12.2006.19
restituzione in intero - completazione della perizia sulla base di nuove prove
23 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2006.19
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, IICCA
Titolo:
restituzione in intero - completazione della perizia sulla base di nuove prove
PERIZIA / PERIZIE
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI FATTI
art. 94 CPC-TI
art. 138 CPC-TI
art. 252 cpv. 4 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.19
Lugano
23 gennaio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.192
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 5
novembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.-
oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte;
ed ora
sull’istanza di restituzione in intero 29 novembre 2005 dell’attore, volta ad
autorizzarlo a produrre agli atti i doc. O-T e ad ordinare al perito di
completare il proprio referto sulla base della nuova documentazione, che il
Pretore con decisione 5 gennaio 2006 ha respinto salvo per quanto riguardava la
produzione dello scritto 15 settembre 2005 dell’__________ (doc. T), annesso
ora agli atti sub doc. O;
appellante
l'attore con atto di appello 16 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente l’istanza di
restituzione in intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
richiamato
il decreto 19 gennaio 2006 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto
sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la
petizione 5 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in lite AO 1 al fine di ottenere il
pagamento delle prestazioni d’architetto da lui svolte in vista
dell’edificazione della part. n. __________ di __________, a suo dire pari al
52% di quelle fatturabili in caso di completo espletamento del mandato;
che con il
referto 14/17 ottobre 2005 il perito giudiziario ha ritenuto che sulla base
della documentazione versata agli atti le prestazioni effettuate dall’attore
potevano ammontare al massimo al 23% di quelle fatturabili;
che con la
domanda processuale 29 novembre 2005 in esame, denominata “istanza di
restituzione in intero”, l’attore ha chiesto da una parte di essere autorizzato
a produrre tutta una serie di documenti ed in particolare i piani, i lucidi, le
offerte e i capitolati d’appalto che a suo dire provavano come in realtà le sue
prestazioni fossero state più estese di quanto indicato dal perito (doc. O-R)
rispettivamente il rapporto 15 settembre 2005 dell’__________ che attestava
come egli dal marzo 2004 si trovasse in un grave stato di salute a seguito di
un’affezione tumorale (doc. T), e dall’altra che fosse ordinata al perito la
completazione del proprio referto sulla base della nuova documentazione;
che con la
decisione qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in
intero salvo per quanto riguardava la produzione dello scritto di cui al doc. doc.
T;
che con
l’appello che ci occupa, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, l'attore
chiede di riformare il primo giudizio nel senso di ammettere integralmente
l’istanza di restituzione in intero, così com’era stata a suo tempo presentata;
che il
gravame, manifestamente infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che la
restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che
appaiono influenti per l’esito del processo è in effetti ammessa solo se la
parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138
CPC), ritenuto che la relativa domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni da
che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);
che nella
misura in cui la domanda processuale dell’attore costituisce una vera e propria
istanza di restituzione in intero, ciò che è il caso solo per quella parte
della sua richiesta che ha per oggetto la produzione di alcuni mezzi di prova
(doc. O-T), si osserva innanzitutto che la stessa era senz’altro tardiva, atteso
che dalla data d’intimazione del referto peritale, cui andavano eventualmente aggiunti
Fatti
i 7 giorni di giacenza postale, alla data dell’inoltro dell’istanza erano
trascorsi ben più dei 30 giorni previsti dalla legge, ritenuto oltretutto che tutti
i documenti che l’attore chiedeva di essere autorizzato a versare agli atti
erano stati allestiti prima dell’allestimento della perizia giudiziaria; in
ogni caso i doc. O-R, di cui si reitera la produzione in questa sede, non
avrebbero potuto essere ammessi agli atti mediante quell’istituto processuale,
in quanto, se anche si volesse ammettere che l’attore non era in grado di
produrli con la petizione -ma non è così, perché dai suoi atti medici (doc. T)
si evince che egli a quel momento, prima di una nuova ricaduta intervenuta nel
corso del 2005, era apparentemente guarito, tant’è che il 15 ottobre 2004 aveva
potuto consegnare al suo legale altri documenti (cfr. doc. N)-, nulla avrebbe
comunque impedito al suo patrocinatore di farlo, tanto è vero che questi era a
conoscenza dell’esistenza di quella documentazione, pacificamente atta a
dimostrare l’estensione delle prestazioni d’architettura svolte, che l’attore
gli aveva espressamente indicato di tenere a sua disposizione (doc. N);
che nella
misura in cui la domanda processuale ha invece per oggetto la richiesta di
ordinare al perito la completazione del proprio referto sulla base della nuova
documentazione, si osserva che la decisione negativa del Pretore non può essere
oggetto di appellazione (art. 95 cpv. 1 CPC), trattandosi manifestamente di una
semplice ordinanza in materia di prove (art. 94 cpv. 1 e 252 cpv. 4 CPC);
che abbondanzialmente
si osserva che quest’ultima richiesta, sempre che potesse essere considerata
come una domanda indipendente e non fosse invece condizionata -come invece sembrerebbe-
all’accoglimento dell’istanza di restituzione in intero, sarebbe stata in ogni
caso respinta dal primo giudice per motivi formali, atteso che la richiesta attorea,
volta alla completazione della perizia previo esame, se del caso d’ufficio, di quei
documenti, era ancora una volta tardiva e quindi irrita, non essendo stata formulata
entro i 15 giorni assegnati a tale scopo con ordinanza 17 ottobre 2005;
che l’appello,
nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 16 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia
di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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