ed è quindi suscettibile di
rimanere più fortemente impressa nella memoria del pubblico delle altre componenti.
La convenuta afferma che le parti caratteristiche delle due ditte hanno
sonorità ben diverse, poiché P__________d presenta un accento aperto sulla o,
mentre P__________da contiene un accento sulla i centrale, che ne
allunga la pronuncia. Se non che, la diversa accentuazione di una singola
vocale non può trasformare due parole simili, pressoché identiche, in due
parole nettamente distinte tra di loro. La fonetica delle parole non è molto
diversa e non consente di superare il rischio di confusione. Né è determinante,
contrariamente a quanto ritiene la convenuta, la diversità della
rappresentazione grafica, già per il fatto che essa è liberamente modificabile
e che non risulta dal Registro di commercio. La rappresentazione grafica, nel
diritto della ditta sociale, non è del resto di rilievo giuridico (Altenpohl,
op. cit., n. 1 ad art. 951 CO nel mezzo).
7.
Secondo la convenuta gli elementi
secondari della sua ragione sociale la distinguono nettamente da quella
dell’attrice, per il motivo che la menzione dell’attività specifica di
revisione costituisce un elemento fortemente distintivo nel contesto
dell’attività delle fiduciarie. Ora, il pericolo di confusione è tanto più
forte quando una ditta contiene esattamente gli stessi termini o gli elementi
caratteristici forti sono simili. La conseguente mancanza di chiara
differenziabilità delle due ditte non può essere compensata unicamente
dall’aggiunta di elementi deboli. Gli elementi che indicano la forma legale
della ditta e il campo della sua attività professionale sono tipicamente deboli
(Altenpohl, op. cit., n. 9 ad art. 951 CO). Nella fattispecie l’indicazione “e
di Revisione” si riferisce chiaramente all’attività svolta dalla convenuta e
come tale è un elemento debole, che in caso di sovrapposizione o similitudine
di elementi caratteristici forti non impedisce il pericolo di confusione. Ciò a
maggior ragione quando si constata che anche l’attrice è attiva nel campo della
revisione fiduciaria, che figura nel suo scopo sociale a Registro di commercio
(doc. A, pag. 2). Non si può quindi dire che la menzione “e di Revisione” nella
ragione sociale della convenuta costituisca un elemento fortemente distintivo.
8.
Le imprese che si rivolgono a un
pubblico vasto devono differenziare la loro ditta dalle altre in modo più
chiaro e netto di imprese con un pubblico più ristretto. Tuttavia se le due
imprese si rivolgono, anche solo parzialmente, alla stessa cerchia di clienti
le esigenze di differenziazione aumentano (Altenpohl, op. cit.,
n. 6 ad art. 951 CO). E ciò a maggior ragione quando esse si trovano in una
certa vicinanza geografica (DTF 131 III 572 consid. 4.4 pag. 581; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §7 n.
139). In concreto, entrambe le parti hanno la sede a Lugano e si rivolgono
praticamente alla stessa cerchia di clienti, in quanto attive nello stesso
campo professionale delle attività fiduciarie e di revisione e quindi in
concorrenza tra di loro. Il rischio di confusione è dunque evidente, come
dimostrato anche dalla circostanza che nella breve durata di vita della
convenuta vi sono stati diversi casi di errato recapito postale di plichi
destinati alla convenuta giunti invece all’attrice (doc. C, F, G). Per tale
motivo non vi è abuso di diritto dell’attrice, che ha tollerato senza reagire l’esistenza
di almeno altre sei ditte in Svizzera le cui ragioni sociali contengono i
termini “pro” e “fid” (cfr. doc. 2). Le ditte menzionate dall’appellante,
infatti, non si trovano nell’area geografica di Lugano, ma in altri Cantoni,
ciò che riduce notevolmente il rischio di confusione.
9.
A detta della convenuta la
protezione della ditta presuppone non solo un uso indebito della stessa ma
anche l’esistenza di un pregiudizio effettivo, che nella fattispecie l’attrice
non ha potuto dimostrare. Ora, nell’azione in cessazione dell’uso indebito
della ragione sociale, come è il caso in concreto, la prova di un danno
effettivo non è necessaria per dimostrare l’esistenza di un pregiudizio
derivante da tale uso indebito, che nasce già per il rischio di confusione
esistente tra le due ragioni sociali (Forstmoser/
Meier-Hayoz, op. cit., §7 n. 133). L’appellante sostiene che il
crescente numero di ditte esistenti rende più difficile creare nuove ragioni
sociali e che sarebbe equo impedire alle ditte più vecchie di monopolizzare, di
fatto, parti costitutive della ragione sociale composte di abbreviazioni di uso
comune. Se non che, come si è visto, il termine “p__________d” non è elemento
descrittivo di pubblico dominio, ma un elemento caratterizzante, con una sua
originalità. Spettava dunque alla ditta costituita posteriormente all’attrice
inserire nella propria ragione sociale, oltre al termine contestato, altri
elementi secondari atti a distinguerla da quella della ditta già esistente.
10.
L’appello si rivela pertanto infondato e deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico della
convenuta appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. La tassa di giustizia e le ripetibili sono calcolate su un valore
di causa di fr. 50'000.-.
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
L’appello 8 settembre 2006 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 650.--
sono
poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 1’600.-
per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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