12.2006.215
Contratto d'assicurazione - diritto al libero passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale
8 novembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.215
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, IICCA
Titolo:
Contratto d'assicurazione - diritto al libero passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
art. 18 cpv. 3 LCA
art. 87 LCA
Incarto n.
12.2006.215
Lugano
8 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.9
della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 27 maggio
2004 da
AP 1,
RA 1
contro
AO
1
RA 2
con cui l’attore ha chiesto di accertare il suo diritto al libero
passaggio – dall'assicurazione collettiva a quella individuale e alle medesime
condizioni – per l'assicurazione di cui alla polizza KTG __________ conclusa
tra la __________ (cui è poi subentrata “__________” Società di assicurazioni
contro gli infortuni e, nel seguito, la convenuta) e la ditta __________,
nonché di condannare la controparte al pagamento di fr. 116'127.45 oltre
interessi (ridotti in sede di conclusioni a fr. 73'855.90 oltre interessi), a
titolo di indennità giornaliere per perdita di guadagno;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della
petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza 7 novembre 2006;
appellante l'attore, con atto di appello 30 novembre 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 10 aprile 2007 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1 ha lavorato, dal 1° aprile 1998 al 28 febbraio 2003, alle dipendenze della
ditta __________, __________, quale falegname qualificato; detto rapporto di
lavoro è stato rescisso dal datore di lavoro con lettera 27 gennaio 2003 per
carenza di lavoro. __________ aveva stipulato con la __________ – alla quale è
poi subentrata “__________” Società di assicurazioni contro gli infortuni e, in
seguito, la AO 1 – un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in
caso di malattia a favore dei dipendenti [Polizza n. KTG 114047, alla quale
sono state integrate le Condizioni Generali D'Assicurazione (CGA) 2002 (in
seguito CGA)].
Considerandi
2.
In
data 1° marzo 2003 AP 1 è stato assunto dalla falegnameria __________ di
__________, la quale, impossibilitata a disporre di una polizza collettiva per
perdita di guadagno, assicurava i propri dipendenti con polizze individuali.
Essa ha in particolare tentato di assicurare AP 1 presso la __________, ma la
Compagnia assicurativa ha rifiutato di sottoscrivere il contratto in ragione
delle condizioni di salute del dipendente e del rischio ritenuto “nettamente
troppo elevato” (doc. D). Con scritto 12 maggio 2003 la falegnameria __________
ha notificato AP 1 alla __________, nella sua qualità di
assicuratore del precedente datore di lavoro, chiedendo la continuazione
dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia nella
forma individuale (doc. 1). Con lettera 19 maggio 2003 la __________ ha tuttavia comunicato di non poter prendere in considerazione la
richiesta, essendo il diritto di AP 1 di chiedere la continuazione
dell'assicurazione nella forma individuale ormai “estinto”, non avendo egli
formulato richiesta “entro 30 giorni dall'uscita dalla cerchia delle persone
assicurate” come prescritto dall'art. 29 cpv. 3 CGA (doc. E). Tramite il
medesimo scritto la __________ ha invitato la datrice di lavoro a verificare se
la sua assicurazione aveva “aderito alle disposizioni di libero passaggio
vigenti tra gli assicuratori”, in quanto avrebbe permesso di assicurare AP 1
alle precedenti condizioni. Ciò però non risulta essere avvenuto e la
falegnameria __________ ha quindi comunicato il 27 giugno 2003 ad AP 1 che, essendo “impossibile concludere una copertura assicurativa
perdita di guadagno in caso di malattia a causa del suo stato di salute” nel
suo caso tornava “applicabile l'art. 324a cpv. 2 CO” (doc. G).
Il
14.
ottobre 2003 ad AP 1 è stata certificata un'incapacità lavorativa della durata
di quattro giorni (doc. I), alla quale ha fatto seguito il licenziamento “per
motivi interni” a far tempo dal 30 novembre 2003 (doc. V). Dal 4 novembre 2003
l'inabilità al lavoro dell'attore è diventata permanente, a causa di una
“malattia di lunga durata”, che ha poi determinato l'attribuzione di una
rendita d'invalidità a partire dal 1° novembre 2004 (doc. CCC).
3.
Con
petizione 27 maggio 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Vallemaggia per
chiedere l'accertamento del suo diritto al libero passaggio –
dall'assicurazione collettiva a quella individuale e alle medesime condizioni –
per l'assicurazione di cui alla polizza KTG 114047 conclusa tra la __________
(cui è poi subentrata “__________” Società di assicurazioni contro gli infortuni
e, in seguito, la AO 1) e la ditta __________, come pure la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 116'127.45 oltre
interessi, a titolo di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Egli ha
sostenuto che, secondo le condizioni generali della polizza assicurativa conclusa
quando era dipendente della ditta __________, avrebbe maturato il diritto al
“libero passaggio”, che gli consentirebbe di rimanere tra i beneficiari della
polizza conclusa da __________ con la convenuta, ciò nonostante il cambiamento
del datore di lavoro. AP 1 ammette che la sua richiesta avrebbe dovuto
intervenire entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro; ritiene tuttavia
irrilevante una simile circostanza in quanto la convenuta non avrebbe
debitamente informato il contraente beneficiario “del suo precipuo diritto” di
ottenere il libero passaggio”. Da ciò la sua richiesta di vedersi riconoscere
il diritto al libero passaggio, alle medesime condizioni, dall'assicurazione
collettiva a quella individuale e di condannare la convenuta al pagamento di un
importo pari alle indennità giornaliere alle quali avrebbe avuto diritto
durante il periodo d'invalidità lavorativa. AP 1 ha pure denunciato la lite
alla falegnameria __________, che il 21 giugno 2004 ha comunicato
di rinunciare ad intervenire. Con risposta 15 settembre 2004 la convenuta si è
opposta alle richieste dell'attore. Con gli allegati di replica e di duplica e
così con le conclusioni – dove l'attore ha comunque ridotto a
fr. 73'855.90 oltre interessi le proprie pretese per le indennità giornaliere –
ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
4.
Statuendo
il 7 novembre 2006 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 2'200.– e le spese a carico dell'attore, con obbligo di
rifondere alla controparte fr. 6'900.– a titolo di ripetibili. Il primo giudice
si è dipartito dalla constatazione che quello venuto in essere tra la convenuta
ed __________ è un contratto d'assicurazione ai sensi della LCA, come a suo
dire per altro indicato dalle condizioni generali integrate al contratto
d'assicurazione (art. 1 cpv. 3 CGA). Egli ha poi rilevato che nel caso in esame
la disposizione di riferimento è l'art. 29 CGA, secondo la quale il diritto di
proseguire nella copertura assicurativa può (e deve) essere esercitato entro 30
giorni dall'estinzione del contratto di lavoro, rispettivamente dall'uscita
dalla cerchia delle persone assicurate, dopodiché si estingue; disposizione che
prevede pure l'obbligo per il contraente “di informare per tempo le persone
uscenti circa questa possibilità e circa il termine per l'esercizio del loro
diritto”. Nella fattispecie, prosegue il Pretore, l'attore ha esercitato il
proprio diritto con scritto del 12 maggio 2003, mentre il rapporto di lavoro è
terminato alla fine del mese di febbraio 2003, per cui la notifica in questione
è oggettivamente tardiva. Secondo il primo giudice la predetta norma delle CGA
è a tal punto chiara ed inequivocabile che non vi è spazio per una diversa
interpretazione; non si può pertanto, a suo dire, interpretare la norma tenendo
conto della buona fede del lavoratore, che non avrebbe mai saputo del termine
di 30 giorni contenuto nelle CGA. La validità delle CGA non può neppure essere
contestata in quanto lesiva dei principi generali oppure perché contiene delle
clausole illecite, immorali o insolite; secondo il Pretore le CGA fissano
infatti l'usuale termine per il libero passaggio previsto nelle polizze
assicurative per perdita di guadagno, circostanza che fa apparire quanto
pattuito tutt'altro che insolito e il cui scopo è quello di evitare che il
beneficiario uscito dalla cerchia degli assicurati si trovi sine die
nella condizione di poter richiedere la sua riassicurazione.
5.
AP
1.
è insorto con appello 30 novembre 2006, con cui chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi; la pretesa di indennità giornaliere è stata cifrata in
sede d'appello a fr. 75'886.– oltre interessi. Nelle osservazioni del 10 aprile
2007.
AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e
ripetibili.
6.
L'appellante
sostiene rettamente che il contratto d'assicurazione concluso tra
l'assicurazione convenuta, da una parte, e __________
dall'altra parte (cfr. doc. richiamati dalla __________ e doc. P), costituisce
una stipulazione a favore di terzi (art. 18 cpv. 3 LCA). Egli fa dunque
valere il suo diritto d'azione diretta contro la compagnia d'assicurazione garantito
dall'art. 87 LCA. Detto articolo stabilisce in effetti che l'assicurazione collettiva
contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto che
l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio contro
l'assicurazione. AP 1 – che per sua esplicita ammissione
(appello, n. 2 pag. 4 verso il basso) riveste il ruolo di assicurato non
vincolato da una relazione contrattuale con l'assicurazione – nell'ambito di
questa azione può prevalersi tuttavia solamente delle condizioni particolari (CPA)
e generali (CGA) dell'assicurazione; non può per contro far valere la
violazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni o la mancata
conformità del contratto assicurativo al Contratto collettivo di lavoro o alla
LAMal (Carré, Loi fédérale sur le
contrat d'assurance, ad. art. 87 LCA pag. 437). E' dunque a torto che
l'appellante fa valere che “il diritto al libero passaggio” permarrebbe
“indipendentemente dalla perenzione contrattualmente pattuita delle parti”
(appello, n. 2 pag. 5 verso l'alto), in quanto sarebbe, a suo dire, garantito
dalla LAMal e dalla LCAMal. D'altro canto, non essendo l'attore parte al
contratto, le norme della CGA – segnatamente il termine di perenzione dell'art.
29.
CGA – sono a lui opponibili indipendentemente dal fatto che le stesse siano
o meno state portate a sua conoscenza da parte del datore di lavoro; per lo
stesso motivo – l'estraneità dell'attore al contratto – la teoria della
clausola insolita (per rapporto in particolare alla LAMal) a cui accenna
l'appellante (appello, n. 3.6 pag. 7 verso il basso) non ha alcuna valenza
pratica per il caso ora in esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A.179/2007
del 12 settembre 2007, consid. 4.2). Le argomentazioni d'appello cadono dunque
nel vuoto.
7.
Neppure
entra in considerazione la necessità di interpretare il contratto e le norme
delle CGA – come erroneamente preteso dall'appellante (appello, n. 3 pag. 5-8) –
alla luce del Contratto collettivo di lavoro (CCL) e delle norme della LAMal.
Se è pur vero che le CGA evocano nel titolo la “conformità alle disposizioni
relative al Contratto collettivo di lavoro”, i contraenti – __________ e __________
(ora AO 1) – hanno in realtà concluso un contratto di
assicurazione collettiva ai sensi della LCA; nell'art. 1 cpv. 3 CGA appare in
effetti chiara ed inequivocabile la volontà delle parti di ritenere il
contratto disciplinato dalla “legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA) del 2 aprile 1908”. Del resto in nessuno degli articoli delle CGA (tanto
meno nel titolo) o del contratto d'assicurazione viene fatto riferimento agli
articoli 67 e segg. LAMal e l'appellante medesimo ammette che “in specie non ci
troviamo in regime LAMal, bensì in regime LCA” (cfr. appello n. 3.5 pag. 7
verso l'alto). Il rinvio al CCL fatto dal titolo delle CGA appare pertanto
privo di portata pratica in relazione alle norme del libero passaggio. Il
termine di 30 giorni (dall'estinzione del contratto, rispettivamente
dall'uscita dalla cerchia delle persone assicurate) stabilito dall'art. 29 cpv.
3.
CGA – entro il quale il lavoratore assicurato deve esercitare il diritto di
proseguire a titolo individuale nella copertura assicurativa – non può dunque
essere altrimenti interpretato o sostituito dal termine di 3 mesi previsto
dall'art. 71 cpv. 2 LAMal. La mancata notifica entro il termine di 30 giorni
previsto dall'art 29 cpv. 3 CGA comporta quindi la perenzione del diritto di AP
1.
di passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale. L'appello, a
tratti visibilmente confuso nella misura in cui sovrappone concetti della LAMal
a quelli della LCA, risulta nuovamente senza consistenza.
8.
L'appellante
parrebbe aggravarsi pure per il fatto che il datore di lavoro __________ non lo
avrebbe informato “circa il suo diritto al libero passaggio e circa il termine
per l'esercizio dello stesso (cfr. art. 3 e 29 cpv. 3 CGA)”. Egli sostiene che
“la convenzione che vuole il dies a quo al momento dell'uscita del
beneficiario dalla cerchia degli assicurati” deve “essere intesa esclusivamente
nei confronti del datore di lavoro contraente in relazione e quale sanzione al suo
obbligo di informare tempestivamente (obbligo che ha espressamente ed
esclusivamente assunto), la cui violazione” permetterebbe, a suo dire,
“all'assicuratore, qualora per il tardivo esercizio di sifatto diritto dovesse
patire un danno, di rifarsi nei suoi confronti, in quanto controparte
contrattuale”; in altri termini “il contratto qui analizzato” dovrebbe “essere
interpretato nel senso che il termine di perenzione e l'obbligo di informare
sono strettamente legati e possono valere solo nei confronti del datore di
lavoro negligente, nei confronti del quale l'assicuratore potrà agire in via di
risarcimento” (appello, n. 3.7 pag. 7 verso il basso e 8 verso l'alto).
Il
ricorso appare nuovamente molto confuso dal profilo concettuale e in relazione
alla responsabilità delle due parti vincolate dal contratto d'assicurazione. L'appellante
sembra in effetti sostenere la responsabilità dell'ex datore di lavoro per
giustificare la propria azione nei confronti dell'assicurazione. E' quindi
opportuno ricordare al ricorrente che l'art. 29 cpv. 3 seconda frase CGA
dispone che “il contraente è tenuto ad informare per tempo le persone uscenti”
circa la possibilità di passare dall'assicurazione collettiva all'assicurazione
individuale e “circa il termine per l'esercizio del loro diritto”. Questa norma
non instaura un obbligo per l'assicuratore, quanto piuttosto per il
“contraente”, vale a dire per il datore di lavoro __________. Solo a
quest'ultimo incombeva pertanto l'obbligo di informare il dipendente dei
diritti che gli derivavano dal contratto di assicurazione concluso in base alla
LCA (Geiser,
Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59; Meier/Fingerhuth, Plädoyer 3/1999 n.
4.2.2
pag. 32; sentenza del Tribunale federale 4A.179/2007 del 12 settembre
2007, consid. 5.2). Ne consegue che, nella misura in cui il datore di lavoro __________
– che non solo non è parte al presente procedimento, ma neppure è stato sentito
quale testimone – non avesse effettivamente informato il dipendente dei suoi diritti,
dovrebbe lui solo essere convenuto in giudizio dal lavoratore, in applicazione
dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione in relazione, se
del caso, anche a quanto disposto dall'art. 15 del CCL (II CCA 8 gennaio 2007
inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55). Le argomentazioni d'appello,
pretestuose e confuse, non meritano per il resto ulteriore disamina.
Ritenuta
la perenzione del diritto di AP 1 di passare dall'assicurazione collettiva a
quella individuale, come pure l'assenza di una qualsivoglia responsabilità della
convenuta nei confronti del lavoratore, le pretese d'indennizzo fatte valere
dall'appellante (appello, n. 4 pag. 8-10) si avverano palesemente infondate.
9.
In
conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere
respinto e la decisione del Pretore confermata. Gli oneri processuali seguono
la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuto
inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello. Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del
valore di causa di fr. 75'886.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia:
1. L'appello
30 novembre 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti
in
a)
tassa di giustizia fr. 1'100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1'150.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 2'800.- di ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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