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Decisione

12.2006.2

lavoro - licenziamento in tronco - nuovi motivi di licenziamento

13 novembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

10. L'appellante sostiene

anche che la convenuta ha gestito il ristorante assieme al marito per diversi

anni. Non poteva, a suo dire, non sapere “dei pagamenti in nero del locale”.

Tale circostanza andava tuttavia dimostrata dall'istante (art. 8 CC), che

chiede il pagamento di due mensilità, oltre alla quotaparte della tredicesima,

sostenendo essere ingiustificato il licenziamento in tronco. Ciò a maggior

ragione se si tien conto che l'istruttoria smentisce di certo AP 1 per quanto

avvenuto nel corso del 2004. Già si è detto (sopra, consid. 9) in effetti che

risulta che l'istante aveva di fatto escluso la moglie “dall'amministrazione

del locale” all'inizio del 2004, la gestione della cassa e dei pagamenti

essendo stata da esso affidata a un cameriere o curata da lui medesimo. Poco

importa del resto che il marito l'abbia informata delle difficoltà di

liquidità. Ciò che conta è che esso, dopo essersi arrogato le competenze

Considerandi

gestionali del ristorante – ottenendo perfino conferma delle medesime, davanti

al Pretore, dal mese di settembre 2004 (cfr. inc. DI.2004.154, act. III) – ha

sottaciuto alla convenuta che gestiva l'esercizio pubblico effettuando

pagamenti “in nero”, in dispregio delle basilari norme sulla tenuta della

contabilità. L'argomentazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.

11.

In conclusione, i

predetti fatti sono avvenuti prima della notifica della disdetta, ma AO 1 ne è

venuta a conoscenza solo dopo il licenziamento immediato. Si può poi ritenere

che la gravità dei fatti è tale che, qualora li avesse conosciuti entro il 30

settembre 2004 (data della disdetta), la convenuta avrebbe di certo considerato

rotto il rapporto di fiducia, avvalendosene quale ulteriore causa di disdetta

immediata. Ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve

essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata.

12.

Non si prelevano

tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di

valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente soccombente,

verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 22 dicembre 2005 di AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura di Mendrisio-Sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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