Lexipedia

Decisione

12.2006.204

Banca - versamento erroneo al cliente - arricchimento indebito - prescrizione - illecito penale

23 novembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

20 giugno 2000 AP 1 ha aperto presso la succursale __________ di AO 1 il conto

corrente e di deposito __________, sottoscrivendo la relativa documentazione

bancaria (cfr. plico doc. B).

B. Il

6 luglio 2000, tramite la banca, egli ha acquistato 79'674 parti del fondo __________,

ad un corso di € 627.55, per un corrispettivo di € 51'049.43, pari a fr.

78'319.- (doc. C). I titoli così acquistati sono stati attribuiti al suo

deposito ed il prezzo di acquisto è stato addebitato al suo conto corrente.

C. Nel

febbraio 2001 egli ha dato ordine alla banca di vendere le parti del fondo. Con

fax 11 giugno 2001 (doc. E) la banca depositaria del fondo in questione, la

succursale di __________ della C__________ ____________________, informava AO 1

che l’indomani avrebbe provveduto, ad un corso di € 463.53, a rimborsarle circa

il 50% dell’importo ricavato dalla vendita, ovvero € 18'465.64, ciò che ha

indotto AO 1, a ricevimento del denaro, ad accreditare il conto __________, in

data 18 giugno 2001, di una somma, dedotte le spese e le commissioni, di fr.

27'383.10 (doc. F): a quel momento la banca aveva indicato al cliente che

l’importo accreditato costituiva il 50% del totale. Poi, a seguito del

ricevimento della comunicazione 10 luglio 2002 della C__________ __________

(doc. I), interpretata erroneamente da AO 1, quest’ultima il 12 luglio 2002 (doc.

G), invece di accreditare sul conto __________ solo il controvalore di €

18'465.64, corrispondente alla seconda rata del 50% del valore di liquidazione

dei fondi, ha accreditato fr. 52'751.20, pari al controvalore, dedotte le spese

e le commissioni, di € 36'931.29: anche in questo caso al cliente veniva indicato

che si trattava del rimborso del 50%.

D. Il

26 agosto 2002 il cliente ha dato telefonicamente istruzioni a AO 1 di

trasferire fr. 53'000.- dal suo conto corrente ad un altro conto a lui

intestato presso __________ di __________, lasciando sulla relazione bancaria unicamente

fr. 720.20 (doc. H, L).

E. In

data 21 novembre 2002 AO 1, accortasi dell’errore in cui era incorsa, ha provveduto

a stornare l’operazione effettuata il precedente 12 luglio (doc. M) ed ha nel

contempo accreditato sul conto del cliente solo il controvalore di € 18'465.64,

ovvero, dedotte le spese e le commissioni, fr. 26'362.10 (doc. N), di modo che

il conto presentava ora un saldo passivo di fr. 25'668.90 (doc. O). Con lettera

31 dicembre 2002 (doc. Z), il cliente ha tuttavia contestato l’operazione di storno

ed ha a sua volta chiesto di versare, a liquidazione del conto, il saldo

rettificato in fr. 720.20 su un altro conto a lui intestato presso il __________

di __________, senza però ottenere riscontro.

Non

avendo il cliente dato seguito alla richiesta di rimborso del saldo del conto,

che nel frattempo era aumentato a fr. 26'154.- (doc. O), formulata nei suoi

confronti il 21 febbraio 2003 (doc. Q), si è resa necessaria la presente causa.

F. Per

completezza, va aggiunto che nel frattempo la banca ha inoltrato il 1° dicembre

2004 un’istanza di sequestro (doc. AA) nei confronti del cliente innanzi al

Bezirksgericht di __________. Il sequestro, inizialmente accordato (doc. BB), è

stato poi revocato a seguito dell’opposizione del cliente, ritenuta fondata sia

dal Bezirksgericht di __________ (doc. CC) sia dall’Obergericht del Canton __________

(doc. 3). Va pure aggiunto che il 21 dicembre 2004 la banca ha fatto spiccare

nei confronti del cliente, per fr. 26'154.- più interessi al 5% dal 1° luglio

2002, il PE n. __________ del Betreibungsamt di __________ (doc. FF), a cui è

stata interposta opposizione.

G. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'154.- più interessi al

5% dal 26 agosto 2002, rilevando come la sua pretesa, volta alla rifusione del

saldo negativo del conto corrente dopo la giustificata e legittima operazione

di storno, fosse chiaramente di natura contrattuale, il rapporto bancario tra le

parti essendo tuttora in essere; rispettivamente come il comportamento del

convenuto, che il 26 agosto 2002 aveva ordinato il trasferimento di fr.

53'000.- con la consapevolezza che parte di tale importo non gli spettava ed

era confluita per errore sul suo conto, integrasse la fattispecie oggettiva e

soggettiva del reato penale di impiego illecito di valori patrimoniali secondo

l’art. 141bis CP e con ciò fosse costituivo dell’atto illecito civile giusta

l’art. 41 CO; mentre il titolo giuridico dell’arricchimento indebito trovava

applicazione in via sussidiaria.

H. Il

convenuto si è opposto alla petizione, sollevando in ordine l’eccezione di res

iudicata siccome sulla questione già si erano pronunciati il Bezirksgericht

di __________ e l’Obergericht del Canton __________, ed eccependo nel merito,

per quanto qui interessa, l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea,

atteso come da una parte la stessa non fosse di natura contrattuale, ma fosse retta

dalle norme sull’indebito arricchimento, e dall’altra nemmeno fossero date le

condizioni e le premesse per una pretesa di risarcimento per atto illecito

segnatamente in applicazione dell’art. 141bis CP.

I. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione. Respinta

senz’altro l’eccezione di res iudicata, il giudice di prime cure ha

dapprima ritenuto, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, che

la pretesa attorea era retta dalle norme sull’indebito arricchimento e che in

concreto il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 67 cpv. 1 CO era

scaduto. Nel prosieguo ha tuttavia osservato che nell’agire del convenuto era

ravvisabile una responsabilità per atto illecito, nella misura in cui questi si

era reso colpevole del reato di impiego illecito di valori patrimoniali secondo

l’art. 141bis CP. Ora, preso atto dell’art. 60 cpv. 2 CO, secondo cui, se

l’azione di risarcimento o di riparazione deriva da un atto punibile, a

riguardo del quale la legislazione penale prevede una prescrizione più lunga,

questa si applica anche all’azione civile, e rilevato che la legislazione

penale prevedeva, in un caso del genere, un termine di prescrizione settennale

(art. 70 cpv. 1 lett. c CP), più lunga dunque di quella annuale prevista

dall’art. 60 cpv. 1 CO, egli è giunto alla conclusione che la pretesa fatta

valere con la petizione non era prescritta.

L. Con

l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di annullare il querelato

giudizio, contestando che il suo comportamento potesse essere costitutivo del

reato di cui all’art. 141bis CP. Ne conclude che la petizione era da respingere

siccome prescritta.

Di

diverso avviso l’attrice, la quale con le sue osservazioni postula la reiezione

del gravame, ribadendo tra l’altro il carattere contrattuale della pretesa e

con ciò l’esistenza di un termine di prescrizione decennale.

Considerandi

in diritto:

1.

Preliminarmente

occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il

fatto che con lo stesso è stato domandato l’annullamento del primo giudizio,

senza però che nella motivazione dell’atto siano stati evocati motivi tali da

giustificare un tale provvedimento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1

ad art. 307), e non è invece stata chiesta, in riforma del querelato giudizio,

la reiezione della petizione. Nel caso di specie il quesito va risolto per la

negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la

sanzione della nullità va applicata con cautela e che non può essere

considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia

comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella

misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale

non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 18 ad art. 309). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che

il convenuto, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di

riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, nei

considerandi d’appello ha lasciato chiaramente intendere che “la causa” era “da

rigettare” per intervenuta prescrizione della pretesa attorea; d’altro canto la

controparte, che non ha ritenuto di evidenziare questa situazione, neppure ha

preteso di aver patito dalla stessa un eventuale pregiudizio.

2.

Va

parimenti respinta la critica, questa sì sollevata formalmente, con cui

l’attrice ha rimproverato alla controparte, ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC, di non aver sufficientemente motivato il gravame, specialmente nella

misura in cui lo stesso non comprendeva l’esposizione dei fatti rilevanti per

il giudizio. In realtà la motivazione dell’appello è ampiamente sufficiente e

permette di individuare le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il

convenuto a postulare la modifica del primo giudizio. La stessa attrice ne è

del resto cosciente, tanto è vero che è stata perfettamente in grado di

prendere posizione sulle stesse.

3.

Ammessa

con ciò la ricevibilità in ordine dell’appello, per il resto non problematica, si

tratta innanzitutto di esaminare quale sia la natura giuridica della pretesa

litigiosa, ritenuto che se, come preteso dall’attrice con le osservazioni, si

dovesse confermare la sua natura contrattuale e con ciò l’esistenza di un

termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), si dovrebbe, già solo per tale

motivo, respingere il gravame e confermare il primo giudizio.

In

realtà la decisione di negare alla pretesa attorea il carattere contrattuale e

di ritenerla fondata sulle norme dell’indebito arricchimento non presta il fianco

a critiche. Il Tribunale federale, nella sentenza citata dal Pretore (ICCTF 14

luglio 2006,4C.86/2006, nel frattempo pubblicata in DTF 132 III 609), ha in

effetti rammentato che nel caso in cui una banca, per errore, provvede a

versare ad un suo cliente una somma superiore a quella che avrebbe dovuto

corrispondergli, questa può di principio pretenderne la rifusione con un’azione

fondata sull’indebito arricchimento (consid. 5.3.5), fermo restando che, se la

somma in questione si trova ancora sul conto del cliente, essa, senza essere

tenuta a far capo all’azione dell’art. 62 CO, ha altresì la possibilità di stornare

unilateralmente l’operazione (consid. 5.3.6). Nel caso di specie, allorché, il

21.

novembre 2002, l’attrice ha provveduto a stornare l’operazione del 12 luglio

2002, sul conto del convenuto vi era unicamente un importo di fr. 720.20, per

cui solo per tale somma, ma non per gli ulteriori fr. 26'154.- qui azionati,

essa non doveva più far capo all’azione di indebito arricchimento. Il fatto che

l’attrice abbia nondimeno effettuato lo storno anche per questa somma, così che

il conto del convenuto è andato in dare in tale misura, non modifica la

situazione, anche perché quest’ultimo ha tempestivamente contestato

l’operazione (doc. Z) e in tal modo ha fatto sì che il saldo non fosse oggetto

di novazione (art. 117 cpv. 2 CO); e in ogni caso è tutt’altro che scontato, e

la questione può rimanere irrisolta, che l’eventuale riconoscimento del saldo

da parte sua avrebbe comportato la modifica della natura giuridica della

pretesa volta alla restituzione del saldo, da pretesa fondata sull’indebito

arricchimento a pretesa di carattere contrattuale.

In

tali circostanze, è senz’altro a ragione che il Pretore, ritenendo di potersi

pronunciare - il suo giudizio in proposito è ineccepibile e allo stesso si può

qui tranquillamente rinviare - sulle eccezioni sollevate dal convenuto in sede

di risposta nonostante non fosse noto il domicilio di costui, ha concluso che

la pretesa qui azionata, nella misura in cui si fondava sull’indebito

arricchimento, era prescritta ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 CO.

4.

Resta

da esaminare se al convenuto, come ritenuto dal Pretore e contestato in questa

sede da quest’ultimo, possa essere imputato il reato di impiego illecito di

valori patrimoniali secondo l’art. 141bis CP, atteso che in tale evenienza nel

suo comportamento sarebbe ravvisabile anche una responsabilità per atto

illecito, che sarebbe pacificamente retta da un termine di prescrizione

settennale (art. 60 cpv. 2 CO in relazione all’art. 70 lett. c CP), in concreto

pacificamente non ancora trascorso.

Affinché

si possa applicare l’art. 60 cpv. 2 CO, occorre che la pretesa civile si lasci

effettivamente ricondurre ad un illecito penale, ritenuto che se, come nel caso

concreto, non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio

sulla questione spetterà al giudice civile, che si pronuncerà in proposito a

titolo pregiudiziale (Brehm, Berner Kommentar, N. 71 ad art. 60 CO). Nel caso di specie questa

Camera deve pertanto esaminare se il convenuto si sia reso colpevole del reato

di cui all’art. 141bis CP, ciò che si verifica quando qualcuno impiega

indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo

possesso in modo indipendente dalla sua volontà.

4.1

Con

il giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto rilevato che nel caso di

specie, il 12 luglio 2002, il convenuto era venuto in possesso dei € 18'465.65

(pari a fr. 26'389.10) versati in più dall’attrice, in modo indipendente dalla

sua volontà, così che la prima condizione oggettiva del reato era adempiuta.

L’assunto pretorile, per altro non censurato in questa sede, è corretto, la

giurisprudenza avendo già avuto modo di confermare l’applicazione della norma

in caso di doppio pagamento, per svista, da parte di una banca (DTF 131 IV 11

consid. 3.1.2).

4.2

Il

Pretore ha in seguito osservato che con l’ordine di trasferimento impartito il

26.

agosto 2002 il convenuto aveva di fatto impedito la restituzione di quanto

erroneamente percepito, cagionando un danno patrimoniale alla banca e,

ritenendo con ciò pacifica l’esistenza di un nesso causale tra l’atto illecito

e il danno patito dall’attrice, ha considerato adempiuto anche il secondo

presupposto oggettivo della norma. In questa sede il convenuto contesta di aver

impiegato illecitamente quegli importi ai sensi della disposizione di legge e

ritiene comunque di non aver danneggiato la controparte.

4.2.1

A

sostegno dell’inesistenza di un impiego illecito da parte sua del denaro

versato erroneamente sul suo conto, il convenuto adduce da una parte che non

era stato provato che egli avesse utilizzato quella somma senza tenere a

disposizione con altri mezzi i corrispondenti valori patrimoniali, senza in

realtà avvedersi che mai in precedenza, se non in questa sede e quindi

irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), egli aveva preteso e tanto meno

provato di aver tenuto a disposizione della controparte l’equivalente di quanto

pervenutogli a quel momento, tanto più che nemmeno è scontato che la

circostanza, quand’anche fosse stata debitamente allegata e provata, avrebbe escluso

l’applicazione della norma (la questione è stata lasciata irrisolta in DTF 126

IV 209 consid. 2d); ed oltretutto avendo rifiutato di sottoporsi

all’interrogatorio formale, in cui gli sarebbe stato pure chiesto di

pronunciarsi sulla destinazione e l’uso del denaro erroneamente accreditatogli

(domande n. 15 seg.), ben si poteva concludere, in applicazione dell’art. 276

cpv. 2 CPC, che lo stesso sia stato effettivamente utilizzato indebitamente. Dall’altra

egli pretende che il semplice trasferimento del denaro su un altro conto non

rappresentava un uso illegale, ma anche in questo caso la sua argomentazione difensiva

cade nel vuoto, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza essendosi

espresse in termini opposti (Corboz, Les infractions en droit suisse,

Vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 141bis CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ª

ed., Zurigo 2003, p. 155; DTF 87 IV 115, 126 IV 209 consid. 2c/aa e bb; contra:

Arzt, Vom Bargeld zum Buchgeld

als Schutzobjekt im neuen Vermögensstrafrecht, in Recht 1995 p. 136; pure contrari, ma a condizione che l’autore

disponga di valori patrimoniali equivalenti: Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil I, Berna 2003, § 14 n. 15 e Niggli, Basler Kommentar, N. 27 e 32 ad

art. 141bis CP, ritenuto che per quest’ultimo il caso è però diverso se l’autore

ha espressamente rifiutato la restituzione dell’indebito), tanto più che il

convenuto, contestando nel dicembre 2002 l’operazione di storno, di cui ha

chiesto l’annullamento (doc. Z), e poi rendendosi irreperibile, si è opposto

alla restituzione di quanto ricevuto erroneamente, ciò che pure è costitutivo

di un impiego illecito ai sensi della norma (Rehberg/Schmid/Donatsch,

op. cit., ibidem; Niggli, op.

cit., N. 20 e 30; Stratenwerth/Wohlers,

StGB-Handkommentar, Berna 2007, N. 2 ad art. 141bis CP; DTF 87 IV 115; contra,

sia pure con il distinguo di cui si è detto: Arzt,

op. cit., ibidem; Stratenwerth/Jenny,

op. cit. ibidem).

4.2.2

Il

convenuto rileva, a ragione, che l’esistenza di un danno patrimoniale a carico

del leso costituisce in generale un ulteriore presupposto oggettivo per

l’applicazione della norma (Niggli,

op. cit., N. 34 ad art. 141bis CP), ma non può essere seguito laddove ritiene

che nel caso particolare non sarebbe stato provato che l’attrice avesse subito

un tale danno. In effetti, a parte il fatto che in base alla dottrina il danno

patrimoniale può anche consistere in una semplice messa in pericolo del

patrimonio (Niggli, op. cit., N.

35.

ad art. 141bis CP), che in concreto è pacificamente avvenuta, nella

fattispecie è incontestabile che, a seguito del comportamento del convenuto,

l’attrice ha subito un danno, atteso che prima dell’utilizzo illecito da parte

di quest’ultimo delle somme erroneamente accreditategli essa risultava essere

proprietaria delle stesse - che oltretutto, se ancora presenti sul conto, essa

avrebbe potuto legittimamente stornare a suo favore (cfr. supra, consid.

3) - ed il convenuto solo titolare di una pretesa creditoria nei suoi confronti,

mentre dopo quell’utilizzo era quest’ultimo ad essere divenuto proprietario delle

somme e l’attrice disponeva unicamente di una pretesa creditoria nei suoi

confronti.

4.3

Dal

punto di vista soggettivo, la norma risulta applicabile solo nel caso in cui

l’autore abbia avuto l’intenzione di impiegare indebitamente,

a profitto proprio o altrui, i valori patrimoniali venuti in suo possesso in

modo indipendente dalla sua volontà. Nel querelato giudizio il Pretore,

sulla base delle testimonianze di K__________ __________, funzionaria

dell’attrice, e di A__________ __________, amministratore patrimoniale del

convenuto (cfr. considerando 13), nonché sulla base di altri indizi (cfr.

considerando 14) è giunto alla conclusione da una parte che il convenuto sapeva

che l’importo ricevuto con il secondo rimborso era troppo alto e che quindi una

parte di esso non era di sua spettanza, e dall’altra che il susseguente ordine

di trasferire la quasi totalità del denaro su un conto esterno alla banca

attrice era stato dettato dalla sua volontà di procacciarsi un profitto, riconoscendo

con ciò l’intenzionalità del suo agire; abbondanzialmente (considerando 15),

preso atto che il convenuto - come già accennato - si era rifiutato di sottoporsi

all’interrogatorio formale e che in tali circostanze giusta l’art. 276 cpv. 2

CPC si potevano ritenere veri i fatti che si volevano provare con le relative domande,

il primo giudice, dall’insieme delle domande formulate dall’attrice al

convenuto, ha desunto ulteriori indizi, che, apprezzati nel quadro globale,

conducevano anch’essi al convincimento che l’attore fosse a conoscenza del

fatto che la banca aveva bonificato il suo conto con un importo superiore al

dovuto e che, cosciente di questo, egli abbia intenzionalmente agito al fine di

procurarsi un indebito arricchimento. Ora, in questa sede, il convenuto si è limitato

a contestare quanto contenuto nel considerando 13 e in parte nel considerando

14.

della sentenza, ovvero che dalle testimonianze di K__________ __________ e

di A__________ __________ e da alcuni indizi si potesse desumere che l’utilizzo

illecito da parte sua dei beni accreditatigli erroneamente fosse avvenuto con

l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto. Il rilievo può in generale

essere condiviso, atteso che da quelle testimonianze e da quegli indizi si

potrebbe tutt’al più concludere che il convenuto sapeva di aver ricevuto un

importo superiore a quello dovuto, ma non anche che il successivo impiego da

parte sua di quei denari era avvenuto con l’intenzione di rendere difficoltosa

o addirittura impossibile la domanda di restituzione della banca e con ciò di

arricchirsi. Sennonché, con il gravame, il convenuto, il quale adduce per la prima

volta in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),

sulla base della testimonianza di K__________ __________, di essere stato

informato da quest’ultima che i soldi arrivati in banca erano più di quelli che

ci si aspettava e dunque di essere stato in buona fede al momento della

ricezione di quel denaro, conclusione questa che per altro appare di per sé - e

a maggior ragione alla luce del tenore del doc. G (il rimborso del 50% di

79'674 quote, ad un corso di € 463.53, dà infatti € 18'465.64 e non €

35'931.29) - troppo sbrigativa tanto più che il momento rilevante sarebbe

semmai quello dell’utilizzo dei valori accreditatigli, non ha però contestato

l’ulteriore circostanza evocata dal Pretore nel considerando 14 a comprova del

suo agire intenzionale, ovvero che egli doveva pure essere a conoscenza

dell’ammontare di tale rimborso già per il fatto che a suo tempo aveva dato

ordine di disinvestire; ma soprattutto, e qui è il punto, non ha contestato

quanto riportato dal Pretore, a titolo abbondanziale, al considerando 15,

ovvero che dal rifiuto del convenuto di sottoporsi all’interrogatorio formale si

poteva desumere che egli fosse consapevole che il denaro accreditatogli non era

di sua spettanza e che nondimeno lo avesse intenzionalmente impiegato al fine

di procurarsi un indebito arricchimento. La mancata contestazione con l’appello

di quest’ultimo assunto pretorile, che costituiva una motivazione indipendente

ed alternativa, fa sì che lo stesso debba essere considerato processualmente

assodato (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 19 ad art. 309 e m. 30 ad art. 307), con la conclusione che anche

il presupposto soggettivo del reato risulta essere adempiuto. A ben vedere, il

giudizio pretorile è del resto ineccepibile, la mancata risposta del convenuto

alle domande d’interrogatorio formale ed in particolare alla domanda n. 14 con

cui gli sarebbe stato chiesto di spiegare per quale motivo aveva improvvisamente

deciso di trasferire altrove tutta la liquidità presente sul conto, potendo in

effetti essere intesa dal giudice (art. 276 cpv. 2 CPC) quale prova della sua

intenzione di ostacolare o vanificare le pretese risarcitorie della

controparte.

5.

Dovendosi

pertanto ritenere che il convenuto si era reso colpevole del reato penale di impiego illecito di valori patrimoniali e che la pretesa

attorea, di per sé non contestata nel suo ammontare, non era con ciò

prescritta, se ne deve concludere, a conferma del giudizio pretorile, per la

reiezione del gravame.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

su un valore litigioso di fr. 26'154.-, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 novembre 2006 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr. 50.-

Totale fr.

550.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster