Lexipedia

Decisione

12.2006.216

lavoro - ore straordinarie - onere della prova - quantificazione

21 maggio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti non contestati devono essere ammessi, non esonera la parte dal suo

obbligo di provare il ben fondato e l'ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art.

170 CPC). Per quanto qui concerne, il Segretario assessore ha ritenuto

comprovati i prestiti che la convenuta ha effettuato all'istante – quale

“anticipo stipendio” – nei mesi di maggio 2003 (fr. 500.–) e giugno 2003 (fr.

250.–). Detti prestiti sono attestati dal documento 12, prodotto dalla

convenuta in sede di risposta. La loro mancata restituzione non è stata

contestata in sede di replica dall'istante, che neppure ha prodotto i conteggi

di salario comprovanti l'avvenuta deduzione dallo stipendio. Il primo giudice

ha dunque, a ragione, ammesso la compensazione di tali importi, deducendoli da

quanto il datore di lavoro ancora deve al dipendente.

I prestiti che la

convenuta ha asserito, in risposta, di aver effettuato nei mesi di gennaio

2004, giugno 2004 e ottobre 2004, non sono per contro stati documentati, né

tantomeno indicati con precisione; la convenuta non ha indicato né il giorno in

cui li avrebbe effettuati, né l'importo delle singole rate. Dagli atti prodotti

dall'istante (doc. F) risulta che il 24 dicembre 2003 AO 1 ha ricevuto un

“anticipo” di fr. 500.–, dedotto dallo stipendio versato il 31 dicembre 2003,

il 25 maggio 2004 un “anticipo” di fr. 200.–, dedotto dallo stipendio del 31

Considerandi

maggio 2004, il 23 giugno 2004 un “anticipo” di fr. 1'000.–, dedotto dallo

stipendio del 30 giugno 2004 e il 29 ottobre 2004 un anticipo di fr. 300.–,

dedotto dallo stipendio del 31 ottobre 2004. Tra il 24 dicembre 2003 e il 29

ottobre 2004 l'istante ha dunque ricevuto complessivi fr. 2'000.– di “anticipi”,

tutti restituiti mediante deduzione dal suo stipendio mensile da parte del

datore di lavoro. In simili condizioni il silenzio mantenuto dall'istante in

sede di replica non può di certo valere quale ammissione di non meglio

precisati altri “prestiti” che la convenuta gli avrebbe fatto nei mesi di

gennaio 2004, giugno 2004 e ottobre 2004. Del resto per il prestito di gennaio

2004.

nulla è dato sapere; i prestiti di giugno 2004 e ottobre 2004 risultano

per contro certamente stati restituiti e non si vede per quale motivo la

convenuta avrebbe rinunciato a dedurre dallo stipendio anche eventuali altri

importi anticipati all'istante. Giova infine evidenziare che, sommando la

pretesa compensatoria di fr. 1'800.– fatta valere in sede di replica

all'importo di fr. Fr. 750.– già ammesso dal Segretario assessore, si ottiene

un importo superiore ai fr. 2'500.– rivendicati in compensazione da AP 1 in

sede di risposta. Ciò ad ulteriore conferma della non fondatezza della pretesa

della convenuta. L'appello cade pertanto nel vuoto anche su questo punto.

9.

Ne discende che

l'appello in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non

aveva nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa

all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. Non si prelevano tasse

né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non

superiore a fr. 30'000.–. Non si assegnano ripetibili avendo l'appellato

rinunciato a formulare osservazioni in questa sede e a rivendicare indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 7 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.

2. La

domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

in sede di appello, di AP 1 è respinta.

3. Non si prelevano

tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster