12.2006.211
Incidente della circolazione - obbligo di tenere la destra per il conducente sulla corsia di contromano - diritto preferenziale del leso
8 gennaio 2008Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.211
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, IICCA
Titolo:
Incidente della circolazione - obbligo di tenere la destra per il conducente sulla corsia di contromano - diritto preferenziale del leso
INCIDENTE
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
RISARCIMENTO IN CASO DI LESIONE CORPORALE
art. 26 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 59 LCSTR
art. 65 LCSTR
art. 88 LCSTR
art. 73 LPGA
Incarto n.
12.2006.211
Lugano
8 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.67
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
23 agosto 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 263'664.80
oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 464'642.70;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 novembre 2006 ha accolto per fr. 38'264.05 più
interessi;
appellante
l'attore con atto di appello 27 novembre 2006, corredato di una domanda di concessione
dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 326'852.60 più interessi,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2
dicembre 1993, dopo essere partito dal suo domicilio di __________, l’allora
diciottenne AP 1, alla guida della propria motocicletta Aprilia 125, ha
imboccato, verso le 7.20, la galleria del __________, sita sulla strada principale
N. __________ in territorio di __________. Dopo aver superato all’interno della
galleria l’automobile condotta da F__________ __________, con a bordo S__________
__________, ha iniziato il sorpasso della Fiat Tipo guidata da Fr__________ __________.
Durante la manovra ha urtato contro la parte anteriore dell’automobile Fiat 131
che sopraggiungeva in senso contrario, condotta da N__________ __________. Sbalzato
dalla moto, è finito a terra nella propria corsia, davanti all’automobile di Fr__________
__________, che è pure stata danneggiata all’altezza della portiera anteriore,
fino al cofano. Nell’incidente, N__________ __________ e AP 1 hanno riportato
gravi ferite, ritenuto in particolare che quest’ultimo è stato ricoverato
all’Ospedale __________ di __________ con una grave frattura aperta
intraarticolare del femore sinistro, una frattura-lussazione all’avambraccio
sinistro con lesione nervosa e una frattura aperta al V metatarso del piede
sinistro. A causa dei problemi fisici invalidanti riconducibili all’incidente, AP
1 non ha potuto portare a termine il suo apprendistato di lattoniere di
carrozzeria ed ha intrapreso una riqualifica professionale quale
magazziniere-venditore di pezzi di ricambio, che non ha però terminato. Dal
punto di vista assicurativo, gli è stata riconosciuta dalla SUVA un’indennità
per menomazione dell’integrità fisica del 10%, pari a fr. 7'776.-, e durante vari
periodi gli sono state versate indennità giornaliere da parte di questa
assicurazione e dall’assicurazione invalidità, ritenuto che dal 1° gennaio 2001
egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% da parte
della SUVA.
B. Con
la petizione in rassegna AP 1, dopo aver riassunto i fatti, ha chiesto la condanna
di AO 1i, assicuratrice RC di N__________ __________, al pagamento di fr.
263'664.80 oltre interessi a titolo di risarcimento della perdita di guadagno
passata e futura, per il danno di rendita, per il torto morale nonché a titolo
di rifusione dei costi delle cure prodigategli dai suoi famigliari e di
patrocinio preprocessuale, rilevando che a N__________ __________ e con ciò al
suo assicuratore RC andava imputata una responsabilità di 1/3 per questo
pregiudizio: egli in effetti sarebbe in parte responsabile dell’incidente, per
non aver circolato mantenendosi sufficientemente a destra nella propria corsia e
per non aver reagito spostandosi verso destra per agevolare l’incrocio.
La
convenuta si è opposta alla petizione negando che al proprio assicurato, che
non viaggiava a ridosso della linea di sicurezza ed era comunque stato sorpreso
dalla repentina ed azzardata manovra di sorpasso posta in atto dalla
controparte, si potesse ascrivere una responsabilità nell’incidente, che era
imputabile al solo attore, il quale avrebbe violato gravemente le norme della
circolazione, sorpassando in galleria, quando ciò era vietato, ed oltrepassando
la linea di sicurezza che separava le carreggiate, tanto da essere poi
sanzionato penalmente.
C. In
sede conclusionale l’attore, preso atto che la perizia giudiziaria aveva
permesso di accertare che egli, durante la manovra di sorpasso, aveva in un
primo tempo urtato il lato destro anteriore della vettura di Fr__________ __________,
il quale poteva perciò essere pure ritenuto responsabile dell’incidente, ha
aumentato le sue pretese a fr. 464'642.70 più interessi, osservando che la
responsabilità cumulata di costui e quella di N__________ __________, per le
quali la convenuta doveva rispondere in solido (art. 61 cpv. 3 LCStr), era da
considerarsi del 50%.
Di
diverso avviso la convenuta, la quale ha ritenuto che, se i fatti si fossero
svolti come indicato dal perito, l’eventuale colpa del suo assicurato non
poteva essere considerata causale, e in ogni caso ha contestato l’aumento al
50% della sua responsabilità.
D. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha in sostanza ritenuto che a N__________
__________ andava imputata una responsabilità del 10% nell’incidente e che
l’eventuale colpa di Fr__________ __________ non poteva essere imputata a quest’ultimo
o alla convenuta siccome la solidarietà istituita dall’art. 61 cpv. 3 LCStr
sussisteva solo tra detentori responsabili e non poteva invece essere estesa
all’assicuratore RC di uno di loro. In tali circostanze, ritenuto che dalle
posizioni di danno effettivamente subito dall’attore andavano dedotte le
prestazioni nel frattempo già erogate dalle assicurazioni sociali e che sul
saldo che ne risultava andava poi applicata la percentuale di responsabilità
del 10% così accertata, ne ha concluso che all’attore dovevano essere
rimborsati fr. 10'339.45 (10% di fr. 284'179.80 ./. fr. 180'785.40) per la perdita
di guadagno fino al 31 ottobre 2006, fr. 21'545.50 (10% di fr. 349'305.70 ./.
fr. 133'851.-) per la perdita di guadagno futura, fr. 2'546.30 (10% di fr.
51'507.20 ./. fr. 26'044.60) per la perdita della pensione, fr. 268.20 (10% di
fr. 2'682.-) per le cure prodigate dai famigliari, fr. 3'222.40 (10% di fr. 40'000.-
./. fr. 7'776.-) per il torto morale e fr. 342.20 (10% di fr. 3'421.70) per le
spese legali preprocessuali. Di qui il parziale accoglimento della petizione,
con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'264.05 più
interessi, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr.
12'733.97 sono state caricate all’attore e per esso, posto in precedenza al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, allo Stato per 6/7 e per la rimanenza alla
convenuta, a cui sono pure stati attribuiti fr. 15'000.- per ripetibili
parziali.
E. Con
l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza
giudiziaria, l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 326'852.60 più interessi. In estrema sintesi,
egli rimprovera al giudice di prime cure di aver negato l’esistenza di un
vincolo di solidarietà tra la convenuta e Fr__________ __________, di non aver
tenuto conto di una responsabilità almeno del 20% a carico di quest’ultimo e almeno
del 30% a carico di N__________ __________, con una responsabilità complessiva
per la convenuta dell’ordine del 50%, e di non aver considerato nel calcolo del
risarcimento della perdita di guadagno, del danno di rendita e del torto morale
il diritto preferenziale del leso ai sensi dell’art. 88 LCStr.
F. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Di
principio se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte
o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è
civilmente responsabile dei danni (art. 58 cpv. 1 LCStr). Il detentore è
tuttavia liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato
cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un
terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è
responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a
cagionare l’infortunio (art. 59 cpv. 1 LCStr), ritenuto che se il detentore non
riesce a liberarsi della responsabilità civile in base a tale disposizione, ma
prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l’infortunio,
il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze (art. 59
cpv. 2 LCStr).
2.
Con
le sue osservazioni all’appello la convenuta, che è stata chiamata direttamente
in causa invece del detentore N__________ __________ di cui è l’assicuratrice
RC (art. 65 LCStr), ribadisce che il proprio assicurato e con ciò essa stessa
sarebbero in concreto liberati dalla propria responsabilità civile per il fatto
che all’attore andava imputata una colpa grave, senza che potesse essere
rimproverata una colpa al proprio assicurato.
2.1
Il
Pretore, con una motivazione precisa e dettagliata, ha escluso che la
convenuta, gravata dell’onere della prova, fosse riuscita a fornire la prova
liberatoria dell’art. 59 cpv. 1 LCStr. Il giudice di prime cure, facendo
riferimento a Bussy/Rusconi (CSCR Commentaire, 3ª ed., n. 1.14 e 2.5 ad art. 34) e alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 107 IV 44), ha preliminarmente evidenziato che l’obbligo di
circolare a destra s’impone in modo più o meno rigoroso in funzione delle
condizioni del traffico e della visibilità e in particolare che, come
prescritto dall’art. 34 cpv. 4 LCStr, prima dell’incrocio di due veicoli, i
conducenti sono tenuti a serrare a destra, in modo che tra i veicoli esista una
distanza di almeno 50 cm; tale obbligo s’impone anche nel caso in cui uno dei
due conducenti non abbandoni il centro della carreggiata, poiché simile atteggiamento
non dispensa l’altro dal fare il possibile per evitare la collisione, ritenuto
che l’art. 26 cpv. 2 LCStr impone che sia usata particolare prudenza quando vi
siano indizi per ritenere che un utente non si comporti correttamente. Nel caso
di specie il giudice, dopo aver rilevato da una parte che F__________ __________
e S__________ __________, che avevano assistito all’incidente essendo a bordo
dell’auto che seguiva quella di Fr__________ __________, avevano ricordato che
N__________ __________ procedeva spostato leggermente verso il centro della
strada, vicino alla linea di sicurezza, anche se completamente nella sua
corsia, e dall’altra che il perito giudiziale aveva confermato che la collisione
con la Fiat 131 era avvenuta in prossimità con la linea di sicurezza centrale,
ha dapprima ritenuto che al momento dell’impatto N__________ __________
circolava ad una distanza non corretta rispetto alla linea di sicurezza che
delimitava le due corsie di marcia; del resto, sempre a suo giudizio, la
perizia aveva chiarito che la posizione in cui si trovava N__________ __________
aveva favorito l’incidente, giacché, se fosse transitato correttamente a
destra, l’impatto tra i due veicoli avrebbe quasi certamente potuto essere
evitato: infatti c’era spazio sufficiente per non viaggiare a ridosso della
linea di sicurezza, la corsia avendo una larghezza di 3.40 m a fronte della
larghezza della sua auto di 1.65 m, ciò che gli avrebbe consentito di lasciare
uno spazio di circa 1.20 m tra la fiancata sinistra della sua automobile e la
linea di sicurezza, transitando comunque a circa 50 cm dal ciglio destro della
strada. Il Pretore ha in seguito escluso che N__________ __________, che a quel
momento, non essendo preceduto da nessun veicolo e trovandosi in un tratto di
strada sostanzialmente diritto, disponeva di una visibilità ottimale ed aveva
visto che il motociclista viaggiava spostato verso il centro della carreggiata intuendo
che costui volesse effettuare una manovra di sorpasso nei confronti dell’auto
che egli stava incrociando, sia stato sorpreso dal sorpasso dell’attore. Ha
quindi rilevato che costui, riconoscendo che il comportamento dell’attore l’aveva
indotto a ritenere che volesse effettuare una manovra che sapeva non consentita,
conformemente all’art. 26 cpv. 2 LCStr avrebbe dovuto allargare verso destra
immediatamente e non confidare nel fatto che l’attore avrebbe cominciato il
sorpasso dopo averlo incrociato, come sembrava invece aver pensato nel suo interrogatorio
di polizia. Alla luce di quanto precede doveva pertanto essere riconosciuto che
N__________ __________, la cui posizione in base alla perizia aveva favorito
l’incidente, non circolava sufficientemente spostato verso destra al momento di
incrociare il veicolo di Fr__________ __________ e non aveva tempestivamente
reagito quando aveva scorto la motocicletta in una posizione che avrebbe dovuto
metterlo in guardia. Nemmeno il fatto che il perito giudiziario avesse concluso
per una diversa dinamica dell’incidente, nel senso che la motocicletta prima di
collidere con la Fiat 131 aveva urtato la Fiat Tipo assumendo una traiettoria
leggermente inclinata verso sinistra che l’ha poi condotta a sconfinare in
contromano, modificava la situazione. Non si poteva in effetti ritenere che la
colpa di N__________ __________ non fosse causale con l’incidente, non potendo
essere escluso, ciò che la convenuta non aveva provato, che a causa della sua
posizione troppo vicina alla linea di sicurezza N__________ __________ avesse
indotto l’attore a chiudere a destra prima di finire il sorpasso dell’auto di
Fr__________ __________, contro cui ha di fatto urtato, proprio nel tentativo
di evitare la collisione con la Fiat 131.
2.2
In
questa sede la convenuta, a sostegno dell’applicazione dell’art. 59 cpv. 1 LCStr,
si è limitata ad affermare da una parte che nessuna colpa era attribuibile a N__________
__________, il quale, qualora non si facesse capo alla versione del perito
giudiziario, sarebbe stato sorpreso dal sorpasso dell’attore, di problematica
esecuzione, e dall’altra che se invece si seguisse la versione del perito, a
maggior ragione non sussisterebbe colpa causale di N__________ __________, dato
che la causa scatenante del duplice infortunio andava ravvisata nell’urto con
l’auto di Fr__________ __________ e nell’incapacità dell’attore di
padroneggiare la sua motocicletta (osservazioni p. 6-7). Essa, ricopiando in
sostanza quanto detto in sede conclusionale (p. 12-14) - ciò che non
costituisce una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24
luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) - non si è
in definitiva confrontata con la precisa e puntale motivazione pretorile
riassunta al considerando precedente, né ha spiegato per quale motivo sarebbero
errati e con ciò da riformare gli argomenti che avevano indotto il primo
giudice a ritenere infondate le tesi difensive da lei qui riproposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). L’assunto della convenuta, per
altro esposto solo in modo generico, senza nemmeno tentare la spiegazione e la
dimostrazione delle sue tesi (ad es. sulla base delle velocità dei protagonisti
nonché della posizione e della distanza dei loro veicoli), deve pertanto essere
respinto in ordine già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC). Esso sarebbe stato peraltro infondato anche nel merito, la conclusione
pretorile, secondo cui N__________ __________ nelle particolari circostanze
avrebbe potuto e dovuto spostarsi sulla sua destra essendo perfettamente
conforme alla dottrina e alla giurisprudenza (cfr. Bussy/Rusconi, op.
cit., ibidem e n. 1.7 ad art. 35; DTF 81 IV 170 consid. 1, 97 II 362 consid. 2,
107.
IV 44 consid. 2b e c, 129 IV 44 consid. 1.3), tanto più che è
incontestabile che il suo comportamento sia stato causale per l’incidente (DTF
97.
II 362 consid. 4).
3.
Con
la prima censura d’appello l’attore rimprovera al giudice di prime cure di non
aver tenuto conto che anche a Fr__________ __________ doveva essere imputata
una responsabilità nell’incidente, pari ad almeno il 20%, di cui la convenuta,
nella sua qualità di assicuratrice RC dell’altro detentore responsabile
dell’incidente N__________ __________, doveva rispondere in solido in virtù
dell’art. 61 cpv. 3 LCStr. La censura non può trovare accoglimento. Ma non per
il fatto, addotto dal Pretore, che in base a quella norma di legge non vi sarebbe
solidarietà tra un detentore responsabile e l’assicuratore RC di un altro detentore
responsabile, questione questa che può in definitiva rimanere indecisa. Quanto
piuttosto per il fatto - che può essere sanzionato anche in questa sede
nonostante il primo giudice non l’abbia rilevato (II CCA 2 ottobre 2007 inc. n.
12.2006
) - che è per la prima volta soltanto in sede conclusionale, e con
ciò irritualmente (art. 78 CPC), che l’attore si è prevalso dell’eventuale
responsabilità di Fr__________ __________ nell’incidente, reo in sostanza di
aver avuto una posizione leggermente spostata verso il centro della carreggiata
e con ciò di aver reso difficoltoso o comunque ostacolato il sorpasso. Nonostante
questa circostanza di fatto fosse perfettamente nota all’attore, essendo stata ravvisata
a suo tempo già da F__________ __________ nel suo interrogatorio di polizia, da
lui versato agli atti (cfr. doc. A), egli non ha ritenuto, per sua scelta, di
allegarla né nella petizione né nella replica, sicché la stessa non può essere
posta a fondamento del giudizio. Poco importa se la circostanza sia poi improvvisamente
ritornata d’attualità a seguito dell’allestimento della perizia giudiziaria,
nella quale l’esperto, per altro non richiesto, non ha escluso che potesse
essere ascritta una responsabilità a Fr__________ __________: la giurisprudenza
ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel
corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà
processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal
codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51,
9.
agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia
stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi
dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 20
dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso
nella fattispecie. E pure privo di rilievo è il fatto che l’attore nel petitum
della petizione si sia espressamente “riservato qualsiasi ulteriore adeguamento
dell’importo di cui sopra a dipendenza delle risultanze istruttorie, da un
profilo medico-peritale, della modifica della concreta situazione del leso,
segnatamente da un profilo medico-valetudinario, della necessità di adeguare le
calcolazioni al momento dell’emanazione della sentenza e di quant’altro dovesse
intervenire nel corso di causa, in particolare da un profilo
medico-valetudinario”: intanto si osserva che una tale “riserva”, a prescindere
dalla sua legittimità, tutt’altro che scontata (II CCA 13 giugno 1995 inc. n.
12.95
, 15 gennaio 1993 inc. n. 136/91; cfr. pure Picard, Studi sulla
riforma del processo civile ticinese, p. 51; Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, p. 6), non può ovviamente costituire una carta bianca
che permetta alla parte, a suo piacimento e senza dover rispettare le norme
procedurali previste a tale scopo, di inserire nella causa ad ogni momento
circostanze di fatto di cui essa era a conoscenza e di cui non aveva ritenuto,
nell’ambito della massima eventuale, di volersi prevalere; ed oltretutto
nemmeno si può ritenere che la mancata adduzione di circostanze di fatto note rientrasse
concretamente nei casi oggetto della “riserva”.
4.
L’attore
censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’incidente
era a lui imputabile in ragione del 90% e a N__________ __________ per il 10%.
A suo parere, nelle particolari circostanze ben si giustificava aumentare ad
almeno il 30% la responsabilità di quest’ultimo.
4.1
A
sostegno della ripartizione delle responsabilità da lui operata, il giudice di
prime cure ha innanzitutto accertato che i rischi d’esercizio dei veicoli
coinvolti nell’incidente erano in concreto compensati, per cui era decisiva solo
la colpa dei protagonisti. In merito alla posizione dell’attore egli ha
osservato che a seguito dei fatti quest’ultimo era stato condannato in sede
penale. A prescindere da ciò, dall’istruttoria era risultato che l’attore aveva
deliberatamente sorpassato in galleria, dove vigeva il divieto di una simile
manovra (art. 39 cpv. 1 ONC) e dove era altresì posato il cartello di divieto
di sorpasso (art. 26 cpv. 1 OSS), transitando per lo meno sulla linea di
sicurezza, sulla quale è vietato anche solo passarci sopra (art. 73 cpv. 6
lett. a OSS). Era pure risultato che in precedenza costui aveva già superato un
altro veicolo all’interno della galleria e, ancora prima di questo sorpasso, ne
aveva già effettuato un altro. In questo suo atteggiamento era ravvisabile
l’intenzione di superare ogni veicolo che lo precedeva, senza curarsi delle
chiare disposizioni che in quel tratto di strada proibivano tale manovra, che la
controparte, per il principio dell’affidamento non doveva necessariamente
attendersi. L’attore non poteva inoltre ignorare la presenza della Fiat 131 che
gli stava venendo incontro senza tenere correttamente la destra della
carreggiata. Ciononostante, l’attore non aveva esitato ad intraprendere il sorpasso
della Fiat Tipo, che a sua volta si trovava leggermente spostata verso il
centro della carreggiata. Egli non poteva dunque neppure contare su uno spazio
sufficiente sulla propria corsia per riuscire ad effettuare il sorpasso: non a
caso aveva preteso di aver cominciato il sorpasso restando con le ruote sulla
linea di sicurezza. La perizia giudiziaria aveva poi chiarito che, a causa della
collisione con il veicolo che stava superando, l’attore aveva sconfinato
contromano, circostanza questa che attenuava la responsabilità di N__________ __________.
Quanto a quest’ultimo, benché il perito avesse precisato che se fosse
transitato correttamente a destra probabilmente non sarebbe entrato in
collisione con la motocicletta, non vi erano elementi che permettevano di
ritenere con certezza che, se l’attore non avesse invaso la corsia di
contromano, l’urto si sarebbe comunque verificato. Di conseguenza anche se al
detentore della Fiat 131 era imputabile la negligenza di non aver usato
l’attenzione dettata dalle circostanze, la colpa dell’attore appariva
preponderante, sia da un profilo oggettivo, per le gravi infrazioni alle norme
della circolazione, sia da un punto di vista soggettivo, per il completo
sprezzo del pericolo che aveva dimostrato con il suo comportamento, ritenuto
che l’accettazione di un rischio è un fattore di riduzione dell’indennità,
quando il danneggiato ne è cosciente o può averne avuto coscienza e nonostante
ciò ha deciso di agire ugualmente.
4.2
L’attore
ritiene che al momento dell’impatto primario, quello cioè con la vettura di Fr__________
__________, la sua motocicletta si trovava con le ruote entro la linea di
sicurezza ed al proposito menziona la deposizione rilasciata da N__________ __________
innanzi alla polizia (che invero non indica la posizione della moto al momento
della collisione primaria, ma solo prima dell’inizio della manovra di sorpasso,
cfr. doc. A), le deposizioni rese alla polizia da F__________ __________ e S__________
__________, che avevano riferito che al momento dell’impatto con la vettura di
N__________ __________ la motocicletta si trovava con le ruote sulla linea di
sicurezza (doc. A), e la perizia giudiziaria, che aveva precisato che l’urto
primario, a seguito del quale si era verificata la collisione in prossimità del
centro della carreggiata con la Fiat 131, aveva impresso alla motocicletta una
traiettoria leggermente inclinata verso sinistra. La circostanza non può essere
presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi
irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel giudizio
impugnato, il Pretore non aveva per altro mai preteso il contrario, limitandosi
ad affermare che a dipendenza della manovra messa in atto l’attore era poi transitato
sulla linea di sicurezza, su cui era vietato già solo transitarci sopra, ed era
sconfinato nella corsia di contromano, il che è francamente incontestabile,
alla luce anche delle risultanze della perizia giudiziaria, che - come detto - situa
la collisione (secondaria) nella zona senza traccia (schizzo di polizia pos. 7
-7, doc. A) ossia nella zona centrale della carreggiata o comunque nella corsia
di contromano molto in prossimità della linea centrale di sicurezza (p. 6);
anche l’attore aveva per altro ammesso che al momento dell’urto secondario le
sue ruote si trovassero sulla linea di sicurezza (conclusioni p. 2), con
conseguente sconfinamento del manubrio per circa 40-45 cm nella corsia di
contromano (replica p. 3). Del resto il fatto che al momento del contatto
(primario) con la Fiat Tipo, di cui la convenuta - come detto - non può essere
resa responsabile, le ruote della moto potessero ancora trovarsi all’interno
della corsia di pertinenza, non toglie che al termine di questo primo urto,
come risulta dalle tracce di frenata (doc. A), la moto toccasse la linea di
sicurezza centrale, per cui, tenuto conto della sua larghezza - l’attore indica
in 80-85 cm l’ingombro del manubrio (replica p. 3)-, ben si poteva ritenere che
già a quel momento essa sconfinava nella corsia di contromano, per almeno una
ventina di centimetri. Per il resto l’attore non contesta siccome errati gli
accertamenti - per altro corretti - segnatamente il fatto che il sorpasso,
nelle particolari circostanze oltretutto azzardato, fosse avvenuto ove tale
manovra era vietata, che a detta del primo giudice giustificherebbero una sua
responsabilità del 90%.
4.3
Quanto
alla colpa imputabile a N__________ __________, l’attore non ha contestato le
considerazioni che avevano indotto il Pretore a concludere per una sua, sia pur
limitata, responsabilità (cfr. supra consid. 2.1, 2.2 e 4.1). Egli si è
più che altro limitato ad evidenziare come gli stessi imporrebbero il
riconoscimento di una colpa leggermente più importante.
4.4
Alla
luce di quanto precede, questa Camera, vista da una parte l’indiscussa ed
indiscutibile estrema gravità del comportamento dell’attore, che aveva intenzionalmente
tentato un sorpasso laddove era vietato (art. 26 cpv. 1 OSS e art. 39 cpv. 1
ONC) e aveva oltrepassato la linea di sicurezza (art. 34 cpv. 2 LCStr e art. 73
cpv. 6 lett. a OSS), il tutto pur avendo visto che l’auto da lui sorpassata e
quella che le veniva incontro erano entrambe spostate leggermente verso il
centro della carreggiata e dunque non vi sarebbe verosimilmente stato
sufficiente spazio per la manovra (art. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2 LCStr) ed egli le
avrebbe con ciò messe in pericolo (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCStr),
e considerata dall’altra la lieve negligenza di N__________ __________, reo di non
aver viaggiato sufficientemente a destra rispettivamente di non essersi
spostato più a destra al momento dell’incrocio (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 1
e 4 LCStr), ritiene tutto sommato di poter confermare la ripartizione della
responsabilità operata dal Pretore. Del resto, quando, come nel caso di specie,
il giudice è tenuto a determinare il risarcimento considerando tutte le
circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), ciò sta a significare che egli è
autorizzato ad applicare le regole del diritto e dell’equità secondo la formula
dell’art. 4 CC (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 59), e in un caso del genere l’autorità d’appello può sì riesaminare liberamente una tale
valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni
rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 32 ad art. 307), ciò che in concreto non si verifica.
5.
Con
l’ultima censura d’appello l’attore rimprovera al primo giudice di essere
incorso in un errore nel calcolo del risarcimento della perdita di guadagno,
del danno di rendita e del torto morale a suo favore, ed in particolare di non
aver tenuto conto del diritto preferenziale del leso, sancito dall’art. 88 LCStr,
nel risarcimento del proprio danno in rapporto al diritto di surroga spettante
agli assicuratori sociali. Tale principio faceva sì che l’attore doveva venir
indennizzato di tutto il danno subito, prima che gli assicuratori sociali
potessero ottenere una rifusione del loro diritto di regresso legale.
5.1
Il
diritto preferenziale (intero) del leso, sancito dapprima dall’art. 88 LCStr e
poi all’art. 73 LPGA, deve applicarsi quando accanto alle pretese che può far
valere contro il terzo responsabile, il leso riceve prestazioni da altre assicurazioni,
segnatamente dalle assicurazioni sociali. Questo principio vuole impedire che
il leso non sia integralmente risarcito del suo danno. Ma d’altra parte il
diritto della responsabilità civile vieta ogni arricchimento del leso a causa
del concorso delle assicurazioni private o sociali per lo stesso incidente. Altrimenti
detto, questi due principi possono essere riassunti nella formula “tutto il
danno, ma solo il danno”. Così, fino a quando il leso non riceve il
risarcimento della totalità del suo danno, le assicurazioni sociali al
beneficio di un diritto di surrogazione non possono far valere questo diritto
contro il terzo responsabile. Le stesse potranno però farlo a partire dal momento
in cui, con la combinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali e di
quelle del terzo responsabile, il leso ottiene un risarcimento totale. È allora
solamente per il surplus ancora dovuto dal responsabile che le assicurazioni
sociali potranno esercitare il loro diritto di regresso (Rusconi, Le
più recenti e significative sentenze del Tribunale federale in materia
d’infortunistica, 19ª Giornata
giuridica di studio, p. 9 seg. con riferimento alla sentenza ICCTF 14 settembre
2004.
4C.222/2004, ora pubblicata in DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure DTF
117.
II 609 consid. 11c, 120 II 58 consid. 3c; ICCTF 6 febbraio 2004 4C.260/2003
consid. 7.1, 27 febbraio 2007 4C.402/2006 consid. 6.1, 8 marzo 2007 4C.428/2006
consid. 3.2). I calcoli devono essere fatti prendendo in considerazione non
qualunque prestazione di un’assicurazione privata o sociale, ma solo quelle che
concernono lo stesso incidente e che sono oltretutto concordanti dal punto di
vista materiale, temporale e personale (Rusconi, op. cit., p.
9; DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure ICCTF 27 febbraio 2007 4C.402/2006
consid. 6.1). Il diritto preferenziale del leso deve in particolare essere
riconosciuto nel caso in cui le assicurazioni hanno (parzialmente) risarcito la
perdita di guadagno e il pregiudizio all’economia domestica (DTF 132 III 12
consid. 7.2-7.5). Nel caso in cui ad essere (parzialmente) risarcito dalle assicurazioni
sociali è invece il torto morale, il diritto preferenziale del leso dev’essere
ammesso solo in modo parziale (DTF 123 III 306 consid. 9b; così pure Werro, La
responsabilité civile, n. 1320, che al n. 1321 critica per altro la soluzione
di compromesso adottata dall’Alta Corte). In altre parole, nel primo caso il
leso, a prescindere da quanto ha ricevuto dalle assicurazioni, potrà pretendere
dal danneggiante o dall’assicuratore RC la parte di risarcimento di cui questi è
responsabile; nell’altro caso, dal danno totale da lui subìto dovrà dapprima
dedurre quanto ha ricevuto dalle assicurazioni e su quanto rimane potrà
pretendere dal danneggiante o dall’assicuratore RC la percentuale di risarcimento
di cui costui è responsabile (per la concreta modalità di calcolo, cfr. Werro, op.
cit., n. 1322 segg.).
5.2
Nel
caso di specie, in applicazione del diritto preferenziale (intero) del leso, la
pretesa dell’attore a titolo di perdita di guadagno dev’essere così aumentata a
fr. 28'418.- (10% di fr. 284'179.80), quella per la perdita di guadagno fino al
31.
ottobre 2006 dev’essere portata a fr. 34'930.55 (10% di fr. 349'305.70) e
quella per la perdita della pensione va determinata in fr. 5'150.70 (10% di fr.
51'507.20). In applicazione del diritto preferenziale (parziale) del leso,
l’indennità per il torto morale va invece confermata in fr. 3'222.40 (10% di
fr. 40'000.- ./. fr. 7'776.-). Quanto alle altre posizioni di danno, non
influenzate in alcun modo dal diritto preferenziale del leso, le stesse vanno
riconosciute nella misura accertata dal primo giudice, così che all’attore
spettano pure fr. 268.20 per le cure prodigate dai famigliari e fr. 342.20 per
le spese legali preprocessuali.
6.
Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere
accolta per fr. 72'332.05 oltre interessi, con conseguente modifica del
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Gli oneri
processuali e l’indennità ripetibile della procedura d’appello, calcolati su un
valore litigioso di fr. 288'588.55, seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
7.
A
dipendenza dell’esito dell’appello, l’istanza con cui l’attore, che si trova
pacificamente in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda
istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr. 34’068.-
(fr. 72'332.05./. fr. 38'264.05), per la rimanenza la procedura ricorsuale non presentando
sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag;
cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n.
12.97
, 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n.
12.2000
, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59; ICCTF 20 febbraio 2002
4P.2/2002). Poco importa se la controparte, pur negando l’esistenza della
necessaria apparenza di buon diritto, abbia dichiarato di non opporsi alla
concessione dell’assistenza giudiziaria in questa sede (cfr. II CCA 29 ottobre
2007.
inc. n. 12.2007.59).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27.
novembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 novembre 2006 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, è così riformata:
1.
In parziale accoglimento
della petizione, la convenuta AO 1, __________, è tenuta a versare all’attore AP
1, __________ la somma di fr. 72'332.05 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre
1993.
su fr. 3'222.40, dal 1° febbraio 1994 su fr. 268.20, dal 1° gennaio 2000
su fr. 28'418.-, dal 23 agosto 2003 su fr. 342.20 e dal 31 ottobre 2006 su fr. 40'081.25.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 12'733.97, sono poste a
carico dell’attore e per esso a carico dello Stato nella misura di 3/4 e nella
misura di 1/4 a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 10'500.-
per ripetibili parziali.
II. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di
appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa
di fr. 34'068.-, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 3’000.-
da
anticiparsi in ragione di fr. 2'625.- dall’appellante e in ragione di fr. 375.-
dallo stesso e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato,
restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellata, cui
l’appellante rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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