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Decisione

12.2006.20

mandato - remunerazione mediante "Erfolgsprämie" - spese e anticipazioni

5 febbraio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi con questa banca (cfr. in tal senso le puntuali e dettagliate

circostanze accertate in sentenza dal Pretore - a cui si può senz’altro

rinviare - che hanno trovato ampia conferma negli atti di causa, cfr. pure i doc.

E, F, H2, S, S2, Y, CC, HH e MM nonché i testi S__________ __________ p. 4 segg.

e Ma__________ __________ p. 3), è senz’altro a ragione che la stessa è stata pure

presa in considerazione: dalla lettura del doc. BB non si può del resto

concludere per la tesi contraria.

10. La

convenuta censura infine il fatto che l’attore, oltre al premio, pretenda in

causa anche la rifusione delle fatture di cui ai doc. NNN e WWW, corrispondenti

al tempo, alle spese di viaggio ed alle spese effettive da lui sostenute per

adempiere al mandato. Anche quest’ultima censura è infondata. Se in effetti è

vero che la disposizione di legge che impone al mandante di rimborsare al

mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare

esecuzione del mandato (art. 402 cpv. 1 CO) è di carattere dispositivo (Fellmann,

Berner Kommentar, N. 59 ad art. 402 CO), è però altrettanto vero che nel caso

di specie dal tenore del contratto sottoscritto da queste ultime, del tutto

silente in proposito, non è dato a sapere se l’attore, in caso di

raggiungimento degli obiettivi contrattuali, abbia rinunciato al rimborso delle

spese da lui sostenute e se dunque abbia avuto diritto unicamente al premio: in

assenza di migliori elementi a sostegno di una rinuncia al rimborso delle spese

connesse al mandato, ben si può pertanto concludere che la norma di legge non

sia stata concretamente derogata e che l’attore può pertanto pretendere anche

l’importo delle due fatture contestate.

11. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

Gli oneri

processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr.

484'455.96, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 17 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’850.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

3’900.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 8’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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