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Decisione

12.2006.21

riduzione della pigione - pigione in uso nella località e nel quartiere non sproporzionata

20 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i predetti elementi di comparazione indicati dall' art. 11 cpv. 1 OLAL (DTF 123

III 317 consid. 4a pag. 319 e consid. 4c/cc pag. 324). In ragione delle elevate

esigenze che devono essere adempiute, fino ad ora il Tribunale federale ne ha

ammesso la parziale utilizzazione in un solo caso, riferito alla statistica

ufficiale del Cantone di Basilea-Città (cfr. decisione 4C.176/2003 del 13 gennaio

2003, consid. 3.2 in: Chahiers du Bail pag. 81). Detta statistica – pur non

adempiendo pienamente ai requisiti dell'art. 11 cpv. 1 OLAL, non essendo

sufficientemente considerate le situazioni concrete e le attrezzature delle

abitazioni – è stata presa in considerazione quale canovaccio grossolano per

determinare il canone d'affitto medio del quartiere e della località. In quel

caso erano comunque presenti dei punti di riferimento oggettivi, che hanno reso

possibile determinare in quale misura il valore dell'appartamento differiva

dalla media stabilita statisticamente (Devaud,

La pratique récente en matière de loyers, 14ème Séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel 2006, n. III.1e, pag. 9).

In assenza di una statistica

ufficiale che realizza i predetti requisiti, secondo la giurisprudenza

elaborata dal Tribunale federale, per poter trarre delle conclusioni con una

certa sicurezza, il paragone dev’essere fatto con almeno 5 oggetti siti nella

medesima località o quartiere (DTF 123 III 317, consid. 4). Questa

giurisprudenza non è mai stata modificata né messa in dubbio dal Tribunale

federale, che l'ha per contro applicata e richiamata ripetutamente (cfr. in

particolare decisioni 4C.124/2006 del 29 giugno 2006, consid. 2.1;4C.275/2004

del 26 ottobre 2004, consid. 3.1;4C.176/2003 del 13 gennaio 2003, consid. 3.1

in: Cahiers du Bail 2004 pag. 81;4C.323/2001 del 9 aprile 2002, consid. 3b/aa;

4C.55/2001 del 4 luglio 2001, consid. 4a non pubblicato in DTF 127 III 411;

4C.40/2001 del 15 giugno 2001, consid. 5b;4C.265/2000 del 16 gennaio 2001,

riprodotto in SJ 2001 pag. 247 consid. 4a). Inoltre, in questo contesto è

altresì da verificare se i canoni oggetto di paragone siano già stati adattati

ai nuovi fattori di costo, segnatamente al tasso ipotecario ed al rincaro, ritenuto

che, se del caso, i canoni da comparare vanno adattati perlomeno teoricamente

all’evoluzione dei menzionati fattori (127 III 411 consid. 5; DTF 123 III 317

consid. 4d). L’onere di provare i citati elementi incombe alla parte che invoca

il criterio delle pigioni in uso nella zona, la quale dovrà quindi fornire gli

elementi necessari per stabilire che sono adempiuti i presupposti della

comparabilità, ritenuto che la mancanza di sufficienti elementi comporta

l’esclusione dell’oggetto quale elemento di paragone.

6. Alla procedura speciale in materia di locazione (art. 404 seg. CPC)

si applica la massima inquisitoria a carattere sociale, in virtù della quale il

giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove e le parti

sono tenute a presentare tutti i documenti utili per la valutazione del caso

(art. 274d cpv. 3 CO; DTF 125 III 231; Hohl, Procédure civile, tome I, Berna

2001, n. 857-860, pag. 165). La massima inquisitoria non dispensa però le parti

dai propri obblighi processuali, segnatamente da quello di presentare tutti gli

elementi di prova utili all’apprezzamento della situazione e neppure obbliga il

giudice a sostituirsi d’ufficio alla parte che rinuncia ad invocare fatti

pertinenti o a chiedere accertamenti, né ad istruire d'ufficio la causa (DTF

107 II 236 consid. 2c; 125 III 231 consid. 4a), ma solo a rendere attente le

parti sull'obbligo di collaborare e a invitarle a completare le rispettive

allegazioni qualora abbia motivo oggettivo di dubbio al riguardo (DTF 107 II

236 consid. 2c; Hohl, op. cit., n. 858 pag. 165).

7. Il Segretario

assessore non ha considerato adempiuti i criteri di comparabilità invocati

dalla convenuta. Ha in primo luogo ritenuto che i dati forniti dal Comune di __________

inerenti 16 appartamenti della zona – prodotti agli atti dalla convenuta – non

sono minimamente paragonabili alla statistica ufficiale del Cantone di

Basilea-Città, riconosciuta dal Tribunale federale, per un caso specifico di

quel cantone, quale valido strumento di comparazione (cfr. decisione

4C.176/2003 del 13 gennaio 2003 in: Cahiers du Bail 2004 pag. 81). Il primo

giudice ha dipoi rilevato che non sono stati neppure individuati cinque oggetti

siti nella stessa località e comparabili all'ente condotto dagli istanti,

avendo il perito giudiziario “individuato unicamente quattro oggetti

paragonabili” ed anche per questi “il confronto è risultato difficile in

considerazione della diversa metratura, finitura e sistemazione esterna”. Il Segretario

assessore ha pertanto concluso che la pretesa non abusività della pigione non

era stata dimostrata dalla parte convenuta, alla quale incombeva il relativo

onere probatorio. Ha quindi accolto l'istanza di riduzione del canone di

locazione.

8. L'appellante non

contesta che il primo giudice non abbia considerato quale valida statistica

Considerandi

ufficiale ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 OLAL i dati forniti dal Comune di __________

inerenti 16 appartamenti della zona (doc. 2). Ammette anzi che il predetto

Comune è privo “di rapporti statistici muniti di un accettabile grado

probatorio” (appello pag. 9, nel mezzo e pag. 10 verso l'alto). Esso neppure

critica l'accertamento del Segretario assessore secondo il quale non sono stati

individuati cinque oggetti, siti nella stessa località, comparabili all'ente condotto

da AO 1 e AO 2. Contesta per contro che il primo giudice si sia attenuto al

criterio dei cinque oggetti paragonabili. A suo dire, con la sentenza del 13

gennaio 2003 (4C.176/2003 in: Cahiers du Bail 2004 pag. 81) il Tribunale

federale avrebbe in effetti “attenuato la precedente prassi” e sancito che

“qualora vi siano sufficienti dati oggettivi di paragone a disposizione, si può

prescindere dall'applicazione dei rigidi criteri afferenti all'esame dei cinque

elementi paragonabili”. Secondo l'appellante, l'evoluzione giurisprudenziale

concederebbe “al giudice la facoltà di discostarsi dall'esigenza dei cinque

oggetti paragonabili” allorquando “si sia in presenza di dati sufficientemente

chiari, oggettivi e dimostrativi del fatto che il canone” preso in esame “si

colloca nettamente al di sotto dei parametri vigenti nella zona”. Per quanto

qui concerne, le predette circostanze emergerebbero dai dati forniti dal Comune

di __________ (doc. 2) e dalla perizia in atti (act. VIIa e XII). A

torto.

Nella sentenza

menzionata dall'appellante il Tribunale federale ha invero rinunciato a

stabilire il canone in uso nella località sulla base dei cinque oggetti di

comparazione. Ciò in quanto la statistica ufficiale del Cantone di

Basilea-Città, nel quale il canone di locazione medio è stato determinato per

1680.

oggetti, forniva sufficienti elementi oggettivi di confronto – in

particolare il catalogo per quartiere, numero di locali, periodo di costruzione

e con la menzione “riattato/non riattato”, come pure il prezzo per metro

quadrato, adattato quattro volte all'anno all'indice basilese dei prezzi degli

affitti – atti a stabilire che la pigione contestata non era abusiva. L'Alta

Corte federale ha tuttavia ancora recentemente ribadito che, in assenza di

circostanze eccezionali – e in queste rientra certamente il caso di Basilea –

ci si deve attenere strettamente alla regola chiara secondo la quale il canone

usuale va accertato con riferimento a cinque casi di comparazione (decisione

4C.124/2006 del 29 giugno 2006, consid. 2.2). Del resto le dimensioni del

Comune di __________ – 2846 abitanti (cfr. Annuario 2006/2007 della Repubblica

e Cantone Ticino, pag. 86) – e le conseguenti non disponibilità di statistiche

ufficiali e difficoltà nel reperire oggetti per il confronto, non possono

essere ritenute circostanze eccezionali per derogare alla regola, né

l’appellante indica altre circostanze che possano essere considerate

eccezionali.

9.

Contrariamente a

quanto ritiene l'appellante (appello n. 7, pag. 11/12) nessun elemento utile al

confronto può comunque essere ricavato direttamente dai dati forniti dal Comune

di __________ (doc. 2). Trattasi in effetti di un semplice elenco di

appartamenti e di canoni di locazione, privo dei basilari elementi di confronto

prescritti dall'art. 11 cpv. 1 OLAL (attrezzature, stato ed epoca di

costruzione) e dalla giurisprudenza (adeguamento o meno dei canoni al tasso

ipotecario ed al rincaro).

Pure la perizia in atti

(act. VIIa e XII) – che per altro individua solo quattro oggetti di

comparazione (quindi già di per sé non sufficienti secondo i dettami

giurisprudenziali) – appare assai carente dal profilo probatorio. Non indica il

riferimento all'eventuale adeguamento dei canoni al tasso ipotecario ed al

rincaro. Né tantomeno fornisce informazioni sull'epoca di costruzione e

sull'eventuale riattazione dell'ente locato dagli istanti. Queste ultime

indicazioni non sono del resto desumibili neppure da altri atti dell'incarto,

limitandosi il Segretario assessore a riferire in sentenza (consid. 3) – con

un'affermazione non contestata –che lo stabile AP 1 è stato “costruito negli

anni '70”. Si rivela dunque già a prima vista impossibile trarre delle

conclusioni, ai fini del giudizio, dal confronto dell'appartamento degli

istanti con i quattro oggetti identificati dal perito. Questi ultimi risultano

infatti costruiti e riattati in epoche diverse tra loro e, soprattutto, rispetto

all'ente condotto da AO 1 e AO 2, per il quale è nota solo una generica

indicazione dell'epoca di costruzione. Le differenze tra gli oggetti in

questione e la loro non comparabilità risulta d'altronde anche dalla “tabella

di statistica e valutazione” allestita dal perito. Solo uno dei sei parametri

di valutazione, presi in considerazione dal perito per il confronto con i

quattro oggetti individuati, presenta infatti delle coincidenze con

l'appartamento degli istanti (cfr. act. XII pag. 2).

Di conseguenza, nessuno

degli immobili utilizzati quale paragone può essere preso in considerazione per

stabilire le pigioni in uso nella zona per appartamenti simili a quello degli

istanti.

10.

Da quanto precede

discende che la convenuta non ha dimostrato quale sia il canone di locazione in

uso nella zona e quindi neppure è possibile verificare se quello contestato può

essere considerato conforme. Ciò comporta la reiezione dell'eccezione sollevata

dalla locatrice e il respingimento dell'appello volto alla conferma della

pigione mensile ora corrisposta dagli istanti. La riduzione della pigione del

20,63% pari a fr. 242.– mensili, a partire dal 1°novembre 2003, di per sé non

contestata, appare del resto conforme ai criteri fissati dall'art. 13 cpv. 1

OLAL.

11.

In conclusione,

l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza

pretorile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello

18 gennaio 2006 della società AP 1, è respinto.

2. Gli oneri

processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 100.-

b) spese Fr. 50.-

Fr. 150.-

già anticipate

dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO 1 e AO 2, __________,

Fr. 400.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

- ;

-

;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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