Lexipedia

Decisione

12.2006.223

Mandato, contratto di architetto, progettazione e direzione lavori per edificazione di casa monofamiliare, riduzione della mercede per errata progettazione di pozzetto

16 agosto 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i danni da loro subiti in seguito alle infiltrazioni d’acqua nella loro

abitazione erano dovuti a un evento straordinario (alluvione) e sono stati

ripristinati e risarciti nell’ambito di un accordo con l’assicurazione. Alla

domanda si sono opposti i convenuti, i quali hanno addebitato le infiltrazioni

d’acqua nella loro cantina durante le giornate di pioggia a una cattiva

esecuzione dei lavori da parte dell’impresa di costruzione e a una carente

direzione dei lavori dell’attore, che invece di farsi carico delle loro

responsabilità per ripristinare i difetti e risarcire i danni si sono

reciprocamente addebitati le colpe l’uno contro l’altro. Nei successivi

allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno ribadito le

contrapposte argomentazioni. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del

16 giugno 2006 sono comparsi i soli convenuti, confermatisi nel proprio

memoriale conclusivo, mentre l’attore ha rinunciato a comparire,

riconfermandosi nel proprio memoriale conclusivo.

3.

Con sentenza 11 dicembre 2006 il Segretario assessore ha accolto parzialmente

la petizione, condannando i convenuti al pagamento di fr. 5'200.- oltre

interessi al 5% dal 17 luglio 2002 e rigettando in via definitiva l’opposizione

al precetto esecutivo per tale importo. Il Segretario assessore ha rimproverato

al progettista di aver commesso un errore nello studio e nell’esecuzione di un

pozzetto esterno della C__________, situato al di sotto della falda, che

convogliava acqua all’interno dell’abitazione, nonostante i lavori di

impermeabilizzazione dell’edificio fossero sufficienti. I costi per il

ripristino di questi difetti sono stati valutati in fr. 5'000.- dal perito e di

conseguenza il Segretario assessore ha decurtato di fr. 5'000.- la pretesa di

onorario di fr. 10'200.- dell’attore.

4. Contro

il premesso giudizio l’attore si è aggravato in appello, rimproverando al Segretario

assessore di aver fondato il suo giudizio sulla base di fatti che non erano

sostenuti da alcun rilievo di natura tecnica e senza considerare che la posizione

di danno riferita al “pozzetto C__________” era stata oggetto di una

convenzione di risarcimento con l’assicurazione. Invero non compete al

progettista stabilire il luogo e la quota dei pozzetti dell’allacciamento,

perché gli stessi vengono posati a cura del Comune. L’impermeabilizzazione

esterna dei pozzetti sarebbe un’opera inutile, prosegue l’appellante, perché la

stessa è indipendente e non direttamente correlata con l’abitazione. Le spese

per l’impermeabilizzazione dei tubi che conducono all’abitazione sono state

assunte direttamente da C__________ nel settembre del 2002, la quale avrebbe

pure risarcito i danni ai convenuti. Parimenti il Segretario assessore avrebbe

omesso di accertare che i difetti sono stati notificati tardivamente, con

contestuale decadenza dei diritti di garanzia. Da ultimo l’appellante ha posto

in evidenza che la deduzione di fr. 5'000.- appare illegittima, giacché se i

lavori di impermeabilizzazione andavano eseguiti, questa spesa sarebbe stata

posta a carico dei convenuti e non dell’attore. Parimenti i costi del

ripristino del danno valutati dal perito erano per due pozzetti (quello per

l’abitazione dei convenuti e quello per l’immobile adiacente) e non per uno

solo.

5. Con

tempestive osservazioni i convenuti hanno rilevato che l’attore risponde in

base a un contratto di mandato e non di un appalto e che, diversamente da

quanto pretende, la sorveglianza sui lavori è stata carente. Ripercorrendo dei

tratti della perizia giudiziaria, i convenuti hanno osservato che l’attore

avrebbe dovuto sapere che il pozzetto, aperto verso il basso, si trovava a una

quota più bassa rispetto al livello massimo della falda freatica, e costui,

nella sua veste di direttore dei lavori, avrebbe dovuto tenere conto di questa

situazione. L’accordo cui fa cenno l’attore non menziona i lavori da eseguire al

pozzetto, mentre il problema di fondo è rimasto, perché il consulente tecnico

ha precisato che andava rifatta l’opera intera, non bastando

l’impermeabilizzazione del pozzetto e la sigillatura del portacavo per

scongiurare altre infiltrazioni. Da ultimo i convenuti hanno posto in evidenza

che pur essendo due i pozzetti, le opere di ripristino valutate dal perito in

fr. 5'000.- si riferivano ad un solo manufatto e non a due.

6. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle

prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom

Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102 in: Das

Architektenrecht, 3a

ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei

piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme

sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre,

come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler

Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per

l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione

dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”,

configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell,

op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363

CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione

del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene

invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in

ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF

127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102,

N. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das

Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand CO I, N. 29

all’art. 363; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 4848). Nel caso in esame, all’attore

era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Di conseguenza,

risultano applicabili le norme sul mandato e in particolare l’art. 398 CO. Ciò

stante, l’appellante non può dolersi del fatto che i convenuti non hanno

notificato tempestivamente i difetti ai sensi dell’art. 367 CO, giacché le

norme sull’appalto in concreto non sono applicabili.

7. A

norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito

assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante.

La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto

riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni

tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo

disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97 CO e per i quali

il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare

cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio,

nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del

contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di

aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., N 419 segg.; Werro,

CR CO I, N. 37 all’art. 398; Weber,

op. cit., N. 30 all’art. 398; Tercier,

op. cit., N. 4862 e 4724 segg.). L’architetto non è tenuto a

controllare e verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici

non necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli

deve invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più

importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerarsi che gli stessi

sono stati eseguiti correttamente (II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher,

op. cit. n. 506). Parimenti da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso

una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e

dell’architetto con il proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2; 114

III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher,

op. cit. N. 684; Gauch; Der Werkvertrag, op. cit., n. 2741 segg.), a condizione che sussista

un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento dell’architetto e il

pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a; 133 III 22 consid. 5.3.2). È dunque

sufficiente che l’architetto abbia contribuito all’insorgere del danno per una

concezione difettosa del sistema di isolazione e/o per una direzione lacunosa

del cantiere per incorrere in una responsabilità, senza riguardo al fatto che

altre persone possano aver concorso ad arrecare il pregiudizio (DTF 15 dicembre

2004;4C.269/2003, consid. 6).

8. L’appellante

rimprovera al Segretario assessore di avergli addebitato la responsabilità nella

progettazione e nell’esecuzione di un pozzetto solamente sulla base delle

dichiarazioni dei convenuti e senza il sostegno di un accertamento di natura

tecnica. Contrariamente a quanto assume l’appellante, il Segretario assessore

ha ancorato il suo convincimento alle conclusioni del consulente tecnico e non

a quelle dei convenuti. Invero il perito, rispondendo al quesito a sapere se il

pozzetto esterno per l’allacciamento al cavo C__________ era stato progettato

ed eseguito a opera d’arte, ha risposto precisando che la posizione esatta e

l’esecuzione del pozzetto è stata determinata dalle informazioni che egli ha

ricevuto direttamente dall’attore (dall’”architetto”) e non dai convenuti. In

particolare il perito giudiziario ha riferito che “il pozzetto si trova sotto

il livello della falda massima ed è aperto verso il basso. È quindi possibile

che in caso di falda alta l’acqua entra dal fondo o che l’acqua che viene dalla

superficie non riesce ad essere evacuata abbastanza in fretta. Come per i pozzi

luce anche questo elemento non è stato progettato per un livello della falda”

(perizia pag. 4 ad risposta 4 e fotografie allegate sub. B), in modo tale da

evitare infiltrazioni d’acqua in caso di forti precipitazioni come nell’anno

2002. In queste circostanze non v’è alcun motivo per distanziarsi dalle

conclusioni peritali e il giudice, per prassi costante, non può scostarsi

dall’avviso del perito se non per motivi stringenti. È solo se contro di esso

depongono fatti, elementi di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle

tesi ivi sostenute, che il giudice negherà valore probatorio al parere del

perito giudiziario (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, N. 4 all’art. 253). L’appellante obbietta che il pozzetto

era già preesistente, e che lo stesso era stato posato a cura del Comune.

Orbene, agli atti non v’è alcuna prova di questo assunto, e ciò non toglie che

il progettista, diligentemente, avrebbe comunque dovuto porre rimedio a un

simile difetto (II CCA 12.2004.91 del 9 agosto 2005, in: NRCP 2006 pag. 428

ss.). Spettava a lui, nella sua veste di progettista e di direttore dei lavori,

adottare tutti quegli accorgimenti tecnici per evitare che l’acqua entrasse nel

pozzetto, situato sotto il livello della falda massima e aperto verso il basso

(perizia, pag. 4), e che defluisse lungo il cavo della C__________

nell’abitazione dei committenti. Non si tratta quindi di lavori inutili. Il

perito ha stabilito che sussiste una relazione diretta e certa fra la mancata

esecuzione di queste opere di isolazione del pozzetto e l’acqua che veniva

portata lungo i cavi che conducono nell’abitazione dei convenuti. Il consulente

tecnico ha precisato che per evitare infiltrazioni anche in situazione estreme

occorre sostituire gli elementi esistenti con elementi stagni e sigillare i

giunti, con un costo stimato di circa fr. 5'000.- (perizia, pag. 4, domanda

4).

9. L’appellante

sostiene che il danno era già stato liquidato nell’ambito di un accordo

perfezionato il 20 settembre 2002 fra AO 1 da una parte e lo Studio tecnico AP

1 e A__________ Costruzioni dall’altra parte (doc. U). Il Segretario assessore

ha ridotto l’onorario dell’attore di fr. 5'000.-, ovvero in misura pari ai

costi per la sostituzione dell’opera con elementi stagni e sigillati (perizia

pag. 4). Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il

mandatario ha diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella

misura in cui le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante

(DTF 124 III 426; Rep. 1970 pag. 210). L’inadempimento del contratto può

comportare una riduzione dell’onorario del mandatario, il quale viene fissato

in base al valore della prestazione effettuata. È parimenti ammesso che vi può

essere cumulo fra la riduzione dell’onorario e il risarcimento del danno

causato da una inesecuzione del mandato, rispettivamente che vi può essere una

compensazione fra il credito scaturente dal pagamento dell’onorario e i

pregiudizi patiti. In applicazione analogica dell’art. 397 cpv. 2 CO, è

generalmente ammesso che il diritto alla remunerazione non si estingue se il

mandatario si prende carico del pregiudizio causato dalla cattiva esecuzione

del mandato (DTF 124 III 426/427 consid. 3 c; Fellmann, Berner

Kommentar, n. 535 e 545 all’art. 394). Orbene, nella convenzione del 20

settembre 2002, sottoscritta fra altri dall’attore e dai convenuti, risulta che

fra i difetti riscontrati, v’era anche quello relativo a un proteggicavo della

C__________, che ha convogliato acqua all’interno delle cantine delle

abitazioni dei convenuti e dei vicini (doc. U). Dall’accordo non emerge che

sono state previste misure atte a sigillare il controverso pozzetto, mentre

risultano altre voci riferite ai costi per il ripristino dei danni e agli

interventi di risanamento. Come è stato rilevato dagli appellati, il teste T__________,

titolare della E__________ SA, ha riferito che dopo la prima infiltrazione

d’acqua, “la Cablecom era intervenuta per effettuare una sigillatura di un tubo

collegato a quel pozzetto. Il lavoro è stato eseguito posando una guarnizione

restringente” (verbale di udienza 7 dicembre 2004, pag. 7). Ne deriva che

nell’ambito del predetto accordo generale non si è tenuto conto delle spese di

ripristino di questo pozzetto e il negozio in rassegna non poneva fine a

eventuali altre pretese dei mandanti (cfr. doc. U pag. 4). Di conseguenza la

sentenza del Segretario assessore sfugge a ogni critica su questo punto e,

quantomeno, il pregiudizio dei convenuti poteva senz’altro essere compensato

con la richiesta d’onorario dell’attore.

10. Rimane

da stabilire se si giustifica una riduzione di complessivi fr. 5'000.-, oppure

se, come sostiene l’appellante, il danno ammonta a soli fr. 2'500.-, giacché la

spesa deve essere ripartita su due pozzetti (quello dei convenuti e quello dei vicini)

e non ad uno solo. Tanto l’appellante, quanto gli appellati sono concordi nel

ritenere che, effettivamente, i pozzetti sono due, uno per ogni abitazione. Il perito

giudiziario nel suo referto si riferisce sempre a un pozzetto e si esprime al

singolare e non al plurale. Ciò significa che egli ha stimato in fr. 5'000.- i

costi per il ripristino di un singolo pozzetto. Non vi è quindi motivo per

scostarsi dal giudizio di prima sede. L’appello, infondato, deve dunque essere

respinto.

11. Tasse

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico

dell’appellante, che rifonderà ai convenuti un’equa indennità per ripetibili.

Per i

quali motivi

richiamati

per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

18 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

350.

-

già

anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- avv. RA 1;

- avv. RA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore di causa è di fr.

10'200.--, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster