Lexipedia

Decisione

12.2006.19

restituzione in intero - completazione della perizia sulla base di nuove prove

23 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i 7 giorni di giacenza postale, alla data dell’inoltro dell’istanza erano

trascorsi ben più dei 30 giorni previsti dalla legge, ritenuto oltretutto che tutti

i documenti che l’attore chiedeva di essere autorizzato a versare agli atti

erano stati allestiti prima dell’allestimento della perizia giudiziaria; in

ogni caso i doc. O-R, di cui si reitera la produzione in questa sede, non

avrebbero potuto essere ammessi agli atti mediante quell’istituto processuale,

in quanto, se anche si volesse ammettere che l’attore non era in grado di

produrli con la petizione -ma non è così, perché dai suoi atti medici (doc. T)

si evince che egli a quel momento, prima di una nuova ricaduta intervenuta nel

corso del 2005, era apparentemente guarito, tant’è che il 15 ottobre 2004 aveva

potuto consegnare al suo legale altri documenti (cfr. doc. N)-, nulla avrebbe

comunque impedito al suo patrocinatore di farlo, tanto è vero che questi era a

conoscenza dell’esistenza di quella documentazione, pacificamente atta a

dimostrare l’estensione delle prestazioni d’architettura svolte, che l’attore

gli aveva espressamente indicato di tenere a sua disposizione (doc. N);

che nella

misura in cui la domanda processuale ha invece per oggetto la richiesta di

ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base della nuova

documentazione, si osserva che la decisione negativa del Pretore non può essere

oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi manifestamente di una

semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e 252 cpv. 4 CPC);

che abbondanzialmente

si osserva che quest’ultima richiesta, sempre che potesse essere considerata

come una domanda indipendente e non fosse invece condizionata -come invece sembrerebbe-

all’accoglimento dell’istanza di restituzione in intero, sarebbe stata in ogni

caso respinta dal primo giudice per motivi formali, atteso che la richiesta attorea,

volta alla completazione della perizia previo esame, se del caso d’ufficio, di quei

documenti, era ancora una volta tardiva e quindi irrita, non essendo stata formulata

entro i 15 giorni assegnati a tale scopo con ordinanza 17 ottobre 2005;

che l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 16 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia

di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster