12.2006.192
Responsabilità del detentore di un veicolo automobile, incendio in rimessa, valutazione di perizia in caso di divergenze tra perizia eseguita in sede penale e in sede civile, irricevibilità di appello
25 gennaio 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.192
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità del detentore di un veicolo automobile, incendio in rimessa, valutazione di perizia in caso di divergenze tra perizia eseguita in sede penale e in sede civile, irricevibilità di appello che ricopia le conclusioni
APPREZZAMENTO
PERIZIA / PERIZIE
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
art. 309 CPC-TI
art. 322 CPC-TI
art. 58 LCSTR
Incarto n.
12.2006.192
Lugano
25 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.151
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 settembre
2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di fr. 39'028.85
oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2002 e ha postulato l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1,
domande avversate dalle convenute che hanno chiesto la reiezione della
petizione e che il Pretore, con sentenza del 26 settembre 2006, ha parzialmente
accolto, respingendo la petizione e accogliendo la domanda di assistenza
giudiziaria, con spese a carico dello Stato e l’obbligo per l’attore di
rifondere alle convenute fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;
appellante
l’attore con atto del 18 ottobre 2006, con cui chiede la riforma dei dispositivi
n. 1 e 2 della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, spese
processuali di prima istanza a carico dello Stato e assegnazione a titolo di
ripetibili di un importo di fr. 4'000.- a carico delle convenute e postula
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello, con
pretesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre
le convenute, con osservazioni del 10 novembre 2006, postulano la reiezione
dell’appello e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e
ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il
21 settembre 2002 è divampato un incendio sulla proprietà di G__________ a P__________,
che ha interessato l’ala nord-est dell’edificio dell’ex masseria e
dell’abitazione attigua. Tali edifici erano locati a AP 1 dall’anno 1997. A seguito dell’incendio sono andate
distrutte le parti in legno dell’edificio come pure una tettoia sotto la quale
erano parcheggiati alcuni veicoli tra cui un furgone Fiat Ducato appartenente a
AO 1 rimasto in panne alcuni giorni prima e che AP 1 avrebbe riparato il lunedì
successivo.
Fatti
B. Nell’ambito
dell’inchiesta penale avviata nei confronti di AP 1 è stata commissionata all’ing.
L__________ una perizia volta a stabilire eventuali elementi di colpa a suo
carico. Il referto confermava tuttavia che la causa dell’incendio era da
ritenersi un tappo dell’olio che si era trovato a cortocircuitare il cavo di
comando e il cavo +, a seguito di cui il motore si era messo in moto,
trovandosi inserita la marcia e creando scintille che avrebbero provocato
l’incendio. Il procedimento penale è quindi stato chiuso con un decreto di non
luogo a procedere per l’assenza di responsabilità dovuta a negligenza o dolo di
AP 1.
C. Il
23 gennaio 2003 AP 1 ha inviato a AO 2, assicurazione di responsabilità civile
del detentore del furgone, una richiesta di risarcimento di complessivi fr.
64'097.20, visto che sulla scorta delle indagini svolte dalla procura era stato
possibile stabilire che l’incendio aveva avuto origine da un guasto del furgone
di proprietà di AO 1. L’assicurazione ha declinato ogni responsabilità in
quanto assicuratore del veicolo, ritenendo invece responsabile AP 1 quale
gerente di un’azienda dell’industria di veicoli a motore giusta l’art. 71
LCStr.
D. Con petizione del 17 settembre 2003, AP 1 ha convenuto in
giudizio dinanzi al Pretore del distretto di Bellinzona sia AO 2, sia AO 1 e ha
chiesto la loro condanna al pagamento dell’importo di complessivi fr. 39'028.85
oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2002. Le convenute si sono opposte alla
richiesta, lamentando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, dal
momento che l’attore era gerente di un’azienda dell’industria dei veicoli a
motore secondo l’art. 71 cpv. 1 LCStr e pertanto civilmente responsabile, per
cui in tale evenienza veniva meno la responsabilità sia del detentore sia
dell’assicuratore giusta l’art. 58 LCStr.
E. Con
giudizio del 26 settembre 2006, il Pretore ha respinto integralmente la petizione. In sunto, egli ha considerato che pur
potendosi affermare la legittimazione passiva delle convenute per mancanza dei
presupposti di cui all’art. 71 cpv. 1 LCStr, la responsabilità di queste ultime
non sarebbe data giusta l’art. 58 LCStr. Infatti, la perizia giudiziaria
ordinata dal giudice di prime cure all’ing. M__________, avrebbe confermato la
tesi secondo cui la caduta del tappo dell’olio nella posizione in cui è stato
trovato dalla Polizia scientifica non avrebbe potuto causare il cortocircuito
atto ad avviare il motore, a produrre scintille tali da far divampare
l’incendio. L’evento dannoso sarebbe quindi stato causato in altro modo.
Secondo il Pretore, le divergenti conclusioni alle quali è giunto il perito
penale non avrebbero potuto mutare tali conclusioni, non bastando un differente
risultato per far ritenere inattendibile la perizia giudiziaria del
procedimento civile. Non potendosi dimostrare la messa in esercizio del veicolo
causale con il danno verificatosi, né tanto meno un qualsiasi altro difetto del
veicolo, il Pretore ha quindi negato ogni risarcimento all’attore. Con
decisione di medesima data il Pretore ha tuttavia concesso all’attore il
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
F. L’attore
insorge contro la decisione di prima istanza con appello del 18 ottobre 2006.
Chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere
integralmente la petizione e postula anche per la sede di appello l’ammissione
dell’assistenza giudiziaria, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle
motivazioni si dirà in seguito. A tali richieste si oppongono le convenute, le
quali nelle osservazioni del 10 novembre 2006 postulano la reiezione
dell’appello con conferma della decisione pretorile.
Considerandi
in diritto: 1. Preliminarmente
occorre decidere le censure dell’appellante riguardo alla sua opposizione ai
quesiti peritali formulati dalle appellate e ammessi dal Pretore, al modo di
esecuzione della perizia e alla mancata assunzione suppletoria di prove offerte
dall’appellante, respinta dal Giudice di prime cure.
1.1
L’appellante
ripropone anche in questa sede l’opposizione ai quesiti peritali così come
formulati dalle convenute, rilevando che la perizia ordinata nell’ambito del
procedimento penale era stata chiara riguardo alle cause dell’incendio e nel
frattempo il furgone era pure stato eliminato, per cui il perito non poteva che
procedere sulla base di supposizioni e non di accertamenti di fatto. A torto.
Anzitutto si rileva che in occasione dell’udienza preliminare l’attore non si è
opposto all’esperimento della prova peritale in sé, ma ha formulato opposizione
unicamente una volta presentati i quesiti. La natura e il contenuto
dell’opposizione avanzata avrebbero tuttavia dovuto comportare una preliminare
opposizione alla prova peritale e non unicamente in un secondo momento, dopo
che la prova era già stata ammessa. In rapporto ai fatti di cui si intendeva
portare la prova, i quesiti peritali potevano senz’altro ritenersi ammissibili,
soprattutto perché il referto esperito in sede penale aveva permesso di far
luce sull’inesistenza di presupposti per un’azione penale contro l’appellante
(in particolare la mancanza di negligenza o dolo) e non già sulle condizioni
per ammettere una responsabilità civile ai sensi della legislazione federale
sulla circolazione stradale. A ragione quindi il Pretore ha respinto
l’opposizione e ammesso i quesiti peritali così come presentati dalle
appellate.
1.2
L’appellante
lamenta la nullità della perizia poiché, a mente sua, chiaramente allestita in
violazione del principio del contraddittorio: in effetti, in occasione
dell’incontro delle parti con il perito, il 20 luglio 2005, quest’ultimo aveva
già redatto la perizia che è stata consegnata il medesimo giorno al Giudice. Dagli
atti dell’incarto risulta effettivamente che il Pretore ha intimato alle parti
il referto peritale con ordinanza del 20 luglio 2005. Il perito l’ha quindi
allestito già prima della discussione con le parti. Tuttavia questo fatto non
porta alla nullità dell’atto, così come sostenuto dall’appellante. Anzitutto
perché quest’ultimo è passato ad atti successivi senza affatto sollevare la
nullità della perizia. Con il suo scritto del 20 luglio 2005 al Pretore, egli
ha semplicemente riferito dei fatti occorsi quel giorno e chiedeva che fosse
contattato l’ispettore di polizia pure presente al colloquio con il perito, per
esser messo al corrente e per prendere i provvedimenti del caso. In seguito,
l’attore ha presentato un’istanza di completazione orale di perizia e
un’istanza di assunzione suppletoria di prove, avanzando unicamente in sede di
conclusioni la censura di nullità della perizia. Secondariamente, si osserva
che la mancata partecipazione all’assunzione della perizia non comporta di
principio una lesione del diritto di essere sentito dell’interessato se questi
in seguito può consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi
contenute (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 754 ad art. 248 e riferimenti; cfr. anche decisione del
Tribunale federale del 24 gennaio 2003, inc.4P.181/2002). Come appena
riferito, l’appellante ha comunque preso parte alla discussione con il perito,
ha chiesto e ottenuto una delucidazione del referto e ha potuto prendere
posizione sulla prova in sede di conclusioni. Il suo diritto di essere sentito
è quindi stato garantito senza che la prova esperita sia viziata da nullità. Si
rileva infine che il fatto che il perito non abbia dato seguito alle
rimostranze dell’appellante, in particolare che non abbia esperito la prova
dell’accensione del motore con il tappo dell’olio del motore, non comporta
ancora una violazione del principio del contraddittorio, dal momento che egli,
messe al corrente le parti del contenuto del suo referto, da un suo punto di
vista e per le ragioni spiegate nel medesimo referto poteva ritenere che l’ulteriore
prova non avrebbe modificato il risultato al quale egli era giunto poiché la
circostanza era già stata chiarita in modo sufficiente e la sua convinzione non
sarebbe mutata. Il perito non è obbligato a esperire tutti gli accertamenti e
le prove richieste dalle parti se non sono necessari per fondare il suo
convincimento. Le censure ricorsuali su questo punto sono quindi senza
fondamento.
1.3
Quanto
alla questione della negata assunzione suppletoria di prove, criticata
dall’appellante, si osserva che nell’atto di appello costui non formula precise
domande di assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, facoltà concessagli
dall’art. 322 lett. b CPC. Egli si limita ad asserire che “se questa Camera
decidesse di assumere le suddette prove dovrà limitarsi ad annullare la
sentenza e rimandare al Pretore l’incarto affinché le acquisisca” (cfr.
appello, pag. 10 in alto).
Ritenuto che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo
Tribunale non ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322
CPC, in ingresso), non trovano applicazione né l’art. 322 lett. a CPC
(assunzione d’ufficio di prove) né l’art. 322 lett. b CPC (assunzione delle
prove rifiutate dall’istanza inferiore). Anche su questo punto l’appello va
quindi disatteso.
2.
Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell’attore è costituito,
eccezion fatta per una prima parte riassuntiva dei fatti, dalla letterale
trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al Pretore il 18
aprile 2006 ed è perciò, per i motivi testé esposti, irricevibile nella misura
in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di
circostanziate censure al giudizio pretorile. Fanno eccezione alcune modifiche
o aggiunte redazionali comunque non sostanziali e mai riferite alla sentenza
dedotta in giudizio. Già per questo motivo l’appello è quindi inammissibile.
3.
In
ogni caso, anche prescindendo dall’inammissibilità dell’atto d’appello, le
critiche ricorsuali dovrebbero venir respinte con conferma della sentenza
pretorile.
3.1
La
questione di sapere se l’appellante sia da considerare gerente di un’azienda
dell’industria dei veicoli a motore tenuta all’obbligo di assicurazione secondo
l’art. 71 cpv. 1 LCStr – questione che il Pretore ha risolto negando ogni
responsabilità a questo titolo dell’appellante – non è stata contestata per cui
sfugge all’esame di questo Tribunale, mancandone la specifica censura.
3.2
Come
rettamente stabilito dal giudice di prime cure, giusta l’art. 58 cpv. 1 LCStr
se con un veicolo a motore che è in esercizio è cagionata la morte o la lesione
corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente
responsabile dei danni. Trattandosi della responsabilità civile del detentore
di un veicolo a motore, colui che pretende il risarcimento del danno deve
provare, oltre il danno, il nesso di causalità adeguato tra lo stesso e
l'impiego del veicolo (Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n 7.1 ad art. 58 LCStr).
Questo è dato quando il comportamento del presunto danneggiante, esaminato
secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé
atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112
II 442; Bussy/Rusconi, op. cit.,
n. 7.2 ad art. 58 LCStr; Giger,
Strassenverkehrsgesetz, Zurigo 2002, pag. 189; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.1 ad art. 58 LCStr).
3.3
Nel
caso che ci occupa, dalla perizia giudiziaria civile dell’ing. M__________
emerge quanto segue:
- per
mettere in moto il veicolo occorre un cortocircuito che potrebbe verificarsi a
seguito del contatto tra il cavo + e il cavo di comando;
- sul
veicolo in questione il cavo + risulta essere posizionato normalmente sopra il
cavo di comando (foto n. 3 e 4 perizia ing. __________;
- la
messa in moto è possibile solo se il cavo + e il cavo di comando si trovano
senza isolazione (normalmente entrambi sono ben isolati e il cavo + presenta
una guaina supplementare di gomma che protegge il dado di fissaggio) e il tappo
deve incastrarvisi molto saldamente, non bastando per un cortocircuito un
semplice contatto che provocherebbe solo forti scintille.
Il perito
ing. M__________ ha quindi ritenuto che, esaminando la documentazione
fotografica e i reperti custoditi dalla polizia scientifica, dalla posizione
orizzontale del tappo, così come rinvenuto dopo l’incendio (fotografia 10
documentazione fotografica Polizia scientifica), è impossibile un cortocircuito
dovuto al contatto tra il cavo + e il cavo di comando (il tappo avrebbe dovuto
inserirsi in posizione verticale, visto che i due cavi sono in posizione uno
sopra l’altro). Inoltre, se si fosse incastrato in quel modo e assai saldamente
da provocare il cortocircuito, a seguito dell’incendio e della fusione del
relais il tappo sarebbe caduto a terra e non avrebbe potuto trovarsi in una
posizione più alta rispetto al punto di incastro come invece è stato rinvenuto.
Il perito giudiziario civile ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, all’esame al macroscopio il tappo non presentava
segni di cortocircuito (cfr. fotografia 15 polizia scientifica). Alla luce di
tutto ciò, a ragione il Pretore ha quindi negato ogni responsabilità delle
appellate, non essendo possibile ammettere un cortocircuito per “la saldatura
dei tappo ai cavi” e una conseguente messa in esercizio del veicolo. Il fatto –
dimostrato – che il furgone abbia colliso con la putrella dell’edificio
antistante non muta questa conclusione: infatti, l’impossibilità della messa in
esercizio del veicolo tramite il tappo non esclude comunque a priori
l’avanzamento dello stesso in altro modo, con o senza messa in esercizio.
All’attore incombeva tuttavia di dimostrare che il veicolo si sarebbe messo in
moto in altro modo provocando – in modo causale – l’incendio e determinando in
tale evenienza la responsabilità delle convenute. In questa prova egli ha
fallito e deve quindi sopportare le conseguenze di tale carenza probatoria,
come rettamente riconosciuto dal giudice di prime cure.
3.4
Anche
per quanto riguarda le valutazioni delle due perizie giudiziali, quella civile
e quella penale, il giudizio impugnato merita senz’altro conferma.
Contrariamente a quanto addotto nel gravame, non vi è motivo di ritenere che il
perito civile ing. M__________ abbia reso un referto incompleto,
contraddittorio o lacunoso. Egli ha esaminato la documentazione agli atti dei
due procedimenti civile e penale, i reperti custoditi dalla polizia (in
particolare il tappo dell’olio e il motorino d’avviamento), ha verificato le
posizioni del motorino d’avviamento su un medesimo tipo di motore, ha
effettuato delle prove di avviamento simili a quello sul furgone e tentato di
simulare il cortocircuito. Sulla base delle proprie comprovate conoscenze
tecniche ha ritenuto che l’accensione del motore del furgone con cortocircuito
del tappo con i cavi + e di comando fosse impossibile, dando nel contempo
risposte convincenti a tutti i quesiti peritali postigli. Il perito civile ha
confutato precisamente le conclusioni della perizia penale, fornendo
dettagliate informazioni e
spiegazioni del motivo per il quale l’esito della perizia penale non poteva a
suo dire essere condiviso. Di fronte a conclusioni sostenibili, logiche,
lineari e complete – anche grazie alla successiva delucidazione – il Pretore a
ragione non si è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario civile e
si è quindi allineato alla versione di tale perizia, senza ledere i principi
che reggono la valutazione delle prove. Né tantomeno, stanti così le cose, egli
era tenuto a dar seguito alla richiesta attorea di esperire ulteriori prove –
quali una nuova perizia – dal momento che la situazione risultava
sufficientemente chiarita con la perizia civile. Secondo una prassi ormai
consolidata, in materia tecnica il giudice si discosta dall'avviso di un
esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi (cfr. DTF 118 Ia 144 consid.
1c pag. 145 seg.). Sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle
allegazioni delle parti egli esamina se sussistono serie obiezioni contro il
carattere concludente delle esposizioni peritali. Tale non è il caso in
concreto, nemmeno se si considera il risultato opposto al quale è giunto il
perito penale ing. L__________, il quale, senza invero particolari spiegazioni
tecniche, ha confermato la possibilità che il furgone si sia messo in moto e
abbia causato l’incidente nel modo preteso dall’appellante. D’altra parte, non
può essere dimenticato che le risultanze del procedimento penale sono
unicamente un punto di partenza per la – sovente successiva causa civile – e
possono necessitare di completazioni fattuali, in particolare se si considera
che il procedimento penale spesso si diparte da differenti presupposti rispetto
a quello civile e per i quali si verifica l’esistenza di determinati fatti che
non necessariamente collimano con quelli rilevanti per un procedimento civile (Dähler/Schaffhauser, in Münch/Geiser,
Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea 1999, § 11 n. 11.57).
3.5
Manifestamente
prive di fondamento sono pure le considerazioni presentate in via subordinata
dall’appellante riguardo al preteso difetto del veicolo che ammetterebbe la
responsabilità delle appellate giusta l’art. 58 cpv. 2 LCStr. Come giustamente
rilevato dal Pretore nel giudizio impugnato, non vi è alcun elemento agli atti
a sostegno anche solo minimamente di tale tesi, che non può che essere
rigettata.
4.
Per
questi motivi, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un
valore litigioso di fr. 39'028.85. Alle appellate viene riconosciuta un’equa
indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello,
pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può essere accolta, atteso
che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo
giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito
favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad
art. 157).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello
18 ottobre 2006 di AP 1, P__________, è respinto.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura d’appello presentata da AP 1, P__________,
è respinta.
3. Gli
oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 450.-
sono
posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a AO 1 Lugano, e a AO 2,
Zurigo, l’importo complessivo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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