12.2006.195
lavoro - licenziamento in tronco
2 maggio 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.195
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, IICCA
Titolo:
lavoro - licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2006.195
Lugano
2 maggio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.220
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 17
febbraio 2005 da
AP 1 (VA)
rappr. da RA 2,
contro
AO 1
rappr. dall' RA 1
in materia di contratto di lavoro, con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 17'775.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004, ridotti in sede di
udienza di discussione e di conclusioni a fr. 11'753.29 oltre interessi per
differenza salario fino alla scadenza regolare del contratto (fr. 6'812.29),
trasferte (fr. 3'604.–) e liquidazione pause (fr. 1'337.–);
domanda avversata dalla convenuta che ha
postulato la reiezione dell'istanza, e che il Segretario assessore con sentenza
16 ottobre 2006 ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare
all'istante fr. 1'337.– oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2004 e l'istante
a rifondere alla convenuta fr. 1'900.– per ripetibili parziali;
appellante l'istante che con atto di
appello 23 ottobre 2006 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere l'istanza, condannando la convenuta a versargli fr. 17'775.-- oltre
interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per licenziamento in tronco
ex art. 337c cpv. 3 CO, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 8
novembre 2006, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili
d'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto a partire dal giugno 2001 dalla AO 1 (in seguito T SA) in
qualità di montatore presso i cantieri in Svizzera e all'estero (doc. A). Il
contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la
corresponsione di un salario orario di fr. 22.35, comprensivo di vacanze e
tredicesima mensilità. Le parti soggiacevano inoltre al contratto collettivo di
lavoro e al regolamento aziendale entrati in vigore il 1° gennaio 2002 (doc. B).
2. Con
lettera 12 novembre 2004 T SA ha licenziato in tronco AP 1 con riferimento ai
“fatti gravi intercorsi” quel medesimo giorno “sul cantiere in Rue de Lausanne
a Ginevra” (doc. C). Il licenziamento, contestato da AP 1 per il tramite del RA
Fatti
2 (poi RA 2), è stato confermato dalla T SA con lettere 23 novembre 2004 (doc.
E), 1° dicembre 2004 (doc. G) e 4 gennaio 2005 (doc. I). T SA ha in particolare
motivato il licenziamento immediato con il fatto che il 12 novembre 2004, AP 1,
mentre si trovava ad operare sul cantiere di Rue de Lausanne a Ginevra, assieme
ad altri lavoratori, si è impossessato senza permesso del veicolo della ditta;
ha quindi messo per strada gli effetti personali del capo cantiere __________ e
– abbandonando senza autorizzazione il posto di lavoro – ha fatto rientro in
Ticino senza quest'ultimo, non dando seguito neppure ai “successivi tentativi
di persuasione” (doc. E) effettuati dal datore di lavoro (doc. G). Ciò, secondo
T SA, ha “minato in maniera definitiva ed irrevocabile il rapporto di fiducia”
nei confronti della ditta e degli altri dipendenti.
3. Con
istanza del 17 febbraio 2005 AP 1 – previe richieste scritte dell'istante,
rimaste senza seguito da parte di T SA – si è rivolto alla Pretura del
Distretto di Lugano, contestando l'esistenza dei presupposti del licenziamento
in tronco. L'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagargli
complessivi fr. 17'775.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 [fr. 12'834.– (per differenza salario fino
alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr.
1'337.– (per liquidazione pause)], come pure un importo da stabilire dal giudice quale indennità per
ingiusto licenziamento. All'udienza del 18 aprile 2005 l'istante ha ridotto le
proprie pretese a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi [fr. 6'812.29 (per differenza salario fino
alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr.
1'337.– (per liquidazione pause)]. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria,
le parti si sono confermate nei rispettivi memoriali conclusivi; nelle
conclusioni del 25 novembre 2005 l'istante ha in particolare ribadito di
limitare la propria domanda a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi al 5%
dal 1° dicembre 2004 e a un'indennità per licenziamento ingiustificato
determinata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento.
4. Con
sentenza 16 ottobre 2006 il Segretario assessore ha accertato il realizzarsi
dei presupposti del licenziamento in tronco di AP 1. Secondo il primo giudice
il provvedimento adottato dal datore di lavoro risulta giustificato da diverse
circostanze emerse dall'istruttoria in relazione ai fatti del 12 novembre 2004.
In primo luogo, rientrando in Ticino con un veicolo che in realtà era stato
affidato e posto sotto la responsabilità del collega “lasciato a piedi”, AP 1
avrebbe violato le regole e la prassi sull'utilizzo dei veicoli aziendali.
L'abbandono di __________ sul cantiere appare poi, secondo il Segretario
assessore, come un gesto poco solidale nei confronti del collega e un
comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri colleghi o compagni
di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Il poco responsabile
comportamento dell'istante, prosegue il primo giudice, risulta poi
ulteriormente aggravato dall'agire di AP 1 quando, trovandosi egli a 70/100
chilometri di distanza, non ha dato seguito all'ordine impartitogli dal datore
di lavoro di ritornare a G__________ a prendere il collega; ordine, questo, che
avrebbe comportato per l'istante una perdita di tempo al massimo di due ore.
Quest'ultimo episodio evidenzia, secondo il Segretario assessore, la gravità
dell'insubordinazione del dipendente e la sua decisione di perseverare nel
violare le regole e gli ordini del datore di lavoro, regole ed ordini che erano
facilmente ossequiabili senza particolare difficoltà o perdita di tempo.
Corretto appare dunque, conclude il Segretario assessore, il comportamento
della T SA che ha licenziato il dipendente con effetto immediato e pagato lo
stipendio fino al 12 novembre 2004. Il primo giudice ha pertanto respinto la
pretesa dell'istante di fr. 6'812.29 (per differenza salario fino alla scadenza
regolare del contratto) e di un'indennità per licenziamento abusivo. Il
Segretario assessore, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________
dell'allora sindacato F__________, ha pure respinto la pretesa dell'istante di condannare
la convenuta a rifondergli fr. 3'604.– quale ulteriore remunerazione delle
trasferte. In parziale accoglimento dell'istanza ha invece condannato T SA a
versare a AP 1 l'importo di fr. 1'337.–, indebitamente trattenuto dal conteggio
paga di novembre 2004 per “pause giornaliere”.
5. Con
appello 23 ottobre 2006 __________ chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere l'istanza e di condannare la convenuta a versargli fr.
17'775.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per
licenziamento in tronco. Protesta inoltre spese e ripetibili di prima e di
seconda sede.
Con
osservazioni 8 novembre 2006 l'appellata postula la reiezione del gravame –
pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del
caso, nel seguito.
6. Prima
di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere la richiesta
dell'appellante di “non considerare” la deposizione testimoniale resa il 26
settembre 2005 da __________. Secondo AP 1, __________ – membro del Consiglio
di amministrazione della convenuta – non poteva essere assunto quale teste,
quanto piuttosto “fare le proprie dichiarazioni mediante interrogatorio
formale, che però non è stato richiesto dal ricorrente”. La richiesta deve
essere disattesa. Se è pur vero che, per costante giurisprudenza di questa
Camera, è inammissibile l'audizione quale testimone di una persona che è presidente,
membro del Consiglio di amministrazione o organo di fatto di una società parte al
processo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 228 m. 5-8), tale principio non è valido in cause rette dalla
massima inquisitoria a carattere sociale, le quali non sono condizionate dalle
rigide preclusioni della procedura cantonale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 228 m. 15, ; Brunner/
Bühler/ Waeber/ Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 343, pag. 322 n. 15; Aubert,
Commentaire Romand, CO Ginevra 2003, m. 10 ad art. 343, pag. 1809-1810).
7. Ritenuto
che la testimonianza di __________ può senz'altro essere presa
in considerazione – non avendo del resto l'appellante evidenziato elementi tali
da determinare l'inaffidabilità del teste – e valutata assieme alle restanti
risultanze dell'istruttoria, va ora esaminato se il licenziamento in tronco
adempia i requisiti dell'art. 337 CO.
7.1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv.
1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile
per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel
contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o
scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più
pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando
la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar,
3a ed., n. 1 e 2 ad
art. 337 CO). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei
doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo
il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della
fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del
dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità
della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).
7.2 Il
Segretario assessore ha ritenuto che AP 1 abbia mancato gravemente ai suoi
obblighi contrattuali in primo luogo per il fatto di essere rientrato in Ticino
con un veicolo che in realtà era stato affidato e posto sotto la responsabilità
del collega “lasciato a piedi”. L'appellante sostiene che ciò non può essere visto
come un motivo grave di licenziamento, soprattutto perché egli aveva avuto a
disposizione il veicolo tutta la settimana e gli era stato ordinato di fare da
autista. A torto.
Con
il suo comportamento AP 1 ha palesemente violato il regolamento aziendale in
relazione alla responsabilità di quanto ricevuto in consegna, in questo caso il
veicolo della ditta. Non è contestato che il furgone con il quale l'appellante
ha fatto rientro in Ticino era stato affidato al capo cantiere __________ e
serviva in particolare per gli spostamenti della squadra operativa a Ginevra,
quindi pure per il rientro a L__________ (sede della ditta) di tutta la squadra.
E' pur vero che, a Ginevra, __________ aveva affidato il veicolo a AP 1, delegandogli
il compito di fungere da autista. L'affidamento del furgone e il compito di
autista erano tuttavia limitati agli spostamenti che si dovevano effettuare a
Ginevra, dall'albergo al cantiere e viceversa (act. III, pag. 5 verso l'alto).
Nessuno, tantomeno il capo cantiere __________ – che era responsabile del
veicolo ed è stato lasciato a piedi – aveva ordinato all'appellante di mettersi
alla guida del furgone e di far rientro in Ticino con la squadra non al
completo. Essendo l'unico veicolo presente su quel cantiere, AP 1 non poteva non
essere cosciente che con il suo comportamento avrebbe creato un serio problema non
solo al collega __________, ma anche al datore di lavoro, che avrebbe dovuto
organizzare diversamente il ritorno a L__________ del capo cantiere. Il fatto
poi che – come sostenuto dall'appellante – per prassi, la consegna del furgone
veniva fatta dall'ultima persona che era alla guida, non è di rilievo e non
sminuisce la gravità del comportamento di AP 1. Ciò che conta, nella
fattispecie ora in esame, non è infatti il rientro fisico del veicolo, quanto
piuttosto dell'intera squadra di lavoratori; proprio anche per quest'ultimo scopo
Considerandi
il furgone era in affidamento al capo cantiere __________. Le argomentazioni
dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
7.3
Il
primo giudice ha inoltre considerato l'abbandono di Luigi __________ sul
cantiere, da parte di __________, come un gesto poco solidale nei confronti del
collega e un comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri
colleghi o compagni di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Secondo il
Segretario assessore, le circostanze della partenza e l'esatto svolgersi delle
medesime non sono di per sé rilevanti; determinante è invece il fatto che,
cambiatosi o non cambiatosi, presentatosi o meno al furgone e poi ritornato sui
suoi passi oppure no, __________ è stato lasciato in modo consapevole da AP 1
solo in cantiere. L'appellante sostiene invece che le circostanze sono
importanti per determinare se vi fosse un motivo grave atto a giustificare il
licenziamento in tronco e che dalle stesse emergere che in realtà è stato __________
ad essere incoerente, poco chiaro e poco solidale nei confronti dei colleghi.
Secondo l'appellante, __________, dopo aver fatto credere che sarebbe partito
anche lui a mezzogiorno, all'improvviso è sparito senza dare spiegazioni ai
colleghi e si è reso irreperibile. A torto.
Il
fatto determinante è che __________ è stato lasciato solo in cantiere da parte
di AP 1, con decisione consapevole di quest'ultimo. L'istruttoria ha
evidenziato che, invero, il capo cantiere __________ aveva manifestato
all'appellante di non essere d'accordo di partire a mezzogiorno, in quanto era
necessario finire il lavoro come programmato – ritardato dall'arrivo non
puntuale della ditta incaricata di smontare i ponteggi – e che AP 1 ha reagito
dicendo che a lui non interessava e che sarebbe partito a mezzogiorno (act.
III, pag. 5 verso il mezzo). Questa cronologia dei fatti – riferita da __________
– trova del resto conferma nelle dichiarazioni rese in causa dall'istante
medesimo, là dove afferma che alle 12.15 ha detto a __________ che avrebbe
aspettato ancora un quarto d'ora, dopo di che sarebbe partito anche senza di
lui (act. II, pag. 2 verso il mezzo) e che poi, alle 12.30/13.00 è partito per
rientrare in Ticino (act. II, loc. cit.). Quindi __________ non “è sparito a
mezzogiorno senza dare spiegazioni ai colleghi”, rendendosi irreperibile;
tantomeno da parte del capo cantiere vi è stata incoerenza o mancanza di
solidarietà verso i colleghi, quanto piuttosto atto di responsabilità per il
lavoro che doveva essere ultimato. D’altronde __________ e __________ (il
lavoratore che lasciando un altro cantiere è corso in aiuto del primo) hanno
poi ultimato i lavori tra le 14.30 e le 15.00 (act. III, pag. 5 verso il basso;
act. IV, pag. 4 nel mezzo); ciò che permette di ritenere che in presenza
dell'intera squadra (partita anticipatamente al seguito di AP 1) la fine dei
lavori e la partenza potevano avvenire in termini ancor più ragionevoli. Anche
su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.
7.4
Secondo
il Segretario assessore, il poco responsabile comportamento dell'istante
risulta poi ulteriormente aggravato dal suo agire al momento in cui ha
rifiutato di dar seguito all'ordine telefonico, impartito dal datore di lavoro,
di ritornare a Ginevra. A quel momento, rileva il primo giudice, il furgone si
trovava a 70/100 chilometri di distanza e AP 1, al massimo in due ore, avrebbe
potuto effettuare il viaggio di andata e ritorno a riprendere __________.
L'appellante si aggrava contro detta considerazione rilevando che in quel
frangente non ha abbandonato __________ al suo destino, in quanto “gli operai
si sono preoccupati di trovare qualcuno che andasse” a prenderlo sul cantiere.
Dall'istruttoria
emerge che il recupero di __________ non è comunque stato reso possibile
dall'iniziativa personale di AP 1 – che anzi ha rifiutato di interloquire
telefonicamente con il datore di lavoro, accostando il veicolo a lato della
strada, come la situazione imponeva – quanto piuttosto dall'intervento di un
altro lavoratore (act. III, pag. 2 nel mezzo) e del figlio del titolare della
convenuta (act. IV, pag. 6 verso il basso). L'ordine di ritornare a Ginevra non
aveva del resto una funzione punitiva; perseguiva infatti il solo scopo di
porre rimedio alle spiacevoli conseguenze causate a __________ dall'agire
riprovevole dell'istante. Il fatto che il datore di lavoro abbia, in quel
frangente, minacciato o meno il licenziamento, è dipoi irrilevante ai fini del
giudizio, ritenuto che comunque l'istante si è rifiutato di entrare in
argomento e di conversare telefonicamente con il datore di lavoro. L'appello è
quindi nuovamente privo di consistenza.
7.5
L'appellante
si aggrava pure per il fatto che il Segretario assessore avrebbe omesso di
considerare la situazione di stress e di tensione, causata a dagli
straordinari effettuati, dai lunghi viaggi settimanali e dalla lontananza dalla
famiglia. Questa situazione renderebbe, a suo dire, “assolutamente
comprensibile” la decisione di “partire alle 12.00”. L'argomento è privo di
pertinenza. AP 1 non ha in effetti esaurito in pochi attimi la propria azione
riprovevole, ma l'ha protratta nel tempo e con determinazione, per alcune ore –
è partito da Ginevra alle 12.30/13.00 (act. II, pag. 2 verso il basso) ed è
arrivato a Lamone alle 16.00/17.00 (act. III, pag. 2 verso il mezzo e act. IV,
pag. 7 in alto) – non preoccupandosi delle spiacevoli conseguenze che il suo
agire stava causando a un collega di lavoro e al datore di lavoro. Le
circostanze di lavoro vissute a Ginevra dai due lavoratori erano del resto
analoghe, per cui il comportamento dell'appellante – che ha pensato solo a se
stesso incurante delle difficoltà dell'altro – appare grave a un punto tale da
rompere senza rimedio il rapporto di fiducia con gli altri lavoratori oltre che
con il datore di lavoro. L'appello va quindi respinto pure su questo punto.
7.6
Per
concludere merita dunque di essere confermata la decisione del Segretario
assessore là dove ha riconosciuto che il licenziamento in tronco adempie i
requisiti dell'art. 337 CO ed ha negato all'istante la rifusione della
differenza di salario fino alla scadenza regolare del contratto.
8.
La
convenuta, oltre alle spese vive di trasferta sui cantieri nella Svizzera
interna (benzina e pasti) – rimborsate conformemente all'art.10 del regolamento
aziendale – ha remunerato all'istante il tempo di trasferta in base ad
un'indennità forfetaria che prevedeva la corresponsione di fr. 165.– per il
viaggio (di andata e ritorno) a Ginevra, fr. 99.– per quello a Zurigo e fr.
121.
– per quello a Friborgo (doc. M e O). L'istante ha contestato la predetta
retribuzione forfetaria, ritenendo le trasferte non sufficientemente retribuite
e chiedendo il versamento di una differenza di fr. 3'604.– in base al conteggio
da lui eseguito e prodotto quale documento M. Il Segretario assessore ha respinto
la pretesa dell'istante, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________ __________
dell'allora sindacato __________. Secondo il primo giudice, la predetta modalità
di indennizzare forfetariamente il tempo di trasferta sarebbe stato definita e
decisa contrattualmente dalle parti e i versamenti effettuati dalla convenuta
rispetterebbero le menzionate clausole contrattuali. L'istante non potrebbe
dunque pretendere nulla in più di quanto già percepito.
L'appellante
contesta l'esistenza di un accordo tra le parti per la retribuzione
forfettaria. Rileva inoltre che l'indennità versata copriva unicamente parte
delle ore necessarie per recarsi sui vari cantieri della Svizzera interna.
Ritiene poi aberrante che il datore di lavoro benefici dei vantaggi di
un'attività fuori cantone, mentre i lavoratori debbano unicamente subirne le
conseguenze, non venendo totalmente retribuiti per le ore di trasferta.
8.1
Va
detto che dalla sua assunzione (giugno 2001) al momento del licenziamento in
tronco (12 novembre 2004) l'appellante si è visto corrispondere un salario
orario variante tra i fr. 22.35 e i fr. 25.80, come pure indennità per viaggi
(doc. P). Dal 1° gennaio 2002 le parti soggiacciono al contratto collettivo di
lavoro di cui al documento B, che prevede dal secondo anno di assunzione un
salario orario minimo garantito di fr. 19.80 per manodopera non qualificata,
fr. 21.80 per lavoratori semi-qualificati e fr. 23.80 per lavoratori
qualificati. Dagli atti non è dato sapere sulla base di quali accordi le parti
abbiano pattuito la corresponsione di un salario superiore ai minimi garantiti
dalla predetta convenzione collettiva; in effetti dal 1° gennaio 2002 l'istante
ha percepito uno stipendio orario di fr. 24.15, poi aumentato a fr. 25.00 (dal
1° aprile 2002), fr. 25.15 (dal 1° gennaio 2003), fr. 25.25 (dal 1° novembre
2004) e fr. 25.80 (dal 1° agosto 2004) [cfr. doc P]. Per
quanto concerne le indennità per viaggi esisterebbe una modifica contrattuale
(act. IV, pag. 6 verso l'alto), non versata in atti; le stesse risultano
comunque essere state corrisposte all'istante, conformemente alla distinta di
indennità (doc. M e doc O), che sarebbe stata concordata direttamente tra la
convenuta e i suoi dipendenti (act. IV, pag. 6 verso l'alto). Dagli atti non risulta
che prima del licenziamento l'appellante abbia contestato l'esistenza dell'accordo
contrattuale sulla base del quale il datore di lavoro ha versato gli importi di
cui alla menzionata distinta. AP 1 ha fatto valere detta contestazione, per la
prima volta, in sede d'istanza, con la pretesa che i tempi di trasferta siano ricalcolati
tenendo conto dei tempi di percorrenza risultanti dalla documentazione “mappy”
da lui prodotta e gli siano retribuiti fr. 25.80 già a partire dal 2001 (doc.
M); da ciò la richiesta del versamento della differenza rispetto a quanto
versato dal datore di lavoro. La richiesta deve essere disattesa.
8.2
Se
è pur vero che conformemente all'art. 417 lett. c CPC nelle procedure derivanti
dal contratto di lavoro il giudice procede d'ufficio a tutte le indagini
necessarie per stabilire i fatti (principio indagatorio), resta compito delle
parti di proporre i fatti, di sostanziarli e di indicarne i mezzi di prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 417 m.
1). Per quanto qui concerne incombeva all'istante di provare che esisteva tra
le parti un accordo comportante – dal giugno 2001 al 12 novembre 2004 – il
pagamento dei tempi effettivi di trasferta, per l'importo orario di fr. 25.80
corrispondente all'ultimo salario orario percepito. Detta prova non è stata palesemente
portata. La mancanza di reazione dell'istante, durata per più di tre anni, al
pagamento del tempo delle trasferte conformemente alle indennità fisse di cui
al documento O, permette di presumere l'esistenza quantomeno di un accordo
tacito tra le parti.
Certo
le predette indennità di trasferta devono comunque adempiere ai requisiti di
salario minimo fissati dalla convenzione collettiva di lavoro esistente tra le
parti (doc. B). L'appellante tuttavia neppure ha sostenuto che tali requisiti
non siano adempiuti, né tantomeno ha messo il primo giudice e questa Corte
nella condizione di operare una verifica: non è in effetti dato sapere a quale
categoria di lavoratori appartenga AP 1 e meglio se il medesimo faccia parte
della manodopera (retribuita con un salario orario minimo di fr. 19.70), oppure
sia un lavoratore semi-qualificato (con salario minimo di fr. 21.80) o qualificato
(con un salario minimo di fr. 23.80); neanche i tempi di percorrenza – indicati
dall'istante sulla base della documentazione “mappy” (doc. M) e contestati
dalla convenuta mediante la produzione di documentazione divergente (doc. 5, 6
e 7) – risultano accertati e AP 1 non ha chiesto l'allestimento di un referto
peritale atto a fare chiarezza. In simili circostanze le argomentazioni
d'appello cadono nel vuoto.
9.
In
conclusione, ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto,
deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si
prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente
soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello
23 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano
tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 1'000.- per ripetibili
di appello.
3. Intimazione:
-, ,
;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster