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Decisione

12.2006.211

Incidente della circolazione - obbligo di tenere la destra per il conducente sulla corsia di contromano - diritto preferenziale del leso

8 gennaio 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2

dicembre 1993, dopo essere partito dal suo domicilio di __________, l’allora

diciottenne AP 1, alla guida della propria motocicletta Aprilia 125, ha

imboccato, verso le 7.20, la galleria del __________, sita sulla strada principale

N. __________ in territorio di __________. Dopo aver superato all’interno della

galleria l’automobile condotta da F__________ __________, con a bordo S__________

__________, ha iniziato il sorpasso della Fiat Tipo guidata da Fr__________ __________.

Durante la manovra ha urtato contro la parte anteriore dell’automobile Fiat 131

che sopraggiungeva in senso contrario, condotta da N__________ __________. Sbalzato

dalla moto, è finito a terra nella propria corsia, davanti all’automobile di Fr__________

__________, che è pure stata danneggiata all’altezza della portiera anteriore,

fino al cofano. Nell’incidente, N__________ __________ e AP 1 hanno riportato

gravi ferite, ritenuto in particolare che quest’ultimo è stato ricoverato

all’Ospedale __________ di __________ con una grave frattura aperta

intraarticolare del femore sinistro, una frattura-lussazione all’avambraccio

sinistro con lesione nervosa e una frattura aperta al V metatarso del piede

sinistro. A causa dei problemi fisici invalidanti riconducibili all’incidente, AP

1 non ha potuto portare a termine il suo apprendistato di lattoniere di

carrozzeria ed ha intrapreso una riqualifica professionale quale

magazziniere-venditore di pezzi di ricambio, che non ha però terminato. Dal

punto di vista assicurativo, gli è stata riconosciuta dalla SUVA un’indennità

per menomazione dell’integrità fisica del 10%, pari a fr. 7'776.-, e durante vari

periodi gli sono state versate indennità giornaliere da parte di questa

assicurazione e dall’assicurazione invalidità, ritenuto che dal 1° gennaio 2001

egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% da parte

della SUVA.

B. Con

la petizione in rassegna AP 1, dopo aver riassunto i fatti, ha chiesto la condanna

di AO 1i, assicuratrice RC di N__________ __________, al pagamento di fr.

263'664.80 oltre interessi a titolo di risarcimento della perdita di guadagno

passata e futura, per il danno di rendita, per il torto morale nonché a titolo

di rifusione dei costi delle cure prodigategli dai suoi famigliari e di

patrocinio preprocessuale, rilevando che a N__________ __________ e con ciò al

suo assicuratore RC andava imputata una responsabilità di 1/3 per questo

pregiudizio: egli in effetti sarebbe in parte responsabile dell’incidente, per

non aver circolato mantenendosi sufficientemente a destra nella propria corsia e

per non aver reagito spostandosi verso destra per agevolare l’incrocio.

La

convenuta si è opposta alla petizione negando che al proprio assicurato, che

non viaggiava a ridosso della linea di sicurezza ed era comunque stato sorpreso

dalla repentina ed azzardata manovra di sorpasso posta in atto dalla

controparte, si potesse ascrivere una responsabilità nell’incidente, che era

imputabile al solo attore, il quale avrebbe violato gravemente le norme della

circolazione, sorpassando in galleria, quando ciò era vietato, ed oltrepassando

la linea di sicurezza che separava le carreggiate, tanto da essere poi

sanzionato penalmente.

C. In

sede conclusionale l’attore, preso atto che la perizia giudiziaria aveva

permesso di accertare che egli, durante la manovra di sorpasso, aveva in un

primo tempo urtato il lato destro anteriore della vettura di Fr__________ __________,

il quale poteva perciò essere pure ritenuto responsabile dell’incidente, ha

aumentato le sue pretese a fr. 464'642.70 più interessi, osservando che la

responsabilità cumulata di costui e quella di N__________ __________, per le

quali la convenuta doveva rispondere in solido (art. 61 cpv. 3 LCStr), era da

considerarsi del 50%.

Di

diverso avviso la convenuta, la quale ha ritenuto che, se i fatti si fossero

svolti come indicato dal perito, l’eventuale colpa del suo assicurato non

poteva essere considerata causale, e in ogni caso ha contestato l’aumento al

50% della sua responsabilità.

D. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha in sostanza ritenuto che a N__________

__________ andava imputata una responsabilità del 10% nell’incidente e che

l’eventuale colpa di Fr__________ __________ non poteva essere imputata a quest’ultimo

o alla convenuta siccome la solidarietà istituita dall’art. 61 cpv. 3 LCStr

sussisteva solo tra detentori responsabili e non poteva invece essere estesa

all’assicuratore RC di uno di loro. In tali circostanze, ritenuto che dalle

posizioni di danno effettivamente subito dall’attore andavano dedotte le

prestazioni nel frattempo già erogate dalle assicurazioni sociali e che sul

saldo che ne risultava andava poi applicata la percentuale di responsabilità

del 10% così accertata, ne ha concluso che all’attore dovevano essere

rimborsati fr. 10'339.45 (10% di fr. 284'179.80 ./. fr. 180'785.40) per la perdita

di guadagno fino al 31 ottobre 2006, fr. 21'545.50 (10% di fr. 349'305.70 ./.

fr. 133'851.-) per la perdita di guadagno futura, fr. 2'546.30 (10% di fr.

51'507.20 ./. fr. 26'044.60) per la perdita della pensione, fr. 268.20 (10% di

fr. 2'682.-) per le cure prodigate dai famigliari, fr. 3'222.40 (10% di fr. 40'000.-

./. fr. 7'776.-) per il torto morale e fr. 342.20 (10% di fr. 3'421.70) per le

spese legali preprocessuali. Di qui il parziale accoglimento della petizione,

con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'264.05 più

interessi, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr.

12'733.97 sono state caricate all’attore e per esso, posto in precedenza al

beneficio dell’assistenza giudiziaria, allo Stato per 6/7 e per la rimanenza alla

convenuta, a cui sono pure stati attribuiti fr. 15'000.- per ripetibili

parziali.

E. Con

l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza

giudiziaria, l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione per fr. 326'852.60 più interessi. In estrema sintesi,

egli rimprovera al giudice di prime cure di aver negato l’esistenza di un

vincolo di solidarietà tra la convenuta e Fr__________ __________, di non aver

tenuto conto di una responsabilità almeno del 20% a carico di quest’ultimo e almeno

del 30% a carico di N__________ __________, con una responsabilità complessiva

per la convenuta dell’ordine del 50%, e di non aver considerato nel calcolo del

risarcimento della perdita di guadagno, del danno di rendita e del torto morale

il diritto preferenziale del leso ai sensi dell’art. 88 LCStr.

F. Delle

osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Di

principio se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte

o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è

civilmente responsabile dei danni (art. 58 cpv. 1 LCStr). Il detentore è

tuttavia liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato

cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un

terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è

responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a

cagionare l’infortunio (art. 59 cpv. 1 LCStr), ritenuto che se il detentore non

riesce a liberarsi della responsabilità civile in base a tale disposizione, ma

prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l’infortunio,

il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze (art. 59

cpv. 2 LCStr).

2.

Con

le sue osservazioni all’appello la convenuta, che è stata chiamata direttamente

in causa invece del detentore N__________ __________ di cui è l’assicuratrice

RC (art. 65 LCStr), ribadisce che il proprio assicurato e con ciò essa stessa

sarebbero in concreto liberati dalla propria responsabilità civile per il fatto

che all’attore andava imputata una colpa grave, senza che potesse essere

rimproverata una colpa al proprio assicurato.

2.1

Il

Pretore, con una motivazione precisa e dettagliata, ha escluso che la

convenuta, gravata dell’onere della prova, fosse riuscita a fornire la prova

liberatoria dell’art. 59 cpv. 1 LCStr. Il giudice di prime cure, facendo

riferimento a Bussy/Rusconi (CSCR Commentaire, 3ª ed., n. 1.14 e 2.5 ad art. 34) e alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 107 IV 44), ha preliminarmente evidenziato che l’obbligo di

circolare a destra s’impone in modo più o meno rigoroso in funzione delle

condizioni del traffico e della visibilità e in particolare che, come

prescritto dall’art. 34 cpv. 4 LCStr, prima dell’incrocio di due veicoli, i

conducenti sono tenuti a serrare a destra, in modo che tra i veicoli esista una

distanza di almeno 50 cm; tale obbligo s’impone anche nel caso in cui uno dei

due conducenti non abbandoni il centro della carreggiata, poiché simile atteggiamento

non dispensa l’altro dal fare il possibile per evitare la collisione, ritenuto

che l’art. 26 cpv. 2 LCStr impone che sia usata particolare prudenza quando vi

siano indizi per ritenere che un utente non si comporti correttamente. Nel caso

di specie il giudice, dopo aver rilevato da una parte che F__________ __________

e S__________ __________, che avevano assistito all’incidente essendo a bordo

dell’auto che seguiva quella di Fr__________ __________, avevano ricordato che

N__________ __________ procedeva spostato leggermente verso il centro della

strada, vicino alla linea di sicurezza, anche se completamente nella sua

corsia, e dall’altra che il perito giudiziale aveva confermato che la collisione

con la Fiat 131 era avvenuta in prossimità con la linea di sicurezza centrale,

ha dapprima ritenuto che al momento dell’impatto N__________ __________

circolava ad una distanza non corretta rispetto alla linea di sicurezza che

delimitava le due corsie di marcia; del resto, sempre a suo giudizio, la

perizia aveva chiarito che la posizione in cui si trovava N__________ __________

aveva favorito l’incidente, giacché, se fosse transitato correttamente a

destra, l’impatto tra i due veicoli avrebbe quasi certamente potuto essere

evitato: infatti c’era spazio sufficiente per non viaggiare a ridosso della

linea di sicurezza, la corsia avendo una larghezza di 3.40 m a fronte della

larghezza della sua auto di 1.65 m, ciò che gli avrebbe consentito di lasciare

uno spazio di circa 1.20 m tra la fiancata sinistra della sua automobile e la

linea di sicurezza, transitando comunque a circa 50 cm dal ciglio destro della

strada. Il Pretore ha in seguito escluso che N__________ __________, che a quel

momento, non essendo preceduto da nessun veicolo e trovandosi in un tratto di

strada sostanzialmente diritto, disponeva di una visibilità ottimale ed aveva

visto che il motociclista viaggiava spostato verso il centro della carreggiata intuendo

che costui volesse effettuare una manovra di sorpasso nei confronti dell’auto

che egli stava incrociando, sia stato sorpreso dal sorpasso dell’attore. Ha

quindi rilevato che costui, riconoscendo che il comportamento dell’attore l’aveva

indotto a ritenere che volesse effettuare una manovra che sapeva non consentita,

conformemente all’art. 26 cpv. 2 LCStr avrebbe dovuto allargare verso destra

immediatamente e non confidare nel fatto che l’attore avrebbe cominciato il

sorpasso dopo averlo incrociato, come sembrava invece aver pensato nel suo interrogatorio

di polizia. Alla luce di quanto precede doveva pertanto essere riconosciuto che

N__________ __________, la cui posizione in base alla perizia aveva favorito

l’incidente, non circolava sufficientemente spostato verso destra al momento di

incrociare il veicolo di Fr__________ __________ e non aveva tempestivamente

reagito quando aveva scorto la motocicletta in una posizione che avrebbe dovuto

metterlo in guardia. Nemmeno il fatto che il perito giudiziario avesse concluso

per una diversa dinamica dell’incidente, nel senso che la motocicletta prima di

collidere con la Fiat 131 aveva urtato la Fiat Tipo assumendo una traiettoria

leggermente inclinata verso sinistra che l’ha poi condotta a sconfinare in

contromano, modificava la situazione. Non si poteva in effetti ritenere che la

colpa di N__________ __________ non fosse causale con l’incidente, non potendo

essere escluso, ciò che la convenuta non aveva provato, che a causa della sua

posizione troppo vicina alla linea di sicurezza N__________ __________ avesse

indotto l’attore a chiudere a destra prima di finire il sorpasso dell’auto di

Fr__________ __________, contro cui ha di fatto urtato, proprio nel tentativo

di evitare la collisione con la Fiat 131.

2.2

In

questa sede la convenuta, a sostegno dell’applicazione dell’art. 59 cpv. 1 LCStr,

si è limitata ad affermare da una parte che nessuna colpa era attribuibile a N__________

__________, il quale, qualora non si facesse capo alla versione del perito

giudiziario, sarebbe stato sorpreso dal sorpasso dell’attore, di problematica

esecuzione, e dall’altra che se invece si seguisse la versione del perito, a

maggior ragione non sussisterebbe colpa causale di N__________ __________, dato

che la causa scatenante del duplice infortunio andava ravvisata nell’urto con

l’auto di Fr__________ __________ e nell’incapacità dell’attore di

padroneggiare la sua motocicletta (osservazioni p. 6-7). Essa, ricopiando in

sostanza quanto detto in sede conclusionale (p. 12-14) - ciò che non

costituisce una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24

luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) - non si è

in definitiva confrontata con la precisa e puntale motivazione pretorile

riassunta al considerando precedente, né ha spiegato per quale motivo sarebbero

errati e con ciò da riformare gli argomenti che avevano indotto il primo

giudice a ritenere infondate le tesi difensive da lei qui riproposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). L’assunto della convenuta, per

altro esposto solo in modo generico, senza nemmeno tentare la spiegazione e la

dimostrazione delle sue tesi (ad es. sulla base delle velocità dei protagonisti

nonché della posizione e della distanza dei loro veicoli), deve pertanto essere

respinto in ordine già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC). Esso sarebbe stato peraltro infondato anche nel merito, la conclusione

pretorile, secondo cui N__________ __________ nelle particolari circostanze

avrebbe potuto e dovuto spostarsi sulla sua destra essendo perfettamente

conforme alla dottrina e alla giurisprudenza (cfr. Bussy/Rusconi, op.

cit., ibidem e n. 1.7 ad art. 35; DTF 81 IV 170 consid. 1, 97 II 362 consid. 2,

107.

IV 44 consid. 2b e c, 129 IV 44 consid. 1.3), tanto più che è

incontestabile che il suo comportamento sia stato causale per l’incidente (DTF

97.

II 362 consid. 4).

3.

Con

la prima censura d’appello l’attore rimprovera al giudice di prime cure di non

aver tenuto conto che anche a Fr__________ __________ doveva essere imputata

una responsabilità nell’incidente, pari ad almeno il 20%, di cui la convenuta,

nella sua qualità di assicuratrice RC dell’altro detentore responsabile

dell’incidente N__________ __________, doveva rispondere in solido in virtù

dell’art. 61 cpv. 3 LCStr. La censura non può trovare accoglimento. Ma non per

il fatto, addotto dal Pretore, che in base a quella norma di legge non vi sarebbe

solidarietà tra un detentore responsabile e l’assicuratore RC di un altro detentore

responsabile, questione questa che può in definitiva rimanere indecisa. Quanto

piuttosto per il fatto - che può essere sanzionato anche in questa sede

nonostante il primo giudice non l’abbia rilevato (II CCA 2 ottobre 2007 inc. n.

12.2006

) - che è per la prima volta soltanto in sede conclusionale, e con

ciò irritualmente (art. 78 CPC), che l’attore si è prevalso dell’eventuale

responsabilità di Fr__________ __________ nell’incidente, reo in sostanza di

aver avuto una posizione leggermente spostata verso il centro della carreggiata

e con ciò di aver reso difficoltoso o comunque ostacolato il sorpasso. Nonostante

questa circostanza di fatto fosse perfettamente nota all’attore, essendo stata ravvisata

a suo tempo già da F__________ __________ nel suo interrogatorio di polizia, da

lui versato agli atti (cfr. doc. A), egli non ha ritenuto, per sua scelta, di

allegarla né nella petizione né nella replica, sicché la stessa non può essere

posta a fondamento del giudizio. Poco importa se la circostanza sia poi improvvisamente

ritornata d’attualità a seguito dell’allestimento della perizia giudiziaria,

nella quale l’esperto, per altro non richiesto, non ha escluso che potesse

essere ascritta una responsabilità a Fr__________ __________: la giurisprudenza

ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel

corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà

processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal

codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51,

9.

agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia

stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi

dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 20

dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso

nella fattispecie. E pure privo di rilievo è il fatto che l’attore nel petitum

della petizione si sia espressamente “riservato qualsiasi ulteriore adeguamento

dell’importo di cui sopra a dipendenza delle risultanze istruttorie, da un

profilo medico-peritale, della modifica della concreta situazione del leso,

segnatamente da un profilo medico-valetudinario, della necessità di adeguare le

calcolazioni al momento dell’emanazione della sentenza e di quant’altro dovesse

intervenire nel corso di causa, in particolare da un profilo

medico-valetudinario”: intanto si osserva che una tale “riserva”, a prescindere

dalla sua legittimità, tutt’altro che scontata (II CCA 13 giugno 1995 inc. n.

12.95

, 15 gennaio 1993 inc. n. 136/91; cfr. pure Picard, Studi sulla

riforma del processo civile ticinese, p. 51; Ottaviani, Le parti nel

processo civile ticinese, p. 6), non può ovviamente costituire una carta bianca

che permetta alla parte, a suo piacimento e senza dover rispettare le norme

procedurali previste a tale scopo, di inserire nella causa ad ogni momento

circostanze di fatto di cui essa era a conoscenza e di cui non aveva ritenuto,

nell’ambito della massima eventuale, di volersi prevalere; ed oltretutto

nemmeno si può ritenere che la mancata adduzione di circostanze di fatto note rientrasse

concretamente nei casi oggetto della “riserva”.

4.

L’attore

censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’incidente

era a lui imputabile in ragione del 90% e a N__________ __________ per il 10%.

A suo parere, nelle particolari circostanze ben si giustificava aumentare ad

almeno il 30% la responsabilità di quest’ultimo.

4.1

A

sostegno della ripartizione delle responsabilità da lui operata, il giudice di

prime cure ha innanzitutto accertato che i rischi d’esercizio dei veicoli

coinvolti nell’incidente erano in concreto compensati, per cui era decisiva solo

la colpa dei protagonisti. In merito alla posizione dell’attore egli ha

osservato che a seguito dei fatti quest’ultimo era stato condannato in sede

penale. A prescindere da ciò, dall’istruttoria era risultato che l’attore aveva

deliberatamente sorpassato in galleria, dove vigeva il divieto di una simile

manovra (art. 39 cpv. 1 ONC) e dove era altresì posato il cartello di divieto

di sorpasso (art. 26 cpv. 1 OSS), transitando per lo meno sulla linea di

sicurezza, sulla quale è vietato anche solo passarci sopra (art. 73 cpv. 6

lett. a OSS). Era pure risultato che in precedenza costui aveva già superato un

altro veicolo all’interno della galleria e, ancora prima di questo sorpasso, ne

aveva già effettuato un altro. In questo suo atteggiamento era ravvisabile

l’intenzione di superare ogni veicolo che lo precedeva, senza curarsi delle

chiare disposizioni che in quel tratto di strada proibivano tale manovra, che la

controparte, per il principio dell’affidamento non doveva necessariamente

attendersi. L’attore non poteva inoltre ignorare la presenza della Fiat 131 che

gli stava venendo incontro senza tenere correttamente la destra della

carreggiata. Ciononostante, l’attore non aveva esitato ad intraprendere il sorpasso

della Fiat Tipo, che a sua volta si trovava leggermente spostata verso il

centro della carreggiata. Egli non poteva dunque neppure contare su uno spazio

sufficiente sulla propria corsia per riuscire ad effettuare il sorpasso: non a

caso aveva preteso di aver cominciato il sorpasso restando con le ruote sulla

linea di sicurezza. La perizia giudiziaria aveva poi chiarito che, a causa della

collisione con il veicolo che stava superando, l’attore aveva sconfinato

contromano, circostanza questa che attenuava la responsabilità di N__________ __________.

Quanto a quest’ultimo, benché il perito avesse precisato che se fosse

transitato correttamente a destra probabilmente non sarebbe entrato in

collisione con la motocicletta, non vi erano elementi che permettevano di

ritenere con certezza che, se l’attore non avesse invaso la corsia di

contromano, l’urto si sarebbe comunque verificato. Di conseguenza anche se al

detentore della Fiat 131 era imputabile la negligenza di non aver usato

l’attenzione dettata dalle circostanze, la colpa dell’attore appariva

preponderante, sia da un profilo oggettivo, per le gravi infrazioni alle norme

della circolazione, sia da un punto di vista soggettivo, per il completo

sprezzo del pericolo che aveva dimostrato con il suo comportamento, ritenuto

che l’accettazione di un rischio è un fattore di riduzione dell’indennità,

quando il danneggiato ne è cosciente o può averne avuto coscienza e nonostante

ciò ha deciso di agire ugualmente.

4.2

L’attore

ritiene che al momento dell’impatto primario, quello cioè con la vettura di Fr__________

__________, la sua motocicletta si trovava con le ruote entro la linea di

sicurezza ed al proposito menziona la deposizione rilasciata da N__________ __________

innanzi alla polizia (che invero non indica la posizione della moto al momento

della collisione primaria, ma solo prima dell’inizio della manovra di sorpasso,

cfr. doc. A), le deposizioni rese alla polizia da F__________ __________ e S__________

__________, che avevano riferito che al momento dell’impatto con la vettura di

N__________ __________ la motocicletta si trovava con le ruote sulla linea di

sicurezza (doc. A), e la perizia giudiziaria, che aveva precisato che l’urto

primario, a seguito del quale si era verificata la collisione in prossimità del

centro della carreggiata con la Fiat 131, aveva impresso alla motocicletta una

traiettoria leggermente inclinata verso sinistra. La circostanza non può essere

presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi

irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel giudizio

impugnato, il Pretore non aveva per altro mai preteso il contrario, limitandosi

ad affermare che a dipendenza della manovra messa in atto l’attore era poi transitato

sulla linea di sicurezza, su cui era vietato già solo transitarci sopra, ed era

sconfinato nella corsia di contromano, il che è francamente incontestabile,

alla luce anche delle risultanze della perizia giudiziaria, che - come detto - situa

la collisione (secondaria) nella zona senza traccia (schizzo di polizia pos. 7

-7, doc. A) ossia nella zona centrale della carreggiata o comunque nella corsia

di contromano molto in prossimità della linea centrale di sicurezza (p. 6);

anche l’attore aveva per altro ammesso che al momento dell’urto secondario le

sue ruote si trovassero sulla linea di sicurezza (conclusioni p. 2), con

conseguente sconfinamento del manubrio per circa 40-45 cm nella corsia di

contromano (replica p. 3). Del resto il fatto che al momento del contatto

(primario) con la Fiat Tipo, di cui la convenuta - come detto - non può essere

resa responsabile, le ruote della moto potessero ancora trovarsi all’interno

della corsia di pertinenza, non toglie che al termine di questo primo urto,

come risulta dalle tracce di frenata (doc. A), la moto toccasse la linea di

sicurezza centrale, per cui, tenuto conto della sua larghezza - l’attore indica

in 80-85 cm l’ingombro del manubrio (replica p. 3)-, ben si poteva ritenere che

già a quel momento essa sconfinava nella corsia di contromano, per almeno una

ventina di centimetri. Per il resto l’attore non contesta siccome errati gli

accertamenti - per altro corretti - segnatamente il fatto che il sorpasso,

nelle particolari circostanze oltretutto azzardato, fosse avvenuto ove tale

manovra era vietata, che a detta del primo giudice giustificherebbero una sua

responsabilità del 90%.

4.3

Quanto

alla colpa imputabile a N__________ __________, l’attore non ha contestato le

considerazioni che avevano indotto il Pretore a concludere per una sua, sia pur

limitata, responsabilità (cfr. supra consid. 2.1, 2.2 e 4.1). Egli si è

più che altro limitato ad evidenziare come gli stessi imporrebbero il

riconoscimento di una colpa leggermente più importante.

4.4

Alla

luce di quanto precede, questa Camera, vista da una parte l’indiscussa ed

indiscutibile estrema gravità del comportamento dell’attore, che aveva intenzionalmente

tentato un sorpasso laddove era vietato (art. 26 cpv. 1 OSS e art. 39 cpv. 1

ONC) e aveva oltrepassato la linea di sicurezza (art. 34 cpv. 2 LCStr e art. 73

cpv. 6 lett. a OSS), il tutto pur avendo visto che l’auto da lui sorpassata e

quella che le veniva incontro erano entrambe spostate leggermente verso il

centro della carreggiata e dunque non vi sarebbe verosimilmente stato

sufficiente spazio per la manovra (art. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2 LCStr) ed egli le

avrebbe con ciò messe in pericolo (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCStr),

e considerata dall’altra la lieve negligenza di N__________ __________, reo di non

aver viaggiato sufficientemente a destra rispettivamente di non essersi

spostato più a destra al momento dell’incrocio (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 1

e 4 LCStr), ritiene tutto sommato di poter confermare la ripartizione della

responsabilità operata dal Pretore. Del resto, quando, come nel caso di specie,

il giudice è tenuto a determinare il risarcimento considerando tutte le

circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), ciò sta a significare che egli è

autorizzato ad applicare le regole del diritto e dell’equità secondo la formula

dell’art. 4 CC (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 59), e in un caso del genere l’autorità d’appello può sì riesaminare liberamente una tale

valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni

rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 32 ad art. 307), ciò che in concreto non si verifica.

5.

Con

l’ultima censura d’appello l’attore rimprovera al primo giudice di essere

incorso in un errore nel calcolo del risarcimento della perdita di guadagno,

del danno di rendita e del torto morale a suo favore, ed in particolare di non

aver tenuto conto del diritto preferenziale del leso, sancito dall’art. 88 LCStr,

nel risarcimento del proprio danno in rapporto al diritto di surroga spettante

agli assicuratori sociali. Tale principio faceva sì che l’attore doveva venir

indennizzato di tutto il danno subito, prima che gli assicuratori sociali

potessero ottenere una rifusione del loro diritto di regresso legale.

5.1

Il

diritto preferenziale (intero) del leso, sancito dapprima dall’art. 88 LCStr e

poi all’art. 73 LPGA, deve applicarsi quando accanto alle pretese che può far

valere contro il terzo responsabile, il leso riceve prestazioni da altre assicurazioni,

segnatamente dalle assicurazioni sociali. Questo principio vuole impedire che

il leso non sia integralmente risarcito del suo danno. Ma d’altra parte il

diritto della responsabilità civile vieta ogni arricchimento del leso a causa

del concorso delle assicurazioni private o sociali per lo stesso incidente. Altrimenti

detto, questi due principi possono essere riassunti nella formula “tutto il

danno, ma solo il danno”. Così, fino a quando il leso non riceve il

risarcimento della totalità del suo danno, le assicurazioni sociali al

beneficio di un diritto di surrogazione non possono far valere questo diritto

contro il terzo responsabile. Le stesse potranno però farlo a partire dal momento

in cui, con la combinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali e di

quelle del terzo responsabile, il leso ottiene un risarcimento totale. È allora

solamente per il surplus ancora dovuto dal responsabile che le assicurazioni

sociali potranno esercitare il loro diritto di regresso (Rusconi, Le

più recenti e significative sentenze del Tribunale federale in materia

d’infortunistica, 19ª Giornata

giuridica di studio, p. 9 seg. con riferimento alla sentenza ICCTF 14 settembre

2004.

4C.222/2004, ora pubblicata in DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure DTF

117.

II 609 consid. 11c, 120 II 58 consid. 3c; ICCTF 6 febbraio 2004 4C.260/2003

consid. 7.1, 27 febbraio 2007 4C.402/2006 consid. 6.1, 8 marzo 2007 4C.428/2006

consid. 3.2). I calcoli devono essere fatti prendendo in considerazione non

qualunque prestazione di un’assicurazione privata o sociale, ma solo quelle che

concernono lo stesso incidente e che sono oltretutto concordanti dal punto di

vista materiale, temporale e personale (Rusconi, op. cit., p.

9; DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure ICCTF 27 febbraio 2007 4C.402/2006

consid. 6.1). Il diritto preferenziale del leso deve in particolare essere

riconosciuto nel caso in cui le assicurazioni hanno (parzialmente) risarcito la

perdita di guadagno e il pregiudizio all’economia domestica (DTF 132 III 12

consid. 7.2-7.5). Nel caso in cui ad essere (parzialmente) risarcito dalle assicurazioni

sociali è invece il torto morale, il diritto preferenziale del leso dev’essere

ammesso solo in modo parziale (DTF 123 III 306 consid. 9b; così pure Werro, La

responsabilité civile, n. 1320, che al n. 1321 critica per altro la soluzione

di compromesso adottata dall’Alta Corte). In altre parole, nel primo caso il

leso, a prescindere da quanto ha ricevuto dalle assicurazioni, potrà pretendere

dal danneggiante o dall’assicuratore RC la parte di risarcimento di cui questi è

responsabile; nell’altro caso, dal danno totale da lui subìto dovrà dapprima

dedurre quanto ha ricevuto dalle assicurazioni e su quanto rimane potrà

pretendere dal danneggiante o dall’assicuratore RC la percentuale di risarcimento

di cui costui è responsabile (per la concreta modalità di calcolo, cfr. Werro, op.

cit., n. 1322 segg.).

5.2

Nel

caso di specie, in applicazione del diritto preferenziale (intero) del leso, la

pretesa dell’attore a titolo di perdita di guadagno dev’essere così aumentata a

fr. 28'418.- (10% di fr. 284'179.80), quella per la perdita di guadagno fino al

31.

ottobre 2006 dev’essere portata a fr. 34'930.55 (10% di fr. 349'305.70) e

quella per la perdita della pensione va determinata in fr. 5'150.70 (10% di fr.

51'507.20). In applicazione del diritto preferenziale (parziale) del leso,

l’indennità per il torto morale va invece confermata in fr. 3'222.40 (10% di

fr. 40'000.- ./. fr. 7'776.-). Quanto alle altre posizioni di danno, non

influenzate in alcun modo dal diritto preferenziale del leso, le stesse vanno

riconosciute nella misura accertata dal primo giudice, così che all’attore

spettano pure fr. 268.20 per le cure prodigate dai famigliari e fr. 342.20 per

le spese legali preprocessuali.

6.

Ne

discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere

accolta per fr. 72'332.05 oltre interessi, con conseguente modifica del

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Gli oneri

processuali e l’indennità ripetibile della procedura d’appello, calcolati su un

valore litigioso di fr. 288'588.55, seguono la rispettiva soccombenza delle

parti (art. 148 CPC).

7.

A

dipendenza dell’esito dell’appello, l’istanza con cui l’attore, che si trova

pacificamente in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda

istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr. 34’068.-

(fr. 72'332.05./. fr. 38'264.05), per la rimanenza la procedura ricorsuale non presentando

sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag;

cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n.

12.97

, 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n.

12.2000

, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59; ICCTF 20 febbraio 2002

4P.2/2002). Poco importa se la controparte, pur negando l’esistenza della

necessaria apparenza di buon diritto, abbia dichiarato di non opporsi alla

concessione dell’assistenza giudiziaria in questa sede (cfr. II CCA 29 ottobre

2007.

inc. n. 12.2007.59).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

27.

novembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 7 novembre 2006 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, è così riformata:

1.

In parziale accoglimento

della petizione, la convenuta AO 1, __________, è tenuta a versare all’attore AP

1, __________ la somma di fr. 72'332.05 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre

1993.

su fr. 3'222.40, dal 1° febbraio 1994 su fr. 268.20, dal 1° gennaio 2000

su fr. 28'418.-, dal 23 agosto 2003 su fr. 342.20 e dal 31 ottobre 2006 su fr. 40'081.25.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 12'733.97, sono poste a

carico dell’attore e per esso a carico dello Stato nella misura di 3/4 e nella

misura di 1/4 a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 10'500.-

per ripetibili parziali.

II. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di

appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa

di fr. 34'068.-, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’950.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 3’000.-

da

anticiparsi in ragione di fr. 2'625.- dall’appellante e in ragione di fr. 375.-

dallo stesso e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato,

restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellata, cui

l’appellante rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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