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Decisione

12.2006.196

nomina di nuovo perito - appallabilità

2 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.196

Data decisione, Autorità:

02.11.2006, IICCA

Titolo:

nomina di nuovo perito - appallabilità

ORDINANZA

PERIZIA / PERIZIE

PROVVEDIMENTO PROCESSUALE

art. 95 cpv. 1 CPC-TI

art. 252 cpv. 5 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.196

Lugano

2 novembre

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione

della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16

giugno 2003 da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1

AO 2

tutti rappr.

dall’ RA 1

nella

quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una

domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione

del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.

Appellante

l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo

giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di

annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.

Letti

ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

che la decisione del

Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito

nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di

conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

che infatti concerne

l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con

ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 94 m. 2);

che la forma o la

terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il

provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo

per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese

improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame

preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle

controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a

carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia:

1. L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono

a carico dell'appellante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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