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Decisione

12.2006.192

Responsabilità del detentore di un veicolo automobile, incendio in rimessa, valutazione di perizia in caso di divergenze tra perizia eseguita in sede penale e in sede civile, irricevibilità di appello

25 gennaio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nell’ambito

dell’inchiesta penale avviata nei confronti di AP 1 è stata commissionata all’ing.

L__________ una perizia volta a stabilire eventuali elementi di colpa a suo

carico. Il referto confermava tuttavia che la causa dell’incendio era da

ritenersi un tappo dell’olio che si era trovato a cortocircuitare il cavo di

comando e il cavo +, a seguito di cui il motore si era messo in moto,

trovandosi inserita la marcia e creando scintille che avrebbero provocato

l’incendio. Il procedimento penale è quindi stato chiuso con un decreto di non

luogo a procedere per l’assenza di responsabilità dovuta a negligenza o dolo di

AP 1.

C. Il

23 gennaio 2003 AP 1 ha inviato a AO 2, assicurazione di responsabilità civile

del detentore del furgone, una richiesta di risarcimento di complessivi fr.

64'097.20, visto che sulla scorta delle indagini svolte dalla procura era stato

possibile stabilire che l’incendio aveva avuto origine da un guasto del furgone

di proprietà di AO 1. L’assicurazione ha declinato ogni responsabilità in

quanto assicuratore del veicolo, ritenendo invece responsabile AP 1 quale

gerente di un’azienda dell’industria di veicoli a motore giusta l’art. 71

LCStr.

D. Con petizione del 17 settembre 2003, AP 1 ha convenuto in

giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona sia AO 2, sia AO 1 e ha

chiesto la loro condanna al pagamento dell’importo di complessivi fr. 39'028.85

oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2002. Le convenute si sono opposte alla

richiesta, lamentando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, dal

momento che l’attore era gerente di un’azienda dell’industria dei veicoli a

motore secondo l’art. 71 cpv. 1 LCStr e pertanto civilmente responsabile, per

cui in tale evenienza veniva meno la responsabilità sia del detentore sia

dell’assicuratore giusta l’art. 58 LCStr.

E. Con

giudizio del 26 settembre 2006, il Pretore ha respinto integralmente la petizione. In sunto, egli ha considerato che pur

potendosi affermare la legittimazione passiva delle convenute per mancanza dei

presupposti di cui all’art. 71 cpv. 1 LCStr, la responsabilità di queste ultime

non sarebbe data giusta l’art. 58 LCStr. Infatti, la perizia giudiziaria

ordinata dal giudice di prime cure all’ing. M__________, avrebbe confermato la

tesi secondo cui la caduta del tappo dell’olio nella posizione in cui è stato

trovato dalla Polizia scientifica non avrebbe potuto causare il cortocircuito

atto ad avviare il motore, a produrre scintille tali da far divampare

l’incendio. L’evento dannoso sarebbe quindi stato causato in altro modo.

Secondo il Pretore, le divergenti conclusioni alle quali è giunto il perito

penale non avrebbero potuto mutare tali conclusioni, non bastando un differente

risultato per far ritenere inattendibile la perizia giudiziaria del

procedimento civile. Non potendosi dimostrare la messa in esercizio del veicolo

causale con il danno verificatosi, né tanto meno un qualsiasi altro difetto del

veicolo, il Pretore ha quindi negato ogni risarcimento all’attore. Con

decisione di medesima data il Pretore ha tuttavia concesso all’attore il

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

F. L’attore

insorge contro la decisione di prima istanza con appello del 18 ottobre 2006.

Chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere

integralmente la petizione e postula anche per la sede di appello l’ammissione

dell’assistenza giudiziaria, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle

motivazioni si dirà in seguito. A tali richieste si oppongono le convenute, le

quali nelle osservazioni del 10 novembre 2006 postulano la reiezione

dell’appello con conferma della decisione pretorile.

Considerandi

in diritto: 1. Preliminarmente

occorre decidere le censure dell’appellante riguardo alla sua opposizione ai

quesiti peritali formulati dalle appellate e ammessi dal Pretore, al modo di

esecuzione della perizia e alla mancata assunzione suppletoria di prove offerte

dall’appellante, respinta dal Giudice di prime cure.

1.1

L’appellante

ripropone anche in questa sede l’opposizione ai quesiti peritali così come

formulati dalle convenute, rilevando che la perizia ordinata nell’ambito del

procedimento penale era stata chiara riguardo alle cause dell’incendio e nel

frattempo il furgone era pure stato eliminato, per cui il perito non poteva che

procedere sulla base di supposizioni e non di accertamenti di fatto. A torto.

Anzitutto si rileva che in occasione dell’udienza preliminare l’attore non si è

opposto all’esperimento della prova peritale in sé, ma ha formulato opposizione

unicamente una volta presentati i quesiti. La natura e il contenuto

dell’opposizione avanzata avrebbero tuttavia dovuto comportare una preliminare

opposizione alla prova peritale e non unicamente in un secondo momento, dopo

che la prova era già stata ammessa. In rapporto ai fatti di cui si intendeva

portare la prova, i quesiti peritali potevano senz’altro ritenersi ammissibili,

soprattutto perché il referto esperito in sede penale aveva permesso di far

luce sull’inesistenza di presupposti per un’azione penale contro l’appellante

(in particolare la mancanza di negligenza o dolo) e non già sulle condizioni

per ammettere una responsabilità civile ai sensi della legislazione federale

sulla circolazione stradale. A ragione quindi il Pretore ha respinto

l’opposizione e ammesso i quesiti peritali così come presentati dalle

appellate.

1.2

L’appellante

lamenta la nullità della perizia poiché, a mente sua, chiaramente allestita in

violazione del principio del contraddittorio: in effetti, in occasione

dell’incontro delle parti con il perito, il 20 luglio 2005, quest’ultimo aveva

già redatto la perizia che è stata consegnata il medesimo giorno al Giudice. Dagli

atti dell’incarto risulta effettivamente che il Pretore ha intimato alle parti

il referto peritale con ordinanza del 20 luglio 2005. Il perito l’ha quindi

allestito già prima della discussione con le parti. Tuttavia questo fatto non

porta alla nullità dell’atto, così come sostenuto dall’appellante. Anzitutto

perché quest’ultimo è passato ad atti successivi senza affatto sollevare la

nullità della perizia. Con il suo scritto del 20 luglio 2005 al Pretore, egli

ha semplicemente riferito dei fatti occorsi quel giorno e chiedeva che fosse

contattato l’ispettore di polizia pure presente al colloquio con il perito, per

esser messo al corrente e per prendere i provvedimenti del caso. In seguito,

l’attore ha presentato un’istanza di completazione orale di perizia e

un’istanza di assunzione suppletoria di prove, avanzando unicamente in sede di

conclusioni la censura di nullità della perizia. Secondariamente, si osserva

che la mancata partecipazione all’assunzione della perizia non comporta di

principio una lesione del diritto di essere sentito dell’interessato se questi

in seguito può consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi

contenute (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 754 ad art. 248 e riferimenti; cfr. anche decisione del

Tribunale federale del 24 gennaio 2003, inc.4P.181/2002). Come appena

riferito, l’appellante ha comunque preso parte alla discussione con il perito,

ha chiesto e ottenuto una delucidazione del referto e ha potuto prendere

posizione sulla prova in sede di conclusioni. Il suo diritto di essere sentito

è quindi stato garantito senza che la prova esperita sia viziata da nullità. Si

rileva infine che il fatto che il perito non abbia dato seguito alle

rimostranze dell’appellante, in particolare che non abbia esperito la prova

dell’accensione del motore con il tappo dell’olio del motore, non comporta

ancora una violazione del principio del contraddittorio, dal momento che egli,

messe al corrente le parti del contenuto del suo referto, da un suo punto di

vista e per le ragioni spiegate nel medesimo referto poteva ritenere che l’ulteriore

prova non avrebbe modificato il risultato al quale egli era giunto poiché la

circostanza era già stata chiarita in modo sufficiente e la sua convinzione non

sarebbe mutata. Il perito non è obbligato a esperire tutti gli accertamenti e

le prove richieste dalle parti se non sono necessari per fondare il suo

convincimento. Le censure ricorsuali su questo punto sono quindi senza

fondamento.

1.3

Quanto

alla questione della negata assunzione suppletoria di prove, criticata

dall’appellante, si osserva che nell’atto di appello costui non formula precise

domande di assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, facoltà concessagli

dall’art. 322 lett. b CPC. Egli si limita ad asserire che “se questa Camera

decidesse di assumere le suddette prove dovrà limitarsi ad annullare la

sentenza e rimandare al Pretore l’incarto affinché le acquisisca” (cfr.

appello, pag. 10 in alto).

Ritenuto che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo

Tribunale non ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322

CPC, in ingresso), non trovano applicazione né l’art. 322 lett. a CPC

(assunzione d’ufficio di prove) né l’art. 322 lett. b CPC (assunzione delle

prove rifiutate dall’istanza inferiore). Anche su questo punto l’appello va

quindi disatteso.

2.

Il

significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o

all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da

consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte

dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che

l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i

contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può

avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte

negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si

cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,

ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per

il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).

La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente

ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo

scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla

luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di

suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell’attore è costituito,

eccezion fatta per una prima parte riassuntiva dei fatti, dalla letterale

trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al Pretore il 18

aprile 2006 ed è perciò, per i motivi testé esposti, irricevibile nella misura

in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di

circostanziate censure al giudizio pretorile. Fanno eccezione alcune modifiche

o aggiunte redazionali comunque non sostanziali e mai riferite alla sentenza

dedotta in giudizio. Già per questo motivo l’appello è quindi inammissibile.

3.

In

ogni caso, anche prescindendo dall’inammissibilità dell’atto d’appello, le

critiche ricorsuali dovrebbero venir respinte con conferma della sentenza

pretorile.

3.1

La

questione di sapere se l’appellante sia da considerare gerente di un’azienda

dell’industria dei veicoli a motore tenuta all’obbligo di assicurazione secondo

l’art. 71 cpv. 1 LCStr – questione che il Pretore ha risolto negando ogni

responsabilità a questo titolo dell’appellante – non è stata contestata per cui

sfugge all’esame di questo Tribunale, mancandone la specifica censura.

3.2

Come

rettamente stabilito dal giudice di prime cure, giusta l’art. 58 cpv. 1 LCStr

se con un veicolo a motore che è in esercizio è cagionata la morte o la lesione

corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente

responsabile dei danni. Trattandosi della responsabilità civile del detentore

di un veicolo a motore, colui che pretende il risarcimento del danno deve

provare, oltre il danno, il nesso di causalità adeguato tra lo stesso e

l'impiego del veicolo (Bussy/Rusconi,

Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n 7.1 ad art. 58 LCStr).

Questo è dato quando il comportamento del presunto danneggiante, esaminato

secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé

atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112

II 442; Bussy/Rusconi, op. cit.,

n. 7.2 ad art. 58 LCStr; Giger,

Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2002, pag. 189; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.1 ad art. 58 LCStr).

3.3

Nel

caso che ci occupa, dalla perizia giudiziaria civile dell’ing. M__________

emerge quanto segue:

- per

mettere in moto il veicolo occorre un cortocircuito che potrebbe verificarsi a

seguito del contatto tra il cavo + e il cavo di comando;

- sul

veicolo in questione il cavo + risulta essere posizionato normalmente sopra il

cavo di comando (foto n. 3 e 4 perizia ing. __________;

- la

messa in moto è possibile solo se il cavo + e il cavo di comando si trovano

senza isolazione (normalmente entrambi sono ben isolati e il cavo + presenta

una guaina supplementare di gomma che protegge il dado di fissaggio) e il tappo

deve incastrarvisi molto saldamente, non bastando per un cortocircuito un

semplice contatto che provocherebbe solo forti scintille.

Il perito

ing. M__________ ha quindi ritenuto che, esaminando la documentazione

fotografica e i reperti custoditi dalla polizia scientifica, dalla posizione

orizzontale del tappo, così come rinvenuto dopo l’incendio (fotografia 10

documentazione fotografica Polizia scientifica), è impossibile un cortocircuito

dovuto al contatto tra il cavo + e il cavo di comando (il tappo avrebbe dovuto

inserirsi in posizione verticale, visto che i due cavi sono in posizione uno

sopra l’altro). Inoltre, se si fosse incastrato in quel modo e assai saldamente

da provocare il cortocircuito, a seguito dell’incendio e della fusione del

relais il tappo sarebbe caduto a terra e non avrebbe potuto trovarsi in una

posizione più alta rispetto al punto di incastro come invece è stato rinvenuto.

Il perito giudiziario civile ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto

sostenuto dall’appellante, all’esame al macroscopio il tappo non presentava

segni di cortocircuito (cfr. fotografia 15 polizia scientifica). Alla luce di

tutto ciò, a ragione il Pretore ha quindi negato ogni responsabilità delle

appellate, non essendo possibile ammettere un cortocircuito per “la saldatura

dei tappo ai cavi” e una conseguente messa in esercizio del veicolo. Il fatto –

dimostrato – che il furgone abbia colliso con la putrella dell’edificio

antistante non muta questa conclusione: infatti, l’impossibilità della messa in

esercizio del veicolo tramite il tappo non esclude comunque a priori

l’avanzamento dello stesso in altro modo, con o senza messa in esercizio.

All’attore incombeva tuttavia di dimostrare che il veicolo si sarebbe messo in

moto in altro modo provocando – in modo causale – l’incendio e determinando in

tale evenienza la responsabilità delle convenute. In questa prova egli ha

fallito e deve quindi sopportare le conseguenze di tale carenza probatoria,

come rettamente riconosciuto dal giudice di prime cure.

3.4

Anche

per quanto riguarda le valutazioni delle due perizie giudiziali, quella civile

e quella penale, il giudizio impugnato merita senz’altro conferma.

Contrariamente a quanto addotto nel gravame, non vi è motivo di ritenere che il

perito civile ing. M__________ abbia reso un referto incompleto,

contraddittorio o lacunoso. Egli ha esaminato la documentazione agli atti dei

due procedimenti civile e penale, i reperti custoditi dalla polizia (in

particolare il tappo dell’olio e il motorino d’avviamento), ha verificato le

posizioni del motorino d’avviamento su un medesimo tipo di motore, ha

effettuato delle prove di avviamento simili a quello sul furgone e tentato di

simulare il cortocircuito. Sulla base delle proprie comprovate conoscenze

tecniche ha ritenuto che l’accensione del motore del furgone con cortocircuito

del tappo con i cavi + e di comando fosse impossibile, dando nel contempo

risposte convincenti a tutti i quesiti peritali postigli. Il perito civile ha

confutato precisamente le conclusioni della perizia penale, fornendo

dettagliate informazioni e

spiegazioni del motivo per il quale l’esito della perizia penale non poteva a

suo dire essere condiviso. Di fronte a conclusioni sostenibili, logiche,

lineari e complete – anche grazie alla successiva delucidazione – il Pretore a

ragione non si è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario civile e

si è quindi allineato alla versione di tale perizia, senza ledere i principi

che reggono la valutazione delle prove. Né tantomeno, stanti così le cose, egli

era tenuto a dar seguito alla richiesta attorea di esperire ulteriori prove –

quali una nuova perizia – dal momento che la situazione risultava

sufficientemente chiarita con la perizia civile. Secondo una prassi ormai

consolidata, in materia tecnica il giudice si discosta dall'avviso di un

esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi (cfr. DTF 118 Ia 144 consid.

1c pag. 145 seg.). Sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle

allegazioni delle parti egli esamina se sussistono serie obiezioni contro il

carattere concludente delle esposizioni peritali. Tale non è il caso in

concreto, nemmeno se si considera il risultato opposto al quale è giunto il

perito penale ing. L__________, il quale, senza invero particolari spiegazioni

tecniche, ha confermato la possibilità che il furgone si sia messo in moto e

abbia causato l’incidente nel modo preteso dall’appellante. D’altra parte, non

può essere dimenticato che le risultanze del procedimento penale sono

unicamente un punto di partenza per la – sovente successiva causa civile – e

possono necessitare di completazioni fattuali, in particolare se si considera

che il procedimento penale spesso si diparte da differenti presupposti rispetto

a quello civile e per i quali si verifica l’esistenza di determinati fatti che

non necessariamente collimano con quelli rilevanti per un procedimento civile (Dähler/Schaffhauser, in Münch/Geiser,

Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea 1999, § 11 n. 11.57).

3.5

Manifestamente

prive di fondamento sono pure le considerazioni presentate in via subordinata

dall’appellante riguardo al preteso difetto del veicolo che ammetterebbe la

responsabilità delle appellate giusta l’art. 58 cpv. 2 LCStr. Come giustamente

rilevato dal Pretore nel giudizio impugnato, non vi è alcun elemento agli atti

a sostegno anche solo minimamente di tale tesi, che non può che essere

rigettata.

4.

Per

questi motivi, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un

valore litigioso di fr. 39'028.85. Alle appellate viene riconosciuta un’equa

indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza

di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello,

pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può essere accolta, atteso

che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo

giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito

favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad

art. 157).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello

18 ottobre 2006 di AP 1, P__________, è respinto.

2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura d’appello presentata da AP 1, P__________,

è respinta.

3. Gli

oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 450.-

sono

posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a AO 1 Lugano, e a AO 2,

Zurigo, l’importo complessivo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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