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Decisione

12.2006.202

Azione di rendiconto

30 novembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

1989 R__________ __________ ha incaricato gli AP 1 e AP 2 di tutelare i suoi

interessi ereditari nella successione della madre __________. In forza di

questo incarico gli avvocati hanno proceduto ad introdurre, il 14 settembre

1990, presso la Pretura del Distretto di Lugano un’azione di nullità di

disposizioni a causa di morte, di riduzione di disposizioni fra vivi, di

rendiconto, di restituzione e di risarcimento danni contro il __________ S__________;

altre azioni e misure giudiziarie sono state promosse altrove, in __________ e

all’estero, con la collaborazione o perlomeno il coordinamento di costoro. Il

30 novembre 1991 R__________ __________ ha concluso con gli avv. AP 1 e AP 2

una convenzione sulla retribuzione (doc. C1), che prevedeva onorari calcolati

secondo il dispendio orario e in percentuale dei valori, ritenuto che in base

all’accordo, se il cliente non avesse accettato la fatturazione, le parti si

sarebbero rivolte ad un arbitro (“7. Ist nach einer

solchen Prüfung [der

geleisteten Dienste] __________ mit der Rechnung nicht einverstanden, fügen sich die Parteien dem

Schiedsspruch von __________, oder von __________, oder von __________ Sc__________,

oder von __________ G__________. Der Schiedsrichter wird nach den Absätzen

dieser Vereinbarung urteilen“). Il mandato ai

legali è stato revocato con effetto al 31 dicembre 1995 (doc. G). Fino a quel momento gli avv. AP 1 e AP 2 avevano esposto 12 fatture,

da loro in parte cedute alla F__________ __________, calcolate secondo il

dispendio orario per complessivi fr. 1'289'070.55 e una di fr. 1'450'000.-

fissata in base al valore di causa, a fronte delle quali il cliente aveva

corrisposto fr. 1'591'480.05. Nella primavera del 1996, agli avvocati, a

garanzia delle pretese per onorario, sono state consegnate 2 cartelle

ipotecarie di complessivi fr. 1'000'000.- gravanti la part. n. __________ di __________

(“__________”).

B. Il

2 ottobre 1996 R__________ __________ ha adito il Consiglio di moderazione del

Cantone Ticino chiedendo che le pretese di onorario formulate nei suoi confronti

fossero limitate a complessivi fr. 1'600'000.-. Gli avv. AP 1 e AP 2 hanno

contestato la competenza di quell’organo, ritenendo che lo stesso non fosse

abilitato a tassare le loro fatture dal momento che vi era una convenzione

particolare sugli onorari. Con decisione 9 febbraio 1999 (doc. 5), che ha resistito

ad un’impugnativa innanzi al Tribunale federale, il Consiglio di moderazione, dopo

aver pregiudizialmente accertato la nullità della convenzione del 30 novembre

1991, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Con decisione 19

agosto 2004 (doc. D) la Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati del Cantone

Ticino, cui l’incarto è stato trasmesso per competenza dal Consiglio di

moderazione a seguito dell’entrata in vigore della nuova LAvv e del relativo

regolamento, ha quindi tassato in fr. 2'182'978.- di onorario le note

professionali emesse dagli avv. AP 1 e AP 2 per le prestazioni professionali

nella pratica in parola. Nel frattempo, il 12 agosto 2002 (doc. 4), gli avv. AP

1 e AP 2 e la F__________ __________ hanno avviato un’azione davanti

all’arbitro unico subentrato __________ Sc__________, chiedendo che R__________

__________ fosse condannato a pagare loro fr. 1'650'000.- per onorario a valore

e fr. 63'083.60 di onorari residui a tempo, oltre interessi (ritenuto che le

eventuali riduzioni da apportare a questi importi erano da considerarsi compensate

con altre loro pretese, puntualmente indicate in quell’allegato). Il convenuto

ha eccepito preliminarmente l’incompetenza dell’arbitro per la nullità della

clausola compromissoria e per la non arbitrabilità della causa. Con lodo 29

marzo 2004 l’arbitro ha respinto l’eccezione, sennonché, con sentenza 13

settembre 2004 (doc. F), il Tribunale federale ha annullato il giudizio

arbitrale, ritenendo non arbitrabile il litigio nella misura in cui aveva per

oggetto la verifica degli onorari esposti; altra cosa era la competenza per

decidere l’azione creditoria promossa il 12 agosto 2002 dagli avvocati,

questione questa che l’arbitro non aveva affrontato e quindi su cui l’Alta

Corte non aveva, per il momento, motivo di pronunciarsi. Il 20 aprile 2005 R__________

__________ è deceduto e ad esso sono subentrati i suoi eredi AO 1, AO 2 e AO 3.

C. Con

precetto esecutivo civile 6 settembre 2006 (doc. B), inoltrato ai sensi

dell’art. 488a CPC, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno chiesto agli avv. AP 1 e AP 2, a

loro dire obbligati all’informazione ed al rendiconto in virtù del mandato

(art. 400 CO) a suo tempo conferito da R__________ __________, di rendere conto

immediatamente del loro operato relativo al sopraccitato mandato, consegnando

loro (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 1 e AP 1 a F__________ __________

del 29 dicembre 1994, (2.) copia dello svincolo dal segreto

professionale relativamente a tale cessione, (3.) resoconto degli

onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa

ereditaria promossa contro il __________ S__________, (4.) copia di

tutte le note d’onorario emesse nell’ambito del mandato, (5.) resoconto

scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato, (6.) copia

di tutte le decisioni e ordinanze che sono state notificate ai precettati nella

causa S__________, (7.) resoconto scritto indicante tutte le relazioni

personali e professionali [che] sussistevano e/o

sussistono tra i precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri

che hanno portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale

arbitro unico, tenuto conto del fatto che anche tali aspetti entrano

nell’ambito del mandato, (8.) resoconto scritto

indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”,

appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa

fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state

trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei

precettati.

D. Con

istanza 15 settembre 2006, cui i precettanti si sono opposti all’udienza di

discussione del 19 ottobre 2006, i precettati hanno

chiesto di accertare la nullità del precetto esecutivo civile, a loro dire non

ossequioso delle forme di intimazione del CPC; in via subordinata hanno chiesto

di ammettere l’opposizione allo stesso, asserendo che la domanda andava

respinta per l’incompetenza del Pretore a statuire sulla questione, per la

litispendenza di altre procedure, in specie quella arbitrale, per l’intervenuta

prescrizione della pretesa di rendiconto, per il già avvenuto adempimento di

quanto richiesto e per l’abuso di diritto imputabile alla controparte; e in via

più subordinata hanno chiesto di rinviare le parti all’arbitrato pendente,

ritenuto che la fattispecie non era sufficientemente chiarita.

E. Con

la sentenza 25 ottobre 2006 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha rilevato

che tra le parti era stato sottoscritto a suo tempo uno o più contratti di

mandato, ragione per cui il mandante era titolare di un diritto al rendiconto

giusta l’art. 400 CO e dunque poteva di principio ottenere dal mandatario, in

ogni tempo e anche a più riprese, informazioni e chiarimenti per tutto quanto

da lui disposto in esecuzione del mandato, il semplice accesso a questo o

quell’incarto (giudiziale, amministrativo, arbitrale, ecc.) dove erano depositati

eventuali documenti relativi al mandato non costituendo ancora un sufficiente

rendiconto. Già per questa ragione non appariva influente ai fini della causa

il richiamo dell’incarto arbitrale o degli altri incarti richiesti dai

precettati, come pure irrilevante era sapere se i documenti che qui

interessavano erano già stati depositati in quei procedimenti, gli stessi

dovendo in ogni caso essere riprodotti dal mandatario, organizzando l’intero

apparato documentale in un unicum coerente volto appunto a rendere conto

al cliente. Poiché il rendiconto non si estendeva alla sola durata del mandato

ma a tutti i documenti generati dal mandatario con riferimento a quel

contratto, ove trovavano appunto la loro fonte, esso poteva in particolare pure

avere per oggetto la cessione di cui alla richiesta n. 1, per altro anteriore

alla fine del mandato, e tutte le successive domande d’onorario, tanto più che,

già per comune esperienza, il mandante al quale il cessionario del mandatario

reclama dei soldi ha il diritto di conoscere in virtù di quale titolo lo faccia

e dunque di prendere visione del tenore della cessione. La domanda di

rendiconto non era per altro prescritta, atteso che tra le parti era ancora in

essere la procedura arbitrale (art. 135 n. 2 CO) e che con scritto 15 giugno

2006 (doc. 6) i precettati, formulando una proposta di (ulteriori) onorari

oltre a quelli tassati in sede di moderazione, avevano scritto che “sämtliche

Unterlagen stehen zur Verfügung” (art. 135 n. 1 CO), tanto più che essi avevano

recentemente promosso ulteriori procedure in __________ vantando onorari

dell’ordine di € 5'000'000.- sicché la controparte ben poteva pretendere di

conoscere i motivi alla base di tale richiesta. Infondata era poi l’eccezione

di avvenuto adempimento, i precettati non avendo dimostrato di aver già reso

conto nel senso richiesto dalla legge. Nemmeno si poteva ravvisare un abuso di

diritto nel comportamento dei precettanti, i precettati non avendo provato che

costoro avessero rinunciato al rendiconto o si fossero dichiarati soddisfatti

in passato per i documenti ricevuti, rispettivamente non essendo sufficiente il

semplice tardare nel chiedere un rendiconto o il fatto che il loro

patrocinatore avesse prospettato una rapida soluzione del contenzioso (doc. T),

ciò che si era poi risolto con un nulla di fatto. Pure priva di fondamento era

infine l’eccezione di incompetenza del Pretore a favore della giurisdizione

arbitrale, la pretesa di rendiconto non essendo compresa nella clausola

compromissoria. Di qui la reiezione dell’istanza, con accollo ai precettati

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle ripetibili di fr. 9'000.-.

F. Con

l’appello 3 novembre 2006, che qui ci occupa, i precettati chiedono in via principale

di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice

per completamento dell’istruttoria e nuova decisione. In via subordinata

chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere

l’opposizione, facendo valere tutta una serie di argomentazioni, ed in particolare

il fatto che il rendiconto richiesto fosse indistinto o non sufficientemente

chiaro, e soprattutto che la pretesa in questione, per altro eccessivamente

gravosa per loro, fosse prescritta, formulata in mala fede, già adempiuta o

andasse evasa nell’ambito dell’arbitrato. In via più subordinata chiedono di

far ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a

richiesta per spese e onorari del rendiconto, censurando infine l’ammontare

delle ripetibili poste a loro carico.

G. Delle

osservazioni 24 novembre 2006 con cui i precettanti postulano la reiezione del

gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Le

azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del

procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in

virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC

prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10

giorni dall’intimazione del precetto esecutivo civile e che la procedura è

quella sommaria della camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC (II

CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.84, 24 maggio 2007 inc. n. 12.2006.101).

2.

Con la prima censura d’appello i precettati - se non formalmente,

almeno da un punto di vista logico - chiedono innanzitutto di annullare la

decisione impugnata e di rinviare l’incarto al primo giudice - del quale si

riservano inoltre la ricusa - per completamento dell’istruttoria e nuova

decisione, lamentando implicitamente il fatto che il Pretore non abbia dato

seguito alla richiesta di richiamo di alcuni incarti (procedura davanti al

Tribunale federale di cui alla sentenza di cui al doc. F, procedura davanti

all’arbitro, procedura davanti alla Commissione di verifica di cui alla

sentenza doc. D) da loro postulata a suo tempo. La censura è infondata. Pur

essendo vero che essi in prima sede avevano instato per l’assunzione di quei

richiami, si rileva in effetti che costoro nulla avevano però eccepito quando

il giudice di prime cure al termine dell’udienza di discussione, utilizzando la

locuzione “il Pretore deciderà”, aveva di fatto dichiarato chiusa l’istruttoria

(CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.95.133; I CCA 25 luglio 2002 inc. n.

11.2002

), senza essersi in precedenza pronunciato in merito all’assunzione

di quelle prove. Sottoscrivendo allora il verbale d’udienza senza aver

formulato riserve di sorta, essi hanno così dato atto di non avere ulteriori

prove da proporre (sentenza CCC citata) rispettivamente di aver dato il loro

consenso all’emanazione della sentenza nonostante la mancata assunzione di

quelle prove (II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6), sicché sono

malvenuti a reiterarne ora l’assunzione, ciò che costituisce una richiesta

nuova ed irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

3.

A

sostegno della richiesta di riformare la sentenza pretorile nel senso di

accogliere l’opposizione, i precettati adducono innanzitutto che il rendiconto

richiesto sarebbe indistinto o comunque non sufficientemente chiaro. Il termine

“indistinto” viene da essi utilizzato per indicare il fatto che i precettanti

non avevano reso verosimile di aver un distinto e preciso interesse ad avere

nuovi rendiconti (Fellmann, Berner Kommentar, n. 100 ad art. 400 CO; appello p. 4), mentre la

mancanza di chiarezza al rendiconto richiesto (appello p. 14 seg.) è da essi

imputabile al fatto che nemmeno era chiaro a quale mandato conferito a suo

tempo da R__________ __________ ci si riferisse, se solo a quello avente per oggetto

la causa civile a Lugano - come inteso dalla Commissione di verifica - oppure

invece anche agli altri mandati. Entrambe le censure devono essere disattese

già per motivi procedurali. Esse sono state in effetti evocate per la prima

volta e quindi irritualmente soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC), ritenuto che innanzi al Pretore i precettati nulla avevano osservato in

proposito.

4.

Parimenti

irricevibile, anche in questo caso siccome la relativa censura è stata

sollevata solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l’argomentazione

dei precettati secondo cui il rendiconto non poteva essere dato in quanto le

richieste concretamente formulate nei loro confronti avevano un’estensione

abnorme (appello p. 15), rispettivamente comportavano per loro un dispendio di

tempo e di risorse spropositato (Fellmann, op. cit., n. 80 e 100 ad art. 400

CO; appello p. 16). Alla luce delle richieste di rendiconto concretamente

oggetto del precetto esecutivo civile, ben circoscritte e tutto sommato

contenute, l’argomento non avrebbe in ogni caso trovato accoglimento nemmeno

nel merito.

5.

I

precettati ribadiscono poi anche in questa sede che la loro opposizione al

precetto esecutivo civile avrebbe dovuto essere ammessa per l’incompetenza dell’autorità

giudiziaria a statuire sulla particolare questione, che in realtà andava vagliata

nell’ambito della procedura arbitrale (appello p. 21 seg.). L’argomentazione

non convince per vari motivi. Innanzitutto, come rammentato nel querelato

giudizio, la clausola compromissoria è stata allestita nell’ambito di un

accordo “betreffend die Honorare und Spesen der Rechtsanwälte AP 1AP 2”

(doc. C1) ed attribuisce in sostanza all’arbitro unicamente la competenza di

determinare l’ammontare delle spettanze di quei professionisti, per cui è

chiaro che le domande di rendiconto risultanti dal mandato ad essi conferito

non sono state deferite alla giurisdizione arbitrale. Ma in ogni caso si

osserva che la domanda di rendiconto non è stata concretamente formulata

nell’ambito di un’azione ordinaria, ciò che sarebbe stato possibile, ma nella

forma del procedimento esecutivo di cui all’art. 488a CPC. Ora, quand’anche si

volesse ritenere che i litigi oggetto di una tale procedura siano arbitrabili

nonostante abbiano per oggetto atti di esecuzione (cfr. Jolidon,

Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, p. 156; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, p. 54), non potrebbe però essere sottaciuto

che in tal caso, secondo il codice di rito, l’opposizione al precetto esecutivo

civile doveva essere proposta imperativamente al Pretore (art. 493 CPC), per

cui l’arbitrabilità è comunque esclusa dal tenore della stessa norma di

procedura (cfr. Jolidon, op. cit., p. 162 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 54

seg.). E in ogni caso, se ciononostante si volesse per ipotesi ammettere la competenza

dell’arbitro a statuire nella presente vertenza, la conseguenza sarebbe semmai l’irricevibilità

dell’opposizione dei precettati, che sarebbe stata così inoltrata al giudice

incompetente, e non invece la nullità del precetto esecutivo civile.

6.

Quale

ulteriore argomento a favore della legittimità dell’opposizione al precetto

esecutivo civile, i precettati adducono anche in questa sede l’intervenuta

prescrizione della pretesa volta al rendiconto (appello p. 19 segg.), che non

potrebbe più essere imposta loro, essendo stata formulata a distanza di oltre 10

anni (art. 127 CO) dalla fine del mandato (Fellmann, op. cit., n.

99.

ad art. 400 CO), avvenuta il 31 dicembre 1995. In proposito essi contestano

che l’esistenza della procedura arbitrale e l’avvio del procedimento in __________

nonché la loro disponibilità, formulata il 15 giugno 2005, di tenere a

disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro

pretese, costituiscano validi atti interruttivi della prescrizione giusta

l’art. 135 n. 1 e 2 CO. La censura, pur in parte fondata, dev’essere disattesa.

I precettati hanno invero ragione ad affermare (appello p. 20) che in concreto

la procedura avviata davanti all’arbitro unico __________ Sc__________ non è (ancora)

tale da interrompere la prescrizione per la domanda di rendiconto: in quella sede,

diversamente da quella che ci occupa, i precettati avevano fatto valere una

propria pretesa nei confronti dei precettanti e di principio l’avvio della

stessa ha quindi interrotto ex art. 135 n. 2 CO solo la prescrizione della

pretesa dei primi e non di quelle degli ultimi; per quanto è dato di sapere, fino

ad oggi i precettanti non hanno ancora risposto alla petizione arbitrale, sicché

nemmeno è dato a sapere se ne postuleranno la reiezione facendo valere a titolo

pregiudiziale il rendiconto, oppure se opporranno eventuali pretese riconvenzionali,

tra cui appunto una tale domanda: in entrambe le ipotesi, ammesso - e non

concesso (cfr. supra consid. 5) - che la domanda di rendiconto possa

essere oggetto dell’arbitrato, è però incontestabile che finora nell’ambito

arbitrale non vi è stata da parte loro alcuna domanda di rendiconto

(osservazioni p. 8) e con ciò alcun atto interruttivo della prescrizione per

quest’ultima pretesa. I precettati non possono invece essere seguiti laddove (appello

p. 20) ritengono che il fatto di aver dichiarato nel 2005 di tenere a

disposizione della controparte tutti i giustificativi alla base delle loro

pretese (doc. 6) non costituisca un riconoscimento della pretesa di rendiconto

e con ciò un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 135 n. 1

CO: contrariamente a quanto da essi preteso, oltretutto per la prima volta in

questa sede e quindi in modo irrito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nulla

permette in effetti di concludere, sulla base della dottrina (Berti,

Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 135 CO), che quel riconoscimento di debito (la

disposizione non si applica solo alle pretese pecuniarie, cfr. l’esemplificazione

in Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-

und Fatalfristen, Vol. I, p. 363) sia avvenuto “senza che emerga un sentimento

di obbligo giuridico da parte dell’offerente”; i precettati non hanno del resto

provato o reso verosimile che al momento in cui avevano rilasciato quella

dichiarazione, la pretesa fosse estinta (sulla questione cfr. pure infra

consid. 7), prescritta o non fosse mai esistita (Berti, op. cit., n. 16

ad art. 135 CO). Ma l’eccezione di prescrizione doveva infine essere respinta

anche per il fatto che i precettati, disattendendo l’onere di motivazione che

incombeva loro (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non hanno spiegato per quale

motivo sarebbe errato, e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), il giudizio con cui il Pretore aveva pure

ritenuto interruttivo della prescrizione il fatto che essi avessero promosso

ulteriori procedure in __________ vantando là onorari dell’ordine di €

5'000'000.-, circostanza questa da cui il primo giudice aveva poi desunto che

la controparte ben poteva pretendere di conoscere i motivi alla base di tale

richiesta: nell’occasione (appello p. 20) essi si sono in effetti limitati ad

osservare che quella promossa in __________ era una procedura speciale, non già

compresa nel contratto di mandato, volta all’ottenimento di una garanzia per

pretese rese credibili e che un esame meno sommario da parte del magistrato

avrebbe rivelato immediatamente che l’importo fatto valere in quella sede non

ammontava a € 5'000'000.- e si componeva di una pretesa, resa credibile e nota

alle parti, per note per spese, sborsi e onorari oltre interessi e di una

pretesa per risarcimento danni prodotti dall’agire manifestamente abusivo e

ostruzionistico della controparte; sennonché la mancata puntuale censura in

appello di una motivazione indipendente alla base del giudizio sull’eccezione

fa sì che lo stesso non possa essere riesaminato (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 19 ad art. 309).

7.

I

precettati ribadiscono, anche in questa sede, che i precettanti nell’esigere il

rendiconto oggetto del precetto esecutivo civile commetterebbero nei loro

confronti un abuso di diritto. Nella sede pretorile essi, a sostegno di questa

eccezione, avevano addotto che le informazioni chieste con il rendiconto erano

di fatto già nelle loro mani (opposizione p. 3), che le domande di rendiconto,

talora estranee al mandato (replica p. 6), erano prive di contenuto effettivo (replica

p. 4) e strumentali alla strategia dilatoria (opposizione p. 3, replica p. 4),

che la mancanza di buona fede andava intravista nel tentativo di chiedere

rendiconti già ampiamente dati (opposizione p. 2 seg., replica p. 2 segg.) e

perciò mai una sola volta chiesti dalla revoca del mandato in poi (replica p.

5), e ancora che il rendiconto era stato chiesto dopo che il precedente

patrocinatore della controparte aveva prospettato l’imminente pagamento del

saldo (replica p. 8), il tutto facendo valere quale pretesto la bufera politica

che si era sollevata in __________ attorno alla fondazione cessionaria (replica

p. 8). In tali circostanze vanno pertanto innanzitutto respinte, siccome

addotte per la prima volta in questa sede e quindi irricevibili (art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC), le censure con cui l’abuso di diritto viene ora ravvisato nel

fatto che i precettanti non avessero alcun interesse al rendiconto (Fellmann,

op. cit., n. 78 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la domanda di

rendiconto fosse di carattere esplorativo (appello p. 16), nel fatto che le

spese ed il lavoro per darvi seguito fossero sproporzionate (Fellmann,

op. cit., n. 80 ad art. 400 CO; appello p. 16), nel fatto che la controparte si

fosse a suo tempo dichiarata soddisfatta dei rendiconti ricevuti e non avesse

mai sollevato riserve (appello p. 16) o ancora nel fatto che per anni mai erano

state formulate richieste in tal senso (Fellmann, op. cit., n.

83.

ad art. 400 CO; appello p. 16). Ricevibile in ordine, ma infondata nel

merito è la censura (appello p. 15 seg.) secondo cui la domanda di rendiconto

sarebbe stata formulata al solo scopo di ritardare l’evasione del procedimento

arbitrale e con ciò il pagamento delle prestazioni dovute ai precettati, rispettivamente

avesse lo scopo di ovviare alla mancata produzione di prove e di nuove

allegazioni nella procedura arbitrale (appello p. 15 segg.), essendo in realtà

chiaro che la richiesta persegue finalità del tutto legittime, in particolare quella

di ottenere le informazioni necessarie per contrastare la pretesa fatta valere

nella sede arbitrale. Pure infondata è l’argomentazione (appello p. 21),

anch’essa ricevibile, secondo cui la domanda di rendiconto sarebbe stata

formulata abusivamente poiché il precedente patrocinatore della controparte,

nel settembre 2004, aveva prospettato l’imminente pagamento del saldo (doc. T):

in realtà in quell’occasione, dopo aver preso atto delle decisioni del

Tribunale federale e della Commissione di verifica, il precedente patrocinatore

dei precettanti non aveva promesso alcunché, ma si era limitato ad informare i

precettati di ritenere “di avere buone possibilità di convincere” il suo

“cliente a fare uno sforzo per risolvere ogni contenzioso” tra le parti,

“riconoscendo” ai precettati “una somma che non” sapeva “ora quantificare, ma

comunque importante” ed aveva allo scopo suggerito di verificare i termini di

un eventuale accordo; il fatto che poi il cliente non si sia fatto convincere,

non significa che la successiva domanda di rendiconto sia abusiva. Ben più

complesso è invece sapere se l’abuso di diritto possa essere ravvisato nel

fatto che il rendiconto fosse già stato, almeno in parte, adempiuto (appello p.

15.

segg. e 19 segg.) - essendo incontestabile, contrariamente all’assunto del

Pretore, che il precedente adempimento del rendiconto osta ad una successiva

domanda in tal senso (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO) -, che le informazioni e i

documenti richiesti fossero già in mano dei precettanti (Fellmann,

op. cit., n. 82 ad art. 400 CO) o che le domande formulate esulassero dal

mandato. Come vedremo, il quesito, che per altro non attiene solo alla

questione dell’abuso di diritto, dev’essere risolto in modo differenziato con

riferimento ad ogni singola richiesta.

a) La

domanda (n. 1) volta all’ottenimento della copia dell’atto di cessione alla F__________

__________ di parte delle pretese per onorari dei precettati, allestito il 29

dicembre 1994, può essere ammessa. È in effetti soltanto in questa sede, e

quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che i precettati hanno preteso

che il documento in questione non traeva la sua origine nel contratto di

mandato (appello p. 12). La censura sarebbe stata comunque infondata anche nel

merito, atteso che la pretesa ceduta era incontestabilmente sorta nell’ambito

del contratto di mandato e il trasferimento della sua titolarità ad un’altra

persona, che si è verificato con la cessione, non ha modificato questo stato di

fatto (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 6.

ed., n. 3604). Infondate sono le ulteriori obiezioni sollevate dai precettati

per opporsi alla produzione del documento: non è innanzitutto vero che l’atto

in questione sia già stato prodotto alla controparte - nell’arbitrato o in una precedente

procedura esecutiva - o sia già nelle sue mani: la circostanza non è in effetti

stata provata, né resa verosimile, non bastando a tale scopo che essi abbiano

dimostrato che la stessa sia stata da loro notificata alla controparte (doc.

I1-I5). E neppure risulta che i precettanti non abbiano più alcun interesse

alla produzione dello stesso, avendone anzi espressamente contestato la

legittimità (doc. V).

b) I

precettati, che si erano opposti alla richiesta (n. 2) volta alla produzione

della copia dello svincolo dal segreto professionale relativamente a tale

cessione, rilevando che la controparte non disponeva di una valida base legale

per far valere una tale pretesa (replica p. 6), evidenziano ora che in un caso

del genere la richiesta di svincolo dal segreto professionale non occorreva, la

cessione delle sole pretese creditorie derivanti dal mandato professionale non

comportando una violazione del segreto professionale, specie se, come nel caso

di specie, la pretesa era oggetto di contestazione da parte del cliente

(appello p. 13). La domanda di produzione non può essere ammessa. In effetti, a

prescindere dalla legittimità o meno dell’argomentazione difensiva sollevata

dai precettati, si osserva che questi ultimi hanno con ciò dato atto, almeno

implicitamente, di non disporre di quel documento e nemmeno i precettanti hanno

dimostrato o reso verosimile l’esistenza dello stesso, affermando anzi di ritenerlo

inesistente (allegato di risposta p. 6), assunto questo che oltretutto non è

stato contestato in replica dalla controparte.

c) Anche

la domanda (n. 4) volta all’ottenimento di una copia di tutte le note

d’onorario emesse nell’ambito del mandato dev’essere disattesa. L’istruttoria

di causa ha in effetti permesso di accertare che i precettanti in realtà erano già

in possesso di questi documenti, che oltretutto erano stati già loro inviati a

suo tempo. Le decisioni del Tribunale federale e della Commissione di verifica

versate agli atti danno atto che i precettati avevano emesso e inviato ai

precettanti 12 note d’onorario in base al dispendio di tempo e un’altra in base

al valore litigioso. Ma la produzione di queste e di altre note d’onorario

risulta anche dalla procedura conciliativa curata da __________ G__________,

cui le parti si erano spontaneamente sottoposte (doc. H3 e S; cfr. pure doc. M1-M2),

e soprattutto dalla petizione promossa il 12 agosto 2002 nell’arbitrato (doc.

4), e ancor prima dall’istanza di ripresa della procedura arbitrale 16 dicembre

1999.

(doc. C3), che in effetti tra i loro allegati menzionano tutte le note,

che non vi è motivo di ritenere non siano mai state trasmesse ai precettanti.

Per completezza, si osserva che nello scritto di cui al doc. 6, che pure

menzionava nuove pretese per onorari, non sono indicate nuove “note”

d’onorario, tanto più che gran parte delle pretese ivi riportate - ad es. quella

di fr. 56'324.- per fatture rettificate - corrispondono a quelle già

considerate nel doc. 4. E nemmeno nel doc. 10 si fa riferimento a nuove note

d’onorario.

d) Analoghe

considerazioni valgono per la domanda di rendiconto (n. 5) volta ad ottenere un

resoconto scritto indicante tutti gli importi ricevuti nell’ambito del mandato.

Le sentenze e le procedure menzionate in precedenza nonché la petizione

allestita nella procedura arbitrale danno in effetti perfettamente atto di

quanto sia stato nel frattempo corrisposto ai precettati. Non risulta per altro

che la questione abbia dato adito a contestazioni tra le parti.

e) Non

può nemmeno essere ammessa la richiesta (n. 6) volta all’ottenimento di una

copia di tutte le decisioni e ordinanze che erano state notificate ai

precettati nella causa S__________. I precettati avevano in effetti dichiarato

in causa di aver a suo tempo rimesso tutto l’incarto, contenuto in vari

classificatori, al precedente patrocinatore dei precettanti e questi ultimi

hanno in sostanza ammesso la circostanza, dando atto di aver potuto analizzare

quanto trasmesso al loro precedente legale, scoprendo così che la petizione 14

settembre 1990 era stata ritornata al mittente perché prolissa (duplica p. 13);

del resto anche in questa sede (osservazioni p. 16) essi rilevano di aver

potuto individuare nel voluminoso dossier, che dunque ammettono di aver a

disposizione, la decisione che ordinava la sostituzione della prolissa

petizione. È quindi verosimile che quei documenti siano già nelle loro mani.

f) I

precettanti chiedono quindi (n. 3) di poter disporre di un resoconto sugli

onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa

S__________. La richiesta è legittima. Nonostante - come detto - dispongano già

dell’intero incarto relativo alla pratica e delle note d’onorario esposte, essi

hanno in effetti il diritto di essere informati in merito agli onorari - sempre

che siano stati fatturati - rivelatisi inutili per il fatto che la petizione era

stata ritornata al mittente siccome prolissa e poi sostituita da un altro memoriale.

g) La

richiesta (n. 7) di resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e

professionali che sussistevano e/o sussistono tra i

precettati e __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno portato i

precettati a proporre __________ S__________ quale arbitro unico può pure

trovare accoglimento. I precettati non hanno invero preteso di aver dato alla

controparte tale informazione, che trova pacificamente il suo fondamento nel contratto

di mandato. Le informazioni da essi in precedenza date al legale dei

precettanti sulla questione (doc. H1-H3) non corrispondono a quanto qui richiesto.

È del resto solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC) che essi fanno notare l’inutilità della richiesta in quanto i precettanti

avrebbero comunque rinunciato a ricusare l’arbitro.

h) La

domanda (n. 8) volta all’ottenimento di un resoconto scritto indicante i motivi

per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”, appartenenti a V__________

__________, sono state trattenute dai precettati nel 1996 e quindi

(asseritamente) cedute alla loro fondazione di famiglia può infine pure essere

accolta. Nella misura in cui si tratta di fornire i motivi alla base della trattenuta

di quelle cartelle, si osserva che, dai documenti versati agli atti (cfr. doc.

R1-R5), tale questione dovrebbe verosimilmente lasciarsi ricondurre ad un

accordo tra le parti del contratto di mandato: irrilevante è il fatto che parte

di questo resoconto sia già stato allestito all’indirizzo di V__________ __________

(doc. L1-L3), costei non essendo mandataria dei precettanti, mentre non risulta

che nelle informazioni poi fornite al legale dei precettanti (doc. L5),

rispettivamente in quelle di cui questi è venuto in possesso (doc. L4 con

riferimento al doc. L2), vi sia anche il dettagliato resoconto scritto ora

oggetto della domanda di rendiconto. Quanto al rendiconto in merito ai motivi

alla base della (eventuale) cessione di queste garanzie alla F__________ __________,

lo stesso è a sua volta dovuto sulla base delle considerazioni già esposte in

precedenza con riferimento alla cessione delle pretese dei precettati (cfr. supra

consid. 7a), di cui le cartelle ipotecarie costituiscono un semplice accessorio.

8.

Nel

caso qui avvenuto, di reiezione, almeno parziale del loro gravame, i precettati

chiedono in questa sede (appello p. 2) che sia fatto ordine ai precettanti di versare un congruo anticipo iniziale e ulteriori a

richiesta per spese e onorari del rendiconto. La domanda dev’essere disattesa

siccome irricevibile per due motivi: innanzitutto per il fatto che è stata

formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

e soprattutto perché nell’ambito del giudizio sull’opposizione al precetto

esecutivo civile, il Pretore deve limitarsi a respingere o ad accogliere

l’opposizione, senza poter impartire ordini a una o all’altra parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 493).

9.

Con

l’ultima censura d’appello (gravame p. 22) i precettati censurano l’ammontare

delle ripetibili poste a loro carico, non comprendendo i criteri utilizzati per

la loro fissazione e ritenendole eccessive e sproporzionate. In realtà il

Pretore ha indicato, sia pure in modo sommario, quali erano i criteri da lui

utilizzati per la determinazione dell’indennità ripetibile a carico dei

precettati, orientandosi - giustamente -, per stabilire il valore litigioso del

rendiconto, su quello dell’oggetto del contendere (in casu: i mandati

conferiti), e tenendo anche conto del dispendio orario. Ma, a prescindere da

quanto precede, si osserva che la censura è in ogni caso irricevibile, i

precettati non avendo assolutamente indicato l’importo che essi ritenevano

congruo, il fatto di ritenere semplicemente eccessivo o sproporzionato

l’importo attribuito in prima sede non costituendo una valida domanda d’appello

ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 8 e 9 ad art. 309; II CCA 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141).

10.

Ne

discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi,

ritenuto che, a dipendenza delle domande di causa presentate, ben si può

concludere che le parti siano soccombenti in egual misura sia in prima che in

seconda istanza.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), fermo restando che per la

loro determinazione si è tenuto conto di un valore litigioso ampiamente

superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai

precettati nella sede arbitrale, che i precettanti ritengono infondate,

ammontano a fr. 1’713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

3.

novembre 2006 degli avv. AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 25 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

L’istanza 15 settembre 2006 è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 è

ammessa limitatamente alle richieste recanti i n. 2, 4, 5 e 6. I precettati

sono così tenuti a consegnare ai precettanti (1.) copia dell’atto di cessione avv. AP 2 e AP 1 a

F__________ __________ del 29 dicembre 1994, (3.) resoconto degli

onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa

ereditaria promossa contro il __________ S__________, (7.) resoconto

scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali [che] sussistevano e/o sussistono tra i

precettati ed il sig. __________ Sc__________ nonché i criteri che hanno

portato i precettati a proporre il sig. __________ Sc__________ quale arbitro

unico, (8.) resoconto

scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa “__________”,

appartenenti a V__________ __________ conformemente ai bilanci della stessa

fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state

trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei

precettati.

2.

La

tassa di giustizia e le spese, di fr. 1'000.- sono poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’500.--

b)

spese fr. 50.--

T

o t a l e fr. 2’550.--

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2

sono poste a carico degli appellati in solido, compensate le ripetibili di

appello.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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