12.2006.186
Appalto. Ammontare mercede. Eliminazione difetti
28 novembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.186
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, IICCA
Titolo:
Appalto. Ammontare mercede. Eliminazione difetti
APPALTO
DIFETTI
MERCEDE
art. 367 CO
art. 373 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2006.186
Lugano
28 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.109
della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 2 luglio 2003
da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall RA 1
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento
dell’importo di fr. 15'695.60 oltre interessi, domanda di cui i convenuti hanno
postulato l'accoglimento limitatamente a fr. 7'292.- oltre accessori, chiedendo
in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 12'375.85
oltre interessi;
domande sulle quali il Segretario assessore, in luogo
e vece del Pretore, si è pronunciato con sentenza 19 settembre 2006 accogliendo
integralmente la petizione e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr.
3'375.85 oltre accessori;
appellanti i convenuti che con atto d’appello 11
ottobre 2006 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione solo per fr. 7'292.- oltre interessi e accogliere integralmente la
domanda riconvenzionale;
mentre l'attrice con osservazioni 6 novembre 2006
postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Con
contratto 18 giugno 2002, AP 2 hanno incaricato __________ dell'esecuzione dei
lavori da capomastro per la riattazione della costruzione esistente sulla
particella n. __________ di S. Antonino di loro proprietà, per un importo
complessivo di fr. 53'461.50. Incomprensioni sorte tra le parti durante
l'esecuzione dei lavori hanno condotto alla rescissione anticipata del
contratto d'appalto, e le opere sono state portate a termine da terzi. Per i
lavori eseguiti, AO 1 ha allestito una liquidazione - non accettata dai
committenti - che concludeva con un saldo di fr. 15'695.65 a suo favore.
Con
petizione 2 luglio 2003 AO 1 ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al
pagamento dell’importo di fr. 15'695.60 quale residuo della mercede. Alla
richiesta si sono opposti i convenuti che, con risposta 29 ottobre 2003, hanno contestato
la liquidazione allestita dall'attrice adducendo che i quantitativi fatturati erano
eccessivi, e hanno riconosciuto alla controparte un importo residuo di fr.
7'292.-. In via riconvenzionale hanno quindi chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 12'375.85, pari ai danni da essa causati con l'esecuzione di opere
difettose, con i ritardi nell'adempimento e per pagamenti che hanno dovuto fare
direttamente a terzi fornitori per evitare l'iscrizione di ipoteche legali sul
fondo.
Con la replica e risposta riconvenzionale l'attrice ha contestato le
domande di controparte e con i successivi allegati, e così pure in sede di
conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande.
2. Con sentenza 19 settembre 2006 il Segretario assessore, giudicando in
luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, condannando la convenuta a
versare all'attore l’importo di fr. 15'695.60 oltre accessori. Ha altresì parzialmente
accolto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice al versamento di fr.
3'375.85.
3. Con appello 11 ottobre 2006, i convenuti postulano la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 7'292.- oltre interessi
e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale.
Con osservazioni 6 novembre 2006 l’appellata postula la reiezione
del gravame.
Considerato
in diritto: 4. Il contratto di appalto - tale è incontestatamente la natura del
contratto che lega le parti nel caso concreto - conosce due tipi di mercede
dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e
quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in
anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a
favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari
pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e
del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza e all’entità
del vantato diritto incombe all’appaltatore che chiede il pagamento della
propria mercede (Zindel/Pulver, op.
cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).
5. Nel
caso concreto, il committente ha incaricato AO 1 dell'esecuzione dei lavori da
capomastro, per i quali le parti hanno stabilito un prezzo netto di fr.
53'461.50. Il modulo d'offerta, allestito dal committente, indicava tuttavia
che "tutti i quantitativi indicati nel modulo d'offerta sono
approssimativi e di conseguenza non impegnano il COM e la DL ..." e
inoltre che "la liquidazione deve essere allestita da parte dell'ASS,
sulla base dei rilievi e delle misurazioni eseguite in contraddittorio con la
DL ...". Le parti hanno quindi stabilito una mercede a misura, che andava pertanto
definita al termine dei lavori tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei
prezzi unitari per le singole prestazioni com'erano stati stabiliti con il
contratto.
6. Il Segretario assessore ha accolto la petizione, ritenendo provata
la mercede chiesta dall'appaltatore, il perito giudiziario avendo accertato la
correttezza dei prezzi esposti. Gli appellanti censurano la decisione
impugnata, rimproverando al primo giudice di aver determinato in modo erroneo
la mercede.
L'appello
su questo punto è fondato. Il perito giudiziario non è infatti stato in grado
di confermare la correttezza della liquidazione allestita dall'attrice e quindi
dell'importo di fr. 27'493.55 da essa fatturato. Egli ha invero rilevato che i
prezzi esposti sono a volte superiori, a volte inferiori a quelli usualmente
praticati nel ramo e che, a conti fatti, la somma complessiva risulta inferiore
a quella ottenuta applicando la tariffa del settore (perizia 31 marzo 2005, pag.
12). Non è però stato in grado di verificare l'esecuzione di tutte le opere, talune
posizioni essendo controverse e non verificabili (perizia 31 marzo 2005, pag.
Fatti
14 ad 3.1 e pag. 17). Si deve quindi concludere che l'attrice non ha saputo far
fronte all'onere - che le incombeva in applicazione dell'art. 8 CC - di provare
l'esecuzione dei lavori e la congruità della mercede di cui postula il pagamento.
In mancanza di altri affidabili elementi, non rimane che appoggiarsi alla
liquidazione allestita dai convenuti sulla base delle risultanze del collaudo
delle opere allestito il 23 agosto 2002 - al quale peraltro ha partecipato
anche __________ L__________, rappresentante dell’attrice (teste arch. __________
T__________, verbale 23 giugno 2004, pag. 9) - e dalla quale risultano opere
per un importo complessivo di fr. 18'102.21. Dedotti fr. 9'000.- di acconti
pagati (doc. Z2) e l'importo di fr. 1'810.22 per la garanzia - rimasto
incontestato - la somma ancora da versare è di fr. 7'292.-. In tale misura l'appello
va accolto.
7. Il
Segretario assessore ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr.
3'375.85, respingendo invece le ulteriori pre-tese. In particolare ha respinto
la domanda di risarcimento della fattura di C__________ __________ per l'eliminazione
dei difetti (fr. 3'500.-), delle prestazioni supplementari della DL (fr.
1'200.-) e delle spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere ( fr.
500.-), nonché la richiesta di indennità per ritardo nella posa del tetto (fr.
3'800.-).
7.1 In
merito alla fattura di C__________ SA, il Segretario assessore ha rilevato
d'una parte la tardività della notifica del difetto, e, dall'altra che neppure
era certo vi fosse un difetto e che comunque neppure era stata data all'appaltatrice
la possibilità di procedere alla riparazione. La parte censura la sentenza
impugnata, rimproverando al Segretario assessore di aver considerato a torto
tardiva la notifica e sostenendo che pure l'esistenza dei difetti sarebbe
provata.
L’art.
367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve
verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne i
difetti all’appaltatore. Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce
di conseguenza quando l’opera viene consegnata (art. 367 cpv. 1 CO; DTF 117 II
264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 2109), ovvero quando tutti i lavori previsti dal
contratto di appalto siano stati eseguiti (Chaix,
Commentare romand CO, n. 4 ad art. 367; Gauch,
op. cit., n. 100). Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata
né ricevuta (Gauch, op. cit., n.
101) e il committente non ha alcun obbligo di verifica e di notifica dei
difetti prima della consegna (Gauch,
op. cit., n. 2109; Chaix, op.
cit., n. 4 ad art. 367), a meno che le parti abbiano convenuto una consegna a
tappe (Gauch, op. cit., n. 2466).
Nel caso concreto non vi sono dubbi che l'opera non è stata portata a termine
dall'appellata, il contratto essendo stato rescisso prematuramente. Poiché il
termine per la notifica dei difetti iniziava a decorrere solo con la consegna
dell'opera parziale, che va situata al momento del collaudo avvenuto il 23
agosto 2002, la notifica dei difetti avvenuta in occasione del collaudo
medesimo, o comunque con l'invio - avvenuto lo stesso giorno - del relativo
verbale, è da considerare tempestiva.
7.2 Per
quanto concerne l'esistenza dei difetti di cui trattasi, va qui rilevato che nel
verbale steso in occasione della verifica dell'opera sono stati elencati vari
lavori da ultimare e difetti da sistemare (doc. T), poi segnalati a AO 1, che
ha altresì ricevuto copia dell'offerta allestita da C__________ __________ per terminare
tali lavori, rispettivamente sistemare i difetti (doc. Q, doc. S). Se non che,
dagli atti di causa non è dato di comprendere se, visto lo stato d'avanzamento
del cantiere, le lacune riscontrate siano effettivamente da considerare quali
difetti oppure se, stante la solo parziale esecuzione delle opere, lo stato
delle medesime non sia invece da considerare rientrante nella normalità. Neppure
risulta che, nell'ambito della liquidazione delle opere eseguite, sia stata in
qualche modo riconosciuta anche una parte di lavori non ancora eseguiti, tanto
da poterne pretendere l'esecuzione da parte di AO 1 oppure l'esecuzione sostitutiva
da parte di terzi a carico di AO 1 medesima. È quindi a ragione che il primo
giudice ha respinto la richiesta di rifusione della fattura di C__________ __________.
7.3 Il
Segretario assessore ha respinto la richiesta di indennità per ritardo nella
posa del tetto, rilevando che il contratto tra le parti era venuto meno e non
v'erano elementi per poter caricare all'attrice un'indennità a tale titolo. La
parte appellante adduce che i ritardi vi erano ed erano imputabili
all'appellata, sia per la sospensione dei lavori fra il 19 e il 23 agosto, sia
per il tempo necessario per riparare le opere difettose.
Va
qui avantutto rilevato che la sospensione dei lavori è stata dettata
dall'impossibilità dell'appellata di continuare i lavori perché non iscritta
nell'albo delle imprese, circostanza questa di cui la parte appellante non ha
mai contestato di essere a conoscenza. Entrambe le parti erano pertanto consce
del rischio che la situazione comportava e non si può addebitare alla sola
appellata eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera dovuti a tale precaria
situazione. Inoltre, neppure è dimostrata una violazione contrattuale da parte
dell'appellata, dalla quale si possa dedurre un obbligo di pagare le penalità
per ritardi previste dal contratto (doc. D, pag. 9 lettera E), perché ciò
presuppone l'esistenza di termini prestabiliti e non ossequiati
dall'appaltatore, il che non è il caso, quando solo si consideri che il
programma di lavoro (doc. 26) non risulta mai essere stato sottoposto a AO 1.
Lo stesso è infatti del 29 agosto 2002, e quindi successivo alla consegna delle
opere parzialmente eseguite, avvenuta il 23 agosto a seguito della rescissione
del contratto. Su questo punto l'appello non merita quindi protezione.
7.4 Il
Segretario assessore ha respinto la domanda di rifusione delle prestazioni
supplementari della DL rilevando che non era dimostrata la necessità
dell'intervento, ma neppure che fosse dimostrato che era stato eseguito. La
parte appellante a sua volta ritiene che la rescissione prematura del contratto
ha causato maggiori prestazioni della DL. Se non che, già si è detto al
considerando precedente che anche la parte appellante deve assumere la propria
parte di responsabilità per la rescissione anticipata del contratto e quindi
assumersi eventuali maggiori oneri che ciò ha comportato. Peraltro, stante che
comunque la DL era tenuta ad allestire situazioni parziali dell'avanzamento dei
lavori per poter preavvisare i pagamenti, il fatto di aver dovuto allestire
una liquidazione intermedia non pare abbia comportato oneri straordinari. Neppure
è poi dato di sapere in quale modo siano stati calcolati gli onorari
supplementari esposti dalla DL. Su questo punto la decisione del Segretario
assessore va confermata.
7.5 Per
quanto riguarda le spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere, il
Segretario assessore ha respinto la pretesa perché i lavori non erano stati
richiesti dalla DL e l'impresa non aveva potuto eseguirli lei stessa. La parte appellante
censura la sentenza impugnata, adducendo che il primo giudice avrebbe a torto
negato il risarcimento, avendo le parti convenuto che l'appellata avrebbe
proceduto alla chiusura dello scavo prima delle ferie dell'edilizia e, non
avendolo fatto, vi ha provveduto di persona. La questione non ha potuto essere
chiarita interamente. L'arch. T__________ ricorda di aver fatto presente
all'appellata che se apriva lo scavo avrebbe anche dovuto chiuderlo prima delle
ferie dell'edilizia (teste arch. __________ T__________, verbale 23 giugno 2004).
È pure incontestato che l'appellata ha eseguito lo scavo prima delle ferie,
scavo che è poi stato chiuso ad opera degli appellanti prima delle ferie
dell'edilizia. Tuttavia, va rilevato che AO 1 ha lamentato la chiusura dello
scavo ad opera di controparte, rilevando che essa si era presentata sul
cantiere per eseguire tale lavoro di allacciamento dello scarico, ma di non
aver potuto procedere perché lo scavo già era stato chiuso (doc. I). In siffatte
circostanze è da ritenere che l'agire della parte appellante sia stato
quantomeno affrettato e di conseguenza i relativi costi non possono essere
posti a carico dell'appellata.
8. Ne
segue, in parziale accoglimento dell'appello, che la sentenza impugnata è da
riformare nel senso che la petizione è accolta limitatamente all'importo di fr.
7'292.- oltre interessi, mentre rimane invariata per quanto riguarda la domanda
riconvenzionale. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono
la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede appare giustificato caricare
le spese in ragione di metà per parte e compensare le ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 11 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 settembre 2006 della Pretura di Bellinzona è
riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta
§
Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare alla AO 1 fr.
7'292.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.
2 La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 5'200.-, da anticipare dalla
parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
3.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 in
liquidazione è tenuta a versare a __________ e AP 2 l'importo di fr. 3'375.85
oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.
§
La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 300.- e le spese di
fr. 250.-, da anticipare dagli attori riconvenzionali, sono poste per 1/4 a
carico della AO 1 e per ¾ a carico di AP 1 e AP 2 in solido. Questi ultimi
rifonderanno inoltre alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà,
fr. 650.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr.
50.
-
totale fr.
500.
-
anticipate
dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per
ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso
calcolato secondo l’art. 51 LTF è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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