12.2006.183
lavoro - salario - riduzione del salario
2 aprile 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2006.183
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, IICCA
Titolo:
lavoro - salario - riduzione del salario
SALARIO
art. 322 CO
Incarto n.
12.2006.183
Lugano
2 aprile 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.106
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 giugno 2004
da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 63'358.25
oltre interessi (ridotti a fr. 51'790.35 in sede di conclusioni), domanda
avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Segretario assessore ha respinto con sentenza 18 settembre 2006;
appellante l'attore con atto di appello 9
ottobre 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la domanda per fr. 51'790.35, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima sede – quest'ultima richiesta secondo la rettifica
notificata il 12 ottobre 2006 per errore di scrittura – e per la sede d'appello;
mentre la convenuta con osservazioni 23
novembre 2006 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto a partire
dall'8 ottobre1997 dalla AO 1. E noi? (in seguito Fondazione) in qualità di
educatore. La Fondazione necessitava di trovare con urgenza un educatore che si
occupasse di un ragazzo autistico. Su indicazione della famiglia di
quest'ultimo, la Fondazione ha fatto capo a AP 1, che era stato in precedenza
alle dipendenze di un Foyer con mansioni di direttore e collaboratore. L'assunzione
è avvenuta sulla base di una pattuizione verbale, con garanzia di uno stipendio
equivalente a quello corrisposto dal precedente datore di lavoro, ossia pari
alla 28a classe con
11 aumenti. La Fondazione ha chiesto all'allora Dipartimento delle opere
sociali il sussidio per tale impiego, ottenendo tuttavia un sussidiamento
statale limitato a uno stipendio per la 24a classe con 10 aumenti. Ciò non ha comportato inizialmente modifiche
allo stipendio corrisposto dalla Fondazione a AP 1.
Fatti
B. Dal
1° gennaio 2001 la Fondazione ha ridotto lo stipendio di AP 1, decidendo di
riconoscere un salario corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti. La comunicazione della riduzione è avvenuta
verbalmente da parte del direttore amministrativo della Fondazione, con invito
rivolto dal medesimo a AP 1 di cercare di farsi riconoscere i titoli di studio.
Nel seguito AP 1 e i rappresentanti sindacali hanno contestato, pure
verbalmente, la riduzione dello stipendio, con conseguenti incontri tra le
parti. AP 1 ha comunque continuato a lavorare per la Fondazione percependo lo
stipendio decurtato. All'inizio di novembre 2003 la Fondazione è stata portata
a conoscenza del fatto che la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio,
avviata dallo stesso AP 1 nei primi mesi del 2001, aveva avuto esito negativo il
17 aprile 2001 da parte dell'autorità competente. Con lettera 28 novembre 2003
la Fondazione, considerate le divergenze in merito alla richiesta di
“riconoscimento di differenze di salari arretrati”, ha disdetto in via
cautelativa il contratto di lavoro per la fine di febbraio 2004. Il 27 febbraio
2004 le parti hanno dipoi sottoscritto un contratto di lavoro – con effetto dal
1° marzo 2004 – prevedente uno stipendio corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti e
l'adeguamento dello stipendio in caso di riconoscimento dei titoli di studio
dell'attore da parte del Cantone.
C. Con
petizione 2 giugno 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per chiedere la condanna della Fondazione al pagamento di fr.
63'358.25 oltre interessi, per la differenza tra il salario percepito e quello
che gli sarebbe spettato nella 28a classe con 11 aumenti, nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 29
febbraio 2004. Con risposta 15 settembre 2004 la convenuta ha contestato
integralmente le domande dell'attore. Le posizioni delle parti sono state
confermate nella replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno ribadito le loro richieste negli allegati conclusivi. Nelle conclusioni
del 25 novembre 2005 AP 1 ha ridotto la propria domanda a fr. 51'790.35 oltre
interessi.
D. Con
sentenza 18 settembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece
del Pretore, si è dipartito dal fatto che, in ragione del colloquio avvenuto
tra attore e convenuta nel gennaio 2001, è intervenuta una modifica del
contratto di lavoro (non scritto) vigente tra le parti, in relazione allo
stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del salario a far tempo
dal 2001, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Circostanza quest'ultima, prosegue il primo giudice, che era nota
all'attore: infatti egli si era attivato già nel marzo 2001 inoltrando alla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in
seguito Conferenza) la richiesta di riconoscimento. AP 1, secondo il Segretario
assessore, non può dunque negare che sapeva dell'importanza di ottenere
l'equipollenza dei titoli di studio. Esso evidenzia poi che la risposta
negativa della Conferenza è datata 17 aprile 2001 e che l'attore l'ha portata a
conoscenza della Fondazione solo nel corso del 2003, continuando nel frattempo
a lavorare per la convenuta con lo stipendio ridotto alla 24a classe con 10 aumenti. Il primo
giudice conclude quindi che il comportamento dell'attore – e meglio il fatto di
non aver messo al corrente il datore di lavoro di una circostanza che era, come
da accordo tra le parti, determinante per stabilire la sua retribuzione anche
con effetto retroattivo, pretendendo ora di percepire quanto avrebbe potuto
percepire se i titoli fossero stati riconosciuti, quando da quasi tre anni
sapeva che il riconoscimento era stato negato – non merita protezione alcuna. Il
Segretario assessore ha pertanto respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia (fr. 900.–) e le spese (fr. 600.–) a carico dell'attore, con obbligo
di rifondere ripetibili alla convenuta (fr. 5'000.–).
E. AP
1 è insorto con appello 9 ottobre 2006 chiedendo la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 51'790.35, con protesta
di spese e ripetibili di prima sede – quest'ultima richiesta secondo la
rettifica notificata il 12 ottobre 2006 per errore di scrittura – e per la sede
d'appello. Con le sue osservazioni del 23 novembre 2006 la Fondazione propone
la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il
datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante
contratto normale o contratto collettivo. Per quanto qui concerne, non è
contestato che AP 1 è stato assunto dalla Fondazione l'8 ottobre1997, sulla
base di un contratto di lavoro verbale che prevedeva la corresponsione
all'attore di uno stipendio pari alla 28a classe con 11 aumenti. Neppure vi è discordanza tra le parti sul
fatto che il predetto salario è dipoi stato corrisposto al lavoratore fino al
31 dicembre 2000, benché l'allora Dipartimento delle opere sociali avesse
limitato il sussidiamento statale a uno stipendio per la 24a classe con 10 aumenti. Non è quindi
di alcun rilievo esaminare in questa sede le circostanze che hanno determinato
l'assunzione e la corresponsione dello stipendio fino alla data sopra indicata.
Considerandi
2.
In
causa è controverso sapere se tra fra le parti, a decorrere dal 1° gennaio
2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro, nel senso di ridurre
lo stipendio dell'attore alla 24a classe con 10 aumenti, ciò in assenza di titoli di studio
riconosciuti dall'autorità competente e fino al riconoscimento
dell'equipollenza, con effetto retroattivo in caso di esito positivo del riconoscimento.
Questa tesi è sostenuta dalla convenuta, mentre l'attore vi si oppone affermando
che la riduzione del salario messa in atto dalla Fondazione a partire dal 1°
gennaio 2001 è stata dettata da una – contestata – decisione unilaterale della
datrice di lavoro.
La
dottrina e la giurisprudenza ammettono che, in pendenza di contratto, il
salario può essere diminuito, per il futuro, tramite un accordo tra le parti
(cfr. tra tante, decisione non pubblicata del Tribunale federale n.4C.62/2003
del 21 maggio 2003; Schöneneberger /Staehlin,
Zürcher Kommentar, ad art. 322 CO n. 22 ss.; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, ad art. 322 CO; Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 126). La forma scritta per la modifica di un
contratto è necessaria solo nella misura in cui il contratto originario
soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione
contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad
una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente –
vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di ridurre il
salario che avevano precedentemente pattuito. Il giudice deve mostrare però prudenza
nel dedurre dal silenzio del lavoratore – a seguito di proposte di modifica del
contratto a lui sfavorevoli – l'accettazione delle condizioni; questa non può
essere ammessa che in situazioni nelle quali, secondo le regole della buona
fede, del diritto o dell'equità, ci si deve attendere una reazione del lavoratore
in caso di disaccordo da parte sua (DTF 109 II 327, consid. 2b). Spetta al
datore di lavoro stabilire le circostanze particolari che permettono di ammettere
che il lavoratore ha acconsentito tacitamente alla riduzione del salario (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 ad
art. 322 CO pag. 223). Questa Camera ha già avuto modo
di ammettere l’esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte
del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante 3
mesi (da ultimo, II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; ZR 2000 Nr. 72; JAR
1999.
pag. 135 con rif.; Rehbinder,
op. cit., loc. cit.; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.11 all’art. 322; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n 11 all’art. 320 pag. 23; Wyler, op. cit., pag. 199).
3.
Per
quanto qui concerne, il Segretario assessore ha ritenuto che tra le parti, a
partire dal 1° gennaio 2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro,
in relazione allo stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del
salario, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Il primo giudice
ha fatto riferimento alla deposizione del teste P__________, laddove questi ha
asserito di aver personalmente comunicato a AP 1 la riduzione dello stipendio
dal gennaio 2001 e di avergli anche detto che “se avesse voluto fare qualche
cosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di studio”. Secondo il
Segretario assessore, l'attore era senz'altro a conoscenza di tale circostanza,
tanto che già nel 2001 egli aveva inoltrato alla Conferenza la richiesta di
riconoscimento. Il fatto poi che AP 1, come confermato dalla teste __________ P__________,
abbia sottaciuto alla Fondazione, fino al 2003, la risposta negativa alla
domanda di riconoscimento intervenuta già in data 17 aprile 2001, secondo il
primo giudice, non conferisce all'attore protezione alcuna.
L'appellante
contesta dette considerazioni del Segretario assessore. Da nessun elemento agli
atti sarebbe, a suo dire, possibile ricavare che tra le parti sia stata
concordata una modifica contrattuale in relazione alla riduzione del salario o
che l'entità del salario sia stata condizionata ai titoli di studio (appello,
pag. 9 in alto e pag. 11 verso l'alto). L'apprezzamento e la valutazione delle
prove, che ha fondato la querelata sentenza, sarebbe inoltre avvenuta in modo
arbitrario “tenendo conto unilateralmente di alcune prove a scapito di altre,
invece determinanti” (appello, pag. 8 verso il basso e pag. 12 verso l'alto); sarebbero
state considerate infatti “in maniera preponderante le testimonianze dei
signori P__________ e __________ P__________, testi che si trovano in un
rapporto di vicinanza tale con la Fondazione da non poter essere considerati
pienamente attendibili” (appello, pag. 12 verso il mezzo). A torto. Va detto
che il ricorrente non indica quali prove “determinanti” il primo giudice
avrebbe omesso di considerare, cadendo con ciò, a suo dire, nell'arbitrio. Non
motivato, su questo punto l'appello appare finanche irricevibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).
4.
L'accettazione
da parte dell'attore – quantomeno per atti concludenti – della riduzione di
salario messa in atto dalla convenuta (e resa nota a AP 1) a far tempo dal
gennaio 2001, condizionata al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di
studio, trova conferma in primo luogo nella deposizione testimoniale di __________
P__________, direttore amministrativo della Fondazione. Il teste, come già
evidenziato dal Segretario assessore, ha asserito di aver personalmente
informato l'attore che a far tempo dal 2001 la convenuta non avrebbe più potuto
versare lo stipendio conforme alla classe 28a e – di fronte alla
sorpresa di AP 1 e alla sua domanda “cosa faccio io” – di avergli detto che “se
avesse voluto fare qualcosa avrebbe dovuto farsi riconoscere i titoli di
studio” (verbale pag. 9). __________ R__________, membro e poi presidente del Consiglio
di Fondazione, ha dal canto suo deposto che, a fronte della contestazione della
riduzione del salario manifestata verbalmente dall'attore per il tramite di un
rappresentante sindacale, la convenuta ha sostenuto la richiesta di
equipollenza dei titoli formativi, già ventilata a AP 1 dal direttore
amministrativo; questa soluzione avrebbe pure consentito, secondo RA 1, di
risolvere la questione degli arretrati legati alla decurtazione (verbale:
interrogatorio formale R__________, pag. 15 risposta n. 15). A seguito di ciò
l'attore si è subito attivato per ottenere l'equipollenza dei titoli di studio
(verbale: deposizione F__________, pag. 4 nel mezzo; deposizione R__________, pag.
7.
nel mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 13 verso il mezzo; doc.
1, 2 e 3), manifestando con ciò, quantomeno per atti concludenti, l'accordo
alla riduzione dello stipendio e alla condizione indicata dalla Fondazione per
tornare allo stipendio iniziale. Diversamente da quanto pretende l'appellante
(appello, pag. 6 in basso e pag. 8 verso il mezzo), la tempistica permette di
escludere che i passi intrapresi dall'attore per ottenere il riconoscimento dei
titoli siano avvenuti volontariamente, autonomamente e indipendentemente dalla
riduzione dello stipendio; dagli atti emerge infatti che la richiesta alla
Conferenza è stata inoltrata da AP 1 il 12 marzo 2001 (doc. P), quindi proprio
nel periodo in cui sono avvenuti gli incontri con il direttore amministrativo e
con i rappresentanti del Consiglio di Fondazione. Del resto l'appellante
medesimo ha ammesso di essersi attivato in tal senso “dopo l'incontro avuto con
il direttore amministrativo della Fondazione” e aver saputo che il salario era
stato decurtato (appello, pag. 8 verso il mezzo; verbale: interrogatorio
formale dell'attore, pag. 17 risposta n. 2). Non spettava in ogni caso alla
convenuta, come preteso a torto dall'attore (appello, pag. 6 verso il mezzo e
pag. 7 in basso), mettere in atto o sollecitare le procedure per giungere al
riconoscimento dei titoli o ancor meno – in attesa che si perfezionasse la
condizione posta a AP 1 e da questi accettata – disdire il contratto di lavoro.
L'attore
d'altra parte non comprova di essersi opposto alla predetta condizione;
opposizione che non risulta essere intervenuta neppure nei giorni
immediatamente successivi al 17 aprile 2001, allorquando la Conferenza ha
respinto la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio di AP 1. Secondo
le regole delle buona fede l'attore avrebbe dovuto manifestare in modo chiaro
la propria opposizione alla condizione posta dalla convenuta. Ha invece accettato
la riduzione dello stipendio condizionata all'ottenimento dell'equipollenza dei
titoli e, nel seguito, continuato a percepire il salario ridotto per più di due
anni, omettendo di informare immediatamente la Fondazione sul responso negativo
avuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione; ciò con l'evidente intento di ottenere comunque – mediante
insistenze nei confronti degli organi della convenuta (cfr. verbale:
deposizione __________ P__________ pag. 14 verso l'alto) – prestazioni
salariali ormai divenute impossibili da raggiungere. Un tale comportameto
dell'attore non merita tutela e le
argomentazioni
d'appello si rivelano quindi prive di consistenza.
5.
Dagli
atti non traspare del resto che la convenuta – dopo la riduzione intervenuta a
partire dal gennaio 2001 – abbia mantenuto l'attore nell'illusione che il
salario sarebbe stato ripristinato anche senza l'adempimento della condizione
del riconoscimento dei titoli di studio. La promessa della Fondazione di
ripristare lo stipendio iniziale era infatti strettamente connessa con
l'equipollenza dei titoli (verbale: deposizione P__________, pag. 9 verso il
mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 13 verso il mezzo e pag. 14
verso il basso; interrogatorio formale R__________, pag. 15 in basso e pag. 16
in alto) ed ha trovato nel seguito pure codificazione nel contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti in data 27 febbraio/1° marzo 2004 (doc. S).
Né
tantomeno si può ritenere che la promessa fatta nell'ottobre 1997 (cfr.
appello, pag. 12 in alto) da D__________ G__________ M__________ __________
(allora presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta) di attribuire
entro breve all'attore la responsabilità della sede di P__________, abbia in
qualche modo influito sulla decisione di AP 1 di continuare a lavorare per la
convenuta nonostante la decurtazione del salario condizionata al riconoscimento
dei titoli di studio. D'altronde non risulta che questa promessa sia stata
ripetuta dopo il gennaio 2001 e neppure l'appellante lo sostiene. La medesima
cosa si può dire per l'offerta dell'importo di fr. 20'000.– fatta da D__________
C__________, prima del Natale 2002 (verbale: deposizione F__________, pag. 4
verso il mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 14 verso il basso),
per altro rifiutata dall'attore.
Di
conseguenza, nella fattispecie ora in esame, si deve ritenere che il silenzio
mantenuto dall'attore – dal gennaio 2001 al febbraio 2004 – sulla condizione
posta dalla convenuta per il ripristino dello stipendio iniziale (equipollenza
dei titoli di studio) deve essere interpretato quale accettazione tacita della
riduzione dello stipendio. La medesima interpretazione va ricavata dal fatto
che il 12 marzo 2001 l'attore ha motivato alla Conferenza un'istanza per il
riconoscimento dei suoi titoli di studio (doc. 3); istanza che costituisce un
vero e proprio atto concludente e il cui esito negativo – benché noto
all'attore già dalla metà di aprile 2001 – è stato per altro portato a
conoscenza della convenuta solo nel novembre 2003. Le pretese di credito
salariale fatte valere dall'attore si rivelano quindi infondate e l'appello va
respinto.
6.
In conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente.
Tenuto conto di un valore di causa in sede d'appello di fr. 51'790.35, l'attore
sopporterà dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà alla convenuta
un’equa indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
9.
ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
750.
-
sono
poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
3'500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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