12.2006.218
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza, diritto transitorio
17 dicembre 2007Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.218
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, recesso per reticenza, diritto transitorio
DIRITTO TRANSITORIO
RETICENZA
art. 4 LCA
art. 6 LCA
art. 102 cpv. 4 LCA
Incarto n.
12.2006.218
Lugano
17 dicembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi, giudice supplente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.699
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3
novembre 2003 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'000.-
corrispondenti alla rendita annua per l’anno 2003, oltre a fr. 6’061.65 per
premi indebitamente corrisposti nel 2002 e 2003 e l’accertamento dell’obbligo
per la convenuta del pagamento della rendita di fr. 12'000.- sino al 1° aprile
2029; domande avversate dalla convenuta, che ha chiesto la reiezione della
petizione, e che il Pretore, con decisione del 20 novembre 2006, ha accolto
parzialmente, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr.
11'655.-, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 3'000.- a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno;
appellante
la convenuta con atto dell’11 dicembre 2006, con cui chiede la riforma dei dispositivi
n. 1 e 2 della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, spese
processuali di prima istanza a carico dell’attore e assegnazione di un importo
di fr. 17'754.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese e ripetibili
della sede di appello;
mentre
l’attore, con osservazioni del 22 gennaio 2007, postula la reiezione
dell’appello, con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO
1 ha sottoscritto una proposta di assicurazione all’indirizzo di AP 1, per sé e
per la moglie, per i rischi di morte e di incapacità lavorativa. In particolare
per quanto riguarda quest’ultimo rischio, la proposta prevedeva il versamento
di una rendita annua di fr. 12'000.- per la durata di 30 anni. Allegato alla
proposta di assicurazione, inoltrata per il tramite di T__________ SA, L__________,
società di brokeraggio assicurativo, vi era un formulario prestampato con una
serie di domande sullo stato di salute delle persone da assicurare, ossia per
lo stipulante stesso, a cui bisognava dare risposta nelle caselle bianche, e
per la moglie, per la quale occorreva inserire una crocetta nelle caselle
grigie del sì o del no. A tutta una serie di domande sullo stato di salute,
dalla 5 alla 16, il proponente ha apposto tutte le crocette nelle sole caselle
grigie, riservate alla moglie, segnando sia le caselle del sì sia quelle del no.
Egli ha quindi omesso ogni indicazione sul proprio stato di salute. La proposta
è pervenuta a AP 1 il 14 aprile 1999. Il 22 aprile 1999, l’assicurazione ha
retrocesso il formulario a T__________ SA con preghiera di rispondere
dettagliatamente alle domande, segnatamente alle domande da 5 a 16. Il 26 aprile 1999 quest’ultima ha
comunicato a AP 1 che vi era stato un errore di compilazione e che le risposte
sullo stato di salute erano tutte negative. Sull’apposito formulario è quindi
stata cancellata la colonna del sì, mentre sono state aggiunte tutte le
crocette nella colonna del no riferita a AO 1 (caselle bianche). Il 7 giugno
1999 AP 1 ha quindi trasmesso allo stipulante la polizza assicurativa, datata 3
giugno 1999, con effetto retroattivo al 1°aprile 1999.
B. Dal 1998 AO 1
manifestò alcuni disturbi intestinali, di cui aveva peraltro già sofferto da
bambino e a seguito dei quali fu ordinata una colono-ileoscopia, eseguita il 9
novembre 1998 dal dott. S__________. Tale esame evidenziò una colite ulcerosa
in remissione, per la quale non si resero necessarie altre cure o assunzione di
medicamenti. Parimenti, alla fine del 1998 AO 1 fu esaminato dal dott. F__________
per problemi dermatologici al collo e alla zona genitale. Nell’aprile 1999 si
manifestarono nuovamente i disturbi intestinali che portarono il 7 aprile 1999
alla diagnosi da parte del dott. S__________ dopo una ulteriore colono-ileoscopia,
di colite ulcerosa in fase subacuta-acuta, curata per via medicamentosa per
tutto il 1999 e parte anche nel 2000. Dal 30 aprile 1999 all’11 maggio 1999 AO
1 è stato ricoverato alla Clinica __________ per il persistere dei disturbi intestinali.
A partire dall’autunno 2000 AO 1 ha sofferto anche di dolori articolari con poliatralgie
e dall’inizio del 2001 sono subentrati disturbi della memoria e della
concentrazione che hanno portato a un’incapacità lavorativa dapprima del 50%
dall’8 ottobre 2001 e poi totale dal 1° febbraio 2002.
C. Il 3 febbraio 2003 AO
1 ha inviato a AP 1 un avviso di sinistro a seguito dei disturbi progressivi
della memoria, indicando nel formulario alla domanda 3b) ”quali malattie ha
avuto negli ultimi 5 anni?”: malattia infiammatoria intestinale, polimialgia, polialtralgia
e osteoporosi dopo trattamento con cortisone. Con scritto del 7 aprile 2003
l’assicurazione ha comunicato a AO 1 la rescissione dal contratto per reticenza
ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto di assicurazione (LCA), poiché
egli avrebbe sottaciuto i precedenti problemi di salute, ben noti al momento
della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e per i quali egli a quel
momento era già in cura medica. Per questi problemi di salute egli aveva pure
dovuto essere ricoverato in diversi istituti di cura. AO 1 ha in seguito
contestato tale rescissione, asserendo di aver ben illustrato già nella
proposta di assicurazione il proprio difficoltoso stato di salute e di non
essere a conoscenza delle risposte negative date da T__________ SA a
completazione della proposta di assicurazione, che quindi non potevano essergli
opposte. In ogni caso, egli ha pure sostenuto che la rescissione dal contratto
gli sarebbe stata comunicata una volta decorso il termine di 4 settimane dalla
conoscenza della contestata reticenza e pertanto sarebbe intempestiva. Con
decisione del 22 ottobre 2003 l’ufficio dell’assicurazione invalidità ha
accolto la domanda di invalidità di AO 1 e gli ha accordato una rendita al 100%
con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2002.
D. Fallito ogni
tentativo di concludere amichevolmente la vertenza, il 3 novembre 2003 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr.
12'000.- corrispondenti alla rendita annua del 2003 oltre a fr. 6'061.55 per i
premi indebitamente corrisposti dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2003. Ha inoltre chiesto che venisse accertato l’obbligo per l’assicuratore di corrispondere in forza
del contratto concluso tra le parti una rendita annua di fr. 12'000.- sino al 1°
aprile 2029. Queste domande sono state avversate dalla
convenuta, la quale ne ha chiesto l’integrale reiezione.
E. Con sentenza del 20 novembre 2006 il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 11'655.-, e ha
respinto l’azione di accertamento. Le spese processuali sono state ripartite
tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Avverso
la decisione del Pretore, l’11 dicembre 2006 AP 1 ha presentato appello,
chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione e di assegnarle l’importo di fr. 17'754.- per
ripetibili di prima istanza. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con
osservazioni del 22 gennaio 2007 l’attore ha postulato la reiezione
dell’appello.
1. Pacifico
che tra le parti è stato stipulato un contratto misto di assicurazione vita e
di indennità per incapacità lavorativa, retto dalla legge sul contratto di assicurazione.
Preliminarmente occorre decidere il quesito, che il Pretore non ha approfondito
ulteriormente, di sapere se nella fattispecie sia applicabile la LCA nel suo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 – come attestato nella sentenza impugnata
e preteso dall’appellato – o quella precedente – come asserito dall’appellante.
1.1. Il 1°
gennaio 2006 è entrata in vigore la novella legislativa della legge federale
sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 che ha modificato tra gli
altri, e per quanto qui interessa, anche gli art. 4 e 6 relativi alle
dichiarazioni obbligatorie per la conclusione del contratto, alla reticenza e
alle sue conseguenze. La differenza tra la vecchia e la nuova normativa è
sostanziale, poiché con la novella legislativa, al fine di attenuare le severe
conseguenze in cui incorreva l’assicurato in caso di reticenza (rescissione del
contratto ex tunc, obbligo per lo stipulante di restituire le
prestazioni ricevute), il legislatore ha sì mantenuto il diritto alla
rescissione del contratto e la liberazione dall’obbligo di prestazioni ma alla
sola condizione che esista un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato
in modo inesatto e il sinistro intervenuto in seguito. Di conseguenza,
l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane intatto se la
reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o sull’estensione della
prestazione da fornire. Negli altri casi tale obbligo viene meno e
l’assicuratore ha diritto al rimborso delle prestazioni già effettuate (messaggio
del 9 maggio 2003 concernente una legge sulla sorveglianza delle imprese di
assicurazione e la modifica della legge federale sul contratto d’assicurazione,
FF 2003, n. 1.2.5.2.1., pag. 3249, n. 2.2.2. ad art. 6 e 8, pag. 3298).
1.2. Riguardo
agli art. 4 e 6 LCA la nuova legge non contiene alcuna disposizione
transitoria, per cui tornano applicabili le norme transitorie di cui all’art.
102 LCA, il cui cpv. 4 dispone che si applicano per analogia gli art. 882 e 883
vCO, nel frattempo sostituiti dagli art. 1 e segg. del titolo finale del CC.
L’art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC recita che gli effetti
giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice civile sono
regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e
cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò
gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per
quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per
l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). La
compilazione errata di un formulario e la mancata comunicazione di fatti
rilevanti per la valutazione del rischio costituiscono fatti ai sensi dell’art.
1 Tit. fin. CC, per cui ogni violazione dell’obbligo di notifica avvenuta prima
del 31 dicembre 2005 va valutata secondo il diritto in vigore a quel momento,
anche se tali fatti sono stati resi noti solo dopo il 1° gennaio 2006. In tal caso, l’assicuratore ha la
possibilità di recedere dal contratto nell’estensione e con le conseguenze
previste dall’art. art. 6 vLCA e di richiedere la restituzione delle
prestazioni eseguite. Determinante è quindi unicamente il momento dell’avvenuta
violazione dell’obbligo di dichiarare i fatti determinanti da parte del
proponente (cfr. anche Eva Pouget-Hänseler,
Anzeigepflichtverletzung: Auswirkung der Revision auf die Praxis, in HAVE/REAS
1/2006, pag. 32). Stando così le cose, in concreto, visto che la presunta
reticenza sarebbe stata commessa tra il 15 marzo 1999, giorno in cui
l’appellato ha sottoscritto la proposta assicurativa e il 3/7 giugno 1999, data
in cui la polizza è stata rispettivamente emessa dall’assicuratore e trasmessa
all’interessato, tornano quindi applicabili in particolare gli art. 4 e 6 vLCA
e non già le nuove norme sulla reticenza, come erroneamente ritenuto nella
sentenza impugnata. Sulle conseguenze di tale applicazione si dirà più sotto.
L’appello
su questo punto merita quindi accoglimento.
2. Il
Pretore ha ammesso la reticenza dell’appellato perché sulla proposta di assicurazione
egli non avrebbe risposto in modo veritiero alle domande poste sul questionario
sul suo stato di salute, in particolare alle domande 5 (disturbi alla salute e
anomalie), 7 (assunzione regolare di medicamenti sotto ordine medico), 10
(esami, visite o operazioni in un ospedale, in un sanatorio o in un istituto di
cura), 11 (esami effettuati, sulla base dei quali è stato prescritto o
raccomandato un trattamento medico) e 13 (esistenza presente o passata di
malattie, disturbi o dolori, ad es. all’apparato digestivo, urinario o
genitale, alla pelle). Per contro, la tesi dell’appellato secondo cui con la
compilazione – errata o quantomeno singolare – del questionario egli avrebbe
inteso rispondere affermativamente alle domande poste, ammettendo quindi i
problemi di salute di cui aveva sofferto o soffriva a quel momento, non è stata
ritenuta plausibile dal giudice di prime cure, dal momento che l’appellato
avrebbe in tal modo risposto affermativamente, senza motivo e contrariamente
alla realtà dei fatti, anche a domande circa la positività al test SIDA
(domanda 9), la dipendenza da medicamenti, sostanze alcooliche o consumo di
sostanze stupefacenti negli ultimi 10 anni (domanda 14), l’esposizione a rischi
particolari sul lavoro (domanda 15), l’intenzione di viaggiare nei 12 mesi
seguenti per oltre 6 settimane fuori dall’Europa/USA/Canada o in un paese in
guerra o dove vi sono disordini interni (domanda 16). A questo va ad
aggiungersi, sempre secondo il Pretore, la precisazione fornita all’appellante
da T__________ SA, ritenuta quale rappresentante dell’appellato, secondo cui le
risposte a tutte le domande sullo stato di salute sarebbero state negative,
malgrado l’appellato non fosse a conoscenza di questa completazione. A ragione
l’appellante non contesta queste conclusioni.
2.1. Infatti,
l’art. 4 cpv. 1 vLCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il
secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei
fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere
il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo
capoverso della norma in questione, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non
equivoche. L'art. 6 vLCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a
rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, ha sottaciuto o ha
dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne ha avuto cognizione.
2.2. Secondo
costante giurisprudenza per poter giudicare se il proponente è incorso in
reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo.
La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare
all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è
effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti
importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza
effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo
criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso
(DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa,
ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione particolare
dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di
formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60
consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento
dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo
della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
Basilea 2001, n. 26 ad art. 4 e riferimenti). In virtù dell'art. 8 CC, l'onere
di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri di informazione
spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli,/Keller/Tännler, Kommentar zum
Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105). Il proponente non è tenuto a
dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta
(DTF 45 II 218) e nemmeno a fare dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il
proponente ha l’obbligo di rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore
ha formulato correttamente (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è
un errore del proponente quando egli attribuisce in buona fede a un termine il
senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico
(DTF 116 II 338; 96 II 204; cfr. anche decisione della II CCA del 13 luglio
2006, inc. 12.2005.148).
2.3. Orbene,
in concreto l’appellato è certamente da ritenere reticente ai sensi degli art.
4 e 6 vLCA perlomeno per il fatto di non aver informato l’assicuratore, dopo la
sottoscrizione della proposta di assicurazione il 15 marzo 1999 e prima della
conclusione del contratto il 3/7 giugno 1999, degli ulteriori sviluppi, anche
di una certa entità e gravità, del suo stato di salute. Si pensi ad esempio al
riacutizzarsi dei problemi intestinali all’inizio del mese di aprile 1999 che
hanno portato il dott. F__________, medico curante dell’appellato, alla
decisione di far eseguire una nuova colono-ileoscopia, intervento eseguito il 7
aprile 1999 dal dott. P__________, oppure alla diagnosi di colite ulcerosa
recidiva dopo tale specifico esame al quale l’appellato è stato sottoposto,
oppure al ricovero alla Clinica __________ dal 30 aprile 1999 all’11 maggio
1999 per il persistere dei medesimi problemi intestinali. Di tutto ciò
l’appellato non ha fatto alcun cenno all’assicuratore, il quale ha deciso per
la stipulazione di un contratto di assicurazione senza essere a conoscenza di
tali nuovi fatti che soggettivamente come pure oggettivamente non potevano che
considerarsi rilevanti ai fini dell’apprezzamento del rischio assicurativo. Gli
ulteriori problemi di salute intervenuti dopo la sottoscrizione della proposta
di assicurazione non potevano certamente essere banalizzati da parte
dell’appellato, il quale aveva già sofferto sin dall’infanzia di colite ma in modo
particolare dalla fine del 1998 era stato trattato per una riapparizione di
colite ulcerosa ed era ancora in trattamento per questa malattia. Medesima
conclusione si imporrebbe anche seguendo la tesi dell’attore secondo cui nel
formulario di proposta d’assicurazione avrebbe risposto seppur maldestramente
in modo affermativo alle domande sullo stato di salute. Si ricorda infatti a
questo proposito che l’obbligo di cui all’art. 4 vLCA sussiste non solo al
momento delle trattative o della compilazione della proposta di assicurazione,
bensì fino alla conclusione del contratto (Nef,
op. cit, n. 7 e 8 ad art. 4), ciò che in concreto è stato manifestamente
disatteso. Poco importa quindi se, come ritenuto dal Pretore, la reticenza
dell’attore fosse da ricondurre già al momento della stesura delle risposte
alle domande del questionario relativo allo stato di salute, il 15 marzo 1999,
come pure irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le considerazioni
contenute anche nella sentenza pretorile riguardo alla successiva completazione
o delucidazione da parte della T__________ SA, di cui l’appellato non sarebbe
stato a conoscenza al momento in cui fu stesa. Quel che conta è che su un fatto
rilevante ai fini della valutazione del rischio, pur se intervenuto dopo la sottoscrizione
della proposta di assicurazione e per il quale l’assicuratore aveva posto una
specifica domanda nel relativo questionario (domanda n. 13), l’appellato è
stato chiaramente reticente. È vero che l’assicurato avrebbe potuto dimostrare
che la falsa o inesatta dichiarazione sullo stato di
salute non avrebbe influenzato la determinazione dell’assicuratore a concludere
il contratto alle condizioni convenute (Nef,
op. cit., n. 56 all’art. 4; Carré,
Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 141 all’art. 4). Tuttavia, oltre
a non esser riuscito in questa prova, dall’istruttoria è emerso esattamente il
contrario, ossia che se l’assicuratore avesse conosciuto la reale situazione
fisica dell’appellato non avrebbe concluso alcun
contratto (cfr. a questo proposito il verbale di audizione rogatoriale della
teste S__________, pag. 3). Nulla muta all’ammissione di reticenza da parte
dell’attore l’asserzione secondo cui l’appellante doveva essere a conoscenza
dei problemi di salute, dal momento che la T__________ SA, datore di lavoro
dell’appellato, aveva stipulato per i suoi dipendenti un’assicurazione malattia
collettiva presso AP 1 e aveva regolarmente annunciato con tanto di
documentazione i casi di malattia dell’appellato. Seppur appartenenti a un
medesimo gruppo, si tratta comunque di due entità giuridiche diverse – da un
lato AP 1 e da un altro lato __________ per cui la conoscenza di determinati
fatti da parte di una società non implica automaticamente la trasmissione di
tali fatti all’altra società.
3. Ammessa dunque la reticenza ai sensi dell’art. 4 vLCA dell’appellato
e il conseguente diritto dell’appellante alla rescissione dal contratto di
assicurazione nell’estensione prevista all’art. 6 vLCA, applicabile alla
fattispecie contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, rimane da esaminare
se la rescissione dal contratto sia avvenuta tempestivamente.
3.1. Secondo
la giurisprudenza costante del Tribunale federale l’assicuratore non è
vincolato al contratto, purché ne sia receduto entro 4 settimane da quando ebbe
conoscenza della reticenza (art. 6 vLCA). Si tratta di un termine di perenzione
e la risoluzione del contratto può intervenire anche dopo la sopravvenienza del
sinistro. Il rispetto del termine deve essere provato dall’assicuratore (DTF
118 II 338 consid. 3). Secondo la sentenza appena citata, la conoscenza della
reticenza non è fatta dipendere dalla data in cui l’assicurazione avrebbe
potuto conoscere il motivo della reticenza prestando una certa attenzione e
diligenza. Dei semplici sospetti che potrebbero indurre la compagnia
assicurativa a verificare le dichiarazioni del proponente e assicurato non sono
sufficienti. Il termine inizia a decorrere solo quando l’assicuratore è
completamente orientato su tutti i punti che vertono sulla reticenza,
rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza effettiva; dei semplici
sospetti sono insufficienti (DTF 119 V 287/288; 118 II 340; 116 V 229 consid.
6a; 109 II 160 consid. 2a). Col che si deve ritenere che il termine inizia a
decorrere in questi casi quando tutte le questioni mediche sono state chiarite
(Carré, op. cit. pag. 150
all’art. 6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di
prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette
un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118
II 340 consid. 3c).
3.2. Dalla lettura degli atti non traspare alcun elemento dal quale si
può ritenere che l’assicurazione è venuta meno agli obblighi che discendono
dalla buona fede. Il 4 febbraio 2003 l’appellante ha
ricevuto da parte dell’appellato un avviso di sinistro per incapacità
lavorativa a seguito di disturbi della memoria. Il formulario menzionava pure
quali altre malattie sofferte nei 5 anni precedenti una malattia infiammatoria
intestinale, la polimialgia, la polialtralgia e l’osteoporosi dopo trattamento
cortisonico. L’appellante si è subito attivata tra gli altri presso il dott. F__________
per conoscere nei particolari la causa dell’incapacità lavorativa. Il 17
febbraio 2003 l’assicurazione riceveva di ritorno il formulario compilato dal
medico interpellato sul quale erano elencate le medesime malattie già indicate
sull’avviso di sinistro, con un’indicazione temporale “dal 08.10.2001”. Nemmeno
il dott. R__________, anch’esso interpellato dalla convenuta, ha indicato nella
sua risposta 17 febbraio 2003 elementi sufficientemente chiari da un punto di
vista temporale per poter stabilire già a quel momento una eventuale reticenza
dell’attore. In particolare, egli ha dichiarato di aver diagnosticato una “dekompensierende
colitis ulcerosa des ganzen Colon” il 25 giugno 1999, ossia ad una data
successiva alla stipulazione del contratto di assicurazione. Solo dopo la
ricezione il 31 marzo 2003 del dettagliato rapporto del dott. F__________
l’appellante ha potuto situare con certezza nel tempo l’inizio dei disturbi
intestinali dell’attore e farli risalire a un‘epoca precedente alla proposta di
assicurazione. Di conseguenza solo a partire da quel momento l’appellante ha
avuto cognizione sufficiente nel senso della citata dottrina e giurisprudenza
per apprezzare la situazione nell’ottica dell’esistenza di una reticenza. Il
termine di 4 settimane per rescindere il contratto in applicazione dell’art. 6
cpv. 2 vLCA decorreva quindi dal 31 marzo 2003 e la comunicazione del 7 aprile
2003 pervenuta all’appellato il giorno successivo, è da ritenersi senz’altro
tempestiva e valida.
3.4. Vista l’applicabilità della LCA nel suo tenore in vigore fino al
31 dicembre 2005, ritenuta la reticenza dell’appellato e la valida e tempestiva
rescissione del contratto da parte dell’assicuratore, quest’ultimo può quindi
legittimamente rifiutare le prestazioni pattuite a favore dell’attore per il
caso di incapacità lavorativa, per cui l’appello va accolto nella misura in cui
chiede la reiezione della relativa domanda di pagamento dell’importo di fr.
12'000.- annui per incapacità lavorativa. Per quanto riguarda i premi pagati,
l’art. 25 cpv. 1 vLCA, applicabile alla fattispecie grazie al rinvio di cui
all’art. 102 cpv. 4 LCA, dispone che in caso di risoluzione unilaterale del
contratto segnatamente per le cause di reticenza di cui all’art. 6 LCA,
l’assicuratore conserva il suo diritto al premio per il periodo di
assicurazione in corso al momento della risoluzione. La dottrina dominante ha
interpretato tale norma nel senso che all’assicuratore sono garantiti anche i
premi già scaduti per i precedenti periodi di assicurazione e non solo per
quelli in corso (Nef, op. cit.,
n. 58 ad art. 25). Di conseguenza, nemmeno la richiesta dell’attore di
restituzione dei premi pagati fino al settembre 2003 può essere accolta, come
rettamente chiesto dall’assicuratore, il cui appello deve essere accolto anche
su questo punto.
4. Considerato
l’esito della vertenza, ci si può esimere dal verificare se a torto o a ragione
il Pretore ha concluso per l’infondatezza della domanda di accertamento proposta dall’attore. Di
conseguenza, visto quanto precede, l’appello deve essere accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso di respingere integralmente la petizione.
5. L'esito
dell'appello impone una modifica della decisione di prima istanza sugli oneri
processuali e sulle ripetibili di prima sede, che vanno posti a carico dell’appellato,
data la sua totale soccombenza, non essendovi in concreto motivi per derogare
alla ripartizione sancita dall’art. 148 cpv. 1 CPC. Nella fattispecie il valore
di causa non è quello di fr. 18'000.- addotto dall’attore, ma quello di fr.
284'000.- accertato dal Pretore. Al valore dell’azione di condanna, infatti, si
somma quello dell’azione di accertamento relativo alle prestazioni dovute fino
al 2029. Il valore di riscatto della polizza, al quale si riferisce l’attore
nelle proprie osservazioni, è il valore in caso di cessazione del contratto,
ben diverso quindi da quello chiesto con l’azione di accertamento, che verteva
sull’esistenza delle prestazioni contrattuali dovute fino al 2029.
L’appellante
ha rivendicato ripetibili in proprio favore per complessivi fr. 17'754.-
(composti di fr. 15'000.- per l’onorario e per il resto di spese vive e IVA),
sulla base dei criteri previsti dalla Tariffa dell’Ordine degli avvocati. L’attore
contesta nelle proprie osservazioni l’applicabilità della tariffa, contraria
alle regole della concorrenza e di prossima abolizione. Per costante
giurisprudenza, la tariffa dell’Ordine degli avvocati non vincola il giudice ma
ha solo un valore indicativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 18 ad art. 150). Il Tribunale federale ha avuto
modo di rilevare che il giudice ha un ampio potere di apprezzamento nella
determinazione delle ripetibili, che stabilisce tenendo conto della complessità
e dell’importanza della causa, del valore litigioso, dell’ampiezza del lavoro
fornito e del tempo impiegato dal mandatario professionista, ritenuto che tra
la remunerazione dell’avvocato e le prestazioni fornite e la responsabilità
incorsa deve esistere un rapporto ragionevole (DTF del 6 luglio 2006
4P.116/2006). Ora, nella fattispecie il legale di parte convenuta ha redatto la
risposta di causa, la duplica, le domande rogatoriali per un testimone, ha
partecipato all’udienza preliminare, a due udienze per l’audizione di tre
testimoni, e ha presentato le conclusioni. Tenuto conto anche della
corrispondenza di causa e dei necessari colloqui con la mandante, l’impegno
dell’avvocato può essere stimato in circa 50 ore. La causa non era complessa ma
presentava un valore litigioso elevato, sicché un onorario orario di fr. 300.-
appare adeguato. Ne discende che un’indennità per ripetibili di fr. 17'154.-,
come chiesto dall’appellante, appare adeguata, considerando l’attività del
legale, le presumibili spese vive e l’IVA.
6. Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono di
conseguenza posti a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L'appello
11 dicembre 2006 di AP 1, A__________, è accolto e di conseguenza i dispositivi
1 e 2 della sentenza 20 novembre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 2, sono così riformati:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, sono poste a suo carico. L’attore rifonderà inoltre alla convenuta
l’importo di fr. 17'754.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 650.-
già
anticipate dall'appellante, sono poste rispettivamente a carico dell’appellato,
il quale rifonderà all’appellante l’importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili
di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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