12.2006.187
appello contro decreto di sfratto dichiarato irricevibile per nuove allegazioni
28 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2006.187
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, IICCA
Titolo:
appello contro decreto di sfratto dichiarato irricevibile per nuove allegazioni
APPELLO
RICEVIBILITÀ DI NOVA
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
12.2006.187
Lugano
28 novembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.99
(sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza
27 luglio 2006 da
AO 1
rappr. dallo RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dal locale commerciale
di 2000 m2 adibito a
deposito, lavorazioni industriali, servizi e uffici, situato in via Industria
11 nel Comune di R__________, di proprietà dell’istante;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore ha integralmente
accolto con decreto 28 settembre 2006;
appellante la convenuta che con atto di appello 12 ottobre 2006
chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di modificare il decreto
impugnato nel senso di respingere l’istanza, annullare i dispositivi da 2 a 4 e
di porre le tasse e spese a carico dell’istante, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’istante nelle proprie osservazioni del 15 novembre 2006
postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, con
protesta di spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord lo sfratto della convenuta dal locale commerciale di 2000 m2 adibito a deposito, lavorazioni
industriali, servizi e uffici, situato in via Industria 11 nel Comune di R__________;
che
con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto che la domanda si fondava
sul contratto di locazione stipulato il 1° maggio 2005 (doc. A) e sulla
disdetta straordinaria notificata a decorrere dal 30 aprile 2006 dalla
locatrice alla conduttrice il 20 marzo 2006 su modulo ufficiale per mora (doc.
D), ha decretato lo sfratto di quest’ultima;
che
con l’appello che qui ci occupa, al quale la presidente della Camera ha
accordato effetto sospensivo con decreto 6 ottobre 2006, la convenuta chiede di
modificare il decreto di sfratto nel senso di respingere l’istanza, per il
motivo che la lettera accompagnatoria 20 marzo 2006 non conteneva il modulo
ufficiale di disdetta, vizio che ne comporta la nullità irrimediabile, dal
rilevare d’ufficio anche in sede di appello;
che
in sede di appello l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la possibilità di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni e che tale divieto vale anche nelle
cause rette dall’art. 274d cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, m. 6 ad art. 321 CPC);
che
nella fattispecie le parti sono comparse per discutere la disdetta
straordinaria per mora della conduttrice sia davanti all’Ufficio di
conciliazione (incarto richiamato I), sia davanti al Pretore e in entrambe le
occasioni la convenuta ha contestato la domanda di sfratto senza sollevare la
benché minima eccezione sulla notifica della disdetta, in particolare sulla
mancata notificazione del modulo ufficiale, subordinatamente sulla mancata
sottoscrizione dello stesso da parte della locatrice;
che
in siffatte circostanze l’appello si rivela irricevibile;
che
la tassa di giustizia e le spese della procedura di appello seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), con l’obbligo per l’appellante di rifondere
all’istante un’equa indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
1. L’appello 12 ottobre 2006 di AP 1 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
Considerandi
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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