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Decisione

12.2006.22

riduzione della pigione - pigione in uso nella località e nel quartiere non sproporzionata

20 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

107 II 236 consid. 2c; 125 III 231 consid. 4a), ma solo a rendere attente le

parti sull'obbligo di collaborare e a invitarle a completare le rispettive

allegazioni qualora abbia motivo oggettivo di dubbio al riguardo (DTF 107 II

236 consid. 2c; Hohl, op. cit., n. 858 pag. 165).

7. Il Segretario

assessore non ha considerato adempiuti i criteri di comparabilità invocati

dalla convenuta. Ha in primo luogo ritenuto che i dati forniti dal Comune di __________

inerenti 16 appartamenti della zona – prodotti agli atti dalla convenuta – non

sono minimamente paragonabili alla statistica ufficiale del Cantone di

Basilea-Città, riconosciuta dal Tribunale federale, per un caso specifico di

quel cantone, quale valido strumento di comparazione (cfr. decisione

4C.176/2003 del 13 gennaio 2003 in: Cahiers du Bail 2004 pag. 81). Il primo

giudice ha dipoi rilevato che non sono stati neppure individuati cinque oggetti

siti nella stessa località e comparabili all'ente condotto dall'istante, avendo

il perito giudiziario “individuato unicamente quattro oggetti paragonabili” ed

anche per questi “il confronto è risultato difficile in considerazione della

diversa metratura, finitura e sistemazione esterna”. Il Segretario assessore ha

pertanto concluso che la pretesa non abusività della pigione non era stata

dimostrata dalla parte convenuta, alla quale incombeva il relativo onere probatorio.

Ha quindi accolto l'istanza di riduzione del canone di locazione.

8. L'appellante non

contesta che il primo giudice non abbia considerato quale valida statistica

ufficiale ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 OLAL i dati forniti dal Comune di __________

inerenti 16 appartamenti della zona (doc. 2). Ammette anzi che il predetto

Comune è privo “di rapporti statistici muniti di un accettabile grado

probatorio” (appello pag. 9, nel mezzo e pag. 10 verso l'alto). Esso neppure

critica l'accertamento del Segretario assessore secondo il quale non sono stati

individuati cinque oggetti, siti nella stessa località, comparabili all'ente condotto

da AO 1. Contesta per contro che il primo giudice si sia attenuto al criterio

dei cinque oggetti paragonabili. A suo dire, con la sentenza del 13 gennaio

2003 (4C.176/2003 in: Cahiers du Bail 2004 pag. 81) il Tribunale federale

avrebbe in effetti “attenuato la precedente prassi” e sancito che “qualora vi

siano sufficienti dati oggettivi di paragone a disposizione, si può prescindere

dall'applicazione dei rigidi criteri afferenti all'esame dei cinque elementi

paragonabili”. Secondo l'appellante, l'evoluzione giurisprudenziale

concederebbe “al giudice la facoltà di discostarsi dall'esigenza dei cinque

oggetti paragonabili” allorquando “si sia in presenza di dati sufficientemente

chiari, oggettivi e dimostrativi del fatto che il canone” preso in esame “si

colloca nettamente al di sotto dei parametri vigenti nella zona”. Per quanto

qui concerne, le predette circostanze emergerebbero dai dati forniti dal Comune

di __________ (doc. 2) e dalla perizia in atti (act. VIIa e Xc). A

torto.

Nella sentenza menzionata

dall'appellante il Tribunale federale ha invero rinunciato a stabilire il

canone in uso nella località sulla base dei cinque oggetti di comparazione. Ciò

in quanto la statistica ufficiale del Cantone di Basilea-Città, nel quale il

canone di locazione medio è stato determinato per 1680 oggetti, forniva

sufficienti elementi oggettivi di confronto – in particolare il catalogo per

Considerandi

quartiere, numero di locali, periodo di costruzione e con la menzione

“riattato/non riattato”, come pure il prezzo per metro quadrato, adattato

quattro volte all'anno all'indice basilese dei prezzi degli affitti – atti a

stabilire che la pigione contestata non era abusiva. L'Alta Corte federale ha

tuttavia ancora recentemente ribadito che, in assenza di circostanze

eccezionali – e in queste rientra certamente il caso di Basilea – ci si deve

attenere strettamente alla regola chiara secondo la quale il canone usuale va

accertato con riferimento a cinque casi di comparazione (decisione 4C.124/2006

del 29 giugno 2006, consid. 2.2). Del resto le dimensioni del Comune di __________

– 2846 abitanti (cfr. Annuario 2006/2007 della Repubblica e Cantone Ticino,

pag. 86) – e le conseguenti non disponibilità di statistiche ufficiali e

difficoltà nel reperire oggetti per il confronto, non possono essere ritenute

circostanze eccezionali per derogare alla regola né l’appellante indica altre

circostanze che possano essere considerate eccezionali.

9.

Contrariamente a

quanto ritiene l'appellante (appello n. 7, pag. 11/12) nessun elemento utile al

confronto può comunque essere ricavato direttamente dai dati forniti dal Comune

di __________ (doc. 2). Trattasi in effetti di un semplice elenco di

appartamenti e di canoni di locazione, privo di alcuni dei basilari elementi di

confronto prescritti dall'art. 11 cpv. 1 OLAL (attrezzature, stato ed epoca di

costruzione) e dalla giurisprudenza (adeguamento o meno dei canoni al tasso

ipotecario ed al rincaro).

Pure la perizia in atti

(act. VIIa e Xc) – che per altro individua solo quattro oggetti

di comparazione (quindi già di per sé non sufficienti secondo i dettami

giurisprudenziali) – appare assai carente dal profilo probatorio. Non indica il

riferimento all'eventuale adeguamento dei canoni al tasso ipotecario ed al

rincaro. Né tantomeno fornisce informazioni sull'epoca di costruzione e

sull'eventuale riattazione dell'ente condotto dall'istante. Queste ultime

indicazioni non sono del resto desumibili neppure da altri atti dell'incarto,

limitandosi il Segretario assessore a riferire in sentenza (consid. 3) – con

un'affermazione non contestata –che lo stabile __________ è stato “costruito

negli anni '70”. Si rivela dunque già a prima vista impossibile trarre delle

conclusioni, ai fini del giudizio, dal confronto dell'appartamento dell'istante

con i quattro oggetti identificati dal perito. Questi ultimi risultano infatti

costruiti e riattati in epoche diverse tra loro e, soprattutto, rispetto

all'ente condotto da AO 1, per il quale è nota solo una generica indicazione

dell'epoca di costruzione. Le differenze tra gli oggetti in questione e la loro

non comparabilità risulta d'altronde anche dalla “tabella di statistica e

valutazione” allestita dal perito. Solo uno dei sei parametri di valutazione,

presi in considerazione dal perito per il confronto con i quattro oggetti

individuati, presenta infatti delle coincidenze con l'appartamento dell'istante

(cfr. act. Xc pag. 2).

Di conseguenza, nessuno

degli immobili utilizzati quale paragone può essere preso in considerazione per

stabilire le pigioni in uso nella zona per appartamenti simili a quello

dell'istante.

10.

Da quanto precede

discende che la convenuta non ha dimostrato quale sia il canone di locazione in

uso nella zona e quindi neppure è possibile verificare se quello contestato può

essere considerato conforme. Ciò comporta la reiezione dell'eccezione sollevata

dalla locatrice e il respingimento dell'appello volto alla conferma della

pigione mensile ora corrisposta dall'istante. La riduzione della pigione del

5,66% pari a fr. 67.– mensili, a partire dal 1°agosto 2003, di per sé non

contestata, appare del resto conforme ai criteri fissati dall'art. 13 cpv. 1

OLAL.

11.

In conclusione,

l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza

pretorile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello

18 gennaio 2006 della società AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 100.-

b) spese Fr. 50.-

Fr. 150.-

già anticipate

dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO 1, __________,

Fr. 400.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

- ;

- ;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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