12.2006.202
Azione di rendiconto
30 novembre 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
12.2006.202
Data decisione, Autorità:
30.11.2007, IICCA
Titolo:
Azione di rendiconto
RENDICONTO
art. 400 CO
CPC-TI
488a CPC-TI
Incarto n.
12.2006.202
Lugano
30 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.1131
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con opposizione (istanza)
15 settembre 2006 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 2
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA
1
con cui i precettati hanno chiesto di accertare la nullità del
precetto esecutivo civile 6 settembre 2006 (azione di rendiconto), in subordine
di ammettere l’opposizione allo stesso e in via più subordinata di rinviare le
parti all’arbitrato pendente;
domande avversate dai precettanti che hanno postulato la reiezione
dell’opposizione, e che il Pretore con sentenza 25 ottobre 2006 ha respinto,
ponendo a carico dei precettati la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le
ripetibili di fr. 9'000.-;
appellanti i precettati con atto di appello 3 novembre 2006, con cui
chiedono di annullare la decisione impugnata e con ciò di accogliere
l’opposizione, in subordine di rinviare l’incarto al primo giudice per completamento
dell’istruttoria e nuova decisione e in via più subordinata di far ordine ai
precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a richiesta per
spese e onorari del rendiconto, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i precettanti con osservazioni 24 novembre 2006 postulano la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 8 novembre 2006 con cui la presidente della
Camera ha accordato all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nel
1989 R__________ __________ ha incaricato gli AP 1 e AP 2 di tutelare i suoi
interessi ereditari nella successione della madre __________. In forza di
questo incarico gli avvocati hanno proceduto ad introdurre, il 14 settembre
1990, presso la Pretura del Distretto di Lugano un’azione di nullità di
disposizioni a causa di morte, di riduzione di disposizioni fra vivi, di
rendiconto, di restituzione e di risarcimento danni contro il __________ S__________;
altre azioni e misure giudiziarie sono state promosse altrove, in __________ e
all’estero, con la collaborazione o perlomeno il coordinamento di costoro. Il
30 novembre 1991 R__________ __________ ha concluso con gli avv. AP 1 e AP 2
una convenzione sulla retribuzione (doc. C1), che prevedeva onorari calcolati
secondo il dispendio orario e in percentuale dei valori, ritenuto che in base
all’accordo, se il cliente non avesse accettato la fatturazione, le parti si
sarebbero rivolte ad un arbitro (“7. Ist nach einer
solchen Prüfung [der
geleisteten Dienste] __________ mit der Rechnung nicht einverstanden, fügen sich die Parteien dem
Schiedsspruch von __________, oder von __________, oder von __________ Sc__________,
oder von __________ G__________. Der Schiedsrichter wird nach den Absätzen
dieser Vereinbarung urteilen“). Il mandato ai
legali è stato revocato con effetto al 31 dicembre 1995 (doc. G). Fino a quel momento gli avv. AP 1 e AP 2 avevano esposto 12 fatture,
da loro in parte cedute alla F__________ __________, calcolate secondo il
dispendio orario per complessivi fr. 1'289'070.55 e una di fr. 1'450'000.-
fissata in base al valore di causa, a fronte delle quali il cliente aveva
corrisposto fr. 1'591'480.05. Nella primavera del 1996, agli avvocati, a
garanzia delle pretese per onorario, sono state consegnate 2 cartelle
ipotecarie di complessivi fr. 1'000'000.- gravanti la part. n. __________ di __________
(“__________”).
B. Il
2 ottobre 1996 R__________ __________ ha adito il Consiglio di moderazione del
Cantone Ticino chiedendo che le pretese di onorario formulate nei suoi confronti
fossero limitate a complessivi fr. 1'600'000.-. Gli avv. AP 1 e AP 2 hanno
contestato la competenza di quell’organo, ritenendo che lo stesso non fosse
abilitato a tassare le loro fatture dal momento che vi era una convenzione
particolare sugli onorari. Con decisione 9 febbraio 1999 (doc. 5), che ha resistito
ad un’impugnativa innanzi al Tribunale federale, il Consiglio di moderazione, dopo
aver pregiudizialmente accertato la nullità della convenzione del 30 novembre
1991, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Con decisione 19
agosto 2004 (doc. D) la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati del Cantone
Ticino, cui l’incarto è stato trasmesso per competenza dal Consiglio di
moderazione a seguito dell’entrata in vigore della nuova LAvv e del relativo
regolamento, ha quindi tassato in fr. 2'182'978.- di onorario le note
professionali emesse dagli avv. AP 1 e AP 2 per le prestazioni professionali
nella pratica in parola. Nel frattempo, il 12 agosto 2002 (doc. 4), gli avv. AP
1 e AP 2 e la F__________ __________ hanno avviato un’azione davanti
all’arbitro unico subentrato __________ Sc__________, chiedendo che R__________
__________ fosse condannato a pagare loro fr. 1'650'000.- per onorario a valore
e fr. 63'083.60 di onorari residui a tempo, oltre interessi (ritenuto che le
eventuali riduzioni da apportare a questi importi erano da considerarsi compensate
con altre loro pretese, puntualmente indicate in quell’allegato). Il convenuto
ha eccepito preliminarmente l’incompetenza dell’arbitro per la nullità della
clausola compromissoria e per la non arbitrabilità della causa. Con lodo 29
marzo 2004 l’arbitro ha respinto l’eccezione, sennonché, con sentenza 13
settembre 2004 (doc. F), il Tribunale federale ha annullato il giudizio
arbitrale, ritenendo non arbitrabile il litigio nella misura in cui aveva per
oggetto la verifica degli onorari esposti; altra cosa era la competenza per
decidere l’azione creditoria promossa il 12 agosto 2002 dagli avvocati,
questione questa che l’arbitro non aveva affrontato e quindi su cui l’Alta
Corte non aveva, per il momento, motivo di pronunciarsi. Il 20 aprile 2005 R__________
__________ è deceduto e ad esso sono subentrati i suoi eredi AO 1, AO 2 e AO 3.
C. Con
precetto esecutivo civile 6 settembre 2006 (doc. B), inoltrato ai sensi
dell’art. 488a CPC, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno chiesto agli avv. AP 1 e AP 2, a
loro dire obbligati all’informazione ed al rendiconto in virtù del mandato
(art. 400 CO) a suo tempo conferito da R__________ __________, di rendere conto
immediatamente del loro operato relativo al sopraccitato mandato, consegnando
loro (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 1 e AP 1 a F__________ __________
del 29 dicembre 1994, (2.) copia dello svincolo dal segreto
professionale relativamente a tale cessione, (3.) resoconto degli
onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa
ereditaria promossa contro il __________ S__________, (4.) copia di
tutte le note d’onorario emesse nell’ambito del mandato, (5.) resoconto
scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato, (6.) copia
di tutte le decisioni e ordinanze che sono state notificate ai precettati nella
causa S__________, (7.) resoconto scritto indicante tutte le relazioni
personali e professionali [che] sussistevano e/o
sussistono tra i precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri
che hanno portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale
arbitro unico, tenuto conto del fatto che anche tali aspetti entrano
nell’ambito del mandato, (8.) resoconto scritto
indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”,
appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa
fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state
trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei
precettati.
D. Con
istanza 15 settembre 2006, cui i precettanti si sono opposti all’udienza di
discussione del 19 ottobre 2006, i precettati hanno
chiesto di accertare la nullità del precetto esecutivo civile, a loro dire non
ossequioso delle forme di intimazione del CPC; in via subordinata hanno chiesto
di ammettere l’opposizione allo stesso, asserendo che la domanda andava
respinta per l’incompetenza del Pretore a statuire sulla questione, per la
litispendenza di altre procedure, in specie quella arbitrale, per l’intervenuta
prescrizione della pretesa di rendiconto, per il già avvenuto adempimento di
quanto richiesto e per l’abuso di diritto imputabile alla controparte; e in via
più subordinata hanno chiesto di rinviare le parti all’arbitrato pendente,
ritenuto che la fattispecie non era sufficientemente chiarita.
E. Con
la sentenza 25 ottobre 2006 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha rilevato
che tra le parti era stato sottoscritto a suo tempo uno o più contratti di
mandato, ragione per cui il mandante era titolare di un diritto al rendiconto
giusta l’art. 400 CO e dunque poteva di principio ottenere dal mandatario, in
ogni tempo e anche a più riprese, informazioni e chiarimenti per tutto quanto
da lui disposto in esecuzione del mandato, il semplice accesso a questo o
quell’incarto (giudiziale, amministrativo, arbitrale, ecc.) dove erano depositati
eventuali documenti relativi al mandato non costituendo ancora un sufficiente
rendiconto. Già per questa ragione non appariva influente ai fini della causa
il richiamo dell’incarto arbitrale o degli altri incarti richiesti dai
precettati, come pure irrilevante era sapere se i documenti che qui
interessavano erano già stati depositati in quei procedimenti, gli stessi
dovendo in ogni caso essere riprodotti dal mandatario, organizzando l’intero
apparato documentale in un unicum coerente volto appunto a rendere conto
al cliente. Poiché il rendiconto non si estendeva alla sola durata del mandato
ma a tutti i documenti generati dal mandatario con riferimento a quel
contratto, ove trovavano appunto la loro fonte, esso poteva in particolare pure
avere per oggetto la cessione di cui alla richiesta n. 1, per altro anteriore
alla fine del mandato, e tutte le successive domande d’onorario, tanto più che,
già per comune esperienza, il mandante al quale il cessionario del mandatario
reclama dei soldi ha il diritto di conoscere in virtù di quale titolo lo faccia
e dunque di prendere visione del tenore della cessione. La domanda di
rendiconto non era per altro prescritta, atteso che tra le parti era ancora in
essere la procedura arbitrale (art. 135 n. 2 CO) e che con scritto 15 giugno
2006 (doc. 6) i precettati, formulando una proposta di (ulteriori) onorari
oltre a quelli tassati in sede di moderazione, avevano scritto che “sämtliche
Unterlagen stehen zur Verfügung” (art. 135 n. 1 CO), tanto più che essi avevano
recentemente promosso ulteriori procedure in __________ vantando onorari
dell’ordine di € 5'000'000.- sicché la controparte ben poteva pretendere di
conoscere i motivi alla base di tale richiesta. Infondata era poi l’eccezione
di avvenuto adempimento, i precettati non avendo dimostrato di aver già reso
conto nel senso richiesto dalla legge. Nemmeno si poteva ravvisare un abuso di
diritto nel comportamento dei precettanti, i precettati non avendo provato che
costoro avessero rinunciato al rendiconto o si fossero dichiarati soddisfatti
in passato per i documenti ricevuti, rispettivamente non essendo sufficiente il
semplice tardare nel chiedere un rendiconto o il fatto che il loro
patrocinatore avesse prospettato una rapida soluzione del contenzioso (doc. T),
ciò che si era poi risolto con un nulla di fatto. Pure priva di fondamento era
infine l’eccezione di incompetenza del Pretore a favore della giurisdizione
arbitrale, la pretesa di rendiconto non essendo compresa nella clausola
compromissoria. Di qui la reiezione dell’istanza, con accollo ai precettati
della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle ripetibili di fr. 9'000.-.
F. Con
l’appello 3 novembre 2006, che qui ci occupa, i precettati chiedono in via principale
di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice
per completamento dell’istruttoria e nuova decisione. In via subordinata
chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere
l’opposizione, facendo valere tutta una serie di argomentazioni, ed in particolare
il fatto che il rendiconto richiesto fosse indistinto o non sufficientemente
chiaro, e soprattutto che la pretesa in questione, per altro eccessivamente
gravosa per loro, fosse prescritta, formulata in mala fede, già adempiuta o
andasse evasa nell’ambito dell’arbitrato. In via più subordinata chiedono di
far ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a
richiesta per spese e onorari del rendiconto, censurando infine l’ammontare
delle ripetibili poste a loro carico.
G. Delle
osservazioni 24 novembre 2006 con cui i precettanti postulano la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Le
azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del
procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in
virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC
prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10
giorni dall’intimazione del precetto esecutivo civile e che la procedura è
quella sommaria della camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC (II
CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.84, 24 maggio 2007 inc. n. 12.2006.101).
2.
Con la prima censura d’appello i precettati - se non formalmente,
almeno da un punto di vista logico - chiedono innanzitutto di annullare la
decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice - del quale si
riservano inoltre la ricusa - per completamento dell’istruttoria e nuova
decisione, lamentando implicitamente il fatto che il Pretore non abbia dato
seguito alla richiesta di richiamo di alcuni incarti (procedura davanti al
Tribunale federale di cui alla sentenza di cui al doc. F, procedura davanti
all’arbitro, procedura davanti alla Commissione di verifica di cui alla
sentenza doc. D) da loro postulata a suo tempo. La censura è infondata. Pur
essendo vero che essi in prima sede avevano instato per l’assunzione di quei
richiami, si rileva in effetti che costoro nulla avevano però eccepito quando
il giudice di prime cure al termine dell’udienza di discussione, utilizzando la
locuzione “il Pretore deciderà”, aveva di fatto dichiarato chiusa l’istruttoria
(CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.95.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n.
11.2002
), senza essersi in precedenza pronunciato in merito all’assunzione
di quelle prove. Sottoscrivendo allora il verbale d’udienza senza aver
formulato riserve di sorta, essi hanno così dato atto di non avere ulteriori
prove da proporre (sentenza CCC citata) rispettivamente di aver dato il loro
consenso all’emanazione della sentenza nonostante la mancata assunzione di
quelle prove (II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6), sicché sono
malvenuti a reiterarne ora l’assunzione, ciò che costituisce una richiesta
nuova ed irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
3.
A
sostegno della richiesta di riformare la sentenza pretorile nel senso di
accogliere l’opposizione, i precettati adducono innanzitutto che il rendiconto
richiesto sarebbe indistinto o comunque non sufficientemente chiaro. Il termine
“indistinto” viene da essi utilizzato per indicare il fatto che i precettanti
non avevano reso verosimile di aver un distinto e preciso interesse ad avere
nuovi rendiconti (Fellmann, Berner Kommentar, n. 100 ad art. 400 CO; appello p. 4), mentre la
mancanza di chiarezza al rendiconto richiesto (appello p. 14 seg.) è da essi
imputabile al fatto che nemmeno era chiaro a quale mandato conferito a suo
tempo da R__________ __________ ci si riferisse, se solo a quello avente per oggetto
la causa civile a Lugano - come inteso dalla Commissione di verifica - oppure
invece anche agli altri mandati. Entrambe le censure devono essere disattese
già per motivi procedurali. Esse sono state in effetti evocate per la prima
volta e quindi irritualmente soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), ritenuto che innanzi al Pretore i precettati nulla avevano osservato in
proposito.
4.
Parimenti
irricevibile, anche in questo caso siccome la relativa censura è stata
sollevata solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l’argomentazione
dei precettati secondo cui il rendiconto non poteva essere dato in quanto le
richieste concretamente formulate nei loro confronti avevano un’estensione
abnorme (appello p. 15), rispettivamente comportavano per loro un dispendio di
tempo e di risorse spropositato (Fellmann, op. cit., n. 80 e 100 ad art. 400
CO; appello p. 16). Alla luce delle richieste di rendiconto concretamente
oggetto del precetto esecutivo civile, ben circoscritte e tutto sommato
contenute, l’argomento non avrebbe in ogni caso trovato accoglimento nemmeno
nel merito.
5.
I
precettati ribadiscono poi anche in questa sede che la loro opposizione al
precetto esecutivo civile avrebbe dovuto essere ammessa per l’incompetenza dell’autorità
giudiziaria a statuire sulla particolare questione, che in realtà andava vagliata
nell’ambito della procedura arbitrale (appello p. 21 seg.). L’argomentazione
non convince per vari motivi. Innanzitutto, come rammentato nel querelato
giudizio, la clausola compromissoria è stata allestita nell’ambito di un
accordo “betreffend die Honorare und Spesen der Rechtsanwälte AP 1AP 2”
(doc. C1) ed attribuisce in sostanza all’arbitro unicamente la competenza di
determinare l’ammontare delle spettanze di quei professionisti, per cui è
chiaro che le domande di rendiconto risultanti dal mandato ad essi conferito
non sono state deferite alla giurisdizione arbitrale. Ma in ogni caso si
osserva che la domanda di rendiconto non è stata concretamente formulata
nell’ambito di un’azione ordinaria, ciò che sarebbe stato possibile, ma nella
forma del procedimento esecutivo di cui all’art. 488a CPC. Ora, quand’anche si
volesse ritenere che i litigi oggetto di una tale procedura siano arbitrabili
nonostante abbiano per oggetto atti di esecuzione (cfr. Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, p. 156; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, p. 54), non potrebbe però essere sottaciuto
che in tal caso, secondo il codice di rito, l’opposizione al precetto esecutivo
civile doveva essere proposta imperativamente al Pretore (art. 493 CPC), per
cui l’arbitrabilità è comunque esclusa dal tenore della stessa norma di
procedura (cfr. Jolidon, op. cit., p. 162 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 54
seg.). E in ogni caso, se ciononostante si volesse per ipotesi ammettere la competenza
dell’arbitro a statuire nella presente vertenza, la conseguenza sarebbe semmai l’irricevibilità
dell’opposizione dei precettati, che sarebbe stata così inoltrata al giudice
incompetente, e non invece la nullità del precetto esecutivo civile.
6.
Quale
ulteriore argomento a favore della legittimità dell’opposizione al precetto
esecutivo civile, i precettati adducono anche in questa sede l’intervenuta
prescrizione della pretesa volta al rendiconto (appello p. 19 segg.), che non
potrebbe più essere imposta loro, essendo stata formulata a distanza di oltre 10
anni (art. 127 CO) dalla fine del mandato (Fellmann, op. cit., n.
99.
ad art. 400 CO), avvenuta il 31 dicembre 1995. In proposito essi contestano
che l’esistenza della procedura arbitrale e l’avvio del procedimento in __________
nonché la loro disponibilità, formulata il 15 giugno 2005, di tenere a
disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro
pretese, costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione giusta
l’art. 135 n. 1 e 2 CO. La censura, pur in parte fondata, dev’essere disattesa.
I precettati hanno invero ragione ad affermare (appello p. 20) che in concreto
la procedura avviata davanti all’arbitro unico __________ Sc__________ non è (ancora)
tale da interrompere la prescrizione per la domanda di rendiconto: in quella sede,
diversamente da quella che ci occupa, i precettati avevano fatto valere una
propria pretesa nei confronti dei precettanti e di principio l’avvio della
stessa ha quindi interrotto ex art. 135 n. 2 CO solo la prescrizione della
pretesa dei primi e non di quelle degli ultimi; per quanto è dato di sapere, fino
ad oggi i precettanti non hanno ancora risposto alla petizione arbitrale, sicché
nemmeno è dato a sapere se ne postuleranno la reiezione facendo valere a titolo
pregiudiziale il rendiconto, oppure se opporranno eventuali pretese riconvenzionali,
tra cui appunto una tale domanda: in entrambe le ipotesi, ammesso - e non
concesso (cfr. supra consid. 5) - che la domanda di rendiconto possa
essere oggetto dell’arbitrato, è però incontestabile che finora nell’ambito
arbitrale non vi è stata da parte loro alcuna domanda di rendiconto
(osservazioni p. 8) e con ciò alcun atto interruttivo della prescrizione per
quest’ultima pretesa. I precettati non possono invece essere seguiti laddove (appello
p. 20) ritengono che il fatto di aver dichiarato nel 2005 di tenere a
disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro
pretese (doc. 6) non costituisca un riconoscimento della pretesa di rendiconto
e con ciò un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 135 n. 1
CO: contrariamente a quanto da essi preteso, oltretutto per la prima volta in
questa sede e quindi in modo irrito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nulla
permette in effetti di concludere, sulla base della dottrina (Berti,
Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 135 CO), che quel riconoscimento di debito (la
disposizione non si applica solo alle pretese pecuniarie, cfr. l’esemplificazione
in Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-
und Fatalfristen, Vol. I, p. 363) sia avvenuto “senza che emerga un sentimento
di obbligo giuridico da parte dell’offerente”; i precettati non hanno del resto
provato o reso verosimile che al momento in cui avevano rilasciato quella
dichiarazione, la pretesa fosse estinta (sulla questione cfr. pure infra
consid. 7), prescritta o non fosse mai esistita (Berti, op. cit., n. 16
ad art. 135 CO). Ma l’eccezione di prescrizione doveva infine essere respinta
anche per il fatto che i precettati, disattendendo l’onere di motivazione che
incombeva loro (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non hanno spiegato per quale
motivo sarebbe errato, e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), il giudizio con cui il Pretore aveva pure
ritenuto interruttivo della prescrizione il fatto che essi avessero promosso
ulteriori procedure in __________ vantando là onorari dell’ordine di €
5'000'000.-, circostanza questa da cui il primo giudice aveva poi desunto che
la controparte ben poteva pretendere di conoscere i motivi alla base di tale
richiesta: nell’occasione (appello p. 20) essi si sono in effetti limitati ad
osservare che quella promossa in __________ era una procedura speciale, non già
compresa nel contratto di mandato, volta all’ottenimento di una garanzia per
pretese rese credibili e che un esame meno sommario da parte del magistrato
avrebbe rivelato immediatamente che l’importo fatto valere in quella sede non
ammontava a € 5'000'000.- e si componeva di una pretesa, resa credibile e nota
alle parti, per note per spese, sborsi e onorari oltre interessi e di una
pretesa per risarcimento danni prodotti dall’agire manifestamente abusivo e
ostruzionistico della controparte; sennonché la mancata puntuale censura in
appello di una motivazione indipendente alla base del giudizio sull’eccezione
fa sì che lo stesso non possa essere riesaminato (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 19 ad art. 309).
7.
I
precettati ribadiscono, anche in questa sede, che i precettanti nell’esigere il
rendiconto oggetto del precetto esecutivo civile commetterebbero nei loro
confronti un abuso di diritto. Nella sede pretorile essi, a sostegno di questa
eccezione, avevano addotto che le informazioni chieste con il rendiconto erano
di fatto già nelle loro mani (opposizione p. 3), che le domande di rendiconto,
talora estranee al mandato (replica p. 6), erano prive di contenuto effettivo (replica
p. 4) e strumentali alla strategia dilatoria (opposizione p. 3, replica p. 4),
che la mancanza di buona fede andava intravista nel tentativo di chiedere
rendiconti già ampiamente dati (opposizione p. 2 seg., replica p. 2 segg.) e
perciò mai una sola volta chiesti dalla revoca del mandato in poi (replica p.
5), e ancora che il rendiconto era stato chiesto dopo che il precedente
patrocinatore della controparte aveva prospettato l’imminente pagamento del
saldo (replica p. 8), il tutto facendo valere quale pretesto la bufera politica
che si era sollevata in __________ attorno alla fondazione cessionaria (replica
p. 8). In tali circostanze vanno pertanto innanzitutto respinte, siccome
addotte per la prima volta in questa sede e quindi irricevibili (art. 321 cpv.
1.
lett. b CPC), le censure con cui l’abuso di diritto viene ora ravvisato nel
fatto che i precettanti non avessero alcun interesse al rendiconto (Fellmann,
op. cit., n. 78 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la domanda di
rendiconto fosse di carattere esplorativo (appello p. 16), nel fatto che le
spese ed il lavoro per darvi seguito fossero sproporzionate (Fellmann,
op. cit., n. 80 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la controparte si
fosse a suo tempo dichiarata soddisfatta dei rendiconti ricevuti e non avesse
mai sollevato riserve (appello p. 16) o ancora nel fatto che per anni mai erano
state formulate richieste in tal senso (Fellmann, op. cit., n.
83.
ad art. 400 CO; appello p. 16). Ricevibile in ordine, ma infondata nel
merito è la censura (appello p. 15 seg.) secondo cui la domanda di rendiconto
sarebbe stata formulata al solo scopo di ritardare l’evasione del procedimento
arbitrale e con ciò il pagamento delle prestazioni dovute ai precettati, rispettivamente
avesse lo scopo di ovviare alla mancata produzione di prove e di nuove
allegazioni nella procedura arbitrale (appello p. 15 segg.), essendo in realtà
chiaro che la richiesta persegue finalità del tutto legittime, in particolare quella
di ottenere le informazioni necessarie per contrastare la pretesa fatta valere
nella sede arbitrale. Pure infondata è l’argomentazione (appello p. 21),
anch’essa ricevibile, secondo cui la domanda di rendiconto sarebbe stata
formulata abusivamente poiché il precedente patrocinatore della controparte,
nel settembre 2004, aveva prospettato l’imminente pagamento del saldo (doc. T):
in realtà in quell’occasione, dopo aver preso atto delle decisioni del
Tribunale federale e della Commissione di verifica, il precedente patrocinatore
dei precettanti non aveva promesso alcunché, ma si era limitato ad informare i
precettati di ritenere “di avere buone possibilità di convincere” il suo
“cliente a fare uno sforzo per risolvere ogni contenzioso” tra le parti,
“riconoscendo” ai precettati “una somma che non” sapeva “ora quantificare, ma
comunque importante” ed aveva allo scopo suggerito di verificare i termini di
un eventuale accordo; il fatto che poi il cliente non si sia fatto convincere,
non significa che la successiva domanda di rendiconto sia abusiva. Ben più
complesso è invece sapere se l’abuso di diritto possa essere ravvisato nel
fatto che il rendiconto fosse già stato, almeno in parte, adempiuto (appello p.
15.
segg. e 19 segg.) - essendo incontestabile, contrariamente all’assunto del
Pretore, che il precedente adempimento del rendiconto osta ad una successiva
domanda in tal senso (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO) -, che le informazioni e i
documenti richiesti fossero già in mano dei precettanti (Fellmann,
op. cit., n. 82 ad art. 400 CO) o che le domande formulate esulassero dal
mandato. Come vedremo, il quesito, che per altro non attiene solo alla
questione dell’abuso di diritto, dev’essere risolto in modo differenziato con
riferimento ad ogni singola richiesta.
a) La
domanda (n. 1) volta all’ottenimento della copia dell’atto di cessione alla F__________
__________ di parte delle pretese per onorari dei precettati, allestito il 29
dicembre 1994, può essere ammessa. È in effetti soltanto in questa sede, e
quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che i precettati hanno preteso
che il documento in questione non traeva la sua origine nel contratto di
mandato (appello p. 12). La censura sarebbe stata comunque infondata anche nel
merito, atteso che la pretesa ceduta era incontestabilmente sorta nell’ambito
del contratto di mandato e il trasferimento della sua titolarità ad un’altra
persona, che si è verificato con la cessione, non ha modificato questo stato di
fatto (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 6.
ed., n. 3604). Infondate sono le ulteriori obiezioni sollevate dai precettati
per opporsi alla produzione del documento: non è innanzitutto vero che l’atto
in questione sia già stato prodotto alla controparte - nell’arbitrato o in una precedente
procedura esecutiva - o sia già nelle sue mani: la circostanza non è in effetti
stata provata, né resa verosimile, non bastando a tale scopo che essi abbiano
dimostrato che la stessa sia stata da loro notificata alla controparte (doc.
I1-I5). E neppure risulta che i precettanti non abbiano più alcun interesse
alla produzione dello stesso, avendone anzi espressamente contestato la
legittimità (doc. V).
b) I
precettati, che si erano opposti alla richiesta (n. 2) volta alla produzione
della copia dello svincolo dal segreto professionale relativamente a tale
cessione, rilevando che la controparte non disponeva di una valida base legale
per far valere una tale pretesa (replica p. 6), evidenziano ora che in un caso
del genere la richiesta di svincolo dal segreto professionale non occorreva, la
cessione delle sole pretese creditorie derivanti dal mandato professionale non
comportando una violazione del segreto professionale, specie se, come nel caso
di specie, la pretesa era oggetto di contestazione da parte del cliente
(appello p. 13). La domanda di produzione non può essere ammessa. In effetti, a
prescindere dalla legittimità o meno dell’argomentazione difensiva sollevata
dai precettati, si osserva che questi ultimi hanno con ciò dato atto, almeno
implicitamente, di non disporre di quel documento e nemmeno i precettanti hanno
dimostrato o reso verosimile l’esistenza dello stesso, affermando anzi di ritenerlo
inesistente (allegato di risposta p. 6), assunto questo che oltretutto non è
stato contestato in replica dalla controparte.
c) Anche
la domanda (n. 4) volta all’ottenimento di una copia di tutte le note
d’onorario emesse nell’ambito del mandato dev’essere disattesa. L’istruttoria
di causa ha in effetti permesso di accertare che i precettanti in realtà erano già
in possesso di questi documenti, che oltretutto erano stati già loro inviati a
suo tempo. Le decisioni del Tribunale federale e della Commissione di verifica
versate agli atti danno atto che i precettati avevano emesso e inviato ai
precettanti 12 note d’onorario in base al dispendio di tempo e un’altra in base
al valore litigioso. Ma la produzione di queste e di altre note d’onorario
risulta anche dalla procedura conciliativa curata da __________ G__________,
cui le parti si erano spontaneamente sottoposte (doc. H3 e S; cfr. pure doc. M1-M2),
e soprattutto dalla petizione promossa il 12 agosto 2002 nell’arbitrato (doc.
4), e ancor prima dall’istanza di ripresa della procedura arbitrale 16 dicembre
1999.
(doc. C3), che in effetti tra i loro allegati menzionano tutte le note,
che non vi è motivo di ritenere non siano mai state trasmesse ai precettanti.
Per completezza, si osserva che nello scritto di cui al doc. 6, che pure
menzionava nuove pretese per onorari, non sono indicate nuove “note”
d’onorario, tanto più che gran parte delle pretese ivi riportate - ad es. quella
di fr. 56'324.- per fatture rettificate - corrispondono a quelle già
considerate nel doc. 4. E nemmeno nel doc. 10 si fa riferimento a nuove note
d’onorario.
d) Analoghe
considerazioni valgono per la domanda di rendiconto (n. 5) volta ad ottenere un
resoconto scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato.
Le sentenze e le procedure menzionate in precedenza nonché la petizione
allestita nella procedura arbitrale danno in effetti perfettamente atto di
quanto sia stato nel frattempo corrisposto ai precettati. Non risulta per altro
che la questione abbia dato adito a contestazioni tra le parti.
e) Non
può nemmeno essere ammessa la richiesta (n. 6) volta all’ottenimento di una
copia di tutte le decisioni e ordinanze che erano state notificate ai
precettati nella causa S__________. I precettati avevano in effetti dichiarato
in causa di aver a suo tempo rimesso tutto l’incarto, contenuto in vari
classificatori, al precedente patrocinatore dei precettanti e questi ultimi
hanno in sostanza ammesso la circostanza, dando atto di aver potuto analizzare
quanto trasmesso al loro precedente legale, scoprendo così che la petizione 14
settembre 1990 era stata ritornata al mittente perché prolissa (duplica p. 13);
del resto anche in questa sede (osservazioni p. 16) essi rilevano di aver
potuto individuare nel voluminoso dossier, che dunque ammettono di aver a
disposizione, la decisione che ordinava la sostituzione della prolissa
petizione. È quindi verosimile che quei documenti siano già nelle loro mani.
f) I
precettanti chiedono quindi (n. 3) di poter disporre di un resoconto sugli
onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa
S__________. La richiesta è legittima. Nonostante - come detto - dispongano già
dell’intero incarto relativo alla pratica e delle note d’onorario esposte, essi
hanno in effetti il diritto di essere informati in merito agli onorari - sempre
che siano stati fatturati - rivelatisi inutili per il fatto che la petizione era
stata ritornata al mittente siccome prolissa e poi sostituita da un altro memoriale.
g) La
richiesta (n. 7) di resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e
professionali che sussistevano e/o sussistono tra i
precettati e __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno portato i
precettati a proporre __________ S__________ quale arbitro unico può pure
trovare accoglimento. I precettati non hanno invero preteso di aver dato alla
controparte tale informazione, che trova pacificamente il suo fondamento nel contratto
di mandato. Le informazioni da essi in precedenza date al legale dei
precettanti sulla questione (doc. H1-H3) non corrispondono a quanto qui richiesto.
È del resto solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC) che essi fanno notare l’inutilità della richiesta in quanto i precettanti
avrebbero comunque rinunciato a ricusare l’arbitro.
h) La
domanda (n. 8) volta all’ottenimento di un resoconto scritto indicante i motivi
per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”, appartenenti a V__________
__________, sono state trattenute dai precettati nel 1996 e quindi
(asseritamente) cedute alla loro fondazione di famiglia può infine pure essere
accolta. Nella misura in cui si tratta di fornire i motivi alla base della trattenuta
di quelle cartelle, si osserva che, dai documenti versati agli atti (cfr. doc.
R1-R5), tale questione dovrebbe verosimilmente lasciarsi ricondurre ad un
accordo tra le parti del contratto di mandato: irrilevante è il fatto che parte
di questo resoconto sia già stato allestito all’indirizzo di V__________ __________
(doc. L1-L3), costei non essendo mandataria dei precettanti, mentre non risulta
che nelle informazioni poi fornite al legale dei precettanti (doc. L5),
rispettivamente in quelle di cui questi è venuto in possesso (doc. L4 con
riferimento al doc. L2), vi sia anche il dettagliato resoconto scritto ora
oggetto della domanda di rendiconto. Quanto al rendiconto in merito ai motivi
alla base della (eventuale) cessione di queste garanzie alla F__________ __________,
lo stesso è a sua volta dovuto sulla base delle considerazioni già esposte in
precedenza con riferimento alla cessione delle pretese dei precettati (cfr. supra
consid. 7a), di cui le cartelle ipotecarie costituiscono un semplice accessorio.
8.
Nel
caso qui avvenuto, di reiezione, almeno parziale del loro gravame, i precettati
chiedono in questa sede (appello p. 2) che sia fatto ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a
richiesta per spese e onorari del rendiconto. La domanda dev’essere disattesa
siccome irricevibile per due motivi: innanzitutto per il fatto che è stata
formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
e soprattutto perché nell’ambito del giudizio sull’opposizione al precetto
esecutivo civile, il Pretore deve limitarsi a respingere o ad accogliere
l’opposizione, senza poter impartire ordini a una o all’altra parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 493).
9.
Con
l’ultima censura d’appello (gravame p. 22) i precettati censurano l’ammontare
delle ripetibili poste a loro carico, non comprendendo i criteri utilizzati per
la loro fissazione e ritenendole eccessive e sproporzionate. In realtà il
Pretore ha indicato, sia pure in modo sommario, quali erano i criteri da lui
utilizzati per la determinazione dell’indennità ripetibile a carico dei
precettati, orientandosi - giustamente -, per stabilire il valore litigioso del
rendiconto, su quello dell’oggetto del contendere (in casu: i mandati
conferiti), e tenendo anche conto del dispendio orario. Ma, a prescindere da
quanto precede, si osserva che la censura è in ogni caso irricevibile, i
precettati non avendo assolutamente indicato l’importo che essi ritenevano
congruo, il fatto di ritenere semplicemente eccessivo o sproporzionato
l’importo attribuito in prima sede non costituendo una valida domanda d’appello
ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 8 e 9 ad art. 309; II CCA 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141).
10.
Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi,
ritenuto che, a dipendenza delle domande di causa presentate, ben si può
concludere che le parti siano soccombenti in egual misura sia in prima che in
seconda istanza.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), fermo restando che per la
loro determinazione si è tenuto conto di un valore litigioso ampiamente
superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai
precettati nella sede arbitrale, che i precettanti ritengono infondate,
ammontano a fr. 1’713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
3.
novembre 2006 degli avv. AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
L’istanza 15 settembre 2006 è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 è
ammessa limitatamente alle richieste recanti i n. 2, 4, 5 e 6. I precettati
sono così tenuti a consegnare ai precettanti (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 2 e AP 1 a
F__________ __________ del 29 dicembre 1994, (3.) resoconto degli
onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa
ereditaria promossa contro il __________ S__________, (7.) resoconto
scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali [che] sussistevano e/o sussistono tra i
precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno
portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale arbitro
unico, (8.) resoconto
scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”,
appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa
fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state
trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei
precettati.
2.
La
tassa di giustizia e le spese, di fr. 1'000.- sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’500.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’550.--
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2
sono poste a carico degli appellati in solido, compensate le ripetibili di
appello.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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