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Decisione

12.2006.200

Lavoro - licenziamento in tronco - reato penale contro il datore di lavoro - presunzione d'innocenza - indennità per licenziamento ingiustificato

2 agosto 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 883.50 erano già stati versati il precedente 2 marzo sul conto corrente

postale indicato a suo tempo nel formulario di notifica, conto che però non corrispondeva

a quello della datrice di lavoro ma a quello della Banca __________; (ii) che

la banca, non avendo un numero di conto su cui girare la somma, e visto che il

pagamento era accompagnato dall’indicazione “AP 1 indennità giornaliera”, aveva

effettuato una ricerca interna e, appurato che presso di lei vi era un conto

intestato a quest’ultima, aveva provveduto ad accreditare a lei il denaro;

(iii) che in seguito la somma non le era mai stata retrocessa. Il 5 ottobre,

giorno di ricezione dello scritto 30 settembre, la datrice di lavoro ha

convocato la dipendente per un colloquio, in esito al quale l’ha licenziata in

tronco, rimproverandole in pratica, come risultava dalla lettera di

licenziamento di pari data (doc. B), di essersi indebitamente appropriata

dell’indennità malattia versata dalla compagnia d’assicurazione, nonostante

essa, per il periodo in cui era stata assente per malattia, fosse già stata

normalmente pagata (doc. 4). Essa ha pertanto retribuito la dipendente solo

fino a quel giorno, trattenendo in compensazione fr. 883.50 (doc. E, 9).

3. Con

l’istanza in rassegna, la dipendente ha contestato la legittimità del licenziamento

in tronco ed ha di conseguenza chiesto la condanna della datrice di lavoro al

pagamento di fr. 11'879.80 lordi oltre interessi, somma corrispondente allo

stipendio fino al termine di disdetta ordinaria (fr. 9'300.-), alla tredicesima

pro rata su tale importo (fr. 774.70), all’indennità per licenziamento abusivo

(recte: ingiustificato) pari a 2 mensilità (indicata in fr. 6'100.-), dedotte

le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite (fr. 4'394.90). Alcuni

giorni dopo, essa ha rettificato le proprie pretese in fr. 9'747.75, precisando

che la somma chiesta a titolo di indennità era stata indicata in modo errato

(fr. 6'200.-.) e che le indennità di disoccupazione già percepite, esposte ora

al netto degli oneri sociali, erano in realtà superiori (fr. 6'526.95). Con

istanza separata, ma di cui è stata chiesta la congiunzione con quella che

precede, la Cassa disoccupazione __________, adducendo i medesimi motivi, ha

chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 6'526.95 più

interessi, somma corrispondente alle indennità di disoccupazione da lei

anticipate alla dipendente, per le quali essa era surrogata in virtù dell’art.

29 cpv. 2 LADI.

La

convenuta si è opposta ad entrambe le istanze, ribadendo il suo buon diritto di

risolvere anticipatamente il contratto di lavoro; in subordine ha esposto tutta

una serie di motivi giustificanti una riduzione delle pretese delle parti

avverse.

4. Esperita

l’istruttoria di causa, limitata al richiamo di alcuni documenti dalla Banca __________

e dell’incarto penale conseguente alla querela/denuncia presentata dalla

convenuta nei confronti della dipendente per i fatti oggetto della lite (doc.

8), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti

allegazioni, fermo restando che l’importo preteso dalla dipendente è stato a

quel momento quantificato in fr. 11'494.10 più interessi, essa avendo dedotto

dai fr. 11'879.80 chiesti inizialmente, ovvero prima della rettifica, un

importo di fr. 385.70, il tutto per tener conto delle osservazioni fatte valere

dalla controparte nel suo memoriale di risposta.

5. Il

Segretario assessore, emanando un’unica sentenza, ha respinto entrambe le

istanze, caricando in solido alla dipendente ed alla cassa disoccupazione

l’indennità ripetibile di fr. 1'000.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto

addotto che la dipendente non aveva contestato che i fatti si fossero svolti

come indicato in precedenza, né aveva negato di aver prelevato i fr. 883.50

senza nulla dire o chiedere alla convenuta, cui tali soldi spettavano. In sede

conclusionale essa aveva invero affermato che la questione si lasciava

ricondurre ad un errore imputabile alla banca, misconoscendo che il punto

cruciale era invece il fatto che essa nulla aveva detto o intrapreso a

ricezione di quell’importo. E neppure era vero quanto da lei pure affermato

nelle conclusioni, ovvero che essa fosse venuta a conoscenza dell’errore solo a

seguito della ricerca della convenuta, risoltasi il 30 settembre 2005:

dall’istruttoria era in effetti emerso che l’accredito, oltretutto non avvenuto

sul conto normalmente utilizzato per il versamento del suo salario, era stato

comunicato dalla banca alla dipendente, che proprio per quel motivo aveva poi

effettuato un prelevamento di fr. 850.-; solo in sede di procedimento penale

essa aveva sostenuto di non aver capito il motivo del versamento e di aver

dunque detto alla madre di andare in banca ad informarsi e di aver poi ricevuto

informazioni secondo cui si trattava di un risarcimento a seguito del fatto che

la cappa della cucina era bruciata qualche mese prima, sennonché in sede civile

tali allegazioni, che sembravano scuse strampalate (tant’è che l’oggetto

asseritamente danneggiato non era neppure di proprietà sua o della madre, ma

del locatore), non dimostravano alcunché; e oltretutto nel giustificativo

interno presso la Banca __________ figurava quale motivo del versamento

“indennità giornaliera” e quindi, a semplice richiesta, la banca avrebbe

senz’altro saputo indicare la causale del versamento. Stando così le cose, non

avendo la dipendente detto o chiesto nulla al proprio datore di lavoro e

nemmeno essendosi essa preoccupata di chiedere informazioni circa il pagamento

alla compagnia d’assicurazione, ben si poteva ritenere che il necessario

rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente fosse venuto meno, dal

che il buon fondamento del licenziamento in tronco.

6. Con

l’appello che qui ci occupa la dipendente chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 9'390.75 più interessi,

somma corrispondente, tranne per quanto riguarda l’ammontare della tredicesima

pro rata (ridotta a fr. 774.-), alla pretesa fatta valere a suo tempo con

l’istanza rettificata (fr. 9'747.75), dedotta la remunerazione, pacificamente già

avvenuta, relativa ai primi 5 giorni di ottobre 2005 (fr. 356.30). Essa

ribadisce innanzitutto che il fatto di non aver verificato l’origine del versamento

di fr. 883.50 e di non aver avvisato la convenuta non poteva di principio

giustificare un licenziamento in tronco. La disdetta immediata era inoltre

ingiustificata siccome non era stato dimostrato che essa sapesse che l’importo

consisteva nelle indennità giornaliere per malattia e che le stesse non fossero

destinate a lei, bensì alla convenuta: statuendo invece in tal modo, il primo

giudice, arbitrariamente, aveva preteso che la prova della buona fede

incombesse a lei, quando in realtà era al datore di lavoro che spettava di

provare l’esistenza di una causa grave giustificante il licenziamento. Il

provvedimento adottato nei suoi confronti era oltretutto tardivo, atteso che la

convenuta era già stata informata dei fatti, per telefono, il 30 settembre

2005. Ad ulteriormente comportare il carattere ingiustificato del provvedimento,

vi era pure il fatto che lo stesso non era stato preceduto da un formale avvertimento

circa le conseguenze del suo atto e che la controparte non le aveva dato modo

di spiegarsi e fornire le proprie ragioni e la propria versione dei fatti, e

nemmeno, prima di procedere al licenziamento, aveva preteso il rimborso della

somma litigiosa. Il giudice non aveva inoltre tenuto conto che l’errore era in

realtà imputabile alla banca e che la convenuta aveva atteso ben 7 mesi prima

di informarsi sul mancato versamento, tanto più che il fatto che quest’ultimo

non fosse avvenuto sul conto usato per la corresponsione del salario poteva a

maggior ragione indurla a ritenere che il pagamento non fosse da mettere in

relazione al contratto di lavoro. In via subordinata, essa chiede di annullare

il dispositivo in materia di ripetibili e di indicare separatamente quali erano

le ripetibili a suo carico e quelle a carico della cassa disoccupazione, escludendo

che il giudice potesse caricarle in solido ad entrambe.

7. Delle

osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame o in

subordine il suo accoglimento limitatamente alla somma di fr. 2'570.50 oltre

interessi, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.Il Segretario assessore, confrontato

con le 2 separate istanze presentate contro la convenuta da AP 1 e dalla Cassa disoccupazione

__________, ha emanato un unico giudizio, concludendo che le istanze andavano

respinte (dispositivo n. 1) e che le istanti erano tenute in solido al

pagamento delle ripetibili alla controparte. Tale modo di procedere è

chiaramente irrito. Il primo giudice ha di fatto proceduto come se le 2 istanze

fossero in realtà una sola e gli istanti si fossero presentati come

litisconsorti. Così però non era. In presenza di 2 istanze contro la medesima

convenuta, rette dalla medesima procedura e derivanti dal medesimo fatto, egli

avrebbe invero potuto procedere alla congiunzione delle cause ai sensi dell’art.

72 CPC, come del resto era stato chiesto a suo tempo dalla cassa

disoccupazione. Dagli atti non risulta però che la congiunzione sia stata

formalmente ordinata, sicché, di principio, egli avrebbe dovuto provvedere ad

aprire 2 incarti distinti e ad emanare 2 sentenze separate. Ma, quand’anche si

volesse ammettere che la congiunzione sia stata ordinata implicitamente e

dunque si giustificasse l’emanazione di un’unica sentenza, resterebbe comunque

il fatto che non era possibile che le 2 cause, che di fatto rimanevano separate

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 72; Olgiati, Le

norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag.

52), fossero evase con un unico dispositivo di merito e un unico dispositivo per

le spese e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 72; Olgiati, op. cit.,

ibidem), tale modo di procedere rendendo quanto meno difficoltosa la singola

impugnazione dei 2 giudizi e soprattutto la loro singola riforma o il loro

singolo annullamento se, come in concreto - ove solo una delle cause è

appellabile, mentre l’altra è inappellabile - le 2 procedure sono soggette a

rimedi giuridici diversi e sottoposte ad autorità di ricorso diverse. Per

superare questa situazione, non essendo giustificato, già solo per motivi di

economia processuale, ritornare gli atti al primo giudice affinché separi

formalmente i 2 giudizi, il cui senso è tutto sommato chiaro, questa Camera provvede

già sin d’ora a rettificare il giudizio impugnato nel senso che il dispositivo 1

andrà inteso nel senso che l’istanza di AP 1 è respinta (dispositivo 1a) e che

lo stesso vale per l’istanza della Cassa disoccupazione __________ (dispositivo

1b), mentre il dispositivo 2 andrà inteso nel senso che AP 1 verserà alla convenuta

fr. 600.- per ripetibili (dispositivo 2a) e gli altri fr. 400.- saranno invece

a carico della Cassa disoccupazione __________ (dispositivo 2b). Trattandosi di

cause distinte, come giustamente specificato nell’appello, è in ogni caso già

sin d’ora escluso che vi possa essere solidarietà tra gli istanti per il

pagamento delle ripetibili: la solidarietà è data in effetti unicamente in

presenza di una dichiarazione in tal senso da parte dei debitori oppure per

legge (art. 143 CO), ad esempio in caso di soccombenza dei litisconsorti (art.

148 cpv. 4 CPC), ciò che qui non si è pacificamente verificato.

Sui dispositivi 1b e 2b si pronuncerà la Camera di cassazione

civile, presso la quale è pendente il ricorso della Cassa di disoccupazione

UNIA (inc. 16.2006.122).

9. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.

4a). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei

doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le

circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF

127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo

dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum

Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13; II CCA 21

giugno 2007 inc. n. 12.2007.11).

10. A

detta della convenuta, la disdetta immediata del rapporto di lavoro con la

dipendente sarebbe giustificata per il fatto che essa si era consapevolmente appropriata

dell’indennità giornaliera versata dalla compagnia d’assicurazione, commettendo

con ciò un illecito penale nei suoi confronti.

10.1 Un reato penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce,

in principio, un motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit.,

ad art. 337, pag. 260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia

sufficiente (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

op. cit., ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al

lavoratore la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach

schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor, Le congé-soupçon, in DTA 2003

pag. 137 seg.). Il deposito di una denuncia penale da parte del datore di

lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti del

lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata;

trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che

invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole

prevalersi (Wyler, Droit du

travail, Berna 2002, pag. 366 seg.; II CCA 31 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.82).

10.2 Nel

caso di specie l’istruttoria di causa non ha innanzitutto permesso di

confermare che la dipendente, pur sapendo di essere assicurata contro la

perdita di guadagno a seguito di malattia (cfr. la testimonianza di AP 1, in

sede penale pag. 1), sapesse anche che la società assicuratrice fosse la Z__________

__________ (in tal senso la testimonianza dell’amministratore unico della convenuta,

C__________ __________, in sede penale pag. 3; così pure la testimonianza, in

sede penale, di AP 1 pag. 1 e 3, che anzi nega di essere stata a conoscenza

della circostanza). E neppure è provato che essa sapesse quale fosse l’ammontare

dell’indennità spettantele a seguito della sua assenza per malattia nel

febbraio 2005 (in tal senso ancora la testimonianza di C__________ __________,

in sede penale pag. 3). Se a questo si aggiunge il fatto che l’estratto conto

con cui la Banca __________, il 7 marzo 2005, le aveva comunicato l’avvenuto

accredito dei fr. 883.50 sul suo conto, così come del resto anche l’estratto

conto di chiusura della relazione bancaria (cfr. incarto penale), si limitava a

riportare come giustificativo la menzione “accredito Z__________ __________ __________”

(cfr. la documentazione richiamata dalla banca e l’incarto penale), senza cioè

menzionare in qualche modo la convenuta o indicare che si trattava di indennità

giornaliere, e che poi il versamento era avvenuto su un conto che non

corrispondeva a quello che solitamente veniva utilizzato dal datore di lavoro

per versare il salario, appare assai arduo ritenere che la dipendente, una

volta ricevuta quella somma, dovesse senz’altro concludere che nell’occasione

si trattava dell’erroneo pagamento dell’importo di spettanza del suo datore di

lavoro a titolo di indennità giornaliera per la sua assenza per malattia

avvenuta il mese precedente. Il fatto che la motivazione addotta in sede penale

dalla dipendente e dalla madre per tentare di giustificare il trattenimento

della somma in questione, cioè l’esistenza di un danno a seguito dell’incendio

della cappa della loro cucina avvenuto l’anno precedente, non fosse

convincente, poiché - com’era poi risultato - la cappa era di proprietà del

locatore e la compagnia d’assicurazione che doveva intervenire era semmai l’A__________

assicurazioni (cfr. la testimonianza di M__________ __________, in sede penale

pag. 2 seg.), potrebbe forse smentire la tesi che esse non sapevano, o non

avrebbero dovuto sapere, che si trattasse di un pagamento a loro non dovuto, ma

in ogni caso non dimostra di per sé ancora, in mancanza di altre prove, che la

dipendente sapesse che il denaro in questione fosse in realtà dovuto alla convenuta:

significativo è del resto che proprio la mancata conoscenza del fatto che il

denaro accreditatole fosse quello di spettanza della convenuta era già stata

addotta dalla dipendente quale giustificazione del suo agire il 5 ottobre 2005,

in occasione del colloquio con la convenuta che aveva poi portato al suo

licenziamento (cfr. la testimonianza di C__________ __________, in sede penale

pag. 3). Oltretutto, nonostante sia vero che nel giustificativo interno presso

la Banca __________ figurava quale motivo del versamento “indennità

giornaliera” (cfr. incarto penale) e quindi teoricamente, a semplice richiesta,

la banca avrebbe potuto indicare la causale del versamento, è però altrettanto

vero che la convenuta non ha assolutamente provato che la dipendente o la madre

abbiano effettivamente formulato quella richiesta alla banca e soprattutto

abbiano ottenuto una tale risposta: dalle deposizioni di entrambe, assunte in

sede penale, sembrerebbe anzi che quando la madre si era rivolta alla banca per

chiedere informazioni, nessuno, a parte riferire che si trattava di soldi

versati dalla Z__________ __________, era stato in grado di specificare il

motivo di quel versamento (testimonianza di AP 1 pag. 3 e di M__________ __________

pag. 2).

In

tali circostanze, alla luce anche della già menzionata presunzione d‘innocenza riconosciuta

al lavoratore, ben si può ritenere che in concreto il licenziamento in tronco

della dipendente non sia giustificato, la datrice di lavoro convenuta, gravata

dell’onere della prova, non essendo in definitiva stata in grado di provare che

quest’ultima avesse violato l’obbligo di fiducia derivante dal contratto di

lavoro ed in particolare che fosse consapevole del fatto che il denaro a lei

versato e da lei trattenuto corrispondesse all’indennità giornaliera dovuta

alla sua datrice di lavoro per la sua assenza per malattia avvenuta nel

febbraio 2005.

11. In

caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore ha in primo luogo

diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla

scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). Nella fattispecie alla

dipendente deve pertanto essere riconosciuto lo stipendio lordo fino alla fine

di dicembre 2005 ovvero fr. 9'300.-, dedotta - come espressamente ammesso nel

corso dell’udienza di discussione e nell’appello - la remunerazione, già effettuata,

dei primi 5 giorni di ottobre 2005, pari a fr. 356.30. A ciò va in seguito

aggiunta la tredicesima pro rata, calcolata su questo medesimo importo, pari a

fr. 745.30 (fr. 8.33% su fr. 8'943.70): la riduzione di fr. 29.40 rispetto ai

fr. 774.70 chiesti dalla dipendente inizialmente e ancora in questa sede a

questo titolo, era per altro da lei già stata ammessa nel corso dell’udienza di

discussione e in sede conclusionale, ove per l’appunto essa si era lasciata

dedurre fr. 385.70 (ovvero fr. 356.30 + fr. 29.40).

12. Da

tali somme devono in seguito essere dedotte le indennità di disoccupazione che

la dipendente ha nel frattempo percepito, ritenuto che per le stesse la Cassa

disoccupazione __________, che le ha versate, è surrogata per legge nei diritti

del lavoratore (art. 29 cpv. 2 LADI). Dagli importi che precedono vanno

pertanto tolti fr. 6'526.95 netti, che al lordo ammontano a fr. 7'118.50 (doc. F,

G).

13. Giusta

l’art 337c cpv. 3 CO il giudice può infine obbligare il datore di lavoro a

versare al lavoratore licenziato in tronco in modo ingiustificato un’indennità

che non può però superare l’equivalente di 6 mesi di salario del lavoratore. Per

quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento

immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in

considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione

e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti

contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III

351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina

e la giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II

300; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di

lavoro dal pagamento dell’indennità, che costituisce un caso eccezionale, va

ammessa solo nel caso in cui - nonostante il licenziamento in tronco

ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di

lavoro (DTF 121 III 64 consid.

3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre

circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente

(II CCA 21 giugno 2007 inc. n. 12.2007.11).

Nel

caso concreto la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per

il solo fatto di aver preteso l’esistenza di motivi gravi giustificanti un

licenziamento immediato, sulla base di semplici indizi, che tuttavia non sono

poi stati suffragati dalle necessarie prove. Quanto alla dipendente, già si è

detto che il suo comportamento, fors’anche un po’ troppo disinvolto (senza però

che sia stato provato che tale disinvoltura fosse stata rilevante nei rapporti

con la convenuta), non giustificava la misura adottata dal datore di lavoro,

tanto più che la stessa convenuta aveva pacificamente ammesso che costei aveva

svolto la sue mansioni professionali a “nostra soddisfazione” (cfr. la

testimonianza di C__________ __________, in sede penale, pag. 1). In tali

circostanze, ritenuto anche la breve durata del rapporto di lavoro, la

richiesta di attribuzione di un’indennità pari a 2 mensilità appare congrua e

l’importo di fr. 6'200.- postulato a questo titolo può senz’altro essere

confermato.

14. Ne

discende che, in parziale accoglimento dell’appello, la convenuta è tenuta a

pagare alla dipendente la somma di fr. 8'770.50 lordi (fr. 8'943.70 per salari

+ fr. 745.30 per tredicesima pro rata + fr. 6'200.- per indennità per

licenziamento ingiustificato ./. fr. 7'118.50 per indennità disoccupazione già

incassate), oltre agli interessi di mora del 5% dalla data del licenziamento

sulle pretese salariali, tranne sull’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, che

invece è esigibile solo con la sentenza di primo grado (II CCA 27 maggio 1999 inc. n. 12.99.60, 12 settembre 2001 inc. n. 12.2001.113).

15. Non

si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una vertenza derivante da un

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 343

cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi

seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura

d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 9'390.75.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

30 ottobre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 23 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così

riformata e per il resto rettificata, riservato il giudizio da parte della

Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello sui dispositivi 1b e 2b:

1a. L’istanza di AP 1 è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, fr. 8'770.50

lordi oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2005 su fr. 2'570.50 e dal 23 ottobre

2006 su fr. 6'200.-.

1b. L’istanza

di Cassa disoccupazione __________ è respinta.

2a. Tasse e spese di giustizia a carico dello

Stato. La convenuta rifonderà a AP 1 fr. 300.- per parti di ripetibili.

2b. Tasse e spese di giustizia a carico dello

Stato. Cassa disoccupazione __________ rifonderà alla convenuta fr. 400.- per

ripetibili.

Considerandi

II. Non

si prelevano né tasse, né spese. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 350.-

per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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