12.2006.189
Sfratto, rifiuto di riconsegnare i locali in adempimento a transazione giudiziaria, appello temerario
18 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2006.189
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, IICCA
Titolo:
Sfratto, rifiuto di riconsegnare i locali in adempimento a transazione giudiziaria, appello temerario
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
TRANSAZIONE GIUDIZIALE OGIUDIZIARIA
art. 313bis CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.189
Lugano
18 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.135
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10
luglio 2006 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’ RA 1
con la quale è chiesto lo sfratto immediato dei convenuti
dall’abitazione nella casa situata in C__________ a L__________, di proprietà
dell’istante, che il Pretore ha accolto con decisione del 2 ottobre 2006;
appellanti i convenuti i quali, con appello 13 ottobre 2006,
chiedono la riforma del giudizio impugnato, previa concessione al gravame
dell’effetto sospensivo, nel senso di respingere l’istanza di sfratto;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
considerato
in fatto e in diritto:
che
AO 1 ha disdetto il contratto di locazione con AP 2, relativo a un appartamento
di 3 ½ locali situato nel Comune di L__________, per il 31 marzo 2006,
prorogando poi su richiesta della conduttrice il contratto due volte, una prima
volta fino al 30 aprile 2006 (doc. D) e poi fino al 31 maggio 2006 (doc. B);
che
all’udienza del 20 giugno 2006 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione, alla quale si era rivolta il 1° giugno 2006 in vista dello
sfratto, la locatrice ha accettato di attendere fino al 30 giugno 2006 prima di
presentare l’istanza di sfratto (doc. F);
che
il 10 luglio 2006 la locatrice ha presentato alla Pretura di Locarno-Campagna l’istanza
di sfratto per ottenere la riconsegna immediata dell’appartamento;
che
all’udienza di discussione del 27 luglio 2006 le parti hanno concordato la
riconsegna dei locali entro il 30 settembre 2006, il pagamento da parte dei
conduttori dell’importo di fr. 5'120.- entro il 16 agosto 2006 a titolo di
pigione per il mese di giugno e di indennità per occupazione dell’appartamento
fino alla scadenza concordata, ritenuto che in caso di inadempimento nella
consegna o nel pagamento il Pretore avrebbe pronunciato lo sfratto a semplice
richiesta dell’istante “senza ulteriore convocazione delle parti e senza
ulteriori formalità”;
che
Fatti
i convenuti hanno comunicato alla locatrice il 29 settembre 2006 la loro
intenzione di non riconsegnare i locali alla scadenza pattuita;
che
su richiesta dell’istante il Pretore ha accolto con decreto del 2 ottobre 2006 l’istanza
di sfratto;
che
con appello del 13 ottobre 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza di sfratto, previa
concessione al gravame dell’effetto sospensivo;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
che
gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto a torto l’istanza di
sfratto, poiché la locatrice aveva concluso con loro un nuovo contratto di
locazione di durata indeterminata e avrebbe pertanto dovuto inoltrare una nuova
disdetta prima di chiedere lo sfratto, e osservano che in ogni modo il suo
comportamento è abusivo e contrario alla buona fede, non avendo essa alcun
interesse a ottenere la riconsegna immediata dell’ente locato;
che
contrariamente a quanto sostengono i convenuti, nella fattispecie non è sorto
alcun contratto di locazione a tempo indeterminato, le parti avendo concluso
all’udienza del 27 luglio 2006 una transazione giudiziaria in base alla quale
l’istante attendeva la riconsegna dei locali al 30 settembre 2006 e i convenuti
si impegnavano a riconsegnarli a tale data, ritenuto che in caso di
inadempimento il Pretore avrebbe decretato senza ulteriori formalità lo
sfratto;
che
quindi contrario alla buona fede e abusivo è semmai il comportamento degli
appellanti, che hanno sottoscritto la transazione giudiziaria e hanno in
seguito rifiutato di riconsegnare i locali alla data pattuita;
che
l'appello, manifestamente infondato e temerario, può essere evaso con la
procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di
intimazione alla controparte;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. L'appello
13 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
250.
-
sono
posti in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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