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Decisione

12.2006.183

lavoro - salario - riduzione del salario

2 aprile 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dal

1° gennaio 2001 la Fondazione ha ridotto lo stipendio di AP 1, decidendo di

riconoscere un salario corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti. La comunicazione della riduzione è avvenuta

verbalmente da parte del direttore amministrativo della Fondazione, con invito

rivolto dal medesimo a AP 1 di cercare di farsi riconoscere i titoli di studio.

Nel seguito AP 1 e i rappresentanti sindacali hanno contestato, pure

verbalmente, la riduzione dello stipendio, con conseguenti incontri tra le

parti. AP 1 ha comunque continuato a lavorare per la Fondazione percependo lo

stipendio decurtato. All'inizio di novembre 2003 la Fondazione è stata portata

a conoscenza del fatto che la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio,

avviata dallo stesso AP 1 nei primi mesi del 2001, aveva avuto esito negativo il

17 aprile 2001 da parte dell'autorità competente. Con lettera 28 novembre 2003

la Fondazione, considerate le divergenze in merito alla richiesta di

“riconoscimento di differenze di salari arretrati”, ha disdetto in via

cautelativa il contratto di lavoro per la fine di febbraio 2004. Il 27 febbraio

2004 le parti hanno dipoi sottoscritto un contratto di lavoro – con effetto dal

1° marzo 2004 – prevedente uno stipendio corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti e

l'adeguamento dello stipendio in caso di riconoscimento dei titoli di studio

dell'attore da parte del Cantone.

C. Con

petizione 2 giugno 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di

Bellinzona per chiedere la condanna della Fondazione al pagamento di fr.

63'358.25 oltre interessi, per la differenza tra il salario percepito e quello

che gli sarebbe spettato nella 28a classe con 11 aumenti, nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 29

febbraio 2004. Con risposta 15 settembre 2004 la convenuta ha contestato

integralmente le domande dell'attore. Le posizioni delle parti sono state

confermate nella replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti

hanno ribadito le loro richieste negli allegati conclusivi. Nelle conclusioni

del 25 novembre 2005 AP 1 ha ridotto la propria domanda a fr. 51'790.35 oltre

interessi.

D. Con

sentenza 18 settembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece

del Pretore, si è dipartito dal fatto che, in ragione del colloquio avvenuto

tra attore e convenuta nel gennaio 2001, è intervenuta una modifica del

contratto di lavoro (non scritto) vigente tra le parti, in relazione allo

stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del salario a far tempo

dal 2001, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Circostanza quest'ultima, prosegue il primo giudice, che era nota

all'attore: infatti egli si era attivato già nel marzo 2001 inoltrando alla

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in

seguito Conferenza) la richiesta di riconoscimento. AP 1, secondo il Segretario

assessore, non può dunque negare che sapeva dell'importanza di ottenere

l'equipollenza dei titoli di studio. Esso evidenzia poi che la risposta

negativa della Conferenza è datata 17 aprile 2001 e che l'attore l'ha portata a

conoscenza della Fondazione solo nel corso del 2003, continuando nel frattempo

a lavorare per la convenuta con lo stipendio ridotto alla 24a classe con 10 aumenti. Il primo

giudice conclude quindi che il comportamento dell'attore – e meglio il fatto di

non aver messo al corrente il datore di lavoro di una circostanza che era, come

da accordo tra le parti, determinante per stabilire la sua retribuzione anche

con effetto retroattivo, pretendendo ora di percepire quanto avrebbe potuto

percepire se i titoli fossero stati riconosciuti, quando da quasi tre anni

sapeva che il riconoscimento era stato negato – non merita protezione alcuna. Il

Segretario assessore ha pertanto respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia (fr. 900.–) e le spese (fr. 600.–) a carico dell'attore, con obbligo

di rifondere ripetibili alla convenuta (fr. 5'000.–).

E. AP

1 è insorto con appello 9 ottobre 2006 chiedendo la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 51'790.35, con protesta

di spese e ripetibili di prima sede – quest'ultima richiesta secondo la

rettifica notificata il 12 ottobre 2006 per errore di scrittura – e per la sede

d'appello. Con le sue osservazioni del 23 novembre 2006 la Fondazione propone

la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili.

considerato

in diritto: 1. Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il

datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante

contratto normale o contratto collettivo. Per quanto qui concerne, non è

contestato che AP 1 è stato assunto dalla Fondazione l'8 ottobre1997, sulla

base di un contratto di lavoro verbale che prevedeva la corresponsione

all'attore di uno stipendio pari alla 28a classe con 11 aumenti. Neppure vi è discordanza tra le parti sul

fatto che il predetto salario è dipoi stato corrisposto al lavoratore fino al

31 dicembre 2000, benché l'allora Dipartimento delle opere sociali avesse

limitato il sussidiamento statale a uno stipendio per la 24a classe con 10 aumenti. Non è quindi

di alcun rilievo esaminare in questa sede le circostanze che hanno determinato

l'assunzione e la corresponsione dello stipendio fino alla data sopra indicata.

Considerandi

2.

In

causa è controverso sapere se tra fra le parti, a decorrere dal 1° gennaio

2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro, nel senso di ridurre

lo stipendio dell'attore alla 24a classe con 10 aumenti, ciò in assenza di titoli di studio

riconosciuti dall'autorità competente e fino al riconoscimento

dell'equipollenza, con effetto retroattivo in caso di esito positivo del riconoscimento.

Questa tesi è sostenuta dalla convenuta, mentre l'attore vi si oppone affermando

che la riduzione del salario messa in atto dalla Fondazione a partire dal 1°

gennaio 2001 è stata dettata da una – contestata – decisione unilaterale della

datrice di lavoro.

La

dottrina e la giurisprudenza ammettono che, in pendenza di contratto, il

salario può essere diminuito, per il futuro, tramite un accordo tra le parti

(cfr. tra tante, decisione non pubblicata del Tribunale federale n.4C.62/2003

del 21 maggio 2003; Schöneneberger /Staehlin,

Zürcher Kommentar, ad art. 322 CO n. 22 ss.; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, ad art. 322 CO; Wyler,

Droit du travail, Berna 2002, pag. 126). La forma scritta per la modifica di un

contratto è necessaria solo nella misura in cui il contratto originario

soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione

contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad

una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente –

vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di ridurre il

salario che avevano precedentemente pattuito. Il giudice deve mostrare però prudenza

nel dedurre dal silenzio del lavoratore – a seguito di proposte di modifica del

contratto a lui sfavorevoli – l'accettazione delle condizioni; questa non può

essere ammessa che in situazioni nelle quali, secondo le regole della buona

fede, del diritto o dell'equità, ci si deve attendere una reazione del lavoratore

in caso di disaccordo da parte sua (DTF 109 II 327, consid. 2b). Spetta al

datore di lavoro stabilire le circostanze particolari che permettono di ammettere

che il lavoratore ha acconsentito tacitamente alla riduzione del salario (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 ad

art. 322 CO pag. 223). Questa Camera ha già avuto modo

di ammettere l’esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte

del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante 3

mesi (da ultimo, II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; ZR 2000 Nr. 72; JAR

1999.

pag. 135 con rif.; Rehbinder,

op. cit., loc. cit.; Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.11 all’art. 322; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n 11 all’art. 320 pag. 23; Wyler, op. cit., pag. 199).

3.

Per

quanto qui concerne, il Segretario assessore ha ritenuto che tra le parti, a

partire dal 1° gennaio 2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro,

in relazione allo stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del

salario, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Il primo giudice

ha fatto riferimento alla deposizione del teste P__________, laddove questi ha

asserito di aver personalmente comunicato a AP 1 la riduzione dello stipendio

dal gennaio 2001 e di avergli anche detto che “se avesse voluto fare qualche

cosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di studio”. Secondo il

Segretario assessore, l'attore era senz'altro a conoscenza di tale circostanza,

tanto che già nel 2001 egli aveva inoltrato alla Conferenza la richiesta di

riconoscimento. Il fatto poi che AP 1, come confermato dalla teste __________ P__________,

abbia sottaciuto alla Fondazione, fino al 2003, la risposta negativa alla

domanda di riconoscimento intervenuta già in data 17 aprile 2001, secondo il

primo giudice, non conferisce all'attore protezione alcuna.

L'appellante

contesta dette considerazioni del Segretario assessore. Da nessun elemento agli

atti sarebbe, a suo dire, possibile ricavare che tra le parti sia stata

concordata una modifica contrattuale in relazione alla riduzione del salario o

che l'entità del salario sia stata condizionata ai titoli di studio (appello,

pag. 9 in alto e pag. 11 verso l'alto). L'apprezzamento e la valutazione delle

prove, che ha fondato la querelata sentenza, sarebbe inoltre avvenuta in modo

arbitrario “tenendo conto unilateralmente di alcune prove a scapito di altre,

invece determinanti” (appello, pag. 8 verso il basso e pag. 12 verso l'alto); sarebbero

state considerate infatti “in maniera preponderante le testimonianze dei

signori P__________ e __________ P__________, testi che si trovano in un

rapporto di vicinanza tale con la Fondazione da non poter essere considerati

pienamente attendibili” (appello, pag. 12 verso il mezzo). A torto. Va detto

che il ricorrente non indica quali prove “determinanti” il primo giudice

avrebbe omesso di considerare, cadendo con ciò, a suo dire, nell'arbitrio. Non

motivato, su questo punto l'appello appare finanche irricevibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

4.

L'accettazione

da parte dell'attore – quantomeno per atti concludenti – della riduzione di

salario messa in atto dalla convenuta (e resa nota a AP 1) a far tempo dal

gennaio 2001, condizionata al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di

studio, trova conferma in primo luogo nella deposizione testimoniale di __________

P__________, direttore amministrativo della Fondazione. Il teste, come già

evidenziato dal Segretario assessore, ha asserito di aver personalmente

informato l'attore che a far tempo dal 2001 la convenuta non avrebbe più potuto

versare lo stipendio conforme alla classe 28a e – di fronte alla

sorpresa di AP 1 e alla sua domanda “cosa faccio io” – di avergli detto che “se

avesse voluto fare qualcosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di

studio” (verbale pag. 9). __________ R__________, membro e poi presidente del Consiglio

di Fondazione, ha dal canto suo deposto che, a fronte della contestazione della

riduzione del salario manifestata verbalmente dall'attore per il tramite di un

rappresentante sindacale, la convenuta ha sostenuto la richiesta di

equipollenza dei titoli formativi, già ventilata a AP 1 dal direttore

amministrativo; questa soluzione avrebbe pure consentito, secondo RA 1, di

risolvere la questione degli arretrati legati alla decurtazione (verbale:

interrogatorio formale R__________, pag. 15 risposta n. 15). A seguito di ciò

l'attore si è subito attivato per ottenere l'equipollenza dei titoli di studio

(verbale: deposizione F__________, pag. 4 nel mezzo; deposizione R__________, pag.

7.

nel mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 13 verso il mezzo; doc.

1, 2 e 3), manifestando con ciò, quantomeno per atti concludenti, l'accordo

alla riduzione dello stipendio e alla condizione indicata dalla Fondazione per

tornare allo stipendio iniziale. Diversamente da quanto pretende l'appellante

(appello, pag. 6 in basso e pag. 8 verso il mezzo), la tempistica permette di

escludere che i passi intrapresi dall'attore per ottenere il riconoscimento dei

titoli siano avvenuti volontariamente, autonomamente e indipendentemente dalla

riduzione dello stipendio; dagli atti emerge infatti che la richiesta alla

Conferenza è stata inoltrata da AP 1 il 12 marzo 2001 (doc. P), quindi proprio

nel periodo in cui sono avvenuti gli incontri con il direttore amministrativo e

con i rappresentanti del Consiglio di Fondazione. Del resto l'appellante

medesimo ha ammesso di essersi attivato in tal senso “dopo l'incontro avuto con

il direttore amministrativo della Fondazione” e aver saputo che il salario era

stato decurtato (appello, pag. 8 verso il mezzo; verbale: interrogatorio

formale dell'attore, pag. 17 risposta n. 2). Non spettava in ogni caso alla

convenuta, come preteso a torto dall'attore (appello, pag. 6 verso il mezzo e

pag. 7 in basso), mettere in atto o sollecitare le procedure per giungere al

riconoscimento dei titoli o ancor meno – in attesa che si perfezionasse la

condizione posta a AP 1 e da questi accettata – disdire il contratto di lavoro.

L'attore

d'altra parte non comprova di essersi opposto alla predetta condizione;

opposizione che non risulta essere intervenuta neppure nei giorni

immediatamente successivi al 17 aprile 2001, allorquando la Conferenza ha

respinto la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio di AP 1. Secondo

le regole delle buona fede l'attore avrebbe dovuto manifestare in modo chiaro

la propria opposizione alla condizione posta dalla convenuta. Ha invece accettato

la riduzione dello stipendio condizionata all'ottenimento dell'equipollenza dei

titoli e, nel seguito, continuato a percepire il salario ridotto per più di due

anni, omettendo di informare immediatamente la Fondazione sul responso negativo

avuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica

educazione; ciò con l'evidente intento di ottenere comunque – mediante

insistenze nei confronti degli organi della convenuta (cfr. verbale:

deposizione __________ P__________ pag. 14 verso l'alto) – prestazioni

salariali ormai divenute impossibili da raggiungere. Un tale comportameto

dell'attore non merita tutela e le

argomentazioni

d'appello si rivelano quindi prive di consistenza.

5.

Dagli

atti non traspare del resto che la convenuta – dopo la riduzione intervenuta a

partire dal gennaio 2001 – abbia mantenuto l'attore nell'illusione che il

salario sarebbe stato ripristinato anche senza l'adempimento della condizione

del riconoscimento dei titoli di studio. La promessa della Fondazione di

ripristare lo stipendio iniziale era infatti strettamente connessa con

l'equipollenza dei titoli (verbale: deposizione P__________, pag. 9 verso il

mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 13 verso il mezzo e pag. 14

verso il basso; interrogatorio formale R__________, pag. 15 in basso e pag. 16

in alto) ed ha trovato nel seguito pure codificazione nel contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti in data 27 febbraio/1° marzo 2004 (doc. S).

tantomeno si può ritenere che la promessa fatta nell'ottobre 1997 (cfr.

appello, pag. 12 in alto) da D__________ G__________ M__________ __________

(allora presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta) di attribuire

entro breve all'attore la responsabilità della sede di P__________, abbia in

qualche modo influito sulla decisione di AP 1 di continuare a lavorare per la

convenuta nonostante la decurtazione del salario condizionata al riconoscimento

dei titoli di studio. D'altronde non risulta che questa promessa sia stata

ripetuta dopo il gennaio 2001 e neppure l'appellante lo sostiene. La medesima

cosa si può dire per l'offerta dell'importo di fr. 20'000.– fatta da D__________

C__________, prima del Natale 2002 (verbale: deposizione F__________, pag. 4

verso il mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 14 verso il basso),

per altro rifiutata dall'attore.

Di

conseguenza, nella fattispecie ora in esame, si deve ritenere che il silenzio

mantenuto dall'attore – dal gennaio 2001 al febbraio 2004 – sulla condizione

posta dalla convenuta per il ripristino dello stipendio iniziale (equipollenza

dei titoli di studio) deve essere interpretato quale accettazione tacita della

riduzione dello stipendio. La medesima interpretazione va ricavata dal fatto

che il 12 marzo 2001 l'attore ha motivato alla Conferenza un'istanza per il

riconoscimento dei suoi titoli di studio (doc. 3); istanza che costituisce un

vero e proprio atto concludente e il cui esito negativo – benché noto

all'attore già dalla metà di aprile 2001 – è stato per altro portato a

conoscenza della convenuta solo nel novembre 2003. Le pretese di credito

salariale fatte valere dall'attore si rivelano quindi infondate e l'appello va

respinto.

6.

In conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente.

Tenuto conto di un valore di causa in sede d'appello di fr. 51'790.35, l'attore

sopporterà dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà alla convenuta

un’equa indennità per ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

9.

ottobre 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

750.

-

sono

poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

3'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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