12.2006.224
Compravendita. Disconoscimento di debito
28 novembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2006.224
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, IICCA
Titolo:
Compravendita. Disconoscimento di debito
VENDITA
art. 195 CO
art. 205 CO
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2006.224
Lugano
28 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.209
della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 aprile 2003 da
AP 1
rappr. dall'a RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 44'328.- oltre interessi - poi ridotto a fr. 32'518.- in sede di
conclusioni - nonché il disconoscimento del debito di fr. 12'135.75 oltre
accessori di cui al PE no 919551 dell'UE di Lugano, debito estinto per
compensazione;
domande avversate dal convenuto e che il Pretore con sentenza 7
dicembre 2006 ha parzialmente accolto, disconoscendo il debito limitatamente a
fr. 12'571.- e respingendo le ulteriori domande dell'attore;
appellante l'attore con atto di appello 20 dicembre 2006 con cui
chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di condannare il convenuto
al pagamento dell'importo di fr. 23'767.- oltre accessori, importo parzialmente
compensato con il credito vantato da controparte nei suoi confronti e quindi di
disconoscere il debito di fr. 17'135.75 di cui al PE no __________ dell'UE di
Lugano;
mentre con osservazioni 26 gennaio 2007 l'appellato postula la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. AO 1, venditore, e AP 1, acquirente,
hanno stipulato, in data 12 aprile 2002, un contratto di compravendita avente
per oggetto l'intero pacchetto azionario della M__________ __________ SA. Il
prezzo era stabilito in fr. 350'000.-, importo questo interamente versato, al
quale era da aggiungere l'utile d'esercizio della società dal 1 gennaio al 31
marzo 2002, da calcolare sulla base del bilancio e conto economico provvisori
al 31 marzo e da versare entro il 15 giugno 2002.
AP
1 non avendo versato l'utile d'esercizio, pari a fr. 17'135.76, il venditore ha
fatto spiccare nei suoi confronti il PE no __________ dell'UE di Lugano. Stante
l'opposizione interposta dall'escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto.
L'istanza è stata accolta dal Pretore che, con sentenza 18 marzo 2003, ha
rigettato in via provvisoria l'opposizione limitatamente alla somma di fr.
12'135.75.
2. Con
petizione 7 aprile 2003 AP 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 44'328.- oltre interessi - poi ridotto a fr. 32'518.- in sede di
conclusioni - nonché il disconoscimento del debito di fr. 12'135.75 oltre
accessori di cui al PE no __________, debito estinto per compensazione. A mente
dell'attore il bilancio provvisorio sul quale è stato calcolato l'utile non
sarebbe corretto, il venditore, precedente amministratore della società, avendo
omesso di comunicare alla fiduciaria che teneva la contabilità alcune
posizioni, per complessivi fr. 44'328.- che incidono sull'esercizio contabile. Tra
questi, oltre all'importo di fr. 5'521.- per costi privati del convenuto -
importo già considerato dal Pretore nell'ambito della procedura di rigetto
dell'opposizione - vi sarebbero tra l'altro fr. 12'000.- pari alle spettanze
dell'ex dipendente E__________ __________ e fr. 7'566.- quali provvigioni alla __________.
3. Con
risposta 30 luglio 2004 il convenuto si è opposto alla petizione. Sollevate
varie eccezioni poi abbandonate in corso di causa e che quindi non appare necessario
riprendere in questa sede, il convenuto ha contestato gli argomenti addotti
dall'attore, rilevando che le parti avevano stabilito di procedere a vari
accantonamenti per complessivi fr. 39'000.- destinati appunto a garantire
possibili variazioni di bilancio. Per quanto riguarda in particolare l'indennità
versata all'ex dipendente E__________ rileva invece che al momento della firma
del contratto non era ancora in essere alcuna procedura giudiziaria né si
poteva presumere che ne sarebbe nata una. Eccepisce comunque la tardività della
notifica dei pretesi difetti della cosa acquistata, rilevando che l'acquirente
ha atteso 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto prima di darne
comunicazione al venditore.
4. Con
gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande. Con le
conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda, chiedendo la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 32'518.- oltre accessori, importo parzialmente
compensato con l'importo di fr. 12'135.75 per il quale il Pretore aveva
concesso il rigetto dell'opposizione. Con le conclusioni il convenuto ha
postulato la reiezione della petizione.
5. Statuendo
il 7 dicembre 2006, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
disconoscendo il debito di cui all'esecuzione in narrativa per l'importo di fr.
12'571.- oltre interessi, rigettando quindi in via definitiva l'opposizione per
fr. 4'564.75 più interessi e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e
le spese in ragione di 1/6 a carico del convenuto e per i 5/6 dell'attore, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per parziali ripetibili.
6. L'attore
insorge contro il citato giudizio con appello 20 dicembre 2006 con cui ne chiede
la riforma nel senso di accogliere la petizione per fr. 23'767.- oltre
accessori e quindi disconoscere il debito di fr. 17'135.75 oltre accessori di
cui al PE __________ dell'UE di Lugano.
L’appellato,
con osservazioni 26 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame.
considerato
7. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni
dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in
disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a
dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore
sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare
l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in
altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del
debitore e istante (Rep. 1986
pag. 89; Stoffel, Voies
d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.
Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
Nel
caso in esame il debitore, qui attore, sebbene sostenga che gli importi di cui
chiede la rifusione diminuiscono l'utile d'esercizio del primo trimestre del
2002, non contesta poi l'esistenza del credito posto in esecuzione, costituito
appunto dall'utile d'esercizio di quel trimestre, ma anzi ne ammette
l'esistenza, volendolo poi estinguere per compensazione con pretese che egli
vanta a sua volta nei confronti del procedente, e per il pagamento delle quali
egli ne ha chiesto la condanna. Di conseguenza, oggetto di causa è la sola
pretesa dell'attore, che è quindi gravato dall'onere di dimostrarne
l'esistenza.
8. Il Pretore ha respinto la petizione nella misura in cui l'attore
chiedeva la rifusione dell'indennità versata da M__________ __________ all'ex
dipendente __________ __________, rilevando che egli era stato reso attento circa
l'esistenza di siffatta pendenza, ma che le parti avevano espressamente
rinunciato a introdurre una specifica riserva nel contratto. L'appellante censura
il giudizio impugnato, rilevando che il mancato inserimento di una riserva per
la questione E__________ era dovuta al fatto che il venditore era convinto che
tale questione non costituiva un problema.
Dall'istruttoria
risulta che l'esistenza di una causa pendente con un ex dipendente aveva fatto
oggetto di una specifica clausola nel contratto di compravendita, in virtù
della quale AO 1 se ne assumeva i costi e i rischi. Anche la posizione dell'ex
dipendente __________ __________ fu discussa, ma il venditore non ha voluto
inserire alcuna clausola al riguardo perché "era assolutamente convinto
che la posizione AP 1 non avrebbe costituito alcun problema per M__________, la
quale mai avrebbe dovuto versare alcunché a quest'ultimo" (teste __________
__________ M__________, verbale 10 novembre 2005), convinzione del convenuto questa
che è stata all'origine del mancato inserimento di una specifica posizione nel
bilancio provvisorio (teste __________ T__________, verbale 10 novembre 2005).
È
quindi da esaminare se, omettendo di inserire una riserva nel contratto pur sapendo
che la posizione E__________ costituiva un rischio, il rischio relativo a
questa posizione sia stato assunto dall'appellante. La risposta è negativa. Va
qui rilevato che il mancato inserimento di una specifica riserva nel contratto
non è avvenuto perché il venditore non voleva assumersi i rischi di tale
posizione, bensì perché egli escludeva l'esistenza stessa di un rischio connesso
con le rivendicazioni dell'ex dipendente. Tant'è che al punto 3.6 del
contratto, il venditore da atto che "salvo la causa civile intentata nei
confronti della società dall'ex dipendente signor G__________, di cui al
successivo punto 5.1. del presente contratto, non esistono nei confronti della
società procedimenti civili, penali amministrativi pendenti o minacciati, né
esistono procedure extra-giudiziali". In realtà, v'era invece anche la
questione E__________, che a detta di AO 1 non costituiva minaccia, che è poi concretamente
emersa il 30 maggio successivo, quando __________ E__________ ha promosso causa
nei confronti di M__________ __________, ottenendo il pagamento della somma di
fr. 8'780.40 oltre interessi e ripetibili in ragione di fr. 1'030.-, con
ulteriori oneri sociali a carico della società per fr. 1'368.- (doc. E, C). In
questa situazione è da ritenere che la mancata riserva nel contratto sia da
ricondurre alle assicurazioni del venditore in merito all'assenza di rischio,
da considerare alla stregua di una qualità della cosa venduta, qualità che però
ha fatto difetto e della cui mancanza il venditore è tenuto a rispondere (art.
195 e 205 CO).
L'eccezione
di tardività della notifica della pretesa sollevata dal venditore non può
essere protetta, ritenuto che il rischio di cui AO 1 aveva escluso l'esistenza ha
iniziato a manifestarsi solo con l'avvio della procedura giudiziaria incoata da
E__________ con istanza 30 maggio 2002, e le sue conseguenze sono state
definitivamente accertate solo con sentenza 22 agosto 2002. La notifica della
problematica avvenuta con scritto 10 giugno 2002 (doc. F) è quindi da
considerare tempestiva.
9. Di
conseguenza, l'appello è accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso
che la petizione è accolta per l'importo di fr. 23'757.-. Il debito di fr. 17'135.75
di cui al PE no __________ dell'UE di Lugano è quindi completamente estinto per
compensazione e l'appellato è tenuto a versare all'appellante la differenza di
fr. 6'621.25. Spese e ripetibili di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali,
pronuncia: 1. L'appello 20 dicembre 2006 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 dicembre 2006 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta
§
Di conseguenza il debito di cui al PE no __________ dell'UE di Lugano è
disconosciuto.
2. AO
1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 6'621.25 oltre interessi al 5% dal 7.4.2003.
3 La
tassa di giustizia in complessivi fr. 1'600.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
II. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.-
b)
spese fr.
50.-
totale fr.
800.-
anticipate
dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, con l'obbligo di rifondere
a controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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