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Decisione

12.2006.199

Opposizione a precetto esecutivo civile per azione di rendiconto, obbligo di informazione della banca nei confronti di erede legittimo in caso di rapporto contrattuale con entità giuridica terza

16 agosto 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. A__________,

cittadino italiano, è morto a M__________ il 13 dicembre 2005, lasciando quali

eredi legittimarie la terza moglie, AP 1 e la figlia I__________, nata da un

precedente matrimonio. In applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni

di rendiconto, AP 1con precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006 ha ingiunto

a AO 1 di informarla in modo

documentale, veritiero e completo entro dieci giorni con la comminatoria

dell’esecuzione effettiva e della sanzione penale prevista dall’art. 292 CP

(doc. A) “a) sulla sussistenza presso di sé nonché sul contenuto di tutte le

relazioni intestate o cointestate sotto qualunque forma, denominazione o cifra

alla spettabile N__________ Stiftung con sede in Vaduz, b) in caso di

estinzione di dette relazioni, sulla relativa data, nonché sulle generalità,

indirizzo completo e conti bancari delle persone e/o enti cui gli atti della

Fondazione e il correlato patrimonio sono stati rimessi” e inoltre “c) le

consegni tutta la documentazione relativa a tutti i conti presso di essa

condotti come sopra a nome e nell’interesse di N__________ Stiftung Vaduz, compresi

i movimenti compiuti in entrata e in uscita per qualsiasi titolo o causa su

detti conti con l’indicazione dei mittenti e/o dei beneficiari e i relativi

ordini scritti di pagamento e/o di prelievo. Inoltre tutti gli eventuali atti

correlati con o riconducibili all’eventuale estinzione dei conti di cui sopra,

compresi gli ordini scritti di estinzione e le ricevute. E ciò dall’atto della

costituzione sino ad oggi”.

B. La

precettata si è opposta il 16 agosto 2006 al precetto esecutivo civile, negando

in sostanza l’obbligo di un proprio obbligo di rendiconto nei confronti della

precettante, non avendo intrattenuto con il defunto alcuna relazione contrattuale.

All’udienza del 4 ottobre 2006 le parti hanno confermato le rispettive domande.

Esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al

contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.

C. Statuendo

il 23 ottobre 2006, il Segretario assessore ha confermato l’opposizione

interposta dalla precettata al precetto esecutivo civile del 7 agosto 2006. La

tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese sono state poste a carico della procedente,

con l’obbligo di rifondere alla banca precettata fr. 1'100.- per ripetibili.

D. AP

1 è insorta con appello del 30 ottobre 2006 contro il giudizio impugnato, di

cui chiede la riforma nel senso di respingere l’opposizione al precetto

esecutivo civile. Nelle osservazioni del 22 novembre 2006 AO 1 propone la

reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

Le

azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del

procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in

virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC

prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10

giorni dall’intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della

Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.

2.

Nella

fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la precettante

era erede legittimaria di A__________ secondo il diritto italiano applicabile e

che il defunto era avente diritto economico della N__________ Stiftung e suo

primo beneficiario. Ha poi osservato che la relazione contrattuale della banca

non era con il defunto ma con la N__________ Stiftung e dopo esame degli

interessi rispettivi, riferendosi alla giurisprudenza cantonale, ha constatato

che la precettante aveva già ricevuto dalla banca le informazioni che avrebbe

potuto ottenere con l’azione di rendiconto (ragione sociale della Fondazione e

nome e indirizzo della sua amministratrice) e ha dunque confermato

l’opposizione della banca precettata, poiché l’istante avrebbe prima dovuto

avviare una procedura nel Liechtenstein per far valere i propri diritti contro

la Fondazione.

3.

L’appellante

censura le conclusioni alle quali è giunto il Segretario assessore adducendo in

primo luogo che il suo diritto al rendiconto in quanto erede legittimaria non

poteva essere limitato alla sola ragione sociale della Fondazione e al nome e

all’indirizzo dei suoi organi, ma doveva comprendere tutte le informazioni che

il defunto avrebbe potuto richiedere. Inoltre, prosegue l’istante, l’autorevole

dottrina citata dal primo giudice ammette l’azione di rendiconto nei confronti

della banca quando l’entità giuridica del Liechtenstein non ha dato seguito

alle richieste dell’erede, come è avvenuto nella fattispecie.

4.

Questa

Camera, con sentenza pubblicata in Rep.

1999.

p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del

titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola - eccezioni

sono tuttavia possibili - a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero

dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il

principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione

contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von

Burg/Schwob/ Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3a ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in

particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina,

Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au

secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de

la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi,

op. cit., p. 44; Taisch,

Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus

schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ

1996.

p. 275; DTF 74 I 485,

89.

II 93; Rep. 1993 p.

206; ICCA 3 aprile 1998 in re

H./H.; cfr. pure Stanislas, Ayant

droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 437 e seg.; Cretti, Le gérant de fortune face aux

héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto

congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).

5.

Nel

caso in cui invece il defunto intratteneva relazioni con la banca soltanto in

via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di

un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza

del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un

lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o

all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente

partner contrattuale della banca (Béguin,

op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von

Burg / Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op. cit., p. 141), dall’altro è

però altrettanto vero che quest’ultimo non può essere considerato alla stregua

di un terzo estraneo (Béguin, op.

cit., ibidem; Aubert / Haissly/Terracina,

op. cit., ibidem). La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in

proposito e ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed

eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli

eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von

Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.) - non può

essere data in modo generalizzato (Béguin,

op. cit., ibidem; Hertig, Evoluzione

internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al

contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il

principio della proporzionalità (Aubert

/ Haissly / Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in

considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto

economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale-

rispettivamente la volontà del defunto al mantenimento del segreto bancario e

dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste

d’informazione.

6.

Nella

ponderazione degli interessi contrapposti - che s'impone per le considerazioni

appena esposte - va innanzitutto rilevato che la banca precettata non ha

provato l'intenzione del defunto - per altro non presunta (cfr. Rep. 1999 p. 215; Taisch, op. cit., p. 275 con rif.)- di

tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di

cui egli era il beneficiario economico, che deve risultare da circostanze

concrete, quali la distruzione dei giustificativi o un esplicito scritto in tal

senso (cfr. SJZ 1965 p. 357; Brückner, op. cit., n. 92). Dall'altra

parte l'esistenza di un interesse degno di protezione della precettante a

ottenere determinate informazioni, nella sua indiscussa qualità di erede

legittima è evidente, essendo chiaro il suo interesse ad accertare l'esistenza

e la consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, dei

quali essa avrebbe potuto pretendere una quota al momento della divisione

ereditaria: ora, tra i beni di cui il defunto era beneficiario economico - ammesso

che ve ne siano - gli unici che potrebbero rientrare nel suo asse successorio

sono quelli eventualmente intestati a un suo fiduciario (Stanislas, op. cit., p. 447)

rispettivamente a una società anonima di cui egli era il detentore

maggioritario d'azioni (Stanislas,

op. cit., ibidem; Béguin, op.

cit., p. 34). Non rientrano per contro nell'asse successorio i conti intestati

a istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del

Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert/Haissly/

Terracina,

op. cit., p. 146), così che in definitiva in merito agli stessi la precettante non

può far valere alcun diritto di rendiconto, non potendo vantare alcun interesse

degno di protezione (RtiD I-2004 pag. 570; NRCP 2003 pag. 273; Fellmann, Berner Kommentar, N. 84 ad

art. 400 CO). Quanto all'estensione delle informazioni da fornire, ritenuta

l'esigenza di protezione del segreto bancario nei confronti dell'eventuale

fiduciario o dell'eventuale società anonima a cui il defunto ha fatto capo, la

banca è tenuta unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui

la precettante dovrà in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori

informazioni (Stanislas, op.

cit., p. 447 e seg.), in particolare la consistenza dei beni al giorno del

decesso del defunto (non appare in effetti giustificato riconoscere agli eredi

un diritto d'informazione più esteso rispetto a quello che sarebbe spettato al

defunto se fosse ancora stato in vita: cfr. ZR

2002.

p. 101; Stanislas, op.

cit., p. 453). Queste ultime informazioni potranno tuttavia essere fornite

dalla banca, se i terzi interpellati non avranno dato riscontro alle richieste

formulate nei loro confronti (Béguin,

op. cit., p. 34 e seg.).

7.

Nella

fattispecie, l’appellante afferma di aver chiesto invano agli organi della

Fondazione estera le informazioni a lei necessarie per difendere i propri

interessi, vale a dire la contabilità e informazioni concrete e documentali

sulla composizione del patrimonio e sui movimenti dello stesso, il testo dei

Nebenstatuten e l’autorizzazione alla banca precettata di fornire all’erede l’intera

documentazione presso di lei esistente (doc. 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17).

L’amministratrice della N__________ Stiftung ha comunicato alla precettante, il

30.

marzo 2006, che secondo gli statuti essa era beneficiaria di metà del

patrimonio della Fondazione, che ammontava il 13 dicembre 2005, data della

morte di A__________, a € 2’295'054.- e US$ 44'854'603.- (doc. 9) e le ha

inviato il regolamento (doc. 13). Ha per contro subordinato l’autorizzazione

alla banca al consenso dell’altra beneficiaria della Fondazione (doc. 19). In

simili circostanze, vista la chiusura dell’amministratrice della fondazione, adduce

l’appellante, spetta alla banca prestare completo rendiconto. A torto. Come

rilevato con pertinenza dal primo giudice, il rapporto contrattuale con la

banca riguarda N__________ Stiftung e non il defunto. Né giova il riferimento

dottrinale, poiché Béguin precisa chiaramente che la banca deve fornire rendiconto agli

organi della persona morale e che i beneficiari della Fondazione non hanno

pretese dirette sul conto ma devono far valere i loro diritti verso i

rappresentanti della persona morale (Béguin,

op. cit., p. 35, punto 6.2 in fondo). Nella causa pubblicata in NRCP 2004 pag.

466.

questa Camera ha invero ammesso l’azione di rendiconto dell’erede di un

beneficiario di una Fondazione del Liechtenstein, in presenza nondimento di

circostanze ben diverse da quelle qui in esame. In quel caso, infatti, la

domanda di rendiconto era stata formulata nei confronti di un avvocato che

aveva prestato consulenza nella costituzione della Fondazione e che la gestiva

di fatto. Esisteva pertanto un rapporto di mandato tra il professionista e il

defunto e si giustificava dunque il diritto al rendiconto giusta l’art. 400 CO.

Nella fattispecie, per contro, manca il rapporto contrattuale diretto tra banca

e defunto e l’azione di rendiconto dell’erede deve di conseguenza essere

rivolta all’amministratrice della Fondazione e non alla banca, che già ha

fornito alla precettante le informazioni necessarie per identificare la

Fondazione e i suoi organi. L’appello si rivela pertanto infondato e deve essere

respinto.

8.

L’azione

di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag.

649). L’appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore

della causa, né in prima sede né in appello, né il primo giudice l’ha stabilito.

A ogni modo, l’azione di rendiconto in esame verte su informazioni relative a un compendio successorio che secondo quanto

afferma l’appellante dovrebbe ammontare ad almeno fr. 2'200'000.-. Essa ha

infatti addotto di aver ricevuto versamenti e titoli pari a circa un terzo del

compendio successorio. Ora, dagli atti risulta che l’appellante ha ricevuto

almeno fr. 760'000.- in liquidità oltre a titoli di cui si ignora il valore

(doc. 22) e che il patrimonio della Fondazione ammontava a circa 50 milioni di

franchi svizzeri alla morte del defunto (doc. 9). Il valore di causa è quindi

ampiamente superiore a fr. 30'000.-.

9.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a

carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di

giustizia, giusta l’art. 19 LTG, si è tenuto conto di un valore di causa pari

ad almeno fr. 1’500'000.- .

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello

30.

ottobre 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 1’500.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

1’550.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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