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Decisione

12.2006.195

lavoro - licenziamento in tronco

2 maggio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2 (poi RA 2), è stato confermato dalla T SA con lettere 23 novembre 2004 (doc.

E), 1° dicembre 2004 (doc. G) e 4 gennaio 2005 (doc. I). T SA ha in particolare

motivato il licenziamento immediato con il fatto che il 12 novembre 2004, AP 1,

mentre si trovava ad operare sul cantiere di Rue de Lausanne a Ginevra, assieme

ad altri lavoratori, si è impossessato senza permesso del veicolo della ditta;

ha quindi messo per strada gli effetti personali del capo cantiere __________ e

– abbandonando senza autorizzazione il posto di lavoro – ha fatto rientro in

Ticino senza quest'ultimo, non dando seguito neppure ai “successivi tentativi

di persuasione” (doc. E) effettuati dal datore di lavoro (doc. G). Ciò, secondo

T SA, ha “minato in maniera definitiva ed irrevocabile il rapporto di fiducia”

nei confronti della ditta e degli altri dipendenti.

3. Con

istanza del 17 febbraio 2005 AP 1 – previe richieste scritte dell'istante,

rimaste senza seguito da parte di T SA – si è rivolto alla Pretura del

Distretto di Lugano, contestando l'esistenza dei presupposti del licenziamento

in tronco. L'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagargli

complessivi fr. 17'775.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 [fr. 12'834.– (per differenza salario fino

alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr.

1'337.– (per liquidazione pause)], come pure un importo da stabilire dal giudice quale indennità per

ingiusto licenziamento. All'udienza del 18 aprile 2005 l'istante ha ridotto le

proprie pretese a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi [fr. 6'812.29 (per differenza salario fino

alla scadenza regolare del contratto), fr. 3'604.– (per trasferte) e fr.

1'337.– (per liquidazione pause)]. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria,

le parti si sono confermate nei rispettivi memoriali conclusivi; nelle

conclusioni del 25 novembre 2005 l'istante ha in particolare ribadito di

limitare la propria domanda a complessivi fr. 11'753.29 oltre interessi al 5%

dal 1° dicembre 2004 e a un'indennità per licenziamento ingiustificato

determinata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento.

4. Con

sentenza 16 ottobre 2006 il Segretario assessore ha accertato il realizzarsi

dei presupposti del licenziamento in tronco di AP 1. Secondo il primo giudice

il provvedimento adottato dal datore di lavoro risulta giustificato da diverse

circostanze emerse dall'istruttoria in relazione ai fatti del 12 novembre 2004.

In primo luogo, rientrando in Ticino con un veicolo che in realtà era stato

affidato e posto sotto la responsabilità del collega “lasciato a piedi”, AP 1

avrebbe violato le regole e la prassi sull'utilizzo dei veicoli aziendali.

L'abbandono di __________ sul cantiere appare poi, secondo il Segretario

assessore, come un gesto poco solidale nei confronti del collega e un

comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri colleghi o compagni

di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Il poco responsabile

comportamento dell'istante, prosegue il primo giudice, risulta poi

ulteriormente aggravato dall'agire di AP 1 quando, trovandosi egli a 70/100

chilometri di distanza, non ha dato seguito all'ordine impartitogli dal datore

di lavoro di ritornare a G__________ a prendere il collega; ordine, questo, che

avrebbe comportato per l'istante una perdita di tempo al massimo di due ore.

Quest'ultimo episodio evidenzia, secondo il Segretario assessore, la gravità

dell'insubordinazione del dipendente e la sua decisione di perseverare nel

violare le regole e gli ordini del datore di lavoro, regole ed ordini che erano

facilmente ossequiabili senza particolare difficoltà o perdita di tempo.

Corretto appare dunque, conclude il Segretario assessore, il comportamento

della T SA che ha licenziato il dipendente con effetto immediato e pagato lo

stipendio fino al 12 novembre 2004. Il primo giudice ha pertanto respinto la

pretesa dell'istante di fr. 6'812.29 (per differenza salario fino alla scadenza

regolare del contratto) e di un'indennità per licenziamento abusivo. Il

Segretario assessore, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________

dell'allora sindacato F__________, ha pure respinto la pretesa dell'istante di condannare

la convenuta a rifondergli fr. 3'604.– quale ulteriore remunerazione delle

trasferte. In parziale accoglimento dell'istanza ha invece condannato T SA a

versare a AP 1 l'importo di fr. 1'337.–, indebitamente trattenuto dal conteggio

paga di novembre 2004 per “pause giornaliere”.

5. Con

appello 23 ottobre 2006 __________ chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere l'istanza e di condannare la convenuta a versargli fr.

17'775.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2004 e un'indennità per

licenziamento in tronco. Protesta inoltre spese e ripetibili di prima e di

seconda sede.

Con

osservazioni 8 novembre 2006 l'appellata postula la reiezione del gravame –

pure con protesta di spese e ripetibili – con argomenti di cui si dirà, se del

caso, nel seguito.

6. Prima

di entrare nel merito dell'appello, è necessario evadere la richiesta

dell'appellante di “non considerare” la deposizione testimoniale resa il 26

settembre 2005 da __________. Secondo AP 1, __________ – membro del Consiglio

di amministrazione della convenuta – non poteva essere assunto quale teste,

quanto piuttosto “fare le proprie dichiarazioni mediante interrogatorio

formale, che però non è stato richiesto dal ricorrente”. La richiesta deve

essere disattesa. Se è pur vero che, per costante giurisprudenza di questa

Camera, è inammissibile l'audizione quale testimone di una persona che è presidente,

membro del Consiglio di amministrazione o organo di fatto di una società parte al

processo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 228 m. 5-8), tale principio non è valido in cause rette dalla

massima inquisitoria a carattere sociale, le quali non sono condizionate dalle

rigide preclusioni della procedura cantonale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., ad art. 228 m. 15, ; Brunner/

Bühler/ Waeber/ Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea

2005, ad art. 343, pag. 322 n. 15; Aubert,

Commentaire Romand, CO Ginevra 2003, m. 10 ad art. 343, pag. 1809-1810).

7. Ritenuto

che la testimonianza di __________ può senz'altro essere presa

in considerazione – non avendo del resto l'appellante evidenziato elementi tali

da determinare l'inaffidabilità del teste – e valutata assieme alle restanti

risultanze dell'istruttoria, va ora esaminato se il licenziamento in tronco

adempia i requisiti dell'art. 337 CO.

7.1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv.

1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile

per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel

contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o

scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più

pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando

la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar,

3a ed., n. 1 e 2 ad

art. 337 CO). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei

doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo

il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della

fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del

dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità

della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).

7.2 Il

Segretario assessore ha ritenuto che AP 1 abbia mancato gravemente ai suoi

obblighi contrattuali in primo luogo per il fatto di essere rientrato in Ticino

con un veicolo che in realtà era stato affidato e posto sotto la responsabilità

del collega “lasciato a piedi”. L'appellante sostiene che ciò non può essere visto

come un motivo grave di licenziamento, soprattutto perché egli aveva avuto a

disposizione il veicolo tutta la settimana e gli era stato ordinato di fare da

autista. A torto.

Con

il suo comportamento AP 1 ha palesemente violato il regolamento aziendale in

relazione alla responsabilità di quanto ricevuto in consegna, in questo caso il

veicolo della ditta. Non è contestato che il furgone con il quale l'appellante

ha fatto rientro in Ticino era stato affidato al capo cantiere __________ e

serviva in particolare per gli spostamenti della squadra operativa a Ginevra,

quindi pure per il rientro a L__________ (sede della ditta) di tutta la squadra.

E' pur vero che, a Ginevra, __________ aveva affidato il veicolo a AP 1, delegandogli

il compito di fungere da autista. L'affidamento del furgone e il compito di

autista erano tuttavia limitati agli spostamenti che si dovevano effettuare a

Ginevra, dall'albergo al cantiere e viceversa (act. III, pag. 5 verso l'alto).

Nessuno, tantomeno il capo cantiere __________ – che era responsabile del

veicolo ed è stato lasciato a piedi – aveva ordinato all'appellante di mettersi

alla guida del furgone e di far rientro in Ticino con la squadra non al

completo. Essendo l'unico veicolo presente su quel cantiere, AP 1 non poteva non

essere cosciente che con il suo comportamento avrebbe creato un serio problema non

solo al collega __________, ma anche al datore di lavoro, che avrebbe dovuto

organizzare diversamente il ritorno a L__________ del capo cantiere. Il fatto

poi che – come sostenuto dall'appellante – per prassi, la consegna del furgone

veniva fatta dall'ultima persona che era alla guida, non è di rilievo e non

sminuisce la gravità del comportamento di AP 1. Ciò che conta, nella

fattispecie ora in esame, non è infatti il rientro fisico del veicolo, quanto

piuttosto dell'intera squadra di lavoratori; proprio anche per quest'ultimo scopo

Considerandi

il furgone era in affidamento al capo cantiere __________. Le argomentazioni

dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

7.3

Il

primo giudice ha inoltre considerato l'abbandono di Luigi __________ sul

cantiere, da parte di __________, come un gesto poco solidale nei confronti del

collega e un comportamento atto a ledere la fiducia reciproca con altri

colleghi o compagni di squadra e con il datore di lavoro medesimo. Secondo il

Segretario assessore, le circostanze della partenza e l'esatto svolgersi delle

medesime non sono di per sé rilevanti; determinante è invece il fatto che,

cambiatosi o non cambiatosi, presentatosi o meno al furgone e poi ritornato sui

suoi passi oppure no, __________ è stato lasciato in modo consapevole da AP 1

solo in cantiere. L'appellante sostiene invece che le circostanze sono

importanti per determinare se vi fosse un motivo grave atto a giustificare il

licenziamento in tronco e che dalle stesse emergere che in realtà è stato __________

ad essere incoerente, poco chiaro e poco solidale nei confronti dei colleghi.

Secondo l'appellante, __________, dopo aver fatto credere che sarebbe partito

anche lui a mezzogiorno, all'improvviso è sparito senza dare spiegazioni ai

colleghi e si è reso irreperibile. A torto.

Il

fatto determinante è che __________ è stato lasciato solo in cantiere da parte

di AP 1, con decisione consapevole di quest'ultimo. L'istruttoria ha

evidenziato che, invero, il capo cantiere __________ aveva manifestato

all'appellante di non essere d'accordo di partire a mezzogiorno, in quanto era

necessario finire il lavoro come programmato – ritardato dall'arrivo non

puntuale della ditta incaricata di smontare i ponteggi – e che AP 1 ha reagito

dicendo che a lui non interessava e che sarebbe partito a mezzogiorno (act.

III, pag. 5 verso il mezzo). Questa cronologia dei fatti – riferita da __________

– trova del resto conferma nelle dichiarazioni rese in causa dall'istante

medesimo, là dove afferma che alle 12.15 ha detto a __________ che avrebbe

aspettato ancora un quarto d'ora, dopo di che sarebbe partito anche senza di

lui (act. II, pag. 2 verso il mezzo) e che poi, alle 12.30/13.00 è partito per

rientrare in Ticino (act. II, loc. cit.). Quindi __________ non “è sparito a

mezzogiorno senza dare spiegazioni ai colleghi”, rendendosi irreperibile;

tantomeno da parte del capo cantiere vi è stata incoerenza o mancanza di

solidarietà verso i colleghi, quanto piuttosto atto di responsabilità per il

lavoro che doveva essere ultimato. D’altronde __________ e __________ (il

lavoratore che lasciando un altro cantiere è corso in aiuto del primo) hanno

poi ultimato i lavori tra le 14.30 e le 15.00 (act. III, pag. 5 verso il basso;

act. IV, pag. 4 nel mezzo); ciò che permette di ritenere che in presenza

dell'intera squadra (partita anticipatamente al seguito di AP 1) la fine dei

lavori e la partenza potevano avvenire in termini ancor più ragionevoli. Anche

su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

7.4

Secondo

il Segretario assessore, il poco responsabile comportamento dell'istante

risulta poi ulteriormente aggravato dal suo agire al momento in cui ha

rifiutato di dar seguito all'ordine telefonico, impartito dal datore di lavoro,

di ritornare a Ginevra. A quel momento, rileva il primo giudice, il furgone si

trovava a 70/100 chilometri di distanza e AP 1, al massimo in due ore, avrebbe

potuto effettuare il viaggio di andata e ritorno a riprendere __________.

L'appellante si aggrava contro detta considerazione rilevando che in quel

frangente non ha abbandonato __________ al suo destino, in quanto “gli operai

si sono preoccupati di trovare qualcuno che andasse” a prenderlo sul cantiere.

Dall'istruttoria

emerge che il recupero di __________ non è comunque stato reso possibile

dall'iniziativa personale di AP 1 – che anzi ha rifiutato di interloquire

telefonicamente con il datore di lavoro, accostando il veicolo a lato della

strada, come la situazione imponeva – quanto piuttosto dall'intervento di un

altro lavoratore (act. III, pag. 2 nel mezzo) e del figlio del titolare della

convenuta (act. IV, pag. 6 verso il basso). L'ordine di ritornare a Ginevra non

aveva del resto una funzione punitiva; perseguiva infatti il solo scopo di

porre rimedio alle spiacevoli conseguenze causate a __________ dall'agire

riprovevole dell'istante. Il fatto che il datore di lavoro abbia, in quel

frangente, minacciato o meno il licenziamento, è dipoi irrilevante ai fini del

giudizio, ritenuto che comunque l'istante si è rifiutato di entrare in

argomento e di conversare telefonicamente con il datore di lavoro. L'appello è

quindi nuovamente privo di consistenza.

7.5

L'appellante

si aggrava pure per il fatto che il Segretario assessore avrebbe omesso di

considerare la situazione di stress e di tensione, causata a dagli

straordinari effettuati, dai lunghi viaggi settimanali e dalla lontananza dalla

famiglia. Questa situazione renderebbe, a suo dire, “assolutamente

comprensibile” la decisione di “partire alle 12.00”. L'argomento è privo di

pertinenza. AP 1 non ha in effetti esaurito in pochi attimi la propria azione

riprovevole, ma l'ha protratta nel tempo e con determinazione, per alcune ore –

è partito da Ginevra alle 12.30/13.00 (act. II, pag. 2 verso il basso) ed è

arrivato a Lamone alle 16.00/17.00 (act. III, pag. 2 verso il mezzo e act. IV,

pag. 7 in alto) – non preoccupandosi delle spiacevoli conseguenze che il suo

agire stava causando a un collega di lavoro e al datore di lavoro. Le

circostanze di lavoro vissute a Ginevra dai due lavoratori erano del resto

analoghe, per cui il comportamento dell'appellante – che ha pensato solo a se

stesso incurante delle difficoltà dell'altro – appare grave a un punto tale da

rompere senza rimedio il rapporto di fiducia con gli altri lavoratori oltre che

con il datore di lavoro. L'appello va quindi respinto pure su questo punto.

7.6

Per

concludere merita dunque di essere confermata la decisione del Segretario

assessore là dove ha riconosciuto che il licenziamento in tronco adempie i

requisiti dell'art. 337 CO ed ha negato all'istante la rifusione della

differenza di salario fino alla scadenza regolare del contratto.

8.

La

convenuta, oltre alle spese vive di trasferta sui cantieri nella Svizzera

interna (benzina e pasti) – rimborsate conformemente all'art.10 del regolamento

aziendale – ha remunerato all'istante il tempo di trasferta in base ad

un'indennità forfetaria che prevedeva la corresponsione di fr. 165.– per il

viaggio (di andata e ritorno) a Ginevra, fr. 99.– per quello a Zurigo e fr.

121.

– per quello a Friborgo (doc. M e O). L'istante ha contestato la predetta

retribuzione forfetaria, ritenendo le trasferte non sufficientemente retribuite

e chiedendo il versamento di una differenza di fr. 3'604.– in base al conteggio

da lui eseguito e prodotto quale documento M. Il Segretario assessore ha respinto

la pretesa dell'istante, fondandosi sulle dichiarazioni del teste __________ __________

dell'allora sindacato __________. Secondo il primo giudice, la predetta modalità

di indennizzare forfetariamente il tempo di trasferta sarebbe stato definita e

decisa contrattualmente dalle parti e i versamenti effettuati dalla convenuta

rispetterebbero le menzionate clausole contrattuali. L'istante non potrebbe

dunque pretendere nulla in più di quanto già percepito.

L'appellante

contesta l'esistenza di un accordo tra le parti per la retribuzione

forfettaria. Rileva inoltre che l'indennità versata copriva unicamente parte

delle ore necessarie per recarsi sui vari cantieri della Svizzera interna.

Ritiene poi aberrante che il datore di lavoro benefici dei vantaggi di

un'attività fuori cantone, mentre i lavoratori debbano unicamente subirne le

conseguenze, non venendo totalmente retribuiti per le ore di trasferta.

8.1

Va

detto che dalla sua assunzione (giugno 2001) al momento del licenziamento in

tronco (12 novembre 2004) l'appellante si è visto corrispondere un salario

orario variante tra i fr. 22.35 e i fr. 25.80, come pure indennità per viaggi

(doc. P). Dal 1° gennaio 2002 le parti soggiacciono al contratto collettivo di

lavoro di cui al documento B, che prevede dal secondo anno di assunzione un

salario orario minimo garantito di fr. 19.80 per manodopera non qualificata,

fr. 21.80 per lavoratori semi-qualificati e fr. 23.80 per lavoratori

qualificati. Dagli atti non è dato sapere sulla base di quali accordi le parti

abbiano pattuito la corresponsione di un salario superiore ai minimi garantiti

dalla predetta convenzione collettiva; in effetti dal 1° gennaio 2002 l'istante

ha percepito uno stipendio orario di fr. 24.15, poi aumentato a fr. 25.00 (dal

1° aprile 2002), fr. 25.15 (dal 1° gennaio 2003), fr. 25.25 (dal 1° novembre

2004) e fr. 25.80 (dal 1° agosto 2004) [cfr. doc P]. Per

quanto concerne le indennità per viaggi esisterebbe una modifica contrattuale

(act. IV, pag. 6 verso l'alto), non versata in atti; le stesse risultano

comunque essere state corrisposte all'istante, conformemente alla distinta di

indennità (doc. M e doc O), che sarebbe stata concordata direttamente tra la

convenuta e i suoi dipendenti (act. IV, pag. 6 verso l'alto). Dagli atti non risulta

che prima del licenziamento l'appellante abbia contestato l'esistenza dell'accordo

contrattuale sulla base del quale il datore di lavoro ha versato gli importi di

cui alla menzionata distinta. AP 1 ha fatto valere detta contestazione, per la

prima volta, in sede d'istanza, con la pretesa che i tempi di trasferta siano ricalcolati

tenendo conto dei tempi di percorrenza risultanti dalla documentazione “mappy”

da lui prodotta e gli siano retribuiti fr. 25.80 già a partire dal 2001 (doc.

M); da ciò la richiesta del versamento della differenza rispetto a quanto

versato dal datore di lavoro. La richiesta deve essere disattesa.

8.2

Se

è pur vero che conformemente all'art. 417 lett. c CPC nelle procedure derivanti

dal contratto di lavoro il giudice procede d'ufficio a tutte le indagini

necessarie per stabilire i fatti (principio indagatorio), resta compito delle

parti di proporre i fatti, di sostanziarli e di indicarne i mezzi di prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 417 m.

1). Per quanto qui concerne incombeva all'istante di provare che esisteva tra

le parti un accordo comportante – dal giugno 2001 al 12 novembre 2004 – il

pagamento dei tempi effettivi di trasferta, per l'importo orario di fr. 25.80

corrispondente all'ultimo salario orario percepito. Detta prova non è stata palesemente

portata. La mancanza di reazione dell'istante, durata per più di tre anni, al

pagamento del tempo delle trasferte conformemente alle indennità fisse di cui

al documento O, permette di presumere l'esistenza quantomeno di un accordo

tacito tra le parti.

Certo

le predette indennità di trasferta devono comunque adempiere ai requisiti di

salario minimo fissati dalla convenzione collettiva di lavoro esistente tra le

parti (doc. B). L'appellante tuttavia neppure ha sostenuto che tali requisiti

non siano adempiuti, né tantomeno ha messo il primo giudice e questa Corte

nella condizione di operare una verifica: non è in effetti dato sapere a quale

categoria di lavoratori appartenga AP 1 e meglio se il medesimo faccia parte

della manodopera (retribuita con un salario orario minimo di fr. 19.70), oppure

sia un lavoratore semi-qualificato (con salario minimo di fr. 21.80) o qualificato

(con un salario minimo di fr. 23.80); neanche i tempi di percorrenza – indicati

dall'istante sulla base della documentazione “mappy” (doc. M) e contestati

dalla convenuta mediante la produzione di documentazione divergente (doc. 5, 6

e 7) – risultano accertati e AP 1 non ha chiesto l'allestimento di un referto

peritale atto a fare chiarezza. In simili circostanze le argomentazioni

d'appello cadono nel vuoto.

9.

In

conclusione, ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto,

deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si

prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente

soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello

23 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano

tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 1'000.- per ripetibili

di appello.

3. Intimazione:

-, ,

;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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