Lexipedia

Decisione

12.2006.180

Contratto di mediazione

4 dicembre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti in solido a versare all’attore fr. 12'566.30 più interessi;

appellanti

i convenuti con atto di appello 5 ottobre 2006, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attore con osservazioni 15 febbraio 2007 postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

16 maggio 2000 AP 2 e AP 1 hanno acquistato per fr. 168'877.- dalle società __________

SA e __________ SA la part. n. __________ __________ di __________ e una quota

di comproprietà di 1/8 della coattiva di cui alla part. n. __________ (doc. 4),

in vista dell’edificazione di una casa unifamiliare. L’acquisto del terreno è

stato reso possibile grazie all’interessamento di AO 1, che svolge l’attività

di disegnatore del genio civile (doc. S), il quale ha pure allestito alcuni

schizzi all’indirizzo degli acquirenti.

Il 18

luglio 2000 AP 2, rappresentati da AO 1 in qualità di direttore dei lavori,

hanno sottoscritto un contratto d’appalto con I__________ __________ SA, volto

all’edificazione della casa d’abitazione (doc. G). I lavori hanno preso avvio

nel successivo mese di agosto e il direttore dei lavori ha collaborato al

cantiere fino al 22 settembre 2000, data in cui è stato colpito da un infarto,

circostanza questa che ha poi indotto i mandanti a revocargli l’incarico,

conferito ad I__________ __________ SA (doc. A).

2. Con

la petizione in rassegna AO 1, dopo aver a suo tempo esposto all’indirizzo dei AP

2 AP 1 una fattura di complessivi fr. 16'125.- (doc. D), rimasta impagata, ha

chiesto la loro condanna in solido al pagamento di fr. 40'638.75 oltre

interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 18'830.-. Egli ha in

sostanza preteso il pagamento di una mercede di fr. 10'000.- per la sua

intermediazione nell’acquisto del terreno ed il versamento di un onorario,

calcolato sulla base della norma SIA 102, di fr. 30'638.75, poi ridotto a

seguito delle risultanze peritali a fr. 7'500.- più IVA, ovvero a fr. 8'830.-,

per le prestazioni di progettazione da lui svolte e l’attività da lui prestata

sul cantiere.

I

convenuti si sono opposti alla petizione, contestando entrambe le posizioni creditorie

dell’attore. Oltre a contestare l’ammontare della mercede di mediazione pretesa,

ritenuta eccessiva, essi hanno evidenziato come l’attore avesse in realtà

agito, oltretutto motu proprio, non su loro mandato o per loro interesse

ma per conto delle proprietarie del terreno o del rappresentante di queste

ultime, R__________ __________. Quanto alle altre prestazioni asseritamente

svolte dall’attore nell’ambito dell’edificazione del terreno, essi, oltre a

contestare l’applicazione della norma SIA, hanno osservato come le stesse, a

parte la direzione lavori, comunque rivelatasi carente, non fossero state

eseguite dall’attore e tanto meno per loro conto, rientrando anzi nell’ambito

di un progetto preesistente all’acquisto del terreno.

3. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima appurato che i convenuti

avevano avuto conoscenza dell’occasione di acquistare il terreno direttamente o

indirettamente per il tramite dell’attore, ritenendo per altro pacifica la

circostanza. Poiché dalla testimonianza di R__________ __________ si evinceva

come l’attore fosse stato riconosciuto esternamente come il mediatore dei

convenuti, essendo stato lui ad averglieli presentati ed in tutte le trattative

che avevano portato alla firma dell’impegno di acquisto (doc. 2), da lui

condotte, essendo sempre risultato che egli agiva per nome e per conto dei

convenuti, ne ha poi concluso per la venuta in essere tra le parti di un

contratto di mediazione, con il conseguente diritto per l’attore, che aveva

agito quale mediatore non professionista, di ottenere una mercede, che ha poi

concretamente quantificato, applicando una percentuale del 3% sul solo prezzo

di acquisto, senza considerare i costi di urbanizzazione del fondo, in fr.

5'066.30. Il giudice di prime cure, sulla base delle testimonianze del

direttore di I__________ __________ SA, S__________ __________, e di R__________

__________, ha quindi ritenuto sufficientemente provato che l’attore, oltre

alla direzione lavori, avesse effettuato altre prestazioni a favore dei

convenuti, ed in particolare, allestito i doc. I, M, N e O, precisando in

seguito che, malgrado questi documenti non fossero stati tutti allestiti da lui

personalmente, la mercede era comunque dovuta, l’operato dei terzi dovendo

essere considerato un subappalto ai sensi dell’art. 364 cpv. 2 CO. Sulla base

della fatturazione oraria indicata dal perito giudiziario, l’unico criterio

ritenuto praticabile, il primo giudice, aderendo agli accertamenti peritali

circa le ore impiegate e la retribuzione oraria determinante, ha quindi

stabilito in fr. 7'500.- la mercede per quelle prestazioni svolte dall’attore. Escluso

che sulle somme così attribuite fosse dovuta l’IVA, egli ha in definitiva

accolto la petizione per fr. 12'566.30 più interessi.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto

che tra le parti non era sorto alcun contratto di mediazione: l’attore era in

effetti intervenuto nell’affare in rappresentanza del mediatore delle

proprietarie, con il quale aveva già avuto modo di collaborare a titolo

professionale e che per altro conosceva perfettamente, tanto più che

dall’incarto non era risultato alcun elemento a comprova del fatto che egli

avesse trattato la pratica per conto dei convenuti, né tale eventualità era

maggiormente verosimile rispetto ad una sua trattazione per conto delle venditrici;

in ogni caso non era provato che essi avessero pensato, o anche solo

lontanamente immaginato, che l’attore stesse prestando loro dei servigi

nell’ambito di una mediazione a fini di compravendita, sicché non poteva

esservi stata una tolleranza o una tacita accettazione dell’attività di

mediazione. Pure contestato è il diritto dell’attore al pagamento per le altre

prestazioni da lui asseritamente svolte: egli non aveva in realtà dimostrato di

aver svolto nulla ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né

aveva provato che il terzo da lui incaricato avesse agito proprio per conto dei

convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale incarico

fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto

informativo ai convenuti (doc. 1). Il giudice aveva oltretutto misconosciuto

alcune argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e

segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti

ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O

corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non

potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il

contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un

contratto “chiavi in mano” ed era così comprensivo per definizione dei costi di

progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il

pagamento per eventuali lavori di progettazione. La perizia giudiziaria era in

ogni caso stata allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, tanto

più che le parti nemmeno avevano concordato l’applicazione delle norme SIA, cui

il perito aveva invece fatto riferimento.

5. Delle

osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

6. I

convenuti censurano innanzitutto di essere tenuti al pagamento della mercede di

mediazione di fr. 5'066.30, ritenendo non provata la conclusione di un

contratto di mediazione con l’attore. A loro dire, la controparte non aveva in

effetti agito per loro conto, ma per conto delle venditrici ed essi non

potevano immaginare che essa stesse prestando dei servigi nell’ambito di una

mediazione.

6.1 Ai

sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve

il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi

per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede.

Per

stabilire se sia stato stipulato un contratto di mediazione, occorre riferirsi

ai principi generali sulla conclusione del contratto ed alle norme sul mandato,

cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a e segg. ad

art. 412 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p.

179), così che il contratto può risultare concluso sia espressamente che per

atti concludenti (Ammann, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 412 CO; Engel, Les contrats de droit suisse, 2ª ed., p. 522; Marquis, op. cit., p.

179 e 182 segg.). Il solo fatto di lasciare agire il mediatore non implica

tuttavia necessariamente che il contratto di mediazione sia venuto in essere

per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557;

ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). L’accettazione per

atti concludenti avviene in effetti solo con la consapevole tolleranza o la

tacita ratifica di un’attività mediatoria (Gautschi, op. cit., n.

5c ad art. 412 CO; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 184 seg.). E’ in altre

parole necessario che l’attività del mediatore sia tanto chiara da far ritenere

che la mancata opposizione del mandante sia da interpretare quale volontà di

concludere un mandato di mediazione (Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 37 seg.; Ammann, op.

cit., ibidem; Marquis, op. cit., p. 185 segg.; DTF 72 II 87; ICCTF 9 aprile 2002 consid.

2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; II CCA 20 novembre 1997 inc. n. 12.97.173, 10

luglio 1998 inc. n. 12.98.43). Vista l’insistenza di certi mediatori

professionisti, non si dovrebbe ammettere facilmente che il silenzio valga

quale accettazione (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2a pubbl. in SJ 2002 p. 557;

ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p. 257). In applicazione

dell’art. 8 CC, spetta al mediatore che pretende la provvigione dimostrare le

circostanze che permettano di confermare l’esistenza di un accordo tra le

parti, ovvero che esse si siano accordate sui punti essenziali del contratto di

mediazione. Occorre dunque da una parte che il mandante conosca l’attività del

mediatore in suo favore (e non a favore della controparte), ritenuto che in

caso di situazione confusa il mediatore è tenuto ad apportare in tempo utile i

chiarimenti necessari al fine di poter stabilire chi, tra le persone

intervenute, lo abbia ingaggiato per atti concludenti (ICCTF 9 aprile 2002 consid.

2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004

p. 257), fermo restando che l’attività mediatoria dev’essere sufficientemente

caratterizzata, per la sua importanza o per la sua durata, da costituire

un’offerta di servizi (Schweiger, op. cit., ibidem; Ammann, op. cit., ibidem; Marquis,

op. cit., ibidem; DTF 72 II 87; Rep. 1991 p. 453). D’altro canto il

carattere oneroso del contratto fa pure parte degli elementi del contratto di mediazione,

per cui è necessario che dalle circostanze si possa concludere che il mandante

si è impegnato a versare alla controparte una provvigione (ICCTF 9 aprile 2002 consid.

2a pubbl. in SJ 2002 p. 557; ICCTF 6 giugno 2003 consid. 3.1 pubbl. in SJ 2004 p.

257).

6.2 Nel

caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha accertato la conclusione di un

contratto di mediazione tra l’attore ed i convenuti non può essere confermato. È

pacifico che le parti non hanno firmato alcun contratto di mediazione scritto,

né risulta che esse si siano accordate verbalmente in tal senso. E neppure,

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, si può ritenere che

l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stato in grado di

provare le circostanze che avrebbero permesso di concludere per l’esistenza di un

tale contratto per atti concludenti. Egli, pur confrontato con la contestazione

della controparte, non ha innanzitutto dimostrato che i convenuti gli avessero

chiesto di trovargli un terreno su cui edificare la loro casa o di aver loro

mostrato altri terreni, oltre a quello di __________ (replica p. 2 segg.), per

cui se ne deve concludere che egli nell’occasione aveva agito di sua iniziativa

e indirizzato i convenuti verso quel solo terreno. Quanto alle prestazioni da

lui effettuate, egli, agendo assieme al direttore di I__________ __________ S__________

__________, si è in sostanza limitato a presentare i convenuti a R__________ __________,

incaricato di trovare degli acquirenti per il terreno in questione, nonché a condurre,

per conto dei convenuti, tutte le trattative fino alla firma dell’impegno

d’acquisto (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che tra

l’altro imponeva la delibera dei lavori sempre ad I__________ __________ (doc.

2). Ma ciò, a ben vedere, non basta ancora per ammettere l’esistenza di un

contratto di mediazione tra le parti. L’istruttoria ha in effetti permesso di

accertare che la promozione dell’edificazione di questo e di altri terreni in

quella zona era stata attribuita dai proprietari a R__________ __________

rispettivamente, per la fase esecutiva vera e propria, ad I__________ __________

SA (teste R__________ __________ verbale 21 febbraio 2002 p. 1) e che l’attore

aveva in precedenza intrattenuto rapporti di collaborazione con lo studio di

architettura A__________ __________ (teste R__________ __________ verbale 21

febbraio 2002 p. 2), di cui __________, pure membro, assieme a S__________ __________,

del consiglio d’amministrazione di __________ __________ SA (doc. 3), era

titolare (doc. 7). Ma soprattutto egli aveva consegnato ai convenuti una

relazione tecnica (doc. 1), oltretutto da lui firmata, relativa

all’edificazione del “Quartiere G__________” - il che sembrerebbe indiziare un

suo agire per conto dei promotori - con annessa la bozza di un contratto di

appalto. In tali circostanze il fatto che l’attore, non richiesto, abbia offerto

ai convenuti di sua iniziativa quell’unico terreno, li abbia presentati a R__________

__________ non da solo ma assieme al direttore di I__________ __________ e ad

un certo momento abbia consegnato loro un prospetto relativo all’edificazione

del “Quartiere G__________”, sia pure non preesistente ma comunque recante la

sua firma (doc. 1), consentiva tutto sommato ai convenuti di immaginare in

buona fede che tra l’attore e queste altre persone o entità coinvolte nell’affare

(R__________ __________, S__________ __________, I__________ __________) vi

potesse essere già un interesse comune nella promozione immobiliare. In una situazione

del genere i convenuti ben potevano ritenere, anche perché nelle mediazioni immobiliari

è usuale che l’eventuale mercede sia pagata dal venditore (Marquis,

op. cit., p. 188), che l’attore, pur avendo condotto per loro conto le

trattative della vendita, potesse essere già remunerato, in forza di un

contratto di mediazione o di altri accordi, dalle venditrici o da altri, e

dunque non dovesse essere remunerato da loro. Se quindi avesse voluto

pretendere una mercede di mediazione da questi ultimi, l’attore, in base alla

giurisprudenza, avrebbe dovuto preoccuparsi di chiarire per tempo con loro per

conto di chi egli stava operando, pretendendo se del caso la conclusione di un

contratto di mediazione scritto o verbale, e il non averlo fatto e l’aver con

ciò lasciato incautamente sussistere una situazione confusa vanifica ogni sua

pretesa (ICCTF 9 aprile 2002 consid. 2c pubbl. in SJ 2002 p. 557). Oltretutto,

avendo egli dichiarato di essere stato in un rapporto di amicizia con i

convenuti (petizione p. 3, replica p. 2) e non avendo dimostrato di essere un

mediatore professionista, i convenuti ben potevano ritenere che l’eventuale

attività d’intermediazione nemmeno fosse stata da lui prestata a titolo

oneroso, ma che egli fosse intervenuto nell’occasione unicamente al fine di

garantirsi il successivo conferimento di un mandato di progettazione o di

direzione dei lavori, com’era poi effettivamente avvenuto; e d’altro canto neppure

risulta che i convenuti abbiano manifestato, in qualsiasi altro modo, la loro volontà

di remunerare l’attore per queste sue prestazioni.

7. I

convenuti contestano pure di dover versare all’attore altri fr. 7'500.- per le

altre prestazioni da lui asseritamente svolte in forza di un contratto di

appalto o mandato, segnatamente per i lavori di progettazione e direzione dei

lavori.

7.1 Essi

osservano dapprima che l’attore non aveva dimostrato di aver svolto quelle

prestazioni ed in particolare di aver allestito i doc. I, M, N e O, né aveva

provato che il terzo da lui incaricato, R__________ __________, avesse agito

proprio per conto dei convenuti e non per conto di altri, né ancora che quell’eventuale

incarico fosse stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il

prospetto informativo ai convenuti (doc. 1). Le censure sono infondate. I

convenuti non hanno invero mai contestato negli allegati preliminari che

l’attore abbia svolto la direzione lavori fino alla data del suo infarto ed in

proposito si sono limitati ad osservare, senza tuttavia provarlo, che la stessa

era stata difettosa (risposta p. 7 segg., duplica p. 6 e 8 seg.; cfr. pure doc.

F). Quanto all’attività di progettazione, questa sì contestata, l’istruttoria

ha permesso di accertare che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al

doc. M (cfr. teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 1; cfr.

pure l’ammissione dei convenuti sub doc. F) e che i progetti di cui ai doc. I,

N e O erano invece stati elaborati, su richiesta di quest’ultimo, da R__________

__________ nella sua veste di titolare dello studio d’architettura A__________ __________

(teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p. 2). Sulla base della

testimonianza di quest’ultimo il primo giudice ha quindi ritenuto che questi

aveva agito in qualità di subappaltatore dell’attore. In questa sede i

convenuti non si confrontano assolutamente con l’argomentazione pretorile, che

di conseguenza deve essere considerata appurata (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Essi si limitano in primo luogo a ribadire che quei

documenti, ovvero almeno i doc. I, N e O, non erano stati allestiti dall’attore

ma da R__________ __________, ma non spiegano in che modo tale circostanza,

come detto pacifica, possa essere rilevante a fronte della loro mancata

contestazione dell’accertamento pretorile secondo cui questi aveva agito in

qualità di subappaltatore. Essi contestano poi che R__________ __________, così

incaricato dall’attore, avesse nell’occasione agito per loro conto, visto e

considerato che egli, laddove pure si era espresso in quei termini, aveva

aggiunto l’espressione “almeno per quello che pensavo io...” (verbale 21

febbraio 2002 p. 1), sennonché, a parte il fatto che non si vede proprio per

conto di chi altri, se non i convenuti acquirenti, quei piani potessero

ragionevolmente essere stati allestiti, tale aggiunta non toglie in realtà

alcuna validità a quella sua affermazione, non essendo per altro chiaro se

nell’occasione il teste abbia semplicemente riferito una sua soggettiva

deduzione o piuttosto abbia riportato una conclusione cui era giunto sulla base

di altre circostanze che non erano state evocate in sede testimoniale; del

resto, come già stabilito dal primo giudice e non contestato in questa sede,

anche il teste S__________ __________ aveva dichiarato (verbale 25 aprile 2002

p. 1) che sia la progettazione, almeno quella relativa ai documenti che qui

interessano, sia l’allestimento dei capitolati erano stati gestiti dall’attore

rispettivamente dai convenuti, mentre I__________ __________ SA si era occupata

della progettazione solo dopo la revoca del mandato all’attore; ed oltretutto

gli stessi convenuti, sottoscrivendo la successiva domanda di costruzione (doc.

9a e 9b), allestita sulla base dei piani elaborati dallo studio d’architettura

A__________ __________ (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002

p. 2, cfr. doc. I e 9b), avevano di fatto ammesso che i piani realizzati in

precedenza da R__________ __________, che erano poi stati ulteriormente

sviluppati a quel momento (cfr. perizia p. 5), corrispondevano ai loro desideri

ed alle loro aspettative. Quanto alla tesi secondo cui quell’incarico sarebbe

stato conferito solo dopo che l’attore aveva presentato il prospetto

informativo ai convenuti (doc. 1), lo stesso va pure disatteso, atteso che R__________

__________ aveva dichiarato (verbale 21 febbraio 2002 p. 1) che la relazione

tecnica di cui al doc. 1 era stata da lui realizzata dopo che l’attore aveva

allestito il doc. M e lui stesso aveva già preparato, su suo incarico e per

conto dei convenuti, il progetto di cui al doc. N.

7.2 A

detta dei convenuti, il giudice aveva inoltre misconosciuto alcune

argomentazioni difensive da loro proposte negli allegati preliminari e

segnatamente che gran parte dei piani esecutivi (doc. I) erano stati eseguiti

ben prima della data d’acquisto del terreno e che il piano di cui al doc. O

corrispondeva a quello contenuto nel prospetto (doc. 1), sicché gli stessi non

potevano essere stati allestiti su incarico o per conto dei convenuti, e che il

contratto concluso con I__________ __________ SA si configurava quale un

contratto “chiavi in mano” ed era per definizione comprensivo dei costi di

progettazione, per cui era inimmaginabile che l’attore potesse pretendere il

pagamento per eventuali lavori di progettazione. Anche queste ulteriori censure

sono infondate.

I convenuti ribadiscono in sostanza di non essere tenuti a pagare i

lavori di progettazione effettuati, a loro dire non per loro conto ma semmai

per altri potenziali acquirenti, precedentemente alla consegna del prospetto di

cui al doc. 1, che essi ritengono fosse preesistente, rispettivamente prima

della data di acquisto del terreno. A torto. Già si è detto, sulla base della

testimonianza di R__________ __________ (verbale 21 febbraio 2002 p. 1), che il

prospetto non era in realtà preesistente, ma era stato realizzato solo in epoca

successiva, dopo che l’attore aveva allestito gli schizzi di cui al doc. M e lo

stesso R__________ __________ aveva preparato i piani di cui al doc. N: a

comprova della circostanza si osserva che i piani di cui al doc. O, relativi al

cosiddetto “secondo progetto”, corrispondono quasi integralmente a quelli

contenuti nel prospetto di cui al doc. 1; e analoghe considerazioni valgono per

i piani di cui al doc. I, che non costituiscono a detta del perito dei piani

esecutivi (perizia p. 5), e che pure corrispondono a quanto prospettato nel

doc. 1. Il fatto che i piani di cui al doc. I, come pure la domanda di

costruzione (doc. 9a e 9b), siano stati allestiti il 21 aprile 2000 i primi

rispettivamente il 12 maggio 2000 la seconda, ovvero prima del formale acquisto

del terreno, non toglie che gli stessi, oltretutto firmati dai convenuti, siano

stati allestiti conformemente alla loro volontà ed alle loro intenzioni e non

per conto di altri e debbano quindi essere pagati. Quanto all’altra obiezione

dei convenuti, secondo cui, avendo essi concluso un contratto “chiavi in mano”

con I__________ __________ SA (doc. G), le prestazioni di progettazione erano

già comprese nel prezzo e dunque non occorreva incaricare separatamente

l’attore, si osserva che tale impostazione sarebbe stata corretta se il

contratto di impresa generale fosse stato concluso ab initio, il che

beninteso avrebbe comunque comportato un aumento della mercede a favore

dell’appaltatore generale. Nel caso di specie i lavori di progettazione erano

però già stati in gran parte allestiti a cura dell’attore e l’impresa generale,

che è intervenuta solo successivamente, si è dovuta occupare, oltre che della

costruzione vera e propria, dell’allestimento dei piani esecutivi, che

risultavano mancanti (teste R__________ __________, verbale 21 febbraio 2002 p.

2, teste S__________ __________ verbale 25 aprile 2002 p. 2; cfr. pure doc. 30

inc. rich. I°). In base all’art. 18 della bozza di contratto di impresa

generale, contenuta nel prospetto di cui al doc. 1, era del resto stato

chiaramente precisato che i lavori di progettazione, al pari della direzione

lavori, non sarebbero stati compresi nel contratto di appalto generale.

7.3 I

convenuti ritengono poi che la perizia giudiziaria era in ogni caso stata

allestita in modo virtuale ed era di fatto inservibile, il perito non avendo

potuto esaminare documentazione che gli permettesse di rispondere ai quesiti

che gli erano stati posti ed in particolare non avendo potuto disporre di

documentazione i cui costi di allestimento potevano essere posti a loro carico.

La censura, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC), ma è anche infondata nel merito, atteso che il perito,

dopo aver preso visione degli atti di causa ed in particolare dei piani e degli

schizzi di cui ai doc. I, M, N e O, è stato in grado di determinare in base

alla sua esperienza quale sarebbe stato il dispendio di tempo necessario per

allestire i lavori di progettazione e di direzione lavori qui contestati.

7.4 E

neppure può infine essere condivisa la censura dei convenuti, che ritengono

inutilizzabile la perizia giudiziaria, in quanto le parti non avevano

concordato l’applicazione delle norme SIA 102, cui il perito aveva invece fatto

riferimento. Pur dovendosi dar atto ai convenuti che le norme SIA 102 non erano

parte integrante del contratto tra le parti, siccome non esplicitamente

pattuite, la decisione del Pretore di far nondimeno capo alla perizia va

confermata. Innanzitutto si osserva che il perito non ha proposto un calcolo per

valore, che corrispondeva alla modalità classica di computo in base alla norma

SIA per un caso come quello in esame, ma nelle particolari circostanze, visto

che la valutazione dell’onorario a favore dell’attore non poteva essere

ritenuta corrispondente alle prestazioni da lui fornite per la realizzazione di

quanto appariva nei documenti citati, ha eccezionalmente optato per una

valutazione in base al solo tempo impiegato, remunerando la sua attività, in

base alle tariffe orarie vigenti allora per persone con le medesime qualifiche

professionali, con un importo medio di fr. 100.- all’ora. In tali circostanze

nemmeno si potrebbe pertanto ritenere che il perito abbia effettuato un vero e

proprio calcolo in base alla norma SIA. Ma se anche così fosse, la particolare

modalità di computo da lui adottata non sarebbe in ogni caso censurabile, la

giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le norme SIA

costituiscono comunque un valido punto di riferimento, cui il giudice è

autorizzato ad ispirarsi, specie se, come in concreto, agli atti non vi sono

altri elementi - una norma legale, un accordo tra le parti, o un uso - per

determinare la mercede a favore del professionista (Weber, Basler Kommentar,

2ª ed., n. 38 ad art. 394 CO;

ICCTF 15 ottobre 2001 consid. 1c pubbl. in SJ 2002 p. 204; II CCA 20 novembre

1997 inc. n. 12.97.182). Il criterio adottato nell’occasione dal perito, che ha

fatto riferimento al tempo impiegato, al rischio di guadagno, ai costi di

gestione, alle trasferte, ecc., tiene del resto conto degli elementi che a

detta del Tribunale federale andrebbero correttamente presi in considerazione

per la determinazione dell’onorario in un caso del genere (Weber, op. cit.,

n. 39 ad art. 394 CO; DTF 101 II 111 consid. 2; ICCTF 15 ottobre 2001 consid.

1b pubbl. in SJ 2002 p. 204).

7.5 Per

il resto, l’ammontare della mercede / onorario dovuto a favore dell’attore non

è stato contestato e può pertanto essere confermato.

8. Ne

discende il parziale accoglimento del gravame.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali e le

indennità della procedura d’appello sono stati calcolati su un valore litigioso

di fr. 12'566.30.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 5 ottobre 2006 di AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 11 settembre 2006 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1.1 AP 2 e AP 1 sono condannati

a versare in solido a AO 1 l’importo di fr. 7'500.- con interessi al 5% a

partire dal 6 luglio 2001.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di AP 2 e AP 1 in ragione di 1/5 e per il restante 4/5 a carico

di AO 1, il quale rifonderà a controparte l’importo di 2'700.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi in solido dagli appellanti, restano a loro carico per 3/5 e per 2/5

sono a carico dell’appellato, a cui essi rifonderanno, sempre in solido, fr. 250.-

per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster