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Decisione

12.2006.210

Contratto di trasporto internazionale di merci su strada, pagamento delle spese di deposito (prolungato) in caso di rifiuto di accettazione della merce, riduzione per colpa concomitante del vettore

31 marzo 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto 25 gennaio 1996 AP 1 ha ricevuto

mandato dalla società libanese __________ di acquistare e spedire per conto di

quest’ultima varie componenti di un impianto industriale agro-alimentare per il

trattamento dei prodotti derivati dal pomodoro (doc. Z e MOU prodotto in

edizione dalla convenuta) al seguente indirizzo: ‘’Warehouse for material and

technical supply of the enterprise of the International funds __________, __________,

__________, __________an’’. A monte di questo contratto, vi era un rapporto di

compravendita e di costruzione chiavi in mano dell’impianto menzionato tra __________

e il destinatario finale della merce, __________, di proprietà dello Stato del __________an.

B. AP 1

ha incaricato per la spedizione di una prima parte della merce proveniente

dall’Europa la società D__________ a G__________, la quale ha eseguito il

trasporto nella primavera del 1997. Dall’aprile 1997, la merce si trovava

depositata ad A__________ presso i magazzini della succursale __________ di AA

1. Il deposito di A__________ era concesso in locazione a AA 1 da __________. Nell’autunno del 1997 AP 1 ha stipulato un contratto

con AA 1 avente per oggetto la seconda parte della merce proveniente

dall’Europa e destinata anch’essa a International Fund of __________ (doc E-L).

Il contratto prevedeva un trasporto combinato via nave, autocarro e treno, attraversando

da ultimi Russia e Iran (Bandar Abbas) prima della destinazione (doc G).

C. Per entrambe le partite di merce vi sono

state difficoltà nella consegna al destinatario. Da una parte, il rifiuto di

assumere i costi intermedi relativi alla prima parte della merce (doc. 8).

Dall’altra il rifiuto di produrre la documentazione necessaria da parte del

destinatario finale ha causato problemi di sdoganamento che hanno provocato un andirivieni

tra il confine iraniano e quello __________ e un deposito intermedio durato

anni a Bandar Abbas (in Iran), con conseguenti costi, multe, tasse. Soltanto a

fine agosto 1998 AA 1 è riuscita a trasportare tutta la merce presso i suoi

magazzini di A__________. I beni trasportati sono rimasti depositati ad A__________

fino al maggio 2001, quando AA 1 – in adempimento di un decreto presidenziale –

li ha consegnati al consorzio statale ‘’__________’’.

D. Il 31 maggio 2001 AA 1 ha

inviato a AP 1 la fattura relativa ai costi di deposito maturati dal 1° luglio

1997 al 31 maggio 2001, per complessivi fr. 573'752.70, di cui fr. 146'718.- relativi

alla prima fornitura e alle spese di deposito dal 1° luglio 1997 al 31 maggio

2001, e fr. 427'034.70 relativi alla seconda fornitura e comprensivi di una posta di fr. 8'450.- per lo scarico del

cargo ad A__________ (doc. AR). Non avendo la convenuta pagato l’importo

fatturato, malgrado diversi solleciti, AA 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ dell’UE di Lugano nei confronti di AP 1 che ha

interposto opposizione.

E. Con

petizione 22 agosto 2002 AA 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di

fr. 573'752.70 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2001 e alle spese esecutive,

nonché al rigetto dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n.

__________ dell’UE di L__________. L’attrice fonda la propria pretesa sul

contratto di trasporto concluso con la convenuta, che le deve rimborsare le

spese di deposito. Nella risposta 4 novembre 2002 AP 1 si oppone alla

petizione. Con i successivi allegati di replica e duplica così come nelle

conclusioni entrambe le parti hanno confermato le loro rispettive domande.

Statuendo il 30 ottobre 2006, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

per l’importo di fr. 156'022.68.

F. Con

appello 26 novembre 2006 AP 1 postula la riforma del giudizio di prima istanza

nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle osservazioni

7 febbraio 2007 l’attrice propone di respingere il

gravame e con appello adesivo postula in riforma della sentenza pretorile

l’accoglimento della petizione per l’importo di 567'574.70, oltre interessi al

5% dal 15 giugno 2001. L’appellante chiede con le sue osservazioni del 27 marzo

2007 di respingere l’appello adesivo.

e considerato

Considerandi

1.

Il Pretore ha accertato che la vertenza

riguardava solo i costi di deposito dal 1° luglio 1997, che la convenuta aveva

adempiuto al suo contratto di mandato e che il deposito della merce si era

protratto per la mancata volontà del destinatario di accettare la merce. Per

quel che concerne il contratto di trasporto concluso dalle parti, relativo solo

alla seconda parte della merce trasportata, il primo giudice ha constatato che

lo stesso prevedeva una clausola di “intermediate storage” in forza della quale

erano coperti solo i costi di deposito ad A__________ e non a B__________ nella

misura in cui fossero dovuti a complicazioni/ritardi doganali. Ha ritenuto

nondimeno applicabile l’art. 444 CO per quel che concerne i costi di deposito

della seconda parte della merce, stante la mora del destinatario, di cui

l’attrice aveva informato la

convenuta. Il Pretore ha invece ritenuto inapplicabile tale norma ai costi di

deposito della prima parte della merce, che non era coperta da un contratto di

trasporto concluso tra le parti. Analizzando i vari crediti vantati

dall’attrice, il Pretore ha ritenuto fondate alcune obiezioni sollevate dalla

convenuta e non ha ammesso l’importo di fr. 30'800.- relativo ai costi del

deposito intermedio a B__________, risultando dall’istruttoria il loro

pagamento a cura della convenuta, e ha stabilito in fr. 91'894.- i costi del

deposito di tutta la merce ad A__________ dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 1999.

Infine, il primo giudice ha rimproverato all’attrice di non aver fatto tutto il

possibile per ridurre il danno, in particolare per non aver chiesto il

pagamento del deposito al destinatario, per altro suo locatore dei magazzini dove

era depositata la merce, opponendo in compensazione il pagamento della pigione

e ha di conseguenza ridotto del 60% la pretesa attorea applicando l’art. 44

cpv. 3 CO. Da qui l’accoglimento della petizione limitatamente a fr.

156'022.68, pari al 40% di fr. 390'056.- (fr. 427'034.70 meno fr. 30'800.-,

meno fr. 6'178.-).

2.

Entrambe le parti hanno contestato la

sentenza pretorile, la convenuta con appello 26 novembre 2006 e l’attrice con

appello adesivo 27 marzo 2007.

I. Sull’appello

della convenuta

3.

Il

Pretore ha in primo luogo concluso che il regime di costi di deposito (clausola

‘intermediate storage’) previsto nel contratto concluso tra le parti

(doc. E-I) non si applica nella fattispecie in quanto la clausola subordina i

costi di deposito dovuti a complicazioni/ritardi doganali, condizione non

realizzatasi durante il periodo di immagazzinaggio ad A__________. Dopo aver

qualificato il rapporto giuridico tra le parti come contratto di trasporto ai

sensi degli articoli 440 ss. CO, il Pretore ha nondimeno posto le spese di

deposito ad Ashgabad a carico della convenuta, mittente, in applicazione

dell’art. 444 cpv. 1 CO, ritenendo data la mora del destinatario nell’accettazione

della merce.

4.

L’appellante

sostiene che i costi di deposito ad A__________ non sono riconducibili al

concetto di intermediate storage, poiché la merce era effettivamente

giunta al luogo di destinazione. Nel contratto, rileva la convenuta, non era stato

pattuito un luogo di destinazione preciso, ma era stata inserita la formula ‘delivery

duty unpaid’, secondo la quale la merce viene consegnata là dove indica il

destinatario. Ora, come emerso dall’istruttoria, sin dall’arrivo la merce era depositata

presso i magazzini di proprietà del Fondo locati dall’attrice, come stabilito

per accordo interno tra G__________ e I__________. Ne discende, secondo

l’appellante, che la merce depositata nei magazzini di A__________, si trovava

proprio là dove il destinatario l’aveva voluta ricevere, liberando così la mittente

da ogni ulteriore responsabilità. L’atto di indicare il luogo di consegna da

parte di I__________ costituisce proprio l’accettazione della merce (appello,

p. 26), motivo per cui “al più tardi al momento dell’arrivo della spedizione ad

A__________, ma meglio già al momento della rimessa dei documenti di

spedizione, essa aveva trasferito la proprietà della merce al destinatario e

comunque perso qualsiasi diritto di disporre della medesima” (appello, p. 4). Secondo

l’appellante, non vi poteva pertanto essere una mora del destinatario e a torto

il Pretore avrebbe concluso che la causa pendente in G__________ fosse fondata

sul rifiuto di costui di ricevere la merce. A sostegno della sua liberazione da

ogni obbligo l’appellante ricorda inoltre che essa, riscuotendo la lettera di

credito aperta nei suoi confronti ha debitamente adempiuto al contratto di

mandato con G__________. L’appellante sottolinea di aver perso ogni diritto sulla

merce dal momento in cui questa era stata depositata nei magazzini di proprietà

del Fondo t__________, come dimostrato dall’istruttoria. I costi di deposito

maturati in seguito non sarebbero più di pertinenza della convenuta ma bensì

dell’attrice, la quale è rimasta vittima di pressioni politiche da parte dello

Stato__________. Difatti, quest’ultimo avrebbe negato all’attrice ogni

possibilità di asportare la merce pena una serie di ritorsioni da parte delle

autorità, generando così notevoli costi di deposito.

5.

In concreto la prestazione caratteristica del contratto concluso tra

le parti (il trasporto) è stata eseguita da una ditta con sede a San Gallo. Il contratto

prevede tuttavia come luogo di ritiro della merce vari paesi europei (S__________,

I__________, F__________) e come luogo di destinazione il T__________, con la

conseguenza che è applicabile la Convenzione concernente il contratto di

trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956 (RS

0.741

). Il trasporto della merce è stato eseguito con modalità combinate,

via nave, autocarri e treno (doc E-L) e in ogni caso la merce ha raggiunto A__________

con dei veicoli ai sensi dell’art. 2 CMR (II CCA 29 novembre 2000 in: NRCP 2003

453). Ne deriva l’applicabilità in concreto della CMR, fermo restando che in

caso di sue lacune il diritto svizzero rimane applicabile a titolo di diritto

nazionale suppletivo (DTF 132 III 626).

6.

Secondo l’art 15 cpv. 1 CMR, qualora la merce,

una volta giunta al luogo di destinazione, trovi impedimenti alla consegna del

destinatario, il vettore ha l’obbligo di chiedere istruzioni al mittente.

L’art. 15 cpv. 2 CMR prevede anche in questo caso la possibilità per il

destinatario di chiederne la riconsegna, sempre che il mittente non abbia dato

contrarie istruzioni al vettore. Nel caso in cui l’art.

15.

CMR trovasse applicazione, l’art. 16 cpv. 2 dispone che il vettore può “scaricare

immediatamente la mercede per conto dell’avente diritto: dopo l’operazione di

scarico il trasporto è considerato terminato. Il vettore assume allora la

custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale

caso egli è responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta

gravata dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e di tutte le altre

spese”. Al contratto di trasporto subentrano gli obblighi derivanti dal

contratto di deposito (FF 1969 I 785), che sono a carico del mittente, come si

deduce e contrario dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 CMR (FF 1969

I 785). In concreto, le parti hanno stipulato il contratto secondo la formula ‘delivery duty unpaid’ (doc E-I): la merce

doveva venire consegnata là dove voleva il destinatario. Nelle sue osservazioni

l’appellata sostiene che il luogo di destinazione della mercede non era il

deposito ad A__________ ma bensì il cantiere dove doveva sorgere la fabbrica, come

stipulato sia all’art. 17 __________, nonché al punto 8 del contratto ‘Buy Back

n. 034/1/96’. Se non che, a prescindere dal riferimento a un rapporto giuridico

estraneo a quello oggetto della vertenza, l’istruttoria ha permesso di

accertare che al momento della stipulazione dei suddetti contratti non era

stato ancora stabilito il luogo preciso dove sarebbe sorta la fabbrica, per cui

‘fu fatto un accordo

interno tra G__________ ed il F__________ per cui il materiale che sarebbe

giunto da parte di __________ sarebbe stato depositato nei magazzini di

proprietà del Fondo di A__________’(teste M__________). La clausola DDU è quindi stata adottata in considerazione del

contesto incerto in cui è stato stipulato il contratto tra le parti. Ne discende che la merce è effettivamente giunta al luogo di

destinazione al suo arrivo ad A__________.

7.

L’appellante afferma che l’indicazione

del luogo di consegna da

parte del destinatario vale come accettazione della merce, in

quanto costituisce “ll primo atto di disposizione del nuovo proprietario dei

beni” (appello, p. 26). L’art. 4 CMR dispone che “l’assenza della lettera di

vettura non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto,

che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione”. In tal

caso la dottrina ritiene che il diritto di disporre della merce appartiene al

solo mittente fino a che la merce non viene consegnata al destinatario (Marchand, Le transport commercial de

marchandises par route (CMR), FJS 167, 1998, m. 30). L’atto di disposizione

implica il diritto di dare indicazioni al vettore e di modificare

unilateralmente le condizioni del contratto (Marchand,

op. cit., m. 32). La clausola ‘delivery duty unpaid’ così intesa è da considerare,

conformemente al principio della libertà contrattuale, come una precisazione

relativa alle modalità contrattuali e non come una modificazione. Né può essere

seguita l’argomentazione inerente al trasferimento di proprietà al momento

della rimessa dei documenti di spedizione o dal momento in cui si trovava

depositata nei magazzini di proprietà del destinatario, in quanto il diritto di

disposizione inteso dalla CMR non è legato al diritto reale di cui è gravata la

merce (Marchand, op. cit., m.

34.

). Inoltre, gli atti in causa mostrano come sia stata la mittente - e non il

destinatario - ad indicare il luogo di destinazione all’attrice prima di

giungere al luogo di consegna (doc. H), come previsto dalle condizioni contrattuali

di base. Ne consegue che la merce è effettivamente giunta nel luogo di

destinazione, ma che al momento dell’arrivo non è stata “accettata”, in

mancanza di atti di disposizione da parte del destinatario.

8.

Un impedimento alla

consegna si realizza in particolare quando il destinatario rifiuta di

accettare la consegna della merce (Marchand, op. cit., m. 41). Il rifiuto può risultare da una dichiarazione di volontà chiara,

come pure dalle circostanze (Marchand, ibid.). Nella

fattispecie, dall’istruttoria risulta che il vettore, constatato il rifiuto del

destinatario di ritirare la merce, ha chiesto istruzioni alla mittente su come

proseguire, avvisandola dei costi di deposito che stavano insorgendo per questo

motivo (doc. 10, p. 2). Il rifiuto della merce è stato il motivo che ha portato

il destinatario a promuovere una causa durante il periodo del deposito nei

confronti di AP 1 per far accertare che la merce non era stata ricevuta o

che era danneggiata (teste M__________,p. 6). È dunque provata la mora del

destinatario, il quale ha poi ritirato la merce tre anni dopo il suo arrivo nei

magazzini locati dall’attrice ad A__________. I motivi che hanno spinto il

Fondo destinatario a rifiutare la merce non possono comunque gravare il vettore,

il quale si è trovato impossibilitato a consegnare la merce (art. 15 cpv. 1

CMR). Durante il periodo di mora del destinatario, la merce è rimasta

depositata presso i magazzini dell’appellante (doc. AR), in assenza di

istruzioni da parte della mittente. Ne consegue che AP 1 non era perciò

liberata dai suoi obblighi nei confronti di AA 1 a causa della mora del

destinatario. Gli obblighi derivati dal contratto di trasporto sono invero terminati

nel momento in cui la merce è stata scaricata, ma a questi si sono sostituiti,

nel periodo di mora del destinatario, gli obblighi derivati dal contratto di

deposito (FF 1969 I 785). Questi ultimi sono terminati solo dal momento in cui

il destinatario ha disposto della merce, ossia quando ha operato il ritiro dopo

la conclusione della vertenza giudiziaria in corso in G__________ e il

pagamento della L/C. Visto quanto precede, la conclusione del Pretore, secondo

il quale la convenuta deve sopportare i costi di deposito pretesi dall’attrice,

resiste alla critica, seppure per altri motivi. L’appello deve essere quindi

respinto su questo punto.

9.

A detta dell’appellante nulla è dovuto all’attrice,

anche nell’ipotesi in cui fosse applicabile l’art. 444 cpv. 1 CO, in quanto

costei è venuta meno ai propri obblighi, avendo in particolare omesso di

vendere la merce per coprire i costi di deposito e avendo atteso passivamente

le decisioni del destinatario per convenienza, in considerazione delle

particolari condizioni politiche del paese, per altro ben note all’attrice.

Costei nulla ha intrapreso per ridurre il danno nell’interesse della mittente e

ha omesso negligentemente di far valere il suo diritto di ritenzione nei

confronti del destinatario e di opporre in compensazione con la pigione del

magazzino le spese di deposito della merce. La colpa oggettiva dell’attrice,

secondo la convenuta, giustifica un’ulteriore riduzione della percentuale di

spese di deposito addebitabili alla convenuta.

L’articolo 16 par. 3 CMR conferisce al vettore il diritto di ”disporre

per la vendita della merce, qualora l’avente diritto non gli abbia impartito,

entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere

ragionevolmente pretesa.” In tal caso, il modo di procedere è determinato dalla

legge o dagli usi del luogo in cui si trova la merce. Lo stesso diritto è

previsto all’articolo 444 cpv. 2 CO. La misura è stata concepita per tutelare

gli interessi del mittente. Infatti in caso di deposito, il vettore ha

l’obbligo di contenere i costi che possono maturare per non recare danno al

mittente (FF 1969 I 785, Marchand, op. cit., m. 41). Contrariamente a quanto afferma l’attrice nelle proprie

osservazioni, la censura relativa alla mancata vendita della merce da parte del

mittente non è stata presentata per la prima volta in questa sede. La convenuta,

infatti, si era prevalsa già davanti al Pretore dell’art. 444 cpv. 2 CO (risposta,

p. 12, nonché duplica p. 9) e l’appellata aveva potuto pronunciarsi in merito

(replica, p. 12). Se non che, come si è visto in precedenza la convenuta

sostiene a torto di aver perso il diritto di disporre della merce dal momento

in cui questa è stata depositata nei magazzini di A__________. Del resto, come

accertato dal Pretore, la vendita della merce sarebbe stata di fatto

inefficace, se si considera che l’autorità competente per procedere alla

vendita coincideva, in realtà, con il destinatario della merce. Su questo punto

l’appello deve dunque essere respinto.

10.

In via

subordinata, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver ritenuto eccessivo

il periodo del deposito, durato tre anni, e la relativa inazione da parte

dell’attrice, la quale avrebbe dovuto agire dopo un ragionevole tempo di attesa,

che essa valuta a sei mesi. Se non che, la convenuta non spiega come essa sia

giunta a questa valutazione temporale, non indica di quanto dovrebbe essere

ridotto l’importo a suo carico né fornisce elementi concreti che possano far

ritenere inadeguato l’apprezzamento delle circostanze operato dal Pretore in

applicazione delle regole del diritto e dell’equità. L’autorità di appello può riesaminare liberamente una tale

valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni

rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF

118.

II 55; Rep. 1997 n. 42 consid. 4.2; Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Zurigo 2007, n. 12 ad art. 4 CC). Ora, in concreto, non vi sono

elementi oggettivi che possano far ritenere un eccesso o un abuso del potere di

apprezzamento del primo giudice, donde la reiezione dell’appello anche su

questo punto.

Sull’appello

adesivo dell’attrice

11.

Il Pretore ha respinto il credito di fr. 146'718.-

(dal 1° luglio 1997) per le spese di deposito della prima parte di merce

spedita dalla convenuta, in quanto la spedizione non era stata eseguita dall’attrice

e le spese di deposito non potevano quindi trovare fondamento nel contratto

concluso tra le parti (doc. E-L) avente per oggetto la seconda parte della

spedizione, né era applicabile l’art. 444 cpv. 1 CO. In base all’istruttoria il

Pretore è giunto alla conclusione che i costi di deposito erano stati assunti

da G__________ a liberazione della convenuta (doc. 6, 7, 8), senza che

l’attrice opponesse riserve. L’appellante adesiva

sostiene per contro che dagli atti in causa, in particolare dalla deposizione

del teste S__________ la sua pretesa trova fondamento nel contratto di deposito

pattuito tra le parti al momento in cui la merce è giunta nel deposito ad A__________

nell’aprile 1997 e confermato nel novembre 1997 (doc. F e I). Inoltre,

l’appellante adesiva sostiene che la mercede per il deposito, in conformità

all’art. 472 cpv. 2 CO, è stata pattuita in base a US$ 1.20 per tonnellata al

giorno, subordinatamente al prezzo di fr. 1.75 per tonnellata al giorno (doc F

e I), poi ridotto a fr. 0.45 giornalieri (doc. AQ, AR). L’attrice rimprovera al

Pretore di aver valutato in modo erroneo la menzione figurante nel doc. 6

secondo la quale; ‘‘you are kindly requested to proceed as soon as possible

with the payment of our invoice.(...) No release

can be given unless all charges are fully paid ay yourselves as well as by

Messers. G__________.

Tale menzione smentirebbe qualsiasi assunzione del debito da parte della

mandante G__________ dal 1° luglio 1997 ai sensi degli art. 175 ss CO,

corroborando altresì la deposizione del teste S__________, erroneamente considerata

dal primo giudice alla mera stregua di un indizio.

12.

La convenuta,

per quanto emerge dagli atti, ha concluso con G__________ un contratto di

mandato (doc. Z e MOU prodotto in edizione dalla convenuta). In ossequio a tale

incarico, la convenuta ha fatto trasportare da D__________ la prima parte della

merce, che è giunta ai magazzini dell’attrice ad A__________ nell’aprile 1997

(doc. 5). La convenuta ha pattuito con l’attrice in suo nome ma per conto di G__________

(doc. 8, annesso I) un contratto di deposito in conformità con l’art. 472 CO

per questa prima parte della spedizione. In effetti con l’emissione della

fattura 27 giugno 1997 relativa ai costi maturati sino al 30 giugno 1997,

l’attrice ha dimostrato di voler prendere in custodia la merce (Barbey, Commentaire Romand CO-I, m. 13

ad art. 472 CO, p. 2465) a titolo oneroso, ossia alla tariffa di US$ 1.20 per

tonnellata al giorno (doc. 5). La convenuta ha onorato tale

fattura (doc. 5) e ha in tal modo accettato il carattere oneroso del contratto,

esplicitamente pattuito (art. 472 cpv. 2 CO). A ragione pertanto l’appellante

adesiva ritiene assodata la conclusione di un contratto di deposito a titolo

oneroso ai sensi dell’art. 472 ss CO, essendo la prestazione caratteristica fornita

da una ditta con sede a San Gallo (art. 117 LDIP). Si tratta quindi di

esaminare se il debito contratto dalla convenuta per il deposito sia stato in

seguito assunto da G__________, come ammesso dal Pretore. Dall’istruttoria è

emerso che il 24 giugno 1997 G__________ ha confermato all’attrice di assumere

tutti i costi inerenti alla prima parte della spedizione dal 1° luglio 1997,

compresi quelli di deposito al prezzo di US$ 1.20 per tonnellata al giorno

(doc. 8, allegato II). Il 29 luglio 1997 l’attrice ha informato la convenuta che sarebbe stata liberata da ogni obbligo nei

suoi confronti non appena onorata la fattura (inviata il 27 giugno 1997) dei

costi di deposito maturati sino al 30 giugno 1997 (doc. 6) e che le spese maturate

in seguito sarebbero state a carico di G__________ (doc. 6). Contrariamente a quanto

sostenuto dall’attrice e appellante adesiva, l’unica condizione posta per

liberare la convenuta consisteva nel pagamento della fattura del 27 giugno 1997

(doc. 6, doc. 8 annesso II). La convenuta ha pagato l’8 luglio 2007 (doc. 5) la

citata fattura del 27 giugno 1997 e in tal modo ha adempiuto la condizione

posta dall’attrice per svincolarla da ogni obbligo. Il teste S__________ ha

invero riferito che l’attrice si era riservata di liberare la convenuta a

condizione che anche G__________ avesse pagato le fatture, ma non ricorda se

tale riserva era stata pattuita per iscritto e ha ammesso che il documento 8

non conteneva alcuna riserva di questo genere (deposizione rogatoriale, ad 7

pag. 4). Né l’assunzione dei costi di deposito dopo il 1° luglio 1997 da parte

della convenuta può essere desunta dai doc. F e I, come sembra sostenere

l’appellante adesiva, poiché il riferimento in tali scritti alla prima parte

della spedizione si limita alla richiesta di fornire documenti doganali, senza

il benché minimo accenno ai costi di deposito. Ne discende che la conclusione

alla quale è giunto il Pretore sul pagamento dei costi di deposito della prima

parte della merce dopo il 1° luglio 1997 resiste alla critica e che l’appello

adesivo si rivela dunque infondato

al riguardo.

13.

Per quel che

concerne i costi del deposito intermedio a B__________, il Pretore si è basato

sulle dichiarazioni dei testi Sch__________ e M__________, secondo le quali i

costi di deposito intermedio a B__________ erano stati pagati da terzi per

conto della convenuta, evitando così la confisca della merce da parte delle

autorità iraniane. Il primo giudice ha dedotto, secondo l’esperienza generale

della vita, che le autorità iraniane non avrebbero lasciato partire la merce se

non fossero stati versati i dazi richiesti e ha ritenuto infondata la pretesa vantata per tale

titolo dall’attrice. L’appellante adesiva sostiene che la convenuta sia venuta

meno al suo onere probatorio, non avendo prodotto un giustificativo di

pagamento dei costi intermedi di deposito a B__________. Le deposizioni dei

testi M__________ e Sch__________, prosegue l’appellante adesiva, non dimostrerebbero

il pagamento dei costi di deposito a B__________ pari a fr. 30'800.-. Infatti

tali testi si sono espressi (al momento in cui è stato loro sottoposto il doc.

AE) sul pagamento dei costi di deposito pari a circa US$ 50'000.- maturati dal

dicembre 1997 sino al 15 maggio 1998, sui quali gravava la minaccia di confisca

da parte delle autorità iraniane. La pretesa attorea di fr. 30'800.-

riguarderebbe invece, secondo l’appellante adesiva, i costi maturati dal 15

maggio 1998 fino alla partenza da B__________ (luglio/agosto 1998), indicati in

altri documenti (AM, AM1, AQ e AR) e confermati dal teste S__________, al quale

era stato sottoposto il documento AM. La censura dell’appellante adesiva non

trova riscontro negli atti. La fattura dettagliata da lei esposta per i costi

del deposito intermedio a B__________, infatti, menziona tutto il periodo del

deposito e nella lettera 22 dicembre 1998 l’attrice ha precisato di aver potuto

ridurre i costi di deposito intermedio, inizialmente previsti in US$ 50'000.-,

a US$ 22'000.- grazie all’intervento del suo agente iraniano presso le dogane

(doc. AM, AM1). Ma non solo. Anche nella fattura 31 maggio 2001 (doc. AR)

l’attrice ha specificato in fr. 30'800.- i costi di deposito intermedio a B__________

dal dicembre 1997 al luglio 1998. Il teste S__________ ha invero riferito che

la fattura dell’attrice per tale importo non era stata pagata, ma ciò non prova

che i relativi costi non siano stati assunti direttamente dalla convenuta, come

risulta da altre deposizioni testimoniali (Sch__________, 28 aprile 2005, pag.

3.

in alto) e come ammesso dal Pretore. L’appello adesivo, infondato, deve dunque essere respinto

anche su questo punto.

14.

Nel suo appello adesivo l’attrice

rimprovera inoltre al Pretore di averle imputato una colpa concomitante per non

aver compensato le spese di deposito ad A__________ con i canoni di locazione

da lei dovuti al destinatario della merce. Essa ravvisa un abuso del potere di

apprezzamento nel fatto di non aver considerato nel giudizio la riduzione dei

costi di deposito da fr. 1.75 per tonnellata al giorno a fr. 0.45 da lei spontaneamente

offerta il 31 maggio 2001 (doc. AQ), proprio per tenere conto del lungo periodo

di deposito. L’attrice rileva poi che il clima politico e dittatoriale vigente

all’epoca in T__________, riconosciuto dal Pretore per liberarla dall’obbligo

di far valere il diritto di ritenzione, deve essere decisivo anche per

liberarla dall’obbligo di compensazione, motivo per cui la sua pretesa deve

essere ammessa nella misura di fr. 567'574.10 oltre interessi. Se non che, il

primo giudice ha considerato nella sua sentenza sia il saggio scontato di fr.

0.45

per tonnellata al giorno (pag. 8), sia il particolare clima politico in

cui si è trovata a operare l’attrice. Egli ha spiegato che da costei,

conduttrice nel contempo dello Stato destinatario della merce, si poteva

pretendere la compensazione del pagamento della pigione con le spese di

deposito per tutelare nel modo migliore gli interessi della convenuta, mentre

non si poteva invece esigere da lei di far valere il diritto di ritenzione, visto

che la merce era stata consegnata a funzionari statali sulla base di un

apposito decreto presidenziale (doc. AQ, AQ3). Le risultanze dell’istruttoria

hanno confermato il particolare sistema politico dello Stato di destinazione

della merce, dove l’attrice aveva suoi uffici e magazzini in locali di

proprietà di un ente statale (deposizioni A__________, M__________, Sch__________).

A fronte delle motivazioni esposte dal Pretore l’appellante adesiva non ha

fornito elementi concreti tali da far ritenere un abuso

o un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice in applicazione

delle regole del diritto e dell’equità. Infondato, l’appello adesivo deve

essere respinto.

15.

Gli oneri del presente giudizio seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Visto l’esito degli appelli, il giudicato di prima

sede sulla ripartizione delle spese, tasse e delle ripetibili rimane invariato.

In questa sede ogni parte soccombente risarcirà alla controparte un’equa

indennità per ripetibili, commisurata al valore della pretesa dedotta in

appello.

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

1.

L’appello

26.

novembre 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese inerenti all’appello principale consistenti in :

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2’000.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

3.

L’appello adesivo 7 febbraio 2007 di AA 1 Militzer & Münch AG, è

respinto.

4.

Le

spese inerenti all’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’500.-

b) Spese fr.

50.

-

Totale fr.

2’550.-

già

anticipate dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello adesivo.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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