12.2006.209
Procedura di sfratto in seguito a disdetta straordinaria per mora del conduttore, la preventiva procedura di conciliazione non è necessaria
24 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2006.209
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, IICCA
Titolo:
Procedura di sfratto in seguito a disdetta straordinaria per mora del conduttore, la preventiva procedura di conciliazione non è necessaria
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
DISDETTA STRAORDINARIA
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO
art. 274g CO
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.209
(rinvio T. F.)
Lugano
24 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.23 (sfratto
dei conduttori) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza
9 gennaio 2006 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
volta ad
ottenere lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 2 1/2 locali al primo
piano dello stabile denominato P__________ in via__________ ad __________, che
il Pretore con sentenza 19 gennaio 2006 ha respinto siccome prematura non essendo
stata preceduta da una conciliazione;
appellante
l’istante con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di sfratto poiché la stessa,
trattandosi di controversia riguardante il contratto di locazione, non era
stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio;
che
questa Camera ha respinto il 6 febbraio 2006 l’appello proposto dall’istante
(inc. 12.2006.35);
che
in accoglimento del ricorso per riforma presentato dall’istante il Tribunale
federale ha annullato il 26 settembre 2006 (4C.88/2005) la sentenza 6 febbraio
2006 e ha rinviato la causa alla Camera per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
che
il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che
nessuna disposizione di diritto federale impone la procedura preventiva di
conciliazione nella procedura di sfratto successiva a una disdetta
straordinaria notificata per uno dei motivi elencati all’art. 274g lett. a-d
CO, ossia per mora del conduttore (art. 257d CO), per violazione grave
dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4 CO),
per motivi gravi (art. 266g CO) e per fallimento del conduttore (art. 266h CO);
che
quindi l’istanza 9 gennaio 2006 è ricevibile, contrariamente a quanto ritenuto
dal Pretore e da questa Camera, e deve essere esaminata nel merito;
che
ciò non può tuttavia avvenire in sede di appello, poiché il conduttore non ha
ancora potuto esprimersi sull’istanza di sfratto, che non gli è stata
notificata, avendo il Pretore e la Camera statuito in ordine, senza
notificargli gli allegati dell’istante;
che
in simili circostanze statuire in questa sede sull’istanza di sfratto, come
richiesto dall’istante, violerebbe il diritto di essere sentito del convenuto (art.
142 cpv. 1 lett. b CPC) e priverebbe le parti di un grado di giurisdizione;
che
in parziale accoglimento dell’appello la causa deve pertanto essere rinviata al
Pretore affinché notifichi l’istanza di sfratto al convenuto, convochi le parti
per la discussione ed emani in seguito la sua decisione;
che
in concreto, viste le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a
prelevare tasse e spese di giustizia e a attribuire ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto e di
conseguenza il decreto 19 gennaio 2006 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, è annullato e l’incarto rinviato al Pretore affinché intimi
l’istanza al convenuto, convochi le parti per la discussione ed emani un nuovo
giudizio.
Considerandi
II. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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