12.2006.206
Diritto del lavoro. Arbitrato.
9 luglio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2006.206
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. Arbitrato.
ARBITRATO
LAVORO
art. 36 CIA
Incarto n.
12.2006.206
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire – quale autorità giudiziaria
competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi
arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato stesso – il ricorso per nullità presentato il 6 novembre
2006 da
RI 1
rappr. dall' RA 1
contro il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della Commissione
speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento
organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA),
la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 19 maggio 2006 della
Commissione paritetica cantonale nella vertenza che oppone la ricorrente alla
CO 1
ora rappr. dall' RA 2
chiedente
la nullità del loro arbitrale impugnato e la condanna della CO 1 al pagamento
di fr. 1'560.- oltre interessi
a RI 1;
ricorso
cui si oppone la convenuta con osservazioni 20 novembre 2006;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
considerato in fatto e in diritto:
1. RI 1 ha lavorato dal 1993 come terapista-animatrice alle dipendenze
della casa per anziani CO 1 di __________. Il 31 luglio 2005 essa è stata
vittima di un incidente della circolazione stradale, a seguito del quale è
stata ricoverata in ospedale per 78 giorni. Durante il periodo di degenza
ospedaliera, la CO 1 ha decurtato di fr. 20.- al giorno, in virtù dell'art. 27 cpv. 1 OAINF, lo stipendio
corrisposto alla lavoratrice (doc. E allegato al ricorso 27 febbraio 2006).
Quest'ultima ha sottoposto il
27 febbraio 2006 la fattispecie alla Commissione paritetica cantonale (in
seguito CPC), sostenendo da un lato di aver diritto, sulla base dell'art. 43 cfr. 1 ROCA, all'intero stipendio per i primi 6 mesi di impedimento
al lavoro, dall'altro che la
quota-parte di tredicesima ammonta a fr. 1'888.60 e non, come calcolato dalla CO 1, a fr. 1'573.80. Essa ha quindi chiesto il rimborso
di complessivi fr. 1'874.80
oltre interessi. Con decisione 19 maggio 2006 la CPC ha respinto il ricorso,
considerando l'art. 27 cpv. 1
OAINF prevalente sull'art. 43
cfr. 1 ROCA.
2. RI 1
ha adito la Commissione speciale di ricorso (in seguito CSR) – tribunale
arbitrale competente per dirimere le vertenze derivanti dal rapporto di lavoro
(art. 71 cfr. 3 ROCA) – chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi, ovvero al
versamento dei fr. 20.- detratti giornalmente dal suo stipendio. Con lodo arbitrale 4 ottobre 2006 la CSR ha respinto il gravame,
ritenendo che non era intenzione delle parti contrattuali al ROCA
sovraindennizzare il lavoratore impedito ad adempiere le sue funzioni da
malattia o infortunio. Considerato che durante l'ospedalizzazione la dipendente aveva risparmiato le spese di
sostentamento, si giustificava pertanto la riduzione dello stipendio di
complessivi fr. 1'560.-.
3. Con
ricorso per nullità 6 novembre 2006 RI 1 ha adito questa Camera, chiedendo l'annullamento della decisione 4 ottobre 2006
della CSR e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi, con protesta di
tasse spese e ripetibili. Nelle proprie osservazioni 20 novembre 2006 la
controparte propone l'irricevibilità
del gravame, in subordine la sua reiezione.
4. Il
rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale
è di carattere straordinario. Come un ricorso per cassazione, esso è
proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 3 ad art. 36
CIA; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella
giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag.
12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; II CCA 28
agosto 2002 inc. n. 12.2001.194). I motivi invocati devono essere indicati
esplicitamente dal ricorrente. In caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il
giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
5. La
ricorrente lamenta la violazione di una norma imperativa di procedura ai sensi
dell'art. 25 CIA e quindi l'esistenza del motivo di nullità previsto
dall'art. 36 lett. d CIA. Essa
intravede tale violazione anzitutto nel fatto che la CPC, violando il suo
diritto di essere sentita, non ha motivato la sua decisione. Quanto alla
motivazione del lodo arbitrale da parte della CSR, essa sarebbe "fin
troppo succinta". La ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un'udienza di discussione e dell'istruttoria, così come del fatto che la decisione della CPC sarebbe
stata presa senza la necessaria maggioranza semplice dei suoi membri (ricorso,
pag. 5 in fondo seg.).
5.1 Il
diritto di essere sentiti in procedura arbitrale ai sensi dell'art. 25 CIA scaturisce dallo stesso diritto
direttamente tutelato dall'art.
29 cpv. 2 Cost., ha una portata ad esso almeno pari e la sua violazione
equivale al diniego formale di giustizia (Jolidon, op. cit., n. 51 ad art. 25 CIA). Dal
profilo del contenuto, tale diritto significa in concreto che le parti devono
avere la possibilità di illustrare compiutamente le proprie tesi, di far valere
Fatti
i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e giuridico, incluse le
offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle prove e di prendere posizione sulle stesse per
quanto ciò possa risultare rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid.
2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo
1993, 2ª edizione, p. 208). La
violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta valere,
pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta conoscenza,
senza attendere l'emanazione
del lodo (DTF 119 II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid.
2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004,
n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 208 e 214; Jolidon,
op. cit., n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).
5.2 La
ricorrente sostiene che la decisione 19 maggio 2006 della CPC non è motivata. A
torto. La CPC ha spiegato, ancorché in modo succinto (tre righe) di aver
ritenuto prevalente l'art. 27
cpv. 1 OAINF sull'art. 43 ROCA.
Ciò era sufficiente a comprendere i motivi per cui la CPC si era pronunciata in
un modo piuttosto che in un altro, offrendo così la possibilità di impugnazione
relativa al merito della causa (cfr. Petralli-Zeni,
Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi
ricorrenti, in RtiD I-2004, p. 674 in alto con riferimenti). Nemmeno si può
condividere la tesi della ricorrente secondo la quale anche il lodo arbitrale 4
ottobre 2006 della CSR non sarebbe sufficientemente motivato. Come già detto
(sopra, consid. 2), il Tribunale arbitrale ha illustrato compiutamente la sua
posizione, specificando che non era intenzione delle parti contrattuali al ROCA
sovraindennizzare il lavoratore impedito da malattia o infortunio ad adempiere
le sue funzioni. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato.
5.3 Nel
caso precipuo, è vero che, come indicato nel ricorso, nelle sue "controsservazioni"
21 agosto 2006 la ricorrente ha chiesto alla CSR di voler acconsentire alla sua
audizione e a quella della sua legale (pag. 13). È però altrettanto vero che il
Tribunale arbitrale, al termine dello scambio degli allegati, aveva comunicato
alle parti, il 29 agosto 2006, di aver già esaminato a fondo l'incarto ma che, in considerazione del fatto
che era necessario un esame ancor più approfondito e che un membro era assente
durante il mese di settembre, si sarebbe riunito per emettere il lodo a inizio
ottobre, senza accennare a udienza e audizione della ricorrente. Dal carteggio
processuale non emerge – e nemmeno la ricorrente lo invoca – che dopo tale
comunicazione essa abbia obiettato alcunché. In tali circostanze, si può
ritenere perento il diritto della dipendente di censurare in questa sede l'assenza di istruttoria sulle prove da lei
indicate nelle controosservazioni. Non torna pertanto conto esaminare se le
medesime sarebbero eventualmente state rilevanti per l'esito della lite. Stessa argomentazione vale per la mancanza di
udienza lamentata dalla ricorrente, dato che essa si è potuta esprimere sia con
il ricorso che con le sue "controsservazioni" e nemmeno sostiene, d'altra parte, di non aver potuto far valere
compiutamente le sue tesi e pronunciarsi su quelle di controparte. Al riguardo,
non giova alla ricorrente argomentare che in ogni caso il tribunale deve
tutelare il lavoratore "quantomeno dal punto di vista procedurale". La
procedura arbitrale deve rispettare i principi di semplicità, di rapidità e di
gratuità e l'arbitro deve
stabilire d'ufficio i fatti e
apprezzare liberamente le prove (Wyler, Droit du travail, Berna 2003, pag.
468). Non risulta che nella fattispecie la procedura arbitrale sia stata
difforme a quanto prescritto dall’art. 343 CO, né che la ricorrente abbia
insistito per avere un’istruttoria sulle prove da lei offerte. Al riguardo le
censure della ricorrente sono quindi infondate.
5.4 Nella
fattispecie, la CPC ha deciso a parità di voti (5 favorevoli, 5 contrari),
sicché non era riunito il requisito della maggioranza semplice prescritto
dall’art. 68 cfr. 1 ROCA. Tuttavia, secondo il cfr. 4 del disposto testé
menzionato, "se la CPC nell'esame di una vertenza non riesce ad esprimere una maggioranza, il
ricorrente entro 30 giorni dalla notifica potrà chiedere alla CSR di
pronunciarsi". Il lodo arbitrale può essere impugnato con un ricorso per
nullità unicamente se il vizio invocato ha influito negativamente sull'esito della vertenza (Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., pag. 341 in alto). La ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio dal
fatto che la decisione della CPC non era stata presa a maggioranza, poiché ha
comunque avuto la possibilità di adire la CSR, che si è pronunciata sulla
questione. La ricorrente chiede pertanto a torto l'annullabilità del lodo arbitrale in virtù dell'art. 36 lett. d CIA.
6. La
ricorrente ritiene che il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario per tutta una
serie di motivi. Prima di passare in rassegna le singole censure ricorsuali, va
rilevato, a titolo di premessa, che a questa Camera, investita di un ricorso
per nullità ai sensi dell'art.
36 lett. f CIA, compete unicamente di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio siccome fondata su una valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove o perché essa viola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in
modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Rep.
1985 p. 149; Jolidon, op. cit.,
n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
op. cit., p. 345 segg.). Ciò non è dato se la sentenza è semplicemente
discutibile, rispettivamente se un'altra soluzione fosse stata concepibile o
persino preferibile. In quest'evenienza
l'autorità investita di un
ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che
la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L'arbitrio deve infine concernere il
risultato della decisione e non solo la sua motivazione (DTF 129 I 173
consid. 3.1).
6.1 La
ricorrente ritiene anzitutto che l'art. 27 OAINF è applicabile unicamente nella relazione fra l'assicurazione infortuni e il datore di
lavoro. Tra quest'ultimo e il
lavoratore vige invece l'art.
43 cfr. 1 ROCA, secondo il quale il dipendente ha diritto al salario completo (100%)
per i primi 6 mesi dall'infortunio
(ricorso, pag. 4). Se non che, la tesi della prevalenza del diritto federale
(ossia della OAINF) sul ROCA non è quella assunta dal Tribunale arbitrale,
bensì, come affermato dalla stessa ricorrente, dalla controparte. Il Tribunale
arbitrale non ha invero applicato l'art. 27 OAINF perché prevalente sull'art. 43 cfr. 1 ROCA, bensì per altri motivi. Secondo la CSR l'art. 43 cfr. 1 ROCA non era stato violato
dalla datrice di lavoro, poiché durante l'ospedalizzazione nello stipendio doveva essere computata anche la
parte prestata in natura, ossia i costi di sostentamento che la dipendente non
doveva affrontare. La decurtazione di fr. 20.- giornalieri non è stata poi adottata in virtù dell'applicazione dell'art. 27 OAINF, ma perché secondo una giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni il principio della partecipazione ai costi di degenza
ospedaliera prescrive di tener conto che le persone ricoverate non hanno in
generale spese di sostentamento durante tale soggiorno, di modo che nella
fattispecie si poteva ritenere che tale parte di stipendio in natura doveva
ammontare almeno a fr. 1'560.-
(ossia a fr. 20.- per i 78 giorni di degenza). Il ricorso per nullità deve
riferirsi alla decisione del Tribunale arbitrale, e non all'atteggiamento della controparte (cfr. II
CCA 26 aprile 1999 inc. 12.1998.290 consid. 9). Ne consegue che, con tale
censura, la ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione del tribunale
arbitrale, di modo che al riguardo il ricorso è finanche irricevibile (art. 329
cpv. 2 lett. e CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio dell'art. 3 cpv. 3 DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA; cfr. anche
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 8 ad art. 329 CPC).
6.2 Secondo
la ricorrente, la CSR avrebbe inoltre interpretato in maniera arbitraria l'art. 43 cfr. 1 ROCA. Essa sostiene che tale
articolo non indica la possibilità di trattenute da parte del datore di lavoro
e non opera alcuna distinzione tra infortunio con o senza ospedalizzazione. Per
tacere del fatto che il contratto prevede il versamento in denaro dello stipendio
e non la sua corresponsione in natura (ricorso, pag. 5). L'articolo testé menzionato prevede il
diritto del dipendente impedito a lavorare per malattia o infortunio non
professionale a percepire "l'intero stipendio" per i primi 6 mesi. Nella versione 2006
(validità del contratto dal 1° gennaio 2006), poi, tale articolo prevede il
diritto al "salario completo" ("salario netto completo" nel
relativo estratto). Durante il procedimento arbitrale entrambe le parti hanno
equiparato quanto previsto nel ROCA al diritto a ricevere il "100% dello
stipendio" (ricorso 27 febbraio 2006 di RI 1, pag. 4; osservazioni 15
marzo 2006 della convenuta, pag. 3; ricorso 16 giugno 2006 di RI 1, pag. 3;
osservazioni 11 luglio 2006 della convenuta, pag. 3). Anche il Tribunale
arbitrale ha indicato che secondo l'art. 43 cfr. 1 ROCA il dipendente ha diritto al 100% dello stipendio
(pag. 2 in fondo). Gli arbitri hanno tuttavia reputato che in tale importo dev'essere compreso anche quanto risparmiato
dalla lavoratrice poiché degente in ospedale (spese di sostentamento). Se non
che, come affermato dalla ricorrente, il Regolamento ROCA non prevede alcuna
deduzione. Il testo del Regolamento, in entrambe le versioni citate sopra, è
peraltro chiaro e sancisce proprio il contrario di quello che il Tribunale
arbitrale ha invece deciso, ossia il diritto allo stesso salario cui il
dipendente avrebbe diritto se non fosse impedito senza sua colpa di lavorare.
Nel lodo arbitrale la CSR "ritiene non fosse intenzione delle parti
contrattuali permettere il riconoscimento di un sovraindennizzo sotto qualsiasi
forma" (pag. 2). Sulla scorta di quali documenti attestanti simile volontà
delle parti la CSR si sia basata non è tuttavia dato di sapere. Anzi, dalla
formulazione sembra che tale convinzione non sia suffragata dalla benché minima
risultanza. Per tacere del fatto che il principio del divieto del
sovraindennizzo, invocato anche dalla convenuta nella sue osservazioni 20
novembre 2006, è proprio al diritto delle assicurazione sociali (art. 69 LPGA) e
non è necessariamente applicabile a controversie di diritto privato. La
ricorrente ha quindi dimostrato la manifesta arbitrarietà del lodo e il suo
ricorso dev'essere pertanto accolto
per quanto concerne la richiesta di annullabilità della decisione della CSR.
7. Inammissible
è per contro la richiesta della ricorrente che postula la condanna, in sede
ricorsuale, della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi. Invero, al di fuori della fattispecie
prevista dall'art. 40 cfr. 3
CIA o qualora sia data l'incompetenza
del Tribunale arbitrale, questa Camera, se ammette il ricorso per nullità,
annulla il lodo (cfr. 1; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 354 seg.).
8. Trattandosi
di una vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla
giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 15 settembre
2004 inc. 12.2003.122 consid. 7). Le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC; loc. cit.).
dichiara e pronuncia:
I. Il
ricorso per nullità 6 novembre 2006 di RI 1 è accolto.
§
Di conseguenza il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della Commissione speciale
di ricorso ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 16 giugno
2006 di RI 1 contro la decisione 19 maggio 2006 della Commissione paritetica
cantonale delle case per anziani è annullato.
Considerandi
II. Non
si prelevano né tasse di giustizia né spese. La CO 1 rifonderà alla ricorrente
fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Commissione speciale di ricorso ROCA, casella postale 220, Lugano.
terzi implicati
PI 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso
calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 1'560.-, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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