12.2006.2
lavoro - licenziamento in tronco - nuovi motivi di licenziamento
13 novembre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2006.2
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, IICCA
Titolo:
lavoro - licenziamento in tronco - nuovi motivi di licenziamento
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2006.2
Lugano
13 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.31
della Pretura di Mendrisio-Sud (in materia di mercedi e salari) promossa con
istanza 11 febbraio 2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo lordo di fr. 10'833.– a titolo di pretese salariali per
lo stipendio di gennaio e febbraio 2005, oltre alla quotaparte per la tredicesima
mensilità, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Segretario
assessore ha respinto con sentenza 12 dicembre 2005;
appellante l'istante che, con atto d'appello 22 dicembre 2005,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni del 17 gennaio 2006 la convenuta propone la
reiezione dell'appello, con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è iscritta
nel Registro di commercio del Distretto di __________ quale titolare della
ditta individuale che gestisce il __________ di __________ (doc. E). In data 12
agosto 1999 ha assunto il marito AP 1 in qualità di cameriere. Il contratto di
lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario
lordo mensile di fr. 3'000.– mensili (dipoi aumentato a fr. 5'000.– mensili) oltre
alla tredicesima mensilità (doc. A).
2. Dall'estate 2004 i
coniugi hanno sospeso la comunione domestica. Il 20 agosto 2004 AP 1 si è
rivolto al Pretore di Mendrisio-Sud con un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale (inc. DI.2004.154, act. I). All'udienza indetta per la
discussione il 23 settembre 2004, AO 1 ha formalizzato – tra gli accordi provvisori
per la definizione dei rapporti personali tra i coniugi per la vita separata –
la concessione al marito della gestione diretta dell'esercizio pubblico, con
conferma dello stipendio di fr. 5'000.– mensili per tredici mensilità (inc.
DI.2004.154, act. III).
3. Con raccomandata a
mano del 30 dicembre 2004 AO 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di
lavoro con il marito. Ha addotto quale motivo del licenziamento in tronco la
“situazione finanziaria del ristorante” e gli “ingenti debiti accumulati a
causa della sua pessima gestione” e quindi l'insorgere di “cause gravi essendo
venuto meno il rapporto di fiducia” (doc. C). AP 1 ha contestato il medesimo
giorno l'esistenza dei “motivi gravi”, dichiarando di accettare la disdetta
unicamente quale “disdetta ordinaria” e chiedendo il versamento dello stipendio
fino alla fine del mese di febbraio 2005 (doc. D).
4. Con
istanza dell'11 febbraio 2005 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Mendrisio-Sud
per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'833.– a titolo di
pretese salariali per lo stipendio di gennaio e febbraio 2005, oltre alla
quotaparte della tredicesima mensilità per quei due mesi. All'udienza del 20
aprile 2005 AP 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta
la convenuta. Essa ha ribadito la fondatezza del licenziamento con effetto
immediato per la “pessima gestione” del ristorante da parte del marito e la
sospetta “esistenza di malversazioni, pure di carattere penale”. Di conseguenza,
secondo AO 1, nulla è dovuto all'istante. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei
rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 17 ottobre 2005 AO 1 ha
in particolare esteso la giustificazione del licenziamento in tronco del marito
ai pagamenti “in nero” di salari e merci ammessi da quest'ultimo nel corso
dell'istruttoria.
5. Con sentenza 12
dicembre 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore,
ha accertato il realizzarsi dei presupposti per il licenziamento in tronco di AP
1 e respinto l'istanza. Fra i vari motivi addotti dalla convenuta per la
disdetta immediata, il primo giudice ha ritenuto unicamente il fatto che AP 1 abbia
eseguito dei pagamenti “in nero” di dipendenti e fornitori, “di sua iniziativa
e all'insaputa della datrice di lavoro”. Ciò con conseguente violazione del
“dovere di diligenza del lavoratore” di una “gravità tale da distruggere il
rapporto di fiducia che lo legava con la datrice di lavoro”, per il grave danno
causato “alla reputazione del ristorante”.
6. Con appello 22
dicembre 2005 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere l'istanza per fr. 10'833.– lordi corrispondenti a due mensilità di
stipendio, oltre a 1/6 della tredicesima 2005, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A mente
dell'appellante, non sarebbero dati i presupposti per la disdetta immediata del
contratto di lavoro. Il motivo riconosciuto dal Segretario assessore quale
giustificazione del licenziamento in tronco – i pagamenti “in nero” – non
figurava nella disdetta. Una “convalida a posteriori di una disdetta formulata
per altri motivi avrebbe quindi dovuto”, a suo dire, “comportare una seconda
disdetta con un nuovo termine di licenziamento”. Non ricorrerebbero inoltre
“circostanze eccezionali tali da giustificare un'eccezione al sistema voluto
dal legislatore che impedisce di argomentare a posteriori le ragioni di una
disdetta straordinaria”. La convenuta, che gestiva “assieme al marito l'esercizio
pubblico non poteva” dipoi ignorare l' “andazzo” dei pagamenti “in nero”.
Con
osservazioni 17 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
7. Il datore di lavoro
e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente
dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell’art.
337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede
da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è
data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di
fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del
rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come
l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/
Portmann, Basler Kommentar, 3a ed., n. 1 e 2 ad art. 337 CO). Su questo
presupposto, ossia per sapere se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo il suo libero
apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della fattispecie, in
particolar modo della posizione e della responsabilità del dipendente, del
genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità della violazione
contrattuale (DTF 127 III 113).
Con riferimento alla
fattispecie concreta, dev'essere ancora osservato che determinante è il motivo,
ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente – al momento
della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta può
prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in
seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF
127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5).
8. In concreto, la
comunicazione della disdetta immediata all'istante del 30 dicembre 2004 (doc.
C) non menzionava i pagamenti “in nero” dei dipendenti e dei fornitori,
eseguiti da AP 1 e ammessi dal medesimo nel corso dell'interrogatorio formale
del 12 settembre 2005 (act. VI, pag. 2 risposte n. 6 e 7). L'appellante
sostiene che l'istante avrebbe dovuto inviare una nuova (seconda) disdetta
indicante i pagamenti “in nero” fra “giusti motivi” del licenziamento in
tronco, con un nuovo termine di licenziamento. In assenza di questa nuova
disdetta il primo giudice avrebbe, a suo dire, sbagliato nel rilevare
“d'ufficio” i predetti pagamenti quali violazioni da parte dell'istante
dell'obbligo di diligenza nei confronti della convenuta. A torto.
AO 1 ha fatto valere il
motivo anzidetto nelle conclusioni di causa del 17 ottobre 2005 (act. VIII,
pag. 3 e 4 in fondo) e meglio nell'atto immediatamente successivo
all'interrogatorio formale oggetto delle ammissioni del marito. Certo la
convenuta si è mostrata comunque prudente sulle gravi dichiarazioni fatte
dall'istante in sede istruttoria e ha lasciato al Segretario assessore il
compito di valutarne la fondatezza. L'art. 343 cpv. 4
CO sancisce del resto il libero apprezzamento delle
prove da parte del giudice, in controversie come quelle ora in esame. La volontà della convenuta di avvalersi dei pagamenti “in nero”
quale giusto motivo di licenziamento immediato, appare comunque chiara. Né si
può pretendere che AO 1 avesse ad inviare una nuova
disdetta, con un nuovo termine di licenziamento, nei giorni immediatamente
successivi all'interrogatorio formale del marito. È infatti sufficiente che
essa si sia prevalsa in corso di causa dell'ulteriore motivo di licenziamento
in tronco; competendo poi al giudice di valutare se, avendone avuto conoscenza
al momento dell'invio della disdetta, tale motivo avrebbe comunque determinato
la convenuta a ritenere rotto il rapporto di fiducia e ad avvalersene quale
ulteriore causa di disdetta immediata (DTF 124 III 25 consid. 3c). Tantomeno si
può interpretare il fatto che AO 1 non abbia chiesto un “risarcimento del
pregiudizio arrecato” in compensazione “alla pretesa salariale del marito”
(appello, pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto), come rinuncia ad avvalersi dei
pagamenti “in nero” quale giusto motivo del licenziamento in tronco.
Al riguardo l'appello
manca dunque di consistenza.
9. L'appellante sostiene
poi che i pagamenti “in nero”, ammessi da AP 1, non costituirebbero una
circostanza eccezionale tale da giustificare di argomentare “a posteriori” le
ragioni di una disdetta immediata. A torto.
Il Tribunale federale ha
invero riconosciuto la sussistenza dei presupposti per invocare anche “a
posteriori” un motivo non espresso nella lettera di disdetta, quando il medesimo
è in stretta correlazione con il motivo già invocato o ne forma un tutt'uno (Aubert, Commentare Romand, CO Ginevra
2003, m. 16 ad art. 337, pag. 1784; SJ 1993 368). Nella lettera di disdetta immediata
AO 1 aveva fatto esplicito riferimento alla “situazione finanziaria del
ristorante” e alla “sua pessima gestione” da parte di AP 1. Come detto (sopra,
consid. 2), la convenuta ha formalizzato la cessione della gestione del
ristorante al marito solo all'udienza del 23 settembre 2004 indetta per la discussione
delle misure provvisorie per la vita separata. Dall'istruttoria è tuttavia
emerso che AP 1 aveva di fatto già escluso la moglie “dall'amministrazione del locale”
all'inizio del 2004; la gestione della cassa e dei pagamenti essendo stata da
esso affidata a un cameriere o curata da lui medesimo (cfr. deposizione
Gianatti, act. III, pag. 2). In tale contesto ben si comprende che la convenuta
– che, segnatamente dal mese di settembre 2004 (cfr. inc. DI.2004.154, act.
III), poteva disporre solo di informazioni esterne su quanto avveniva nel
ristorante a lei intestato (cfr. doc. 2; act. VI, pag. 3 risposta 7) – non
abbia potuto meglio sostanziare gli addebiti rivolti al marito nella lettera di
licenziamento. Solo nei giorni susseguenti al licenziamento immediato e alla
ripresa di possesso della cassa del ristorante, la convenuta ha potuto
constatare che in cassa erano presenti unicamente fr. 8'500.– (doc. 6; act.
III, pag. 2; act. VI, pag. 2 risposta n. 5) dei fr. 84'492.– da lei ricostruiti
e fatti inserire nel bilancio provvisorio del 31 dicembre 2004 (doc. 5). L'istruttoria
non ha certo confermato l'attendibilità di quest'ultimo dato del bilancio
provvisorio, inserito dal contabile sulla base delle sole indicazioni della
convenuta (act. III, pag. 5). Ha tuttavia permesso di sapere che AO 1 non
poteva comunque disporre di dati veritieri per l'allestimento dei bilanci, per
l' “andazzo” (cfr. appello, pag. 3 nel mezzo) dell'istante di non
contabilizzare tutte le entrate e di effettuare pagamenti “in nero” (cfr.ammissione
dell'istante in sede di interrogatorio formale: act. VI, pag. 2, risposte n.
6,6.1 e 7). Queste modalità di comportamento – che hanno determinato
l'inattendibilità dei conti economici del ristorante – costituiscono un
elemento, certamente non secondario, della “pessima gestione” del ristorante da
parte di AP 1. È dunque palese che esiste una stretta correlazione tra il
motivo indicato nella disdetta e quello fatto valere dalla convenuta con le
conclusioni di causa.
La fattispecie ora in
esame rientra quindi nelle circostanze eccezionali ammesse dalla menzionata
giurisprudenza del Tribunale federale, per invocare “a posteriori” un motivo di
licenziamento immediato. Anche su questo punto l'appello è quindi destinato
all'insuccesso.
Fatti
10. L'appellante sostiene
anche che la convenuta ha gestito il ristorante assieme al marito per diversi
anni. Non poteva, a suo dire, non sapere “dei pagamenti in nero del locale”.
Tale circostanza andava tuttavia dimostrata dall'istante (art. 8 CC), che
chiede il pagamento di due mensilità, oltre alla quotaparte della tredicesima,
sostenendo essere ingiustificato il licenziamento in tronco. Ciò a maggior
ragione se si tien conto che l'istruttoria smentisce di certo AP 1 per quanto
avvenuto nel corso del 2004. Già si è detto (sopra, consid. 9) in effetti che
risulta che l'istante aveva di fatto escluso la moglie “dall'amministrazione
del locale” all'inizio del 2004, la gestione della cassa e dei pagamenti
essendo stata da esso affidata a un cameriere o curata da lui medesimo. Poco
importa del resto che il marito l'abbia informata delle difficoltà di
liquidità. Ciò che conta è che esso, dopo essersi arrogato le competenze
Considerandi
gestionali del ristorante – ottenendo perfino conferma delle medesime, davanti
al Pretore, dal mese di settembre 2004 (cfr. inc. DI.2004.154, act. III) – ha
sottaciuto alla convenuta che gestiva l'esercizio pubblico effettuando
pagamenti “in nero”, in dispregio delle basilari norme sulla tenuta della
contabilità. L'argomentazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.
11.
In conclusione, i
predetti fatti sono avvenuti prima della notifica della disdetta, ma AO 1 ne è
venuta a conoscenza solo dopo il licenziamento immediato. Si può poi ritenere
che la gravità dei fatti è tale che, qualora li avesse conosciuti entro il 30
settembre 2004 (data della disdetta), la convenuta avrebbe di certo considerato
rotto il rapporto di fiducia, avvalendosene quale ulteriore causa di disdetta
immediata. Ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve
essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata.
12.
Non si prelevano
tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di
valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente soccombente,
verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello 22 dicembre 2005 di AP 1 è
respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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