12.2006.213
responsabilità dell'ente pubblico - perenzione
7 dicembre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.213
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, IICCA
Titolo:
responsabilità dell'ente pubblico - perenzione
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ DI PUBBLICI FUNZIONARI ED IMPIEGATI
art. 60 CO
art. 61 CO
art. 25 cpv. 2 LRESP
Incarto n.
12.2006.213
Lugano
7 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.198
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20
marzo 2001 da
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
dall' RA 1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento
dell'importo di fr. 20'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno
- importo ridotto in sede di conclusioni a fr. 11'478.-- nonché il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto e che il Pretore ha
respinto con sentenza 9 novembre 2006;
appellanti gli attori con atto d’appello 30 novembre
2006 con il quale chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per l'importo di fr. 11'478.-;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP
1 e AP 2 sono proprietari della particella n. 192 di __________, sulla quale
sorge un'abitazione utilizzata quale casa di vacanza.
Nel
corso del 1998 l'Azienda elettrica comunale di __________ (in seguito ) ha
proceduto a lavori di manutenzione lungo il tracciato delle linee elettriche,
operazione che ha interessato anche il fondo degli attori - attraversato dall'elettrodotto
ad alta tensione - sul quale sono stati tagliati due castagni e una robinia.
A
seguito di quest'intervento, gli attori sono intervenuti presso l'azienda
elettrica, ritenendo ingiustificato il taglio degli alberi sulla loro proprietà.
Una prima causa risarcitoria, da essi promossa con petizione 11 maggio 2000 nei
confronti di "AO 1, Azienda Elettrica Comunale", è stata respinta in
ordine con sentenza 22 febbraio 2001, alla convenuta mancando la capacità di
parte.
2. Con
petizione 20 marzo 2001 AP 1 e AP 2, invocati gli art. 41 segg. CO nonché la
legislazione cantonale e federale sulle foreste, hanno chiesto la condanna del AO
1 al pagamento dell'importo di fr. 20'000.- oltre accessori - nonché il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
Gli attori hanno sostenuto che il taglio degli alberi in questione non era
necessario perché non costituivano alcun pericolo per la linea elettrica ed
inoltre tale intervento, oltre ad avere causato una maggiore insolazione della
casa, ha pure modificato la configurazione del terreno, causando scoscendimenti
di materiale e creando una situazione di pericolo.
3. Con
risposta 2 maggio 2001 il AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo
di aver agito con pieno diritto al taglio degli alberi in questione e negando
che da tale operazione sia derivato un pregiudizio al fondo degli attori, che
avevano essi medesimi segnalato all'__________ l'esistenza di una situazione di
pericolo derivante dagli alberi che crescevano sul loro fondo. Richiamato poi l'art.
60 CO, il convenuto ha pure sollevato l'eccezione di prescrizione.
Con
le conclusioni gli attori hanno ridotto la pretesa a fr. 11'478.-, mentre i
convenuto ha confermato la richiesta di respingere la petizione.
4. Con sentenza 9 novembre 2006 il Pretore, accolta l'eccezione di
prescrizione sollevata dal convenuto, ha respinto la petizione.
5. Con
atto d'appello 30 novembre 2006 gli attori chiedono la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di accogliere la petizione.
6. L'appello,
manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte.
L’art.
61 CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle
disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di
riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio
delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato
legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato
illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche
funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp).
La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un
risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro
termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della
pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere
l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel
termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1
Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il
silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione
giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla
risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati
in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di
riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid.
3 c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza
del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere
in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo
che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può
sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non
comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio
del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto
scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle
circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli
elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si
informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una
causa (DTF 109 II 435).
7. Il
Pretore, risolvendo la vertenza in applicazione della Lresp, ha ritenuto che la
pretesa risarcitoria degli attori fosse prescritta. Considerato che, dopo aver
esperito il sopralluogo per constatare lo stato del terreno il 15 aprile 1998, vi
era stato uno scambio di corrispondenza nell'ambito del quale parte attrice
aveva già indicato tutti gli elementi del danno il cui risarcimento ha poi
chiesto con la causa giudiziaria, il primo giudice ha individuato negli scritti
28 maggio e 17 giugno la notifica del danno ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 Lresp.
Egli ha poi rilevato che da luglio 1998 a maggio 1999 nulla è più accaduto,
mentre successivi interventi scritti non hanno modificato la situazione. La
petizione essendo stata introdotta solo il 22 marzo 1991, vale a dire dopo la
decorrenza del termine di 9 mesi dalla notifica prescritta dagli art. 19 e 25
Lresp, il Pretore ha concluso che la pretesa risarcitoria era ormai prescritta.
Gli
appellanti censurano la sentenza impugnata, adducendo che il termine di
prescrizione non aveva iniziato a decorrere il 17 giugno 1998 perché a quel
momento essi non avevano ancora a disposizione tutti gli elementi del danno e
quindi non erano ancora in grado di valutarlo, rilevando che lo stesso ha
potuto essere quantificato solo mediante referto tecnico. A torto. La data in
cui sono stati tagliati gli alberi non è certa, ma non è contestato che è
situata all'inizio del 1998. È invece certo che, a seguito dell'intervento di AP
1, le parti hanno effettuato un sopralluogo il 15 aprile 1998, tant'è che, con
scritto del successivo 22 aprile l'__________, fatto riferimento al
sopralluogo, si è dichiarata disposta, per risolvere la pendenza, a tagliare la
legna e ad accatastarla nel punto che avrebbe dovuto essere indicato dagli
appellanti (doc. B). Il 28 maggio 1998 gli appellanti sono nuovamente intervenuti,
tramite il proprio legale, lamentandosi del taglio abusivo di alberi, adducendo
che ciò aveva causato danni ingenti alla proprietà e un concreto pericolo di
smottamento del terreno (doc. C). Con scritto 17 giugno il legale degli
appellanti ha poi precisato le pretese dei suoi assistiti indicando che essi
"in sostanza chiedono avantutto il ripristino della situazione quo ante
con la rimessa nel terreno di nuove piante di caratteristiche equivalenti a
quelle tagliate. In pari tempo si chiede il loro risarcimento al valore
commerciale da determinarsi, se possibile, tra le parti". Inoltre faceva
presente che "... l'attuale legname sparso sul sedime deve essere tagliato
ed accatastato secondo le modalità che dovranno essere meglio specificate in
separata sede" (doc. D). Con la petizione 20 marzo 2001 gli attori hanno quindi
chiesto il risarcimento di un danno di fr. 20'000.-, così suddiviso: fr.
2'000.- per la pulizia del fondo, fr. 3'000.- per il valore delle piante
soppresse e per il ripristino della piantagione con piante identiche, fr.
5'000.- per pregiudizio causato al sito e fr. 10'000.- per lavori di ripristino
e contenimento del fondo. Trattandosi indubbiamente dei medesimi elementi di danno
già oggetto delle precedenti notifiche, a ragione il Pretore ha ritenuto che
gli attori erano a conoscenza dell'esistenza del danno al più tardi il 17
giugno 1998 e che già a quel momento essi erano in possesso di tutti gli
elementi necessari per valutare l'entità del danno. Che essi ne abbiano chiesto
l'accertamento peritale solo nell'ambito del processo non è circostanza atta a
far venir meno la conoscenza del danno, la cui entità gli appellanti avrebbero
potuto agevolmente far stabilire già al momento in cui ne hanno conosciuto gli
elementi.
Di
conseguenza la sentenza impugnata, che accerta l'intervenuta prescrizione,
dev'essere confermata.
8. Di
transenna si osserva che la petizione sarebbe comunque da respingere anche nel
merito. Il perito giudiziario ha infatti accertato che il taglio degli alberi era
indicato per ragioni di sicurezza e giustificato nella sua estensione per
ragioni di costo (perizia pag. 3). Ciò è stato confermato anche dal responsabile
dell'__________ __________ che ha proceduto al taglio degli alberi e dal
forestale __________ (verbale 27 settembre 2001 pag. 6 e 4). Tenuto conto che
il beneficiario di una servitù, anche solo apparente, “può fare tutto ciò che è
necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio” (art. 737 cpv. 1
CC), è perlomeno discutibile che nella situazione concreta il taglio degli
alberi rivesta carattere illecito, senza che sia necessario esaminare se non
sia ancora da ritenere che, avendo uno degli attori segnalato una situazione di
pericolo per la presenza di quegli alberi (teste Sarinelli, verbale 27
settembre 2001, pag. 2), non fosse da ritenere implicita la sua autorizzazione
- se non addirittura la richiesta - di procedere al taglio.
Per
quanto concerne invece il danno, il perito ha quantificato in fr. 1'600.- le
spese di ripristino (perizia pag. 3, complemento di perizia pag. 1), ritenendo
inoltre che l'intervento dell'__________ non aveva causato un deprezzamento del
fondo. Gli appellanti contestano l'operato del perito, al quale però non muovono
alcuna seria critica, limitandosi in sostanza a sostituire alla sua valutazione
il proprio apprezzamento, senza portare alcun elemento che permetta di
scostarsi dalle conclusioni della perizia, con la conseguenza che la domanda
risarcitoria potrebbe comunque essere accolta solo in minima parte.
9. Neppure
le critiche rivolte all'operato del primo giudice, al quale gli appellanti
rimproverano di non aver accertato in via preliminare l'eccezione di
prescrizione procedendo invece ad una lunga e dispendiosa istruttoria
dell'intera causa è suscettibile di indurre a diversa conclusione. A
prescindere dal fatto che gli appellanti sono malvenuti a sollevare tale
critica, ritenuto che essi neppure hanno ritenuto di dover chiedere una decisione
preliminare sull'eccezione, la questione non ha evidentemente influenza alcuna
sulla decorrenza della prescrizione, già intervenuta prima dell'avvio della
causa.
Per
Fatti
i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, è respinto. La tassa
di giustizia, commisurata al valore di causa di fr. 11'478.-, è posta a carico
degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale l'appello non è nemmeno
stato notificato.
Per
i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 30 novembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.-
totale fr. 650.-
Considerandi
sono
poste a carico degli appellanti in solido.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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