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Decisione

12.2006.189

Sfratto, rifiuto di riconsegnare i locali in adempimento a transazione giudiziaria, appello temerario

18 ottobre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti hanno comunicato alla locatrice il 29 settembre 2006 la loro

intenzione di non riconsegnare i locali alla scadenza pattuita;

che

su richiesta dell’istante il Pretore ha accolto con decreto del 2 ottobre 2006 l’istanza

di sfratto;

che

con appello del 13 ottobre 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il

giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza di sfratto, previa

concessione al gravame dell’effetto sospensivo;

che

l'appello non è stato notificato alla controparte;

che

gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto a torto l’istanza di

sfratto, poiché la locatrice aveva concluso con loro un nuovo contratto di

locazione di durata indeterminata e avrebbe pertanto dovuto inoltrare una nuova

disdetta prima di chiedere lo sfratto, e osservano che in ogni modo il suo

comportamento è abusivo e contrario alla buona fede, non avendo essa alcun

interesse a ottenere la riconsegna immediata dell’ente locato;

che

contrariamente a quanto sostengono i convenuti, nella fattispecie non è sorto

alcun contratto di locazione a tempo indeterminato, le parti avendo concluso

all’udienza del 27 luglio 2006 una transazione giudiziaria in base alla quale

l’istante attendeva la riconsegna dei locali al 30 settembre 2006 e i convenuti

si impegnavano a riconsegnarli a tale data, ritenuto che in caso di

inadempimento il Pretore avrebbe decretato senza ulteriori formalità lo

sfratto;

che

quindi contrario alla buona fede e abusivo è semmai il comportamento degli

appellanti, che hanno sottoscritto la transazione giudiziaria e hanno in

seguito rifiutato di riconsegnare i locali alla data pattuita;

che

l'appello, manifestamente infondato e temerario, può essere evaso con la

procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di

intimazione alla controparte;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è

nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

1. L'appello

13 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

250.

-

sono

posti in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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