12.2006.225
prova a futura memoria, ripartizione delle spese e delle ripetibili
11 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.225
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, IICCA
Titolo:
prova a futura memoria, ripartizione delle spese e delle ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2006.225
Lugano
11 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.905
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 18
luglio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
3
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
AO 2
rappr. dall’ RA 1
AO 3
rappr. dall’ RA
4
con cui l’istante ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura
memoria avente per oggetto la costruzione di una casa d’abitazione sita sul
fondo n. 789 RFD C__________;
domanda alla quale AO 1, AO 2 e AO 3 si sono opposti, in particolare
contestando la formulazione dei quesiti peritali, e che il Pretore con decreto
7 dicembre 2006 ha parzialmente accolto, limitando tuttavia la prova alle
domande peritali presentate dall’istante il 27 settembre 2006, dopo averne
stralciate alcune;
appellante l'istante con atto di appello 21 dicembre 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di compensare le ripetibili,
protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con l’istanza di prova a futura memoria in rassegna, AP 1 ha chiesto di far
allestire una perizia avente per oggetto numerosi difetti riscontrati nella
costruzione della casa d’abitazione denominata “Casa L__________”, auspicando
che il perito designato avesse a rispondere a quattro domande, comprendenti 21
diversi difetti (act. I);
che
all’udienza del 30 agosto 2006 tre delle cinque parti convenute in causa si
sono opposte all’istanza, contestando in particolare la formulazione dei
quesiti peritali;
che
l’istante ha presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da
sottoporre al perito (act. IV);
che
sentite le parti convenute sul nuovo elenco dei quesiti, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato l’allestimento di una perizia a
futura memoria sulla base dell’elenco 27 settembre 2006, dal quale ha
stralciato alcune domande, tra le quali quelle intese alla valutazione delle
singole responsabilità nei difetti;
che
il Pretore ha posto a carico dell’istante, oltre alla tassa di giustizia di fr.
500.- e alle spese, un’indennità per ripetibili di fr. 400.- a ognuna delle
parti convenute AO 1, AO 2 e AO 3;
che
con l’appello qui in esame l’istante insorge contro l’attribuzione delle
ripetibili alle tre convenute che si erano opposte ad alcuni quesiti peritali e
chiede che le ripetibili siano compensate;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
che
il gravame è ricevibile, sia dal profilo del valore, stimato dall’istante in
almeno fr. 20'000.-, sia da quello dell’interesse giuridico (gravamen), visto
il parziale accoglimento dell’istanza (II CCA 12.2005.49 dell’8 giugno 2005);
che
in seguito alle contestazioni di tre delle parti convenute l’istante ha
presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da sottoporre al
perito, diverso da quello presentato con l’istanza, dal quale il Pretore ha
ancora stralciato le domande intese alla valutazione delle responsabilità nei
difetti (sub III) e le domande sub 2.10, 2.7 e 2.11 sub IV;
che
per tale motivo il primo giudice ha ritenuto giustificato attribuire alle tre
parti convenute in questione un’indennità per ripetibili di fr. 400.- ciascuna;
che
nel proprio gravame l’istante si duole di tale attribuzione, da lei ritenuta
arbitraria, adducendo di aver riformulato i quesiti peritali per esigenze di
celerità, conservandone immutata la sostanza, di modo che una compensazione
delle ripetibili sarebbe più equa, la prova a futura memoria essendo stata
comunque accolta;
che
nella determinazione degli oneri processuali e della loro ripartizione il
Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è
censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996
171);
che
l’istanza è stata accolta in misura parziale, il Pretore avendo stralciato
diverse domande (sub III e sub IV) dall’elenco del 27 settembre 2006,
riformulato rispetto a quello iniziale;
che
in siffatte circostanze non si ravvisa dunque alcun eccesso né abuso del potere
di apprezzamento nella decisione del Pretore di attribuire alle tre parti
convenute che hanno ottenuto la modifica di parte dei quesiti peritali
un’indennità per ripetibili, vista la parziale soccombenza dell’istante nella
questione dei quesiti peritali;
che
l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alle
controparti;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di assegnare ripetibili alle parti convenute, alle quali il ricorso non è
nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello
21 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
300.
-
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
- ;
- ;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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