12.2006.180
Contratto di mediazione
4 dicembre 2007Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.180
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di mediazione
MEDIAZIONE
MERCEDE
REMUNERAZIONE
art. 412 CO
Incarto n.
12.2006.180
Lugano
4 dicembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.101
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6
luglio 2001 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. da
RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
40'638.75 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 18'830.-;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 11 settembre 2006 ha parzialmente accolto, condannando
Fatti
i convenuti in solido a versare all’attore fr. 12'566.30 più interessi;
appellanti
i convenuti con atto di appello 5 ottobre 2006, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 15 febbraio 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
16 maggio 2000 AP 2 e AP 1 hanno acquistato per fr. 168'877.- dalle società __________
SA e __________ SA la part. n. __________ __________ di __________ e una quota
di comproprietà di 1/8 della coattiva di cui alla part. n. __________ (doc. 4),
in vista dell’edificazione di una casa unifamiliare. L’acquisto del terreno è
stato reso possibile grazie all’interessamento di AO 1, che svolge l’attività
di disegnatore del genio civile (doc. S), il quale ha pure allestito alcuni
schizzi all’indirizzo degli acquirenti.
Il 18
luglio 2000 AP 2, rappresentati da AO 1 in qualità di direttore dei lavori,
hanno sottoscritto un contratto d’appalto con I__________ __________ SA, volto
all’edificazione della casa d’abitazione (doc. G). I lavori hanno preso avvio
nel successivo mese di agosto e il direttore dei lavori ha collaborato al
cantiere fino al 22 settembre 2000, data in cui è stato colpito da un infarto,
circostanza questa che ha poi indotto i mandanti a revocargli l’incarico,
conferito ad I__________ __________ SA (doc. A).
2. Con
la petizione in rassegna AO 1, dopo aver a suo tempo esposto all’indirizzo dei AP
2 AP 1 una fattura di complessivi fr. 16'125.- (doc. D), rimasta impagata, ha
chiesto la loro condanna in solido al pagamento di fr. 40'638.75 oltre
interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 18'830.-. Egli ha in
sostanza preteso il pagamento di una mercede di fr. 10'000.- per la sua
intermediazione nell’acquisto del terreno ed il versamento di un onorario,
calcolato sulla base della norma SIA 102, di fr. 30'638.75, poi ridotto a
seguito delle risultanze peritali a fr. 7'500.- più IVA, ovvero a fr. 8'830.-,
per le prestazioni di progettazione da lui svolte e l’attività da lui prestata
sul cantiere.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando entrambe le posizioni creditorie
dell’attore. Oltre a contestare l’ammontare della mercede di mediazione pretesa,
ritenuta eccessiva, essi hanno evidenziato come l’attore avesse in realtà
agito, oltretutto motu proprio, non su loro mandato o per loro interesse
ma per conto delle proprietarie del terreno o del rappresentante di queste
ultime, R__________ __________. Quanto alle altre prestazioni asseritamente
svolte dall’attore nell’ambito dell’edificazione del terreno, essi, oltre a
contestare l’applicazione della norma SIA, hanno osservato come le stesse, a
parte la direzione lavori, comunque rivelatasi carente, non fossero state
eseguite dall’attore e tanto meno per loro conto, rientrando anzi nell’ambito
di un progetto preesistente all’acquisto del terreno.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima appurato che i convenuti
avevano avuto conoscenza dell’occasione di acquistare il terreno direttamente o
indirettamente per il tramite dell’attore, ritenendo per altro pacifica la
circostanza. Poiché dalla testimonianza di R__________ __________ si evinceva
come l’attore fosse stato riconosciuto esternamente come il mediatore dei
convenuti, essendo stato lui ad averglieli presentati ed in tutte le trattative
che avevano portato alla firma dell’impegno di acquisto (doc. 2), da lui
condotte, essendo sempre risultato che egli agiva per nome e per conto dei
convenuti, ne ha poi concluso per la venuta in essere tra le parti di un
contratto di mediazione, con il conseguente diritto per l’attore, che aveva
agito quale mediatore non professionista, di ottenere una mercede, che ha poi
concretamente quantificato, applicando una percentuale del 3% sul solo prezzo
di acquisto, senza considerare i costi di urbanizzazione del fondo, in fr.
5'066.30. Il giudice di prime cure, sulla base delle testimonianze del
direttore di I__________ __________ SA, S__________ __________, e di R__________
__________, ha quindi ritenuto sufficientemente provato che l’attore, oltre
alla direzione lavori, avesse effettuato altre prestazioni a favore dei
convenuti, ed in particolare, allestito i doc. I, M, N e O, precisando in
seguito che, malgrado questi documenti non fossero stati tutti allestiti da lui
personalmente, la mercede era comunque dovuta, l’operato dei terzi dovendo
essere considerato un subappalto ai sensi dell’art. 364 cpv. 2 CO. Sulla base
della fatturazione oraria indicata dal perito giudiziario, l’unico criterio
ritenuto praticabile, il primo giudice, aderendo agli accertamenti peritali
circa le ore impiegate e la retribuzione oraria determinante, ha quindi
stabilito in fr. 7'500.- la mercede per quelle prestazioni svolte dall’attore. Escluso
che sulle somme così attribuite fosse dovuta l’IVA, egli ha in definitiva
accolto la petizione per fr. 12'566.30 più interessi.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto
che tra le parti non era sorto alcun contratto di mediazione: l’attore era in
effetti intervenuto nell’affare in rappresentanza del mediatore delle
proprietarie, con il quale aveva già avuto modo di collaborare a titolo
professionale e che per altro conosceva perfettamente, tanto più che
dall’incarto non era risultato alcun elemento a comprova del fatto che egli
avesse trattato la pratica per conto dei convenuti, né tale eventualità era
maggiormente verosimile rispetto ad una sua trattazione per conto delle venditrici;
in ogni caso non era provato che essi avessero pensato, o anche solo
lontanamente immaginato, che l’attore stesse prestando loro dei servigi
nell’ambito di una mediazione a fini di compravendita, sicché non poteva
esservi stata una tolleranza o una tacita accettazione dell’attività di
mediazione. Pure contestato è il diritto dell’attore al pagamento per le altre
prestazioni da lui asseritamente svolte: egli non aveva in realtà dimostrato di
aver svolto nulla ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né
aveva provato che il terzo da lui incaricato avesse agito proprio per conto dei
convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale incarico
fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto
informativo ai convenuti (doc. 1). Il giudice aveva oltretutto misconosciuto
alcune argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e
segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti
ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O
corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non
potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il
contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un
contratto “chiavi in mano” ed era così comprensivo per definizione dei costi di
progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il
pagamento per eventuali lavori di progettazione. La perizia giudiziaria era in
ogni caso stata allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, tanto
più che le parti nemmeno avevano concordato l’applicazione delle norme SIA, cui
il perito aveva invece fatto riferimento.
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. I
convenuti censurano innanzitutto di essere tenuti al pagamento della mercede di
mediazione di fr. 5'066.30, ritenendo non provata la conclusione di un
contratto di mediazione con l’attore. A loro dire, la controparte non aveva in
effetti agito per loro conto, ma per conto delle venditrici ed essi non
potevano immaginare che essa stesse prestando dei servigi nell’ambito di una
mediazione.
6.1 Ai
sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve
il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi
per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede.
Per
stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi
ai principi generali sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato,
cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad
art. 412 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p.
179), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per
atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis, op. cit., p.
179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non implica
tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in essere
per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557;
ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). L’accettazione per
atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole tolleranza o la
tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n.
5c ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). E’ in altre
parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere
che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di
concludere un mandato di mediazione (Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann, op.
cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid.
2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10
luglio 1998 inc. n. 12.98.43). Vista l’insistenza di certi mediatori
professionisti, non si dovrebbe ammettere facilmente che il silenzio valga
quale accettazione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557;
ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). In applicazione
dell’art. 8 CC, spetta al mediatore che pretende la provvigione dimostrare le
circostanze che permettano di confermare l’esistenza di un accordo tra le
parti, ovvero che esse si siano accordate sui punti essenziali del contratto di
mediazione. Occorre dunque da una parte che il mandante conosca l’attività del
mediatore in suo favore (e non a favore della controparte), ritenuto che in
caso di situazione confusa il mediatore è tenuto ad apportare in tempo utile i
chiarimenti necessari al fine di poter stabilire chi, tra le persone
intervenute, lo abbia ingaggiato per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid.
2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004
p. 257), fermo restando che l’attività mediatoria dev’essere sufficientemente
caratterizzata, per la sua importanza o per la sua durata, da costituire
un’offerta di servizi (Schweiger, op. cit., ibidem; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis,
op. cit., ibidem; DTF 72 II 87; Rep. 1991 p. 453). D’altro canto il
carattere oneroso del contratto fa pure parte degli elementi del contratto di mediazione,
per cui è necessario che dalle circostanze si possa concludere che il mandante
si è impegnato a versare alla controparte una provvigione (ICCTF 9 aprile 2002 consid.
2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p.
257).
6.2 Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha accertato la conclusione di un
contratto di mediazione tra l’attore ed i convenuti non può essere confermato. È
pacifico che le parti non hanno firmato alcun contratto di mediazione scritto,
né risulta che esse si siano accordate verbalmente in tal senso. E neppure,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si può ritenere che
l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stato in grado di
provare le circostanze che avrebbero permesso di concludere per l’esistenza di un
tale contratto per atti concludenti. Egli, pur confrontato con la contestazione
della controparte, non ha innanzitutto dimostrato che i convenuti gli avessero
chiesto di trovargli un terreno su cui edificare la loro casa o di aver loro
mostrato altri terreni, oltre a quello di __________ (replica p. 2 segg.), per
cui se ne deve concludere che egli nell’occasione aveva agito di sua iniziativa
e indirizzato i convenuti verso quel solo terreno. Quanto alle prestazioni da
lui effettuate, egli, agendo assieme al direttore di I__________ __________ S__________
__________, si è in sostanza limitato a presentare i convenuti a R__________ __________,
incaricato di trovare degli acquirenti per il terreno in questione, nonché a condurre,
per conto dei convenuti, tutte le trattative fino alla firma dell’impegno
d’acquisto (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che tra
l’altro imponeva la delibera dei lavori sempre ad I__________ __________ (doc.
2). Ma ciò, a ben vedere, non basta ancora per ammettere l’esistenza di un
contratto di mediazione tra le parti. L’istruttoria ha in effetti permesso di
accertare che la promozione dell’edificazione di questo e di altri terreni in
quella zona era stata attribuita dai proprietari a R__________ __________
rispettivamente, per la fase esecutiva vera e propria, ad I__________ __________
SA (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1) e che l’attore
aveva in precedenza intrattenuto rapporti di collaborazione con lo studio di
architettura A__________ __________ (teste R__________ __________ verbale 21
febbraio 2002 p. 2), di cui __________, pure membro, assieme a S__________ __________,
del consiglio d’amministrazione di __________ __________ SA (doc. 3), era
titolare (doc. 7). Ma soprattutto egli aveva consegnato ai convenuti una
relazione tecnica (doc. 1), oltretutto da lui firmata, relativa
all’edificazione del “Quartiere G__________” - il che sembrerebbe indiziare un
suo agire per conto dei promotori - con annessa la bozza di un contratto di
appalto. In tali circostanze il fatto che l’attore, non richiesto, abbia offerto
ai convenuti di sua iniziativa quell’unico terreno, li abbia presentati a R__________
__________ non da solo ma assieme al direttore di I__________ __________ e ad
un certo momento abbia consegnato loro un prospetto relativo all’edificazione
del “Quartiere G__________”, sia pure non preesistente ma comunque recante la
sua firma (doc. 1), consentiva tutto sommato ai convenuti di immaginare in
buona fede che tra l’attore e queste altre persone o entità coinvolte nell’affare
(R__________ __________, S__________ __________, I__________ __________) vi
potesse essere già un interesse comune nella promozione immobiliare. In una situazione
del genere i convenuti ben potevano ritenere, anche perché nelle mediazioni immobiliari
è usuale che l’eventuale mercede sia pagata dal venditore (Marquis,
op. cit., p. 188), che l’attore, pur avendo condotto per loro conto le
trattative della vendita, potesse essere già remunerato, in forza di un
contratto di mediazione o di altri accordi, dalle venditrici o da altri, e
dunque non dovesse essere remunerato da loro. Se quindi avesse voluto
pretendere una mercede di mediazione da questi ultimi, l’attore, in base alla
giurisprudenza, avrebbe dovuto preoccuparsi di chiarire per tempo con loro per
conto di chi egli stava operando, pretendendo se del caso la conclusione di un
contratto di mediazione scritto o verbale, e il non averlo fatto e l’aver con
ciò lasciato incautamente sussistere una situazione confusa vanifica ogni sua
pretesa (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2c pubbl. in SJ 2002 p. 557). Oltretutto,
avendo egli dichiarato di essere stato in un rapporto di amicizia con i
convenuti (petizione p. 3, replica p. 2) e non avendo dimostrato di essere un
mediatore professionista, i convenuti ben potevano ritenere che l’eventuale
attività d’intermediazione nemmeno fosse stata da lui prestata a titolo
oneroso, ma che egli fosse intervenuto nell’occasione unicamente al fine di
garantirsi il successivo conferimento di un mandato di progettazione o di
direzione dei lavori, com’era poi effettivamente avvenuto; e d’altro canto neppure
risulta che i convenuti abbiano manifestato, in qualsiasi altro modo, la loro volontà
di remunerare l’attore per queste sue prestazioni.
7. I
convenuti contestano pure di dover versare all’attore altri fr. 7'500.- per le
altre prestazioni da lui asseritamente svolte in forza di un contratto di
appalto o mandato, segnatamente per i lavori di progettazione e direzione dei
lavori.
7.1 Essi
osservano dapprima che l’attore non aveva dimostrato di aver svolto quelle
prestazioni ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né aveva
provato che il terzo da lui incaricato, R__________ __________, avesse agito
proprio per conto dei convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale
incarico fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il
prospetto informativo ai convenuti (doc. 1). Le censure sono infondate. I
convenuti non hanno invero mai contestato negli allegati preliminari che
l’attore abbia svolto la direzione lavori fino alla data del suo infarto ed in
proposito si sono limitati ad osservare, senza tuttavia provarlo, che la stessa
era stata difettosa (risposta p. 7 segg., duplica p. 6 e 8 seg.; cfr. pure doc.
F). Quanto all’attività di progettazione, questa sì contestata, l’istruttoria
ha permesso di accertare che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al
doc. M (cfr. teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 1; cfr.
pure l’ammissione dei convenuti sub doc. F) e che i progetti di cui ai doc. I,
N e O erano invece stati elaborati, su richiesta di quest’ultimo, da R__________
__________ nella sua veste di titolare dello studio d’architettura A__________ __________
(teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 2). Sulla base della
testimonianza di quest’ultimo il primo giudice ha quindi ritenuto che questi
aveva agito in qualità di subappaltatore dell’attore. In questa sede i
convenuti non si confrontano assolutamente con l’argomentazione pretorile, che
di conseguenza deve essere considerata appurata (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Essi si limitano in primo luogo a ribadire che quei
documenti, ovvero almeno i doc. I, N e O, non erano stati allestiti dall’attore
ma da R__________ __________, ma non spiegano in che modo tale circostanza,
come detto pacifica, possa essere rilevante a fronte della loro mancata
contestazione dell’accertamento pretorile secondo cui questi aveva agito in
qualità di subappaltatore. Essi contestano poi che R__________ __________, così
incaricato dall’attore, avesse nell’occasione agito per loro conto, visto e
considerato che egli, laddove pure si era espresso in quei termini, aveva
aggiunto l’espressione “almeno per quello che pensavo io...” (verbale 21
febbraio 2002 p. 1), sennonché, a parte il fatto che non si vede proprio per
conto di chi altri, se non i convenuti acquirenti, quei piani potessero
ragionevolmente essere stati allestiti, tale aggiunta non toglie in realtà
alcuna validità a quella sua affermazione, non essendo per altro chiaro se
nell’occasione il teste abbia semplicemente riferito una sua soggettiva
deduzione o piuttosto abbia riportato una conclusione cui era giunto sulla base
di altre circostanze che non erano state evocate in sede testimoniale; del
resto, come già stabilito dal primo giudice e non contestato in questa sede,
anche il teste S__________ __________ aveva dichiarato (verbale 25 aprile 2002
p. 1) che sia la progettazione, almeno quella relativa ai documenti che qui
interessano, sia l’allestimento dei capitolati erano stati gestiti dall’attore
rispettivamente dai convenuti, mentre I__________ __________ SA si era occupata
della progettazione solo dopo la revoca del mandato all’attore; ed oltretutto
gli stessi convenuti, sottoscrivendo la successiva domanda di costruzione (doc.
9a e 9b), allestita sulla base dei piani elaborati dallo studio d’architettura
A__________ __________ (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002
p. 2, cfr. doc. I e 9b), avevano di fatto ammesso che i piani realizzati in
precedenza da R__________ __________, che erano poi stati ulteriormente
sviluppati a quel momento (cfr. perizia p. 5), corrispondevano ai loro desideri
ed alle loro aspettative. Quanto alla tesi secondo cui quell’incarico sarebbe
stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto
informativo ai convenuti (doc. 1), lo stesso va pure disatteso, atteso che R__________
__________ aveva dichiarato (verbale 21 febbraio 2002 p. 1) che la relazione
tecnica di cui al doc. 1 era stata da lui realizzata dopo che l’attore aveva
allestito il doc. M e lui stesso aveva già preparato, su suo incarico e per
conto dei convenuti, il progetto di cui al doc. N.
7.2 A
detta dei convenuti, il giudice aveva inoltre misconosciuto alcune
argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e
segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti
ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O
corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non
potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il
contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un
contratto “chiavi in mano” ed era per definizione comprensivo dei costi di
progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il
pagamento per eventuali lavori di progettazione. Anche queste ulteriori censure
sono infondate.
I convenuti ribadiscono in sostanza di non essere tenuti a pagare i
lavori di progettazione effettuati, a loro dire non per loro conto ma semmai
per altri potenziali acquirenti, precedentemente alla consegna del prospetto di
cui al doc. 1, che essi ritengono fosse preesistente, rispettivamente prima
della data di acquisto del terreno. A torto. Già si è detto, sulla base della
testimonianza di R__________ __________ (verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che il
prospetto non era in realtà preesistente, ma era stato realizzato solo in epoca
successiva, dopo che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al doc. M e lo
stesso R__________ __________ aveva preparato i piani di cui al doc. N: a
comprova della circostanza si osserva che i piani di cui al doc. O, relativi al
cosiddetto “secondo progetto”, corrispondono quasi integralmente a quelli
contenuti nel prospetto di cui al doc. 1; e analoghe considerazioni valgono per
i piani di cui al doc. I, che non costituiscono a detta del perito dei piani
esecutivi (perizia p. 5), e che pure corrispondono a quanto prospettato nel
doc. 1. Il fatto che i piani di cui al doc. I, come pure la domanda di
costruzione (doc. 9a e 9b), siano stati allestiti il 21 aprile 2000 i primi
rispettivamente il 12 maggio 2000 la seconda, ovvero prima del formale acquisto
del terreno, non toglie che gli stessi, oltretutto firmati dai convenuti, siano
stati allestiti conformemente alla loro volontà ed alle loro intenzioni e non
per conto di altri e debbano quindi essere pagati. Quanto all’altra obiezione
dei convenuti, secondo cui, avendo essi concluso un contratto “chiavi in mano”
con I__________ __________ SA (doc. G), le prestazioni di progettazione erano
già comprese nel prezzo e dunque non occorreva incaricare separatamente
l’attore, si osserva che tale impostazione sarebbe stata corretta se il
contratto di impresa generale fosse stato concluso ab initio, il che
beninteso avrebbe comunque comportato un aumento della mercede a favore
dell’appaltatore generale. Nel caso di specie i lavori di progettazione erano
però già stati in gran parte allestiti a cura dell’attore e l’impresa generale,
che è intervenuta solo successivamente, si è dovuta occupare, oltre che della
costruzione vera e propria, dell’allestimento dei piani esecutivi, che
risultavano mancanti (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p.
2, teste S__________ __________ verbale 25 aprile 2002 p. 2; cfr. pure doc. 30
inc. rich. I°). In base all’art. 18 della bozza di contratto di impresa
generale, contenuta nel prospetto di cui al doc. 1, era del resto stato
chiaramente precisato che i lavori di progettazione, al pari della direzione
lavori, non sarebbero stati compresi nel contratto di appalto generale.
7.3 I
convenuti ritengono poi che la perizia giudiziaria era in ogni caso stata
allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, il perito non avendo
potuto esaminare documentazione che gli permettesse di rispondere ai quesiti
che gli erano stati posti ed in particolare non avendo potuto disporre di
documentazione i cui costi di allestimento potevano essere posti a loro carico.
La censura, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), ma è anche infondata nel merito, atteso che il perito,
dopo aver preso visione degli atti di causa ed in particolare dei piani e degli
schizzi di cui ai doc. I, M, N e O, è stato in grado di determinare in base
alla sua esperienza quale sarebbe stato il dispendio di tempo necessario per
allestire i lavori di progettazione e di direzione lavori qui contestati.
7.4 E
neppure può infine essere condivisa la censura dei convenuti, che ritengono
inutilizzabile la perizia giudiziaria, in quanto le parti non avevano
concordato l’applicazione delle norme SIA 102, cui il perito aveva invece fatto
riferimento. Pur dovendosi dar atto ai convenuti che le norme SIA 102 non erano
parte integrante del contratto tra le parti, siccome non esplicitamente
pattuite, la decisione del Pretore di far nondimeno capo alla perizia va
confermata. Innanzitutto si osserva che il perito non ha proposto un calcolo per
valore, che corrispondeva alla modalità classica di computo in base alla norma
SIA per un caso come quello in esame, ma nelle particolari circostanze, visto
che la valutazione dell’onorario a favore dell’attore non poteva essere
ritenuta corrispondente alle prestazioni da lui fornite per la realizzazione di
quanto appariva nei documenti citati, ha eccezionalmente optato per una
valutazione in base al solo tempo impiegato, remunerando la sua attività, in
base alle tariffe orarie vigenti allora per persone con le medesime qualifiche
professionali, con un importo medio di fr. 100.- all’ora. In tali circostanze
nemmeno si potrebbe pertanto ritenere che il perito abbia effettuato un vero e
proprio calcolo in base alla norma SIA. Ma se anche così fosse, la particolare
modalità di computo da lui adottata non sarebbe in ogni caso censurabile, la
giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le norme SIA
costituiscono comunque un valido punto di riferimento, cui il giudice è
autorizzato ad ispirarsi, specie se, come in concreto, agli atti non vi sono
altri elementi - una norma legale, un accordo tra le parti, o un uso - per
determinare la mercede a favore del professionista (Weber, Basler Kommentar,
2ª ed., n. 38 ad art. 394 CO;
ICCTF 15 ottobre 2001 consid. 1c pubbl. in SJ 2002 p. 204; II CCA 20 novembre
1997 inc. n. 12.97.182). Il criterio adottato nell’occasione dal perito, che ha
fatto riferimento al tempo impiegato, al rischio di guadagno, ai costi di
gestione, alle trasferte, ecc., tiene del resto conto degli elementi che a
detta del Tribunale federale andrebbero correttamente presi in considerazione
per la determinazione dell’onorario in un caso del genere (Weber, op. cit.,
n. 39 ad art. 394 CO; DTF 101 II 111 consid. 2; ICCTF 15 ottobre 2001 consid.
1b pubbl. in SJ 2002 p. 204).
7.5 Per
il resto, l’ammontare della mercede / onorario dovuto a favore dell’attore non
è stato contestato e può pertanto essere confermato.
8. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali e le
indennità della procedura d’appello sono stati calcolati su un valore litigioso
di fr. 12'566.30.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 ottobre 2006 di AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 11 settembre 2006 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 AP 2 e AP 1 sono condannati
a versare in solido a AO 1 l’importo di fr. 7'500.- con interessi al 5% a
partire dal 6 luglio 2001.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di AP 2 e AP 1 in ragione di 1/5 e per il restante 4/5 a carico
di AO 1, il quale rifonderà a controparte l’importo di 2'700.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi in solido dagli appellanti, restano a loro carico per 3/5 e per 2/5
sono a carico dell’appellato, a cui essi rifonderanno, sempre in solido, fr. 250.-
per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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