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Decisione

12.2006.225

prova a futura memoria, ripartizione delle spese e delle ripetibili

11 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.225

Data decisione, Autorità:

11.01.2007, IICCA

Titolo:

prova a futura memoria, ripartizione delle spese e delle ripetibili

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2006.225

Lugano

11 gennaio

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.905

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 18

luglio 2006 da

AP 1

rappr. dall’ RA

3

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

2

AO 2

rappr. dall’ RA 1

AO 3

rappr. dall’ RA

4

con cui l’istante ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura

memoria avente per oggetto la costruzione di una casa d’abitazione sita sul

fondo n. 789 RFD C__________;

domanda alla quale AO 1, AO 2 e AO 3 si sono opposti, in particolare

contestando la formulazione dei quesiti peritali, e che il Pretore con decreto

7 dicembre 2006 ha parzialmente accolto, limitando tuttavia la prova alle

domande peritali presentate dall’istante il 27 settembre 2006, dopo averne

stralciate alcune;

appellante l'istante con atto di appello 21 dicembre 2006, con cui

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di compensare le ripetibili,

protestando spese e ripetibili di seconda istanza;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che

con l’istanza di prova a futura memoria in rassegna, AP 1 ha chiesto di far

allestire una perizia avente per oggetto numerosi difetti riscontrati nella

costruzione della casa d’abitazione denominata “Casa L__________”, auspicando

che il perito designato avesse a rispondere a quattro domande, comprendenti 21

diversi difetti (act. I);

che

all’udienza del 30 agosto 2006 tre delle cinque parti convenute in causa si

sono opposte all’istanza, contestando in particolare la formulazione dei

quesiti peritali;

che

l’istante ha presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da

sottoporre al perito (act. IV);

che

sentite le parti convenute sul nuovo elenco dei quesiti, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato l’allestimento di una perizia a

futura memoria sulla base dell’elenco 27 settembre 2006, dal quale ha

stralciato alcune domande, tra le quali quelle intese alla valutazione delle

singole responsabilità nei difetti;

che

il Pretore ha posto a carico dell’istante, oltre alla tassa di giustizia di fr.

500.- e alle spese, un’indennità per ripetibili di fr. 400.- a ognuna delle

parti convenute AO 1, AO 2 e AO 3;

che

con l’appello qui in esame l’istante insorge contro l’attribuzione delle

ripetibili alle tre convenute che si erano opposte ad alcuni quesiti peritali e

chiede che le ripetibili siano compensate;

che

l'appello non è stato notificato alla controparte;

che

il gravame è ricevibile, sia dal profilo del valore, stimato dall’istante in

almeno fr. 20'000.-, sia da quello dell’interesse giuridico (gravamen), visto

il parziale accoglimento dell’istanza (II CCA 12.2005.49 dell’8 giugno 2005);

che

in seguito alle contestazioni di tre delle parti convenute l’istante ha

presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da sottoporre al

perito, diverso da quello presentato con l’istanza, dal quale il Pretore ha

ancora stralciato le domande intese alla valutazione delle responsabilità nei

difetti (sub III) e le domande sub 2.10, 2.7 e 2.11 sub IV;

che

per tale motivo il primo giudice ha ritenuto giustificato attribuire alle tre

parti convenute in questione un’indennità per ripetibili di fr. 400.- ciascuna;

che

nel proprio gravame l’istante si duole di tale attribuzione, da lei ritenuta

arbitraria, adducendo di aver riformulato i quesiti peritali per esigenze di

celerità, conservandone immutata la sostanza, di modo che una compensazione

delle ripetibili sarebbe più equa, la prova a futura memoria essendo stata

comunque accolta;

che

nella determinazione degli oneri processuali e della loro ripartizione il

Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è

censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996

171);

che

l’istanza è stata accolta in misura parziale, il Pretore avendo stralciato

diverse domande (sub III e sub IV) dall’elenco del 27 settembre 2006,

riformulato rispetto a quello iniziale;

che

in siffatte circostanze non si ravvisa dunque alcun eccesso né abuso del potere

di apprezzamento nella decisione del Pretore di attribuire alle tre parti

convenute che hanno ottenuto la modifica di parte dei quesiti peritali

un’indennità per ripetibili, vista la parziale soccombenza dell’istante nella

questione dei quesiti peritali;

che

l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura

semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alle

controparti;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alle parti convenute, alle quali il ricorso non è

nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello

21 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

300.

-

sono

a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

- ;

- ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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