12.2006.194
Procedura di locazione, fissazione delle ripetibili
19 luglio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2006.194
Data decisione, Autorità:
19.07.2007, IICCA
Titolo:
Procedura di locazione, fissazione delle ripetibili
RIPETIBILI
SPESE E RIPETIBILI
art. 150 CPC-TI
art. 414 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.194
Lugano
19 luglio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1537 (procedura
di locazione e affitto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
promossa con istanza 13 dicembre 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di ritenzione della convenuta, l’ordine
a quest’ultima di restituire all’istante tutti i beni di sua proprietà con la comminatoria
dell’art. 292 CPC e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'508.80
oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2004, domanda alla quale si è opposta la
convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 12 ottobre
2006, caricando la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese all’istante, condannata
inoltre a rifondere alla convenuta fr. 400.- per ripetibili;
appellante
la convenuta che con atto di appello del 23 ottobre 2006 postula la modifica
del dispositivo sulle spese e le ripetibili, nel senso di aumentare a fr.
1'800.- l’indennità per ripetibili in suo favore;
mentre
l’istante ha proposto nelle osservazioni dell’8 novembre 2006 la reiezione
dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l'istanza in rassegna, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di
un diritto di ritenzione in favore della convenuta, la restituzione di tutti i
beni di sua proprietà da questa trattenuti, da lei valutati in fr. 10'000.-
(pag. 4) e il versamento di un importo di fr. 16'508.80 oltre interessi a
titolo di risarcimento del danno quale perdita di guadagno, domanda avversata
dalla convenuta;
che con la
sentenza qui impugnata il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha respinto tutte le domande e ha caricato la tassa di giustizia e le
spese all’istante, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta fr. 400.- per
ripetibili;
che con l’appello
la convenuta insorge contro l’ammontare delle ripetibili in suo favore e chiede
di riformare il dispositivo pretorile nel senso di aumentare a fr. 1'800.-
l’indennità per ripetibili in suo favore, sostenendo che l’indennità attribuita
dal primo giudice è irrisoria rispetto al valore di causa e alle prestazioni
fornite dal patrocinatore;
che
l'istante con le sue osservazioni ha proposto la reiezione dell’appello;
che, per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa
applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nel
caso di specie il primo giudice ha stabilito in fr. 400.- le ripetibili,
calcolate in base a criteri minimi, riferendosi ai principi posti dall’art. 414
CPC e agli art. 9 e 15 TOA;
che
l’appellante contesta tale risultato, rilevando che la vertenza riguardava
l’esistenza del suo diritto di ritenzione e il risarcimento del danno
asseritamente subito dall’istante in seguito alla ritenzione dei beni di sua
proprietà, e che il valore di causa era di fr. 26'508.80 (fr. 10'000.- valore
dei beni oggetto della ritenzione secondo l’istanza, fr. 16’508.80 risarcimento
della perdita di guadagno), sicché le ripetibili devono essere di almeno fr.
1'800.-;
che nella
fattispecie l’attività svolta dai patrocinatori delle parti ha assunto
un’importanza oggettivamente senza comune proporzione con l’effettivo valore degli
strumenti estetici trattenuti in virtù del diritto di ritenzione vantato dalla
convenuta per un credito di fr. 2'500.- (oggetti ritenuti valutati in fr.
1'302.- secondo la stima dell’UE, doc. A), anche considerando la loro rilevanza
per l’attività di un’estetista indipendente quale è l’istante;
che infatti
Fatti
i patrocinatori delle parti hanno partecipato all’udienza di discussione del 10
febbraio 2005, all’audizione testimoniale di due testi il 28 aprile 2005 e
all’interrogatorio formale del socio della convenuta il 30 agosto 2005 e il
patrocinatore di quest’ultima ha inoltrato un memoriale conclusivo;
che
l’art. 414 CPC, al quale si è riferito il primo giudice, indica le regole da
seguire per il calcolo delle spese e delle ripetibili in caso di determinazione
della pigione, di contestazione della disdetta e in materia di protrazione
della locazione, e non si attaglia di conseguenza, se non al suo cpv. 1, alla
fattispecie, nella quale occorreva statuire sul diritto di ritenzione
esercitato a garanzia di arretrati della pigione (fr. 2'500.-, doc. A) su
strumenti estetici del valore stimato di fr. 1'302.- e sulla domanda di
risarcimento del danno in fr. 16'508.80 vantata dall’istante per
l’impossibilità di svolgere la sua professione di estetista indipendente;
che
tenuto conto di un valore complessivo davanti al primo giudice di fr. 26'508.80
(valore dei beni oggetto del diritto di ritenzione, istanza pag. 4, oltre a fr.
16'508.80 per risarcimento della perdita di guadagno), l’onorario presumibile
del patrocinatore di parte convenuta può essere calcolato in fr. 2'120.- sulla
base di una percentuale dell’8%, vista la semplicità della vertenza (art. 9
TOA, 8 al 15%), ridotto in seguito al 30% in considerazione della procedura
speciale (art. 15 TOA: 30-50%), anch’essa semplice, per un totale di fr. 636.-;
che
l’importo di fr. 400.- attribuito dal primo giudice si rivela pertanto
inferiore di 1/3 all’onorario stabilito secondo i minimi della tariffa ed è
frutto di un eccesso di apprezzamento che non può essere condiviso;
che a
ogni modo anche l’importo di fr. 636.- è manifestamente insufficiente a
remunerare in modo adeguato il patrocinatore della convenuta per le sue
comparse in udienza (il 10 febbraio, il 28 aprile e il 30 agosto 2005), per la
preparazione delle stesse, la redazione di due allegati e i necessari colloqui
con la cliente;
che le
ripetibili sono stabilite tenuto conto del valore litigioso, delle prestazioni
fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore della convenuta (cfr. sentenza
del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006), come anche delle spese e
dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili;
che nel
caso concreto le ripetibili possono essere stimate in fr. 1'800.- (almeno 9 ore
di prestazioni dell’avvocato a fr. 200.-orari);
che
l’appello si rivela pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente
modifica del pronunciato di prima sede sulle ripetibili;
che gli
oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’istante, la quale
rifonderà alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello;
la tassa
di giustizia e le ripetibili sono calcolate sulla base di un
àvalore litigioso di fr. 1'400.- (fr. 1'800.-
rivendicati con l’appello dedotti fr. 400.- attribuiti dal primo giudice);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata è così riformata:
1.
invariato
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- già anticipate
dall’istante sono poste integralmente a suo carico. L’istante rifonderà inoltre
alla convenuta fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), già anticipati dall’appellante, sono posti a
carico dell’istante, la quale rifonderà alla convenuta fr. 400.- per ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso è di
fr. 1'400.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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