12.2006.204
Banca - versamento erroneo al cliente - arricchimento indebito - prescrizione - illecito penale
23 novembre 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.204
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, IICCA
Titolo:
Banca - versamento erroneo al cliente - arricchimento indebito - prescrizione - illecito penale
AZIONE IN RIPETIZIONE
BANCA
IMPIEGO ILLECITO DI VALORI PATRIMONIALI
PRESCRIZIONE
art. 60 cpv. 2 CO
art. 62 CO
art. 141bis CPS
Incarto n.
12.2006.204
Lugano
23 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.33
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 15
marzo 2005 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP
1 attualmente di ignota dimora
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 26'154.- oltre interessi al 5% dal 26 agosto 2002, domanda avversata
dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 10 ottobre 2006 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 2 novembre 2006, con cui
chiede l’annullamento del querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 7 dicembre 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il
20 giugno 2000 AP 1 ha aperto presso la succursale __________ di AO 1 il conto
corrente e di deposito __________, sottoscrivendo la relativa documentazione
bancaria (cfr. plico doc. B).
B. Il
6 luglio 2000, tramite la banca, egli ha acquistato 79'674 parti del fondo __________,
ad un corso di € 627.55, per un corrispettivo di € 51'049.43, pari a fr.
78'319.- (doc. C). I titoli così acquistati sono stati attribuiti al suo
deposito ed il prezzo di acquisto è stato addebitato al suo conto corrente.
C. Nel
febbraio 2001 egli ha dato ordine alla banca di vendere le parti del fondo. Con
fax 11 giugno 2001 (doc. E) la banca depositaria del fondo in questione, la
succursale di __________ della C__________ ____________________, informava AO 1
che l’indomani avrebbe provveduto, ad un corso di € 463.53, a rimborsarle circa
il 50% dell’importo ricavato dalla vendita, ovvero € 18'465.64, ciò che ha
indotto AO 1, a ricevimento del denaro, ad accreditare il conto __________, in
data 18 giugno 2001, di una somma, dedotte le spese e le commissioni, di fr.
27'383.10 (doc. F): a quel momento la banca aveva indicato al cliente che
l’importo accreditato costituiva il 50% del totale. Poi, a seguito del
ricevimento della comunicazione 10 luglio 2002 della C__________ __________
(doc. I), interpretata erroneamente da AO 1, quest’ultima il 12 luglio 2002 (doc.
G), invece di accreditare sul conto __________ solo il controvalore di €
18'465.64, corrispondente alla seconda rata del 50% del valore di liquidazione
dei fondi, ha accreditato fr. 52'751.20, pari al controvalore, dedotte le spese
e le commissioni, di € 36'931.29: anche in questo caso al cliente veniva indicato
che si trattava del rimborso del 50%.
D. Il
26 agosto 2002 il cliente ha dato telefonicamente istruzioni a AO 1 di
trasferire fr. 53'000.- dal suo conto corrente ad un altro conto a lui
intestato presso __________ di __________, lasciando sulla relazione bancaria unicamente
fr. 720.20 (doc. H, L).
E. In
data 21 novembre 2002 AO 1, accortasi dell’errore in cui era incorsa, ha provveduto
a stornare l’operazione effettuata il precedente 12 luglio (doc. M) ed ha nel
contempo accreditato sul conto del cliente solo il controvalore di € 18'465.64,
ovvero, dedotte le spese e le commissioni, fr. 26'362.10 (doc. N), di modo che
il conto presentava ora un saldo passivo di fr. 25'668.90 (doc. O). Con lettera
31 dicembre 2002 (doc. Z), il cliente ha tuttavia contestato l’operazione di storno
ed ha a sua volta chiesto di versare, a liquidazione del conto, il saldo
rettificato in fr. 720.20 su un altro conto a lui intestato presso il __________
di __________, senza però ottenere riscontro.
Non
avendo il cliente dato seguito alla richiesta di rimborso del saldo del conto,
che nel frattempo era aumentato a fr. 26'154.- (doc. O), formulata nei suoi
confronti il 21 febbraio 2003 (doc. Q), si è resa necessaria la presente causa.
F. Per
completezza, va aggiunto che nel frattempo la banca ha inoltrato il 1° dicembre
2004 un’istanza di sequestro (doc. AA) nei confronti del cliente innanzi al
Bezirksgericht di __________. Il sequestro, inizialmente accordato (doc. BB), è
stato poi revocato a seguito dell’opposizione del cliente, ritenuta fondata sia
dal Bezirksgericht di __________ (doc. CC) sia dall’Obergericht del Canton __________
(doc. 3). Va pure aggiunto che il 21 dicembre 2004 la banca ha fatto spiccare
nei confronti del cliente, per fr. 26'154.- più interessi al 5% dal 1° luglio
2002, il PE n. __________ del Betreibungsamt di __________ (doc. FF), a cui è
stata interposta opposizione.
G. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 26'154.- più interessi al
5% dal 26 agosto 2002, rilevando come la sua pretesa, volta alla rifusione del
saldo negativo del conto corrente dopo la giustificata e legittima operazione
di storno, fosse chiaramente di natura contrattuale, il rapporto bancario tra le
parti essendo tuttora in essere; rispettivamente come il comportamento del
convenuto, che il 26 agosto 2002 aveva ordinato il trasferimento di fr.
53'000.- con la consapevolezza che parte di tale importo non gli spettava ed
era confluita per errore sul suo conto, integrasse la fattispecie oggettiva e
soggettiva del reato penale di impiego illecito di valori patrimoniali secondo
l’art. 141bis CP e con ciò fosse costituivo dell’atto illecito civile giusta
l’art. 41 CO; mentre il titolo giuridico dell’arricchimento indebito trovava
applicazione in via sussidiaria.
H. Il
convenuto si è opposto alla petizione, sollevando in ordine l’eccezione di res
iudicata siccome sulla questione già si erano pronunciati il Bezirksgericht
di __________ e l’Obergericht del Canton __________, ed eccependo nel merito,
per quanto qui interessa, l’intervenuta prescrizione della pretesa attorea,
atteso come da una parte la stessa non fosse di natura contrattuale, ma fosse retta
dalle norme sull’indebito arricchimento, e dall’altra nemmeno fossero date le
condizioni e le premesse per una pretesa di risarcimento per atto illecito
segnatamente in applicazione dell’art. 141bis CP.
I. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione. Respinta
senz’altro l’eccezione di res iudicata, il giudice di prime cure ha
dapprima ritenuto, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, che
la pretesa attorea era retta dalle norme sull’indebito arricchimento e che in
concreto il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 67 cpv. 1 CO era
scaduto. Nel prosieguo ha tuttavia osservato che nell’agire del convenuto era
ravvisabile una responsabilità per atto illecito, nella misura in cui questi si
era reso colpevole del reato di impiego illecito di valori patrimoniali secondo
l’art. 141bis CP. Ora, preso atto dell’art. 60 cpv. 2 CO, secondo cui, se
l’azione di risarcimento o di riparazione deriva da un atto punibile, a
riguardo del quale la legislazione penale prevede una prescrizione più lunga,
questa si applica anche all’azione civile, e rilevato che la legislazione
penale prevedeva, in un caso del genere, un termine di prescrizione settennale
(art. 70 cpv. 1 lett. c CP), più lunga dunque di quella annuale prevista
dall’art. 60 cpv. 1 CO, egli è giunto alla conclusione che la pretesa fatta
valere con la petizione non era prescritta.
L. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di annullare il querelato
giudizio, contestando che il suo comportamento potesse essere costitutivo del
reato di cui all’art. 141bis CP. Ne conclude che la petizione era da respingere
siccome prescritta.
Di
diverso avviso l’attrice, la quale con le sue osservazioni postula la reiezione
del gravame, ribadendo tra l’altro il carattere contrattuale della pretesa e
con ciò l’esistenza di un termine di prescrizione decennale.
Considerandi
in diritto:
1.
Preliminarmente
occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il
fatto che con lo stesso è stato domandato l’annullamento del primo giudizio,
senza però che nella motivazione dell’atto siano stati evocati motivi tali da
giustificare un tale provvedimento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1
ad art. 307), e non è invece stata chiesta, in riforma del querelato giudizio,
la reiezione della petizione. Nel caso di specie il quesito va risolto per la
negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la
sanzione della nullità va applicata con cautela e che non può essere
considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia
comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella
misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale
non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 18 ad art. 309). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che
il convenuto, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di
riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, nei
considerandi d’appello ha lasciato chiaramente intendere che “la causa” era “da
rigettare” per intervenuta prescrizione della pretesa attorea; d’altro canto la
controparte, che non ha ritenuto di evidenziare questa situazione, neppure ha
preteso di aver patito dalla stessa un eventuale pregiudizio.
2.
Va
parimenti respinta la critica, questa sì sollevata formalmente, con cui
l’attrice ha rimproverato alla controparte, ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC, di non aver sufficientemente motivato il gravame, specialmente nella
misura in cui lo stesso non comprendeva l’esposizione dei fatti rilevanti per
il giudizio. In realtà la motivazione dell’appello è ampiamente sufficiente e
permette di individuare le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il
convenuto a postulare la modifica del primo giudizio. La stessa attrice ne è
del resto cosciente, tanto è vero che è stata perfettamente in grado di
prendere posizione sulle stesse.
3.
Ammessa
con ciò la ricevibilità in ordine dell’appello, per il resto non problematica, si
tratta innanzitutto di esaminare quale sia la natura giuridica della pretesa
litigiosa, ritenuto che se, come preteso dall’attrice con le osservazioni, si
dovesse confermare la sua natura contrattuale e con ciò l’esistenza di un
termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), si dovrebbe, già solo per tale
motivo, respingere il gravame e confermare il primo giudizio.
In
realtà la decisione di negare alla pretesa attorea il carattere contrattuale e
di ritenerla fondata sulle norme dell’indebito arricchimento non presta il fianco
a critiche. Il Tribunale federale, nella sentenza citata dal Pretore (ICCTF 14
luglio 2006,4C.86/2006, nel frattempo pubblicata in DTF 132 III 609), ha in
effetti rammentato che nel caso in cui una banca, per errore, provvede a
versare ad un suo cliente una somma superiore a quella che avrebbe dovuto
corrispondergli, questa può di principio pretenderne la rifusione con un’azione
fondata sull’indebito arricchimento (consid. 5.3.5), fermo restando che, se la
somma in questione si trova ancora sul conto del cliente, essa, senza essere
tenuta a far capo all’azione dell’art. 62 CO, ha altresì la possibilità di stornare
unilateralmente l’operazione (consid. 5.3.6). Nel caso di specie, allorché, il
21.
novembre 2002, l’attrice ha provveduto a stornare l’operazione del 12 luglio
2002, sul conto del convenuto vi era unicamente un importo di fr. 720.20, per
cui solo per tale somma, ma non per gli ulteriori fr. 26'154.- qui azionati,
essa non doveva più far capo all’azione di indebito arricchimento. Il fatto che
l’attrice abbia nondimeno effettuato lo storno anche per questa somma, così che
il conto del convenuto è andato in dare in tale misura, non modifica la
situazione, anche perché quest’ultimo ha tempestivamente contestato
l’operazione (doc. Z) e in tal modo ha fatto sì che il saldo non fosse oggetto
di novazione (art. 117 cpv. 2 CO); e in ogni caso è tutt’altro che scontato, e
la questione può rimanere irrisolta, che l’eventuale riconoscimento del saldo
da parte sua avrebbe comportato la modifica della natura giuridica della
pretesa volta alla restituzione del saldo, da pretesa fondata sull’indebito
arricchimento a pretesa di carattere contrattuale.
In
tali circostanze, è senz’altro a ragione che il Pretore, ritenendo di potersi
pronunciare - il suo giudizio in proposito è ineccepibile e allo stesso si può
qui tranquillamente rinviare - sulle eccezioni sollevate dal convenuto in sede
di risposta nonostante non fosse noto il domicilio di costui, ha concluso che
la pretesa qui azionata, nella misura in cui si fondava sull’indebito
arricchimento, era prescritta ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 CO.
4.
Resta
da esaminare se al convenuto, come ritenuto dal Pretore e contestato in questa
sede da quest’ultimo, possa essere imputato il reato di impiego illecito di
valori patrimoniali secondo l’art. 141bis CP, atteso che in tale evenienza nel
suo comportamento sarebbe ravvisabile anche una responsabilità per atto
illecito, che sarebbe pacificamente retta da un termine di prescrizione
settennale (art. 60 cpv. 2 CO in relazione all’art. 70 lett. c CP), in concreto
pacificamente non ancora trascorso.
Affinché
si possa applicare l’art. 60 cpv. 2 CO, occorre che la pretesa civile si lasci
effettivamente ricondurre ad un illecito penale, ritenuto che se, come nel caso
concreto, non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio
sulla questione spetterà al giudice civile, che si pronuncerà in proposito a
titolo pregiudiziale (Brehm, Berner Kommentar, N. 71 ad art. 60 CO). Nel caso di specie questa
Camera deve pertanto esaminare se il convenuto si sia reso colpevole del reato
di cui all’art. 141bis CP, ciò che si verifica quando qualcuno impiega
indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo
possesso in modo indipendente dalla sua volontà.
4.1
Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto rilevato che nel caso di
specie, il 12 luglio 2002, il convenuto era venuto in possesso dei € 18'465.65
(pari a fr. 26'389.10) versati in più dall’attrice, in modo indipendente dalla
sua volontà, così che la prima condizione oggettiva del reato era adempiuta.
L’assunto pretorile, per altro non censurato in questa sede, è corretto, la
giurisprudenza avendo già avuto modo di confermare l’applicazione della norma
in caso di doppio pagamento, per svista, da parte di una banca (DTF 131 IV 11
consid. 3.1.2).
4.2
Il
Pretore ha in seguito osservato che con l’ordine di trasferimento impartito il
26.
agosto 2002 il convenuto aveva di fatto impedito la restituzione di quanto
erroneamente percepito, cagionando un danno patrimoniale alla banca e,
ritenendo con ciò pacifica l’esistenza di un nesso causale tra l’atto illecito
e il danno patito dall’attrice, ha considerato adempiuto anche il secondo
presupposto oggettivo della norma. In questa sede il convenuto contesta di aver
impiegato illecitamente quegli importi ai sensi della disposizione di legge e
ritiene comunque di non aver danneggiato la controparte.
4.2.1
A
sostegno dell’inesistenza di un impiego illecito da parte sua del denaro
versato erroneamente sul suo conto, il convenuto adduce da una parte che non
era stato provato che egli avesse utilizzato quella somma senza tenere a
disposizione con altri mezzi i corrispondenti valori patrimoniali, senza in
realtà avvedersi che mai in precedenza, se non in questa sede e quindi
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), egli aveva preteso e tanto meno
provato di aver tenuto a disposizione della controparte l’equivalente di quanto
pervenutogli a quel momento, tanto più che nemmeno è scontato che la
circostanza, quand’anche fosse stata debitamente allegata e provata, avrebbe escluso
l’applicazione della norma (la questione è stata lasciata irrisolta in DTF 126
IV 209 consid. 2d); ed oltretutto avendo rifiutato di sottoporsi
all’interrogatorio formale, in cui gli sarebbe stato pure chiesto di
pronunciarsi sulla destinazione e l’uso del denaro erroneamente accreditatogli
(domande n. 15 seg.), ben si poteva concludere, in applicazione dell’art. 276
cpv. 2 CPC, che lo stesso sia stato effettivamente utilizzato indebitamente. Dall’altra
egli pretende che il semplice trasferimento del denaro su un altro conto non
rappresentava un uso illegale, ma anche in questo caso la sua argomentazione difensiva
cade nel vuoto, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza essendosi
espresse in termini opposti (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 141bis CP; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ª
ed., Zurigo 2003, p. 155; DTF 87 IV 115, 126 IV 209 consid. 2c/aa e bb; contra:
Arzt, Vom Bargeld zum Buchgeld
als Schutzobjekt im neuen Vermögensstrafrecht, in Recht 1995 p. 136; pure contrari, ma a condizione che l’autore
disponga di valori patrimoniali equivalenti: Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil I, Berna 2003, § 14 n. 15 e Niggli, Basler Kommentar, N. 27 e 32 ad
art. 141bis CP, ritenuto che per quest’ultimo il caso è però diverso se l’autore
ha espressamente rifiutato la restituzione dell’indebito), tanto più che il
convenuto, contestando nel dicembre 2002 l’operazione di storno, di cui ha
chiesto l’annullamento (doc. Z), e poi rendendosi irreperibile, si è opposto
alla restituzione di quanto ricevuto erroneamente, ciò che pure è costitutivo
di un impiego illecito ai sensi della norma (Rehberg/Schmid/Donatsch,
op. cit., ibidem; Niggli, op.
cit., N. 20 e 30; Stratenwerth/Wohlers,
StGB-Handkommentar, Berna 2007, N. 2 ad art. 141bis CP; DTF 87 IV 115; contra,
sia pure con il distinguo di cui si è detto: Arzt,
op. cit., ibidem; Stratenwerth/Jenny,
op. cit. ibidem).
4.2.2
Il
convenuto rileva, a ragione, che l’esistenza di un danno patrimoniale a carico
del leso costituisce in generale un ulteriore presupposto oggettivo per
l’applicazione della norma (Niggli,
op. cit., N. 34 ad art. 141bis CP), ma non può essere seguito laddove ritiene
che nel caso particolare non sarebbe stato provato che l’attrice avesse subito
un tale danno. In effetti, a parte il fatto che in base alla dottrina il danno
patrimoniale può anche consistere in una semplice messa in pericolo del
patrimonio (Niggli, op. cit., N.
35.
ad art. 141bis CP), che in concreto è pacificamente avvenuta, nella
fattispecie è incontestabile che, a seguito del comportamento del convenuto,
l’attrice ha subito un danno, atteso che prima dell’utilizzo illecito da parte
di quest’ultimo delle somme erroneamente accreditategli essa risultava essere
proprietaria delle stesse - che oltretutto, se ancora presenti sul conto, essa
avrebbe potuto legittimamente stornare a suo favore (cfr. supra, consid.
3) - ed il convenuto solo titolare di una pretesa creditoria nei suoi confronti,
mentre dopo quell’utilizzo era quest’ultimo ad essere divenuto proprietario delle
somme e l’attrice disponeva unicamente di una pretesa creditoria nei suoi
confronti.
4.3
Dal
punto di vista soggettivo, la norma risulta applicabile solo nel caso in cui
l’autore abbia avuto l’intenzione di impiegare indebitamente,
a profitto proprio o altrui, i valori patrimoniali venuti in suo possesso in
modo indipendente dalla sua volontà. Nel querelato giudizio il Pretore,
sulla base delle testimonianze di K__________ __________, funzionaria
dell’attrice, e di A__________ __________, amministratore patrimoniale del
convenuto (cfr. considerando 13), nonché sulla base di altri indizi (cfr.
considerando 14) è giunto alla conclusione da una parte che il convenuto sapeva
che l’importo ricevuto con il secondo rimborso era troppo alto e che quindi una
parte di esso non era di sua spettanza, e dall’altra che il susseguente ordine
di trasferire la quasi totalità del denaro su un conto esterno alla banca
attrice era stato dettato dalla sua volontà di procacciarsi un profitto, riconoscendo
con ciò l’intenzionalità del suo agire; abbondanzialmente (considerando 15),
preso atto che il convenuto - come già accennato - si era rifiutato di sottoporsi
all’interrogatorio formale e che in tali circostanze giusta l’art. 276 cpv. 2
CPC si potevano ritenere veri i fatti che si volevano provare con le relative domande,
il primo giudice, dall’insieme delle domande formulate dall’attrice al
convenuto, ha desunto ulteriori indizi, che, apprezzati nel quadro globale,
conducevano anch’essi al convincimento che l’attore fosse a conoscenza del
fatto che la banca aveva bonificato il suo conto con un importo superiore al
dovuto e che, cosciente di questo, egli abbia intenzionalmente agito al fine di
procurarsi un indebito arricchimento. Ora, in questa sede, il convenuto si è limitato
a contestare quanto contenuto nel considerando 13 e in parte nel considerando
14.
della sentenza, ovvero che dalle testimonianze di K__________ __________ e
di A__________ __________ e da alcuni indizi si potesse desumere che l’utilizzo
illecito da parte sua dei beni accreditatigli erroneamente fosse avvenuto con
l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto. Il rilievo può in generale
essere condiviso, atteso che da quelle testimonianze e da quegli indizi si
potrebbe tutt’al più concludere che il convenuto sapeva di aver ricevuto un
importo superiore a quello dovuto, ma non anche che il successivo impiego da
parte sua di quei denari era avvenuto con l’intenzione di rendere difficoltosa
o addirittura impossibile la domanda di restituzione della banca e con ciò di
arricchirsi. Sennonché, con il gravame, il convenuto, il quale adduce per la prima
volta in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC),
sulla base della testimonianza di K__________ __________, di essere stato
informato da quest’ultima che i soldi arrivati in banca erano più di quelli che
ci si aspettava e dunque di essere stato in buona fede al momento della
ricezione di quel denaro, conclusione questa che per altro appare di per sé - e
a maggior ragione alla luce del tenore del doc. G (il rimborso del 50% di
79'674 quote, ad un corso di € 463.53, dà infatti € 18'465.64 e non €
35'931.29) - troppo sbrigativa tanto più che il momento rilevante sarebbe
semmai quello dell’utilizzo dei valori accreditatigli, non ha però contestato
l’ulteriore circostanza evocata dal Pretore nel considerando 14 a comprova del
suo agire intenzionale, ovvero che egli doveva pure essere a conoscenza
dell’ammontare di tale rimborso già per il fatto che a suo tempo aveva dato
ordine di disinvestire; ma soprattutto, e qui è il punto, non ha contestato
quanto riportato dal Pretore, a titolo abbondanziale, al considerando 15,
ovvero che dal rifiuto del convenuto di sottoporsi all’interrogatorio formale si
poteva desumere che egli fosse consapevole che il denaro accreditatogli non era
di sua spettanza e che nondimeno lo avesse intenzionalmente impiegato al fine
di procurarsi un indebito arricchimento. La mancata contestazione con l’appello
di quest’ultimo assunto pretorile, che costituiva una motivazione indipendente
ed alternativa, fa sì che lo stesso debba essere considerato processualmente
assodato (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 19 ad art. 309 e m. 30 ad art. 307), con la conclusione che anche
il presupposto soggettivo del reato risulta essere adempiuto. A ben vedere, il
giudizio pretorile è del resto ineccepibile, la mancata risposta del convenuto
alle domande d’interrogatorio formale ed in particolare alla domanda n. 14 con
cui gli sarebbe stato chiesto di spiegare per quale motivo aveva improvvisamente
deciso di trasferire altrove tutta la liquidità presente sul conto, potendo in
effetti essere intesa dal giudice (art. 276 cpv. 2 CPC) quale prova della sua
intenzione di ostacolare o vanificare le pretese risarcitorie della
controparte.
5.
Dovendosi
pertanto ritenere che il convenuto si era reso colpevole del reato penale di impiego illecito di valori patrimoniali e che la pretesa
attorea, di per sé non contestata nel suo ammontare, non era con ciò
prescritta, se ne deve concludere, a conferma del giudizio pretorile, per la
reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
su un valore litigioso di fr. 26'154.-, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 novembre 2006 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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