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Decisione

12.2006.194

Procedura di locazione, fissazione delle ripetibili

19 luglio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i patrocinatori delle parti hanno partecipato all’udienza di discussione del 10

febbraio 2005, all’audizione testimoniale di due testi il 28 aprile 2005 e

all’interrogatorio formale del socio della convenuta il 30 agosto 2005 e il

patrocinatore di quest’ultima ha inoltrato un memoriale conclusivo;

che

l’art. 414 CPC, al quale si è riferito il primo giudice, indica le regole da

seguire per il calcolo delle spese e delle ripetibili in caso di determinazione

della pigione, di contestazione della disdetta e in materia di protrazione

della locazione, e non si attaglia di conseguenza, se non al suo cpv. 1, alla

fattispecie, nella quale occorreva statuire sul diritto di ritenzione

esercitato a garanzia di arretrati della pigione (fr. 2'500.-, doc. A) su

strumenti estetici del valore stimato di fr. 1'302.- e sulla domanda di

risarcimento del danno in fr. 16'508.80 vantata dall’istante per

l’impossibilità di svolgere la sua professione di estetista indipendente;

che

tenuto conto di un valore complessivo davanti al primo giudice di fr. 26'508.80

(valore dei beni oggetto del diritto di ritenzione, istanza pag. 4, oltre a fr.

16'508.80 per risarcimento della perdita di guadagno), l’onorario presumibile

del patrocinatore di parte convenuta può essere calcolato in fr. 2'120.- sulla

base di una percentuale dell’8%, vista la semplicità della vertenza (art. 9

TOA, 8 al 15%), ridotto in seguito al 30% in considerazione della procedura

speciale (art. 15 TOA: 30-50%), anch’essa semplice, per un totale di fr. 636.-;

che

l’importo di fr. 400.- attribuito dal primo giudice si rivela pertanto

inferiore di 1/3 all’onorario stabilito secondo i minimi della tariffa ed è

frutto di un eccesso di apprezzamento che non può essere condiviso;

che a

ogni modo anche l’importo di fr. 636.- è manifestamente insufficiente a

remunerare in modo adeguato il patrocinatore della convenuta per le sue

comparse in udienza (il 10 febbraio, il 28 aprile e il 30 agosto 2005), per la

preparazione delle stesse, la redazione di due allegati e i necessari colloqui

con la cliente;

che le

ripetibili sono stabilite tenuto conto del valore litigioso, delle prestazioni

fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore della convenuta (cfr. sentenza

del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006), come anche delle spese e

dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili;

che nel

caso concreto le ripetibili possono essere stimate in fr. 1'800.- (almeno 9 ore

di prestazioni dell’avvocato a fr. 200.-orari);

che

l’appello si rivela pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente

modifica del pronunciato di prima sede sulle ripetibili;

che gli

oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’istante, la quale

rifonderà alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello;

la tassa

di giustizia e le ripetibili sono calcolate sulla base di un

àvalore litigioso di fr. 1'400.- (fr. 1'800.-

rivendicati con l’appello dedotti fr. 400.- attribuiti dal primo giudice);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 23 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la

sentenza impugnata è così riformata:

1.

invariato

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- già anticipate

dall’istante sono poste integralmente a suo carico. L’istante rifonderà inoltre

alla convenuta fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), già anticipati dall’appellante, sono posti a

carico dell’istante, la quale rifonderà alla convenuta fr. 400.- per ripetibili

di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso è di

fr. 1'400.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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