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Decisione

12.2006.186

Appalto. Ammontare mercede. Eliminazione difetti

28 novembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

14 ad 3.1 e pag. 17). Si deve quindi concludere che l'attrice non ha saputo far

fronte all'onere - che le incombeva in applicazione dell'art. 8 CC - di provare

l'esecuzione dei lavori e la congruità della mercede di cui postula il pagamento.

In mancanza di altri affidabili elementi, non rimane che appoggiarsi alla

liquidazione allestita dai convenuti sulla base delle risultanze del collaudo

delle opere allestito il 23 agosto 2002 - al quale peraltro ha partecipato

anche __________ L__________, rappresentante dell’attrice (teste arch. __________

T__________, verbale 23 giugno 2004, pag. 9) - e dalla quale risultano opere

per un importo complessivo di fr. 18'102.21. Dedotti fr. 9'000.- di acconti

pagati (doc. Z2) e l'importo di fr. 1'810.22 per la garanzia - rimasto

incontestato - la somma ancora da versare è di fr. 7'292.-. In tale misura l'appello

va accolto.

7. Il

Segretario assessore ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr.

3'375.85, respingendo invece le ulteriori pre-tese. In particolare ha respinto

la domanda di risarcimento della fattura di C__________ __________ per l'eliminazione

dei difetti (fr. 3'500.-), delle prestazioni supplementari della DL (fr.

1'200.-) e delle spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere ( fr.

500.-), nonché la richiesta di indennità per ritardo nella posa del tetto (fr.

3'800.-).

7.1 In

merito alla fattura di C__________ SA, il Segretario assessore ha rilevato

d'una parte la tardività della notifica del difetto, e, dall'altra che neppure

era certo vi fosse un difetto e che comunque neppure era stata data all'appaltatrice

la possibilità di procedere alla riparazione. La parte censura la sentenza

impugnata, rimproverando al Segretario assessore di aver considerato a torto

tardiva la notifica e sostenendo che pure l'esistenza dei difetti sarebbe

provata.

L’art.

367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve

verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne i

difetti all’appaltatore. Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce

di conseguenza quando l’opera viene consegnata (art. 367 cpv. 1 CO; DTF 117 II

264 consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 2109), ovvero quando tutti i lavori previsti dal

contratto di appalto siano stati eseguiti (Chaix,

Commentare romand CO, n. 4 ad art. 367; Gauch,

op. cit., n. 100). Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata

né ricevuta (Gauch, op. cit., n.

101) e il committente non ha alcun obbligo di verifica e di notifica dei

difetti prima della consegna (Gauch,

op. cit., n. 2109; Chaix, op.

cit., n. 4 ad art. 367), a meno che le parti abbiano convenuto una consegna a

tappe (Gauch, op. cit., n. 2466).

Nel caso concreto non vi sono dubbi che l'opera non è stata portata a termine

dall'appellata, il contratto essendo stato rescisso prematuramente. Poiché il

termine per la notifica dei difetti iniziava a decorrere solo con la consegna

dell'opera parziale, che va situata al momento del collaudo avvenuto il 23

agosto 2002, la notifica dei difetti avvenuta in occasione del collaudo

medesimo, o comunque con l'invio - avvenuto lo stesso giorno - del relativo

verbale, è da considerare tempestiva.

7.2 Per

quanto concerne l'esistenza dei difetti di cui trattasi, va qui rilevato che nel

verbale steso in occasione della verifica dell'opera sono stati elencati vari

lavori da ultimare e difetti da sistemare (doc. T), poi segnalati a AO 1, che

ha altresì ricevuto copia dell'offerta allestita da C__________ __________ per terminare

tali lavori, rispettivamente sistemare i difetti (doc. Q, doc. S). Se non che,

dagli atti di causa non è dato di comprendere se, visto lo stato d'avanzamento

del cantiere, le lacune riscontrate siano effettivamente da considerare quali

difetti oppure se, stante la solo parziale esecuzione delle opere, lo stato

delle medesime non sia invece da considerare rientrante nella normalità. Neppure

risulta che, nell'ambito della liquidazione delle opere eseguite, sia stata in

qualche modo riconosciuta anche una parte di lavori non ancora eseguiti, tanto

da poterne pretendere l'esecuzione da parte di AO 1 oppure l'esecuzione sostitutiva

da parte di terzi a carico di AO 1 medesima. È quindi a ragione che il primo

giudice ha respinto la richiesta di rifusione della fattura di C__________ __________.

7.3 Il

Segretario assessore ha respinto la richiesta di indennità per ritardo nella

posa del tetto, rilevando che il contratto tra le parti era venuto meno e non

v'erano elementi per poter caricare all'attrice un'indennità a tale titolo. La

parte appellante adduce che i ritardi vi erano ed erano imputabili

all'appellata, sia per la sospensione dei lavori fra il 19 e il 23 agosto, sia

per il tempo necessario per riparare le opere difettose.

Va

qui avantutto rilevato che la sospensione dei lavori è stata dettata

dall'impossibilità dell'appellata di continuare i lavori perché non iscritta

nell'albo delle imprese, circostanza questa di cui la parte appellante non ha

mai contestato di essere a conoscenza. Entrambe le parti erano pertanto consce

del rischio che la situazione comportava e non si può addebitare alla sola

appellata eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera dovuti a tale precaria

situazione. Inoltre, neppure è dimostrata una violazione contrattuale da parte

dell'appellata, dalla quale si possa dedurre un obbligo di pagare le penalità

per ritardi previste dal contratto (doc. D, pag. 9 lettera E), perché ciò

presuppone l'esistenza di termini prestabiliti e non ossequiati

dall'appaltatore, il che non è il caso, quando solo si consideri che il

programma di lavoro (doc. 26) non risulta mai essere stato sottoposto a AO 1.

Lo stesso è infatti del 29 agosto 2002, e quindi successivo alla consegna delle

opere parzialmente eseguite, avvenuta il 23 agosto a seguito della rescissione

del contratto. Su questo punto l'appello non merita quindi protezione.

7.4 Il

Segretario assessore ha respinto la domanda di rifusione delle prestazioni

supplementari della DL rilevando che non era dimostrata la necessità

dell'intervento, ma neppure che fosse dimostrato che era stato eseguito. La

parte appellante a sua volta ritiene che la rescissione prematura del contratto

ha causato maggiori prestazioni della DL. Se non che, già si è detto al

considerando precedente che anche la parte appellante deve assumere la propria

parte di responsabilità per la rescissione anticipata del contratto e quindi

assumersi eventuali maggiori oneri che ciò ha comportato. Peraltro, stante che

comunque la DL era tenuta ad allestire situazioni parziali dell'avanzamento dei

lavori per poter preavvisare i pagamenti, il fatto di aver dovuto allestire

una liquidazione intermedia non pare abbia comportato oneri straordinari. Neppure

è poi dato di sapere in quale modo siano stati calcolati gli onorari

supplementari esposti dalla DL. Su questo punto la decisione del Segretario

assessore va confermata.

7.5 Per

quanto riguarda le spese di chiusura scavo e sistemazione del cantiere, il

Segretario assessore ha respinto la pretesa perché i lavori non erano stati

richiesti dalla DL e l'impresa non aveva potuto eseguirli lei stessa. La parte appellante

censura la sentenza impugnata, adducendo che il primo giudice avrebbe a torto

negato il risarcimento, avendo le parti convenuto che l'appellata avrebbe

proceduto alla chiusura dello scavo prima delle ferie dell'edilizia e, non

avendolo fatto, vi ha provveduto di persona. La questione non ha potuto essere

chiarita interamente. L'arch. T__________ ricorda di aver fatto presente

all'appellata che se apriva lo scavo avrebbe anche dovuto chiuderlo prima delle

ferie dell'edilizia (teste arch. __________ T__________, verbale 23 giugno 2004).

È pure incontestato che l'appellata ha eseguito lo scavo prima delle ferie,

scavo che è poi stato chiuso ad opera degli appellanti prima delle ferie

dell'edilizia. Tuttavia, va rilevato che AO 1 ha lamentato la chiusura dello

scavo ad opera di controparte, rilevando che essa si era presentata sul

cantiere per eseguire tale lavoro di allacciamento dello scarico, ma di non

aver potuto procedere perché lo scavo già era stato chiuso (doc. I). In siffatte

circostanze è da ritenere che l'agire della parte appellante sia stato

quantomeno affrettato e di conseguenza i relativi costi non possono essere

posti a carico dell'appellata.

8. Ne

segue, in parziale accoglimento dell'appello, che la sentenza impugnata è da

riformare nel senso che la petizione è accolta limitatamente all'importo di fr.

7'292.- oltre interessi, mentre rimane invariata per quanto riguarda la domanda

riconvenzionale. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono

la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede appare giustificato caricare

le spese in ragione di metà per parte e compensare le ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 11 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 19 settembre 2006 della Pretura di Bellinzona è

riformata come segue:

1. La petizione è parzialmente accolta

§

Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare alla AO 1 fr.

7'292.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.

2 La

tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 5'200.-, da anticipare dalla

parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.

3.

La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 in

liquidazione è tenuta a versare a __________ e AP 2 l'importo di fr. 3'375.85

oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2002.

§

La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 300.- e le spese di

fr. 250.-, da anticipare dagli attori riconvenzionali, sono poste per 1/4 a

carico della AO 1 e per ¾ a carico di AP 1 e AP 2 in solido. Questi ultimi

rifonderanno inoltre alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà,

fr. 650.- per ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.-

b)

spese fr.

50.

-

totale fr.

500.

-

anticipate

dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per

ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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