12.2006.172
Appalto - opere da pittore - spese di riparazione di un facciata difettosa
28 settembre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2006.172
Data decisione, Autorità:
28.09.2007, IICCA
Titolo:
Appalto - opere da pittore - spese di riparazione di un facciata difettosa
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2006.172
Lugano
28 settembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.84
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 16
luglio 2002 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 9'500.- oltre
interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione
della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore
al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, somma poi aumentata in sede
conclusionale a fr. 21'791.95;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 17 agosto 2006, con cui ha accolto
entrambe le azioni, la petizione per fr. 6'161.40 più interessi e la domanda riconvenzionale
per fr. 4'046.25 più interessi;
appellanti
Fatti
i convenuti, con atto di appello 11 settembre 2006, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per
fr. 17'367.40 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 16 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
giugno 1999 AP 1 e AP 2, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un
vecchio stabile di loro proprietà sito sul mappale n. __________ di __________,
hanno affidato ad AO 1 l’esecuzione delle opere da pittore, per un importo di
delibera stabilito in fr. 18'000.-, IVA inclusa (doc. A).
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al
pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo a lui
dovuto per i lavori effettuati, dedotto l’acconto di fr. 3'000.- già ricevuto.
I
convenuti si sono opposti alla petizione contestando la congruità della fattura
esposta. In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, somma poi aumentata in sede conclusionale
a fr. 21'791.95, adducendo la difettosità delle opere fornite.
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le
azioni. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato, sulla base della
perizia giudiziaria, che i lavori eseguiti dall’attore giustificavano una
mercede di fr. 9'161.40, sicché a quest’ultimo, dedotti gli acconti già
incassati, spettavano ancora fr. 6'161.40 più interessi, somma per la quale ha pertanto
ammesso la petizione. La domanda riconvenzionale è stata invece accolta per fr.
4'046.25 più interessi. Il primo giudice ha dapprima evidenziato che gli unici
difetti notificati tempestivamente erano quelli relativi alle facciate ed alle
ringhiere. Escluso che i convenuti potessero far valere una pretesa a titolo di
rifusione dei costi di “refezione”, egli ha quindi esaminato se i costi in
questione potessero essere riconosciuti quali danni conseguenti il difetto,
concludendo per l’affermativa. Nonostante il perito avesse stimato in fr.
27'953.35 il costo di un intervento sulle facciate tale da ottenere un
risultato conforme alla regola dell’arte, il Pretore ha ritenuto che quella
somma non corrispondeva integralmente al danno da risarcire ai convenuti,
atteso che con la soluzione proposta dal perito si raggiungeva in realtà un
risultato migliore di quello inizialmente ottenibile, sicché costoro dovevano
prendere a loro carico i costi che si sarebbero dovuti assumere qualora l’attore
li avesse avvertiti del rischio che la soluzione inizialmente prevista avrebbe comportato:
in definitiva ai convenuti andavano così caricate le poste relative alla
preparazione del fondo, apertura piccole crepe e stuccatura con mastice
acrilico e stucco elastico (fr. 1'008.-), la ripresa del fondo siliconico quale
consolidante (fr. 1'120.-), la fornitura e la posa di una rete in fibra di
vetro con annegamento in una massa siliconica (fr. 9'800.-), la finitura con
intonaco siliconico (fr. 7'420.-), la fascia sottotetto (fr. 447.45) nonché la
profilatura e pittura siliconica delle mazzette (fr. 788.50), mentre all’attore
andavano accollati i costi relativi alle opere da ponteggio (fr. 4'495.-),
all’occupazione dell’area pubblica (fr. 150.-) e alla copertura con carta e
polietilene, compresi l’uso e la rimozione (fr. 750.-), per un totale di fr.
5'395.-, che si giustificava di ridurre del 25%, a fr. 4'046.25, in
considerazione dell’aumento dei costi di produzione intervenuti tra il 2001 ed
il 2004. Le pretese relative alla difettosità delle ringhiere non potevano per
contro essere riconosciute, siccome non erano state quantificate.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 17'367.40
più interessi. Ribadita, a titolo prudenziale, la bontà della pretesa a titolo
di rifusione dei costi di “refezione” negata dal Pretore, essi ritengono
innanzitutto che anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al
vano di entrata sarebbero stati notificati tempestivamente, ragion per cui il
risarcimento a loro favore avrebbe dovuto estendersi a tutta l’opera eseguita
dalla controparte. Ma anche gli importi attribuiti dal primo giudice sono
censurati, gli stessi misconoscendo vari elementi emersi in occasione delle
indagini peritali esperite: il nuovo metodo per ovviare ai difetti, proposto
dal perito e fatto proprio dal Pretore, non poteva in effetti essere condiviso,
siccome portava a risultati fuorvianti segnatamente ad un’errata
quantificazione delle somme da risarcire ed oltretutto non permetteva di
mantenere l’autenticità della facciate, come invece concordato a suo tempo con
le autorità comunali; più corretto era invece adottare l’altra soluzione
proposta dal perito, da lui per altro limitata ad una facciata, volta al solo tinteggio
di tutte le facciate (fr. 14'652.45), a cui andavano aggiunte le spese di
ripristino delle ringhiere (fr. 1'488.25), per un importo complessivo, con l’aggiunta
dell’IVA, di fr. 17'367.40. In via subordinata, qualora nessuna delle
precedenti tesi avesse trovato accoglimento, il calcolo del Pretore avrebbe in
ogni caso dovuto essere rivisto in fr. 5'805.-, non essendo stata considerata
l’IVA ed essendo ingiustificata la riduzione del 25%.
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. È
senz’altro a ragione che i convenuti ritengono, in diritto, di poter pretendere
il risarcimento delle spese necessarie alla riparazione dell’opera (art. 368
cpv. 2 CO) nonostante essi non abbiano ancora eseguito i relativi lavori di
riparazione. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire la liceità
di un tale modo di procedere nel caso in cui l’appaltatore sia in mora con i
lavori di riparazione oppure si rifiuti o ancora non sia in grado di darvi
seguito (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zurigo 1995, n. 139 e 147
segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, n. 4192 segg.; Chaix,
Commentaire Romand, N. 53 ad art. 368 CO). Altro discorso è invece quello di
sapere se ed eventualmente in quale misura questa precisazione di carattere
giuridico possa concretamente giovare ai convenuti.
7. I
convenuti ribadiscono in questa sede che, contrariamente all’assunto del
Pretore, anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al vano di
entrata sarebbero stati notificati tempestivamente. La censura non necessita di
essere approfondita, dovendosi in ogni caso respingere la richiesta
risarcitoria che ne derivava. Invano, nelle conclusioni di causa e soprattutto
in questa sede, si cercherebbe in effetti nei loro allegati una quantificazione
della relativa pretesa.
8. Passando
ad esaminare le singole pretese fatte valere in sede di appello, si osserva innanzitutto
che la domanda di risarcimento di fr. 1'488.25 più IVA per la difettosità delle
ringhiere (p. 11 in fondo) - questa è in effetti la posizione a cui il perito
giudiziario si riferiva a p. 2 dell’allegato B3 - dev’essere disattesa. In sede
conclusionale i convenuti non avevano in effetti preteso alcunché in
conseguenza di quei difetti, limitandosi piuttosto a far valere il danno
derivante dal difetto alle facciate, ed è per la prima volta in questa sede e
quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che essi hanno esposto un
importo a questo titolo. La pretesa sarebbe stata in ogni caso irricevibile
anche per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i convenuti non
avendo assolutamente specificato per quale motivo il giudizio con cui il
Pretore aveva negato il risarcimento per quella posizione, ritenuta non
quantificata, sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309).
9. Più
complesso è il discorso in merito ai difetti delle facciate.
Come
vedremo, è in ogni caso escluso che i convenuti, sia per motivi d’ordine che di
merito, possano pretendere un risarcimento superiore a quello concesso loro dal
primo giudice.
9.1 In
questa sede i convenuti rimproverano dapprima al Pretore di aver calcolato il
danno e con ciò il risarcimento a loro favore facendo proprio il metodo più
incisivo proposto dal perito per ovviare ai difetti (posa sulle facciate di una
rete in fibra di vetro con annegamento in una massa siliconica e finitura con
intonaco siliconico, cfr. allegato B4 della perizia) e chiedono di far capo al
metodo meno incisivo (semplice ritinteggio delle facciate secondo le modalità
contenute nell’allegato B3). La richiesta dev’essere disattesa già per motivi
di buona fede processuale ed in particolare per il fatto che nelle sue
conclusioni la stessa parte convenuta aveva auspicato che il giudice optasse proprio
per il metodo più incisivo, sicché è malvenuta a contestare ora questa sua
scelta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). D’altro canto la richiesta di far
capo al metodo meno incisivo è stata addotta per la prima volta solo in appello
ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
I
convenuti chiedono poi, in via subordinata, che il danno stabilito del Pretore
venga aumentato a fr. 5'805.-, aggiungendo ai fr. 4'046.25 l’IVA al 7.6% ed eliminando
la deduzione del 25% apportata dal primo giudice per il rincaro prodottosi tra
il 2001 ed il 2004. Sennonché, a fronte delle loro affermazioni, secondo cui la
soluzione proposta dal perito e fatta propria dal Pretore, oltre che diversa da
quanto desiderato dai committenti (p. 10 in alto), non era rispettosa del
carattere tipicamente rustico dell’edificio, concordato a suo tempo con le
autorità comunali in sede di domanda di costruzione (p. 10 a metà),
rispettivamente secondo cui le conclusioni del perito sarebbero con ciò divenute
fuorvianti e avrebbero indotto il primo giudice ad un’errata quantificazione
delle somme da riconoscere nel contesto della riconvenzionale (p. 9 in fondo),
ben si può concludere per l’oggettiva inadeguatezza di quella proposta: in tali
circostanze, la corretta soluzione sarebbe stata quella di fare completamente
astrazione da quest’ultima con la conseguenza che i convenuti, gravati
dell’onere della prova, non avrebbero dimostrato il danno, e non semplicemente
di eventualmente rettificare parte del calcolo del Pretore, che resterebbe
sempre e comunque erroneo.
9.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, anche nel merito è escluso che i convenuti possano
pretendere più di fr. 4'046.25.
Il perito
giudiziario ha in effetti ritenuto che solo la facciata verso la strada era
difettosa, e ciò nella misura in cui sulla stessa si presentava chiaramente una
differenza di colore causata da un’esecuzione in fase successiva e con
materiali differenti (perizia p. 2 in alto). Quanto alle altre facciate, che
presentavano differenze di struttura, i difetti alle stesse non erano, a suo
dire, riconducibili all’attore (perizia p. 2 nel mezzo), a meno che fosse
risultato che quest’ultimo non avesse avvisato la committenza sulle eventuali
macchie che con il semplice tinteggio sarebbero state visibili a causa della
differenza di struttura dei rappezzi eseguiti (perizia p. 2 nel mezzo e complemento
perizia p. 1 in alto). Sennonché, nel caso concreto l’attore non era tenuto a rendere
attenti i convenuti di questo rischio, visto e considerato che uno di loro, AP
2, era senz’altro cognito della materia (Koller, op. cit., n.
54), siccome titolare dell’impresa di costruzioni generali __________ e
direttore dei lavori (interrogatorio formale AP 2 ad 3), così che in definitiva
questi difetti non possono essere imputati all’attore, tanto più che i
convenuti hanno qui lasciato intendere che mai avrebbero adottato gli
interventi, più incisivi, proposti dal perito. Ed oltretutto il semplice
ritinteggio di queste altre facciate, qui auspicato dai convenuti, nemmeno
avrebbe permesso di ovviare al difetto in questione, derivante come detto dalla
differenza di struttura dei rappezzi (perizia p. 2 in mezzo e in fondo,
complemento perizia p. 1 in alto e nel mezzo), per cui, anche per questo
motivo, la relativa spesa non può essere caricata all’attore. Ora, ritenuto da
una parte che il perito ha preventivato in fr. 5'063.- più IVA il costo dei lavori
per sistemare la facciata verso la strada (allegato B3 della perizia), che
dall’altra il noleggio di una navicella invece del ponteggio fisso - ritenuta
dal perito una valida alternativa – riduceva di fr. 531.60 la somma
preventivata (con un esborso, per i 3 giorni necessari, di fr. 900.- più IVA e
fr. 150.-, ovvero di fr. 1'118.40, invece dei fr. 1'650.-, cfr. complemento
perizia p. 1 seg.) e che infine la posizione di fr. 478.50, relativa alla
ripresa di fondo isolante quale consolidante, contenuta nel preventivo, non può
essere caricata all’attore siccome si tratta di una posizione a suo tempo non
fatturata e che i committenti avrebbero dovuto pagare a parte anche se l’opera
fosse stata realizzata correttamente sin dall’inizio, si ha che nella peggiore,
per l’attore, delle ipotesi, solo la somma di fr. 4'052.90 più IVA potrebbe
restare a suo carico. Se a questo si aggiunge che dalle fotografie 1-4 allegate
alla perizia giudiziaria, le uniche prove, oltre all’interrogatorio formale di AP
2 - che per altro assume una valenza solo di carattere indiziario - in merito
all’estensione e alla gravità del difetto in questione, che è di natura
puramente estetica (il che di principio, non deve comunque andare a scapito del
committente, cfr. II CCA 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 8 febbraio 2007
inc. n. 12.2006.11), risulta che i difetti si estendono al più su metà della
facciata (interrogatorio formale di AP 2 ad 14) e che le differenze di colore,
per altro non particolarmente evidenti, sono perlopiù circoscritte ad una striscia
di pochi centimetri un po’ più chiara attorno alle mazzette delle finestre (fotografie
1 e 2), rispettivamente che, dalla visione delle fotografie 3 e 4, le
conseguenze del tinteggio non omogeneo sono quasi impercettibili ad una persona
non prevenuta, ben si può concludere che gli inconvenienti patiti dai convenuti,
sia pure fastidiosi, non sono così gravi da giustificare il rifacimento integrale
di quella parte dell’opera, così che in definitiva si giustificherebbe di porre
a carico dell’attore solo una parte ridotta, in concreto non superiore al 50%, di
quell’importo (soluzione analoga in II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 5
febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13
marzo 2006 inc. n, 12.2005.9, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 8 febbraio
2007 inc. n. 12.2006.11).
9.3 Se
ciò non bastasse, ad ulteriore conferma dell’abusività delle richieste formulate
in questa sede dai convenuti, si osserva che nel capitolato d’appalto la spesa
per il tinteggio di tutte le facciate era stata quantificata in fr. 2'890.- IVA
inclusa (doc. A). L’attore aveva fatturato quelle opere in fr. 4'189.80 più IVA
(fr. 2'129.40 + fr. 867.50 + fr. 609.75 + fr. 355.- + fr. 228.15, cfr. doc. F),
sennonché la sua fattura era stata ridotta dal perito a fr. 2'140.60 (fr.
739.50 + fr. 589.90 + fr. 414.65 + fr. 241.40 + fr. 155.15, cfr. allegato B5
della perizia), somma poi riconosciuta dal Pretore. In tali circostanze, a
fronte oltretutto della solo parziale difettosità delle opere eseguite, non vi
è chi non veda come le richieste dei convenuti di farsi risarcire fr. 14'652.45
più IVA per il solo ritinteggio delle facciate o fr. 5'805.- per la posa - non
voluta e non fattibile in base alla licenza edilizia - di una rete con finiture
siliconiche siano manifestamente esagerate, rispettivamente come tali somme siano
comunque eccessivamente gravose per l’attore (Koller, op. cit., n.
91 segg.) che dunque in ogni caso non potrebbe essere tenuto ad assumersele in
quei termini.
10. Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore
litigioso di fr. 13'321.15, seguono l’integrale soccombenza dei convenuti (art.
148 CPC). All’attore, ora non più rappresentato, ma che ha presentato osservazioni
avvalendosi di un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 settembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
400.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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