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Decisione

12.2006.172

Appalto - opere da pittore - spese di riparazione di un facciata difettosa

28 settembre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, con atto di appello 11 settembre 2006, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per

fr. 17'367.40 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre

l'attore con osservazioni 16 ottobre 2006 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel

giugno 1999 AP 1 e AP 2, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un

vecchio stabile di loro proprietà sito sul mappale n. __________ di __________,

hanno affidato ad AO 1 l’esecuzione delle opere da pittore, per un importo di

delibera stabilito in fr. 18'000.-, IVA inclusa (doc. A).

2. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al

pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi, somma corrispondente al saldo a lui

dovuto per i lavori effettuati, dedotto l’acconto di fr. 3'000.- già ricevuto.

I

convenuti si sono opposti alla petizione contestando la congruità della fattura

esposta. In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al

pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, somma poi aumentata in sede conclusionale

a fr. 21'791.95, adducendo la difettosità delle opere fornite.

3. Con

la sentenza qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le

azioni. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato, sulla base della

perizia giudiziaria, che i lavori eseguiti dall’attore giustificavano una

mercede di fr. 9'161.40, sicché a quest’ultimo, dedotti gli acconti già

incassati, spettavano ancora fr. 6'161.40 più interessi, somma per la quale ha pertanto

ammesso la petizione. La domanda riconvenzionale è stata invece accolta per fr.

4'046.25 più interessi. Il primo giudice ha dapprima evidenziato che gli unici

difetti notificati tempestivamente erano quelli relativi alle facciate ed alle

ringhiere. Escluso che i convenuti potessero far valere una pretesa a titolo di

rifusione dei costi di “refezione”, egli ha quindi esaminato se i costi in

questione potessero essere riconosciuti quali danni conseguenti il difetto,

concludendo per l’affermativa. Nonostante il perito avesse stimato in fr.

27'953.35 il costo di un intervento sulle facciate tale da ottenere un

risultato conforme alla regola dell’arte, il Pretore ha ritenuto che quella

somma non corrispondeva integralmente al danno da risarcire ai convenuti,

atteso che con la soluzione proposta dal perito si raggiungeva in realtà un

risultato migliore di quello inizialmente ottenibile, sicché costoro dovevano

prendere a loro carico i costi che si sarebbero dovuti assumere qualora l’attore

li avesse avvertiti del rischio che la soluzione inizialmente prevista avrebbe comportato:

in definitiva ai convenuti andavano così caricate le poste relative alla

preparazione del fondo, apertura piccole crepe e stuccatura con mastice

acrilico e stucco elastico (fr. 1'008.-), la ripresa del fondo siliconico quale

consolidante (fr. 1'120.-), la fornitura e la posa di una rete in fibra di

vetro con annegamento in una massa siliconica (fr. 9'800.-), la finitura con

intonaco siliconico (fr. 7'420.-), la fascia sottotetto (fr. 447.45) nonché la

profilatura e pittura siliconica delle mazzette (fr. 788.50), mentre all’attore

andavano accollati i costi relativi alle opere da ponteggio (fr. 4'495.-),

all’occupazione dell’area pubblica (fr. 150.-) e alla copertura con carta e

polietilene, compresi l’uso e la rimozione (fr. 750.-), per un totale di fr.

5'395.-, che si giustificava di ridurre del 25%, a fr. 4'046.25, in

considerazione dell’aumento dei costi di produzione intervenuti tra il 2001 ed

il 2004. Le pretese relative alla difettosità delle ringhiere non potevano per

contro essere riconosciute, siccome non erano state quantificate.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 17'367.40

più interessi. Ribadita, a titolo prudenziale, la bontà della pretesa a titolo

di rifusione dei costi di “refezione” negata dal Pretore, essi ritengono

innanzitutto che anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al

vano di entrata sarebbero stati notificati tempestivamente, ragion per cui il

risarcimento a loro favore avrebbe dovuto estendersi a tutta l’opera eseguita

dalla controparte. Ma anche gli importi attribuiti dal primo giudice sono

censurati, gli stessi misconoscendo vari elementi emersi in occasione delle

indagini peritali esperite: il nuovo metodo per ovviare ai difetti, proposto

dal perito e fatto proprio dal Pretore, non poteva in effetti essere condiviso,

siccome portava a risultati fuorvianti segnatamente ad un’errata

quantificazione delle somme da risarcire ed oltretutto non permetteva di

mantenere l’autenticità della facciate, come invece concordato a suo tempo con

le autorità comunali; più corretto era invece adottare l’altra soluzione

proposta dal perito, da lui per altro limitata ad una facciata, volta al solo tinteggio

di tutte le facciate (fr. 14'652.45), a cui andavano aggiunte le spese di

ripristino delle ringhiere (fr. 1'488.25), per un importo complessivo, con l’aggiunta

dell’IVA, di fr. 17'367.40. In via subordinata, qualora nessuna delle

precedenti tesi avesse trovato accoglimento, il calcolo del Pretore avrebbe in

ogni caso dovuto essere rivisto in fr. 5'805.-, non essendo stata considerata

l’IVA ed essendo ingiustificata la riduzione del 25%.

5. Delle

osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. È

senz’altro a ragione che i convenuti ritengono, in diritto, di poter pretendere

il risarcimento delle spese necessarie alla riparazione dell’opera (art. 368

cpv. 2 CO) nonostante essi non abbiano ancora eseguito i relativi lavori di

riparazione. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire la liceità

di un tale modo di procedere nel caso in cui l’appaltatore sia in mora con i

lavori di riparazione oppure si rifiuti o ancora non sia in grado di darvi

seguito (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, Zurigo 1995, n. 139 e 147

segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, n. 4192 segg.; Chaix,

Commentaire Romand, N. 53 ad art. 368 CO). Altro discorso è invece quello di

sapere se ed eventualmente in quale misura questa precisazione di carattere

giuridico possa concretamente giovare ai convenuti.

7. I

convenuti ribadiscono in questa sede che, contrariamente all’assunto del

Pretore, anche i difetti relativi ai balconi, al pannello eternit ed al vano di

entrata sarebbero stati notificati tempestivamente. La censura non necessita di

essere approfondita, dovendosi in ogni caso respingere la richiesta

risarcitoria che ne derivava. Invano, nelle conclusioni di causa e soprattutto

in questa sede, si cercherebbe in effetti nei loro allegati una quantificazione

della relativa pretesa.

8. Passando

ad esaminare le singole pretese fatte valere in sede di appello, si osserva innanzitutto

che la domanda di risarcimento di fr. 1'488.25 più IVA per la difettosità delle

ringhiere (p. 11 in fondo) - questa è in effetti la posizione a cui il perito

giudiziario si riferiva a p. 2 dell’allegato B3 - dev’essere disattesa. In sede

conclusionale i convenuti non avevano in effetti preteso alcunché in

conseguenza di quei difetti, limitandosi piuttosto a far valere il danno

derivante dal difetto alle facciate, ed è per la prima volta in questa sede e

quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che essi hanno esposto un

importo a questo titolo. La pretesa sarebbe stata in ogni caso irricevibile

anche per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i convenuti non

avendo assolutamente specificato per quale motivo il giudizio con cui il

Pretore aveva negato il risarcimento per quella posizione, ritenuta non

quantificata, sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309).

9. Più

complesso è il discorso in merito ai difetti delle facciate.

Come

vedremo, è in ogni caso escluso che i convenuti, sia per motivi d’ordine che di

merito, possano pretendere un risarcimento superiore a quello concesso loro dal

primo giudice.

9.1 In

questa sede i convenuti rimproverano dapprima al Pretore di aver calcolato il

danno e con ciò il risarcimento a loro favore facendo proprio il metodo più

incisivo proposto dal perito per ovviare ai difetti (posa sulle facciate di una

rete in fibra di vetro con annegamento in una massa siliconica e finitura con

intonaco siliconico, cfr. allegato B4 della perizia) e chiedono di far capo al

metodo meno incisivo (semplice ritinteggio delle facciate secondo le modalità

contenute nell’allegato B3). La richiesta dev’essere disattesa già per motivi

di buona fede processuale ed in particolare per il fatto che nelle sue

conclusioni la stessa parte convenuta aveva auspicato che il giudice optasse proprio

per il metodo più incisivo, sicché è malvenuta a contestare ora questa sua

scelta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). D’altro canto la richiesta di far

capo al metodo meno incisivo è stata addotta per la prima volta solo in appello

ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

I

convenuti chiedono poi, in via subordinata, che il danno stabilito del Pretore

venga aumentato a fr. 5'805.-, aggiungendo ai fr. 4'046.25 l’IVA al 7.6% ed eliminando

la deduzione del 25% apportata dal primo giudice per il rincaro prodottosi tra

il 2001 ed il 2004. Sennonché, a fronte delle loro affermazioni, secondo cui la

soluzione proposta dal perito e fatta propria dal Pretore, oltre che diversa da

quanto desiderato dai committenti (p. 10 in alto), non era rispettosa del

carattere tipicamente rustico dell’edificio, concordato a suo tempo con le

autorità comunali in sede di domanda di costruzione (p. 10 a metà),

rispettivamente secondo cui le conclusioni del perito sarebbero con ciò divenute

fuorvianti e avrebbero indotto il primo giudice ad un’errata quantificazione

delle somme da riconoscere nel contesto della riconvenzionale (p. 9 in fondo),

ben si può concludere per l’oggettiva inadeguatezza di quella proposta: in tali

circostanze, la corretta soluzione sarebbe stata quella di fare completamente

astrazione da quest’ultima con la conseguenza che i convenuti, gravati

dell’onere della prova, non avrebbero dimostrato il danno, e non semplicemente

di eventualmente rettificare parte del calcolo del Pretore, che resterebbe

sempre e comunque erroneo.

9.2 Ma, a

prescindere da quanto precede, anche nel merito è escluso che i convenuti possano

pretendere più di fr. 4'046.25.

Il perito

giudiziario ha in effetti ritenuto che solo la facciata verso la strada era

difettosa, e ciò nella misura in cui sulla stessa si presentava chiaramente una

differenza di colore causata da un’esecuzione in fase successiva e con

materiali differenti (perizia p. 2 in alto). Quanto alle altre facciate, che

presentavano differenze di struttura, i difetti alle stesse non erano, a suo

dire, riconducibili all’attore (perizia p. 2 nel mezzo), a meno che fosse

risultato che quest’ultimo non avesse avvisato la committenza sulle eventuali

macchie che con il semplice tinteggio sarebbero state visibili a causa della

differenza di struttura dei rappezzi eseguiti (perizia p. 2 nel mezzo e complemento

perizia p. 1 in alto). Sennonché, nel caso concreto l’attore non era tenuto a rendere

attenti i convenuti di questo rischio, visto e considerato che uno di loro, AP

2, era senz’altro cognito della materia (Koller, op. cit., n.

54), siccome titolare dell’impresa di costruzioni generali __________ e

direttore dei lavori (interrogatorio formale AP 2 ad 3), così che in definitiva

questi difetti non possono essere imputati all’attore, tanto più che i

convenuti hanno qui lasciato intendere che mai avrebbero adottato gli

interventi, più incisivi, proposti dal perito. Ed oltretutto il semplice

ritinteggio di queste altre facciate, qui auspicato dai convenuti, nemmeno

avrebbe permesso di ovviare al difetto in questione, derivante come detto dalla

differenza di struttura dei rappezzi (perizia p. 2 in mezzo e in fondo,

complemento perizia p. 1 in alto e nel mezzo), per cui, anche per questo

motivo, la relativa spesa non può essere caricata all’attore. Ora, ritenuto da

una parte che il perito ha preventivato in fr. 5'063.- più IVA il costo dei lavori

per sistemare la facciata verso la strada (allegato B3 della perizia), che

dall’altra il noleggio di una navicella invece del ponteggio fisso - ritenuta

dal perito una valida alternativa – riduceva di fr. 531.60 la somma

preventivata (con un esborso, per i 3 giorni necessari, di fr. 900.- più IVA e

fr. 150.-, ovvero di fr. 1'118.40, invece dei fr. 1'650.-, cfr. complemento

perizia p. 1 seg.) e che infine la posizione di fr. 478.50, relativa alla

ripresa di fondo isolante quale consolidante, contenuta nel preventivo, non può

essere caricata all’attore siccome si tratta di una posizione a suo tempo non

fatturata e che i committenti avrebbero dovuto pagare a parte anche se l’opera

fosse stata realizzata correttamente sin dall’inizio, si ha che nella peggiore,

per l’attore, delle ipotesi, solo la somma di fr. 4'052.90 più IVA potrebbe

restare a suo carico. Se a questo si aggiunge che dalle fotografie 1-4 allegate

alla perizia giudiziaria, le uniche prove, oltre all’interrogatorio formale di AP

2 - che per altro assume una valenza solo di carattere indiziario - in merito

all’estensione e alla gravità del difetto in questione, che è di natura

puramente estetica (il che di principio, non deve comunque andare a scapito del

committente, cfr. II CCA 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 8 febbraio 2007

inc. n. 12.2006.11), risulta che i difetti si estendono al più su metà della

facciata (interrogatorio formale di AP 2 ad 14) e che le differenze di colore,

per altro non particolarmente evidenti, sono perlopiù circoscritte ad una striscia

di pochi centimetri un po’ più chiara attorno alle mazzette delle finestre (fotografie

1 e 2), rispettivamente che, dalla visione delle fotografie 3 e 4, le

conseguenze del tinteggio non omogeneo sono quasi impercettibili ad una persona

non prevenuta, ben si può concludere che gli inconvenienti patiti dai convenuti,

sia pure fastidiosi, non sono così gravi da giustificare il rifacimento integrale

di quella parte dell’opera, così che in definitiva si giustificherebbe di porre

a carico dell’attore solo una parte ridotta, in concreto non superiore al 50%, di

quell’importo (soluzione analoga in II CCA 5 gennaio 1998 inc. n. 12.97.12, 5

febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 4 settembre 2003 inc. n. 12.2002.162, 13

marzo 2006 inc. n, 12.2005.9, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136, 8 febbraio

2007 inc. n. 12.2006.11).

9.3 Se

ciò non bastasse, ad ulteriore conferma dell’abusività delle richieste formulate

in questa sede dai convenuti, si osserva che nel capitolato d’appalto la spesa

per il tinteggio di tutte le facciate era stata quantificata in fr. 2'890.- IVA

inclusa (doc. A). L’attore aveva fatturato quelle opere in fr. 4'189.80 più IVA

(fr. 2'129.40 + fr. 867.50 + fr. 609.75 + fr. 355.- + fr. 228.15, cfr. doc. F),

sennonché la sua fattura era stata ridotta dal perito a fr. 2'140.60 (fr.

739.50 + fr. 589.90 + fr. 414.65 + fr. 241.40 + fr. 155.15, cfr. allegato B5

della perizia), somma poi riconosciuta dal Pretore. In tali circostanze, a

fronte oltretutto della solo parziale difettosità delle opere eseguite, non vi

è chi non veda come le richieste dei convenuti di farsi risarcire fr. 14'652.45

più IVA per il solo ritinteggio delle facciate o fr. 5'805.- per la posa - non

voluta e non fattibile in base alla licenza edilizia - di una rete con finiture

siliconiche siano manifestamente esagerate, rispettivamente come tali somme siano

comunque eccessivamente gravose per l’attore (Koller, op. cit., n.

91 segg.) che dunque in ogni caso non potrebbe essere tenuto ad assumersele in

quei termini.

10. Ne

discende la reiezione del gravame.

La tassa

di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore

litigioso di fr. 13'321.15, seguono l’integrale soccombenza dei convenuti (art.

148 CPC). All’attore, ora non più rappresentato, ma che ha presentato osservazioni

avvalendosi di un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 11 settembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

400.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 800.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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