12.2006.198
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza, rispetto del termine di 4 settimane, circostanza rilevante per la proposta di assicurazione
26 novembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.198
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza, rispetto del termine di 4 settimane, circostanza rilevante per la proposta di assicurazione
RETICENZA
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2006.198
Lugano
26 novembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.206 (contratto
di assicurazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione 18 marzo 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
72'000.- oltre interessi dal 27 febbraio 2004, previa ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, domande alle quali si è
opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 6
ottobre 2006;
appellante l’attrice con
atto di appello del 30 ottobre 2006, con cui chiede l’annullamento della
sentenza impugnata e la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr.
72'000.- oltre interessi dal 27 febbraio 2004, in via subordinata la riforma
del giudizio pretorile e la condanna della convenuta al pagamento dell’importo
di almeno fr. 10'110.80 oltre interessi dal 27 febbraio 2004, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
la convenuta, con osservazioni del 30 novembre 2006, postula la reiezione
dell’appello, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il
5 dicembre 2002 AP 1 ha stipulato con AO 1 un contratto d’assicurazione mista
denominato polizza di previdenza __________ che prevedeva il versamento all’assicurata
di fr. 225'000.- alla scadenza del contratto il 1° dicembre 2029, oppure (ai
suoi aventi causa) nel caso di decesso prima del 1° dicembre 2029 (doc. B). Il contratto
stabiliva inoltre che in caso di incapacità al guadagno di almeno il 66 2/3% AO 1 avrebbe versato all’assicurata una rendita annua di fr.
36'000.- (dopo un periodo di attesa di 24 mesi), esentandola dal pagamento dei
premi (dopo un periodo di attesa di 3 mesi). Con scritto del 10 giugno 2003
l’assicurata ha chiesto alla compagnia assicuratrice la sospensione del
pagamento dei premi, trovandosi in stato di inabilità al lavoro dal 18 marzo
2003. Il 14 novembre 2003 la compagnia assicuratrice ha rifiutato la richiesta
di sospensione dei premi e la richiesta di prestazioni per incapacità di
guadagno, per il motivo che il sinistro era già avvenuto al momento della conclusione
del contratto, che era quindi nullo ai sensi dell’art. 9 LCA. Il 16 gennaio
2004 AO 1 ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative, chieste nel
luglio 2003, l’assicurata non avendo risposto correttamente alle domande sullo
stato di salute n. 9 e 10, che formavano parte integrante della proposta di
assicurazione (doc. O).
B. AP 1
ha convenuto davanti alla Pretura di Lugano il 18 marzo 2005 AO 1, chiedendone
la condanna al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi legali dal 27
febbraio 2004, a titolo di due rendite annuali per incapacità e ha postulato
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Con risposta 1° giugno 2005 la convenuta si è opposta alla
petizione, affermando che il contratto era nullo fin dall’inizio, poiché quando
è stato concluso, il 5 dicembre 2002, l’attrice era già stata vittima di un infortunio (avvenuto il 28 novembre 2002).
Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno
sostanzialmente confermato le rispettive prese di posizione.
C. Statuendo il 6 ottobre 2006 in
luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la petizione, e
ha concesso all’attrice il beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il
gratuito patrocinio, condannandola, e per essa lo Stato, al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 1'100.- e delle spese di fr. 145.-, così come alla
rifusione di fr. 2'300.- alla convenuta a titolo di ripetibili.
D. L’attrice
è insorta con appello 30 ottobre 2006, con il
quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della
convenuta al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi, subordinatamente
la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannare la convenuta
al pagamento di almeno fr. 10'110.80 oltre interessi, in entrambi i casi con
protesta di spese e ripetibili. La convenuta, dal canto suo, postula con le
osservazioni 30 novembre 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del
giudizio di prima sede.
e considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto
che il contratto d’assicurazione non era nullo ai sensi dell’art. 9 LCA, visto
che la richiesta di prestazioni dell’attrice non si basava sull’incidente
verificatosi prima della conclusione della polizza, bensì su un’altra
circostanza, indipendente dalla prima. Ha poi accertato che l’attrice è incorsa
in reticenza per aver risposto negativamente alle domande n. 9 e n. 10 della
proposta di assicurazione, in quanto non poteva essere ragionevolmente messo in
dubbio il fatto che le patologie diagnosticate dal dr. med. M__________ nelle
sue due visite, ovvero una sindrome mista ansioso depressiva, una sindrome
ansiosa generalizzata e un’agorafobia potessero rientrare sotto il termine
generico di “disturbi o malattie psichiche” oppure sotto quello ancora più
generico di “altre malattie o disturbi non elencati”. Da qui l’impossibilità
della proponente di dare in buona fede una risposta erronea a tali domande. I
doc. 13 e 14, prosegue il primo giudice, hanno pieno valore probatorio e sono
stati ottenuti in base ad un’autorizzazione rilasciata alla compagnia
assicuratrice dall’assicurata. Infine il primo giudice ha considerato che la
rescissione del contratto era tempestiva, poiché la convenuta ha ottenuto informazioni
chiare e complete solo dopo aver ricevuto il rapporto 7 gennaio 2004 allestito
dal dr. med. M__________, così che la rescissione del contratto effettuata il 16
gennaio 2004 rientra nel termine di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA.
2. L’appellante è
convinta che l’apprezzamento del Segretario assessore sulla rescissione del
contratto per reticenza sia sbagliato. Essa sostiene che il suo importante
grado di inabilità al lavoro, attestato dal 18 marzo 2003 (cfr. doc. D) era
sufficiente per esonerarla dal pagamento dei premi, di modo che la compagnia
assicuratrice avrebbe dovuto procurarsi notizie più particolareggiate nelle
quattro settimane successive e che essa ha quindi perso la facoltà di recedere
dal contratto già dall’agosto 2003. L’attrice rimprovera al primo giudice,
inoltre, di aver ecceduto nell’apprezzamento delle prove per aver ritenuto
probanti i documenti 13 e 14, che non possono essere considerati alla stregua
di un certificato medico, a maggior ragione in assenza di altri riscontri
probatori sulle ipotesi emesse dai loro redattori. Infine, nel caso in cui la
Camera ritenesse nullo il contratto di assicurazione, l’appellante chiede che
la convenuta sia condannata a versarle fr. 10'110.80 a titolo di indebito
arricchimento, per i premi pagati nel 2003.
3. L’art.
4 cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il
secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei
fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere
il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo
capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non
Considerandi
equivoche. L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a
rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha
dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne ha avuto cognizione. Il termine di quattro settimane previsto
dall’art. 6 LCA é unanimemente considerato un termine di perenzione, per cui il
suo mancato ossequio comporta l’estinzione del diritto dell’assicuratore di
chiedere il recesso dal contratto (DTF 119 V 283; Nef, Basler Kommentar VVG, n. 25 ad
art. 6 LCA). Questo termine inizia a decorrere solo dal momento in cui
l’assicuratore è informato su
tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei
semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 119 V 283; Nef, op. cit. ni 21 seg. ad art. 6 LCA), e agisce in tempo
utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di
ottenere delle indicazioni precise ed è receduto dal contratto appena le ha
ricevute (DTF 118 II 333). Il termine, in altre parole, inizia a decorrere
quando tutte le questioni mediche sono state chiarite
(Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance,
Lausanne 2000, ad art. 6 pag. 150). È però evidente che se l’assicurazione
rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della
reticenza, essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza
effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c).
4.
Nella
fattispecie l’attrice ha sottoscritto il 29 novembre 2002 la proposta di
assicurazione e alle domande n. 9 e 10 ha risposto che non aveva sofferto, tra
le altre malattie menzionate nella proposta, di disturbi o malattie psichiche e
che non aveva dovuto interrompere totalmente o parzialmente il lavoro per un
periodo superiore a due settimane (doc. 2). L’appellante ha chiesto prestazioni
assicurative per inabilità al lavoro dovuta a malattia il 23 luglio 2003 (doc.
M). Il 25 agosto 2003 l’assicurata ha compilato la notifica d’incapacità al
lavoro/guadagno, con la quale ha autorizzato la compagnia assicuratrice a
raccogliere tutte le informazioni e i documenti necessari per la verifica
del diritto a prestazioni, e alla domanda n. 6 ha risposto di non aver avuto
malattie o infortuni negli ultimi 5 anni e di non aver avuto
attuali conseguenze sullo stato di salute (doc. R). Il medico curante dr. med.
F__________ ha inviato alla compagnia assicuratrice il proprio rapporto medico
il 10 settembre 2003, nel quale attestava l’insorgenza di uno stato depressivo
il 18 marzo 2003 e una ricaduta il 2 maggio 2003 e segnalava che la paziente
aveva anche consultato una o due volte lo psichiatra dr. med. U__________ (doc.
R, 6). Il rapporto e i certificati rilasciati dal medico curante nel 2003 (doc.
7) indicano un’inabilità al lavoro per esaurimento psico-fisico del 100% dal 18
marzo al 30 aprile 2003, del 75% dal 1° al 31 maggio 2003, dell’80% dal 1° al 30
giugno 2003, del 100% dal 1° luglio al 31 agosto 2003 e dell’80% fino al 30
settembre 2003. Nulla da questi atti consentiva alla compagnia assicuratrice di
avere dubbi o sospetti su un’eventuale reticenza dell’assicurata. In seguito
l’assicurazione ha ricevuto dal dr. med. R__________ il rapporto 17 ottobre
2003.
(doc. 9, dermatite seborroica e verruche volgari ai piedi), dalla dr. med.
L__________ il rapporto 22 ottobre 2003 (doc. 10, tosse parossistica), dal dr.
med. S__________ il rapporto 4 novembre 2003 (doc. 11, artropatia
temperomandibolare) e dal dr. med. U__________ il rapporto 18 novembre 2003
(doc. 13; sindrome ansioso-depressiva). In seguito a quest’ultima comunicazione
la compagnia assicuratrice ha chiesto un rapporto anche al dr. med. M__________,
che ha indicato nel questionario sottoscritto il 7 gennaio 2004 di aver
eseguito due visite medico-fiduciarie nel 1996 e nel 1999, con la diagnosi di
sindrome mista ansioso-depressiva nel 1996 e di sindrome ansiosa generalizzata
nel 1999, in entrambi i casi con un’incapacità di lavoro superiore a due
settimane (doc. 14).
La
sola diagnosi di disturbi psichici contenuta nei certificati medici allestiti
dal medico curante e trasmessi alla compagnia assicuratrice nel 2003 non era
tale da suscitare dubbi su un’eventuale reticenza, anche perché il loro
estensore si è limitato a indicare lo stato di malattia, la diagnosi e il grado
d’incapacità lavorativa, senza menzionare disturbi della salute preesistenti. In
simili circostanze si deve ritenere che solo il 7 gennaio 2004, quando è venuta
a sapere che l’attrice era stata curata per disturbi psichici già nel 1996 e
nel 1999, contrariamente a quanto da essa indicato nella proposta di
assicurazione del 29 novembre 2002 e nel questionario del 25 agosto 2003, la
convenuta ha avuto tutte le informazioni necessarie per avvalersi della
reticenza. In precedenza, infatti, nulla permetteva di dubitare della
fedefacenza delle risposte date dall’assicurata, che aveva negato di aver
sofferto di malattie o disturbi psichici negli ultimi 5 anni.
5.
Secondo
l’appellante a torto il primo giudice ha qualificato di certificati medici i documenti
13.
e 14, che non attesterebbero alcuna circostanza diretta acquisita dal
medico. A torto. Il fatto che nel suo rapporto (doc. 13) il dr. med. U__________
sottolinei che si trattava solo di un’ipotesi di diagnosi non è rilevante ai
fini del giudizio, poiché la compagnia assicuratrice non si è fondata su tale
documento per recedere dal contratto, ma sul rapporto 7 gennaio 2004 redatto
dal dr. med. M__________ (doc. 14). L’appellante equivoca sui termini quando
rileva che quest’ultimo medico non l’ha mai avuta in trattamento. Il dr. med. M__________,
infatti, ha visitato la paziente in qualità di medico fiduciario di una cassa
malati nel 1996 e nel 1999 e ha accertato l’esistenza di un’incapacità
lavorativa per disturbi psichici durata più di due settimane in entrambi i
casi, come risulta in modo chiaro e iniquivocabile dal rapporto 7 gennaio 2004.
È ben vero, come afferma l’appellante, che un certificato medico è un mezzo di
prova come un altro, la cui efficacia probatoria può venir meno in presenza di
risultanze contrarie dedotte da fatti concreti e affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000-2004,
ad art. 90 n. 70). Nella fattispecie, tuttavia, non vi sono agli atti
risultanze tali da far ritenere inaffidabile il rapporto 7 gennaio 2004 e
l’attrice medesima ha impedito ulteriori accertamenti rifiutando di svincolare
dal segreto professionale i medici citati come testi dalla convenuta (verbale
14.
novembre 2005, pag. 2). La circostanza decisiva attestata da quest’ultimo
rapporto, di cui la convenuta non aveva notizia in precedenza, consiste non
nella diagnosi, già indicata dal medico curante, ma nel fatto che l’interessata
era già stata in cura per tali affezioni prima del 2003, contrariamente a
quanto essa aveva indicato nella proposta di assicurazione e nella notifica di
incapacità lavorativa. La rescissione del contratto, intervenuta il 16 gennaio
2004.
è quindi avvenuta entro le 4 settimane prescritte dalla legge ed è tempestiva.
6.
Da
ultimo l’appellante solleva in subordine il tema della restituzione dei premi
di assicurazione pagati nel 2003, qualora la Camera accertasse la nullità del
contratto. Ciò non è il caso, per cui non vi è motivo di esaminare la domanda
subordinata, per altro manifestamente irricevibile, siccome fondata su pretese
per indebito arricchimento, mai formulate in prima sede (art. 321 lett. b CPC).
7.
Ne
discende che l’appello, infondato, deve essere respinto. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata in questa sede dall’appellante deve essere
respinta, per carenza della probabilità di buon esito del rimedio fin
dall’inizio. La tassa di giustizia e le spese restano a carico dell’appellante,
che rifonderà a controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli
art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 30 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.
3. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
550.-
sono
a carico dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 800.- per
ripetibili di appello.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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