12.2006.199
Opposizione a precetto esecutivo civile per azione di rendiconto, obbligo di informazione della banca nei confronti di erede legittimo in caso di rapporto contrattuale con entità giuridica terza
16 agosto 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.199
Data decisione, Autorità:
16.08.2007, IICCA
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo civile per azione di rendiconto, obbligo di informazione della banca nei confronti di erede legittimo in caso di rapporto contrattuale con entità giuridica terza
RENDICONTO
RENDIMENTO DEI CONTI
art. 400 CO
art. 488a CPC-TI
art. 493 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.199
Lugano
16 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.1018
(opposizione a precetto esecutivo civile, azione di rendiconto) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con opposizione 16 agosto 2006 da
AO 1
rappr. dall’avv.
Maurizio Roveri, RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 7
agosto 2006, mediante il quale la procedente aveva formulato una richiesta di
rendiconto per avere informazioni
sulla sussistenza e il contenuto di tutte le relazioni intestate o cointestate
sotto qualsiasi forma, denominazione o cifra a N__________ Stiftung, con sede a
V__________;
domanda avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione
e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 23 ottobre 2006,
confermando l’opposizione al precetto esecutivo civile 7 agosto 2006;
appellante la procedente, la quale con atto di appello del 30
ottobre 2006 chiede che in riforma del giudizio impugnato l’opposizione sia
respinta, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la precettata, con osservazioni 22 novembre 2006, postula la
reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. A__________,
cittadino italiano, è morto a M__________ il 13 dicembre 2005, lasciando quali
eredi legittimarie la terza moglie, AP 1 e la figlia I__________, nata da un
precedente matrimonio. In applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni
di rendiconto, AP 1con precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006 ha ingiunto
a AO 1 di informarla in modo
documentale, veritiero e completo entro dieci giorni con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva e della sanzione penale prevista dall’art. 292 CP
(doc. A) “a) sulla sussistenza presso di sé nonché sul contenuto di tutte le
relazioni intestate o cointestate sotto qualunque forma, denominazione o cifra
alla spettabile N__________ Stiftung con sede in Vaduz, b) in caso di
estinzione di dette relazioni, sulla relativa data, nonché sulle generalità,
indirizzo completo e conti bancari delle persone e/o enti cui gli atti della
Fondazione e il correlato patrimonio sono stati rimessi” e inoltre “c) le
consegni tutta la documentazione relativa a tutti i conti presso di essa
condotti come sopra a nome e nell’interesse di N__________ Stiftung Vaduz, compresi
i movimenti compiuti in entrata e in uscita per qualsiasi titolo o causa su
detti conti con l’indicazione dei mittenti e/o dei beneficiari e i relativi
ordini scritti di pagamento e/o di prelievo. Inoltre tutti gli eventuali atti
correlati con o riconducibili all’eventuale estinzione dei conti di cui sopra,
compresi gli ordini scritti di estinzione e le ricevute. E ciò dall’atto della
costituzione sino ad oggi”.
B. La
precettata si è opposta il 16 agosto 2006 al precetto esecutivo civile, negando
in sostanza l’obbligo di un proprio obbligo di rendiconto nei confronti della
precettante, non avendo intrattenuto con il defunto alcuna relazione contrattuale.
All’udienza del 4 ottobre 2006 le parti hanno confermato le rispettive domande.
Esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al
contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Statuendo
il 23 ottobre 2006, il Segretario assessore ha confermato l’opposizione
interposta dalla precettata al precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006. La
tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese sono state poste a carico della procedente,
con l’obbligo di rifondere alla banca precettata fr. 1'100.- per ripetibili.
D. AP
1 è insorta con appello del 30 ottobre 2006 contro il giudizio impugnato, di
cui chiede la riforma nel senso di respingere l’opposizione al precetto
esecutivo civile. Nelle osservazioni del 22 novembre 2006 AO 1 propone la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
Considerandi
1.
Le
azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del
procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in
virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC
prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10
giorni dall’intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della
Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.
2.
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la precettante
era erede legittimaria di A__________ secondo il diritto italiano applicabile e
che il defunto era avente diritto economico della N__________ Stiftung e suo
primo beneficiario. Ha poi osservato che la relazione contrattuale della banca
non era con il defunto ma con la N__________ Stiftung e dopo esame degli
interessi rispettivi, riferendosi alla giurisprudenza cantonale, ha constatato
che la precettante aveva già ricevuto dalla banca le informazioni che avrebbe
potuto ottenere con l’azione di rendiconto (ragione sociale della Fondazione e
nome e indirizzo della sua amministratrice) e ha dunque confermato
l’opposizione della banca precettata, poiché l’istante avrebbe prima dovuto
avviare una procedura nel Liechtenstein per far valere i propri diritti contro
la Fondazione.
3.
L’appellante
censura le conclusioni alle quali è giunto il Segretario assessore adducendo in
primo luogo che il suo diritto al rendiconto in quanto erede legittimaria non
poteva essere limitato alla sola ragione sociale della Fondazione e al nome e
all’indirizzo dei suoi organi, ma doveva comprendere tutte le informazioni che
il defunto avrebbe potuto richiedere. Inoltre, prosegue l’istante, l’autorevole
dottrina citata dal primo giudice ammette l’azione di rendiconto nei confronti
della banca quando l’entità giuridica del Liechtenstein non ha dato seguito
alle richieste dell’erede, come è avvenuto nella fattispecie.
4.
Questa
Camera, con sentenza pubblicata in Rep.
1999.
p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del
titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola - eccezioni
sono tuttavia possibili - a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero
dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il
principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione
contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3a ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in
particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au
secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de
la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi,
op. cit., p. 44; Taisch,
Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus
schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ
1996.
p. 275; DTF 74 I 485,
89.
II 93; Rep. 1993 p.
206; ICCA 3 aprile 1998 in re
H./H.; cfr. pure Stanislas, Ayant
droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 437 e seg.; Cretti, Le gérant de fortune face aux
héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto
congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).
5.
Nel
caso in cui invece il defunto intratteneva relazioni con la banca soltanto in
via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di
un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza
del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un
lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o
all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente
partner contrattuale della banca (Béguin,
op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg / Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op. cit., p. 141), dall’altro è
però altrettanto vero che quest’ultimo non può essere considerato alla stregua
di un terzo estraneo (Béguin, op.
cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina,
op. cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in
proposito e ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed
eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli
eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.) - non può
essere data in modo generalizzato (Béguin,
op. cit., ibidem; Hertig, Evoluzione
internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al
contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il
principio della proporzionalità (Aubert
/ Haissly / Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in
considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto
economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale-
rispettivamente la volontà del defunto al mantenimento del segreto bancario e
dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste
d’informazione.
6.
Nella
ponderazione degli interessi contrapposti - che s'impone per le considerazioni
appena esposte - va innanzitutto rilevato che la banca precettata non ha
provato l'intenzione del defunto - per altro non presunta (cfr. Rep. 1999 p. 215; Taisch, op. cit., p. 275 con rif.)- di
tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di
cui egli era il beneficiario economico, che deve risultare da circostanze
concrete, quali la distruzione dei giustificativi o un esplicito scritto in tal
senso (cfr. SJZ 1965 p. 357; Brückner, op. cit., n. 92). Dall'altra
parte l'esistenza di un interesse degno di protezione della precettante a
ottenere determinate informazioni, nella sua indiscussa qualità di erede
legittima è evidente, essendo chiaro il suo interesse ad accertare l'esistenza
e la consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, dei
quali essa avrebbe potuto pretendere una quota al momento della divisione
ereditaria: ora, tra i beni di cui il defunto era beneficiario economico - ammesso
che ve ne siano - gli unici che potrebbero rientrare nel suo asse successorio
sono quelli eventualmente intestati a un suo fiduciario (Stanislas, op. cit., p. 447)
rispettivamente a una società anonima di cui egli era il detentore
maggioritario d'azioni (Stanislas,
op. cit., ibidem; Béguin, op.
cit., p. 34). Non rientrano per contro nell'asse successorio i conti intestati
a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del
Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert/Haissly/
Terracina,
op. cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi la precettante non
può far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun interesse
degno di protezione (RtiD I-2004 pag. 570; NRCP 2003 pag. 273; Fellmann, Berner Kommentar, N. 84 ad
art. 400 CO). Quanto all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta
l'esigenza di protezione del segreto bancario nei confronti dell'eventuale
fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il defunto ha fatto capo, la
banca è tenuta unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui
la precettante dovrà in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori
informazioni (Stanislas, op.
cit., p. 447 e seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del
decesso del defunto (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi
un diritto d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al
defunto se fosse ancora stato in vita: cfr. ZR
2002.
p. 101; Stanislas, op.
cit., p. 453). Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite
dalla banca, se i terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste
formulate nei loro confronti (Béguin,
op. cit., p. 34 e seg.).
7.
Nella
fattispecie, l’appellante afferma di aver chiesto invano agli organi della
Fondazione estera le informazioni a lei necessarie per difendere i propri
interessi, vale a dire la contabilità e informazioni concrete e documentali
sulla composizione del patrimonio e sui movimenti dello stesso, il testo dei
Nebenstatuten e l’autorizzazione alla banca precettata di fornire all’erede l’intera
documentazione presso di lei esistente (doc. 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17).
L’amministratrice della N__________ Stiftung ha comunicato alla precettante, il
30.
marzo 2006, che secondo gli statuti essa era beneficiaria di metà del
patrimonio della Fondazione, che ammontava il 13 dicembre 2005, data della
morte di A__________, a € 2’295'054.- e US$ 44'854'603.- (doc. 9) e le ha
inviato il regolamento (doc. 13). Ha per contro subordinato l’autorizzazione
alla banca al consenso dell’altra beneficiaria della Fondazione (doc. 19). In
simili circostanze, vista la chiusura dell’amministratrice della fondazione, adduce
l’appellante, spetta alla banca prestare completo rendiconto. A torto. Come
rilevato con pertinenza dal primo giudice, il rapporto contrattuale con la
banca riguarda N__________ Stiftung e non il defunto. Né giova il riferimento
dottrinale, poiché Béguin precisa chiaramente che la banca deve fornire rendiconto agli
organi della persona morale e che i beneficiari della Fondazione non hanno
pretese dirette sul conto ma devono far valere i loro diritti verso i
rappresentanti della persona morale (Béguin,
op. cit., p. 35, punto 6.2 in fondo). Nella causa pubblicata in NRCP 2004 pag.
466.
questa Camera ha invero ammesso l’azione di rendiconto dell’erede di un
beneficiario di una Fondazione del Liechtenstein, in presenza nondimento di
circostanze ben diverse da quelle qui in esame. In quel caso, infatti, la
domanda di rendiconto era stata formulata nei confronti di un avvocato che
aveva prestato consulenza nella costituzione della Fondazione e che la gestiva
di fatto. Esisteva pertanto un rapporto di mandato tra il professionista e il
defunto e si giustificava dunque il diritto al rendiconto giusta l’art. 400 CO.
Nella fattispecie, per contro, manca il rapporto contrattuale diretto tra banca
e defunto e l’azione di rendiconto dell’erede deve di conseguenza essere
rivolta all’amministratrice della Fondazione e non alla banca, che già ha
fornito alla precettante le informazioni necessarie per identificare la
Fondazione e i suoi organi. L’appello si rivela pertanto infondato e deve essere
respinto.
8.
L’azione
di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag.
649). L’appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore
della causa, né in prima sede né in appello, né il primo giudice l’ha stabilito.
A ogni modo, l’azione di rendiconto in esame verte su informazioni relative a un compendio successorio che secondo quanto
afferma l’appellante dovrebbe ammontare ad almeno fr. 2'200'000.-. Essa ha
infatti addotto di aver ricevuto versamenti e titoli pari a circa un terzo del
compendio successorio. Ora, dagli atti risulta che l’appellante ha ricevuto
almeno fr. 760'000.- in liquidità oltre a titoli di cui si ignora il valore
(doc. 22) e che il patrimonio della Fondazione ammontava a circa 50 milioni di
franchi svizzeri alla morte del defunto (doc. 9). Il valore di causa è quindi
ampiamente superiore a fr. 30'000.-.
9.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a
carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di
giustizia, giusta l’art. 19 LTG, si è tenuto conto di un valore di causa pari
ad almeno fr. 1’500'000.- .
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1.
L’appello
30.
ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
1’550.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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