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Decisione

12.2006.177

Mandato: conto bancario. Singole transazioni sul conto: assegni

23 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1, società attiva nel ramo del commercio di abbigliamento e articoli sportivi,

ha aperto tramite la propria socia e gerente J__________ il 29 marzo 2000 una

relazione bancaria presso AO 1 di__________ e in particolare un conto corrente

aziendale utilizzato per il traffico dei pagamenti e recante il n. __________

(v. doc. A e B). AP 1 ha emesso tre assegni (n. __________) a favore della

società francese “I__________”, sua fornitrice, rispettivamente il 30 maggio

2001 per FRF 50'544.50 (pari a fr. 11'945.-, doc. E), il 6 giugno 2001 per FRF

18'180.40 (pari a fr. 4'290.85, doc. F) e il 7 giugno 2001 per FRF 6'375.-

(pari a fr. 1'504.65, doc. G). I tre assegni sono stati addebitati alla banca

trattaria AO 1 e accreditati alla __________, quale beneficiaria, con valuta 13

giugno, rispettivamente 20 giugno e 20 giugno 2001 (v. doc. H, I, J e K). Diverse

difficoltà tecniche interne alla banca AO 1 hanno fatto sì che, contrariamente

a quanto avviene in caso di operazioni con assegni, la banca beneficiaria

dell’assegno (qui __________) è stata accreditata, mentre il conto corrente n. __________

di AP 1 non è stato addebitato dei montanti di cui ai citati tre assegni. AO 1

ha segnalato la circostanza a AP 1 il 9 settembre 2003, chiedendo il pagamento

di fr. 20'001.43 (v. doc. L). Il 25 settembre e il 28 ottobre 2003 AO 1 ha

limitato la sua richiesta a un importo totale di fr. 17'740.50, riferito ai tre

assegni n. __________ (v. doc. N e O).

B.

AP 1 ha chiesto a AO 1 il 29 ottobre 2003 e il 25 novembre 2003 di verificare

se i tre assegni n. __________ non fossero stati erroneamente addebitati ad

altri conti, di cui uno facente capo a E__________, uno a H, uno a J__________

(v. doc. P). La ricerca non ha dato esito e la banca ha così reiterato la sua

richiesta di pagamento di fr. 17'740.50 (doc. R). Ne è seguito uno scambio di

corrispondenza rimasto infruttuoso. AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP

1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di L__________ il 7 settembre

2004 per l’importo di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2004,

al quale l’escussa ha interposto opposizione.

C. Con

petizione 30 agosto 2005 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17’740.50 oltre accessori

e il rigetto dell’opposizione interposta al PE. Nella risposta del 24 ottobre

2005 AP 1 si è opposta alla petizione, affermando che l’attrice avrebbe violato

la sua responsabilità contrattuale, pagando “senza riserva alcuna i precitati

assegni, malgrado le istruzioni contrarie e vincolanti fornite dalla cliente”. Statuendo

il 1° settembre 2006, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la

convenuta al pagamento di fr. 17'740.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile

2004, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di L__________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le

spese di fr. 280.- a carico della convenuta, obbligata inoltre a rifondere

all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 900.-.

D. AP

1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 25

settembre 2006, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la

petizione sia respinta e che sia mantenuta l’opposizione interposta al PE no. __________,

con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 postula la reiezione

dell’appello con le proprie osservazioni del 20 novembre 2006, protestando a

sua volta tassa, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Nella fattispecie il Pretore ha qualificato il rapporto

esistente tra la banca e la cliente come un contratto di mandato. Ha poi

accertato che gli importi relativi ai tre assegni litigiosi, per un totale di

fr. 17'740.50, non erano stati addebitati a un altro conto riconducibile a J__________

o a un’altra sua società, come sosteneva la convenuta. In seguito ha escluso

che la revoca degli assegni, comunicati dalla convenuta alla banca la prima

volta telefonicamente nel settembre 2001, potesse essere tenuta in

considerazione dalla banca, alla quale gli assegni emessi fra il 30 maggio e il

7.

giugno 2001 erano stati presentati per il pagamento tra il 12 e il 20 giugno

2001.

Infine è giunto alla conclusione che il ritardo della banca nell’addebitare

alla cliente gli importi versati non inficiava l’obbligo di pagamento della

convenuta, così come non vi ostava il mancato blocco spontaneo degli assegni da

parte della banca, alla quale nemmeno era nota la vertenza tra la cliente e la

sua fornitrice, di cui non vi è traccia agli atti.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore un’interpretazione dei fatti parziale e arbitraria. Essa

adduce che il pagamento alla sua fornitrice non avrebbe mai dovuto avvenire,

poiché aveva ordinato telefonicamente e per iscritto il blocco degli assegni litigiosi,

in seguito a problemi insorti con la sua fornitrice. Inoltre nel periodo di

circa due anni trascorsi dal giorno in cui essa ha comunicato il blocco degli

assegni l’appellante ha creduto in perfetta buona fede che tale suo ordine

fosse stato eseguito dalla banca.

3.

Colui che apre

un conto bancario conclude un contratto di giro e di conto corrente, il quale

soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e segg. CO, mentre le

singole transazioni costituiscono assegni ai sensi dell’art. 466 e segg. CO (v. Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 6a ed., pag. 256 e 361 e seg.). Per

gli assegni bancari in relazione al traffico dei pagamenti senza contanti,

valgono segnatamente le norme speciali di cui agli artt. 1100 e segg. CO

(“chéque”), in base alle quali, nell’ambito di un cosiddetto “Checkvertrag”, la

banca trattaria viene autorizzata dal traente (emittente) a pagare un

determinato importo al portatore dell’assegno per conto del traente medesimo

(v. Meyer-Hayoz/von

der Crone, Wertpapierrecht, ed.

1985, pag. 235).

4.

Per quel che concerne il blocco degli assegni, di principio l’ordine

di non pagare l’assegno bancario indirizzato al trattario da parte

dell’emittente ha effetto solo dopo che i termini di presentazione menzionati

dall’art. 1116 CO sono spirati (v. art. 1110 cpv. 1 CO). L’emittente può

tuttavia bloccare gli assegni prima che siano spirati tali termini nel caso di smarrimento dell’assegno, come previsto dall’art.

1119.

cpv. 3 CO. Nella prassi la norma all’art. 1119 cpv. 1 CO è stata

relativizzata, in quanto l’ordine di non pagare l’assegno viene preso in

considerazione anche prima che il termine di presentazione sia spirato, e

questo senza che sorga alcuna pretesa di risarcimento del portatore

dell’assegno nei confronti del trattario. L’ordine di blocco, nonostante l’art.

1119.

cpv. 1 CO, può quindi sempre essere tenuto in considerazione, anche se non

vi è un obbligo del trattario in questo senso. La revoca non necessita di una

forma particolare e avviene spesso telefonicamente (v. Hippele, Basler Kommentar OR II, ad art. 1119 CO, n. 2

e segg.).

5.

I documenti di

causa attestano che la convenuta ha emesso i tre assegni litigiosi il 30 maggio

2001.

(per FF 50'544.50, doc. E), il 6 giugno 2001 (per FF18’180.40, doc. F) e

il 7 giugno 2001 (per FF 6’375.-, doc. G). __________ ha presentato all’incasso

il primo assegno il 12 giugno 2001 e gli altri due il 19 giugno 2001 (doc.

H-K). In seguito a disguidi amministrativi interni, la banca attrice ha

scoperto solo nel 2003 di non aver addebitato i relativi importi pagati alla

cliente (doc. O, R). La convenuta sostiene in questa sede di aver annullato gli

assegni litigiosi con ordine telefonico al funzionario di banca che seguiva il

suo conto nell’estate 2001 e poi con raccomandata, poiché nel giugno 2001 erano

sorti problemi con la sua fornitrice, di cui la banca era al corrente. A parte

il fatto che in prima sede la convenuta non ha indicato quando è avvenuta la nota

telefonata di revoca, limitandosi a riportare nelle proprie conclusioni stralci

del verbale di deposizione in cui il funzionario ha situato al settembre 2001

tale conversazione, nulla agli atti consente di ritenere “notoria” alla banca

la vertenza della convenuta con la propria fornitrice, sicché la critica si

rivela infondata. Né regge l’ulteriore censura rivolta al Pretore di aver

interpretato in modo arbitrario e parziale i fatti. La deposizione 24 aprile

2006.

del citato funzionario di banca (verbali pag. 7) situa come detto al

settembre 2001 la telefonata di revoca, vale a dire quando i noti assegni erano

stati presentati e pagati da tempo, il 12 e il 19 giugno 2001. Dagli atti

risulta una telefonata risalente all’8 ottobre 2001 (v. doc. W) mentre per

iscritto la convenuta ha dato istruzioni di annullare tutti gli assegni emessi

in favore di “I__________” nel novembre 2001 (doc. 7). Ne deriva che l’appellante

non ha provato di aver dato ordine di bloccare i tre assegni prima della loro

presentazione all’incasso.

6.

Secondo l’appellante

il Pretore non avrebbe tenuto conto nella sua decisione del modo e dei tempi in

cui gli avvenimenti si sono svolti e afferma che nei 27 mesi trascorsi dal giugno

2001.

al settembre 2003 essa ha creduto in buona fede nella revoca degli assegni

secondo le istruzioni e ha così omesso di far valere nei confronti della

propria fornitrice i diritti di garanzia per la merce difettosa ricevuta,

subendone un danno. Ritiene pertanto di nulla dovere all’attrice. Nella

fattispecie è indubbio che la vertenza trae origine da un problema interno

della banca, che si è accorta solo nel 2003 di aver pagato i tre assegni litigiosi

senza averne addebitato il controvalore alla cliente che li ha emessi. È

altresì accertato che la banca ha pagato gli assegni alla loro presentazione il

12.

e il 19 giugno 2001, prima quindi di aver ricevuto dalla cliente

l’istruzione di bloccarli. La banca non aveva d’altra parte alcun dovere di

bloccare gli assegni di sua iniziativa, nulla agli atti provando che essa fosse

a conoscenza dell’asserita vertenza tra la cliente e la propria fornitrice,

rimasta allo stadio delle mere affermazioni di parte. In siffatte circostanze,

indipendentemente dall’asserita scarsa professionalità della banca nella

gestione del conto, la convenuta non può sottrarsi al pagamento degli assegni

da lei emessi, né può opporre alla banca attrice i danni – di cui tutto si

ignora – derivanti dalla propria mancata segnalazione alla fornitrice dei

difetti presentati dalla merce. Né il periodo trascorso tra il pagamento degli

assegni, avvenuto nel giugno 2001, e la richiesta di addebitare il conto il 9

settembre 2003, costituisce un abuso di diritto della banca. L’appello si

rivela dunque infondato in ogni suo punto e deve di conseguenza essere

respinto.

7.

La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili seguono l’integrale soccombenza della convenuta (art.

148.

CPC).

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. L’appello 25 settembre 2006 di AP 1

è

respinto.

2.

Le

spese inerenti l’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr. 50.-

Totale

fr. 550.-

sono

poste a carico dell’appellante, la quale rifonderà all’attrice fr. 900.- per

ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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