12.2006.177
Mandato: conto bancario. Singole transazioni sul conto: assegni
23 novembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2006.177
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, IICCA
Titolo:
Mandato: conto bancario. Singole transazioni sul conto: assegni
ASSEGNO BANCARIO O CHÈQUE
BANCA
CONTO CORRENTE
MANDATO
art. 394 CO
art. 466 CO
art. 1100 CO
art. 1119 CO
Incarto n.
12.2006.177
Lugano
23 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.111
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30
agosto 2005 da
AO 1
rappr. dal RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile
2004, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto
con sentenza 1° settembre 2006;
appellante la convenuta
con atto di appello del 25 settembre 2006, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese
e ripetibili;
mentre l’attrice, con osservazioni del 20 novembre 2006, propone
di respingere l’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AP
1, società attiva nel ramo del commercio di abbigliamento e articoli sportivi,
ha aperto tramite la propria socia e gerente J__________ il 29 marzo 2000 una
relazione bancaria presso AO 1 di__________ e in particolare un conto corrente
aziendale utilizzato per il traffico dei pagamenti e recante il n. __________
(v. doc. A e B). AP 1 ha emesso tre assegni (n. __________) a favore della
società francese “I__________”, sua fornitrice, rispettivamente il 30 maggio
2001 per FRF 50'544.50 (pari a fr. 11'945.-, doc. E), il 6 giugno 2001 per FRF
18'180.40 (pari a fr. 4'290.85, doc. F) e il 7 giugno 2001 per FRF 6'375.-
(pari a fr. 1'504.65, doc. G). I tre assegni sono stati addebitati alla banca
trattaria AO 1 e accreditati alla __________, quale beneficiaria, con valuta 13
giugno, rispettivamente 20 giugno e 20 giugno 2001 (v. doc. H, I, J e K). Diverse
difficoltà tecniche interne alla banca AO 1 hanno fatto sì che, contrariamente
a quanto avviene in caso di operazioni con assegni, la banca beneficiaria
dell’assegno (qui __________) è stata accreditata, mentre il conto corrente n. __________
di AP 1 non è stato addebitato dei montanti di cui ai citati tre assegni. AO 1
ha segnalato la circostanza a AP 1 il 9 settembre 2003, chiedendo il pagamento
di fr. 20'001.43 (v. doc. L). Il 25 settembre e il 28 ottobre 2003 AO 1 ha
limitato la sua richiesta a un importo totale di fr. 17'740.50, riferito ai tre
assegni n. __________ (v. doc. N e O).
B.
AP 1 ha chiesto a AO 1 il 29 ottobre 2003 e il 25 novembre 2003 di verificare
se i tre assegni n. __________ non fossero stati erroneamente addebitati ad
altri conti, di cui uno facente capo a E__________, uno a H, uno a J__________
(v. doc. P). La ricerca non ha dato esito e la banca ha così reiterato la sua
richiesta di pagamento di fr. 17'740.50 (doc. R). Ne è seguito uno scambio di
corrispondenza rimasto infruttuoso. AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP
1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di L__________ il 7 settembre
2004 per l’importo di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2004,
al quale l’escussa ha interposto opposizione.
C. Con
petizione 30 agosto 2005 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17’740.50 oltre accessori
e il rigetto dell’opposizione interposta al PE. Nella risposta del 24 ottobre
2005 AP 1 si è opposta alla petizione, affermando che l’attrice avrebbe violato
la sua responsabilità contrattuale, pagando “senza riserva alcuna i precitati
assegni, malgrado le istruzioni contrarie e vincolanti fornite dalla cliente”. Statuendo
il 1° settembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la
convenuta al pagamento di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile
2004, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di L__________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le
spese di fr. 280.- a carico della convenuta, obbligata inoltre a rifondere
all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 900.-.
D. AP
1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 25
settembre 2006, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la
petizione sia respinta e che sia mantenuta l’opposizione interposta al PE no. __________,
con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 postula la reiezione
dell’appello con le proprie osservazioni del 20 novembre 2006, protestando a
sua volta tassa, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Nella fattispecie il Pretore ha qualificato il rapporto
esistente tra la banca e la cliente come un contratto di mandato. Ha poi
accertato che gli importi relativi ai tre assegni litigiosi, per un totale di
fr. 17'740.50, non erano stati addebitati a un altro conto riconducibile a J__________
o a un’altra sua società, come sosteneva la convenuta. In seguito ha escluso
che la revoca degli assegni, comunicati dalla convenuta alla banca la prima
volta telefonicamente nel settembre 2001, potesse essere tenuta in
considerazione dalla banca, alla quale gli assegni emessi fra il 30 maggio e il
7.
giugno 2001 erano stati presentati per il pagamento tra il 12 e il 20 giugno
2001.
Infine è giunto alla conclusione che il ritardo della banca nell’addebitare
alla cliente gli importi versati non inficiava l’obbligo di pagamento della
convenuta, così come non vi ostava il mancato blocco spontaneo degli assegni da
parte della banca, alla quale nemmeno era nota la vertenza tra la cliente e la
sua fornitrice, di cui non vi è traccia agli atti.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore un’interpretazione dei fatti parziale e arbitraria. Essa
adduce che il pagamento alla sua fornitrice non avrebbe mai dovuto avvenire,
poiché aveva ordinato telefonicamente e per iscritto il blocco degli assegni litigiosi,
in seguito a problemi insorti con la sua fornitrice. Inoltre nel periodo di
circa due anni trascorsi dal giorno in cui essa ha comunicato il blocco degli
assegni l’appellante ha creduto in perfetta buona fede che tale suo ordine
fosse stato eseguito dalla banca.
3.
Colui che apre
un conto bancario conclude un contratto di giro e di conto corrente, il quale
soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO, mentre le
singole transazioni costituiscono assegni ai sensi dell’art. 466 e segg. CO (v. Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 6a ed., pag. 256 e 361 e seg.). Per
gli assegni bancari in relazione al traffico dei pagamenti senza contanti,
valgono segnatamente le norme speciali di cui agli artt. 1100 e segg. CO
(“chéque”), in base alle quali, nell’ambito di un cosiddetto “Checkvertrag”, la
banca trattaria viene autorizzata dal traente (emittente) a pagare un
determinato importo al portatore dell’assegno per conto del traente medesimo
(v. Meyer-Hayoz/von
der Crone, Wertpapierrecht, ed.
1985, pag. 235).
4.
Per quel che concerne il blocco degli assegni, di principio l’ordine
di non pagare l’assegno bancario indirizzato al trattario da parte
dell’emittente ha effetto solo dopo che i termini di presentazione menzionati
dall’art. 1116 CO sono spirati (v. art. 1110 cpv. 1 CO). L’emittente può
tuttavia bloccare gli assegni prima che siano spirati tali termini nel caso di smarrimento dell’assegno, come previsto dall’art.
1119.
cpv. 3 CO. Nella prassi la norma all’art. 1119 cpv. 1 CO è stata
relativizzata, in quanto l’ordine di non pagare l’assegno viene preso in
considerazione anche prima che il termine di presentazione sia spirato, e
questo senza che sorga alcuna pretesa di risarcimento del portatore
dell’assegno nei confronti del trattario. L’ordine di blocco, nonostante l’art.
1119.
cpv. 1 CO, può quindi sempre essere tenuto in considerazione, anche se non
vi è un obbligo del trattario in questo senso. La revoca non necessita di una
forma particolare e avviene spesso telefonicamente (v. Hippele, Basler Kommentar OR II, ad art. 1119 CO, n. 2
e segg.).
5.
I documenti di
causa attestano che la convenuta ha emesso i tre assegni litigiosi il 30 maggio
2001.
(per FF 50'544.50, doc. E), il 6 giugno 2001 (per FF18’180.40, doc. F) e
il 7 giugno 2001 (per FF 6’375.-, doc. G). __________ ha presentato all’incasso
il primo assegno il 12 giugno 2001 e gli altri due il 19 giugno 2001 (doc.
H-K). In seguito a disguidi amministrativi interni, la banca attrice ha
scoperto solo nel 2003 di non aver addebitato i relativi importi pagati alla
cliente (doc. O, R). La convenuta sostiene in questa sede di aver annullato gli
assegni litigiosi con ordine telefonico al funzionario di banca che seguiva il
suo conto nell’estate 2001 e poi con raccomandata, poiché nel giugno 2001 erano
sorti problemi con la sua fornitrice, di cui la banca era al corrente. A parte
il fatto che in prima sede la convenuta non ha indicato quando è avvenuta la nota
telefonata di revoca, limitandosi a riportare nelle proprie conclusioni stralci
del verbale di deposizione in cui il funzionario ha situato al settembre 2001
tale conversazione, nulla agli atti consente di ritenere “notoria” alla banca
la vertenza della convenuta con la propria fornitrice, sicché la critica si
rivela infondata. Né regge l’ulteriore censura rivolta al Pretore di aver
interpretato in modo arbitrario e parziale i fatti. La deposizione 24 aprile
2006.
del citato funzionario di banca (verbali pag. 7) situa come detto al
settembre 2001 la telefonata di revoca, vale a dire quando i noti assegni erano
stati presentati e pagati da tempo, il 12 e il 19 giugno 2001. Dagli atti
risulta una telefonata risalente all’8 ottobre 2001 (v. doc. W) mentre per
iscritto la convenuta ha dato istruzioni di annullare tutti gli assegni emessi
in favore di “I__________” nel novembre 2001 (doc. 7). Ne deriva che l’appellante
non ha provato di aver dato ordine di bloccare i tre assegni prima della loro
presentazione all’incasso.
6.
Secondo l’appellante
il Pretore non avrebbe tenuto conto nella sua decisione del modo e dei tempi in
cui gli avvenimenti si sono svolti e afferma che nei 27 mesi trascorsi dal giugno
2001.
al settembre 2003 essa ha creduto in buona fede nella revoca degli assegni
secondo le istruzioni e ha così omesso di far valere nei confronti della
propria fornitrice i diritti di garanzia per la merce difettosa ricevuta,
subendone un danno. Ritiene pertanto di nulla dovere all’attrice. Nella
fattispecie è indubbio che la vertenza trae origine da un problema interno
della banca, che si è accorta solo nel 2003 di aver pagato i tre assegni litigiosi
senza averne addebitato il controvalore alla cliente che li ha emessi. È
altresì accertato che la banca ha pagato gli assegni alla loro presentazione il
12.
e il 19 giugno 2001, prima quindi di aver ricevuto dalla cliente
l’istruzione di bloccarli. La banca non aveva d’altra parte alcun dovere di
bloccare gli assegni di sua iniziativa, nulla agli atti provando che essa fosse
a conoscenza dell’asserita vertenza tra la cliente e la propria fornitrice,
rimasta allo stadio delle mere affermazioni di parte. In siffatte circostanze,
indipendentemente dall’asserita scarsa professionalità della banca nella
gestione del conto, la convenuta non può sottrarsi al pagamento degli assegni
da lei emessi, né può opporre alla banca attrice i danni – di cui tutto si
ignora – derivanti dalla propria mancata segnalazione alla fornitrice dei
difetti presentati dalla merce. Né il periodo trascorso tra il pagamento degli
assegni, avvenuto nel giugno 2001, e la richiesta di addebitare il conto il 9
settembre 2003, costituisce un abuso di diritto della banca. L’appello si
rivela dunque infondato in ogni suo punto e deve di conseguenza essere
respinto.
7.
La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili seguono l’integrale soccombenza della convenuta (art.
148.
CPC).
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 25 settembre 2006 di AP 1
è
respinto.
2.
Le
spese inerenti l’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 550.-
sono
poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà all’attrice fr. 900.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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