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Decisione

12.2006.206

Diritto del lavoro. Arbitrato.

9 luglio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e giuridico, incluse le

offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle prove e di prendere posizione sulle stesse per

quanto ciò possa risultare rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid.

2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo

1993, 2ª edizione, p. 208). La

violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta valere,

pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta conoscenza,

senza attendere l'emanazione

del lodo (DTF 119 II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid.

2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004,

n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt,

op. cit., p. 208 e 214; Jolidon,

op. cit., n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).

5.2 La

ricorrente sostiene che la decisione 19 maggio 2006 della CPC non è motivata. A

torto. La CPC ha spiegato, ancorché in modo succinto (tre righe) di aver

ritenuto prevalente l'art. 27

cpv. 1 OAINF sull'art. 43 ROCA.

Ciò era sufficiente a comprendere i motivi per cui la CPC si era pronunciata in

un modo piuttosto che in un altro, offrendo così la possibilità di impugnazione

relativa al merito della causa (cfr. Petralli-Zeni,

Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi

ricorrenti, in RtiD I-2004, p. 674 in alto con riferimenti). Nemmeno si può

condividere la tesi della ricorrente secondo la quale anche il lodo arbitrale 4

ottobre 2006 della CSR non sarebbe sufficientemente motivato. Come già detto

(sopra, consid. 2), il Tribunale arbitrale ha illustrato compiutamente la sua

posizione, specificando che non era intenzione delle parti contrattuali al ROCA

sovraindennizzare il lavoratore impedito da malattia o infortunio ad adempiere

le sue funzioni. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato.

5.3 Nel

caso precipuo, è vero che, come indicato nel ricorso, nelle sue "controsservazioni"

21 agosto 2006 la ricorrente ha chiesto alla CSR di voler acconsentire alla sua

audizione e a quella della sua legale (pag. 13). È però altrettanto vero che il

Tribunale arbitrale, al termine dello scambio degli allegati, aveva comunicato

alle parti, il 29 agosto 2006, di aver già esaminato a fondo l'incarto ma che, in considerazione del fatto

che era necessario un esame ancor più approfondito e che un membro era assente

durante il mese di settembre, si sarebbe riunito per emettere il lodo a inizio

ottobre, senza accennare a udienza e audizione della ricorrente. Dal carteggio

processuale non emerge – e nemmeno la ricorrente lo invoca – che dopo tale

comunicazione essa abbia obiettato alcunché. In tali circostanze, si può

ritenere perento il diritto della dipendente di censurare in questa sede l'assenza di istruttoria sulle prove da lei

indicate nelle controosservazioni. Non torna pertanto conto esaminare se le

medesime sarebbero eventualmente state rilevanti per l'esito della lite. Stessa argomentazione vale per la mancanza di

udienza lamentata dalla ricorrente, dato che essa si è potuta esprimere sia con

il ricorso che con le sue "controsservazioni" e nemmeno sostiene, d'altra parte, di non aver potuto far valere

compiutamente le sue tesi e pronunciarsi su quelle di controparte. Al riguardo,

non giova alla ricorrente argomentare che in ogni caso il tribunale deve

tutelare il lavoratore "quantomeno dal punto di vista procedurale". La

procedura arbitrale deve rispettare i principi di semplicità, di rapidità e di

gratuità e l'arbitro deve

stabilire d'ufficio i fatti e

apprezzare liberamente le prove (Wyler, Droit du travail, Berna 2003, pag.

468). Non risulta che nella fattispecie la procedura arbitrale sia stata

difforme a quanto prescritto dall’art. 343 CO, né che la ricorrente abbia

insistito per avere un’istruttoria sulle prove da lei offerte. Al riguardo le

censure della ricorrente sono quindi infondate.

5.4 Nella

fattispecie, la CPC ha deciso a parità di voti (5 favorevoli, 5 contrari),

sicché non era riunito il requisito della maggioranza semplice prescritto

dall’art. 68 cfr. 1 ROCA. Tuttavia, secondo il cfr. 4 del disposto testé

menzionato, "se la CPC nell'esame di una vertenza non riesce ad esprimere una maggioranza, il

ricorrente entro 30 giorni dalla notifica potrà chiedere alla CSR di

pronunciarsi". Il lodo arbitrale può essere impugnato con un ricorso per

nullità unicamente se il vizio invocato ha influito negativamente sull'esito della vertenza (Rüede/Hadenfeldt,

op. cit., pag. 341 in alto). La ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio dal

fatto che la decisione della CPC non era stata presa a maggioranza, poiché ha

comunque avuto la possibilità di adire la CSR, che si è pronunciata sulla

questione. La ricorrente chiede pertanto a torto l'annullabilità del lodo arbitrale in virtù dell'art. 36 lett. d CIA.

6. La

ricorrente ritiene che il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario per tutta una

serie di motivi. Prima di passare in rassegna le singole censure ricorsuali, va

rilevato, a titolo di premessa, che a questa Camera, investita di un ricorso

per nullità ai sensi dell'art.

36 lett. f CIA, compete unicamente di vagliare se la decisione querelata sia

inficiata di arbitrio siccome fondata su una valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove o perché essa viola gravemente una norma o un

principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in

modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Rep.

1985 p. 149; Jolidon, op. cit.,

n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,

op. cit., p. 345 segg.). Ciò non è dato se la sentenza è semplicemente

discutibile, rispettivamente se un'altra soluzione fosse stata concepibile o

persino preferibile. In quest'evenienza

l'autorità investita di un

ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che

la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L'arbitrio deve infine concernere il

risultato della decisione e non solo la sua motivazione (DTF 129 I 173

consid. 3.1).

6.1 La

ricorrente ritiene anzitutto che l'art. 27 OAINF è applicabile unicamente nella relazione fra l'assicurazione infortuni e il datore di

lavoro. Tra quest'ultimo e il

lavoratore vige invece l'art.

43 cfr. 1 ROCA, secondo il quale il dipendente ha diritto al salario completo (100%)

per i primi 6 mesi dall'infortunio

(ricorso, pag. 4). Se non che, la tesi della prevalenza del diritto federale

(ossia della OAINF) sul ROCA non è quella assunta dal Tribunale arbitrale,

bensì, come affermato dalla stessa ricorrente, dalla controparte. Il Tribunale

arbitrale non ha invero applicato l'art. 27 OAINF perché prevalente sull'art. 43 cfr. 1 ROCA, bensì per altri motivi. Secondo la CSR l'art. 43 cfr. 1 ROCA non era stato violato

dalla datrice di lavoro, poiché durante l'ospedalizzazione nello stipendio doveva essere computata anche la

parte prestata in natura, ossia i costi di sostentamento che la dipendente non

doveva affrontare. La decurtazione di fr. 20.- giornalieri non è stata poi adottata in virtù dell'applicazione dell'art. 27 OAINF, ma perché secondo una giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni il principio della partecipazione ai costi di degenza

ospedaliera prescrive di tener conto che le persone ricoverate non hanno in

generale spese di sostentamento durante tale soggiorno, di modo che nella

fattispecie si poteva ritenere che tale parte di stipendio in natura doveva

ammontare almeno a fr. 1'560.-

(ossia a fr. 20.- per i 78 giorni di degenza). Il ricorso per nullità deve

riferirsi alla decisione del Tribunale arbitrale, e non all'atteggiamento della controparte (cfr. II

CCA 26 aprile 1999 inc. 12.1998.290 consid. 9). Ne consegue che, con tale

censura, la ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione del tribunale

arbitrale, di modo che al riguardo il ricorso è finanche irricevibile (art. 329

cpv. 2 lett. e CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio dell'art. 3 cpv. 3 DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA; cfr. anche

Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 8 ad art. 329 CPC).

6.2 Secondo

la ricorrente, la CSR avrebbe inoltre interpretato in maniera arbitraria l'art. 43 cfr. 1 ROCA. Essa sostiene che tale

articolo non indica la possibilità di trattenute da parte del datore di lavoro

e non opera alcuna distinzione tra infortunio con o senza ospedalizzazione. Per

tacere del fatto che il contratto prevede il versamento in denaro dello stipendio

e non la sua corresponsione in natura (ricorso, pag. 5). L'articolo testé menzionato prevede il

diritto del dipendente impedito a lavorare per malattia o infortunio non

professionale a percepire "l'intero stipendio" per i primi 6 mesi. Nella versione 2006

(validità del contratto dal 1° gennaio 2006), poi, tale articolo prevede il

diritto al "salario completo" ("salario netto completo" nel

relativo estratto). Durante il procedimento arbitrale entrambe le parti hanno

equiparato quanto previsto nel ROCA al diritto a ricevere il "100% dello

stipendio" (ricorso 27 febbraio 2006 di RI 1, pag. 4; osservazioni 15

marzo 2006 della convenuta, pag. 3; ricorso 16 giugno 2006 di RI 1, pag. 3;

osservazioni 11 luglio 2006 della convenuta, pag. 3). Anche il Tribunale

arbitrale ha indicato che secondo l'art. 43 cfr. 1 ROCA il dipendente ha diritto al 100% dello stipendio

(pag. 2 in fondo). Gli arbitri hanno tuttavia reputato che in tale importo dev'essere compreso anche quanto risparmiato

dalla lavoratrice poiché degente in ospedale (spese di sostentamento). Se non

che, come affermato dalla ricorrente, il Regolamento ROCA non prevede alcuna

deduzione. Il testo del Regolamento, in entrambe le versioni citate sopra, è

peraltro chiaro e sancisce proprio il contrario di quello che il Tribunale

arbitrale ha invece deciso, ossia il diritto allo stesso salario cui il

dipendente avrebbe diritto se non fosse impedito senza sua colpa di lavorare.

Nel lodo arbitrale la CSR "ritiene non fosse intenzione delle parti

contrattuali permettere il riconoscimento di un sovraindennizzo sotto qualsiasi

forma" (pag. 2). Sulla scorta di quali documenti attestanti simile volontà

delle parti la CSR si sia basata non è tuttavia dato di sapere. Anzi, dalla

formulazione sembra che tale convinzione non sia suffragata dalla benché minima

risultanza. Per tacere del fatto che il principio del divieto del

sovraindennizzo, invocato anche dalla convenuta nella sue osservazioni 20

novembre 2006, è proprio al diritto delle assicurazione sociali (art. 69 LPGA) e

non è necessariamente applicabile a controversie di diritto privato. La

ricorrente ha quindi dimostrato la manifesta arbitrarietà del lodo e il suo

ricorso dev'essere pertanto accolto

per quanto concerne la richiesta di annullabilità della decisione della CSR.

7. Inammissible

è per contro la richiesta della ricorrente che postula la condanna, in sede

ricorsuale, della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi. Invero, al di fuori della fattispecie

prevista dall'art. 40 cfr. 3

CIA o qualora sia data l'incompetenza

del Tribunale arbitrale, questa Camera, se ammette il ricorso per nullità,

annulla il lodo (cfr. 1; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 354 seg.).

8. Trattandosi

di una vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla

giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 15 settembre

2004 inc. 12.2003.122 consid. 7). Le ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC; loc. cit.).

dichiara e pronuncia:

I. Il

ricorso per nullità 6 novembre 2006 di RI 1 è accolto.

§

Di conseguenza il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della Commissione speciale

di ricorso ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 16 giugno

2006 di RI 1 contro la decisione 19 maggio 2006 della Commissione paritetica

cantonale delle case per anziani è annullato.

Considerandi

II. Non

si prelevano né tasse di giustizia né spese. La CO 1 rifonderà alla ricorrente

fr. 400.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Commissione speciale di ricorso ROCA, casella postale 220, Lugano.

terzi implicati

PI 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 1'560.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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