12.2006.173
Eccezione preliminare accolta - petizione respinta - ripetibili - appello
24 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.173
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, IICCA
Titolo:
Eccezione preliminare accolta - petizione respinta - ripetibili - appello
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
SPESE E RIPETIBILI
art. 97 CPC-TI
art. 150 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.173
Lugano
24 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.111
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 11 giugno
2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 269'260.20 più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Basilea;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 18 agosto 2006 ha
dichiarato irricevibile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'800.- e le
spese di fr. 200.- a carico dell’attore, obbligato pure a rifondere alla
controparte fr. 16'000.- per ripetibili;
appellante l'attore con atto di appello 11 settembre 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 7'000.-
l’indennità ripetibile da lui dovuta, protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 16 ottobre 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1, al pagamento
di fr. 269'260.20 più accessori a titolo di onorario e/o mercede di mediazione
per l’acquisto della particella n. __________ di __________;
che
la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando tra l’altro l’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito;
che
l’udienza preliminare è stata limitata, ai sensi dell’art. 181 CPC, alla
trattazione dell’eccezione;
che
con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, dopo aver preso atto
delle conclusioni scritte delle parti in merito all’eccezione, in accoglimento
della stessa, ha dichiarato irricevibile la petizione, caricando all’attore gli
oneri processuali di complessivi fr. 3'000.- e condannandolo pure a rifondere
alla controparte fr. 16'000.- per ripetibili;
che
con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attore chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 7'000.- l’indennità ripetibile
da lui dovuta, rimproverando in sostanza al giudice di non aver nell’occasione
applicato correttamente la TOA e di aver con ciò ecceduto nel proprio potere di
apprezzamento: a suo dire, la semplicità della lite, che per il patrocinatore
della controparte non poteva aver comportato un dispendio orario superiore alle
30 ore, imponeva di applicare la percentuale minima della tariffa, ritenuto che
l’evasione della causa a seguito dell’accoglimento di un’eccezione preliminare,
senza cioè che la causa avesse seguito l’intero iter processuale, imponeva di
ulteriormente ridurre, in ragione di circa i 5/12, la somma così risultante;
che
nel caso di specie entrambe le parti danno pacificamente atto che l’indennità
ripetibile dovuta dall’attore debba essere quantificata in base alla TOA, tariffa
professionale cui del resto i tribunali, in assenza di altri parametri, sono autorizzati
ad ispirarsi in equità (Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 38 seg. ad art. 394 CO; cfr. pure per analogia, sia pure in
materia di norme SIA, sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2001
4C.158/2001; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.182);
che
in presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione
preliminare, come nel caso qui in esame, l’ammontare delle ripetibili va
calcolato in applicazione dell’art. 11 TOA (II CCA 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235,
12 agosto 1999 inc. n. 12.99.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 36 ad art. 150),
ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9
TOA) con quello orario (art. 10 TOA), tanto più che anche il Tribunale
federale ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione
del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal
patrocinatore come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria,
telefoniche, ecc.) indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6
luglio 2006 4P.116/2006);
che
in base all’art. 9 TOA per una causa con un valore litigioso di fr. 269'260.20
l’onorario per valore dovuto all’avvocato va fissato da un minimo del 5% ad un
massimo dell’8%;
che
in concreto, contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, non si può ritenere
che la causa fosse semplice e con ciò tale da giustificare l’applicazione della
percentuale minima del 5%: per le tematiche affrontate, tutto sommato
circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una fatturazione
medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale del 6%, con
un onorario per valore di fr. 16'155.60;
che
in merito al dispendio orario profuso dal patrocinatore della convenuta, va
innanzitutto osservato che egli non si è limitato all’esposizione e alla
trattazione dell’eccezione ma ha comunque affrontato, nella risposta (di 17
pagine) e nella duplica (di 13 pagine), anche il merito della lite; egli ha inoltre
partecipato all’udienza preliminare limitata all’esame dell’eccezione e
all’udienza di dibattimento finale; ed ha infine allestito l’allegato
conclusionale scritto (di 11 pagine);
che
in tali circostanze non si può assolutamente condividere l’assunto dell’attore
secondo cui il legale della controparte avrebbe al più impiegato 30 ore: egli
stesso ammette che per la redazione degli allegati, tra cui va ovviamente annoverato
pure il memoriale conclusivo, sia corretto calcolare 45 minuti a pagina, sicché
per questa sola attività risultano almeno 30 ore (41 pagine x 45 minuti); egli
ammette poi che costui abbia dovuto impiegare dalle 4 alle 5 ore per
determinarsi sulla questione giuridica, omettendo tuttavia di considerare che
almeno altrettante ore andavano pure considerate per un’adeguata consultazione della
cliente; ed infine almeno un altro paio d’ore vanno computate per la
partecipazione alle due udienze, per un totale di almeno 40 ore, che, in
assenza di migliori indicazioni da parte del patrocinatore della convenuta, appare
in ogni caso consono all’effettivo impegno da lui profuso;
che
in considerazione dell’importanza della causa, ben si giustifica riconoscere al
legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n.
12.98.18, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55),
con un onorario orario, secondo l’art. 10 TOA, di fr. 10'000.-;
che
in definitiva l’indennità ripetibile, calcolata in base alla formula di cui si
è detto, può essere determinata in fr. 12’353.45 ([2 x 16'155.60 x 10'000.-] / [16'155.60 + 10'000.-]), arrotondata a fr. 12'500.- per tener
conto dei disborsi e delle spese (formazione incarto, spese di scritturazione e
postali, trasferte);
che,
in parziale accoglimento dell’appello, l’indennità ripetibile attribuita dal
Segretario assessore, chiaramente eccessiva, deve pertanto essere ridotta in
tale misura;
che gli
oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati su un
valore litigioso di fr. 9'000.-, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
11 settembre 2006 deAP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 18 agosto 2006 della Pretura del
Distretto di Bellinzona, è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 2’800.- e
le spese di fr. 200.-, già anticipate dall’attore, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a
carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 100.- per parti di ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
-;
-;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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