12.2006.208
Negata restituzione in intero per inosservanza del termine per la replica in caso di disguido tra avvocato e cliente
21 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2006.208
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, IICCA
Titolo:
Negata restituzione in intero per inosservanza del termine per la replica in caso di disguido tra avvocato e cliente
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2006.208
Lugano
21 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.28 (accertamento
dell’inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con
petizione 6 dicembre 2005 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con la quale l’attrice chiede l’accertamento
dell’inesistenza di un debito di fr. 20'000.- e l’annullamento dell’esecuzione
n. __________ del 4 agosto 2005;
e ora sull’appello promosso dall’attrice contro il
decreto emanato il 23 ottobre 2006 dal Segretario assessore, con il quale
quest’ultimo ha respinto l’istanza di restituzione in intero contro il lasso
dei termini presentata da AP 1 il 25 agosto 2006 per ottenere l’assegnazione di
un nuovo termine per la presentazione della replica;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha
promosso nei confronti di AP 1 un’esecuzione in via di pignoramento n. __________
dell’UEF di Blenio per l’incasso di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2005, sulla base di un contratto del 6 aprile 2001;
che con sentenza
11 novembre 2005 della Pretura del Distretto di Blenio l’opposizione interposta
dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr. 18'420.- oltre
interessi al 5%;
che con petizione 6
dicembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di
Blenio per far accertare l’inesistenza del debito di fr. 18'420.- e far
annullare l’esecuzione n. __________ dell’UE di Blenio, con protesta di spese e
ripetibili;
che con la
risposta dell’8 febbraio 2006 il convenuto si è opposto alla petizione;
che l’attrice ha
presentato il 17 marzo 2006 la replica tramite un legale, mentre il convenuto
ha inoltrato la duplica il 5 aprile 2006;
che con decreto 28
luglio 2006 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha
respinto l’istanza dell’attrice intesa a ottenere l’assegnazione di un termine
per presentare una nuova petizione assistita da un legale e ha espunto dagli
atti l’allegato di replica del 17 marzo 2006 siccome tardivo;
che con istanza
del 25 agosto 2006 AP 1 ha chiesto la restituzione in intero del termine per la
replica, sostenendo che altrimenti sarebbe privata della possibilità di far
valere le proprie ragioni e di proporre i relativi mezzi di prova;
che il Segretario
assessore, sentite le parti all’udienza del 9 ottobre 2006, ha respinto
l’istanza con decreto del 23 ottobre 2006, per il motivo che il termine per la
replica era stato assegnato con ordinanza 13 febbraio 2006, notificata il
giorno successivo, sicché la replica spedita il 17 marzo 2006 era tardiva e
l’attrice non poteva ottenere la restituzione del termine, stante la sua
negligenza;
che con appello 6
novembre 2006, al quale il Segretario assessore ha conferito effetto sospensivo
con decreto 14 novembre 2006, AP 1 è insorta contro il predetto decreto,
chiedendo in riforma del medesimo l’accoglimento dell’istanza di restituzione
in intero;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che il primo
giudice ha negato nella fattispecie l’esistenza di motivi per restituire il
termine di presentazione della replica;
che nel suo
appello l’attrice rimprovera al primo giudice di aver interpretato in modo
troppo rigoroso l’art. 137 CPC, privandola così della possibilità di far valere
le proprie ragioni, e sostiene che si devono considerare le circostanze
eccezionali in cui essa si trova in seguito al rifiuto di assegnare un termine
per presentare una nuova petizione con l’assistenza di un legale;
che l’appellante
lamenta inoltre la discrepanza tra la severità dimostrata dal giudice nei suoi
confronti rispetto all’indifferenza verso le gravi irregolarità commesse dal
convenuto;
che l’attrice ha
avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e di proporre i propri mezzi
di prova con la petizione di causa, presentata invero senza il patrocinio di un
legale ma che contiene l’esposizione dei fatti, le domande di giudizio e
l’indicazione delle prove (documenti, testi, interrogatorio formale, perizia
dell’Ufficio dell’agricoltura, cfr. act. I);
che presentando un
allegato di causa senza il patrocinio di un legale l’attrice ha assunto il
rischio di non difendere nel migliore dei modi i propri interessi e non può
rimproverare al primo giudice di non averle imposto di munirsi di un
patrocinatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, Lugano 2005, n. 25 e 26 ad art. 39 CPC), tale diffida
costituendo un’eccezione rispetto alla facoltà di procedere in lite con atti
propri;
che la tardività
dell’allegato di replica deriva da un disguido di comunicazione tra
l’appellante e il proprio patrocinatore, che per calcolare la data di scadenza
del termine si è fondato solo sulle dichiarazioni telefoniche della cliente
senza verificare gli atti di causa né interpellare al riguardo la Pretura (cfr.
istanza di restituzione in intero, pag. 3, act. VII);
che in tali
circostanze l’inosservanza del termine per la presentazione della replica
deriva solo dalla negligenza dell’attrice, che poteva evitare le conseguenze di
cui si duole ora con la verifica degli atti di causa, in particolare
dell’ordinanza di assegnazione del termine;
che non vi è
pertanto alcun motivo per restituire il termine, l’asserito “interesse generale
della giustizia all’accertamento della verità” potendo essere ricercato se del
caso in sede penale, dal momento che l’attrice ravvisa nel comportamento del
convenuto una “truffa” ai danni dello Stato;
che l’appello, non
privo di temerarietà, si rivela manifestamente infondato e può dunque essere
evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di
intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 6 novembre 2006 di AP 1 è
respinto.
Fatti
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
250.-
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
Considerandi
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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