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Decisione

12.2006.213

responsabilità dell'ente pubblico - perenzione

7 dicembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, è respinto. La tassa

di giustizia, commisurata al valore di causa di fr. 11'478.-, è posta a carico

degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale l'appello non è nemmeno

stato notificato.

Per

i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 30 novembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

50.-

totale fr. 650.-

Considerandi

sono

poste a carico degli appellanti in solido.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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